SENTENZA DELLA CORTE (Quarta Sezione)

8 settembre 2022 ( *1 )

«Rinvio pregiudiziale – Protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio – Regolamento (CE) n. 338/97 – Articolo 8, paragrafo 3, lettera d) – Nozione di “esemplari di specie animale nati e allevati in cattività” – Regolamento (CE) n.°865/2006 – Articolo 1, punto 3 – Nozione di “riserva riproduttiva” – Articolo 54, punto 2 – Costituzione della riserva riproduttiva – Controllo dell’ascendenza»

Nella causa C‑659/20,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Nejvyšší správní soud (Corte suprema amministrativa, Repubblica ceca), con decisione del 25 novembre 2020, pervenuta in cancelleria il 4 dicembre 2020, nel procedimento

ET

contro

Ministerstvo životního prostředí,

LA CORTE (Quarta Sezione),

composta da C. Lycourgos, presidente di sezione, S. Rodin (relatore), J.-C. Bonichot, L.S. Rossi e O. Spineanu-Matei, giudici,

avvocato generale: L. Medina

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

per ET, da P. Pařil, advokát;

per il governo ceco, da L. Dvořáková, M. Smolek e J. Vláčil, in qualità di agenti;

per il governo slovacco, da S. Ondrášiková, in qualità di agente;

per la Commissione europea, da P. Ondrůšek e C. Valero, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 3 marzo 2022,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1

La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 1, punto 3, e dell’articolo 54, punto 2, del regolamento (CE) n. 865/2006 della Commissione, del 4 maggio 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio relativo alla protezione delle specie di flora e di fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio (GU 2006, L 166, pag. 1).

2

Tale domanda è stata presentata nell’ambito di un procedimento per cassazione tra ET e il Ministerstvo životního prostředí (Ministero dell’ambiente, Repubblica ceca) in merito alla concessione di una deroga al divieto di attività commerciali per cinque esemplari di pappagalli Ara giacinto (Anodorhynchus hyacinthius).

Contesto normativo

Diritto internazionale

3

La convenzione sul commercio internazionale delle specie di fauna e di flora selvatiche minacciate di estinzione, sottoscritta a Washington il 3 marzo 1973 (Raccolta dei Trattati delle Nazione Unite, vol. 993, n. I‑14537; in prosieguo: la «CITES»), ha lo scopo di garantire che il commercio internazionale delle specie elencate nei suoi allegati, nonché delle parti o dei prodotti da esse derivanti, non pregiudichi la conservazione della biodiversità e si fondi su un utilizzo durevole delle specie selvatiche.

4

La CITES, della quale l’Unione europea è divenuta parte l’8 luglio 2015, è stata attuata in seno all’Unione dal 1o gennaio 1984 in forza del regolamento (CEE) n. 3626/82 del Consiglio, del 3 dicembre 1982, relativo all’applicazione nella Comunità della Convenzione sul commercio internazionale delle specie di fauna e flora selvatiche minacciate di estinzione (GU 1982, L 384, pag. 1). Detto regolamento è stato abrogato dal regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, relativo alla protezione delle specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio (GU 1997, L 61, pag. 1), il cui articolo 1, secondo comma, dispone che detto regolamento si applica nel rispetto degli obiettivi, dei principi e delle disposizioni della CITES.

5

L’articolo II, paragrafo 1, della CITES, intitolato «Principi fondamentali», prevede quanto segue:

«L’appendice I comprende tutte le specie minacciate di estinzione per le quali esiste o potrebbe esistere una azione del commercio. Il commercio degli esemplari di tali specie deve essere sottoposto ad una regolamentazione particolarmente rigorosa allo scopo di non mettere ulteriormente in pericolo la loro sopravvivenza e deve essere autorizzato solo in condizioni eccezionali».

6

Dal 22 ottobre 1987 la specie Ara Giacinto fa parte dell’appendice I della CITES.

7

Il paragrafo 1, lettera c), della risoluzione 10.16 della Conferenza delle Parti della CITES (in prosieguo: la «risoluzione conf. 10.16»), rubricato «Sulla terminologia», è così formulato:

«[La Conferenza delle Parti della CITES] ADOTTA le seguenti definizioni delle espressioni utilizzate nella presente risoluzione:

(...)

c)

“riserva riproduttiva” di un allevamento: tutti gli animali utilizzati nelle operazioni di allevamento a fini di riproduzione (...)».

8

Il paragrafo 2, lettera b), ii), A), di tale risoluzione, intitolato «Sull’espressione “allevato in cattività”», così dispone:

«[La Conferenza delle Parti della CITES] DECIDE

(...)

b)

che l’espressione “allevato in cattività” viene interpretata nel senso che essa si riferisce ai soli esemplari, secondo la definizione di tale termine data all’articolo I, lettera. b), della [CITES], nati o altrimenti prodotti in ambiente controllato e che ad essi si applica soltanto:

(...)

ii)

se la riserva riproduttiva, con soddisfazione delle competenti autorità governative del paese di esportazione:

A.

sia stata costituita in conformità delle disposizioni della CITES e delle leggi nazionali pertinenti e in modo non nocivo per la sopravvivenza della specie in ambiente naturale».

