SENTENZA DELLA CORTE (Sesta Sezione)

13 ottobre 2022 ( *1 )

«Rinvio pregiudiziale – Fondi strutturali – Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) – Fondo di coesione – Regolamento (CE) n. 1083/2006 – Regolamento (UE) n. 1303/2013 – Finanziamento da parte dell’Unione europea – Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) – Regolamento (CE) n. 1290/2005 – Regolamento (CE) n. 1698/2005 – Regolamento (UE) n. 1306/2013 – Contratto di sovvenzione – Fondi versati al beneficiario su un conto di una banca fallita – Normativa nazionale che non esclude detti fondi dalla massa fallimentare di tale banca»

Nella causa C‑698/20,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Sąd Najwyższy (Corte suprema, Polonia), con decisione del 22 settembre 2020, pervenuta in cancelleria il 21 dicembre 2020, nel procedimento

Gmina Wieliszew

contro

Syndyk masy upadłości Spółdzielczego Banku Rzemiosła i Rolnictwa w Wołominie w upadłości likwidacyjnej,

con l’intervento di:

Rzecznik Praw Obywatelskich,

LA CORTE (Sesta Sezione),

composta da P.G. Xuereb, presidente di sezione, A. Arabadjiev (relatore), presidente della Prima Sezione, facente funzione di giudice della Sesta Sezione, e I. Ziemele, giudice,

avvocato generale: P. Pikamäe

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

per il Rzecznik Praw Obywatelskich, da M. Taborowski;

per il governo polacco, da B. Majczyna, in qualità di agente;

per la Commissione europea, da I. Barcew e J. Hradil, in qualità di agenti,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1

La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 2, punto 5, degli articoli 3 e 4, dell’articolo 57, paragrafo 1, e degli articoli 70 e 80 del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell’11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999 (GU 2006, L 210, pag. 25), come modificato dal regolamento (UE) n. 423/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012 (GU 2012, L 133, pag. 1) (in prosieguo: il «regolamento n. 1083/2006»), nonché dell’articolo 2, punto 15, dell’articolo 37, paragrafo 1, dell’articolo 66, dell’articolo 67, paragrafo 1, dell’articolo 74, paragrafo 1, e dell’articolo 89, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 (GU 2013, L 347, pag. 320).

2

Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la Gmina Wieliszew (Comune di Wieliszew, Polonia; in prosieguo: il «Comune») e il Syndyk masy upadłości Spółdzielczego Banku Rzemiosła i Rolnictwa w Wołominie w upadłości likwidacyjnej (Curatore del fallimento della Banca cooperativa dell’artigianato e dell’agricoltura), in merito all’esclusione della somma di 2439814 zloty polacchi (PLN) (circa EUR 500000), che il Comune aveva depositato su un conto di tale banca, dalla massa fallimentare di quest’ultima.

Contesto normativo

Diritto dell’Unione

Il protocollo

3

Ai sensi dell’articolo 1, terza frase, del protocollo (n. 7) sui privilegi e sulle immunità dell’Unione europea (in prosieguo: il «protocollo»), «[i] beni e gli averi dell’Unione [europea] non possono essere oggetto di alcun provvedimento di coercizione amministrativa o giudiziaria senza autorizzazione della Corte di giustizia [dell’Unione europea]».

Regolamento (CE) n. 1698/2005

4

L’articolo 2, lettera i), del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (GU 2005, L 277, pag. 1), definiva la nozione di «spesa pubblica» come «qualsiasi contributo pubblico al finanziamento di operazioni, la cui origine sia il bilancio dello Stato, di enti pubblici territoriali o delle Comunità europee, e qualsiasi spesa analoga. È assimilato ad un contributo pubblico qualsiasi contributo al finanziamento di operazioni a carico del bilancio di organismi di diritto pubblico o associazioni di uno o più enti pubblici territoriali o organismi di diritto pubblico, ai sensi della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi [(GU 2004, L 134, pag. 114)]».

5

L’articolo 3 di tale regolamento disponeva quanto segue:

«Il FEASR contribuisce alla promozione dello sviluppo rurale sostenibile nell’insieme della Comunità, in modo complementare alle politiche di sostegno dei mercati e dei redditi nell’ambito della politica agricola comune, nonché della politica di coesione e della politica comune della pesca».

6

L’articolo 4, paragrafo 1, di detto regolamento era così formulato:

«Il sostegno allo sviluppo rurale contribuisce alla realizzazione dei seguenti obiettivi:

a)

accrescere la competitività del settore agricolo e forestale sostenendo la ristrutturazione, lo sviluppo e l’innovazione;

b)

valorizzare l’ambiente e lo spazio naturale sostenendo la gestione del territorio;

c)

migliorare la qualità di vita nelle zone rurali e promuovere la diversificazione delle attività economiche».

7

L’articolo 15, paragrafo 1, del medesimo regolamento prevedeva quanto segue:

«Il FEASR interviene negli Stati membri nel quadro di programmi di sviluppo rurale. Tali programmi attuano la strategia di sviluppo rurale attraverso una serie di misure raggruppate secondo gli assi definiti nel titolo IV, per la cui realizzazione si ricorre al sostegno del FEASR.

Ciascun programma di sviluppo rurale copre il periodo dal 1o gennaio 2007 al 31 dicembre 2013».

8

L’articolo 72, paragrafo 1, del regolamento n. 1698/2005 era così formulato:

«Fatte salve le norme relative alla libertà di stabilimento e alla libera prestazione dei servizi ai sensi degli articoli 43 e 49 [CE], lo Stato membro garantisce che il contributo del FEASR resti acquisito ad un’operazione d’investimento se quest’ultima non subisce, nei cinque anni successivi alla decisione di finanziamento dell’autorità di gestione, modifiche sostanziali che:

a)

ne alterino la natura o le condizioni di esecuzione o conferiscano un indebito vantaggio ad un’impresa o a un ente pubblico;

b)

siano conseguenza di un cambiamento dell’assetto proprietario di un’infrastruttura ovvero della cessazione o della rilocalizzazione di un’attività produttiva».

Regolamento n. 1083/2006

9

Ai sensi del suo articolo 1, primo comma, il regolamento n. 1083/2006 «stabilisce le norme generali che disciplinano il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e il Fondo sociale europeo (FSE) (di seguito: “Fondi strutturali”) e il Fondo di coesione (...)».

10

L’articolo 2, punto 5, di tale regolamento specificava quanto segue:

«Ai sensi del presente regolamento s’intende per:

(...)

5.

