SENTENZA DELLA CORTE (Ottava Sezione)

9 dicembre 2021 ( *1 )

«Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia civile e commerciale – Regolamento (UE) n. 1215/2012 – Competenza giurisdizionale, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale – Competenza in materia di assicurazioni – Domanda di risarcimento del danno subito da un soggetto domiciliato in uno Stato membro a seguito di un incidente avvenuto in un’abitazione affittata in un altro Stato membro – Azione promossa dalla parte lesa contro, da un lato, l’assicuratore e, dall’altro, l’assicurato, proprietario dell’abitazione – Applicabilità dell’articolo 13, paragrafo 3, di tale regolamento»

Nella causa C‑708/20,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal County Court at Birkenhead (Tribunale di contea di Birkenhead, Regno Unito), con decisione del 30 dicembre 2020, pervenuta in cancelleria in pari data, nel procedimento

BT

contro

Seguros Catalana Occidente,

EB,

LA CORTE (Ottava Sezione),

composta da N. Jääskinen, presidente di sezione, M. Safjan (relatore) e M. Gavalec, giudici,

avvocato generale: T. Ćapeta

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

per EB, da lei stessa;

per il governo tedesco, da J. Möller, M. Hellmann e U. Bartl, in qualità di agenti;

per il governo italiano, da G. Palmieri, in qualità di agente, assistita da A. Peluso, avvocato dello Stato;

per la Commissione europea, da C. Ladenburger, X. Lewis e S. Noë, in qualità di agenti,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1

La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2012, L 351, pag. 1).

2

Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia che oppone BT alla Seguros Catalana Occidente e a EB in merito ad una domanda presentata da BT per ottenere il risarcimento del danno subito a seguito di un incidente verificatosi in un immobile appartenente a EB.

Contesto normativo

3

I considerando 16, 18 e 34 del regolamento n. 1215/2012 così recitano:

«(16)

Il criterio del foro del domicilio del convenuto dovrebbe essere completato attraverso la previsione di fori alternativi, basati sul collegamento stretto tra l’autorità giurisdizionale e la controversia, ovvero al fine di agevolare la buona amministrazione della giustizia. L’esistenza di un collegamento stretto dovrebbe garantire la certezza del diritto ed evitare la possibilità che il convenuto sia citato davanti a un’autorità giurisdizionale di uno Stato membro che non sia per questi ragionevolmente prevedibile. Tale aspetto è importante soprattutto nelle controversie in materia di obbligazioni extracontrattuali derivanti da violazioni della privacy e dei diritti della personalità, compresa la diffamazione.

(...)

(18)

Nei contratti di assicurazione, di consumo e di lavoro è opportuno tutelare la parte più debole con norme in materia di competenza più favorevoli ai suoi interessi rispetto alle regole generali.

(...)

(34)

È opportuno garantire la continuità tra la convenzione [del 27 settembre 1968, concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 1972, L 299, pag. 32) (in prosieguo: la “convenzione di Bruxelles”)], il regolamento (CE) n. 44/2001 [del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2001, L 12, pag. 1)] e il presente regolamento e a tal fine è opportuno prevedere adeguate disposizioni transitorie. Lo stesso bisogno di continuità si applica altresì all’interpretazione delle disposizioni della convenzione di Bruxelles del 1968 e dei regolamenti che la sostituiscono, a opera della Corte di giustizia dell’Unione europea».

4

La sezione 3 del capo II del regolamento n. 1215/2012, intitolata «Competenza in materia di assicurazioni», contiene gli articoli da 10 a 16.

5

L’articolo 10 di tale regolamento dispone quanto segue:

«In materia di assicurazioni, la competenza è disciplinata dalla presente sezione, fatti salvi l’articolo 6 e l’articolo 7, punto 5».

6

L’articolo 11 di detto regolamento è così formulato:

«1.   L’assicuratore domiciliato in uno Stato membro può essere convenuto:

a)

davanti alle autorità giurisdizionali dello Stato in cui è domiciliato;

b)

in un altro Stato membro, davanti all’autorità giurisdizionale del luogo in cui è domiciliato l’attore qualora l’azione sia proposta dal contraente dell’assicurazione, dall’assicurato o da un beneficiario; o

c)

se si tratta di un coassicuratore, davanti all’autorità giurisdizionale di uno Stato membro presso il quale sia stata proposta l’azione contro l’assicuratore al quale è affidata la delega del contratto di assicurazione.

