SENTENZA DELLA CORTE (Quarta Sezione)

27 ottobre 2022 ( *1 )

«Rinvio pregiudiziale – Trasporti ferroviari – Articolo 102 TFUE – Abuso di posizione dominante – Direttiva 2001/14/CE – Accesso all’infrastruttura ferroviaria – Articolo 30 – Organismo di regolamentazione ferroviaria – Controllo dei diritti per l’utilizzo dell’infrastruttura – Organi giurisdizionali nazionali – Controllo dei diritti di utilizzo alla luce del diritto della concorrenza – Ripartizione delle competenze tra l’autorità di regolamentazione e gli organi giurisdizionali nazionali»

Nella causa C‑721/20,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Kammergericht Berlin (Tribunale superiore del Land di Berlino, Germania), con decisione del 10 dicembre 2020, pervenuta in cancelleria il 30 dicembre 2020, nel procedimento

DB Station & Service AG

contro

ODEG Ostdeutsche Eisenbahn GmbH,

LA CORTE (Quarta Sezione),

composta da C. Lycourgos, presidente di sezione, L.S. Rossi, J.–C. Bonichot (relatore), S. Rodin e O. Spineanu –Matei, giudici,

avvocato generale: T. Ćapeta

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

per la DB Station & Service AG, da M. Köhler e M. Weitner, Rechtsanwälte;

per l’ODEG Ostdeutsche Eisenbahn GmbH, da A.R. Schüssler e B. Uhlenhut, Rechtsanwälte;

per la Commissione europea, da B. Ernst e G. Meessen, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 7 aprile 2022,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1

La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 102 TFUE, nonché degli articoli 4, da 7 a 12 e 30 della direttiva 2001/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2001, relativa alla ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria e all’imposizione dei diritti per l’utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria (GU 2001, L 75, pag. 29, e rettifica in GU 2004, L 220, pag. 16), come modificata dalla direttiva 2007/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007 (GU 2007, L 315, pag. 44) (in prosieguo: la «direttiva 2001/14»).

2

Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la DB Station & Service AG (in prosieguo: la «DB Station & Service») e l’ODEG Ostdeutsche Eisenbahn GmbH (in prosieguo: l’«ODEG»), in merito all’importo dei diritti dovuti dalla seconda impresa per l’utilizzo delle stazioni ferroviarie gestite dalla prima.

Contesto normativo

Diritto dell’Unione

Direttiva 2001/14

3

I considerando 5, 11, 16, 32, 40 e 46 della direttiva 2001/14 erano così formulati:

«(5)

Per garantire la trasparenza e l’accesso non discriminatorio all’infrastruttura ferroviaria per tutte le imprese, le informazioni necessarie per l’uso dei diritti di accesso devono essere pubblicate integralmente in un prospetto informativo della rete.

(...)

(11)

I sistemi di imposizione dei diritti di utilizzo e di assegnazione della capacità dovrebbero consentire un accesso equo e non discriminatorio a tutte le imprese e cercare, per quanto possibile, di soddisfare le esigenze di tutti i tipi di utenti e di traffico in maniera equa e non discriminatoria.

(...)

(16)

I sistemi di imposizione dei diritti di utilizzo e di ripartizione della capacità dovrebbero consentire una concorrenza leale nella fornitura di servizi ferroviari.

(...)

(32)

È importante ridurre al minimo le distorsioni di concorrenza che possono insorgere tra le infrastrutture ferroviarie o tra i modi di trasporto a causa di differenze significative nei principi di imposizione dei diritti di utilizzo.

(...)

(40)

L’infrastruttura ferroviaria è un monopolio naturale ed è quindi necessario fornire incentivi ai gestori dell’infrastruttura per ridurre i costi e gestire in modo efficiente la loro infrastruttura.

(...)

(46)

La gestione efficiente e l’utilizzo equo e non discriminatorio dell’infrastruttura ferroviaria richiedono l’istituzione di un organismo di regolamentazione che controlli l’applicazione delle norme comunitarie e che intervenga come istanza d’appello, ferma restando la possibilità di sindacato giurisdizionale».

4

L’articolo 1, paragrafo 1, di tale direttiva disponeva quanto segue:

«La presente direttiva concerne i principi e le procedure da applicare nella determinazione e nella imposizione dei diritti dovuti per [l’] utilizzo [dell’infrastruttura ferroviaria e l’assegnazione di capacità ad essa relativa].

(...)».

5

L’articolo 2 di detta direttiva conteneva alcune definizioni. Esso era così formulato:

«Ai fini della presente direttiva valgono le seguenti definizioni:

(...)

b)

“richiedente”, un’impresa ferroviaria titolare di una licenza e/o un’associazione internazionale di imprese ferroviarie e, negli Stati membri che prevedono tale possibilità, altre persone fisiche o giuridiche con un interesse di pubblico servizio o commerciale ad acquisire capacità di infrastruttura per la prestazione di un servizio ferroviario nei rispettivi territori (...);

(...)

f)

“accordo quadro”, un accordo di carattere generale giuridicamente vincolante di diritto pubblico o privato, che definisce i diritti e gli obblighi di un richiedente e del gestore dell’infrastruttura o dell’organismo preposto all’assegnazione in relazione alla capacità di infrastruttura da assegnare e ai diritti da riscuotere per un periodo superiore alla vigenza di un orario di servizio;

(...)

h)

“gestore dell’infrastruttura”, qualsiasi organismo o impresa incaricata in particolare della creazione e della manutenzione dell’infrastruttura ferroviaria (...)

(...)».

6

L’articolo 4 della medesima direttiva, intitolato «Fissazione, calcolo e riscossione dei diritti», così disponeva:

«1.   Gli Stati membri istituiscono un quadro per l’imposizione dei diritti rispettando l’indipendenza di gestione di cui [all]’articolo 4 della [direttiva 91/440/CEE del Consiglio, del 29 luglio 1991, relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie (GU 1991, L 237, pag. 25)].

Fatta salva la condizione dell’indipendenza di gestione, gli Stati membri stabiliscono inoltre regole specifiche in materia di imposizione o delegano tale competenza al gestore dell’infrastruttura. Il gestore dell’infrastruttura determina i diritti dovuti per l’utilizzo dell’infrastruttura e procede alla loro riscossione.

(...)

5.   I gestori dell’infrastruttura provvedono affinché l’applicazione del sistema di imposizione comporti diritti equivalenti e non discriminatori per le diverse imprese ferroviarie che prestano servizi di natura equivalente su una parte simile del mercato e i diritti effettivamente applicati siano conformi alle regole di cui al prospetto informativo della rete.

(...)».

7

Ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2001/14:

«Le imprese ferroviarie hanno diritto, su base non discriminatoria, al pacchetto minimo di accesso nonché all’accesso ai servizi sulla linea elencati nell’allegato II. I servizi di cui al punto 2 dell’allegato II sono forniti su base non discriminatoria e le richieste da parte delle imprese ferroviarie possono essere rifiutate unicamente se esistono alternative valide alle condizioni di mercato. (...)».

8

L’articolo 7 di tale direttiva riguardava i principi di imposizione dei diritti e al suo paragrafo 7 disponeva quanto segue:

«La fornitura dei servizi di cui all’allegato II, punto 2, non è contemplata dal presente articolo. Fatto salvo quanto precede, nel fissare i prezzi dei servizi di cui all’allegato II, punto 2, si tiene conto della situazione della concorrenza nel settore dei trasporti ferroviari».