“spesa pubblica”: qualsiasi contributo pubblico al finanziamento di operazioni proveniente dal bilancio dello Stato, degli enti pubblici territoriali, delle Comunità europee nell’ambito dei Fondi strutturali e del Fondo di coesione e ogni spesa assimilabile. È considerato spesa assimilabile ad una spesa pubblica qualsiasi contributo al finanziamento di operazioni proveniente dal bilancio di organismi di diritto pubblico o di associazioni di uno o più enti pubblici territoriali (...)».

11

L’articolo 3 del regolamento in parola, intitolato «Obiettivi», così disponeva:

«1.   L’azione condotta dalla Comunità ai sensi dell’articolo 158 [CE] è volta a rafforzare la coesione economica e sociale dell’Unione europea allargata per promuovere lo sviluppo armonioso, equilibrato e sostenibile della Comunità. Detta azione è condotta con il sostegno dei Fondi, della Banca europea per gli investimenti (BEI) e degli altri strumenti finanziari esistenti. Essa intende ridurre le disparità economiche, sociali e territoriali emerse in particolare nei paesi e nelle regioni in ritardo di sviluppo e in relazione alla ristrutturazione economica e sociale e all’invecchiamento della popolazione.

L’azione condotta nell’ambito dei Fondi integra, a livello nazionale e regionale, le priorità comunitarie a favore dello sviluppo sostenibile rafforzando la crescita, la competitività, l’occupazione e l’inclusione sociale e tutelando e migliorando la qualità dell’ambiente.

2.   A tal fine il FESR, il FSE, il Fondo di coesione, la BEI e gli altri strumenti finanziari comunitari esistenti contribuiscono, ciascuno in maniera appropriata, alla realizzazione dei tre obiettivi seguenti:

a)

l’obiettivo “Convergenza”, che è volto ad accelerare la convergenza degli Stati membri e regioni in ritardo di sviluppo migliorando le condizioni per la crescita e l’occupazione tramite l’aumento e il miglioramento della qualità degli investimenti in capitale fisico e umano, lo sviluppo dell’innovazione e della società della conoscenza, dell’adattabilità ai cambiamenti economici e sociali, la tutela e il miglioramento della qualità dell’ambiente e l’efficienza amministrativa. Questo obiettivo costituisce la priorità dei [Fondi strutturali e del Fondo di coesione];

b)

l’obiettivo “Competitività regionale e occupazione”, che punta, al di fuori delle regioni in ritardo di sviluppo, a rafforzare la competitività e le attrattive delle regioni e l’occupazione anticipando i cambiamenti economici e sociali, inclusi quelli connessi all’apertura degli scambi, mediante l’incremento e il miglioramento della qualità degli investimenti nel capitale umano, l’innovazione e la promozione della società della conoscenza, l’imprenditorialità, la tutela e il miglioramento dell’ambiente e il miglioramento dell’accessibilità, dell’adattabilità dei lavoratori e delle imprese e lo sviluppo di mercati del lavoro inclusivi;

c)

l’obiettivo “Cooperazione territoriale europea”, che è inteso a rafforzare la cooperazione transfrontaliera mediante iniziative congiunte locali e regionali, a rafforzare la cooperazione transnazionale mediante azioni volte allo sviluppo territoriale integrato connesse alle priorità comunitarie e a rafforzare la cooperazione interregionale e lo scambio di esperienze al livello territoriale adeguato.

3.   Nell’ambito dei tre obiettivi di cui al paragrafo 2, l’intervento dei Fondi, a seconda della loro natura, tiene conto, da un lato, delle specificità economiche e sociali e, dall’altro, delle specificità territoriali. Ess[o] sostiene adeguatamente lo sviluppo urbano sostenibile, segnatamente nel quadro dello sviluppo regionale, e il rinnovamento delle zone rurali e di quelle dipendenti dalla pesca tramite la diversificazione economica. L’intervento sostiene inoltre le zone caratterizzate da svantaggi geografici o naturali che aggravano i problemi dello sviluppo, in particolare nelle regioni ultraperiferiche di cui all’articolo 299, paragrafo 2, [CE] e le zone settentrionali a densità demografica estremamente bassa, alcune isole e Stati membri insulari e le zone di montagna».

12

L’articolo 4 del medesimo regolamento, intitolato «Strumenti e missioni», al suo paragrafo 1 così recitava:

«I Fondi contribuiscono, ciascuno conformemente alle disposizioni specifiche che lo disciplinano, al conseguimento dei tre obiettivi di cui all’articolo 3, paragrafo 2, secondo la ripartizione seguente:

a)

obiettivo “Convergenza”: FESR, FSE e Fondo di coesione;

b)

obiettivo “Competitività regionale e occupazione”: FESR e FSE;

c)

obiettivo “Cooperazione territoriale europea”: FESR».

13

In conformità all’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento n. 1083/2006, il bilancio dell’Unione europea destinato ai Fondi è eseguito nell’ambito di una gestione concorrente degli Stati membri e della Commissione europea.

14

L’articolo 57, paragrafo 1, primo comma, di tale regolamento disponeva quanto segue:

«Lo Stato membro o l’autorità di gestione accertano che la partecipazione dei fondi resti attribuita ad un’operazione comprendente investimenti in infrastrutture o investimenti produttivi esclusivamente se quest’ultima, entro cinque anni dal completamento dell’operazione, non subisca modifiche sostanziali causate da un cambiamento nella natura della proprietà di un’infrastruttura o dalla cessazione di un’attività produttiva e che alterino la natura o le modalità d’esecuzione dell’operazione o procurino un vantaggio indebito a un’impresa o a un ente pubblico».

15

L’articolo 70, paragrafi 1 e 2, del citato regolamento era così formulato:

«1.   Gli Stati membri sono responsabili della gestione e del controllo dei programmi operativi in particolare mediante le seguenti misure:

a)

garantiscono che i sistemi di gestione e di controllo dei programmi operativi siano istituiti in conformità con gli articoli da 58 a 62 e funzionino in modo efficace;

b)

prevengono, individuano e correggono le irregolarità e recuperano gli importi indebitamente versati compresi, se del caso, gli interessi di mora. Essi ne danno notifica alla Commissione e la informano sull’andamento dei procedimenti amministrativi e giudiziari.

2.   Quando un importo indebitamente versato al beneficiario non può essere recuperato, spetta allo Stato membro rimborsare al bilancio generale dell’Unione europea l’importo perduto, quando è stabilito che la perdita è dovuta a colpa o negligenza ad esso imputabile».

16

L’articolo 80 del medesimo regolamento disponeva quanto segue:

«Gli Stati membri si accertano che gli organismi responsabili dei pagamenti assicurino che i beneficiari ricevano l’importo totale del contributo pubblico entro il più breve termine e nella sua integrità. Non si applica nessuna detrazione o trattenuta né alcun onere specifico o di altro genere con effetto equivalente che porti alla riduzione di detti importi per i beneficiari».