2.   Qualora l’assicuratore non sia domiciliato nel territorio di uno Stato membro, ma possieda una succursale, un’agenzia o qualsiasi altra sede d’attività in uno Stato membro, egli è considerato, per le contestazioni relative al loro esercizio, come avente domicilio nel territorio di quest’ultimo Stato».

7

Ai sensi dell’articolo 13 del medesimo regolamento:

«1.   In materia di assicurazione della responsabilità civile, l’assicuratore può altresì essere chiamato in causa davanti all’autorità giurisdizionale presso la quale è stata proposta l’azione esercitata dalla parte lesa contro l’assicurato, qualora la legge di tale autorità giurisdizionale lo consenta.

2.   Le disposizioni di cui agli articoli 10, 11 e 12 sono applicabili all’azione diretta proposta dalla parte lesa contro l’assicuratore, sempre che tale azione sia possibile.

3.   Se la legge relativa all’azione diretta prevede la chiamata in causa del contraente dell’assicurazione o dell’assicurato, la stessa autorità giurisdizionale è competente anche nei loro confronti».

Procedimento principale e questioni pregiudiziali

8

BT, domiciliata nel Regno Unito, è rimasta vittima di un incidente quando era in vacanza in Spagna nel corso del 2018. Tale incidente è avvenuto in un immobile di proprietà di EB, la quale è domiciliata nella Repubblica d’Irlanda.

9

La Seguros Catalana Occidente è la compagnia assicuratrice della responsabilità civile di EB per quanto riguarda tale immobile e ha sede in Spagna.

10

BT afferma che, secondo il contratto concluso per suo conto da un membro della sua famiglia, EB ha accettato di ospitarla con la sua famiglia in detto immobile a partire dal 31 marzo 2018.

11

Il 3 aprile 2018 BT si sarebbe ferita a seguito di una caduta accidentale avvenuta in un patio facente parte dello stesso immobile.

12

BT decideva di promuovere un’azione legale contro EB e la Seguros Catalana Occidente per le lesioni e le perdite subite a causa della caduta. Ella sostiene che EB aveva, nei suoi confronti, l’obbligo, a titolo di responsabilità contrattuale e di illeciti civili dolosi, di esercitare una perizia e una diligenza ragionevoli per garantire che l’immobile fosse ragionevolmente sicuro da usare e che ha violato tale obbligo. Secondo BT, EB avrebbe dovuto installare un corrimano o un cartello di avvertimento nelle immediate vicinanze del gradino o segnalarlo in qualche modo.

13

Il procedimento è stato aperto presso il County Court Money Claims Centre (England & Wales) [centro per le controversie pecuniarie dei tribunali di contea (Inghilterra e Galles) Regno Unito], il 14 aprile 2019. È stato successivamente notificato ai convenuti, ossia la Seguros Catalana Occidente ed EB, poi è stato trasferito al County Court at Birkenhead (Tribunale di contea di Birkenhead, Regno Unito).

14

BT fa valere la competenza giurisdizionale internazionale dei giudici d’Inghilterra e Galles nei confronti della Seguros Catalana Occidente in forza dell’articolo 11, paragrafo 1, lettera b), e dell’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento n. 1215/2012.

15

BT sostiene, per quanto riguarda EB, che un attore può chiamare in causa un assicurato domiciliato all’estero in un’azione promossa contro un assicuratore domiciliato all’estero, ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 3, di tale regolamento. A suo avviso, non è necessario a tal riguardo che esista una «controversia» tra l’assicuratore e l’assicurato in relazione alla validità o all’effetto della polizza assicurativa. L’unica condizione che deve essere soddisfatta ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 3, è che la chiamata in causa dell’assicurato in tale azione diretta sia prevista dalla legge che disciplina l’azione diretta contro l’assicuratore, nel caso di specie la legge spagnola.

16

La Seguros Catalana Occidente non ha contestato la competenza del giudice del rinvio e ha presentato la propria difesa.

17

Il 29 gennaio 2020 EB contestava la competenza dei giudici d’Inghilterra e Galles a conoscere delle domande formulate nei suoi confronti da BT sulla base dell’articolo 13, paragrafo 3, del regolamento n. 1215/2012.

18

Secondo EB, tale disposizione si applica solo alle domande in materia di assicurazioni. Ora, a suo avviso, la domanda di BT è una domanda di risarcimento per le lesioni e le conseguenti perdite derivanti da presunta negligenza nella fornitura di un alloggio per vacanze. Non si tratterebbe di una domanda in materia di assicurazioni e non potrebbe diventarlo per il solo fatto di essere stata proposta nell’ambito della stessa azione di quella diretta contro l’assicuratore.

