SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione)

20 giugno 2022 ( *1 )

«Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia civile e commerciale – Regolamento (CE) n. 44/2001 – Riconoscimento di una decisione emessa in un altro Stato membro – Motivi di non riconoscimento – Articolo 34, punto 3 – Decisione in contrasto con una decisione emessa precedentemente tra le medesime parti nello Stato membro richiesto – Presupposti – Rispetto, da parte della decisione emessa precedentemente e che riprende i termini di un lodo arbitrale, delle disposizioni e degli obiettivi fondamentali del regolamento n. 44/2001 – Articolo 34, punto 1 – Riconoscimento manifestamente contrario all’ordine pubblico dello Stato membro richiesto – Presupposti»

Nella causa C‑700/20,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dalla High Court of Justice (England & Wales), Queen’s Bench Division (Commercial Court) [Alta Corte di giustizia (Inghilterra e Galles), divisione del Queen’s Bench (sezione commerciale), Regno Unito], con decisione del 21 dicembre 2020, pervenuta in cancelleria il 22 dicembre 2020, nel procedimento

London Steam‑Ship Owners’ Mutual Insurance Association Limited

contro

Regno di Spagna,

LA CORTE (Grande Sezione),

composta da K. Lenaerts, presidente, L. Bay Larsen, vicepresidente, K. Jürimäe, C. Lycourgos, E. Regan, I. Jarukaitis e N. Jääskinen, presidenti di sezione, M. Ilešič, J.‑C. Bonichot, M. Safjan (relatore), A. Kumin, M.L. Arastey Sahún, M. Gavalec, Z. Csehi e O. Spineanu‑Matei, giudici,

avvocato generale: A.M. Collins,

cancelliere: C. Strömholm, amministratrice,

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 31 gennaio 2022,

considerate le osservazioni presentate:

per la London Steam‑Ship Owners’ Mutual Insurance Association Limited, da A. Song e M. Volikas, solicitors, A. Thompson e C. Tan, barristers, C. Hancock e T. de la Mare, QC;

per il governo del Regno Unito, da L. Baxter, B. Kennelly e F. Shibli, in qualità di agenti;

per il governo tedesco, da J. Möller, U. Bartl e M. Hellmann, in qualità di agenti;

per il governo spagnolo, da S. Centeno Huerta, A. Gavela Llopis, S. Jiménez García e M.J. Ruiz Sánchez, in qualità di agenti;

per il governo francese, da A. Daniel e A.‑L. Desjonquères, in qualità di agenti;

per il governo polacco, da B. Majczyna e S. Żyrek, in qualità di agenti;

per il governo svizzero, da M. Schöll, in qualità di agente;

per la Commissione europea, da C. Ladenburger, X. Lewis e S. Noë, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 5 maggio 2022,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1

La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 1, paragrafo 2, lettera d), e dell’articolo 34, punti 1 e 3, del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2001, L 12, pag. 1).

2

Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia che oppone la London Steam‑Ship Owners’ Mutual Association Limited (in prosieguo: il «London P&I Club») al Kingdom of Spain (Regno di Spagna) in merito al riconoscimento nel Regno Unito di una decisione pronunciata da un organo giurisdizionale spagnolo.

Contesto normativo

Diritto dell’Unione

Regolamento n. 44/2001

3

Il considerando 16 del regolamento n. 44/2001 enuncia quanto segue:

«La reciproca fiducia nella giustizia in seno al[l’Unione] implica che le decisioni emesse in un altro Stato membro siano riconosciute di pieno diritto, ossia senza che sia necessario esperire alcun procedimento, salvo che vi siano contestazioni».

4

L’articolo 1, paragrafi 1 e 2, di tale regolamento così prevede:

«1.   Il presente regolamento si applica in materia civile e commerciale, indipendentemente dalla natura dell’organo giurisdizionale. Esso non concerne, in particolare, la materia fiscale, doganale ed amministrativa.

2.   Sono esclusi dal campo di applicazione del presente regolamento:

(...)

d) l’arbitrato».

5

Il capo II del regolamento n. 44/2001, intitolato «Competenza», è suddiviso in dieci sezioni.

6

La sezione 3 di tale capo riguarda la competenza in materia di assicurazioni.

7

All’interno di tale sezione, l’articolo 13 di detto regolamento dispone quanto segue:

«Le disposizioni della presente sezione possono essere derogate solo da una convenzione:

(...)

5)

che riguardi un contratto di assicurazione nella misura in cui esso copre uno o più rischi di cui all’articolo 14».

8

Ai sensi dell’articolo 14 di tale regolamento, parimenti contenuto nella menzionata sezione:

«I rischi di cui all’articolo 13, punto 5 sono i seguenti:

1)

ogni danno

a)

subito dalle navi, dagli impianti offshore e d’alto mare o dagli aeromobili, causato da un avvenimento in relazione alla loro utilizzazione a fini commerciali;

(...)

2)

ogni responsabilità, salvo per lesioni personali dei passeggeri o danni ai loro bagagli,

a)

risultante dall’impiego o dall’esercizio delle navi, degli impianti o degli aeromobili di cui al punto 1, lettera a), sempre che, per quanto riguarda questi ultimi, la legge dello Stato membro in cui l’aeromobile è immatricolato non vieti le clausole attributive di competenza nell’assicurazione di tali rischi;

(...)».

9

La sezione 7 del capo II verte sulla proroga di competenza e comprende, in particolare, l’articolo 23 del regolamento n. 44/2001, il quale dispone, al paragrafo 1, quanto segue:

«Qualora le parti, di cui almeno una domiciliata nel territorio di uno Stato membro, abbiano attribuito la competenza di un giudice o dei giudici di uno Stato membro a conoscere delle controversie, presenti o future, nate da un determinato rapporto giuridico, la competenza esclusiva spetta a questo giudice o ai giudici di questo Stato membro. Detta competenza è esclusiva salvo diverso accordo tra le parti. La clausola attributiva di competenza deve essere conclusa:

a)

per iscritto o oralmente con conferma scritta, o

b)

in una forma ammessa dalle pratiche che le parti hanno stabilito tra di loro, o

c)

nel commercio internazionale, in una forma ammessa da un uso che le parti conoscevano o avrebbero dovuto conoscere e che, in tale campo, è ampiamente conosciuto e regolarmente rispettato dalle parti di contratti dello stesso tipo nel ramo commerciale considerato».