9

Secondo l’articolo 9, paragrafo 1, della citata direttiva:

«Fatti salvi gli articoli 81, 82, 86 e 87 [CE] e in deroga all’articolo 7, paragrafo 3, della presente direttiva, le riduzioni sui diritti imposti ad un’impresa ferroviaria dal gestore dell’infrastruttura per qualsiasi servizio devono rispettare i criteri di cui al presente articolo».

10

L’articolo 17 della medesima direttiva, intitolato «Accordi quadro», al suo paragrafo 1 prevedeva quanto segue:

«Fatti salvi gli articoli 81, 82 e 86 [CE], è possibile concludere un accordo quadro con un richiedente. Tale accordo quadro specifica le caratteristiche della capacità di infrastruttura chiesta dal richiedente e a lui offerta per un periodo superiore alla vigenza di un orario di servizio. L’accordo quadro non specifica una linea ferroviaria nei dettagli, ma dovrebbe mirare a rispondere alle legittime esigenze commerciali del richiedente. (...)».

11

L’articolo 24, paragrafo 2, della direttiva 2001/14 così disponeva:

«Se esistono itinerari alternativi idonei, il gestore dell’infrastruttura, previa consultazione delle parti interessate, può designare un’infrastruttura particolare da utilizzare per determinati tipi di traffico. Fatti salvi gli articoli 81, 82 e 86 [CE], ove tale designazione abbia avuto luogo, il gestore dell’infrastruttura può dare la priorità a questo tipo di traffico nell’assegnazione della capacità di infrastruttura. (...)».

12

Ai sensi dell’articolo 30 di tale direttiva, intitolato «Organismo di regolamentazione»:

«1.   Fatto salvo l’articolo 21, paragrafo 6, gli Stati membri istituiscono un organismo di regolamentazione. Detto organismo, che può essere il ministero competente in materia di trasporti o qualsiasi altro organismo, è indipendente, sul piano organizzativo, giuridico, decisionale e della strategia finanziaria, dai gestori dell’infrastruttura, dagli organismi preposti alla determinazione dei diritti, dagli organismi preposti all’assegnazione e dai richiedenti. È inoltre funzionalmente indipendente da qualsiasi autorità competente preposta all’aggiudicazione di un contratto di servizio pubblico. Esso agisce in base ai principi di cui al presente articolo, che consentono l’attribuzione di funzioni di impugnazione e di regolamentazione a organismi distinti.

2.   Un richiedente ha il diritto di adire l’organismo di regolamentazione se ritiene di essere stato vittima di un trattamento ingiusto, di discriminazioni o di qualsiasi altro pregiudizio, in particolare avverso decisioni prese dal gestore dell’infrastruttura o eventualmente dall’impresa ferroviaria in relazione a quanto segue:

a)

prospetto informativo della rete;

(...)

d)

sistema di imposizione dei diritti;

e)

livello o struttura dei diritti per l’utilizzo dell’infrastruttura che è tenuto o può essere tenuto a pagare;

f)

accordi per l’accesso di cui all’articolo 10 della [direttiva 91/440, come modificata dalla direttiva 2004/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004 (GU 2004, L 164, pag. 164)].

3.   L’organismo di regolamentazione garantisce che i diritti fissati (…) dal gestore dell’infrastruttura siano conformi al capo II e non siano discriminatori. Le trattative tra i richiedenti e un gestore dell’infrastruttura concernenti il livello dei diritti di utilizzo dell’infrastruttura sono permesse soltanto se si svolgono sotto la supervisione dell’organismo di regolamentazione. Quest’ultimo interviene se le trattative possono contravvenire alle prescrizioni della presente direttiva.

(...)

5.   L’organismo di regolamentazione deve decidere sui reclami e adottare le misure necessarie per rimediare alla situazione entro due mesi dal ricevimento di tutte le informazioni.

Fatto salvo il paragrafo 6, la decisione dell’organismo di regolamentazione è vincolante per tutte le parti cui è destinata.

(...)

6.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le decisioni dell’organismo di regolamentazione siano soggette a sindacato giurisdizionale».

13

L’allegato II, punto 2, di detta direttiva era così formulato:

«L’accesso ai servizi sulla linea e la fornitura dei servizi comprendono:

(...)

c) stazioni passeggeri, loro edifici ed altre strutture;

(...)».

Direttiva 2012/34/UE

14

L’articolo 55, paragrafo 1, della direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico (GU 2012, L 343, pag. 32), così dispone:

«Ciascuno Stato membro istituisce un organismo di regolamentazione nazionale unico per il settore ferroviario. Fatto salvo il paragrafo 2, detto organismo è un’autorità indipendente che sotto il profilo organizzativo, funzionale, gerarchico e decisionale è giuridicamente distinta e indipendente da qualsiasi altro ente pubblico o privato. Esso inoltre è indipendente, sul piano organizzativo, giuridico, decisionale e della strategia finanziaria, dai gestori dell’infrastruttura, dagli organismi preposti alla riscossione dei canoni, dagli organismi preposti all’assegnazione e dai richiedenti. È inoltre funzionalmente indipendente da qualsiasi autorità competente preposta all’aggiudicazione di un contratto di servizio pubblico».

15

L’articolo 56 di tale direttiva, intitolato «Funzioni dell’organismo di regolamentazione», prevede quanto segue:

«1.   Fatto salvo l’articolo 46, paragrafo 6, un richiedente ha il diritto di adire l’organismo di regolamentazione se ritiene di essere stato vittima di un trattamento ingiusto, di discriminazioni o di qualsiasi altro pregiudizio, in particolare avverso decisioni prese dal gestore dell’infrastruttura o eventualmente dall’impresa ferroviaria o dall’operatore di un impianto di servizio in relazione a quanto segue:

a)

prospetto informativo della rete nella versione provvisoria e in quella definitiva;

(...)

d)

sistema di imposizione dei canoni;

e)

livello o struttura dei canoni per l’utilizzo dell’infrastruttura che è tenuto o può essere tenuto a pagare;

(...)

g)

accesso ai servizi e canoni imposti per il loro utilizzo a norma dell’articolo 13.

2.   Fatte salve le competenze delle autorità nazionali garanti della concorrenza sui mercati dei servizi ferroviari, l’organismo di regolamentazione dispone della facoltà di monitorare la situazione concorrenziale sui mercati dei servizi ferroviari e, in particolare, controlla il paragrafo 1, lettere da a) a g), di propria iniziativa e al fine di evitare discriminazioni nei confronti dei richiedenti. In particolare controlla che il prospetto informativo della rete non contenga clausole discriminatorie o non attribuisca al gestore dell’infrastruttura poteri discrezionali che possano essere utilizzati per discriminare i richiedenti.

(...)

6.   L’organismo di regolamentazione garantisce che i canoni fissati dal gestore dell’infrastruttura siano conformi al capo IV, sezione 2, e non siano discriminatori. (...)

(...)

