Causa C‑723/20

Galapagos BidCo. S.a.r.l.

contro

DE, in qualità di liquidatore della Galapagos S.A. e a.

(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof)

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 24 marzo 2022

«Rinvio pregiudiziale – Regolamento (UE) 2015/848 – Procedure di insolvenza – Articolo 3, paragrafo 1 – Competenza internazionale – Trasferimento del centro degli interessi principali del debitore in un altro Stato membro dopo la presentazione della domanda di apertura della procedura principale di insolvenza»

Cooperazione giudiziaria in materia civile – Procedure di insolvenza – Regolamento 2015/848 – Competenza internazionale ad aprire una procedura di insolvenza – Giudici dello Stato membro del centro degli interessi principali del debitore al momento della domanda di apertura della procedura – Trasferimento del centro degli interessi principali in un altro Stato membro prima della decisione di apertura di tale procedura – Giudice di uno Stato membro successivamente adito con domanda presentata agli stessi fini – Mantenimento della competenza esclusiva – Accordo sul recesso del Regno Unito – Conseguenze della scadenza del periodo di transizione

(Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2015/848, art. 3, § 1)

(v. punti 29‑31, 33‑36, 38‑40 e dispositivo)

Sintesi

La Galapagos, una holding con sede statutaria in Lussemburgo, ha trasferito la sua amministrazione centrale a Fareham (Regno Unito) nel giugno 2019. Il 22 agosto 2019, i suoi amministratori hanno presentato al giudice britannico ( 1 ) una domanda di apertura di una procedura di insolvenza. L’indomani, tali amministratori sono stati sostituiti da un nuovo amministratore che ha stabilito per la Galapagos un ufficio a Düsseldorf (Germania) e ha cercato, invano, di far ritirare detta domanda.

In seguito, la Galapagos ha presentato un’altra domanda di apertura di una procedura di insolvenza che la riguardava, questa volta presso l’Amtsgericht Düsseldorf (Tribunale circoscrizionale di Düsseldorf, Germania), la quale è stata dichiarata irricevibile con la motivazione che tale giudice non era dotato di competenza internazionale. Il medesimo giudice è stato nuovamente adito con una domanda di apertura di una procedura di insolvenza, questa volta proveniente da altre due società creditrici della Galapagos. Nell’ambito di quest’ultima domanda, l’Amtsgericht Düsseldorf ha nominato un curatore provvisorio e ha disposto provvedimenti provvisori, considerando che il centro degli interessi principali della Galapagos si trovava a Düsseldorf al momento della presentazione di detta domanda.

La Galapagos BidCo., che è al contempo una società figlia e una creditrice della Galapagos, ha adito il Landgericht Düsseldorf (Tribunale del Land, Düsseldorf, Germania) con un ricorso immediato diretto all’annullamento dell’ordinanza dell’Amtsgericht Düsseldorf per difetto di competenza internazionale del giudice tedesco. Poiché tale ricorso è stato respinto, la Galapagos BidCo. ha adito il Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia, Germania), giudice del rinvio.

Detto giudice indica che l’esito dell’impugnazione di cui è investito dipende dall’interpretazione del regolamento 2015/848 ( 2 ), e segnatamente dell’articolo di quest’ultimo che riguarda le norme sulla competenza internazionale dei giudici degli Stati membri a conoscere delle procedure relative all’insolvenza ( 3 ). Precisando che, alla data di presentazione alla Corte del suo rinvio pregiudiziale, il giudice britannico non si era ancora pronunciato sulla prima domanda, esso si interroga, in particolare, sul mantenimento della competenza esclusiva del giudice di uno Stato membro inizialmente investito di una domanda di apertura di una procedura principale di insolvenza nel caso di trasferimento del centro degli interessi principali del debitore in un altro Stato membro dopo la presentazione di tale domanda, ma prima che detto giudice si sia pronunciato su quest’ultima.

Con la sua sentenza, la Corte interpreta il regolamento 2015/848 nel senso che il giudice di uno Stato membro investito di una domanda di apertura di una procedura di insolvenza principale conserva una competenza esclusiva ad aprire una siffatta procedura qualora il centro degli interessi principali del debitore sia trasferito in un altro Stato membro dopo la presentazione di tale domanda, ma prima che detto giudice si sia pronunciato su quest’ultima. Quindi, nei limiti in cui il regolamento rimanga applicabile alla prima domanda, un giudice di un altro Stato membro successivamente adito con una domanda presentata agli stessi fini non può, in linea di principio, dichiararsi competente ad aprire una procedura principale di insolvenza finché il primo giudice non si sia pronunciato e abbia declinato la propria competenza.