9

Il paragrafo 5, lettera c), della risoluzione 12.10 della Conferenza delle Parti della CITES (in prosieguo: la «risoluzione conf. 12.10»), enuncia quanto segue:

«La Conferenza delle Parti della CITES] DECIDE:

a)

un’attività può essere registrata secondo la procedura di cui alla presente risoluzione solo se gli esemplari da esso prodotti possono essere qualificati come “allevati in cattività” secondo le disposizioni della risoluzione Conf. 1 0.16 (Rev.)».

10

L’allegato IV della risoluzione conf. 12.10, intitolato «Informazioni da fornire al Segretariato da parte dell’organo di gestione sulle attività da registrare», redige un elenco di sedici categorie di dati che devono essere comunicati al Segretariato della CITES, tra le quali figurano, in particolare, il nome e l’indirizzo del proprietario e del gestore dell’attività di riproduzione in cattività, la data di creazione di tale attività e la descrizione degli impianti destinati ad ospitare il bestiame e ad impedire la fuga degli esemplari.

Diritto dell’Unione

Regolamento n. 338/97

11

Il considerando 10 del regolamento n. 338/97 così recita:

«considerando che, per garantire una protezione più completa delle specie contemplate dal presente regolamento, è necessario prevedere disposizioni volte a controllare nella Comunità il commercio e lo spostamento, nonché le condizioni di sistemazione, degli esemplari in questione; che i certificati rilasciati ai sensi del presente regolamento, che concorrono al controllo di queste attività, debbono essere disciplinati da norme comuni in materia di rilascio, validità e utilizzazione».

12

Ai sensi dell’articolo 1, primo comma, del regolamento n. 338/97, intitolato «Obiettivo»:

«L’obiettivo del presente regolamento è proteggere le specie della fauna e della flora selvatiche nonché assicurare la loro conservazione controllandone il commercio secondo le disposizioni stabilite nei seguenti articoli».

13

L’articolo 8, paragrafi 1, 2 e paragrafo 3, lettera d), di detto regolamento, intitolato «Disposizioni relative al controllo delle attività commerciali», prevede quanto segue:

«1.   Sono vietati l’acquisto, l’offerta di acquisto, l’acquisizione in qualunque forma a fini commerciali, l’esposizione in pubblico per fini commerciali, l’uso a scopo di lucro e l’alienazione, nonché la detenzione, l’offerta o il trasporto a fini di alienazione, di esemplari delle specie elencate nell’allegato A.

2.   Gli Stati membri possono vietare la detenzione di esemplari in particolare di animali vivi appartenenti a specie dell’allegato A.

3.   Un’esenzione dai divieti di cui al paragrafo 1 può essere decisa, nel rispetto dei requisiti o altre normative comunitarie sulla conservazione della flora e della fauna selvatiche, con il rilascio di un certificato in tal senso da parte dell’organo di gestione dello Stato membro in cui gli esemplari si trovano, qualora gli esemplari:

(...)

d)

siano esemplari nati e allevati in cattività di una specie animale o esemplari riprodotti artificialmente di una specie vegetale ovvero parti o prodotti derivati da tali esemplari».

14

La specie Anodorhynchus, che comprende gli animali recanti nomi comuni «Ara giacinto, Ara glauca e Ara di Lear», figura all’allegato A dello stesso regolamento.

Regolamento n. 865/2006

15

Il considerando 1 del regolamento n. 865/2006 così recita:

«Per applicare il regolamento (CE) n. 338/97 e garantire il pieno rispetto delle disposizioni della [CITES] (...) sono necessarie apposite disposizioni».

16

L’articolo 1, punto 3), di detto regolamento, rubricato «Definizioni», così dispone:

«Ai fini del presente regolamento, oltre alle definizioni di cui all’articolo 2 del regolamento (CE) n. 338/97, si applicano le definizioni seguenti:

(...)

3)

«riserva riproduttiva» designa tutti gli animali utilizzati nelle operazioni di allevamento a fini di riproduzione».

17

L’articolo 54, punto 2, di tale regolamento, intitolato «Esemplari delle specie animali nati in cattività», così recita:

«Salvo il disposto dell’articolo 55, un esemplare di una specie animale si considera nato e allevato in cattività soltanto quando un organo di gestione competente, in consultazione con un’autorità scientifica competente dello Stato membro interessato, abbia accertato quanto segue:

(...)

2)

la riserva riproduttiva originaria è stata costituita in osservanza della normativa a essa applicabile alla data della sua acquisizione ed in modo non nocivo per la sopravvivenza delle specie interessate in ambiente naturale».

