SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione)

7 settembre 2022 ( *1 )

«Rinvio pregiudiziale – Direttiva 2003/109/CE – Status dei cittadini di paesi terzi soggiornanti di lungo periodo – Ambito di applicazione – Cittadino di un paese terzo titolare di un diritto di soggiorno ai sensi dell’articolo 20 TFUE – Articolo 3, paragrafo 2, lettera e) – Soggiorno unicamente per motivi di carattere temporaneo – Nozione autonoma del diritto dell’Unione»

Nella causa C‑624/20,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Rechtbank Den Haag, zittingsplaats Amsterdam (Tribunale dell’Aia, sede di Amsterdam, Paesi Bassi), con decisione del 24 novembre 2020, pervenuta in cancelleria lo stesso giorno, nel procedimento

E.K.

contro

Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid,

LA CORTE (Grande Sezione),

composta da K. Lenaerts, presidente, L. Bay Larsen, vicepresidente, A. Arabadjiev, C. Lycourgos, I. Jarukaitis, N. Jääskinen, I. Ziemele (relatrice) e J. Passer, presidenti di sezione, F. Biltgen, P.G. Xuereb, N. Piçarra, L.S. Rossi, A. Kumin, N. Wahl e O. Spineanu‑Matei, giudici,

avvocato generale: J. Richard de la Tour

cancelliere: M. Ferreira, amministratrice principale

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 7 dicembre 2021,

considerate le osservazioni presentate:

per E.K., da E.C. Gelok e H. Lichteveld, advocaten;

per il governo dei Paesi Bassi, da M.K. Bulterman, A. Hanje e C.S. Schillemans, in qualità di agenti;

per il governo danese, da J. Nymann-Lindegren, M. Søndahl Wolff e L. Teilgård, in qualità di agenti;

per il governo tedesco, da J. Möller e R. Kanitz, in qualità di agenti;

per la Commissione europea, da C. Cattabriga, E. Montaguti e G. Wils, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 17 marzo 2022,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1

La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 3, paragrafo 2, lettera e), della direttiva 2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo (GU 2004, L 16, pag. 44).

2

Tale domanda è stata proposta nell’ambito di una controversia tra E.K., cittadina ghanese titolare di un diritto di soggiorno nei Paesi Bassi ai sensi dell’articolo 20 TFUE, e lo Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (Segretario di Stato alla giustizia e alla sicurezza, Paesi Bassi), in merito alla decisione di quest’ultimo di respingere la domanda presentata da E.K. ai fini del rilascio di un permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo.

Contesto normativo

Diritto dell’Unione

3

I considerando 4, 6 e 12 della direttiva 2003/109 enunciano quanto segue:

«(4)

L’integrazione dei cittadini di paesi terzi stabilitisi a titolo duraturo negli Stati membri costituisce un elemento cardine per la promozione della coesione economica e sociale, obiettivo fondamentale della Comunità enunciato nel trattato [CE].

(...)

(6)

La condizione principale per ottenere lo status di soggiornante di lungo periodo dovrebbe essere la durata del soggiorno nel territorio di uno Stato membro. Dovrebbe trattarsi di un soggiorno legale ed ininterrotto, a testimonianza del radicamento del richiedente nel paese in questione. È necessaria una certa flessibilità affinché si possa tener conto delle circostanze che possono indurre una persona ad allontanarsi temporaneamente dal territorio.

(...)

(12)

Per costituire un autentico strumento di integrazione sociale, lo status di soggiornante di lungo periodo dovrebbe valere al suo titolare la parità di trattamento con i cittadini dello Stato membro in una vasta gamma di settori economici e sociali sulle pertinenti condizioni definite dalla presente direttiva».

4

L’articolo 3 di tale direttiva, rubricato «Campo di applicazione», è formulato come segue:

«1.   La presente direttiva si applica ai cittadini di paesi terzi soggiornanti legalmente nel territorio di uno Stato membro.