10

La sezione 9 del medesimo capo II, relativa alla litispendenza e alla connessione, comprende, in particolare, l’articolo 27 di detto regolamento, il quale enuncia:

«1.   Qualora davanti a giudici di Stati membri differenti e tra le stesse parti siano state proposte domande aventi il medesimo oggetto e il medesimo titolo, il giudice successivamente adito sospende d’ufficio il procedimento finché sia stata accertata la competenza del giudice adito in precedenza.

2.   Se la competenza del giudice precedentemente adito è stata accertata, il giudice successivamente adito dichiara la propria incompetenza a favore del primo».

11

Il capo III, intitolato «Riconoscimento ed esecuzione», del regolamento n. 44/2001 comprende gli articoli da 32 a 56.

12

L’articolo 32 di tale regolamento così dispone:

«Ai sensi del presente regolamento, per decisione si intende, a prescindere dalla denominazione usata, qualsiasi decisione emessa da un giudice di uno Stato membro, quale ad esempio decreto, sentenza, ordinanza o mandato di esecuzione, nonché la determinazione delle spese giudiziali da parte del cancelliere».

13

A termini dell’articolo 33 di detto regolamento:

«1.   Le decisioni emesse in uno Stato membro sono riconosciute negli altri Stati membri senza che sia necessario il ricorso ad alcun procedimento.

2.   In caso di contestazione, ogni parte interessata che chieda il riconoscimento in via principale può far constatare, secondo il procedimento di cui alle sezioni 2 e 3 del presente capo, che la decisione deve essere riconosciuta.

3.   Se il riconoscimento è richiesto in via incidentale davanti ad un giudice di uno Stato membro, tale giudice è competente al riguardo».

14

L’articolo 34 del medesimo regolamento prevede quanto segue:

«Le decisioni non sono riconosciute:

1)

se il riconoscimento è manifestamente contrario all’ordine pubblico dello Stato membro richiesto;

(...)

3)

se sono in contrasto con una decisione emessa tra le medesime parti nello Stato membro richiesto;

(...)».

15

L’articolo 35 del regolamento n. 44/2001 è formulato nei termini seguenti:

«1.   Parimenti, le decisioni non sono riconosciute se le disposizioni delle sezioni 3, 4, e 6 del capo II sono state violate, oltreché nel caso contemplato dall’articolo 72.

2.   Nell’accertamento delle competenze di cui al paragrafo 1, l’autorità richiesta è vincolata dalle constatazioni di fatto sulle quali il giudice dello Stato membro d’origine ha fondato la propria competenza.

3.   Salva l’applicazione delle disposizioni del paragrafo 1, non si può procedere al controllo della competenza dei giudici dello Stato membro d’origine. Le norme sulla competenza non riguardano l’ordine pubblico contemplato dall’articolo 34, punto 1».

16

Ai sensi dell’articolo 43, paragrafo 1, di tale regolamento:

«Ciascuna delle parti può proporre ricorso contro la decisione relativa all’istanza intesa a ottenere una dichiarazione di esecutività».

Regolamento (UE) n. 1215/2012

17

Il regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2012, L 351, pag. 1), ha abrogato e sostituito il regolamento n. 44/2001.

18

Il considerando 12 del regolamento n. 1215/2012 è così formulato:

«Il presente regolamento non dovrebbe applicarsi all’arbitrato. Nessuna disposizione del presente regolamento dovrebbe impedire alle autorità giurisdizionali di uno Stato membro investite di un’azione in una materia per la quale le parti hanno stipulato una convenzione arbitrale, di rinviare le parti all’arbitrato o di sospendere il procedimento o dichiarare irricevibile la domanda e di esaminare l’eventuale nullità, inoperatività o inapplicabilità della convenzione arbitrale, conformemente al proprio diritto nazionale.

La decisione dell’autorità giurisdizionale di uno Stato membro relativa alla nullità, inoperatività o inapplicabilità di una convenzione arbitrale non dovrebbe essere soggetta alle disposizioni del presente regolamento in materia di riconoscimento ed esecuzione, indipendentemente dal fatto che l’autorità giurisdizionale abbia adottato tale decisione in via principale o in via incidentale.

Dall’altro lato, la decisione adottata da un’autorità giurisdizionale di uno Stato membro che eserciti la competenza giurisdizionale in base al presente regolamento o in base al diritto nazionale, che dichiara nulla, inoperante o inapplicabile una convenzione arbitrale non dovrebbe impedire il riconoscimento e, se del caso, l’esecuzione, conformemente al presente regolamento, della decisione dell’autorità giurisdizionale nel merito della controversia. Ciò non dovrebbe pregiudicare la competenza delle autorità giurisdizionali degli Stati membri a decidere sul riconoscimento e sull’esecuzione dei lodi arbitrali conformemente alla convenzione per il riconoscimento e l’esecuzione de[i lodi arbitrali stranieri], conclusa a New York il 10 giugno 1958 [(United Nations Treaty Series, vol. 330, pag. 3)] (la “Convenzione di New York del 1958”), che prevale sul presente regolamento.

Il presente regolamento non dovrebbe applicarsi alle cause o ai procedimenti accessori riguardanti, in particolare, la costituzione di un collegio arbitrale, i poteri degli arbitri, lo svolgimento di una procedura arbitrale o qualsiasi altro aspetto di tale procedura, né alle cause o alle decisioni riguardanti l’annullamento, il riesame, l’impugnazione, il riconoscimento o l’esecuzione di un lodo arbitrale».

19

Ai sensi dell’articolo 73, paragrafo 2, di detto regolamento:

«Il presente regolamento non pregiudica l’applicazione della convenzione di New York del 1958».

Diritto del Regno Unito

20

L’articolo 66 dell’Arbitration Act 1996 (legge sull’arbitrato del 1996), intitolato «Esecuzione del lodo», così dispone:

«1)   A un lodo emesso dal tribunale [arbitrale] in virtù di una clausola compromissoria può, con l’autorizzazione dell’autorità giurisdizionale, essere data esecuzione allo stesso modo di una sentenza o di un’ordinanza del giudice e con lo stesso effetto.

2)   In caso di autorizzazione, può essere resa una sentenza che riprende i termini del lodo.