9.   L’organismo di regolamentazione esamina tutti i reclami e, a seconda dei casi, richiede le informazioni pertinenti e avvia consultazioni con tutte le parti interessate entro un mese dal ricevimento del reclamo. Esso decide in merito ai reclami, adotta le misure necessarie per rimediare alla situazione e informa le parti interessate della sua decisione motivata entro un lasso di tempo ragionevole e prestabilito, in ogni caso non superiore a sei settimane dal ricevimento di tutte le informazioni pertinenti. Fatte salve le competenze delle autorità nazionali garanti della concorrenza sui mercati dei servizi ferroviari, ove opportuno l’organismo di regolamentazione decide di propria iniziativa in merito a misure adeguate per correggere le discriminazioni contro i richiedenti, le distorsioni del mercato e altri eventuali sviluppi indesiderabili su questi mercati, con particolare riferimento al paragrafo 1, lettere da a) a g).

La decisione dell’organismo di regolamentazione è vincolante per tutte le parti cui è destinata e non è soggetta al controllo di un’altra istanza amministrativa. L’organismo di regolamentazione può imporre il rispetto delle proprie decisioni comminando adeguate sanzioni, anche in forma di ammende.

(...)».

Il regolamento (CE) n. 1/2003

16

L’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli [101 e 102 TFUE] (GU 2003, L 1, pag. 1), è così formulato:

«Quando le autorità garanti della concorrenza degli Stati membri o le giurisdizioni nazionali applicano la legislazione nazionale in materia di concorrenza ad accordi, decisioni di associazioni di imprese o pratiche concordate ai sensi dell’articolo [101, paragrafo 1, TFUE] che possano pregiudicare il commercio tra Stati membri ai sensi di detta disposizione, esse applicano anche l’articolo [101 TFUE] a siffatti accordi, decisioni o pratiche concordate. Quando le autorità garanti della concorrenza degli Stati membri o le giurisdizioni nazionali applicano la legislazione nazionale in materia di concorrenza agli sfruttamenti abusivi vietati dall’articolo [102 TFUE], esse applicano anche l’articolo [102 TFUE]».

Diritto tedesco

17

L’Allgemeines Eisenbahngesetz (legge generale sulle ferrovie), come modificato dal Drittes Gesetz zur Änderung eisenbahnrechtlicher Vorschriften (terza legge di modifica della regolamentazione ferroviaria), del 27 aprile 2005 (BGBl. 2005 I, pag. 1138), nella versione applicabile fino al 1o settembre 2016 (in prosieguo: l’«AEG»), al suo articolo 14b disponeva quanto segue:

«(1)   L’organismo di regolamentazione ha il compito di vigilare sul rispetto delle disposizioni della normativa ferroviaria che disciplinano l’accesso all’infrastruttura ferroviaria, in particolare per quanto riguarda:

(...)

4.

le condizioni di utilizzo, i principi di imposizione dei diritti e gli importi di questi ultimi.

(2)   Ciò lascia impregiudicati i compiti e le competenze delle autorità garanti della concorrenza previsti dal [Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen (legge contro le restrizioni della concorrenza)]. L’organismo di regolamentazione e le autorità di vigilanza ferroviaria, nonché le autorità garanti della concorrenza e gli organismi di regolamentazione competenti in forza del [Telekommunikationsgesetz (legge in materia di telecomunicazioni)] e dell’[Energiewirtschaftsgesetz (legge recante disciplina del mercato dell’energia)] si scambiano reciprocamente informazioni che possono essere rilevanti ai fini dell’adempimento dei rispettivi compiti. In particolare, essi devono informarsi reciprocamente delle decisioni previste, volte a vietare un comportamento abusivo o discriminatorio da parte di imprese di gestione di infrastrutture ferroviarie. Essi devono darsi reciprocamente la possibilità di presentare osservazioni prima della conclusione del procedimento da parte dell’autorità competente».

18

L’articolo 14d dell’AEG prevedeva quanto segue:

«Le imprese pubbliche di gestione dell’infrastruttura ferroviaria devono informare l’organismo di regolamentazione per quanto riguarda:

(...)

6.

la rifusione o la modifica prevista di condizioni di utilizzo della rete ferroviaria e di condizioni di utilizzo relative agli impianti di servizio, inclusi i principi di imposizione dei diritti e gli importi dei diritti rispettivamente previsti».

19

L’articolo 14e, paragrafo 1, di tale legge così recitava:

«L’organismo di regolamentazione può, dopo aver ricevuto un’informazione ai sensi dell’articolo 14d, entro un termine di

(...)

4.

quattro settimane, opporsi alla rifusione o modifica prevista, ai sensi dell’articolo 14d, prima frase, punto 6,

a condizione che le decisioni previste ledano le disposizioni della normativa ferroviaria riguardanti l’accesso all’infrastruttura ferroviaria».

20

L’articolo 14f di detta legge era formulato come segue:

«(1)   L’organismo di regolamentazione, agendo d’ufficio, può verificare:

(...)

2.

le disposizioni relative all’importo o alla struttura dei diritti per l’utilizzo dell’infrastruttura e di altri diritti

di un’impresa di gestione dell’infrastruttura ferroviaria. L’organismo di regolamentazione può, con effetto per il futuro:

1.

imporre all’impresa di gestione dell’infrastruttura ferroviaria di modificare, secondo le sue indicazioni, le condizioni previste alla prima frase, punto 1, o i sistemi di imposizione dei diritti previsti alla prima frase, punto 2, oppure

2.

dichiarare l’invalidità delle condizioni previste alla prima frase, punto 1, o dei sistemi di imposizione dei diritti previsti alla prima frase, punto 2,

a condizione che essi ledano le disposizioni della normativa ferroviaria riguardanti l’accesso all’infrastruttura ferroviaria.

(2)   Se non è stato concluso alcun accordo in merito all’accesso previsto all’articolo 14, paragrafo 6, o a un accordo quadro previsto all’articolo 14a, le decisioni dell’impresa di gestione dell’infrastruttura ferroviaria possono essere verificate dall’organismo di regolamentazione su richiesta o d’ufficio. Sono autorizzati a presentare una richiesta in tal senso i titolari di un’autorizzazione di accesso il cui diritto di accesso all’infrastruttura ferroviaria possa essere pregiudicato. La richiesta deve essere presentata entro il termine fino al quale può essere accettata la proposta di conclusione di accordi ai sensi della prima frase. Il controllo può, in particolare, riguardare:

(...)

3.

l’importo o la struttura dei diritti di utilizzo dell’infrastruttura e degli altri diritti.

L’organismo di regolamentazione deve invitare le parti a fornire tutte le informazioni utili entro un termine adeguato che non può superare due settimane. Alla scadenza di tale termine, l’organismo di regolamentazione si pronuncia sulla richiesta entro due mesi.

(3)   Se, nell’ipotesi prevista al paragrafo 2, la decisione di un’impresa di gestione dell’infrastruttura ferroviaria viola il diritto di accesso all’infrastruttura ferroviaria del richiedente,

1.

l’organismo di regolamentazione impone all’impresa di gestione dell’infrastruttura ferroviaria di modificare la decisione, oppure

2.

l’organismo di regolamentazione definisce le condizioni contrattuali, si pronuncia sulla validità del contratto e dichiara inopponibili i contratti non conformi».

Procedimento principale e questioni pregiudiziali

21

La DB Station & Service, una società figlia della Deutsche Bahn AG, che, a sua volta, è l’operatore storico del settore ferroviario in Germania, gestisce circa 5400 stazioni ferroviarie in tale Stato membro. Le relative condizioni di utilizzo sono stabilite in contratti quadro da essa conclusi con le imprese ferroviarie. Ai sensi di tali condizioni di utilizzo, l’importo dei diritti è determinato in base a un listino prezzi stabilito dalla DB Station & Service.