2.   La presente direttiva non si applica ai cittadini di paesi terzi che:

(...)

e)

soggiornano unicamente per motivi di carattere temporaneo ad esempio in qualità di persone “alla pari”, lavoratori stagionali, lavoratori distaccati da una società di servizi per la prestazione di servizi oltre frontiera o prestatori di servizi oltre frontiera o nei casi in cui il loro titolo di soggiorno è stato formalmente limitato;

(...)».

5

L’articolo 4 di detta direttiva, rubricato «Durata del soggiorno», al paragrafo 1 così dispone:

«Gli Stati membri conferiscono lo status di soggiornante di lungo periodo ai cittadini di paesi terzi che hanno soggiornato legalmente e ininterrottamente per cinque anni nel loro territorio immediatamente prima della presentazione della pertinente domanda».

6

L’articolo 5 della stessa direttiva, rubricato «Condizioni per acquisire lo status di soggiornante di lungo periodo», enuncia quanto segue:

«1.   Gli Stati membri richiedono ai cittadini di paesi terzi di comprovare che dispongono, per sé e per i familiari a carico:

a)

di risorse stabili e regolari, sufficienti al sostentamento loro e dei loro familiari, senza fare ricorso al sistema di assistenza sociale dello Stato membro interessato. Gli Stati membri valutano dette risorse con riferimento alla loro natura e regolarità e possono tenere conto del livello minimo di retribuzioni e pensioni prima della presentazione della richiesta dello status di soggiornante di lungo periodo;

b)

di un’assicurazione malattia contro tutti i rischi solitamente coperti per i propri cittadini nello Stato membro interessato.

2.   Gli Stati membri possono esigere che i cittadini di paesi terzi soddisfino le condizioni di integrazione, conformemente alla legislazione nazionale».

Diritto dei Paesi Bassi

Vreemdelingenwet 2000

7

L’articolo 8 della Wet tot algehele herziening van de Vreemdelingenwet (Vreemdelingenwet 2000) [legge recante revisione generale della legge sugli stranieri (legge sugli stranieri del 2000)], del 23 novembre 2000 (Stb. 2000, n. 495), nella versione applicabile al procedimento principale, dispone quanto segue:

«Lo straniero ha diritto di soggiornare regolarmente nei Paesi Bassi soltanto:

(...)

e)

in qualità di cittadino dell’Unione fintantoché tale cittadino soggiorna nei Paesi Bassi sulla base di una normativa adottata in forza del Trattato FUE o dell’accordo sullo Spazio economico europeo (SEE)».

8

L’articolo 45b di tale legge recita così:

«1.   La domanda di concessione di un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo è respinta se, immediatamente prima della presentazione della domanda, lo straniero:

a)

dispone di un diritto di soggiorno di natura temporanea sulla base di un permesso di soggiorno a tempo determinato di cui all’articolo 14;

b)

dispone di un diritto di soggiorno formalmente limitato;

c)

soggiorna sulla base di un particolare status privilegiato;

d)

soggiorna, sulla base di un permesso di soggiorno a tempo determinato di cui all’articolo 28 che non è stato concesso in forza dell’articolo 29, paragrafo 1, lettera a) o lettera b);

e)

soggiorna, sulla base di un permesso di soggiorno a tempo determinato di cui all’articolo 28 che è stato concesso in forza dell’articolo 29, paragrafo 2, presso uno straniero il quale dispone di un permesso di soggiorno di cui all’articolo 28 che non è stato concesso in forza dell’articolo 29, paragrafo 1, lettera a) o lettera b).

2.   Fatto salvo il paragrafo 1, la domanda di concessione di un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo può essere respinta soltanto qualora lo straniero:

a.

non abbia disposto, per cinque anni ininterrottamente e immediatamente prima della presentazione della domanda, di un soggiorno regolare di cui all’articolo 8, tenuto conto del paragrafo 3;

b.

nel periodo menzionato alla lettera a), abbia soggiornato al di fuori dei Paesi Bassi per sei mesi consecutivi, o più, oppure per dieci mesi complessivi, o più;

c.

non disponga in maniera indipendente e duratura, unitamente o meno al familiare presso il quale soggiorna, di sufficienti mezzi di sussistenza;

d.