3)   L’autorizzazione all’esecuzione di un lodo non è concessa qualora, e nella misura in cui, il soggetto contro cui è richiesta l’esecuzione dimostri che il tribunale arbitrale non era competente ad emettere il lodo. Si può decadere dal diritto di sollevare una siffatta eccezione (v. articolo 73).

4)   Nessuna disposizione del presente articolo pregiudica il riconoscimento o l’esecuzione del lodo ai sensi di qualsiasi altra legge o norma giuridica, in particolare in forza della parte II della legge del 1950 sull’arbitrato (esecuzione di lodi in virtù della Convenzione di Ginevra) o di disposizioni della parte III della presente legge relative al riconoscimento e all’esecuzione in virtù della Convenzione di New York [del 1958] o di un’azione sul lodo [“action on the award”]».

21

Gli articoli da 67 a 72 della legge sull’arbitrato del 1996 specificano le condizioni alle quali le parti del procedimento arbitrale possono contestare la competenza del tribunale arbitrale, la regolarità del procedimento e la fondatezza del lodo.

22

L’articolo 73 di detta legge, intitolato «Decadenza dal diritto di eccezione», prevede quanto segue:

«1)   Qualora una parte di un procedimento arbitrale partecipi o continui a partecipare al procedimento senza sollevare immediatamente o entro il termine stabilito dalla clausola compromissoria o dal tribunale arbitrale o da una qualsiasi disposizione del presente capo, un’eccezione avente ad oggetto:

a)

il difetto di competenza del tribunale arbitrale,

b)

l’errata conduzione del procedimento,

c)

la violazione della clausola compromissoria o di qualsiasi disposizione del presente capo, o

d)

qualsiasi altra irregolarità afferente il tribunale arbitrale o il procedimento,

a detta parte è precluso sollevare tale eccezione in seguito, dinanzi al tribunale arbitrale o all’autorità giurisdizionale, a meno di dimostrare che, nel momento in cui ha partecipato o ha continuato a partecipare al procedimento, essa non conosceva e non avrebbe potuto, con la ragionevole diligenza, scoprire i motivi alla base dell’eccezione.

2)   Quando il tribunale arbitrale dichiara la propria competenza e una parte del procedimento arbitrale che avrebbe potuto contestare tale decisione

a)

mediante una procedura arbitrale di appello o di riesame disponibile, o

b)

impugnando il lodo,

non lo fa, o non lo fa entro il termine previsto dalla clausola compromissoria o da qualsiasi disposizione del presente capo, tale parte non può contestare in seguito la competenza del tribunale arbitrale per qualsiasi motivo che sia stato oggetto di tale decisione».

Diritto spagnolo

23

L’articolo 117 del Código Penal (codice penale, in prosieguo: il «codice penale spagnolo») enuncia quanto segue:

«Gli assicuratori che si sono assunti il rischio di responsabilità economiche derivanti dall’uso o dallo sfruttamento di qualsiasi bene, industria, impresa o attività, nel caso in cui l’evento dedotto nel rischio assicurato si concretizzi a causa di una circostanza prevista dal presente codice, sono civilmente responsabili in via diretta fino al massimale del risarcimento previsto dalla legge o dal contratto, fatto salvo il diritto di rivalsa nei confronti dell’interessato».

Procedimento principale e questioni pregiudiziali

24

A seguito del naufragio, nel novembre 2002, della petroliera Prestige al largo delle coste spagnole, che ha causato a queste ultime e alle coste francesi gravi danni ambientali, alla fine dello stesso anno è stata avviata in Spagna un’istruttoria penale a carico, tra l’altro, del capitano di tale nave.

25

A conclusione di detta istruttoria, il procedimento è stato rinviato all’Audiencia Provincial de A Coruña (Corte provinciale di A Coruña, Spagna) e diverse persone giuridiche, tra cui lo Stato spagnolo, hanno intentato, nell’ambito del procedimento penale, azioni civili contro il capitano della Prestige, contro gli armatori della stessa nonché, sul fondamento dell’articolo 117 del codice penale spagnolo relativo all’azione diretta, contro il London P&I Club, assicuratore della responsabilità civile della nave e dei suoi armatori. Sebbene avesse depositato presso gli organi giurisdizionali penali spagnoli aditi, il 16 giugno 2003, una somma a titolo di risarcimento per i danni che fossero risultati causati dal naufragio, il London P&I Club non si è costituito in tale procedimento.

26

Il 16 gennaio 2012, ossia dopo la proposizione delle menzionate azioni civili, il London P&I Club ha intentato un procedimento arbitrale a Londra (Regno Unito) diretto a far dichiarare che, ai sensi della clausola compromissoria contenuta nel contratto di assicurazione concluso con gli armatori della Prestige, il Regno di Spagna era tenuto a presentare le sue domande fondate sull’articolo 117 del codice penale spagnolo nell’ambito di tale arbitrato. Il London P&I Club chiedeva inoltre che fosse dichiarato che esso non poteva essere considerato responsabile nei confronti del Regno di Spagna a titolo di tali domande, poiché il contratto di assicurazione prevedeva che, conformemente alla clausola «pay to be paid» (solve et repete), l’assicurato dovesse pagare alla parte lesa i risarcimenti dovuti prima di poterne recuperare l’importo presso l’assicuratore. Il Regno di Spagna non ha partecipato al procedimento arbitrale, pur essendo stato invitato a farlo dal tribunale arbitrale.

27

Con lodo emesso il 13 febbraio 2013, il tribunale arbitrale ha dichiarato che, poiché secondo il diritto internazionale privato inglese le richieste del Regno di Spagna erano di natura contrattuale, al contratto si applicava il diritto inglese. Il Regno di Spagna non si sarebbe quindi potuto avvalere, secondo il tribunale arbitrale, dei diritti contrattuali degli armatori senza conformarsi, da un lato, alla clausola compromissoria e, dall’altro, alla clausola «pay to be paid». Il tribunale arbitrale ne ha dedotto che le richieste di risarcimento avanzate dal Regno di Spagna dinanzi agli organi giurisdizionali spagnoli avrebbero dovuto essere presentate nell’ambito dell’arbitrato di Londra, che la responsabilità del London P&I Club nei confronti del Regno di Spagna non poteva sussistere in assenza di un previo pagamento a quest’ultimo dei danni da parte degli armatori della nave e che, in ogni caso, tale responsabilità non poteva superare, secondo i termini del contratto di assicurazione, un miliardo di dollari statunitensi (USD) (circa 900 milioni dieuro).

