Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 31 marzo 2022 –
Commissione / Portogallo (Rumore ambientale)

(Causa C‑687/20) ( 1 )

«Inadempimento di uno Stato – Ambiente – Direttiva 2002/49/CE – Determinazione e gestione del rumore ambientale – Agglomerati, assi stradali principali e assi ferroviari principali – Articolo 7, paragrafo 2 – Mappe acustiche strategiche – Articolo 8, paragrafo 2 – Piani d’azione – Articolo 10, paragrafo 2 – Allegato VI – Dati risultanti dalle mappe acustiche strategiche – Sintesi dei piani d’azione – Omessa comunicazione alla Commissione europea nei termini previsti»

1. 

Ambiente – Determinazione e gestione del rumore ambientale – Direttiva 2002/49 – Obbligo per gli Stati membri di elaborare mappe acustiche strategiche per gli agglomerati e gli assi stradali e ferroviari principali – Obbligo di comunicare alla Commissione le informazioni fornite da dette mappe – Inadempimento

(Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2002/49, artt. 7, § 2, comma 1, e 10, § 2, e allegato VI)

(v. punti 38, 39, dispositivo 1)

2. 

Ambiente – Determinazione e gestione del rumore ambientale – Direttiva 2002/49 – Obbligo per gli Stati membri di elaborare mappe acustiche strategiche per gli agglomerati e gli assi stradali e ferroviari principali – Obbligo di comunicare alla Commissione le sintesi di detti piani di azione – Inadempimento – Giustificazione fondata sull’assenza di popolazione esposta al rumore ambientale – Inammissibilità

(Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2002/49, artt. 2, § 1, 8, § 2, e 10, § 2, e allegato VI)

(v. punti 40‑47, 52‑55, 57, dispositivo 1)

Dispositivo

1) 

La Repubblica portoghese, da un lato, non avendo elaborato mappe acustiche strategiche relative agli assi stradali principali PT_a_rd00410, PT_a_rd00458, PT_a_rd00460, PT_a_rd00462 e PT_a_rd00633 né piani d’azione per gli agglomerati di Amadora e di Porto nonché per gli assi stradali e ferroviari principali di cui all’allegato alla presente sentenza e, dall’altro, non avendo comunicato alla Commissione europea i dati risultanti da tali mappe né le sintesi di tali piani d’azione, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’articolo 7, paragrafo 2, primo comma, dell’articolo 8, paragrafo 2, e dell’articolo 10, paragrafo 2, della direttiva 2002/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2002, relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale, in combinato disposto con l’allegato VI di quest’ultima.

2) 

La Repubblica portoghese è condannata alle spese.


( 1 ) GU C 62 del 22.2.2021.