sia stato condannato con sentenza passata in giudicato per un reato punito con una pena detentiva minima di tre anni oppure sia destinatario al riguardo della misura di cui all’articolo 37a del [Wetboek van Strafrecht (codice penale)];

e.

costituisca un pericolo per la sicurezza nazionale;

f.

non disponga di un’adeguata assicurazione sanitaria per lui stesso e per i familiari a suo carico; o

g.

non abbia superato l’esame contemplato all’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), della [Wet inburgering (legge che disciplina l’integrazione)], o non abbia ottenuto un diploma, un certificato o un altro documento contemplato all’articolo 5, paragrafo 1, lettera c), di tale legge.

3.   Ai fini del calcolo del periodo di cui al paragrafo 2, lettera a), non sono presi in considerazione il soggiorno ai sensi del paragrafo 1 ed il soggiorno ai sensi del paragrafo 2, lettera b), ad eccezione del soggiorno per motivi di studio o di formazione professionale, che è computato per metà.

4.   Norme concernenti l’applicazione dei paragrafi 1 e 2 possono essere stabilite da o in forza di un provvedimento amministrativo generale».

Vreemdelingenbesluit 2000

9

L’articolo 3.5 del Besluit tot uitvoering van de Vreemdelingenwet 2000 (Vreemdelingenbesluit 2000) [decreto di applicazione della legge sugli stranieri (decreto del 2000 sugli stranieri)], del 23 novembre 2000 (Stb. 2000, n. 497), nella versione applicabile al procedimento principale, dispone quanto segue:

«1.   Il diritto di soggiorno sulla base del permesso di soggiorno ordinario a tempo determinato è temporaneo o non temporaneo.

2.   È temporaneo il diritto di soggiorno sulla base del permesso di soggiorno concesso unitamente ad una limitazione relativa:

a.

al soggiorno in qualità di familiare, qualora la persona di riferimento:

1o. disponga di un diritto di soggiorno temporaneo, o

2°. sia titolare di un permesso di soggiorno temporaneo a titolo di asilo;

b.

al lavoro stagionale;

c.

al trasferimento temporaneo intra‑societario;

d.

alla prestazione oltre frontiera di servizi;

e.

al lavoro in apprendistato;

f.

agli studi;

g.

alla ricerca e all’esercizio di un lavoro dipendente o meno;

h.

allo scambio, nel contesto o meno di un trattato;

i.

ad un trattamento sanitario;

j.

a motivi umanitari temporanei;

k.

all’attesa di una domanda ai sensi dell’articolo 17 della [Rijkswet op het Nederlandschap (legge che disciplina la cittadinanza dei Paesi Bassi)].

3.   In esecuzione di obblighi che discendono da trattati o da decisioni vincolanti di organizzazioni di diritto internazionale, un regolamento ministeriale può prevedere casi in cui, in deroga al paragrafo 2, il diritto di soggiorno abbia natura non temporanea.

4.   Se concesso unitamente ad una limitazione diversa da quelle elencate al paragrafo 2, il permesso di soggiorno è non temporaneo, se non altrimenti disposto al momento della sua concessione».

Procedimento principale e questioni pregiudiziali

10

La ricorrente nel procedimento principale, E.K., è cittadina ghanese. Suo figlio, nato il 10 febbraio 2002, è cittadino dei Paesi Bassi. Il 9 settembre 2013, E.K. ha ottenuto, ai sensi dell’articolo 20 TFUE, un permesso di soggiorno nel territorio dei Paesi Bassi con l’annotazione «familiare di un cittadino dell’Unione».

11

Il 18 febbraio 2019 quest’ultima, sulla base della normativa nazionale di recepimento della direttiva 2003/109 nell’ordinamento giuridico interno, ha presentato una domanda per il rilascio di un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo. Tale domanda è stata respinta dal Segretario di Stato alla giustizia e alla sicurezza, il quale ha in particolare ritenuto che il diritto di soggiorno ai sensi dell’articolo 20 TFUE fosse di natura temporanea e che, per tale ragione, non potesse essere concesso a E.K. il permesso di soggiorno richiesto. Il reclamo proposto da E.K. avverso tale decisione è stato dichiarato infondato.