28

Nel marzo 2013, il London P&I Club ha adito la High Court of Justice (England & Wales), Queen’s Bench Division (Commercial Court) [Alta Corte di giustizia (Inghilterra e Galles), divisione del Queen’s Bench (sezione commerciale), Regno Unito], ai sensi dell’articolo 66, paragrafi 1 e 2, della legge sull’arbitrato del 1996, chiedendo l’autorizzazione a dare esecuzione al lodo arbitrale nel territorio nazionale allo stesso modo di una sentenza o di un’ordinanza, nonché la pronuncia di una sentenza che riprende i termini di tale lodo. Il Regno di Spagna si è opposto a tale domanda e ha chiesto al giudice adito di annullare detto lodo oppure di dichiararlo inefficace, ai sensi dell’articolo 67 o dell’articolo 72 della legge sull’arbitrato del 1996. Il Regno di Spagna ha inoltre sostenuto che detto giudice doveva rifiutarsi, esercitando il suo potere discrezionale, di emettere una sentenza che riprendesse i termini del medesimo lodo.

29

Con ordinanza del 22 ottobre 2013, pronunciata a seguito di un’udienza nel corso della quale erano stati presentati elementi di prova relativi ai fatti nonché perizie di esperti di diritto spagnolo, la High Court of Justice (England & Wales), Queen’s Bench Division (Commercial Court) [Alta Corte di giustizia (Inghilterra e Galles), divisione del Queen’s Bench (sezione commerciale)], ha autorizzato il London P&I Club a far eseguire il lodo arbitrale del 13 febbraio 2013. Il 22 ottobre 2013 essa ha inoltre emesso una sentenza che riprende i termini del lodo.

30

Il Regno di Spagna ha interposto appello contro tale ordinanza dinanzi alla Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) [Corte d’appello (Inghilterra e Galles) (divisione per le cause in materia civile), Regno Unito]. Con sentenza del 1o aprile 2015, detto giudice ha respinto l’appello.

31

Con sentenza del 13 novembre 2013 resa nel procedimento penale avviato dinanzi agli organi giurisdizionali spagnoli, l’Audiencia Provincial de A Coruña (Corte provinciale di A Coruña) ha assolto il capitano della Prestige dai capi d’imputazione per reati contro l’ambiente, lo ha condannato a titolo del reato di disobbedienza grave all’autorità e ha giudicato che egli non era civilmente responsabile per i danni causati dallo sversamento di carburante, in assenza di un nesso tra il reato di disobbedienza e tali danni. Essa non si è pronunciata in merito alla responsabilità civile degli armatori della Prestige o del London P&I Club.

32

Diverse parti hanno presentato un ricorso per cassazione contro questa sentenza dinanzi al Tribunal Supremo (Corte Suprema, Spagna). Con sentenza del 14 gennaio 2016, tale organo giurisdizionale ha assolto il capitano della Prestige dal reato di disobbedienza grave all’autorità, ma lo ha condannato per il reato di negligenza contro l’ambiente. Per quanto riguarda l’azione civile, esso ha dichiarato civilmente responsabili il capitano della Prestige, gli armatori della nave nonché, sulla base dell’articolo 117 del codice civile spagnolo, il London P&I Club, nei limiti, per quest’ultimo, del massimale contrattuale di responsabilità fissato in 1 miliardo di USD. Infine, esso ha rinviato la causa all’Audiencia Provincial de A Coruña (Corte provinciale di A Coruña) per la quantificazione delle rispettive responsabilità dei convenuti nella sede del procedimento spagnolo.

33

Con sentenza del 15 novembre 2017, rettificata l’11 gennaio 2018, l’Audiencia Provincial de A Coruña (Corte provinciale di A Coruña) ha dichiarato il comandante della Prestige, gli armatori della stessa e il London P&I Club responsabili nei confronti di oltre 200 parti distinte, tra cui lo Stato spagnolo, entro il limite, nel caso del London P&I Club, del massimale contrattuale fissato in 1 miliardo di USD. A seguito di un ricorso per cassazione contro tale sentenza, essa è stata sostanzialmente confermata dal Tribunal Supremo (Corte Suprema) con sentenza del 19 dicembre 2018.

34

Con ordinanza di esecuzione del 1o marzo 2019, l’Audiencia Provincial de A Coruña (Corte provinciale di A Coruña) ha fissato gli importi che ciascun ricorrente aveva diritto di esigere dai rispettivi convenuti. Ha dichiarato in particolare che essi erano debitori nei confronti dello Stato spagnolo della somma di circa 2,3 miliardi di EUR, entro il limite, nel caso del London P&I Club, della somma di 855 milioni di EUR.

35

Con atto di ricorso del 25 marzo 2019, il Regno di Spagna ha chiesto alla High Court of Justice (England & Wales), Queen’s Bench Division [Alta Corte di giustizia (Inghilterra e Galles), divisione del Queen’s Bench], ai sensi dell’articolo 33 del regolamento n. 44/2001, il riconoscimento nel Regno Unito dell’ordinanza di esecuzione del 1o marzo 2019. Detto giudice ha accolto tale domanda con ordinanza del 28 maggio 2019.

36

Il 26 giugno 2019, il London P&I Club ha proposto appello dinanzi al giudice del rinvio avverso detta ordinanza ai sensi dell’articolo 43 del regolamento n. 44/2001.

37

A sostegno del suo appello, il London P&I Club ha fatto valere, da un lato, che l’ordinanza di esecuzione del 1o marzo 2019 è in contrasto, ai sensi dell’articolo 34, punto 3, del regolamento n. 44/2001, con l’ordinanza e la sentenza del 22 ottobre 2013 emesse a norma dell’articolo 66 della legge sull’arbitrato del 1996 e confermate il 1o aprile 2015 dalla Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) [Corte d’appello (Inghilterra e Galles) (sezione civile)]. Dall’altro lato, e in ogni caso, esso ha sostenuto, sulla base dell’articolo 34, punto 1, di tale regolamento, che il riconoscimento o l’esecuzione di detta ordinanza di esecuzione sarebbe manifestamente contraria all’ordine pubblico, segnatamente alla luce del principio dell’autorità di cosa giudicata.

