Cause riunite C‑704/20 e C‑39/21

Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

contro

C
e
B (C‑704/20),

e

X

contro

Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (C‑39/21)

[domande di pronuncia pregiudiziale, proposte dal Raad van State e dal rechtbank Den Haag, zittingsplaats ’s‑Hertogenbosch (Paesi Bassi)]

Sentenza della Corte (Grande Sezione) dell’8 novembre 2022

«Rinvio pregiudiziale – Spazio di libertà, sicurezza e giustizia – Trattenimento di cittadini di paesi terzi – Diritto fondamentale alla libertà – Articolo 6 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Presupposti di legittimità del trattenimento – Direttiva 2008/115/CE – Articolo 15 – Direttiva 2013/33/UE – Articolo 9 – Regolamento (UE) n. 604/2013 – Articolo 28 – Controllo della legittimità di un trattenimento e del mantenimento di una misura di trattenimento – Esame d’ufficio – Diritto fondamentale a un ricorso giurisdizionale effettivo – Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali»

  1. Questioni pregiudiziali – Procedimento pregiudiziale d’urgenza – Presupposti – Persona privata della libertà – Soluzione della controversia che può incidere su tale privazione di libertà – Cessazione della misura di privazione della libertà – Cessazione dell’applicazione di tale procedimento

    (Statuto della Corte di giustizia, art. 23 bis; regolamento di procedura della Corte, art. 107)

    (v. punti 53‑55, 57‑59)

  2. Controlli alle frontiere, asilo e immigrazione – Politica d’asilo – Norme relative all’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale – Direttiva 2013/33 – Criteri e meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale – Regolamento n. 604/2013 – Politica di immigrazione – Rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare – Direttiva 2008/115 – Nozione di trattenimento ai sensi di tali atti – Significato simile – Misura coercitiva che priva il richiedente della sua libertà di circolazione e lo isola dal resto della popolazione, imponendogli di soggiornare in un perimetro circoscritto e ristretto

    [Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 604/2013, art. 28; direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2008/115, artt. 15 e 16, e 2013/33, art. 2, h)]

    (v. punti 72, 73)

  3. Controlli alle frontiere, asilo e immigrazione – Politica di immigrazione – Rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare – Direttiva 2008/115 – Politica d’asilo – Norme relative all’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale – Direttiva 2013/33 – Criteri e meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale – Regolamento n. 604/2013 – Trattenimento di un cittadino di un paese terzo – Portata del sindacato giurisdizionale dei presupposti di legittimità del trattenimento – Obbligo, per l’autorità giudiziaria, di rilevare d’ufficio, in base agli elementi del fascicolo, integrati o chiariti durante il procedimento contraddittorio dinanzi a essa, l’eventuale mancato rispetto di un presupposto di legittimità

    (Carta dei diritti fondamentali, artt. 6 e 47; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 604/2013, art. 28, § 4; direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2008/115, art. 15, §§ 2 e 3, e 2013/33, art. 9, §§ 3 e 5)

    (v. punti 81‑88, 94 e dispositivo)

Sintesi

B, C e X, tre cittadini di paesi terzi, sono stati trattenuti nei Paesi Bassi nell’ambito di procedure finalizzate, rispettivamente, all’esame di una domanda di protezione internazionale, al trasferimento verso lo Stato membro competente per un siffatto esame e al rimpatrio connesso all’irregolarità del soggiorno nel territorio dei Paesi Bassi.

Gli interessati hanno impugnato dinanzi all’autorità giudiziaria le misure di trattenimento o di mantenimento in stato di trattenimento adottate nei loro confronti. Pronunciandosi in primo o in secondo grado, i giudici del rinvio si interrogano sulla portata del controllo relativo alla legittimità delle misure di cui trattasi.

Infatti, tutte le misure di trattenimento previste dal diritto dell’Unione - vale a dire, rispettivamente, dalla direttiva «accoglienza» ( 1 ), dal regolamento Dublino III ( 2 ) e dalla direttiva «rimpatrio» ( 3 ) - rientrano, nei Paesi Bassi, nell’ambito del diritto processuale amministrativo, il quale, in linea di principio, non autorizza i giudici a esaminare d’ufficio se la misura di trattenimento di cui trattasi soddisfi un presupposto di legittimità la cui violazione non sia stata invocata dall’interessato.

I giudici del rinvio si interrogano, tuttavia, sulla compatibilità di una simile situazione con il diritto dell’Unione e, in particolare, con i diritti fondamentali alla libertà e a un ricorso effettivo ( 4 ). Di conseguenza, essi hanno adito la Corte in via pregiudiziale al fine di sapere, in sostanza, se il diritto dell’Unione imponga loro di esaminare d’ufficio tutti i presupposti che una misura di trattenimento deve soddisfare per essere legittima, inclusi quelli la cui violazione non sia stata dedotta dall’interessato.

La Corte, riunita in Grande Sezione, dichiara che, in forza della direttiva «rimpatrio» ( 5 ), della direttiva «accoglienza» ( 6 ) e del regolamento Dublino III ( 7 ), in combinato disposto con la Carta ( 8 ), il controllo, da parte di un’autorità giudiziaria, del rispetto dei presupposti di legittimità, derivanti dal diritto dell’Unione, del trattenimento di un cittadino di un paese terzo deve condurre tale autorità a rilevare d’ufficio, in base agli elementi del fascicolo portati a sua conoscenza, come integrati o chiariti durante il procedimento contraddittorio dinanzi a essa, l’eventuale mancato rispetto di un presupposto di legittimità non dedotto dall’interessato.