12

E.K. ha proposto ricorso avverso tale decisione di rigetto dinanzi al giudice del rinvio, il Rechtbank Den Haag, zittingsplaats Amsterdam (Tribunale dell’Aia, sede di Amsterdam, Paesi Bassi).

13

Tale giudice si interroga, anzitutto, sul carattere temporaneo di un diritto di soggiorno ottenuto ai sensi dell’articolo 20 TFUE. In particolare, si porrebbe la questione se, da un lato, un diritto di soggiorno possa essere qualificato «temporaneo» solo nel caso in cui sia stabilito che tale diritto cesserà ad una data precisa, nota in anticipo, e, dall’altro, se il carattere temporaneo o meno del diritto di soggiorno ai sensi dell’articolo 20 TFUE possa dipendere dall’intenzione del cittadino di un paese terzo che ne è titolare, dato che E.K. ha segnatamente espresso la propria volontà di stabilirsi a titolo duraturo nel territorio del Regno dei Paesi Bassi. Inoltre, detto giudice osserva che E.K. e il Segretario di Stato alla giustizia e alla sicurezza dissentono sul punto se la determinazione del carattere temporaneo o meno del diritto di soggiorno ai sensi dell’articolo 20 TFUE rientri nella competenza degli Stati membri oppure se, per contro, la nozione di «diritto di soggiorno di natura temporanea» debba ricevere un’interpretazione uniforme a livello dell’Unione. Infine, lo stesso giudice si chiede se l’articolo 3, paragrafo 2, lettera e), della direttiva 2003/109 sia stato trasposto correttamente nell’ordinamento giuridico dei Paesi Bassi.

14

Ciò premesso, il Rechtbank Den Haag, zittingsplaats Amsterdam (Tribunale dell’Aia, sede di Amsterdam), ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)

Se rientri nella competenza degli Stati membri stabilire se il diritto di soggiorno fondato sull’articolo 20 TFUE sia per sua natura temporaneo o meno, o se detta nozione debba essere interpretata ai sensi del diritto dell’Unione.

2)

In caso si debba procedere a un’interpretazione ai sensi del diritto dell’Unione, se ai fini dell’applicazione della direttiva 2003/109 sussista una distinzione tra i diversi diritti di soggiorno derivati spettanti ai cittadini di paesi terzi in forza del diritto dell’Unione, tra i quali il diritto di soggiorno derivato conferito a un familiare di un cittadino dell’Unione sulla base della direttiva [2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE (GU 2004, L 158, pag. 77] e il diritto di soggiorno fondato sull’articolo 20 TFUE.

3)

Se il diritto di soggiorno fondato sull’articolo 20 TFUE, che per sua natura dipende dall’esistenza di un rapporto di dipendenza tra il cittadino di un paese terzo e il cittadino dell’Unione, ed è dunque limitato, sia per sua natura temporaneo.

4)

Qualora il diritto di soggiorno conferito dall’articolo 20 TFUE abbia natura temporanea, se l’articolo 3, paragrafo 2, lettera e), della direttiva [2003/109] debba essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale che esclude dal riconoscimento di uno status di soggiornante di lungo periodo, ai sensi della direttiva [2003/109], solo permessi di soggiorno di diritto nazionale».

Sulle questioni pregiudiziali

Sulla prima questione

15

In via preliminare si deve ricordare che, secondo una costante giurisprudenza, nell’ambito della procedura di cooperazione tra i giudici nazionali e la Corte, istituita all’articolo 267 TFUE, quest’ultima è tenuta a fornire al giudice nazionale una risposta utile che gli consenta di dirimere la controversia di cui è investito. In tale prospettiva, la Corte deve, all’occorrenza, riformulare le questioni che le sono sottoposte (sentenza del 7 aprile 2022, Avio Lucos, C‑176/20, EU:C:2022:274, punto 25 e giurisprudenza ivi citata).