18

Ai sensi dell’articolo 55 del regolamento n. 865/2006, intitolato «Determinazione dell’ascendenza»:

«Se un’autorità competente ritiene necessario stabilire, ai fini dell’articolo 54, dell’articolo 62, paragrafo 1, o dell’articolo 63, paragrafo 1, l’ascendenza di un animale attraverso analisi del sangue o di altri tessuti, il detentore mette a disposizione le analisi in suo possesso o i campioni occorrenti secondo le modalità stabilite dall’autorità medesima».

Procedimento principale e questioni pregiudiziali

19

ET alleva pappagalli nella Repubblica Ceca. Il 21 gennaio 2015 ha chiesto al krajský úřad (autorità regionale, Repubblica ceca) competente la concessione di una deroga al divieto di commercializzazione per cinque esemplari di pappagallo Ara giacinto (Anodorhynchus hyacinthius) nati nel 2014 nel suo allevamento.

20

I nonni di tali pappagalli (in prosieguo: la «coppia di nonni») erano stati importati, in un primo tempo, a Bratislava (Slovacchia) da un cittadino uruguaiano e, in un secondo tempo, in auto, nella Repubblica ceca nel giugno 1993, da FU, in circostanze incompatibili con la CITES.

21

In occasione del trasporto nella Repubblica ceca, il veicolo era stato fermato alla frontiera dalle autorità doganali e la coppia di nonni era stata quindi sequestrata con provvedimento amministrativo. Detto provvedimento è stato, tuttavia, annullato dal Vrchní soud v Praze (Corte superiore di Praga, Repubblica ceca) nel 1996.

22

L’autorità amministrativa competente ha, quindi, restituito la coppia di nonni a FU, il quale l’ha poi consegnata in prestito ad un terzo, denominato GV. Nel corso del 2000, quest’ultima ne ha ottenuto una coppia che ha allevato (in prosieguo: la «coppia di genitori»). ET ha acquistato tale coppia da GV nello stesso anno, senza che fosse contestata la validità del trasferimento di proprietà.

23

L’autorità regionale competente ha rifiutato di concedere l’esenzione richiesta il 21 gennaio 2015 da ET, basandosi sul parere dell’Agentura ochrany přírody a krajiny ČR (Agenzia per la tutela della natura e del paesaggio della Repubblica ceca), il quale verteva sulla compatibilità dell’acquisizione della riserva riproduttiva da parte di ET con l’articolo 54, punto 2, del regolamento n. 856/2006. Secondo tale parere, non si poteva affermare con certezza che tale riserva fosse stata costituita conformemente alla legge, dal momento che i registri del 1998, che menzionavano la coppia di nonni, contenevano una serie di irregolarità e non contenevano altre informazioni sull’origine degli esemplari in questione.

24

ET ha proposto un ricorso amministrativo avverso tale diniego, nell’ambito del quale ha sostenuto che l’autorità regionale competente aveva interpretato erroneamente la nozione di «riserva riproduttiva», dato che una riserva del genere è costituita, a suo avviso, soltanto dalla coppia di genitori e dai discendenti di questi ultimi, di modo che tale autorità non era autorizzata ad esaminare l’origine della coppia di nonni.

25

Il Ministero dell’Ambiente ha respinto tale ricorso, considerando che il modo in cui era stata acquisita la coppia di nonni fosse determinante e che non potesse essere concessa un’esenzione a ET, poiché quest’ultimo non era in grado di dimostrare l’origine di tale coppia.

26

ET ha proposto un ricorso dinanzi al Krajský soud v Hradci Králové (Tribunale regionale di Hradec Králové, Repubblica Ceca) contro la decisione di rigetto del ricorso amministrativo.

27

Tale giudice ha respinto detto ricorso sulla base del rilievo che il commercio di pappagalli della specie Anodorhynchus può essere autorizzato solo a condizione che siano soddisfatte le condizioni elencate all’articolo 54 del regolamento n. 865/2006. Orbene, secondo detto giudice, non era soddisfatta nella fattispecie nessuna delle condizioni elencate all’articolo 54, punto 2, del suddetto regolamento.

28

Più in particolare, il Krajský soud v Hradci Králové (Tribunale regionale di Hradec Králové) ha constatato nella sua sentenza che, alla data di importazione della coppia di nonni nella Repubblica ceca, la CITES era in vigore in tale Stato membro ed integrata nell’ordinamento interno dalla normativa nazionale. Tale giudice ha considerato, da un lato, che secondo la normativa attuativa della CITES nel diritto ceco, era consentito l’esame dell’origine della riserva riproduttiva fino alla coppia di nonni e, dall’altro, che la nozione di «riserva riproduttiva», ai sensi del regolamento n. 865/2006, comprende, nel caso in esame, le tre generazioni di pappagalli, e che, pertanto, l’autorità regionale competente poteva esigere la prova dell’origine della coppia di nonni.

29

ET ha proposto ricorso per cassazione dinanzi al Nejvyšší správní soud (Corte suprema amministrativa, Repubblica ceca), sostenendo che il Krajský soud v Hradci Králové (Tribunale regionale di Hradec Králové) aveva interpretato in modo errato la nozione di «riserva riproduttiva» ai sensi del regolamento n. 865/2006.