Giudizio della Corte

Innanzitutto, la Corte rileva che, per quanto riguarda la competenza internazionale dei giudici degli Stati membri a conoscere delle procedure relative all’insolvenza, il regolamento 2015/848, applicabile nel caso di specie, persegue negli stessi termini i medesimi obiettivi del precedente regolamento n. 1346/2000 ( 4 ). Pertanto, la giurisprudenza della Corte sull’interpretazione delle norme stabilite dal regolamento n. 1346/2000 sulla competenza internazionale resta pertinente ai fini dell’interpretazione del corrispondente articolo del regolamento 2015/848, oggetto del rinvio pregiudiziale.

Ne consegue che la competenza esclusiva conferita dai suddetti regolamenti ai giudici dello Stato membro nel cui territorio il debitore ha il centro dei propri interessi principali rimane attribuita a tali giudici qualora il suddetto debitore trasferisca il centro dei propri interessi principali nel territorio di un altro Stato membro successivamente alla presentazione della domanda di apertura della procedura, ma anteriormente all’apertura della procedura. La Corte giunge a tale conclusione facendo riferimento alle considerazioni precisate nella sua giurisprudenza precedente ( 5 ).

La Corte esamina poi le conseguenze di tale mantenimento della competenza del giudice di uno Stato membro inizialmente adito sulla competenza dei giudici di un altro Stato membro a conoscere di nuove domande di apertura di una procedura principale di insolvenza. Essa constata che dal regolamento 2015/848 risulta che può essere aperta una sola procedura principale e che essa produce i suoi effetti in tutti gli Stati membri nei quali tale regolamento è applicabile. Inoltre, spetta al giudice inizialmente adito esaminare d’ufficio la propria competenza e, a tal fine, verificare che il centro degli interessi principali del debitore sia situato sul suo territorio. Qualora tale verifica porti a una risposta negativa, il giudice inizialmente adito non dovrebbe aprire una procedura principale di insolvenza. Per contro, se la verifica conferma la sua competenza, la decisione di apertura della procedura di insolvenza da parte di tale giudice, conformemente al principio di fiducia reciproca, è riconosciuta in tutti gli altri Stati membri dal momento in cui essa produce effetto nello Stato membro di apertura. Pertanto, i giudici di questi ultimi Stati membri non possono, in linea di principio, dichiararsi competenti ad aprire una siffatta procedura finché il primo giudice non si sia pronunciato e abbia declinato la propria competenza.

Tuttavia, laddove il giudice inizialmente adito sia un giudice britannico, se, alla scadenza del periodo di transizione previsto dall’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica ( 6 ), tale giudice non si è ancora pronunciato, il regolamento 2015/848 non esige più che un giudice di uno Stato membro, nel cui territorio si trovi il centro degli interessi principali della Galapagos, si astenga dal dichiararsi competente ai fini dell’apertura di una siffatta procedura.


( 1 ) Nel caso di specie, la High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division (Business and Property Courts, Insolvency and Companies list) [Alta Corte di giustizia (Inghilterra e Galles), divisione della Chancery (sezione dell’imprenditoria e della proprietà, registro dell’insolvenza e delle società), Regno Unito].

( 2 ) Regolamento (UE) 2015/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativo alle procedure di insolvenza (GU 2015, L 141, pag. 19).

( 3 ) Articolo 3, paragrafo 1, del regolamento 2015/848. In sostanza, tale disposizione prevede che siano competenti ad aprire la procedura principale di insolvenza i giudici dello Stato membro nel cui territorio è situato il centro degli interessi principali del debitore.

( 4 ) Regolamento (CE) n. 1346/2000 del Consiglio, del 29 maggio 2000, relativo alle procedure di insolvenza (GU 2000, L 160, pag. 1), abrogato dal regolamento 2015/848.

( 5 ) Sentenza del 17 gennaio 2006, Staubitz-Schreiber (C‑1/04, EU:C:2006:39).

( 6 ) GU 2020, L 29, pag. 7.