Giudizio della Corte

A tal riguardo, la Corte precisa, in primo luogo, che il trattenimento, il quale costituisce un’ingerenza grave nel diritto alla libertà, può essere disposto o prorogato solo nel rispetto delle regole generali e astratte che ne fissano le condizioni e le modalità. Dette regole, contenute negli atti di diritto dell’Unione ( 9 ), da un lato, e nelle disposizioni di diritto nazionale che danno loro attuazione, dall’altro, costituiscono le norme che determinano i presupposti di legittimità del trattenimento, anche dalla prospettiva del diritto alla libertà. In applicazione delle norme in parola, laddove appaia che i presupposti di legittimità del trattenimento non siano stati o non siano più soddisfatti, l’interessato deve essere liberato immediatamente.

Per quanto riguarda, in secondo luogo, il diritto dei cittadini di paesi terzi trattenuti da uno Stato membro a una tutela giurisdizionale effettiva, la Corte dichiara che, secondo le norme rilevanti del diritto dell’Unione ( 10 ), ciascuno Stato membro deve prevedere, qualora il trattenimento sia stato disposto da un’autorità amministrativa, una «rapida» verifica in sede giudiziaria, vuoi d’ufficio, vuoi su domanda dell’interessato, della legittimità di tale trattenimento. Quanto al mantenimento di una misura di trattenimento, il medesimo ordinamento giuridico ( 11 ) impone un riesame periodico che deve aver luogo «a intervalli ragionevoli» e vertere sulla questione se i presupposti di legittimità del trattenimento continuano a sussistere. Pertanto, dal momento che il diritto dell’Unione richiede, senza eccezioni, che il riesame del rispetto dei presupposti di legittimità del trattenimento abbia luogo «a intervalli ragionevoli», l’autorità giudiziaria competente è tenuta a effettuare detto controllo d’ufficio, anche se l’interessato non ne fa domanda.

Il legislatore dell’Unione non si è, quindi, limitato a stabilire norme comuni sostanziali, ma ha altresì introdotto norme comuni procedurali, al fine di garantire l’esistenza, in ogni Stato membro, di un regime che consenta all’autorità giudiziaria competente di liberare l’interessato, se del caso dopo un esame d’ufficio, non appena risulti che il suo trattenimento non è, o non è più, legittimo.

Affinché un siffatto regime di tutela assicuri in modo effettivo il rispetto dei rigorosi presupposti che la legittimità di una misura di trattenimento deve soddisfare, l’autorità giudiziaria competente deve essere in grado di deliberare su tutti gli elementi di fatto e di diritto rilevanti ai fini della verifica di detta legittimità. A tal fine, essa deve poter prendere in considerazione, da un lato, gli elementi di fatto e le prove assunti dall’autorità amministrativa che ha disposto il trattenimento iniziale e, dall’altro, i fatti, le prove e le osservazioni che le vengono eventualmente sottoposti dall’interessato. Inoltre, essa deve poter ricercare tutti gli altri elementi rilevanti ai fini della sua decisione, adottando, sulla base del suo diritto nazionale, le misure procedurali che ritenga necessarie.

In base a detti elementi, la suddetta autorità deve rilevare, se del caso, la violazione di un presupposto di legittimità derivante dal diritto dell’Unione, anche qualora una simile violazione non sia stata dedotta dall’interessato. Tale obbligo lascia impregiudicato quello consistente nell’invitare ciascuna delle parti a prendere posizione sul presupposto di cui trattasi, in conformità al principio del contraddittorio.


( 1 ) Direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante norme relative all’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale (GU 2013, L 180, pag. 96; in prosieguo: la «direttiva “accoglienza”»).

( 2 ) Regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (GU 2013, L 180, pag. 31; in prosieguo: il «regolamento Dublino III»).

( 3 ) Direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (GU 2008, L 348, pag. 98; in prosieguo: la «direttiva “rimpatrio”»).

( 4 ) Come sanciti, rispettivamente, all’articolo 6 e all’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»).

( 5 ) Articolo 15, paragrafi 2 e 3, della direttiva «rimpatrio».

( 6 ) Articolo 9, paragrafi 3 e 5, della direttiva «accoglienza».

( 7 ) Articolo 28, paragrafo 4, del regolamento Dublino III.

( 8 ) Articoli 6 e 47 della Carta.

( 9 ) V. l’articolo 15, paragrafo 1, paragrafo 2, secondo comma, paragrafi 4, 5 e 6, della direttiva «rimpatrio», l’articolo 8, paragrafi 2 e 3, e l’articolo 9, paragrafi 1, 2 e 4, della direttiva «accoglienza», nonché l’articolo 28, paragrafi 2, 3 e 4, del regolamento Dublino III.

( 10 ) V. l’articolo 15, paragrafo 2, terzo comma, della direttiva «rimpatrio» e l’articolo 9, paragrafo 3, della direttiva «accoglienza», il quale è parimenti applicabile, sulla base dell’articolo 28, paragrafo 4, del regolamento Dublino III, nell’ambito delle procedure di trasferimento disciplinate da tale regolamento.

( 11 ) Articolo 15, paragrafo 3, della direttiva «rimpatrio» e articolo 9, paragrafo 5, della direttiva «accoglienza», il quale è parimenti applicabile, sulla base dell’articolo 28, paragrafo 4, del regolamento Dublino III, nell’ambito delle procedure di trasferimento disciplinate da tale regolamento.