30

Il Nejvyšší správní soud (Corte suprema amministrativa) rileva che le parti del procedimento principale non contestano, da un lato, che la coppia di genitori sia nata in cattività, nel corso del 2000, nella Repubblica ceca e che la loro acquisizione da parte di ET fosse, in quanto tale, legittima e, dall’altro, che l’origine della coppia di nonni sia sospetta. Tale giudice si chiede quindi, in primo luogo, se la nozione di «riserva riproduttiva», ai sensi dell’articolo 54, punto 2, del regolamento n. 865/2006, comprenda anche gli ascendenti di tali animali che si trovano nel territorio di uno Stato membro.

31

In secondo luogo, se la nozione di «riserva riproduttiva» dovesse essere interpretata restrittivamente, si porrebbe la questione se la nozione di «costituzione» di una tale riserva, che figura all’articolo 54, punto 2, del regolamento n. 865/2006, riguardi soltanto, nella fattispecie, l’acquisizione della coppia di genitori utilizzati per la riproduzione o, al contrario, l’inizio della linea di allevamento, ossia, nella fattispecie, l’acquisizione della coppia di nonni.

32

In terzo luogo, il giudice del rinvio si chiede se in sede di esame della domanda di esenzione richiesta da ET dovessero ancora essere prese in considerazione talune circostanze specifiche.

33

A tale proposito, detto giudice ricorda che ET ha acquisito legalmente la coppia di genitori e che, alla data di tale acquisizione, da un lato, la Repubblica ceca non faceva parte dell’Unione e, dall’altro, sebbene la CITES fosse in vigore in tale Stato membro, la normativa nazionale di attuazione non richiedeva che fosse rilasciato un certificato, ai sensi della CITES, in caso di cessione all’interno di un medesimo Stato. Pertanto, detto giudice ritiene che ET abbia potuto nutrire un legittimo affidamento sul fatto che il commercio dei discendenti di tale coppia di genitori fosse autorizzato, quantomeno nella Repubblica ceca.

34

Inoltre, il giudice del rinvio considera che il fatto che la coppia di nonni sia stata restituita a FU in forza di una decisione giudiziaria potrebbe dover essere preso in considerazione nell’ambito dell’esame di una domanda di esenzione, al pari dell’argomento di ET secondo cui il commercio degli esemplari nati in cattività farebbe diminuire la domanda di acquisti illegali di esemplari catturati in ambiente naturale. Infine, tale giudice fa valere che, nel caso in cui non fosse concessa a ET l’esenzione da lui richiesta, il suo diritto di proprietà sarebbe ridotto al diritto di detenere la coppia di genitori e, eventualmente, i loro discendenti, senza poterne disporre giuridicamente.

35

In tale contesto, il Nejvyšší správní soud (Corte suprema amministrativa) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)

Se facciano parte di una “riserva riproduttiva”, ai sensi del regolamento [n. 865/2006] gli esemplari che sono genitori di esemplari allevati da un allevatore autorizzato, anche se non sono mai stati di proprietà di quest’ultimo né in suo possesso.

2)

Ove la risposta alla prima questione sia che i suddetti esemplari non fanno parte della riserva riproduttiva, se le competenti autorità abbiano il diritto, in sede di valutazione dell’osservanza della condizione stabilita all’articolo 54, punto 2, del regolamento [n. 865/2006], consistente nella costituzione di una riserva conforme a legge, che non nuoccia alla sopravvivenza delle specie interessate in ambiente naturale, di verificare l’origine di tali esemplari genitoriali e da ciò stabilire se la riserva riproduttiva sia stata costituita a norma dell’articolo 54, punto 2, di detto regolamento.

3)

Se, in sede di valutazione dell’osservanza della condizione stabilita all’articolo 54, punto 2, del regolamento [n. 865/2006], consistente nella costituzione di una riserva conforme a legge, che non nuoccia alla sopravvivenza delle specie interessate in ambiente naturale, sia possibile prendere in considerazione ulteriori circostanze del caso (in particolare, la buona fede al momento della cessione degli esemplari e la legittima aspettativa di poterne commercializzare i futuri discendenti, nonché, eventualmente, la disciplina legale meno restrittiva in vigore nella Repubblica ceca prima dell’adesione di quest’ultima all’Unione europea)».

Sulle questioni pregiudiziali

Sulla prima questione

36

Con la sua prima questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 1, punto 3, del regolamento n. 865/2006 debba essere interpretato nel senso che rientrano nella nozione di «riserva riproduttiva», ai sensi di tale disposizione, gli ascendenti degli esemplari allevati in un’operazione di allevamento, che non sono stata mai posseduti o detenuti da tale allevamento.

37

Secondo una giurisprudenza costante della Corte, ai fini dell’interpretazione di una norma del diritto dell’Unione, si deve tener conto non soltanto della lettera della stessa, ma anche del suo contesto e degli obiettivi perseguiti dalla normativa di cui essa fa parte [sentenza dell’8 dicembre 2020, Staatsanwaltschaft Wien (Ordini di bonifico falsificati), C‑584/19, EU:C:2020:1002, punto 49 e giurisprudenza ivi citata].