38

Il Regno di Spagna ha chiesto il rigetto dell’appello.

39

Il giudice del rinvio ritiene che il procedimento principale sollevi, in primo luogo, la questione se una decisione come quella da esso resa ex articolo 66 della legge sull’arbitrato del 1996 possa essere qualificata come «decisione» ai sensi dell’articolo 34, punto 3, del regolamento n. 44/2001, nel caso in cui il medesimo giudice non abbia conosciuto esso stesso nel merito dell’intera controversia risolta dal tribunale arbitrale. In secondo luogo, esso si chiede se una decisione che non rientra nell’ambito di applicazione materiale di tale regolamento in ragione dell’eccezione relativa all’arbitrato di cui al suo articolo 1, paragrafo 2, lettera d), possa tuttavia essere invocata per impedire, sul fondamento dell’articolo 34, punto 3, di detto regolamento, il riconoscimento e l’esecuzione di una decisione di un altro Stato membro. In terzo luogo, detto giudice si interroga sulla questione se, in caso di risposta negativa, l’articolo 34, punto 1, del medesimo regolamento consenta di rifiutare il riconoscimento e l’esecuzione di una decisione siffatta in quanto essa viola l’autorità di cosa giudicata acquisita da un lodo arbitrale precedente o da una sentenza che riprende i termini di detto lodo.

40

In tali circostanze, la High Court of Justice (England & Wales), Queen’s Bench Division (Commercial Court) [Alta Corte di giustizia (Inghilterra e Galles), divisione del Queen’s Bench (sezione commerciale)], ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)

Se, tenuto conto della natura delle questioni che il giudice nazionale è chiamato a risolvere per decidere se pronunciare una sentenza nei termini di un lodo arbitrale ai sensi dell’articolo 66 dell[a legge sull’arbitrato del 1996], una sentenza emessa ai sensi di tale norma possa costituire una “decisione” pertinente dello Stato membro richiesto ai sensi dell’articolo 34, punto 3, del regolamento [n. 44/2001].

2)

Se, considerato che una sentenza che riprende i termini di un lodo arbitrale, quale una sentenza emessa ai sensi dell’articolo 66 dell[a legge sull’arbitrato del 1996], è una decisione che non rientra nell’ambito di applicazione sostanziale del regolamento n. 44/2001 ai sensi dell’eccezione relativa all’arbitrato di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera d), una siffatta decisione possa costituire una “decisione” pertinente dello Stato membro richiesto ai sensi dell’articolo 34, punto 3, [di tale] regolamento.

3)

Se, in caso di inapplicabilità dell’articolo 34, punto 3, del regolamento n. 44/2001, ove il riconoscimento e l’esecuzione di una decisione di un altro Stato membro fossero contrari all’ordine pubblico interno per violazione del principio della res judicata a causa di un precedente lodo arbitrale nazionale o di una precedente sentenza che riprende i termini del lodo arbitrale dal giudice dello Stato membro richiesto, sia ammissibile invocare l’articolo 34, punto 1, del regolamento n. 44/2001 come motivo di rifiuto del riconoscimento o dell’esecuzione, oppure se i punti 3 e 4 dell’articolo 34 del regolamento prevedano tassativamente i motivi ai sensi dei quali la res judicata e/o il contrasto fra decisioni possono impedire il riconoscimento o l’esecuzione di una decisione ai sensi del regolamento».

Sulle questioni pregiudiziali

Sulle questioni prima e seconda

41

Con la prima e la seconda questione, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 34, punto 3, del regolamento n. 44/2001 debba essere interpretato nel senso che una sentenza emessa da un organo giurisdizionale di uno Stato membro e che riprende i termini di un lodo arbitrale possa costituire una decisione, ai sensi di detta disposizione, che impedisca, in tale Stato membro, il riconoscimento di una decisione emessa da un giudice di un altro Stato membro ove tali decisioni siano in contrasto tra loro.

42

In via preliminare, occorre ricordare che, poiché il regolamento n. 1215/2012 abroga e sostituisce il regolamento n. 44/2001, che ha, a sua volta, sostituito la Convenzione del 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 1972, L 299, pag. 32), come modificata dalle successive convenzioni relative all’adesione dei nuovi Stati membri a detta convenzione, l’interpretazione fornita dalla Corte circa le disposizioni di uno di questi strumenti giuridici vale anche per quelle degli altri quando tali disposizioni possono essere qualificate come equivalenti (v., in tal senso, sentenza del 15 luglio 2021, Volvo e a., C‑30/20, EU:C:2021:604, punto 28).

43

È questo il caso dell’articolo 1, paragrafo 2, lettera d), di ciascuno dei due regolamenti suddetti e dell’articolo 1, paragrafo 4, di tale convenzione, che escludono l’arbitrato dal loro ambito di applicazione.

44

Orbene, siffatta esclusione riguarda l’arbitrato in quanto materia nel suo complesso, comprese le azioni intentate dinanzi agli organi giurisdizionali degli Stati (sentenza del 25 luglio 1991, Rich, C‑190/89, EU:C:1991:319, punto 18).

45

Ne consegue che la procedura di riconoscimento ed esecuzione di un lodo arbitrale non è disciplinata dal regolamento n. 44/2001, bensì dal diritto nazionale e dal diritto internazionale applicabili nello Stato membro in cui tale riconoscimento e tale esecuzione sono richiesti (v., in tal senso, sentenza del 13 maggio 2015, Gazprom, C‑536/13, EU:C:2015:316, punto 41).

46

Nello stesso senso, il considerando 12 del regolamento n. 1215/2012 sottolinea attualmente che detto regolamento non si applica alle cause o alle decisioni riguardanti il riconoscimento o l’esecuzione di un lodo arbitrale.

47

Pertanto, una sentenza che riprende i termini di un lodo arbitrale ricade nell’esclusione dell’arbitrato di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera d), del regolamento n. 44/2001 e, di conseguenza, non può beneficiare del riconoscimento reciproco tra gli Stati membri né circolare nello spazio giudiziario dell’Unione conformemente alle disposizioni di detto regolamento.

48

Ciò posto, una sentenza di questo tipo può essere considerata una decisione ai sensi dell’articolo 34, punto 3, del regolamento n. 44/2001.