Regolamento n. 1303/2013

17

Ai sensi dell’articolo 152, paragrafi 1 e 2, del regolamento n. 1303/2013:

«1.   Il presente regolamento non pregiudica né il proseguimento né la modifica, compresa la soppressione totale o parziale dell’assistenza approvata dalla Commissione sulla base del regolamento (CE) n. 1083/2006 o di qualsivoglia altra norma applicabile a tali operazioni al 31 dicembre 2013. Tale regolamento o altra normativa applicabile continuano quindi ad applicarsi dopo il 31 dicembre 2013 a tale assistenza o operazioni fino alla loro chiusura. Ai fini del presente paragrafo l’assistenza copre i programmi operativi ed i grandi progetti.

2.   Le domande di assistenza presentate o approvate ai sensi del regolamento (CE) n. 1083/2006 restano valide».

18

L’articolo 153, paragrafo 1, del regolamento n. 1303/2013 così recita:

«Fatte salve le disposizioni dell’articolo 152, il regolamento (CE) n. 1083/2006 è abrogato con effetto dal 1o gennaio 2014».

Regolamento (UE) n. 1305/2013

19

L’articolo 88 del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 (GU 2013, L 347, pag. 487), dispone che quest’ultimo regolamento continua ad applicarsi agli interventi realizzati nell’ambito dei programmi approvati dalla Commissione ai sensi del medesimo regolamento anteriormente al 1o gennaio 2014.

Regolamento (UE) n. 1306/2013

20

Ai sensi dell’articolo 11 del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 (GU 2013, L 347, pag. 549, e rettifica in GU 2016, L 130, pag. 7):

«Salvo esplicita disposizione contraria prevista dal diritto dell’Unione, i pagamenti relativi ai finanziamenti previsti dal presente regolamento sono versati integralmente ai beneficiari».

21

L’articolo 34, paragrafi 1 e 2, del regolamento n. 1306/2013 prevede quanto segue:

«1.   Gli stanziamenti necessari per finanziare le spese di cui all’articolo 5 sono messi a disposizione degli Stati membri sotto forma di prefinanziamento, di pagamenti intermedi e di pagamento di un saldo, come illustrato nella presente sezione.

2.   Il totale cumulato del prefinanziamento e dei pagamenti intermedi non supera il 95% del contributo del FEASR ad ogni programma di sviluppo rurale

(...)».

22

Secondo l’articolo 35, paragrafo 1, di tale regolamento, «[u]na volta adottata la decisione con cui approva il programma di sviluppo rurale, la Commissione versa allo Stato membro un importo iniziale a titolo di prefinanziamento per l’intero periodo di programmazione». Ai sensi dell’articolo 36, paragrafo 2, di detto regolamento, la Commissione effettua pagamenti intermedi per rimborsare le spese effettuate dagli organismi pagatori riconosciuti per l’esecuzione dei programmi. Per quanto riguarda il pagamento del saldo, l’articolo 37, paragrafi 1 e 2, del medesimo regolamento precisa che la Commissione procede allo stesso dopo aver ricevuto l’ultima relazione annuale sullo stato di attuazione di un programma di sviluppo rurale. Tale articolo 37, paragrafo 2, dispone che il pagamento in parola è effettuato entro sei mesi dalla data in cui la Commissione ha ritenuto ammissibili le informazioni e i documenti indicati al citato articolo 37, paragrafo 1, e in cui sono stati liquidati gli ultimi conti annuali.

23

L’articolo 54 del regolamento n. 1306/2013 prevede quanto segue.

«1.   Gli Stati membri chiedono al beneficiario la restituzione di qualsiasi pagamento indebito in seguito a irregolarità o a negligenza entro 18 mesi dall’approvazione e, se del caso, dal ricevimento da parte dell’organismo pagatore o dell’ente incaricato del recupero di una relazione di controllo o documento analogo, che indichi che vi è stata un’irregolarità. Al momento della richiesta di restituzione, gli importi corrispondenti sono inseriti nel registro dei debitori dell’organismo pagatore.

2.   Qualora il recupero non abbia avuto luogo nel termine di quattro anni dalla data della richiesta di recupero, oppure nel termine di otto anni in caso di procedimento giudiziario dinanzi ai tribunali nazionali, il 50% delle conseguenze finanziarie del mancato recupero è a carico dello Stato membro interessato e il 50% è a carico del bilancio dell’Unione, fermo restando l’obbligo per lo Stato membro di dare corso ai procedimenti di recupero in applicazione dell’articolo 58.

Qualora, nell’ambito del procedimento di recupero, un verbale amministrativo o giudiziario avente carattere definitivo constati l’assenza di irregolarità, lo Stato membro interessato dichiara ai Fondi, come spesa, l’onere finanziario di cui si è fatto carico in applicazione del primo comma.

Tuttavia, qualora per ragioni non imputabili allo Stato membro interessato, il recupero non abbia potuto aver luogo nel termine di cui al primo comma e l’importo da recuperare superi 1 milione di EUR, la Commissione può, su richiesta dello Stato membro, prorogare il termine per un periodo non superiore alla metà del termine originario.

3.   Per motivi debitamente giustificati gli Stati membri possono decidere di non portare avanti il procedimento di recupero. Tale decisione può essere adottata solo nei casi seguenti:

a)

se i costi già sostenuti e i costi prevedibili del recupero sono globalmente superiori all’importo da recuperare, tale condizione è considerata già soddisfatta se:

i)

l’importo da recuperare dal beneficiario a titolo di una singola operazione di pagamento per un regime di aiuti o misura di sostegno, non comprendente gli interessi, non supera i 100 EUR; o

ii)

l’importo da recuperare dal beneficiario a titolo di una singola operazione di pagamento per un regime di aiuti o misura di sostegno, non comprendente gli interessi, è compreso tra 100 EUR e 150 EUR e lo Stato membro interessato applica una soglia pari o superiore all’importo da recuperare a norma del suo diritto nazionale per il mancato recupero di crediti nazionali;

b)

se il recupero si riveli impossibile per insolvenza del debitore o delle persone giuridicamente responsabili dell’irregolarità, constatata e riconosciuta in virtù del diritto nazionale dello Stato membro interessato.

Qualora la decisione di cui al primo comma del presente paragrafo sia adottata prima che agli importi pendenti siano applicate le norme di cui al paragrafo 2, le conseguenze finanziarie del mancato recupero sono a carico del bilancio dell’Unione.

4.   Lo Stato membro dichiara le conseguenze finanziarie che sono a suo carico, in applicazione del paragrafo 2 del presente articolo, nei conti annuali da trasmettere alla Commissione a norma dell’articolo 102, paragrafo 1, lettera c), punto iv). La Commissione ne verifica la corretta applicazione e procede, se del caso, ai necessari adattamenti a seguito dell’adozione dell’atto di esecuzione di cui all’articolo 51.