38

A tale proposito, in primo luogo, per quanto riguarda l’interpretazione letterale dell’articolo 1, punto 3, del regolamento n. 865/2006, da tale disposizione discende che la nozione di «riserva riproduttiva» designa tutti gli animali utilizzati nelle operazioni di allevamento a fini di riproduzione.

39

Come rilevato dall’avvocato generale ai paragrafi 36 e 37 delle sue conclusioni, la formulazione dell’articolo 1, punto 3, del regolamento n. 865/2006 non è sufficiente, di per sé, a dissipare l’ambiguità sull’interpretazione da dare a tale disposizione, in quanto le diverse versioni linguistiche di quest’ultima suggeriscono accezioni diverse. Infatti, mentre da varie versioni linguistiche, quali le versioni in lingua francese, spagnola, tedesca o lettone, risulta che solo gli animali presenti in una operazione di allevamento, vale a dire in un determinato sito dotato di strutture idonee a garantire un allevamento di animali, rientrano nella nozione di «riserva riproduttiva», ai sensi di detta disposizione, altre versioni linguistiche, come le versioni in lingua inglese, slovena, greca o croata, fanno più ampiamente riferimento a tutti gli animali in un processo di allevamento, e comprendono potenzialmente ascendenti di esemplari che non sono mai stati concretamente posseduti o detenuti da un’operazione di allevamento.

40

Orbene, è pacifico che la formulazione utilizzata in una delle versioni linguistiche di una disposizione del diritto dell’Unione non può essere l’unico elemento a sostegno dell’interpretazione della disposizione medesima, né si può attribuire ad essa un carattere prioritario rispetto alle altre versioni linguistiche. Le norme dell’Unione devono essere, infatti, interpretate ed applicate in modo uniforme, alla luce delle versioni vigenti in tutte le lingue dell’Unione (v., in questo senso, sentenza del 24 marzo 2021, A, C‑950/19, EU:C:2021:230, punto 37 e giurisprudenza ivi citata).

41

In tali circostanze, occorre esaminare, in secondo luogo, il contesto nel quale si inserisce l’articolo 1, punto 3, del regolamento n. 865/2006, nonché gli obiettivi perseguiti da tale disposizione e dalla normativa di cui essa fa parte.

42

A tale proposito, occorre rilevare, come indicato dal primo considerando del regolamento n. 865/2006, che quest’ultimo ha lo scopo, da un lato, di applicare il regolamento n. 338/97 e, dall’altro, di garantire il pieno rispetto delle disposizioni della CITES, e di garantire, in tal modo, come sottolineato dal considerando 10 di quest’ultimo regolamento, la tutela più completa possibile delle specie di fauna e flora selvatiche mediante il controllo del loro commercio.

43

Orbene, come messo in evidenza dall’avvocato generale nella nota a piè di pagina 19 delle sue conclusioni, dall’allegato I alla risoluzione conf. 12.10 deriva che, nell’ambito della CITES, la registrazione delle operazioni commerciali di allevamento in cattività richiede l’identificazione precisa di una operazione siffatta, del suo proprietario e del suo gestore nonché degli impianti destinati ad ospitare la riserva. Pertanto, tale nozione di «operazione» non può essere intesa, nell’ambito del regolamento n. 865/2006, nel senso che fa riferimento ad un semplice processo di allevamento, distaccato da qualsiasi impianto fisico concreto.

44

Dall’insieme delle considerazioni che precedono risulta che l’articolo 1, punto 3, del regolamento n. 865/2006 deve essere interpretato nel senso che non rientrano nella nozione di «riserva riproduttiva», ai sensi di tale disposizione, gli ascendenti degli esemplari allevati in una operazione di allevamento, che non sono stati mai posseduti o detenuti da tale operazione di allevamento.

Sulle questioni seconda e terza

45

In via preliminare, occorre rilevare, in primo luogo, che, in forza dell’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento n. 338/97, è vietato vendere esemplari delle specie elencate nell’allegato A di tale regolamento. Tuttavia, l’articolo 8, paragrafo 3, di detto regolamento consente agli Stati membri di derogare a tale divieto, in particolare, quando gli esemplari di una specie animale iscritta in tale allegato A e destinati alla vendita sono esemplari nati e allevati in cattività. Ai sensi dell’articolo 54 del regolamento n. 865/2006, un esemplare di una specie animale è considerato nato e allevato in cattività solo se un organo di gestione abbia accertato che, in particolare, la riserva riproduttiva è stata costituita in osservanza della normativa ad essa applicabile alla data della sua acquisizione e in un modo non nocivo per la sopravvivenza della specie interessata in ambiente naturale.