22

L’ODEG è un’impresa ferroviaria che utilizza l’infrastruttura della DB Station & Service nell’ambito della sua attività di trasporto ferroviario di passeggeri a breve distanza. A tal fine, le due imprese hanno concluso un accordo quadro.

23

Il 1o gennaio 2005 la DB Station & Service ha introdotto un nuovo listino prezzi, denominato SPS 05. Per l’ODEG tale listino ha comportato un aumento dei diritti per l’utilizzo dell’infrastruttura, che essa ha corrisposto senza, tuttavia, ammetterne la legittimità, non condividendo il loro importo.

24

Con decisione del 10 dicembre 2009 la Bundesnetzagentur (Agenzia federale per le reti, Germania), in qualità di organismo di regolamentazione competente, ha dichiarato invalido l’SPS 05, con effetto dal 1o maggio 2010. La DB Station & Service ha proposto ricorso avverso tale decisione. Con decisione del 23 marzo 2010 l’Oberverwaltungsgericht Nordrhein-Westfalen (Tribunale amministrativo superiore del Land della Renania settentrionale-Vestfalia, Germania) ha riconosciuto a tale ricorso un effetto sospensivo. Tuttavia, al momento dell’adozione della domanda di pronuncia pregiudiziale da parte del giudice del rinvio nella presente causa, tale tribunale non si era ancora pronunciato nel merito.

25

Mediante vari ricorsi proposti dinanzi al Landgericht Berlin (Tribunale del Land di Berlino, Germania), l’ODEG ha chiesto il rimborso dell’importo dei diritti versati tra il mese di novembre 2006 e il mese di dicembre 2010 in base all’SPS 05, nei limiti in cui esso eccede l’importo che sarebbe stato dovuto in forza del listino prezzi precedentemente in vigore, ovvero l’SPS 99. Tali ricorsi sono stati accolti per «ragioni di equità» in base all’articolo 315 del Bürgerliches Gesetzbuch (codice civile tedesco), che consente al giudice di ristabilire l’equilibrio contrattuale qualora esso sia venuto meno. La DB Station & Service ha proposto appello dinanzi al giudice del rinvio, il Kammergericht Berlin (Tribunale superiore del Land di Berlino, Germania), che ha riunito i diversi procedimenti con ordinanza del 30 novembre 2015.

26

Il giudice del rinvio rileva che, con decisione dell’11 ottobre 2019, la Bundesnetzagentur (Agenzia federale per le reti) ha respinto in quanto irricevibili i ricorsi di varie imprese ferroviarie con cui esse avevano chiesto di verificare, a posteriori, la legittimità dei diritti riscossi in base all’SPS 05. Tale decisione è oggetto di un ricorso che, al momento dell’adozione della decisione di rinvio da parte del giudice del rinvio nella presente causa, era ancora pendente dinanzi al Verwaltungsgericht Köln (Tribunale amministrativo di Colonia, Germania).

27

Il giudice del rinvio ritiene che l’esito della controversia di cui è investito dipenda dall’interpretazione della direttiva 2001/14, che sarebbe ad essa applicabile ratione temporis e ratione materiae. In particolare, tale giudice si interroga sul rapporto tra la competenza degli organismi di regolamentazione, previsti all’articolo 30 di tale direttiva, e quella dei giudici civili nazionali laddove essi siano chiamati ad applicare l’articolo 102 TFUE.

28

Tale giudice ricorda, a questo proposito, che la Corte ha dichiarato, al punto 103 della sentenza del 9 novembre 2017, CTL Logistics (C‑489/15, EU:C:2017:834), che la direttiva 2001/14 osta a un sindacato dell’equità dei diritti per l’utilizzo dell’infrastruttura, caso per caso, da parte dei giudici ordinari, indipendentemente dal controllo esercitato dall’organismo di regolamentazione, istituito in forza dell’articolo 30 di tale direttiva. Tuttavia, non sarebbe certo che le considerazioni di tale sentenza possano trovare applicazione anche nell’ipotesi in cui i giudici in parola siano chiamati a verificare la legittimità dei medesimi diritti alla luce dell’articolo 102 TFUE e del diritto nazionale della concorrenza, che vietano, in particolare, gli abusi di posizione dominante.

29

Diversi giudici tedeschi avrebbero affermato che i principi elaborati nella sentenza del 9 novembre 2017, CTL Logistics (C‑489/15, EU:C:2017:834), ostano a che essi si pronuncino su azioni di rimborso prima che l’organismo di regolamentazione competente abbia adottato una decisione definitiva a tal riguardo. Per contro, in una sentenza del 29 ottobre 2019, nota come «Trassenentgelte», il Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia, Germania) avrebbe dichiarato che l’applicazione dell’articolo 102 TFUE da parte dei giudici civili è legittima e dovuta, senza che sia necessaria una previa decisione definitiva dell’organismo di regolamentazione.

30

Il giudice del rinvio ritiene, tuttavia, che vi siano buone ragioni per discostarsi dalla posizione sostenuta dal supremo giudice civile tedesco.

31

In primo luogo, il controllo svolto dai giudici civili potrebbe violare la competenza esclusiva dell’organismo di regolamentazione, menzionata nella sentenza del 9 novembre 2017, CTL Logistics (C‑489/15, EU:C:2017:834).

32

In secondo luogo, dalla giurisprudenza della Corte, e in particolare dalla sentenza del 30 gennaio 1974, BRT e Société belge des auteurs, compositeurs et éditeurs (127/73, EU:C:1974:6), risulterebbe indubbiamente che i giudici nazionali sono tenuti ad applicare direttamente l’articolo 102 TFUE. Tuttavia, la Corte non si sarebbe ancora pronunciata sul rapporto tra tale obbligo e le competenze dell’organismo di regolamentazione, che, ai sensi della direttiva 2001/14, è incaricato della vigilanza sui diritti.

33

In terzo luogo, sebbene al punto 135 della sentenza del 10 luglio 2014, Telefónica e Telefónica de España/Commissione (C‑295/12 P, EU:C:2014:2062), la Corte abbia dichiarato che l’applicazione dell’articolo 102 TFUE da parte della Commissione europea non era soggetta ad un preventivo esame delle misure in questione da parte dell’autorità nazionale di regolamentazione, il giudice del rinvio ritiene che tale decisione sia giustificata dal fatto che, diversamente dall’applicazione della disposizione in parola da parte dei giudici civili, l’intervento della Commissione non presenta alcun rischio di pluralità di decisioni, eventualmente divergenti.

34

In quarto e ultimo luogo, con una sentenza del 1o settembre 2020, nota come «Stationspreissystem II», il Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia) avrebbe statuito che l’articolo 30, paragrafo 3, della direttiva 2001/14 non consente all’organismo di regolamentazione di pronunciarsi sui diritti già corrisposti e ancor meno di ordinarne il rimborso. Tale giudice ne avrebbe dedotto che il controllo degli abusi ai sensi dell’articolo 102 TFUE non interferisce con le competenze dell’organismo di regolamentazione, dal momento che un siffatto controllo in base a tale articolo 102 sarebbe limitato alla concessione del risarcimento danni ex post, in ragione di comportamenti adottati dalle imprese in passato.