5.   Purché abbia seguito la procedura di cui all’articolo 52, paragrafo 3, la Commissione può adottare atti di esecuzione che escludano dal finanziamento unionale gli importi posti a carico del bilancio dell’Unione europea nei seguenti casi:

a)

se lo Stato membro non ha rispettato il termine di cui al paragrafo 1;

b)

se ritiene che la decisione di non portare avanti il procedimento di recupero adottata da uno Stato membro a norma del paragrafo 3 non sia giustificata;

c)

se ritiene che una irregolarità o il mancato recupero siano imputabili a irregolarità o negligenze dell’amministrazione o di un altro servizio od organismo dello Stato membro.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all’articolo 116, paragrafo 2».

24

L’articolo 56 di tale regolamento è così formulato:

«Ove siano rilevate irregolarità o negligenze nelle operazioni o nei programmi di sviluppo rurale, gli Stati membri applicano le rettifiche finanziarie attraverso la soppressione totale o parziale del relativo finanziamento unionale. Gli Stati membri tengono conto della natura e della gravità delle irregolarità rilevate, nonché dell’entità della perdita finanziaria per il FEASR.

Gli importi esclusi dal finanziamento unionale nell’ambito del FEASR e gli importi recuperati, con i relativi interessi, sono riassegnati al relativo programma. Tuttavia, lo Stato membro può riutilizzare i fondi dell’Unione esclusi o recuperati soltanto per un intervento previsto dallo stesso programma di sviluppo rurale e non può riassegnarli a favore di interventi che sono stati oggetto di una rettifica finanziaria. Dopo la chiusura di un programma di sviluppo rurale lo Stato membro restituisce gli importi recuperati al bilancio dell’Unione».

25

L’articolo 58, paragrafo 1, lettera e), di detto regolamento così recita:

«Gli Stati membri adottano, nell’ambito della PAC, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative ed ogni altra misura necessaria per garantire l’efficace tutela degli interessi finanziari dell’Unione, in particolare allo scopo di:

(...)

e)

recuperare i pagamenti indebiti, maggiorati di interessi, e avviare procedimenti giudiziari a tal fine, se necessario».

Diritto polacco

26

Ai sensi dell’articolo 61 della ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (legge in materia di diritto fallimentare, del 28 febbraio 2003) (Dz. U. del 2020, n. 60, posizione 1228; in prosieguo: l’«u.p.u.»):

«A decorrere dalla data della dichiarazione di fallimento, il patrimonio del fallito diviene la massa fallimentare, che serve a soddisfare i suoi creditori».

27

In conformità all’articolo 63, paragrafo 1, dell’u.p.u., non rientra nella massa fallimentare qualsiasi bene escluso dall’esecuzione forzata ai sensi delle disposizioni della ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (legge recante il codice di procedura civile, del 17 novembre 1964) (Dz. U. del 2020, posizione 1575; in prosieguo: il «codice di procedura civile»).

28

L’articolo 70 dell’u.p.u. prevede quanto segue:

«I beni che non appartengono al patrimonio del fallito sono esclusi dalla massa fallimentare».

29

L’articolo 831, paragrafo 1, punto 2a, del codice di procedura civile così dispone:

«Non possono essere oggetto di esecuzione forzata:

(...)

2a)

i fondi provenienti da programmi finanziati con la partecipazione di fondi previsti all’articolo 5, paragrafo 1, punti 2 e 3, della ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (legge in materia di finanza pubblica, del 27 agosto 2009) (Dz. U. del 2019, posizione 869, come modificata), versati in forma di anticipi, salvo che il credito oggetto della misura di esecuzione sia sorto nell’ambito dell’attuazione del progetto a cui tali fondi erano destinati».

30

L’articolo 5, paragrafo 1, punti 2, 2a e 3, della legge in materia di finanza pubblica così recita:

«Sono considerati fondi pubblici:

(…)

2)

i fondi provenienti dal bilancio dell’Unione europea e i fondi non rimborsabili versati a titolo di aiuto concesso dagli Stati membri dell’Associazione europea di libero scambio (EFTA);

2a)

i fondi previsti all’articolo 3b della ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (legge recante i principi che disciplinano la politica di sviluppo, del 6 dicembre 2006) (Dz. U. del 2018, posizioni 1307 e 1669);

3)

i fondi non rimborsabili provenienti da fonti estere, diversi da quelli menzionati al punto 2».

Procedimento principale e questione pregiudiziale

31

Dalla decisione di rinvio risulta che il Comune ha beneficiato, in base a tre contratti di sovvenzione (in prosieguo, congiuntamente: i «contratti di sovvenzione») da esso conclusi con le autorità nazionali competenti, di fondi ricevuti da tali autorità per la realizzazione di progetti cofinanziati dal bilancio dell’Unione.

32

Il primo contratto di sovvenzione è stato concluso il 26 maggio 2014, al fine di finanziare un progetto nell’ambito del programma operativo «Economia innovativa», per il periodo 2007-2013, realizzato con il sostegno del FESR. Il costo totale ammesso al finanziamento di tale progetto ammontava a PLN 1014473 (circa EUR 210000) e poteva essere cofinanziato fino all’85% dal bilancio dell’Unione. Da tale contratto risulta, da un lato, che il contributo pubblico doveva essere concesso in forma di rimborso delle spese rimborsabili sostenute e/o in forma di anticipi e, dall’altro, che il beneficiario doveva garantire l’esecuzione e la stabilità di detto progetto per il periodo di cinque anni previsto all’articolo 57 del regolamento n. 1083/2006 ed era tenuto a rimborsare i fondi in taluni casi, come quello di utilizzo abusivo dei fondi.

33

Il secondo contratto di sovvenzione, concluso il 28 agosto 2014, riguardava il finanziamento di un progetto sulla base dell’azione «Servizi essenziali per l’economia e la popolazione rurali», nell’ambito del programma di sviluppo rurale 2007-2013, sostenuto dal FEASR. Il Comune ha ottenuto un aiuto pari a PLN 2335084 (circa EUR 480000), nei limiti del tetto massimo del 50% dei costi rimborsabili sostenuti per la realizzazione di tale progetto. Al pari del primo contratto, il secondo contratto imponeva al beneficiario un obbligo di rimborso dei fondi in talune situazioni e conteneva disposizioni volte a garantire la stabilità del citato progetto.

34

Disposizioni simili erano contenute nel terzo contratto di sovvenzione, concluso l’8 settembre 2014, che riguardava il finanziamento di un progetto nell’ambito del programma operativo «Infrastrutture e ambiente», per il periodo 2007-2013, sostenuto dal Fondo di coesione. Il costo totale ammesso al finanziamento di tale progetto ammontava a PLN 5107639,40 (circa EUR 1000000). Tale somma doveva essere versata al beneficiario in forma di anticipi, seguiti da pagamenti intermedi e da un pagamento finale.