49

A tale proposito, in primo luogo, dalla definizione ampia della nozione di «decisione» data all’articolo 32 del regolamento n. 44/2001 risulta che tale nozione comprende qualsiasi decisione emessa da un organo giurisdizionale di uno Stato membro, senza alcuna distinzione in relazione al contenuto della decisione in questione, purché essa sia stata oggetto, o avrebbe potuto essere oggetto, nello Stato membro di origine, secondo modalità diverse, di un’istruzione in contraddittorio (v., in tal senso, sentenza del 7 aprile 2022, H Limited, C‑568/20, EU:C:2022:264, punti 2426 e giurisprudenza ivi citata). Inoltre, la suddetta definizione ampia vale per tutte le disposizioni del suddetto regolamento in cui si fa uso di questo termine, segnatamente per l’articolo 34, punto 3, di detto regolamento (v., per analogia, sentenza del 2 giugno 1994, Solo Kleinmotoren, C‑414/92, EU:C:1994:221, punto 20).

50

Siffatta interpretazione della nozione di «decisione», che figura all’articolo 34, punto 3, del regolamento n. 44/2001, è avvalorata dalla finalità di tale disposizione, vale a dire quella di tutelare l’integrità dell’ordinamento giuridico interno di uno Stato membro e di garantire che il suo ordine sociale non sia turbato dall’obbligo di riconoscere una sentenza promanante da un altro Stato membro che sia in contrasto con una decisione resa, tra le stesse parti, dai suoi stessi organi giurisdizionali (v., per analogia, sentenza del 2 giugno 1994, Solo Kleinmotoren, C‑414/92, EU:C:1994:221, punto 21).

51

In secondo luogo, dalla giurisprudenza della Corte risulta che l’esclusione di una materia dall’ambito di applicazione del regolamento n. 44/2001 non osta a che una decisione relativa a tale materia possa rientrare nell’ambito di applicazione dell’articolo 34, punto 3, del medesimo regolamento e impedire quindi il riconoscimento di una decisione emessa in un altro Stato membro con la quale essa sia in contrasto.

52

Così, in particolare, la Corte ha dichiarato inconciliabile con una sentenza promanante da un altro Stato membro una decisione di un organo giurisdizionale dello Stato membro richiesto che, poiché riguardava persone fisiche, non rientrava nell’ambito di applicazione della Convenzione menzionata al punto 42 della presente sentenza, motivando che le due decisioni in parola producevano effetti giuridici che si escludevano reciprocamente (sentenza del 4 febbraio 1988, Hoffmann, 145/86, EU:C:1988:61, punto 25).

53

Pertanto, una sentenza pronunciata in uno Stato membro e che riprende i termini di un lodo arbitrale è idonea a costituire una decisione, ai sensi dell’articolo 34, punto 3, del regolamento n. 44/2001, che impedisce, in tale Stato membro, il riconoscimento di una decisione emessa da un organo giurisdizionale di un altro Stato membro se tali decisioni sono in contrasto tra loro.

54

Tuttavia, la situazione è diversa quando il lodo arbitrale di cui la sentenza riprende i termini è stato adottato in circostanze che non avrebbero consentito l’adozione, nel rispetto delle disposizioni e degli obiettivi fondamentali del menzionato regolamento, di una decisione giudiziaria rientrante nell’ambito di applicazione di quest’ultimo.

55

A tale proposito, occorre rammentare che, ai fini dell’interpretazione di una norma di diritto dell’Unione, si deve tener conto non soltanto del tenore della stessa, ma anche del suo contesto e degli scopi perseguiti dalla normativa di cui essa fa parte. Pertanto, per rispondere alla prima e alla seconda questione pregiudiziale, occorre tenere conto, oltre che del tenore e degli obiettivi dell’articolo 34, punto 3, del regolamento n. 44/2001 considerato individualmente, del contesto in cui tale disposizione è inserita e di tutti gli scopi perseguiti da detto regolamento (v., in tal senso, sentenza del 4 maggio 2010, TNT Express Nederland, C‑533/08, EU:C:2010:243, punto 44 e giurisprudenza ivi citata).

56

I suddetti scopi si riflettono nei principi sottesi alla cooperazione giudiziaria in materia civile e commerciale all’interno dell’Unione, quali i principi di libera circolazione delle decisioni in tale materia, di prevedibilità del foro competente e, dunque, di certezza del diritto per i suoi destinatari, di buona amministrazione della giustizia, di riduzione massima del rischio di procedimenti paralleli nonché di reciproca fiducia nella giustizia (v., in tal senso, sentenze del 4 maggio 2010, TNT Express Nederland, C‑533/08, EU:C:2010:243, punto 49, e del 19 dicembre 2013, Nipponkoa Insurance, C‑452/12, EU:C:2013:858, punto 36).

57

Occorre aggiungere che la reciproca fiducia nella giustizia in seno all’Unione sulla quale si basano, secondo il considerando 16 del regolamento n. 44/2001, le norme previste da tale regolamento in materia di riconoscimento delle decisioni giudiziarie non si estende alle decisioni emesse da tribunali arbitrali né alle decisioni giudiziarie che ne riprendono i termini.

58

Ne consegue che un lodo arbitrale può comportare, attraverso una sentenza che ne riprende i termini, effetti nell’ambito dell’articolo 34, punto 3, del regolamento n. 44/2001 solo se ciò non ostacola il diritto a un ricorso effettivo garantito all’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (v., in tal senso, sentenza del 25 maggio 2016, Meroni, C‑559/14, EU:C:2016:349, punto 44) e consente di raggiungere gli obiettivi della libera circolazione delle decisioni in materia civile nonché della reciproca fiducia nella giustizia in seno all’Unione, in condizioni almeno altrettanto favorevoli di quelle che risultano dall’applicazione di tale regolamento (v., per analogia, sentenze del 4 maggio 2010, TNT Express Nederland, C‑533/08, EU:C:2010:243, punto 55, e del 19 dicembre 2013, Nipponkoa Insurance, C‑452/12, EU:C:2013:858, punto 38).

59

Nella specie, occorre rilevare che il contenuto del lodo arbitrale di cui trattasi nel procedimento principale non avrebbe potuto costituire l’oggetto di una decisione giudiziaria rientrante nell’ambito di applicazione del regolamento n. 44/2001 senza violare due norme fondamentali di tale regolamento, concernenti, da un lato, l’effetto relativo di una clausola compromissoria inserita in un contratto di assicurazione e, dall’altro, la litispendenza.