35

Il giudice del rinvio è del parere che tale analisi del diritto dell’Unione sia errata. Da un lato, nessun elemento della direttiva 2001/14 sarebbe idoneo a supportare l’interpretazione secondo cui l’organismo di regolamentazione decide solo pro futuro. Dall’altro, l’articolo 102 TFUE consentirebbe l’adozione di decisioni che dichiarano la nullità degli atti o che ingiungono la cessazione di un comportamento. Del resto, anche il rimborso dei diritti riscossi in passato potrebbe condurre a distorsioni della concorrenza e interferire con gli obiettivi della direttiva 2001/14.

36

In siffatte circostanze, il Kammergericht Berlin (Tribunale superiore del Land di Berlino) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)

Se il fatto che giudici civili nazionali esaminino caso per caso e indipendentemente dal controllo esercitato dall’organismo di regolamentazione, alla luce dei criteri previsti all’articolo 102 TFUE e/o in virtù della normativa nazionale antitrust, l’importo dei diritti richiesti sia conforme alla [direttiva 2001/14] – in particolare alle sue disposizioni relative all’indipendenza di gestione dell’impresa di infrastrutture (articolo 4), ai principi applicabili alla determinazione dei diritti (articoli da 7 a 12) e ai compiti dell’organismo di regolamentazione (articolo 30).

2)

Se, nel caso in cui la [prima questione] richieda una risposta affermativa, un controllo degli abusi da parte dei giudici civili nazionali alla luce dei criteri previsti all’articolo 102 TFUE e/o in virtù della normativa nazionale antitrust sia lecito e necessario anche se le imprese di trasporto ferroviario hanno la possibilità di far verificare all’organismo di regolamentazione competente l’adeguatezza dei diritti pagati. Se i giudici civili nazionali siano tenuti ad attendere una decisione in tal senso dall’organismo di regolamentazione e, qualora tale decisione venga impugnata, se del caso, in via giurisdizionale, il suo carattere definitivo».

Sulle questioni pregiudiziali

Sulla prima questione

Osservazioni preliminari

37

Occorre anzitutto rilevare che il giudice del rinvio è stato investito dall’ODEG, un’impresa ferroviaria, di una domanda di rimborso relativa a diritti per l’utilizzo dell’infrastruttura asseritamente riscossi in eccesso da parte della DB Station & Service per i servizi previsti nell’allegato II, punto 2, della direttiva 2001/14, ossia, nel caso di specie, l’accesso alle «stazioni passeggeri».

38

Tale domanda riguarda solo i diritti già corrisposti dall’ODEG, precisamente tra il mese di novembre 2006 e il mese di dicembre 2010. Per contro, tale impresa non chiede la modifica dei diritti che essa era o è ancora tenuta a corrispondere a partire dalla suddetta data.

39

Inoltre, con la sua prima questione il giudice del rinvio si interroga sulla possibilità, per i giudici civili nazionali, di applicare, da un lato, l’articolo 102 TFUE e, contestualmente, le disposizioni rilevanti del diritto nazionale della concorrenza, nonché, dall’altro, esclusivamente queste ultime disposizioni.

40

A tal riguardo, occorre rilevare che, a norma dell’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento n. 1/2003, le autorità degli Stati membri garanti della concorrenza o i giudici nazionali, quando applicano la legislazione nazionale in materia di concorrenza ad una prassi abusiva di un’impresa avente una posizione dominante sul mercato che può pregiudicare il commercio tra Stati membri, sono tenute ad applicare anche l’articolo 102 TFUE (v., in tal senso, sentenza del 3 maggio 2011, Tele2 Polska, C‑375/09, EU:C:2011:270, punto 20).

41

Ciò sembra verificarsi nella fattispecie in base alle informazioni trasmesse dal giudice del rinvio nella sua domanda di pronuncia pregiudiziale.

42

Per contro, dalla descrizione del procedimento principale non risulta affatto che tale giudice abbia la possibilità o l’intenzione di applicare esclusivamente le disposizioni del diritto nazionale della concorrenza che vietano il comportamento unilaterale di un’impresa. Di conseguenza, tale parte della questione del giudice del rinvio ha carattere ipotetico ed è irricevibile.

43

Infine, dalla domanda di pronuncia pregiudiziale si evince che le difficoltà interpretative incontrate dal giudice del rinvio riguardano, in sostanza, il rapporto tra le competenze dell’organismo di regolamentazione, stabilite all’articolo 30 della direttiva 2001/14, e quella dei giudici nazionali relativa all’applicazione dell’articolo 102 TFUE.

44

Alla luce delle considerazioni che precedono, si deve ritenere che, con la sua prima questione, il giudice del rinvio chieda, in sostanza, se l’articolo 30 della direttiva 2001/14 debba essere interpretato nel senso che esso osta a che i giudici nazionali statuiscano, indipendentemente dal controllo esercitato dall’organismo di regolamentazione competente, su una domanda di rimborso dei diritti per l’utilizzo dell’infrastruttura fondata sull’articolo 102 TFUE e, contestualmente, sul diritto nazionale della concorrenza.

I requisiti derivanti dall’articolo 102 TFUE

45

Occorre ricordare che l’articolo 102, lettere a) e c), TFUE riguarda pratiche abusive, come quelle consistenti nell’imporre direttamente od indirettamente prezzi d’acquisto, di vendita od altre condizioni di transazione non eque, ovvero nell’applicare nei rapporti commerciali con gli altri contraenti condizioni dissimili per prestazioni equivalenti.

46

L’articolo 102 TFUE produce effetti direttamente nei rapporti tra i soggetti dell’ordinamento, attribuendo a questi ultimi diritti che i giudici nazionali devono tutelare (v., in tal senso, sentenze del 30 gennaio 1974, BRT e Société belge des auteurs, compositeurs et éditeurs, 127/73, EU:C:1974:6, punto 16, e del 28 marzo 2019, Cogeco Communications, C‑637/17, EU:C:2019:263, punto 38).

47

La piena efficacia dell’articolo 102 TFUE e, in particolare, l’effetto utile del divieto sancito in detto articolo sarebbero messi in discussione se fosse impossibile per chiunque chiedere il risarcimento del danno causatogli da un comportamento abusivo di un’impresa dominante idoneo a restringere o falsare il gioco della concorrenza (sentenza del 28 marzo 2019, Cogeco Communications, C‑637/17, EU:C:2019:263, punto 39 e giurisprudenza ivi citata).

48

Pertanto, chiunque ha il diritto di chiedere il risarcimento del danno subito quando esiste un nesso di causalità tra tale danno e un abuso di posizione dominante vietato dall’articolo 102 TFUE (sentenza del 28 marzo 2019, Cogeco Communications, C‑637/17, EU:C:2019:263, punto 40 e giurisprudenza ivi citata).

49

Il diritto di chiunque di chiedere il risarcimento di un simile danno rafforza, infatti, il carattere operativo delle regole di concorrenza dell’Unione ed è tale da scoraggiare l’abuso di posizioni dominanti che possono restringere o falsare il gioco della concorrenza, contribuendo in tal modo al mantenimento di un’effettiva concorrenza nell’Unione (sentenza del 28 marzo 2019, Cogeco Communications, C‑637/17, EU:C:2019:263, punto 41 e giurisprudenza ivi citata).

50

È alla luce di tali considerazioni che occorre esaminare la portata dell’articolo 30, paragrafo 2, della direttiva 2001/14 e i requisiti che ne derivano per un giudice nazionale investito di una domanda di rimborso di diritti per l’utilizzo dell’infrastruttura in base all’articolo 102 TFUE.