35

Tutte le somme versate al Comune dalle autorità nazionali in base ai contratti di sovvenzione sono state depositate su conti ad esso intestati presso la Spółdzielczy Bank Rzemiosła i Rolnictwa w Wołominie (Banca cooperativa dell’artigianato e dell’agricoltura; in prosieguo: la «banca»).

36

Con ordinanza del 30 dicembre 2015, la banca è stata dichiarata fallita.

37

Il Comune ha chiesto al giudice delegato di escludere dalla massa fallimentare della banca le somme da esso ricevute nell’ambito dell’esecuzione dei contratti di sovvenzione, ma il suo ricorso è stato respinto con ordinanza del 18 marzo 2016. Il Comune ha, quindi, proposto un ricorso volto a ottenere tale esclusione dinanzi al Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie (Tribunale circondariale della città di Varsavia, Polonia). Tale ricorso è stato respinto con sentenza dell’8 febbraio 2017. Poiché il Sąd Okręgowy w Warszawie (Tribunale regionale di Varsavia, Polonia) ha respinto, con decisione del 7 febbraio 2018, l’appello interposto dal Comune avverso quest’ultima sentenza, il Comune ha proposto ricorso per cassazione dinanzi al Sąd Najwyższy (Corte suprema, Polonia), giudice del rinvio.

38

Quest’ultimo si interroga sulla sorte delle somme menzionate al punto 35 della presente sentenza. In particolare, esso solleva la questione della compatibilità con il diritto dell’Unione di una normativa nazionale secondo la quale siffatte somme, provenienti dal bilancio dell’Unione, non vengano escluse dalla massa fallimentare della banca presso la quale sono state depositate, dal momento che tale normativa avrebbe l’effetto di pregiudicare la realizzazione degli obiettivi stabiliti dalla normativa dell’Unione.

39

A tal riguardo il giudice del rinvio rileva, in primo luogo, che le somme menzionate al punto 35 della presente sentenza, in ragione del loro deposito in uno dei conti correnti della banca, sono diventate di proprietà di quest’ultima e, a tale titolo, sono legittimamente entrate a far parte della massa fallimentare di tale banca, al fine di soddisfare i creditori della stessa.

40

Secondo il Sąd Najwyższy (Corte suprema), risulta indubbiamente dall’articolo 63 dell’u.p.u., dall’articolo 831, paragrafo 1, del codice di procedura civile polacco, nonché dall’articolo 5, paragrafo 1, punti 2 e 3, della legge sulla finanza pubblica che le somme provenienti da fondi pubblici, comprese quelle provenienti dal bilancio dell’Unione, non possono essere oggetto di un procedimento di esecuzione forzata. Tuttavia, tali disposizioni non sarebbero applicabili al procedimento principale. Sarebbe infatti pacifico, nella dottrina e nella giurisprudenza polacche, che l’esclusione prevista da dette disposizioni si applichi solo nell’ipotesi in cui il fallito sia il beneficiario dei fondi in questione. Orbene, nel caso di specie, il beneficiario non era la banca, bensì il Comune. Secondo detto giudice, di conseguenza, al fine di evitare il sequestro dei fondi in questione, il Comune avrebbe dovuto trattenere gli stessi senza versarli in banca, il che non era tuttavia autorizzato dai contratti di sovvenzione.

41

In secondo luogo, il giudice del rinvio osserva che il Comune ha seguito il procedimento previsto dal diritto polacco, in particolare dall’articolo 70 dell’u.p.u., al fine di ottenere l’esclusione dalla massa fallimentare di beni che, secondo tale autorità locale, non appartenevano al fallito. Tuttavia, il ricorso presentato dal Comune a tal riguardo non è stato accolto, con la motivazione che la banca era divenuta proprietaria dei fondi depositati dal beneficiario, sicché tale articolo 70 non si applicherebbe al procedimento principale.

42

Ciò posto, il Comune sarebbe uno dei creditori della banca e i suoi crediti sarebbero costituiti dalle somme che gli sono state versate in base ai contratti di sovvenzione. Al fine di tentare di recuperare tali somme il Comune dovrebbe, quindi, dichiarare alla massa fallimentare della banca il credito da esso vantato su dette somme. Tuttavia, non vi sarebbe alcuna garanzia che tale tentativo di recupero abbia successo.

43

Secondo il Sąd Najwyższy (Corte suprema), l’eventuale impossibilità di recuperare le somme in questione costituirebbe una violazione degli articoli 57 e 80 del regolamento n. 1083/2006. Infatti, una tale impossibilità non consentirebbe di raggiungere l’obiettivo perseguito dai contratti di sovvenzione, vale a dire cofinanziare e, quindi, rendere realizzabili progetti di investimento specifici. Peraltro, la mancata destinazione di tali somme ai fini previsti dai contratti in parola violerebbe questi ultimi e potrebbe comportare l’obbligo, per il beneficiario di dette somme, di rimborsarle.

44

In tali circostanze, il Sąd Najwyższy (Corte suprema) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«Se il [regolamento n. 1083/2006], in particolare l’articolo 2, punto 5, gli articoli 3, 4, 57, paragrafo 1, gli articoli 70 e 80, e attualmente il [regolamento n. 1303/2013], in particolare l’articolo 2, punto 15, l’articolo 37, paragrafo 1, gli articoli 66, 67, paragrafo 1, l’articolo 74, paragrafo 1, e l’articolo 89, paragrafo 1, debbano essere interpretati nel senso che queste disposizioni ostano alla disciplina di diritto nazionale che impedisce a un soggetto, che ha ricevuto fondi provenienti dal bilancio dell’Unione europea, di agire efficacemente in giudizio per richiedere l’esclusione dalla massa fallimentare di tali fondi, nell’ipotesi in cui questi siano stati versati su un conto corrente aperto presso una banca che successivamente è stata dichiarata fallita, o alla disciplina di diritto nazionale che non esclude tali fondi dalla massa fallimentare di una banca fallita».

Sulla domanda di procedimento accelerato

45

Il giudice del rinvio ha chiesto che il presente rinvio pregiudiziale sia sottoposto al procedimento accelerato previsto all’articolo 105 del regolamento di procedura della Corte.

46

A sostegno della sua domanda, tale giudice del rinvio invoca la natura del procedimento fallimentare, l’obiettivo di soddisfare i creditori nel più breve tempo possibile e di concludere, così, il procedimento fallimentare nei confronti della banca.