46

In secondo luogo, dal fascicolo di cui dispone la Corte risulta che a ET è stata negata l’autorizzazione a vendere i pappagalli di cui trattasi nel procedimento principale, con la motivazione che non potevano essere considerati come nati e allevati in cattività, ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 3, del regolamento n. 338/97, in quanto la coppia di nonni era stata importata in modo irregolare nella Repubblica ceca da un terzo. Conformemente a quanto esposto al punto 44 della presente sentenza, tale coppia non può essere considerata come facente parte della riserva riproduttiva detenuta da ET, poiché egli non l’ha mai posseduta né detenuta.

47

In terzo luogo, dalla decisione di rinvio risulta altresì che è possibile determinare, tra l’ascendenza dei pappagalli di cui trattasi nel procedimento principale, gli esemplari che sono stati prelevati in ambiente naturale, poiché è pacifico tra le parti del procedimento principale che si tratta, nel caso in esame, di tale coppia di nonni.

48

È alla luce di tali elementi che la Corte risponde alla seconda e alla terza questione pregiudiziale.

49

Pertanto, si deve ritenere che con le questioni seconda e terza, che è opportuno essere esaminate congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 54, punto 2, del regolamento n. 865/2006, in combinato disposto con l’articolo 17 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta») e con il principio della tutela del legittimo affidamento, debba essere interpretato nel senso che osta a che un esemplare di una specie animale di cui all’allegato A del regolamento n. 338/97, detenuto da un allevatore, possa essere considerato nato e allevato in cattività, ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 3, di tale regolamento, quando gli ascendenti di tale esemplare, che non fanno parte della riserva riproduttiva dell’allevatore, siano stati acquisiti da terzi, prima dell’entrata in vigore di tali regolamenti, in violazione delle disposizioni di legge applicabili o in modo nocivo per la sopravvivenza della specie interessata in ambiente naturale.

50

In primo luogo, occorre ricordare che, conformemente alla giurisprudenza ricordata al punto 37 della presente sentenza, si deve tener conto non soltanto della lettera dell’articolo 54, punto 2, del regolamento n. 865/2006, ma anche del suo contesto e degli scopi perseguiti dalla normativa di cui tale disposizione fa parte.

51

Inoltre, occorre sottolineare che l’articolo 8, paragrafo 3, del regolamento n. 338/97, poiché costituisce un’eccezione alla regola generale consistente nel divieto di qualsiasi uso commerciale di esemplari delle specie di cui all’allegato A di detto regolamento, deve essere interpretato restrittivamente. Pertanto, le condizioni alle quali l’articolo 54, punto 2, del regolamento n. 865/2006 consente di ritenere che un esemplare di una specie animale sia nato e sia stato allevato in cattività devono essere anch’esse oggetto di un’interpretazione restrittiva, in quanto tale disposizione intende precisare la portata di tale articolo 8, paragrafo 3.

52

Come sottolineato dall’avvocato generale al paragrafo 52 delle sue conclusioni, tale constatazione è corroborata dall’articolo II, paragrafo 1, della CITES, ai sensi del quale il commercio degli esemplari delle specie minacciate di estinzione deve essere sottoposto ad una regolamentazione particolarmente rigorosa allo scopo di non mettere ulteriormente in pericolo la loro sopravvivenza, e deve essere autorizzato solo in condizioni eccezionali.

53

In secondo luogo, come rilevato, in sostanza, dall’avvocato generale al paragrafo 51 delle sue conclusioni, l’articolo 54, punto 2, del regolamento n. 865/2006 si riferisce alla nozione di «costituzione» della riserva riproduttiva. Orbene, tale nozione ha una portata ampia e consente di prendere in considerazione, nell’esame della conformità di una riserva riproduttiva siffatta con i requisiti imposti da tale disposizione, eventi anteriori all’acquisto, propriamente detto, della riserva riproduttiva da parte dell’allevatore.

54

Tale constatazione è corroborata dall’articolo 55 del regolamento n. 865/2006, in forza del quale le autorità competenti possono esaminare l’ascendenza di un animale ai fini dell’applicazione dell’articolo 54 di tale regolamento. Ne consegue, infatti, come indicato dall’avvocato generale al paragrafo 55 delle sue conclusioni, che tale disposizione consente alle autorità competenti di esaminare l’ascendenza della riserva riproduttiva al fine di verificare che i criteri di cui all’articolo 54, punto 2, del regolamento n. 865/2006 siano stati rispettati.

55

Peraltro, l’obiettivo perseguito dal regolamento n. 865/2006, come ricordato al punto 42 della presente sentenza, depone a favore dell’interpretazione secondo cui le autorità competenti hanno il potere di esaminare l’ascendenza di una riserva riproduttiva nell’ambito di una domanda di certificato di esenzione per la vendita di esemplari nati e allevati in cattività.

