22.6.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 209/8 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgerichtshof (Austria) il 3 marzo 2020 — JY
(Causa C-118/20)
(2020/C 209/13)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Verwaltungsgerichtshof
Parti
Ricorrente per cassazione: JY
Amministrazione resistente: Wiener Landesregierung
Questioni pregiudiziali
1) |
Se la situazione di una persona fisica che, come la ricorrente per cassazione nel procedimento principale, ha rinunciato alla propria cittadinanza di un unico Stato membro dell'Unione europea e quindi alla cittadinanza dell'Unione europea, al fine di ottenere la cittadinanza di un altro Stato membro, conformemente alla garanzia dell’altro Stato membro di concedere la cittadinanza da lei richiesta e della possibilità di recuperare la cittadinanza dell’Unione europea, in seguito venuta meno per effetto della revoca di tale garanzia, per sua natura e per le conseguenze che produce, ricada nella sfera di applicazione del diritto dell’Unione e pertanto nel revocare la garanzia di concessione si debba tener conto del diritto dell’Unione. In caso di risposta affermativa al quesito 1): |
2) |
Se le autorità nazionali competenti, ivi compresi, se del caso, i giudici nazionali, nell'ambito della decisione sulla revoca della garanzia di concessione della cittadinanza dello Stato membro, debbano stabilire se la revoca della garanzia, che fa venir meno il recupero della cittadinanza dell'Unione, tenuto conto delle conseguenze che produce sulla situazione dell'interessato, sia compatibile con il principio di proporzionalità dal punto di vista del diritto dell'Unione. |