La portata dell’articolo 30, paragrafo 2, della direttiva 2001/14

51

Occorre osservare, in primo luogo, che dal considerando 46 della direttiva 2001/14 risulta che la gestione efficiente e l’utilizzo equo e non discriminatorio dell’infrastruttura ferroviaria richiedono l’istituzione di un organismo di regolamentazione che controlli l’applicazione delle norme di diritto dell’Unione e che intervenga come istanza d’appello, ferma restando la possibilità di sindacato giurisdizionale.

52

Conformemente all’articolo 30, paragrafo 1, di tale direttiva, gli Stati membri hanno l’obbligo di istituire un siffatto organismo, il quale può essere adito, in forza dell’articolo 30, paragrafo 2, della stessa, da un richiedente che ritenga di essere stato «vittima di un trattamento ingiusto, di discriminazioni o di qualsiasi altro pregiudizio» (sentenza del 9 novembre 2017, CTL Logistics, C‑489/15, EU:C:2017:834, punto 56).

53

Anzitutto, quindi, il mezzo di ricorso previsto all’articolo 30, paragrafo 2, della direttiva 2001/14 è aperto soltanto ai «richiedenti». Quest’ultima nozione, definita all’articolo 2, lettera b), della direttiva stessa, comprende segnatamente ogni impresa ferroviaria titolare di una licenza (v., in tal senso, sentenza del 24 febbraio 2022, ORLEN KolTrans, C‑563/20, EU:C:2022:113, punto 55), nonché altre persone fisiche o giuridiche con un interesse di pubblico servizio o commerciale ad acquisire capacità di infrastruttura.

54

Inoltre, dall’elenco contenuto nell’articolo 30, paragrafo 2, lettere da a) a f), della direttiva 2001/14 risulta che tale ricorso riguarda le decisioni e i comportamenti dei gestori dell’infrastruttura o, eventualmente, delle imprese ferroviarie, nei limiti in cui essi riguardano l’accesso all’infrastruttura ferroviaria, inclusi i servizi indicati nell’allegato II, punto 2, di tale direttiva. In particolare, in conformità a tale articolo 30, paragrafo 2, lettere d) ed e), possono essere contestate le decisioni relative al sistema di imposizione dei diritti oppure al livello o alla struttura dei diritti per l’utilizzo dell’infrastruttura che un richiedente è o può essere tenuto a pagare.

55

Infine, occorre ricordare che la competenza dell’organismo di regolamentazione a conoscere del ricorso previsto in tale articolo 30, paragrafo 2, ha carattere esclusivo, fatto salvo, se del caso, il controllo successivo effettuato dai giudici nazionali chiamati a statuire sui ricorsi proposti contro le sue decisioni (v., in tal senso, sentenza del 9 novembre 2017, CTL Logistics, C‑489/15, EU:C:2017:834, punto 86).

56

I richiedenti sono, quindi, tenuti a rivolgersi a tale organismo qualora intendano ottenere il risarcimento di qualsiasi danno connesso ai diritti per l’utilizzo dell’infrastruttura fissati da un gestore dell’infrastruttura o da un’esercente dei servizi indicati nell’allegato II, punto 2, della direttiva 2001/14.

57

In secondo luogo, occorre rilevare che la competenza esclusiva dell’organismo di regolamentazione a conoscere di qualsiasi controversia rientrante nell’ambito di applicazione dell’articolo 30, paragrafo 2, della direttiva 2001/14 è strettamente connessa ai vincoli tecnici specifici del settore ferroviario.

58

Infatti, come ricordato dal legislatore dell’Unione, segnatamente, al considerando 40 della direttiva 2001/14, l’infrastruttura ferroviaria è un monopolio naturale. Le sue capacità limitate possono essere utilizzate solo da un numero determinato di imprese nel rispetto delle fasce orarie loro assegnate dai gestori di tale infrastruttura, vale a dire gli organismi o le imprese incaricati, in particolare, di organizzarne l’accesso. Pertanto, questi ultimi si trovano, strutturalmente, in una posizione dominante rispetto alle imprese ferroviarie.

59

In tale prospettiva e come risulta, in particolare, dai suoi considerando 5 e 11, la direttiva 2001/14 ha lo scopo di garantire un accesso non discriminatorio all’infrastruttura ferroviaria. Il considerando 16 di tale direttiva prevede, a quest’ultimo proposito, che i sistemi di imposizione dei diritti di utilizzo e di ripartizione della capacità dovrebbero consentire una concorrenza leale nella fornitura di servizi ferroviari (v., in tal senso, sentenza del 9 novembre 2017, CTL Logistics, C‑489/15, EU:C:2017:834, punti 36 et 37).

60

Come emerge dalla giurisprudenza della Corte, la competenza esclusiva attribuita agli organismi di regolamentazione ferroviaria è giustificata dai medesimi obiettivi (v., in tal senso, sentenza del 9 novembre 2017, CTL Logistics, C‑489/15, EU:C:2017:834, punto 87) e implica i poteri specifici a essi conferiti dall’articolo 30, paragrafi 2, 3 e 5, della direttiva 2001/14.

61

Infatti, tali poteri consentono agli organismi di regolamentazione di realizzare detti obiettivi e di soddisfare i requisiti tecnici dell’infrastruttura ferroviaria, menzionati al punto 58 della presente sentenza.

62

A tal proposito, per quanto riguarda la direttiva 2012/34, che ha abrogato e sostituito la direttiva 2001/14, la Corte ha dichiarato che la facoltà dell’organismo di regolamentazione di vigilare sull’applicazione delle norme stabilite da tale direttiva può essere esercitata d’ufficio e non è, quindi, subordinata alla presentazione di un reclamo o di un ricorso. Essa ha altresì precisato che la gestione efficiente e l’utilizzo equo e non discriminatorio dell’infrastruttura ferroviaria, che sono alla base di tale direttiva, richiedono l’istituzione di un’autorità incaricata, al contempo, di sorvegliare, di propria iniziativa, l’applicazione, da parte di coloro che sono attivi nel settore ferroviario, delle norme previste da detta direttiva e di agire come organo di ricorso (v., in tal senso, sentenza del 3 maggio 2022, CityRail, C‑453/20, EU:C:2022:341, punti 5760).

63

Pertanto, quando un organismo di regolamentazione nazionale istituito in applicazione dell’articolo 55 della direttiva 2012/34 è investito di un ricorso, tale circostanza non pregiudica la competenza del medesimo organismo ad adottare, se del caso d’ufficio, misure appropriate al fine di porre rimedio a qualsiasi violazione della normativa applicabile (v., in tal senso, sentenza del 3 maggio 2022, CityRail, C‑453/20, EU:C:2022:341, punto 61).

64

Tali considerazioni si applicano anche alla direttiva 2001/14, il cui articolo 30 corrisponde, in sostanza, essenzialmente all’articolo 56 della direttiva 2012/34, al quale fanno riferimento i punti 57, 60 e 61 della sentenza del 3 maggio 2022, CityRail (C‑453/20, EU:C:2022:341).