19

Prima che la domanda di EB volta a contestare la competenza degli organi giurisdizionali d’Inghilterra e del Galles potesse essere trattata, la Seguros Catalana Occidente ha chiarito la sua posizione nel merito e ha sostenuto che le limitazioni e le restrizioni previste dalla polizza assicurativa indicavano che essa non si estendeva all’uso dell’immobile da parte di EB come alloggio per vacanze di ospiti paganti. La Seguros Catalana Occidente ha quindi negato di essere tenuta a risarcire EB in relazione al sinistro di cui trattasi e, successivamente, ha chiesto di stralciare la domanda di BT nei suoi confronti. Il giudice del rinvio ha sospeso il giudizio sulla domanda della Seguros Catalana Occidente di stralcio della domanda di BT fino alla pronuncia sul presente rinvio pregiudiziale.

20

Tale giudice ritiene di dover preventivamente esaminare la contestazione della propria competenza internazionale da parte di EB, precisando che la Seguros Catalana Occidente non prende parte al procedimento per quanto riguarda quest’ultimo aspetto.

21

Ciò premesso, il County Court at Birkenhead (Tribunale di contea di Birkenhead) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)

Se l’articolo 13, paragrafo 3, del regolamento [n. 1215/2012] prescriva che la causa dell’azione dedotta dalla parte a sostegno della domanda da essa proposta nei confronti del contraente dell’assicurazione/dell’assicurato verta in materia di assicurazione.

2)

In caso di risposta affermativa alla [prima questione], se, per poter concludere che la domanda della parte lesa verte in materia di assicurazione, sia sufficiente la circostanza che la domanda che la parte lesa intende proporre nei confronti del contraente dell’assicurazione/dell’assicurato si fondi sugli stessi fatti e sia presentata nella stessa azione della domanda diretta proposta nei confronti dell’assicuratore, anche se la causa dell’azione tra la parte lesa e il contraente dell’assicurazione/l’assicurato non ha alcun rapporto con l’assicurazione.

3)

Inoltre, e in subordine, in caso di risposta affermativa alla [prima questione], se il fatto che vi sia una controversia tra l’assicuratore e la parte lesa in merito alla validità o all’effetto della polizza di assicurazione sia sufficiente a giustificare la conclusione che la domanda della parte lesa verte in materia di assicurazione.

4)

In caso di risposta negativa alla [prima questione], se sia sufficiente che la chiamata in causa del contraente dell’assicurazione/dell’assicurato davanti alla stessa autorità giurisdizionale presso la quale è stata esercitata l’azione diretta nei confronti dell’assicuratore sia consentita dalla legge relativa all’azione diretta nei confronti dell’assicuratore».

Sulle questioni pregiudiziali

Sulle questioni dalla prima alla terza

22

Con le prime tre questioni, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 13, paragrafo 3, del regolamento n. 1215/2012 debba essere interpretato nel senso che, in caso di azione diretta promossa dalla parte lesa contro un assicuratore ai sensi di tale articolo 13, paragrafo 2, il giudice dello Stato membro in cui tale parte è domiciliata può dichiararsi competente, sulla base di detto articolo 13, paragrafo 3, a statuire anche sulla domanda di risarcimento presentata contemporaneamente da detta parte contro il contraente dell’assicurazione o l’assicurato che è domiciliato in un altro Stato membro e che non è stato convenuto in giudizio dall’assicuratore.

23

In via preliminare, occorre ricordare che, nei limiti in cui, conformemente al considerando 34 del regolamento n. 1215/2012, quest’ultimo abroga e sostituisce il regolamento n. 44/2001, il quale, a sua volta, ha sostituito la convenzione di Bruxelles, l’interpretazione fornita dalla Corte circa le disposizioni di questi ultimi strumenti giuridici vale anche per il regolamento n. 1215/2012 quando tali disposizioni possono essere qualificate come «equivalenti» (sentenza del 9 luglio 2020, Verein für Konsumenteninformation, C‑343/19, EU:C:2020:534, punto 22 e giurisprudenza citata). Ebbene, ciò si verifica nel caso dell’articolo 10, paragrafo 3, della Convenzione di Bruxelles nonché dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento n. 44/2001, da un lato, e dell’articolo 13, paragrafo 3, del regolamento n. 1215/2012, dall’altro.

