Causa C‑660/20

MK

contro

Lufthansa CityLine GmbH

(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesarbeitsgericht)

Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 19 ottobre 2023

«Rinvio pregiudiziale - Politica sociale - Lavoro a tempo parziale - Direttiva 97/81/CE - Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo parziale - Clausola 4, punto 1 - Principio di non discriminazione dei lavoratori a tempo parziale - Principio pro rata temporis - Piloti - Remunerazione per il tempo di servizio di volo supplementare - Soglie di attivazione identiche per i piloti che lavorano a tempo pieno e per i piloti che lavorano a tempo parziale - Differenza di trattamento»

  1. Politica sociale – Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo parziale – Direttiva 97/81 – Condizioni di lavoro – Nozione – Remunerazione supplementare – Inclusione

    (Direttiva del Consiglio 97/81, allegato, clausola 4)

    (v. punti 41‑43)

  2. Politica sociale – Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo parziale – Direttiva 97/81 – Lavoratori che svolgono un lavoro identico o simile – Nozione – Lavoratori che si trovano in una situazione comparabile – Criteri di valutazione

    (Direttiva del Consiglio 97/81, allegato, clausole 3, punto 2, e 4, punto 1)

    (v. punti 44, 45)

  3. Politica sociale – Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo parziale – Direttiva 97/81 – Divieto di discriminazione dei lavoratori a tempo parziale – Remunerazione concessa ai piloti per il tempo di servizio di volo supplementare – Soglie di attivazione identiche per i piloti che lavorano a tempo pieno e per i piloti che lavorano a tempo parziale – Trattamento meno favorevole dei lavoratori a tempo parziale

    (Direttiva del Consiglio 97/81, allegato, clausola 4, punto 1)

    (v. punti 49, 50, dispositivo 1)

  4. Politica sociale – Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo parziale – Direttiva 97/81 – Divieto di discriminazione dei lavoratori a tempo parziale – Remunerazione concessa ai piloti per il tempo di servizio di volo supplementare – Soglie di attivazione identiche per i piloti che lavorano a tempo pieno e per i piloti che lavorano a tempo parziale – Mancata applicazione del principio del pro rata temporis – Inammissibilità

    (Direttiva del Consiglio 97/81, allegato, clausola 4, punti 1 e 2)

    (v. punti 53, 54, 60‑67, dispositivo 2)

V. il testo della decisione.