56

A tale proposito, come ha sottolineato l’avvocato generale al paragrafo 57 delle sue conclusioni, le condizioni enunciate all’articolo 54, punto 2, del regolamento n. 865/2006 corrispondono a quelle enunciate al paragrafo 2, lettera b), ii), A., della risoluzione conf. 10.16. Quest’ultima è stata adottata alla luce della preoccupazione riguardo al fatto che una gran parte del commercio degli esemplari dichiarati come allevati in cattività continua ad essere in contrasto con la CITES e le risoluzioni della Conferenza delle Parti della CITES e può nuocere alla sopravvivenza delle popolazioni selvatiche delle specie interessate.

57

Pertanto, l’interpretazione secondo cui le autorità nazionali competenti hanno il potere di esaminare l’ascendenza di una riserva riproduttiva è conforme all’obiettivo perseguito dalla CITES di rafforzare il controllo dell’ascendenza di esemplari nati e allevati in cattività.

58

Ciò premesso, sebbene l’articolo 54, punto 2, del regolamento n. 865/2006 esiga da tali autorità che esse controllino il modo in cui gli ascendenti della riserva riproduttiva sono stati prelevati nel loro ambiente naturale al fine di assicurarsi che tale prelievo non abbia avuto luogo in modo nocivo per la sopravvivenza della specie in ambiente naturale, dalla formulazione stessa di tale disposizione risulta, per contro, che essa non impone a dette autorità di controllare se gli ascendenti della riserva riproduttiva siano stati acquisiti conformemente alle disposizioni di legge applicabili alla data della sua acquisizione, bensì unicamente di verificare che le disposizioni applicabili all’acquisizione della riserva riproduttiva siano state rispettate.

59

Inoltre, al fine di stabilire se una riserva riproduttiva non sia stata costituita in modo nocivo per la sopravvivenza della specie interessata in ambiente naturale a causa del prelievo di un ascendente di tale riserva in ambiente naturale, occorre tener conto dello stato della specie interessata al momento di tale prelievo. Quando, a tale data, come nel caso in esame, detta specie rientrava nell’ambito di applicazione dell’appendice I della CITES, il suo prelievo deve, in ogni caso, essere considerato nocivo per la sopravvivenza della specie interessata in ambiente naturale e nessuno Stato membro deve poter concedere un’esenzione al divieto di vendere gli esemplari provenienti da tale ascendente, ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 3, del regolamento n. 338/97.

60

Per quanto riguarda, in terzo luogo, gli aspetti pratici dell’esame ai sensi dell’articolo 54, punto 2, del regolamento n. 865/2006, nei limiti in cui tale disposizione, da un lato, richiede che l’autorità competente stabilisca con certezza che siano soddisfatti i criteri ivi enunciati e, dall’altro, non fissa le modalità di tale esame né i mezzi di prova che consentano di dimostrare che tali criteri sono soddisfatti, si deve ritenere che il compito di stabilire siffatte modalità e mezzi di tal genere sia lasciato alle autorità competenti degli Stati membri. Siffatti mezzi includono la licenza o i certificati previsti dal medesimo regolamento o qualsiasi altro documento appropriato che possa esser giudicato utile dalle autorità nazionali competenti (v., per analogia, sentenza del 16 luglio 2009, Rubach, C‑344/08, EU:C:2009:482, punto 27).

61

Di conseguenza, tali modalità di esame possono, segnatamente, come sottolineato, in sostanza, dall’avvocato generale, ai paragrafi 66 e 67 delle sue conclusioni, dipendere dalla valutazione dei rischi in funzione delle circostanze di ciascuna fattispecie e includere altresì l’esame della documentazione relativa all’acquisizione della riserva riproduttiva.

62

In quarto luogo, occorre sottolineare che il divieto di procedere alla vendita di esemplari i cui ascendenti siano stati acquisiti in modo nocivo per la sopravvivenza della specie in ambiente naturale, derivante dal combinato disposto dell’articolo 8, paragrafi 1 e 3, del regolamento n. 338/97 e dell’articolo 54, punto 2, del regolamento n. 865/2006, non è incompatibile con il diritto di proprietà, quale sancito all’articolo 17 della Carta.

63

A tale proposito, occorre ricordare che il diritto di proprietà non costituisce una prerogativa assoluta e che il suo esercizio può essere oggetto, alle condizioni previste all’articolo 52, paragrafo 1, della Carta, di una restrizione giustificata da un obiettivo di interesse generale riconosciuto dall’Unione (sentenza del 20 settembre 2016, Ledra Advertising e a./Commissione e BCE, da C‑8/15 P a C‑10/15 P, EU:C:2016:7011, punto 69 e giurisprudenza ivi citata).

64

Si deve rilevare che la tutela della fauna selvatica costituisce un siffatto obiettivo legittimo di interesse generale (v., in tal senso, sentenza del 19 giugno 2008, Nationale Raad van Dierenkwekers en Liefhebbers et Andibel, C‑219/07, EU:C:2008:353, punto 27 e giurisprudenza ivi citata).