24

Ai fini dell’interpretazione di una disposizione del diritto dell’Unione, la Corte, secondo la sua costante giurisprudenza, deve tener conto non soltanto della lettera della stessa, ma anche del contesto in cui si inserisce e degli scopi perseguiti dalla normativa di cui fa parte (sentenza del 24 marzo 2021, MCP, C‑603/20 PPU, EU:C:2021:231, punto 37 e giurisprudenza citata).

25

Per quanto riguarda, in primo luogo, il tenore letterale dell’articolo 13, paragrafo 3, del regolamento n. 1215/2012, in combinato disposto con il paragrafo 2 di tale articolo, occorre ricordare che esso dispone che, se la legge relativa all’azione diretta proposta dalla parte lesa contro l’assicuratore prevede la chiamata in causa del contraente dell’assicurazione o dell’assicurato, la stessa autorità giurisdizionale sia competente anche nei loro confronti. Occorre constatare che tale formulazione non fornisce di per sé risposte alle questioni dalla prima alla terza sollevate nella presente causa.

26

Per quanto riguarda, in secondo luogo, l’impianto generale del regolamento n. 1215/2012, occorre rilevare che l’articolo 13, paragrafo 3, di tale regolamento fa parte della sezione 3 del capo II dello stesso. Tale sezione, che, secondo il suo titolo e l’articolo 10 di detto regolamento, determina la competenza «in materia di assicurazioni», istituisce un sistema autonomo di ripartizione delle competenze giurisdizionali in materia di assicurazioni (v., in tal senso, sentenza del 20 luglio 2017, MMA IARD, C‑340/16, EU:C:2017:576, punto 27).

27

A tal riguardo, occorre rilevare che dalla giurisprudenza della Corte relativa alla portata della nozione di «materia di assicurazioni» risulta che la natura dell’azione diretta della parte lesa contro l’assicuratore nel diritto nazionale non ha alcuna rilevanza ai fini dell’applicazione delle disposizioni della sezione 3 del capo II del regolamento n. 1215/2012 (v., in tal senso, sentenza del 13 dicembre 2007, FBTO Schadeverzekeringen, C‑463/06, EU:C:2007:792, punto 30).

28

In tale contesto, EB, il governo tedesco e la Commissione europea sostengono, nelle loro osservazioni scritte, che un’azione di risarcimento proposta da una parte lesa contro una persona assicurata non può rientrare nell’ambito di applicazione dell’articolo 13, paragrafo 3, di tale regolamento, perché non deriva da un «rapporto assicurativo», ma rientra essenzialmente nella materia degli illeciti civili dolosi.

29

Come si evince dall’articolo 10 del regolamento n. 1215/2012, la nozione autonoma di «materia di assicurazioni» consente di distinguere la competenza prevista alla sezione 3 del capo II di tale regolamento in tale materia dalle competenze speciali previste alla sezione 2 dello stesso capo in materia contrattuale e di illeciti civili dolosi (v., in tal senso, sentenza del 13 dicembre 2007, FBTO Schadeverzekeringen, C‑463/06, EU:C:2007:792, punto 30).

30

Pertanto, si deve considerare che, per giustificare l’applicazione delle norme sulla competenza specifiche previste da tale sezione 3, l’azione di cui il giudice è investito deve necessariamente sollevare una questione relativa a diritti e obblighi derivanti da un rapporto assicurativo tra le parti di tale azione.

31

Tale interpretazione della nozione di «materia di assicurazioni» implica che non si può ritenere che una domanda proposta dalla parte lesa contro il contraente dell’assicurazione o l’assicurato costituisca una domanda in materia di assicurazioni solo perché tale domanda e la domanda proposta direttamente contro l’assicuratore traggono origine dagli stessi fatti o perché sussiste tra l’assicuratore e la parte lesa una controversia vertente sulla validità o sull’effetto della polizza assicurativa.

32

Per quanto riguarda, in terzo luogo, l’interpretazione teleologica, occorre, da un lato, ricordare che, secondo la giurisprudenza della Corte, dal considerando 18 del regolamento n. 1215/2012 risulta che l’azione in materia di assicurazioni è caratterizzata da un certo squilibrio tra le parti, che le disposizioni della sezione 3 del capo II di tale regolamento mirano a correggere facendo sì che la parte più debole benefici di norme in materia di competenza più favorevoli ai suoi interessi rispetto alle regole generali (v., in tal senso, sentenze del 20 luglio 2017, MMA IARD, C‑340/16, EU:C:2017:576, punto 28, e del 27 febbraio 2020, Balta, C‑803/18, EU:C:2020:123, punti 2744).