47

L’articolo 105, paragrafo 1, del regolamento di procedura prevede che, su domanda del giudice del rinvio o, in via eccezionale, d’ufficio, quando la natura della causa richiede un suo rapido trattamento, il presidente della Corte, sentiti il giudice relatore e l’avvocato generale, può decidere di sottoporre un rinvio pregiudiziale a procedimento accelerato, in deroga alle disposizioni di tale regolamento.

48

A questo riguardo, va ricordato che tale procedimento accelerato costituisce uno strumento procedurale destinato a rispondere a una situazione di urgenza straordinaria (sentenza del 28 aprile 2022, Phoenix Contact, C‑44/21, EU:C:2022:309, punto 14).

49

Nel caso di specie, con decisione del 9 febbraio 2021 il presidente della Corte, sentiti il giudice relatore e l’avvocato generale, ha respinto la domanda diretta a sottoporre la presente causa a procedimento accelerato.

50

A tal riguardo occorre ricordare, da un lato, per quanto riguarda l’obiettivo di soddisfare i creditori nel più breve tempo possibile e di concludere, così, rapidamente il procedimento fallimentare di cui trattasi nel procedimento principale, che la necessità del trattamento rapido di una causa pendente dinanzi alla Corte non può scaturire dal solo fatto che il giudice del rinvio sia tenuto a garantire una celere risoluzione della controversia (sentenza del 28 aprile 2022, Caruter, C‑642/20, EU:C:2022:308, punto 24).

51

D’altro lato, nel caso di specie il giudice del rinvio si è limitato a sostenere che il ricorso a un procedimento accelerato sarebbe giustificato dalla «natura» del procedimento fallimentare, senza spiegare perché tale «natura» richiederebbe, di per sé, il rapido trattamento della presente causa, ai sensi dell’articolo 105, paragrafo 1, del regolamento di procedura. In ogni caso, la delicatezza di un procedimento dal punto di vista economico o sociale, anche ammesso che sia dimostrata, non implica, di per sé, la necessità di un tale rapido trattamento [v., in tal senso, sentenza del 10 marzo 2022, Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs (Assicurazione malattia che copra tutti i rischi), C‑247/20, EU:C:2022:177, punto 45].

Sulla questione pregiudiziale

Sulla ricevibilità

52

Il Rzecznik Praw Obywatelskich (Mediatore, Polonia) ritiene che la presente domanda di pronuncia pregiudiziale sia irricevibile, sulla base del rilievo che l’organo di rinvio, composto da persone nominate in violazione del diritto nazionale e del diritto dell’Unione, non potrebbe essere qualificato come «giurisdizione», ai sensi dell’articolo 267 TFUE.

53

In particolare, in primo luogo, siffatte violazioni del diritto nazionale e del diritto dell’Unione nel procedimento di nomina delle persone che compongono il giudice del rinvio non consentirebbero di ritenere che tale organo soddisfi il criterio secondo cui la giurisdizione deve essere «costituita per legge».

54

In secondo luogo, il Mediatore sostiene che la valutazione dell’insieme delle circostanze di diritto e di fatto relative al processo di nomina delle persone di cui al punto 52 della presente sentenza non permetterebbe di escludere qualsiasi dubbio legittimo in merito all’indipendenza e all’imparzialità di detto organo.

55

In terzo luogo, il Mediatore rileva che uno dei membri della sezione del Sąd Najwyższy (Corte suprema) che ha sottoposto alla Corte la presente domanda di pronuncia pregiudiziale è il giudice che, in qualità di giudice unico, aveva investito la Corte della causa che ha dato luogo alla sentenza del 29 marzo 2022, Getin Noble Bank (C‑132/20, EU:C:2022:235), e che, per quanto riguarda tale persona, esso aveva già espresso, nell’ambito della citata causa, i suoi dubbi in merito al fatto che la stessa soddisfacesse i requisiti che consentono di considerarla una «giurisdizione», ai sensi dell’articolo 267 TFUE.

56

A questo proposito occorre ricordare che, secondo la consolidata giurisprudenza della Corte, per valutare se l’organo di rinvio di cui trattasi possegga le caratteristiche di una «giurisdizione» ai sensi di detto articolo 267 TFUE – questione valutabile unicamente alla luce del diritto dell’Unione –, e dunque per stabilire se la domanda di pronuncia pregiudiziale sia ricevibile, la Corte tiene conto di un insieme di elementi, quali, tra gli altri, l’origine legale dell’organo considerato, il suo carattere permanente, l’obbligatorietà della sua giurisdizione, il fatto che il suo procedimento si svolga in contraddittorio, l’applicazione, da parte di detto organo, delle norme giuridiche, nonché la sua indipendenza (sentenza del 29 marzo 2022, Getin Noble Bank, C‑132/20, EU:C:2022:235, punto 66).

57

Non è contestato che il Sąd Najwyższy (Corte suprema) soddisfi, in quanto tale, i requisiti richiamati al punto precedente della presente sentenza. Nel caso di specie, il Mediatore solleva piuttosto la questione se i giudici che compongono il collegio giudicante del Sąd Najwyższy (Corte suprema), che ha sottoposto alla Corte la presente domanda di pronuncia pregiudiziale, soddisfino tali requisiti.

58

Orbene, come ha dichiarato la Corte al punto 69 della sentenza del 29 marzo 2022, Getin Noble Bank (C‑132/20, EU:C:2022:235), e per i motivi elencati ai punti 70 e 71 di detta sentenza, laddove una domanda di pronuncia pregiudiziale promani da un organo giurisdizionale nazionale, si deve presumere che quest’ultimo soddisfi tali requisiti, ricordati al punto 56 della presente sentenza, indipendentemente dalla sua concreta composizione.

59

È certo vero che la presunzione indicata al punto precedente della presente sentenza può essere rovesciata nel caso in cui una decisione giudiziaria definitiva, emessa da un organo giurisdizionale nazionale o internazionale, porti a ritenere che il giudice o i giudici costituenti il giudice del rinvio non abbiano la qualità di organo giurisdizionale indipendente, imparziale e precostituito per legge, ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, letto alla luce dell’articolo 47, secondo comma, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (v., in tal senso, sentenza del 29 marzo 2022, Getin Noble Bank, C‑132/20, EU:C:2022:235, punto 72).

60

Nel caso di specie, tuttavia, poiché non è stato portato a conoscenza della Corte, né alla chiusura della fase scritta del procedimento né, peraltro, al momento del passaggio della causa in decisione, che i giudici che compongono il collegio del rinvio siano stati oggetto di una siffatta decisione giudiziaria definitiva, gli eventuali vizi che possono aver inficiato il procedimento nazionale di nomina degli stessi non sono idonei a determinare l’irricevibilità della presente domanda di pronuncia pregiudiziale.