65

Inoltre, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 77 delle sue conclusioni, i regolamenti n. 338/97 e n. 865/2006 individuano un equilibrio tra le esigenze di tale diritto e quelle connesse alla protezione della fauna selvatica. Occorre, inoltre, precisare che tali esigenze consentono di giustificare che sia vietata, in linea di principio la commercializzazione di esemplari di specie minacciate di estinzione. Per quanto riguarda, più in particolare, l’argomento di ET secondo cui tale commercializzazione potrebbe far diminuire il numero di prelievi di esemplari di tali specie in ambiente naturale, è sufficiente rilevare che una commercializzazione del genere contribuisce alla creazione, al mantenimento o all’estensione di un mercato finalizzato all’acquisizione di tali esemplari. Orbene, il legislatore dell’Unione ha potuto considerare che l’esistenza stessa di un mercato siffatto costituisca, in una certa misura, una minaccia per la sopravvivenza di specie minacciate di estinzione.

66

Per quanto riguarda, infine, gli elementi invocati dal giudice del rinvio e relativi alla tutela del legittimo affidamento di ET riguardo al fatto che avrebbe potuto commercializzare i discendenti della sua riserva riproduttiva, essi non possono condurre ad una diversa conclusione.

67

In primo luogo, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 74 delle sue conclusioni, quand’anche le autorità competenti giungessero alla conclusione che la costituzione della riserva riproduttiva fosse legale al momento della sua acquisizione, questa conclusione non può essere sufficiente di per sé a consentire di derogare al divieto di vendere gli esemplari provenienti da tale riserva, in quanto, come ricordato al punto 59 della presente sentenza, occorrerebbe ancora assicurarsi che la costituzione di tale riserva riproduttiva non sia stata nociva per la sopravvivenza della specie interessata in ambiente naturale.

68

In secondo luogo, neppure è pertinente il fatto che il quadro normativo in vigore fosse meno severo al momento dell’acquisizione da parte di ET, nel corso del 2000, della sua riserva riproduttiva, non essendo ancora la Repubblica ceca, a tale data, membro dell’Unione europea.

69

A tale proposito, occorre ricordare che la sfera di applicazione del principio della tutela del legittimo affidamento non può essere estesa fino ad impedire, in generale, che una nuova disciplina si applichi agli effetti futuri di situazioni sorte nella vigenza della disciplina anteriore [sentenza del 21 dicembre 2021, Skarb Państwa (Copertura dell’assicurazione autoveicoli), C‑428/20, EU:C:2021:1043, punto 45 e giurisprudenza ivi citata).

70

In terzo luogo, per quanto riguarda la circostanza che la coppia di nonni sia stata, nel caso di specie, consegnata al loro importatore in forza di una decisione giudiziaria, è sufficiente rilevare che, a causa della data in cui tale decisione è stata emessa, ossia prima dell’adesione della Repubblica ceca all’Unione europea, siffatta decisione non può, in ogni caso, costituire un elemento da prendere in considerazione al fine di determinare se la riserva riproduttiva, di cui dispone ET, sia stata costituita conformemente all’articolo 54, punto 2, del regolamento n. 865/2006.

71

Dall’insieme delle considerazioni che precedono risulta che l’articolo 54, punto 2, del regolamento n. 865/2006, letto in combinato disposto con l’articolo 17 della Carta e con il principio della tutela del legittimo affidamento, deve essere interpretato nel senso che esso osta a che un esemplare di una specie animale menzionata nell’allegato A del regolamento n. 338/97, detenuto da un allevatore, possa essere considerato nato e allevato in cattività, ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 3, di tale regolamento, qualora ascendenti di tale esemplare, che non fanno parte della riserva riproduttiva di tale allevatore, siano stati acquisiti da un terzo, prima dell’entrata in vigore di tali regolamenti, in modo nocivo per la sopravvivenza della specie interessata in ambiente naturale.

Sulle spese

72

Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

 

Per questi motivi, la Corte (Quarta Sezione) dichiara:

 

1)

L’articolo 1, punto 3, del regolamento (CE) n. 865/2006 della Commissione, del 4 maggio 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio relativo alla protezione delle specie di flora e di fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio,

deve essere interpretato nel senso che:

non rientrano nella nozione di «riserva riproduttiva», ai sensi di tale disposizione, gli ascendenti degli esemplari allevati in una operazione di allevamento, che non sono stati mai posseduti o detenuti da tale operazione di allevamento.

 

2)

L’articolo 54, punto 2, del regolamento n. 865/2006, letto in combinato disposto con l’articolo 17 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e con il principio della tutela del legittimo affidamento,

deve essere interpretato nel senso che:

esso osta a che un esemplare di una specie animale menzionata nell’allegato A del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio relativo alla protezione delle specie di flora e di fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio, detenuto da un allevatore, possa essere considerato nato e allevato in cattività, ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 3, di tale regolamento, qualora ascendenti di tale esemplare, che non fanno parte della riserva riproduttiva di tale allevatore, siano stati acquisiti da un terzo, prima dell’entrata in vigore di tali regolamenti, in modo nocivo per la sopravvivenza della specie interessata in ambiente naturale.

 

Firme


( *1 ) Lingua processuale: il ceco.