33

Tale squilibrio è in generale assente quando un’azione non riguarda l’assicuratore, nei confronti del quale sia l’assicurato che la parte lesa sono considerati più deboli (v., in tal senso, sentenze del 26 maggio 2005, GIE Réunion européenne e a., C‑77/04, EU:C:2005:327, punto 17 e giurisprudenza citata, e del 17 settembre 2009, Vorarlberger Gebietskrankenkasse, C‑347/08, EU:C:2009:561, punto 44).

34

Inoltre, occorre notare che, come risulta dalla pagina 32 della relazione sulla Convenzione di Bruxelles, elaborata dal sig. P. Jenard (GU 1979, C 59, pag. 1), l’articolo 13, paragrafo 3, del regolamento n. 1215/2012 mira a concedere all’assicuratore il diritto di chiamare in causa l’assicurato, in quanto terza parte nel procedimento tra lui e la parte lesa, al fine di fornirgli un’arma contro la frode e di evitare che giudici diversi emanino sentenze incompatibili. Ne consegue che, quando un’azione di risarcimento è stata proposta dalla parte lesa direttamente contro un assicuratore e quest’ultimo non ha chiamato in causa l’assicurato interessato, il giudice adito non può fondarsi su tale disposizione per dichiararsi competente nei confronti di quest’ultimo.

35

Dall’altro lato, è vero che, conformemente al considerando 16 del regolamento n. 1215/2012, le disposizioni del medesimo devono essere interpretate tenendo conto dell’obiettivo consistente nell’agevolare una buona amministrazione della giustizia, e la chiamata in causa, da parte della persona lesa, dell’assicurato, quale terza parte del procedimento dinanzi al giudice adito, consentirebbe di evitare il rischio di coesistenza di due contenziosi paralleli.

36

Tuttavia, occorre sottolineare che il fatto di consentire alla parte lesa di chiamare in causa l’assicurato sulla base dell’articolo 13, paragrafo 3, del regolamento n. 1215/2012 equivarrebbe ad eludere le norme di tale regolamento relative alla competenza in materia di responsabilità da illeciti civili dolosi, come definite nella sezione 2 del capo II di quest’ultimo. Infatti, ciascuna parte lesa potrebbe allora proporre un ricorso contro l’assicuratore sulla base di tale articolo 13, paragrafo 2, per beneficiare delle disposizioni più favorevoli degli articoli da 10 a 12 di detto regolamento al fine, poi, di chiamare in causa l’assicurato quale terza parte in tale procedimento, sulla base di detto articolo 13, paragrafo 3.

37

In ogni caso, l’obiettivo di buona amministrazione della giustizia è, in linea di massima, sufficientemente raggiunto dal momento che, come previsto allo stesso articolo 13, paragrafo 1, l’assicurato può chiamare in causa l’assicuratore dinanzi allo stesso giudice dinanzi al quale la parte lesa agisce contro tale assicurato, purché la legge dello Stato membro di tale giudice lo consenta.

38

Alla luce di quanto precede, occorre rispondere alle questioni dalla prima alla terza dichiarando che l’articolo 13, paragrafo 3, del regolamento n. 1215/2012 deve essere interpretato nel senso che, in caso di azione diretta promossa dalla parte lesa contro un assicuratore, ai sensi di tale articolo 13, paragrafo 2, il giudice dello Stato membro in cui è domiciliata tale parte non può dichiararsi competente, sulla base di detto articolo 13, paragrafo 3, a statuire anche sulla domanda di risarcimento proposta contemporaneamente da detta parte contro il contraente dell’assicurazione o l’assicurato che è domiciliato in un altro Stato membro e che non è stato convenuto dall’assicuratore.

Sulla quarta questione

39

Alla luce della soluzione fornita al punto precedente della presente sentenza, non occorre rispondere alla quarta questione.

Sulle spese

40

Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

 

Per questi motivi, la Corte (Ottava Sezione) dichiara:

 

L’articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, deve essere interpretato nel senso che, in caso di azione diretta promossa dalla parte lesa contro un assicuratore, ai sensi di tale articolo 13, paragrafo 2, il giudice dello Stato membro in cui è domiciliata tale parte non può dichiararsi competente, sulla base di detto articolo 13, paragrafo 3, a statuire anche sulla domanda di risarcimento proposta contemporaneamente da detta parte contro il contraente dell’assicurazione o l’assicurato che è domiciliato in un altro Stato membro e che non è stato convenuto dall’assicuratore.

 

Firme


( *1 ) Lingua processuale: l’inglese.