61

È importante nondimeno ricordare che la presunzione menzionata al punto 58 della presente sentenza si applica ai soli fini della valutazione della ricevibilità di domande di pronuncia pregiudiziale, nell’ambito dell’articolo 267 TFUE. Da essa non si può inferire che le condizioni di nomina dei giudici componenti il giudice del rinvio permettano necessariamente di soddisfare le garanzie di accesso ad un organo giurisdizionale indipendente, imparziale e precostituito per legge, ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE o dell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali (v., in tal senso, sentenza del 29 marzo 2022, Getin Noble Bank, C‑132/20, EU:C:2022:235, punto 74).

62

Occorre infine precisare che una valutazione diversa da quella risultante dai punti da 57 a 61 della presente sentenza potrebbe imporsi in circostanze nelle quali, al di là della situazione personale del giudice o dei giudici che presentano formalmente una domanda ai sensi dell’articolo 267 TFUE, altri elementi dovessero avere ripercussioni sul funzionamento dell’organo giurisdizionale del rinvio di cui tali giudici fanno parte e concorrere così a pregiudicare l’indipendenza e l’imparzialità di tale organo (v., in tal senso, sentenza del 29 marzo 2022, Getin Noble Bank, C‑132/20, EU:C:2022:235, punto 75).

63

Dalle considerazioni che precedono risulta che la presente domanda di pronuncia pregiudiziale è ricevibile.

Nel merito

64

In via preliminare, occorre rilevare che, con la sua questione pregiudiziale, il giudice del rinvio interroga la Corte sull’interpretazione, da un lato, del regolamento n. 1083/2006 e, dall’altro, del regolamento n. 1303/2013, che ha abrogato e sostituito detto regolamento n. 1083/2006, e mira a chiarire se tali regolamenti ostino a una normativa nazionale secondo la quale le somme, provenienti dal bilancio dell’Unione, ricevute da un beneficiario di programmi cofinanziati da quest’ultima, non possano, in caso di fallimento della banca presso la quale sono state depositate, essere escluse dalla massa fallimentare della stessa.

65

Tuttavia, dalle informazioni di cui dispone la Corte risulta, in primo luogo, che, mentre il primo e il terzo contratto di sovvenzione riguardano progetti sostenuti, rispettivamente, dal FESR e dal Fondo di coesione, che sono quindi disciplinati, in particolare, dalle disposizioni del regolamento n. 1083/2006, abrogato e sostituito dal regolamento n. 1303/2013, il secondo contratto di sovvenzione è relativo a un programma di sviluppo rurale sostenuto dal FEASR, disciplinato segnatamente dal regolamento n. 1698/2005, abrogato e sostituito dal regolamento n. 1305/2013, nonché dal regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune (GU 2005, L 209, pag. 1), abrogato e sostituito dal regolamento n. 1306/2013.

66

In secondo luogo, anche se i contratti di sovvenzione sono stati sottoscritti dopo l’abrogazione dei regolamenti n. 1083/2006 e n. 1698/2005, avvenuta il 1o gennaio 2014, essi restano soggetti, in applicazione rispettivamente dell’articolo 152 del regolamento n. 1303/2013 e dell’articolo 88 del regolamento n. 1305/2013, alle disposizioni di detti regolamenti n. 1083/2006 e n. 1698/2005, dal momento che, secondo le indicazioni contenute nella decisione di rinvio, i progetti oggetto di tali contratti riguardano il periodo 2007-2013 e sono stati approvati in base ai citati regolamenti n. 1083/2006 e n. 1698/2005. Peraltro, poiché il regolamento n. 1306/2013 non contiene una disposizione transitoria come l’articolo 88 del regolamento n. 1305/2013 e poiché, ai sensi degli articoli 119 e 121 del regolamento n. 1306/2013, il regolamento n. 1290/2005 è abrogato a decorrere dal 1o gennaio 2014, il secondo contratto di sovvenzione è soggetto alle rilevanti disposizioni del regolamento n. 1306/2013.

67

In tali circostanze si deve giudicare che, con la sua questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 2, punto 5, e gli articoli 3, 4, 57, 70 e 80 del regolamento n. 1083/2006, gli articoli 11, 54, 56 e 58 del regolamento n. 1306/2013 nonché l’articolo 2, lettera i), gli articoli 3 e 4 e l’articolo 72, paragrafo 1, del regolamento n. 1698/2005 debbano essere interpretati nel senso che essi ostano a una normativa nazionale che, da un lato, non consente a un soggetto che abbia ricevuto fondi nell’ambito di programmi cofinanziati dal bilancio dell’Unione, qualora tali fondi siano stati versati sul conto di una banca successivamente dichiarata fallita, di ottenere l’esclusione di tali fondi dalla massa fallimentare della banca in parola e, dall’altro, non prevede l’esclusione di detti fondi da tale massa.

68

Occorre innanzitutto ricordare che gli averi che escono dal bilancio dell’Unione e sono messi a disposizione degli Stati membri nell’ambito dei Fondi strutturali e del Fondo di coesione non possono essere considerati, una volta versati, come averi dell’Unione, ai sensi dell’articolo 1, ultima frase, del protocollo (v., in tal senso, sentenza del 30 maggio 2018, Dell’Acqua, C‑370/16, EU:C:2018:344, punto 40).

69

A tal riguardo, da un lato, la Corte ha già dichiarato, per quanto riguarda il regolamento n. 1083/2006, che i pagamenti eseguiti dalla Commissione a favore degli Stati membri, nell’ambito dei Fondi strutturali e del Fondo di coesione, comportano un trasferimento di averi dal bilancio dell’Unione ai bilanci degli Stati membri (v., in tal senso, sentenza del 30 maggio 2018, Dell’Acqua, C‑370/16, EU:C:2018:344, punto 39).

70

D’altro lato, dagli articoli da 34 a 37 del regolamento n. 1306/2013 risulta che anche i pagamenti effettuati dalla Commissione nell’ambito dei programmi di sviluppo rurale sostenuti dal FEASR comportano un trasferimento di averi tra il bilancio dell’Unione e quelli degli Stati membri.

71

Da ciò consegue, nel caso di specie, che le somme ricevute dal Comune a titolo dei contratti di sovvenzione, successivamente depositate presso la banca, non possono essere qualificate come averi dell’Unione, ai sensi dell’articolo 1, ultima frase, del protocollo, in base al quale esse non potrebbero essere oggetto di alcun provvedimento di coercizione amministrativa o giudiziaria senza autorizzazione della Corte di giustizia dell’Unione europea, ai sensi di tale disposizione.