60

Infatti, per quanto riguarda l’effetto relativo di una clausola compromissoria inserita in un contratto di assicurazione, dalla giurisprudenza della Corte risulta che una clausola attributiva di competenza stipulata tra un assicuratore e un contraente dell’assicurazione non è opponibile alla persona lesa da un danno assicurato che, ove il diritto nazionale lo consenta, intenda agire direttamente, per responsabilità da illecito civile doloso o colposo, contro l’assicuratore dinanzi al giudice del luogo in cui si è verificato l’evento dannoso, o dinanzi al giudice del luogo in cui essa è domiciliata (v., in tal senso, sentenza del 13 luglio 2017, Assens Havn, C‑368/16, EU:C:2017:546, punti 3140 e giurisprudenza ivi citata).

61

Ne consegue che, salvo violare tale diritto della persona lesa, un giudice diverso da quello già adito con l’azione diretta non dovrebbe dichiararsi competente sulla base di una tale clausola compromissoria, e ciò al fine di garantire l’obiettivo perseguito dal regolamento n. 44/2001, ossia tutelare le vittime di un danno nei confronti dell’assicuratore di cui trattasi (v., in tal senso, sentenza del 13 luglio 2017, Assens Havn, C‑368/16, EU:C:2017:546, punti 3641).

62

Orbene, siffatto obiettivo di tutela delle vittime di danni sarebbe compromesso qualora potesse essere considerata come una «decisione emessa tra le medesime parti nello Stato membro richiesto», ai sensi dell’articolo 34, punto 3, del regolamento n. 44/2001, una sentenza che riprende i termini di un lodo arbitrale con il quale un tribunale arbitrale si è dichiarato competente sulla base di una simile clausola compromissoria, inserita nel contratto di assicurazione di cui trattasi.

63

Infatti, come dimostrano le circostanze della controversia di cui al procedimento principale, ammettere che una tale sentenza possa impedire il riconoscimento di una decisione emessa in un altro Stato membro a seguito di un’azione diretta per risarcimento danni intentata dalla persona lesa sarebbe idoneo a privare quest’ultima del risarcimento effettivo del danno subito.

64

D’altro lato, per quanto riguarda la litispendenza, dalla decisione di rinvio risulta che, alla data di avvio del procedimento arbitrale, ossia il 16 gennaio 2012, era già pendente dinanzi agli organi giurisdizionali spagnoli un procedimento tra, segnatamente, lo Stato spagnolo e il London P&I Club.

65

Inoltre, dal fascicolo agli atti della Corte consta che le azioni civili intentate dinanzi agli organi giurisdizionali spagnoli erano state notificate al London P&I Club nel giugno 2011 e che il Regno di Spagna è stato invitato dall’arbitro unico a partecipare al procedimento arbitrale avviato dal London P&I Club a Londra.

66

Orbene, poiché l’articolo 27, paragrafo 1, del regolamento n. 44/2001 si riferisce alle «[domande] tra le stesse parti», senza richiedere una partecipazione effettiva ai procedimenti in questione, occorre considerare che le stesse parti erano implicate nei procedimenti menzionati al punto 64 della presente sentenza (v., in tal senso, sentenza del 19 ottobre 2017, Merck, C‑231/16, EU:C:2017:771, punti 3132).

67

Infine, tali procedimenti avevano il medesimo oggetto (petitum) e il medesimo titolo (causa petendi), precisamente far valere l’eventuale responsabilità del London P&I Club nei confronti dello Stato spagnolo, in base al contratto di assicurazione stipulato tra il London P&I Club e gli armatori della Prestige, per i danni causati dal naufragio di quest’ultima.

68

A tale proposito, la Corte, interpretando l’articolo 27, paragrafo 1, del regolamento n. 44/2001, ha stabilito che una domanda volta a far dichiarare che il convenuto è responsabile di un danno e ad ottenerne la condanna al risarcimento del danno ha il medesimo oggetto e il medesimo titolo di un’azione precedente di accertamento negativo proposta dal medesimo convenuto volta a far accertare che questi non è il responsabile del predetto danno (v., in tal senso, sentenza del 19 dicembre 2013, Nipponkoa Insurance, C‑452/12, EU:C:2013:858, punto 42, e del 20 dicembre 2017, Schlömp, C‑467/16, EU:C:2017:993, punto 51). Orbene, nel caso di specie, mentre le azioni civili intentate in Spagna miravano, tra l’altro, a far dichiarare in tale Stato membro la responsabilità del London P&I Club, il procedimento arbitrale avviato da quest’ultimo a Londra era inteso ad ottenere un accertamento negativo riguardo a tale responsabilità.

69

Siffatte circostanze corrispondono a una situazione di litispendenza in cui, conformemente all’articolo 27 del regolamento n. 44/2001, l’organo giurisdizionale successivamente adito sospende d’ufficio il procedimento finché sia accertata la competenza dell’organo giurisdizionale preventivamente adito e, se tale competenza è accertata, dichiara la propria incompetenza a favore di detto organo giurisdizionale.

70

Orbene, come si è sottolineato al punto 56 della presente sentenza, la riduzione massima del rischio di procedimenti paralleli, perseguita da tale disposizione, è uno degli obiettivi e dei principi sottesi alla cooperazione giudiziaria in materia civile all’interno dell’Unione.

71

Spetta all’organo giurisdizionale chiamato ad emettere una sentenza che riprende i termini di un lodo arbitrale verificare il rispetto delle disposizioni e degli obiettivi fondamentali del regolamento n. 44/2001 al fine di evitare un’elusione di tali disposizioni e obiettivi, come quella consistente nel portare a termine un procedimento arbitrale in violazione dell’effetto relativo di una clausola compromissoria inserita in un contratto di assicurazione e delle norme relative alla litispendenza previste all’articolo 27 di detto regolamento. Orbene, nel caso di specie, dal fascicolo agli atti della Corte e dalle discussioni all’udienza consta che tale verifica non ha avuto luogo né dinanzi alla High Court of Justice (England & Wales), Queen’s Bench Division (Commercial Court) [Alta Corte di giustizia (Inghilterra e Galles), divisione del Queen’s Bench (sezione commerciale)], né dinanzi alla Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) [Corte d’appello (Inghilterra e Galles) (sezione civile)], e che, inoltre, nessuno di questi due organi giurisdizionali ha adito la Corte con un rinvio pregiudiziale ai sensi dell’articolo 267 TFUE.