16

Con la prima questione, il giudice del rinvio chiede se la determinazione della natura temporanea del diritto di soggiorno ai sensi dell’articolo 20 TFUE rientri nella competenza degli Stati membri o se, per contro, si tratti di una «nozione [che deve] essere interpretata ai sensi del diritto dell’Unione».

17

Dalla motivazione della domanda di pronuncia pregiudiziale risulta tuttavia che tale questione viene sollevata al fine di stabilire se la situazione di E.K., titolare di un diritto di soggiorno ai sensi dell’articolo 20 TFUE, rientri nell’ambito di applicazione della direttiva 2003/109, alla luce, in particolare, dell’articolo 3, paragrafo 2, lettera e), di tale direttiva.

18

In tali circostanze, occorre rilevare che, con la prima questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 3, paragrafo 2, lettera e), della direttiva 2003/109 debba essere interpretato nel senso che la nozione di soggiorno «unicamente per motivi di carattere temporaneo», ivi menzionata, è una nozione autonoma di diritto dell’Unione, che deve essere interpretata in modo uniforme nel territorio di tutti gli Stati membri.

19

Occorre rammentare che, secondo una giurisprudenza costante della Corte, in forza di quanto imposto tanto dall’applicazione uniforme del diritto dell’Unione quanto dal principio d’uguaglianza discende che i termini di una disposizione di diritto dell’Unione che non contenga alcun espresso richiamo al diritto degli Stati membri per quanto riguarda la determinazione del suo senso e della sua portata devono normalmente dar luogo, nell’intera Unione, ad un’interpretazione autonoma ed uniforme (sentenze del 18 ottobre 2012, Singh, C‑502/10, EU:C:2012:636, punto 42, e del 12 aprile 2018, A e S, C‑550/16, EU:C:2018:248, punto 41 nonché giurisprudenza ivi citata).

20

Orbene, sebbene la formulazione dell’articolo 3, paragrafo 2, lettera e), della direttiva 2003/109 non fornisca alcuna definizione dell’espressione «che (…) soggiornano unicamente per motivi di carattere temporaneo», tale direttiva non effettua neppure un rinvio al diritto degli Stati membri per quanto riguarda il significato di tale espressione. Si deve pertanto giudicare, ai fini dell’applicazione di detta direttiva, che essa designa una nozione autonoma di diritto dell’Unione, che deve essere interpretata in modo uniforme nel territorio di tutti gli Stati membri (v., per analogia, sentenza del 18 ottobre 2012, Singh, C‑502/10, EU:C:2012:636, punto 43).

21

Alla luce delle considerazioni che precedono, occorre rispondere alla prima questione dichiarando che l’articolo 3, paragrafo 2, lettera e), della direttiva 2003/109 deve essere interpretato nel senso che la nozione di soggiorno «unicamente per motivi di carattere temporaneo», ivi menzionata, è una nozione autonoma di diritto dell’Unione, che deve essere interpretata in modo uniforme nel territorio di tutti gli Stati membri.

Sulle questioni seconda e terza

22

Con la seconda e la terza questione, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 3, paragrafo 2, lettera e), della direttiva 2003/109 debba essere interpretato nel senso che la nozione di soggiorno «unicamente per motivi di carattere temporaneo», ivi contemplata, comprende il soggiorno del cittadino di un paese terzo effettuato ai sensi dell’articolo 20 TFUE nel territorio dello Stato membro di cui il cittadino interessato dell’Unione possiede la cittadinanza.

23

In via preliminare, è necessario ricordare che l’articolo 3 della direttiva 2003/109 determina l’ambito di applicazione di quest’ultima.

24

Mentre il paragrafo 1 di tale articolo dispone che detta direttiva si applica ai cittadini di paesi terzi soggiornanti legalmente nel territorio di uno Stato membro, il suo paragrafo 2 esclude dal campo di applicazione della stessa taluni tipi di soggiorni. In particolare, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, lettera e), della stessa direttiva, quest’ultima non si applica ai cittadini di paesi terzi che soggiornano unicamente per motivi di carattere temporaneo, ad esempio in qualità di persone «alla pari», lavoratori stagionali, lavoratori distaccati da una società di servizi per la prestazione di servizi oltre frontiera o prestatori di servizi oltre frontiera o nei casi in cui il loro titolo di soggiorno sia stato formalmente limitato.