72

Peraltro, si deve constatare che nessuna delle disposizioni menzionate al punto 67 della presente sentenza impone agli Stati membri l’obbligo di adottare disposizioni nazionali che consentano di escludere talune somme dalla massa fallimentare di una banca, per il solo fatto che tali somme siano state depositate presso tale banca da un beneficiario di un programma cofinanziato dal bilancio dell’Unione.

73

Sotto un primo profilo, per quanto riguarda l’articolo 57, paragrafo 1, del regolamento n. 1083/2006, il cui contenuto è sostanzialmente equivalente a quello dell’articolo 72, paragrafo 1, del regolamento n. 1698/2005, occorre osservare che dal tenore letterale di tali disposizioni risulta, in sostanza, che lo Stato membro o l’autorità di gestione accertano che la partecipazione del Fondo di cui trattasi resti attribuita ad un’operazione cofinanziata esclusivamente se quest’ultima, entro cinque anni dal suo completamento, non subisce modifiche sostanziali, da un lato, che ne alterino la natura o le modalità di esecuzione e, dall’altro, che derivino da un cambiamento nella natura della proprietà di un’infrastruttura o dalla cessazione di un’attività produttiva.

74

Orbene, la sussistenza dell’obbligo menzionato al punto 72 della presente sentenza non risulta né da tale articolo 57, né dal suddetto articolo 72, paragrafo 1.

75

Sotto un secondo profilo, per quanto riguarda l’articolo 70 del regolamento n. 1083/2006, il cui contenuto è sostanzialmente equivalente a quello degli articoli 54, 56 e 58 del regolamento n. 1306/2013, esso impone agli Stati membri, in particolare, un obbligo di rimborsare al bilancio generale dell’Unione l’importo perduto, quando è stabilito che la perdita è dovuta a colpa o negligenza ad essi imputabile.

76

Orbene, la sussistenza dell’obbligo menzionato al punto 72 della presente sentenza non risulta né dal tenore letterale di tale articolo 70, né da quello degli articoli 54, 56 e 58 del suddetto regolamento.

77

Peraltro, non è stato affatto dedotto che la Repubblica di Polonia abbia commesso un errore o una negligenza nella gestione o nel controllo dei programmi operativi in questione, che giustificherebbe un’eventuale applicazione di detto articolo 70.

78

Sotto un terzo profilo, per quanto riguarda l’articolo 80 del regolamento n. 1083/2006, il quale è equivalente all’articolo 11 del regolamento n. 1306/2013, se è vero che emerge dal tenore letterale di tali disposizioni, in sostanza, che i beneficiari di un contributo pubblico devono riceverlo integralmente, nondimeno dette disposizioni non impongono agli Stati membri, di per sé, l’obbligo menzionato al punto 72 della presente sentenza.

79

Del resto, dagli accertamenti di fatto effettuati dal giudice del rinvio e richiamati al punto 35 della presente sentenza emerge che le somme in questione sono state effettivamente versate al Comune dalle autorità nazionali in base ai contratti di sovvenzione.

80

Sotto un quarto profilo, si deve rilevare che l’obbligo menzionato al punto 72 della presente sentenza non risulta né dagli articoli 3 e 4 del regolamento n. 1083/2006, né dagli articoli 3 e 4 del regolamento n. 1698/2005. Infatti tali articoli si limitano a enunciare, in termini generali, gli obiettivi, gli strumenti e le missioni dei Fondi di cui all’articolo 1, primo comma, del regolamento n. 1083/2006, nonché le missioni e gli obiettivi del FEASR.

81

Sotto un quinto profilo, infine, occorre osservare che tale obbligo non risulta nemmeno dall’articolo 2, punto 5, del regolamento n. 1083/2006, né dall’articolo 2, lettera i), del regolamento n. 1698/2005, che si limitano a definire la nozione di spesa pubblica.

82

È certo vero che, come rilevato in sostanza dal giudice del rinvio, l’eventuale impossibilità di recuperare le somme in questione può, in taluni casi, ostacolare la realizzazione dell’obiettivo perseguito dalla normativa dell’Unione applicabile e persino far sorgere l’obbligo, per il beneficiario di tali somme, di rimborsarle.

83

Tuttavia, tale circostanza non può giustificare un’interpretazione della normativa in parola incompatibile con il suo tenore letterale. A tal riguardo occorre ricordare che, secondo una giurisprudenza costante, l’interpretazione di una disposizione del diritto dell’Unione non può avere come risultato di privare di ogni efficacia pratica la formulazione chiara e precisa di tale disposizione. Pertanto, allorché il senso di una disposizione del diritto dell’Unione risulta senza ambiguità dalla formulazione stessa di quest’ultima, la Corte non può discostarsi da tale interpretazione (sentenza del 25 gennaio 2022, VYSOČINA WIND, C‑181/20, EU:C:2022:51, punto 39).

84

Infine, occorre precisare che l’insussistenza nel diritto dell’Unione, se del caso, dell’obbligo menzionato al punto 72 della presente sentenza non pregiudica l’eventuale possibilità di escludere, in base al diritto polacco, le somme in questione dalla massa fallimentare della banca.

85

Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, occorre rispondere alla questione sollevata dichiarando che l’articolo 2, punto 5, e gli articoli 3, 4, 57, 70 e 80 del regolamento n. 1083/2006, gli articoli 11, 54, 56 e 58 del regolamento n. 1306/2013 nonché l’articolo 2, lettera i), gli articoli 3 e 4 e l’articolo 72, paragrafo 1, del regolamento n. 1698/2005 devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a una normativa nazionale che, da un lato, non consente a un soggetto che abbia ricevuto fondi nell’ambito di programmi cofinanziati dal bilancio dell’Unione, qualora tali fondi siano stati versati sul conto di una banca successivamente dichiarata fallita, di ottenere l’esclusione di tali fondi dalla massa fallimentare della banca in parola e, dall’altro, non prevede l’esclusione di detti fondi da tale massa.

Sulle spese

86

Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

 

Per questi motivi, la Corte (Sesta Sezione) dichiara:

 

L’articolo 2, punto 5, e gli articoli 3, 4, 57, 70 e 80 del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell’11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999, come modificato dal regolamento (UE) n. 423/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, gli articoli 11, 54, 56 e 58 del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008, nonché l’articolo 2, lettera i), gli articoli 3 e 4 e l’articolo 72, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale,

 

devono essere interpretati nel senso che:

 

essi non ostano a una normativa nazionale che, da un lato, non consente a un soggetto che abbia ricevuto fondi nell’ambito di programmi cofinanziati dal bilancio dell’Unione europea, qualora tali fondi siano stati versati sul conto di una banca successivamente dichiarata fallita, di ottenere l’esclusione di tali fondi dalla massa fallimentare della banca in parola e, dall’altro, non prevede l’esclusione di detti fondi da tale massa.

 

Firme


( *1 ) Lingua processuale: il polacco.