8.6.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 191/6 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Naczelny Sąd Administracyjny (Polonia) il 28 gennaio 2020 — UAB «P» / Dyrektorowi Izby Skarbowej w Białymstoku
(Causa C-48/20)
(2020/C 191/08)
Lingua processuale: il polacco
Giudice del rinvio
Naczelny Sąd Administracyjny
Parti
Ricorrente: UAB «P»
Resistente: Dyrektorowi Izby Skarbowej w Białymstoku
Questioni pregiudiziali
Se l’articolo 203 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (1) nonché il principio di proporzionalità debbano essere interpretati nel senso che, in una situazione come quella di cui trattasi nel procedimento principale, ostano all’applicazione di una disposizione nazionale come l’articolo 108, paragrafo 1, della legge 11 marzo 2004, relativa all’imposta sui beni e sui servizi (ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług) (2) alle fatture con l’IVA indebitamente indicata, emesse da un soggetto passivo che agisce in buona fede, qualora ricorrano le seguenti circostanze:
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la condotta del soggetto passivo non si iscrive in una frode fiscale, ma costituisce la conseguenza di un’errata interpretazione delle disposizioni di legge ad opera delle parti coinvolte nell’operazione, basata su un’interpretazione delle disposizioni accolta dall’amministrazione fiscale e su una prassi comune vigente in tale materia al momento dell’operazione, la quale presuppone erroneamente che l’emittente della fattura effettui una cessione di beni, mentre, di fatto, egli presta un servizio di intermediazione finanziaria esente dall’IVA, nonché, |
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nell’ipotesi della corretta fatturazione dell’operazione da parte del soggetto passivo che effettivamente realizza una cessione di beni, il destinatario della fattura con l’IVA indebitamente indicata avrebbe il diritto a chiederne il rimborso. |
(2) Dz. U. z 2011, n. 177, pos. 1054 e successive modifiche.