65

Ne consegue che, in particolare, in conformità all’articolo 30, paragrafi 2 e 3, della direttiva 2001/14, l’organismo di regolamentazione è incaricato, al contempo, di agire come organo di ricorso e di sorvegliare, di propria iniziativa, l’applicazione delle norme previste da tale direttiva da parte degli operatori del settore ferroviario. In conformità all’articolo 30, paragrafo 5, della direttiva stessa, esso è competente ad adottare ogni misura necessaria per rimediare alle violazioni di detta direttiva, se del caso d’ufficio.

66

Inoltre, quest’ultima disposizione prevede che gli effetti delle decisioni adottate dall’organismo di regolamentazione non siano limitati alle sole parti della controversia a esso sottoposta, ma siano vincolanti per tutte le parti interessate del settore ferroviario, sia per le imprese di trasporto sia per i gestori dell’infrastruttura. In tal modo, l’organismo di regolamentazione è in grado di assicurare la parità di accesso all’infrastruttura da parte di tutte le imprese interessate e il mantenimento di una concorrenza leale nel settore della prestazione di servizi ferroviari (v., in tal senso, sentenza del 9 novembre 2017, CTL Logistics, C‑489/15, EU:C:2017:834, punti 9496).

67

In terzo luogo, il ricorso previsto all’articolo 30, paragrafo 2, della direttiva 2001/14, seguito, se del caso, da un sindacato giurisdizionale delle decisioni rese dall’organismo di regolamentazione in tale contesto, consente di garantire il rispetto dell’articolo 102 TFUE, che vieta l’abuso di posizione dominante.

68

Infatti, dagli obiettivi stessi della direttiva 2001/14, volti a garantire un accesso non discriminatorio alle infrastrutture in condizioni di concorrenza leale, nonché dagli obblighi posti, sotto tale profilo, a carico dei gestori dell’infrastruttura, discende che le imprese ferroviarie possono invocare, dinanzi all’organismo di regolamentazione, la violazione dell’articolo 102 TFUE.

69

Le norme sostanziali previste dalla direttiva 2001/14, in particolare per quanto riguarda la determinazione dei diritti per l’utilizzo dell’infrastruttura, inclusi i diritti che trovano applicazione ai servizi indicati nell’allegato II, punto 2, di tale direttiva, contribuiscono a garantire gli obiettivi perseguiti dall’articolo 102 TFUE.

70

A quest’ultimo riguardo, la Corte ha ripetutamente statuito che spetta ai gestori dell’infrastruttura, che hanno l’obbligo di determinare e di riscuotere i diritti in modo non discriminatorio, non solo applicare le condizioni di utilizzo della rete ferroviaria indistintamente a tutti gli utilizzatori di tale rete, ma anche garantire che i diritti effettivamente riscossi corrispondano a tali condizioni (sentenza del 24 febbraio 2022, ORLEN KolTrans, C‑563/20, EU:C:2022:113, punto 53 e giurisprudenza ivi citata).

71

Inoltre, come risulta dagli articoli 9, 17 e 24 della direttiva 2001/14, l’applicazione delle disposizioni relative all’accesso all’infrastruttura ferroviaria lascia impregiudicate le regole di concorrenza che discendono direttamente dal Trattato FUE, e in particolare dall’articolo 102 TFUE. Pertanto, il legislatore dell’Unione ha inteso confermare che i gestori dell’infrastruttura sono tenuti a rispettare tali norme del diritto primario dell’Unione quando adottano decisioni in merito alla ripartizione della capacità e ai diritti per l’utilizzo dell’infrastruttura.

72

Ciò vale, in particolare, per quanto riguarda i servizi indicati nell’allegato II, punto 2, della direttiva 2001/14. Infatti, dall’articolo 5, paragrafo 1, e dall’articolo 7, paragrafo 7, di tale direttiva risulta non solo che tali servizi devono essere forniti su base non discriminatoria, ma anche che, ai fini della determinazione dei diritti applicabili, si deve tener conto della situazione della concorrenza nel settore dei trasporti ferroviari.

73

In tali circostanze l’organismo di regolamentazione, al quale spetta garantire l’osservanza dei rispettivi obblighi sia da parte dei gestori dell’infrastruttura, sia da parte degli operatori dei servizi ferroviari, è tenuto, quando è investito del ricorso di un’impresa ferroviaria, a esaminare, secondo la formulazione stessa dell’articolo 30, paragrafo 2, della direttiva 2001/14, i trattamenti ingiusti o discriminatori e qualsiasi altro pregiudizio, il che include le questioni relative sia all’imposizione dei diritti per l’utilizzo dell’infrastruttura o per i servizi, sia alla concorrenza.

74

Ne consegue che, qualora sia adito in base all’articolo 30, paragrafo 2, della direttiva 2001/14, l’organismo di regolamentazione nazionale competente non può validamente negare la propria competenza a conoscere di un’asserita violazione dell’articolo 102 TFUE con la motivazione che una disposizione del diritto nazionale, come l’articolo 14f dell’AEG, non gli consentirebbe di pronunciarsi sulla legittimità dei diritti per l’utilizzo dell’infrastruttura già riscossi.

L’articolazione dei ricorsi dinanzi all’organismo di regolamentazione e ai giudici nazionali

75

L’articolo 30, paragrafo 5, secondo comma, della direttiva 2001/14 prevede che la decisione dell’organismo di regolamentazione è vincolante per tutte le parti cui è destinata, ma non contiene norme relative al suo eventuale carattere vincolante nei confronti dei giudici investiti di una domanda di rimborso di diritti per l’utilizzo dell’infrastruttura riscossi in eccesso, in base all’articolo 102 TFUE.

76

È certo vero che al punto 97 della sentenza del 9 novembre 2017, CTL Logistics (C‑489/15, EU:C:2017:834), la Corte ha dichiarato che la competenza dei giudici civili a pronunciarsi, in applicazione di disposizioni del diritto civile nazionale, sul rimborso dei diritti per l’utilizzo dell’infrastruttura è limitata all’ipotesi in cui, conformemente, anche, a disposizioni del diritto nazionale, la natura illecita del diritto alla luce delle norme relative all’accesso alle infrastrutture ferroviarie sia stata previamente accertata dall’organismo di regolamentazione o da un giudice che abbia esaminato la decisione di tale organismo. Inoltre, dai punti 84 e 86 della medesima sentenza risulta che attribuire a ogni giudice civile nazionale il compito di applicare direttamente la regolamentazione ferroviaria derivante dalla direttiva 2001/14 violerebbe la competenza esclusiva conferita all’organismo di regolamentazione dall’articolo 30 di tale direttiva.

77

Tuttavia, la causa che ha dato luogo a tale sentenza e, pertanto, la domanda di pronuncia pregiudiziale presentata alla Corte riguardavano una controversia tra un’impresa ferroviaria e un gestore dell’infrastruttura in merito a una domanda di rimborso di diritti ferroviari fondata su disposizioni di diritto civile tedesco che consentivano al giudice civile, in sostanza, di procedere a una valutazione ex æquo et bono dell’importo di tali diritti. Nel caso di specie, per contro, al fine di statuire sulla domanda proposta dall’ODEG di rimborso di diritti per l’utilizzo dell’infrastruttura, il giudice del rinvio è chiamato ad applicare non il diritto civile tedesco, bensì una disposizione del diritto primario dell’Unione, ossia l’articolo 102 TFUE, e, contestualmente, le disposizioni corrispondenti del diritto nazionale della concorrenza.