72

In siffatte circostanze, una sentenza che riprende i termini di un lodo arbitrale, come quella oggetto del procedimento principale, non può impedire, in forza dell’articolo 34, punto 3, del regolamento n. 44/2001, il riconoscimento di una decisione promanante da un altro Stato membro.

73

Alla luce di quanto precede, alla prima e alla seconda questione occorre rispondere dichiarando che l’articolo 34, punto 3, del regolamento n. 44/2001 deve essere interpretato nel senso che una sentenza emessa da un organo giurisdizionale di uno Stato membro e che riprende i termini di un lodo arbitrale non costituisce una “decisione” ai sensi di tale disposizione, se una decisione che comporti un risultato equivalente a quello di tale lodo non avrebbe potuto essere adottata da un organo giurisdizionale di tale Stato membro senza violare le disposizioni e gli obiettivi fondamentali di detto regolamento, in particolare l’effetto relativo di una clausola compromissoria inserita in un contratto di assicurazione e le norme relative alla litispendenza che figurano all’articolo 27 del menzionato regolamento, e che la suddetta sentenza non può in tal caso impedire, in detto Stato membro, il riconoscimento di una decisione emessa da un organo giurisdizionale di un altro Stato membro.

Sulla terza questione

74

Con la terza questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 34, punto 1, del regolamento n. 44/2001 debba essere interpretato nel senso che, nell’ipotesi in cui l’articolo 34, punto 3, di tale regolamento non si applichi a una sentenza che riprende i termini di un lodo arbitrale, esso consente di negare riconoscimento o l’esecuzione di una decisione promanante da un altro Stato membro in ragione della contrarietà di tale decisione all’ordine pubblico per il motivo che essa violerebbe l’autorità di cosa giudicata acquisita da detta sentenza.

75

A tal riguardo, dalla risposta alle prime due questioni risulta che, nel caso di specie, l’inapplicabilità dell’articolo 34, punto 3, del regolamento n. 44/2001 alla sentenza menzionata al punto 29 della presente sentenza deriva dal fatto che il procedimento arbitrale che ha dato luogo al lodo confermato da tale sentenza è stato portato a termine in violazione delle norme relative alla litispendenza di cui all’articolo 27 di detto regolamento nonché dell’effetto relativo di una clausola compromissoria inserita nel contratto di assicurazione di cui trattasi.

76

In siffatte circostanze, non si può ritenere che l’asserita inosservanza di tale sentenza da parte dell’ordinanza di esecuzione del 1o marzo 2019, menzionata al punto 34 della presente sentenza, intervenuta in un procedimento di cui la suddetta sentenza non ha essa stessa tenuto conto, possa costituire una violazione dell’ordine pubblico nel Regno Unito.

77

Ad ogni modo, secondo la giurisprudenza della Corte, l’articolo 34, punto 1, del regolamento n. 44/2001 deve essere interpretato restrittivamente, in quanto configura un ostacolo alla realizzazione di uno degli obiettivi fondamentali di tale regolamento, e deve quindi applicarsi soltanto in casi eccezionali (sentenza del 25 maggio 2016, Meroni, C‑559/14, EU:C:2016:349, punto 38 e giurisprudenza ivi citata).

78

Orbene, la Corte ha già dichiarato che il ricorso alla nozione di «ordine pubblico» è escluso allorché il problema che si pone sia quello della compatibilità di una decisione straniera con una decisione nazionale (sentenza del 4 febbraio 1988, Hoffmann, 145/86, EU:C:1988:61, punto 21).

79

Infatti, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 77 delle sue conclusioni e come osservato dal governo francese, il legislatore dell’Unione ha inteso disciplinare in modo tassativo, mediante l’articolo 34, punti 3 e 4, del regolamento n. 44/2001, la questione dell’autorità di cosa giudicata acquisita da una decisione emessa precedentemente e, in particolare, quella del carattere contrastante tra la decisione da riconoscere e detta decisione precedente, escludendo così la possibilità di ricorrere, in tale contesto, all’eccezione di ordine pubblico di cui all’articolo 34, punto 1, di detto regolamento.

80

Alla luce di quanto precede, alla terza questione occorre rispondere dichiarando che l’articolo 34, punto 1, del regolamento n. 44/2001 deve essere interpretato nel senso che, nell’ipotesi in cui l’articolo 34, punto 3, di tale regolamento non si applichi a una sentenza che riprende i termini di un lodo arbitrale, il riconoscimento o l’esecuzione di una decisione promanante da un altro Stato membro non possono essere negati in ragione della contrarietà di tale decisione all’ordine pubblico per il motivo che essa violerebbe l’autorità di cosa giudicata acquisita da detta sentenza.

Sulle spese

81

Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

 

Per questi motivi, la Corte (Grande Sezione) dichiara:

 

1)

L’articolo 34, punto 3, del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, deve essere interpretato nel senso che una sentenza emessa da un organo giurisdizionale di uno Stato membro e che riprende i termini di un lodo arbitrale non costituisce una “decisione” ai sensi di tale disposizione, se una decisione che comporti un risultato equivalente a quello di tale lodo non avrebbe potuto essere adottata da un organo giurisdizionale di tale Stato membro senza violare le disposizioni e gli obiettivi fondamentali di detto regolamento, in particolare l’effetto relativo di una clausola compromissoria inserita nel contratto di assicurazione di cui trattasi e le norme relative alla litispendenza che figurano all’articolo 27 del menzionato regolamento, e che la suddetta sentenza non può in tal caso impedire, in detto Stato membro, il riconoscimento di una decisione emessa da un organo giurisdizionale di un altro Stato membro.

 

2)

L’articolo 34, punto 1, del regolamento n. 44/2001 deve essere interpretato nel senso che, nell’ipotesi in cui l’articolo 34, punto 3, di tale regolamento non si applichi a una sentenza che riprende i termini di un lodo arbitrale, il riconoscimento o l’esecuzione di una decisione promanante da un altro Stato membro non possono essere negati in ragione della contrarietà di tale decisione all’ordine pubblico per il motivo che essa violerebbe l’autorità di cosa giudicata acquisita da detta sentenza.

 

Firme


( *1 ) Lingua processuale: l’inglese.