78

Inoltre, se è vero che il controllo dei diritti per l’utilizzo dell’infrastruttura alla luce delle disposizioni del diritto civile di uno Stato membro che siano estranee alle norme previste dalla direttiva 2001/14 è, per sua stessa natura, incompatibile con i requisiti tecnici del settore del trasporto ferroviario, con gli obiettivi di tale direttiva e con i compiti dell’organismo di regolamentazione, richiamati ai punti da 58 a 60 della presente sentenza, lo stesso non vale, tuttavia, nel caso di contestazione del loro importo in base all’articolo 102 TFUE, come risulta, in particolare, dai punti da 71 a 73 della presente sentenza.

79

Pertanto, al fine di preservare la piena efficacia dell’articolo 102 TFUE e, in particolare, al fine di garantire ai richiedenti una tutela efficace contro le conseguenze pregiudizievoli di una violazione del diritto della concorrenza, la competenza esclusiva attribuita all’organismo di regolamentazione dall’articolo 30 della direttiva 2001/14 non può impedire ai giudici nazionali competenti di conoscere delle domande di rimborso di diritti per l’utilizzo dell’infrastruttura asseritamente riscossi in eccesso, fondate sull’articolo 102 TFUE.

80

Tuttavia, quest’ultima disposizione non osta affatto, tenuto conto degli imperativi di gestione coerente della rete ferroviaria richiamati, in particolare, ai punti da 57 a 66 della presente sentenza, a che sia preservata, fatte salve le considerazioni che seguono, la competenza esclusiva dell’organismo di regolamentazione a conoscere di tutti gli aspetti delle controversie a esso sottoposte in applicazione dell’articolo 30, paragrafo 2, della direttiva 2001/14.

81

Pertanto, qualora un’impresa ferroviaria intenda ottenere, in base all’articolo 102 TFUE, il rimborso di diritti per l’utilizzo dell’infrastruttura asseritamente riscossi in eccesso, essa deve, prima di adire qualsivoglia giudice nazionale competente, sottoporre la questione della loro legittimità all’organismo nazionale di regolamentazione.

82

Peraltro, la Corte ha già dichiarato che un obbligo regolamentare può essere rilevante per valutare un comportamento abusivo, ai sensi dell’articolo 102 TFUE, da parte di un’impresa dominante soggetta a una normativa settoriale (v., in tal senso, sentenze del 14 ottobre 2010, Deutsche Telekom/Commissione, C‑280/08 P, EU:C:2010:603, punto 224, e del 25 marzo 2021, Deutsche Telekom/Commissione, C‑152/19 P, EU:C:2021:238, punto 57).

83

Pertanto, al fine di soddisfare i requisiti tecnici connessi al funzionamento del settore ferroviario e di preservare l’effetto utile delle norme di accesso alle infrastrutture, garantendo al contempo il rispetto dell’articolo 102 TFUE e la sua piena efficacia, i giudici nazionali investiti di una domanda di rimborso di diritti per l’utilizzo dell’infrastruttura riscossi in eccesso hanno l’obbligo di cooperare lealmente con gli organismi di regolamentazione nazionali. Ne consegue che tali giudici, anche se non sono vincolati alle decisioni di detti organismi, sono tenuti a prenderle in considerazione e a motivare le loro proprie decisioni alla luce delle valutazioni sia di fatto che di diritto effettuate dai medesimi organismi in merito alla controversia loro sottoposta e, in particolare, relativamente all’applicazione al caso di specie della rilevante normativa di settore.

84

A tal riguardo, occorre sottolineare che i requisiti relativi al ricorso preventivo all’organismo di regolamentazione nazionale e alla leale cooperazione tra quest’ultimo e i giudici nazionali, menzionati ai punti 81 e 83 della presente sentenza, consentono di evitare, a differenza della situazione oggetto della causa che ha dato luogo alla sentenza dell’8 luglio 2021, Koleje Mazowieckie (C‑120/20, EU:C:2021:553), e che la Corte ha rilevato al punto 54 di tale sentenza, di rimettere in discussione i compiti dell’organismo di regolamentazione e, al contempo, l’effetto utile dell’articolo 30 della direttiva 2001/14, nel caso in cui i giudici nazionali siano investiti di una domanda fondata sull’articolo 102 TFUE.

85

Al fine di garantire la piena efficacia di quest’ultima disposizione, i giudici nazionali investiti, su tale base, di una domanda di rimborso di diritti per l’utilizzo dell’infrastruttura asseritamente riscossi in eccesso non sono tenuti ad attendere l’esito dei procedimenti giurisdizionali avviati contro le decisioni dell’organismo di regolamentazione competente.

86

Le stesse considerazioni valgono nell’ipotesi in cui un giudice nazionale sia chiamato, in conformità all’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento n. 1/2003, ad applicare contestualmente l’articolo 102 TFUE e le corrispondenti disposizioni del diritto nazionale della concorrenza.

87

Inoltre, per quanto riguarda il procedimento principale, occorre ricordare che, con le sue decisioni menzionate ai punti 24 e 26 della presente sentenza, la Bundesnetzagentur (Agenzia federale per le reti) si è limitata a constatare l’illegittimità della tariffa di accesso all’infrastruttura in questione nel procedimento principale, con effetto solo per il futuro. Tuttavia, come risulta dal punto 74 della presente sentenza, tale organismo, qualora sia adito in base all’articolo 30, paragrafo 2, della direttiva 2001/14, non può validamente negare la propria competenza a pronunciarsi sulla legittimità dei diritti per l’utilizzo dell’infrastruttura riscossi in passato.

88

Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, occorre rispondere alla prima questione dichiarando che l’articolo 30 della direttiva 2001/14 deve essere interpretato nel senso che esso non osta a che i giudici nazionali applichino l’articolo 102 TFUE e, contestualmente, il diritto nazionale della concorrenza, al fine di statuire su una domanda di rimborso dei diritti per l’utilizzo dell’infrastruttura, a condizione, tuttavia, che l’organismo di regolamentazione competente si sia preliminarmente pronunciato in merito alla liceità dei diritti di cui trattasi. In tale contesto, un dovere di leale cooperazione grava su tali giudici, i quali devono tener conto delle decisioni rese dall’organismo in parola come elemento di valutazione e motivare le proprie decisioni alla luce di tutti i documenti dei fascicoli loro sottoposti.

Sulla seconda questione

89

In considerazione della risposta fornita alla prima questione, non occorre rispondere alla seconda questione.

Sulle spese

90

Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

 

Per questi motivi, la Corte (Quarta Sezione) dichiara:

 

L’articolo 30 della direttiva 2001/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2001, relativa alla ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria e all’imposizione dei diritti per l’utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria, come modificata dalla direttiva 2007/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007,

 

deve essere interpretato nel senso che:

 

esso non osta a che i giudici nazionali applichino l’articolo 102 TFUE e, contestualmente, il diritto nazionale della concorrenza, al fine di statuire su una domanda di rimborso dei diritti per l’utilizzo dell’infrastruttura, a condizione, tuttavia, che l’organismo di regolamentazione competente si sia preliminarmente pronunciato in merito alla liceità dei diritti di cui trattasi. In tale contesto, un dovere di leale cooperazione grava su tali giudici, i quali devono tener conto delle decisioni rese dall’organismo in parola come elemento di valutazione e motivare le proprie decisioni alla luce di tutti i documenti dei fascicoli loro sottoposti.

 

Firme


( *1 ) Lingua processuale: il tedesco.