25

A tal riguardo, si deve anzitutto rilevare che il soggiorno del cittadino di un paese terzo effettuato nel territorio di uno Stato membro, ai sensi dell’articolo 20 TFUE, soddisfa la condizione prevista dall’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2003/109, il quale stabilisce che tale direttiva si applica ai cittadini di paesi terzi soggiornanti legalmente nel territorio di uno Stato membro.

26

Per quanto riguarda il punto se il cittadino di un paese terzo titolare di un permesso di soggiorno nel territorio di uno Stato membro ai sensi dell’articolo 20 TFUE sia nondimeno escluso dall’ambito di applicazione della direttiva 2003/109 ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, lettera e), di quest’ultima, è necessario rammentare che tale disposizione riguarda due fattispecie distinte, cioè, da un lato, quella dei cittadini di paesi terzi che soggiornano unicamente per motivi di carattere temporaneo e, dall’altro, quella dei cittadini di paesi terzi il cui permesso di soggiorno è stato formalmente limitato. (sentenza del 18 ottobre 2012, Singh, C‑502/10, EU:C:2012:636, punto 38).

27

Per quanto riguarda la prima fattispecie, la quale sola costituisce l’oggetto della presente domanda di pronuncia pregiudiziale, occorre rilevare che né l’articolo 3 né alcun’altra disposizione della direttiva 2003/109 precisano che cosa si debba intendere con la nozione di soggiorno «unicamente per motivi di carattere temporaneo», ai sensi del paragrafo 2, lettera e), di tale articolo.

28

Come risulta da una giurisprudenza costante, ai fini dell’interpretazione di una disposizione del diritto dell’Unione si deve tener conto non soltanto del suo tenore letterale secondo il senso abituale nel linguaggio corrente, ma anche del suo contesto e degli scopi perseguiti dalla normativa di cui essa fa parte (v., in tal senso, sentenza del 16 luglio 2015, Maïstrellis, C‑222/14, EU:C:2015:473, punto 30 e giurisprudenza ivi citata). Anche la genesi della disposizione in questione può fornire elementi rilevanti per la sua interpretazione [v., in tal senso, sentenza del 25 giugno 2020, A e a. (Impianti eolici ad Aalter e Nevele), C‑24/19, EU:C:2020:503, punto 37].

29

In primo luogo, è necessario rilevare che l’articolo 3, paragrafo 2, lettera e), della direttiva 2003/109 dispone che quest’ultima non si applica ai cittadini di paesi terzi «che (…) soggiornano unicamente per motivi di carattere temporaneo» nel territorio dello Stato membro interessato.

30

Alla luce del significato di tali termini nel linguaggio corrente, una siffatta condizione presuppone che si esamini se il motivo che giustifica tale soggiorno implichi, sin dall’inizio del soggiorno, che quest’ultimo sia stato previsto unicamente per un breve periodo. Infatti, come già dichiarato dalla Corte, motivi di carattere temporaneo, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, lettera e), della direttiva 2003/109, non riflettono a priori l’intenzione del cittadino di un paese terzo di insediarsi stabilmente nel territorio degli Stati membri (v., in tal senso, sentenza del 18 ottobre 2012, Singh, C‑502/10, EU:C:2012:636, punto 47).

31

Tale interpretazione letterale dei termini «che (…) soggiornano unicamente per motivi di carattere temporaneo», di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettera e), della direttiva 2003/109, è chiarita dall’elenco di soggiorni i cui motivi presentano siffatta caratteristica, che è contenuto in tale disposizione. Infatti sono specificamente menzionati, a titolo esemplificativo, i soggiorni di cittadini di paesi terzi in qualità di persone «alla pari», lavoratori stagionali, lavoratori distaccati da una società di servizi per la prestazione di servizi oltre frontiera o prestatori di servizi oltre frontiera.

32

Orbene, soggiorni del genere hanno la caratteristica oggettiva comune di essere rigorosamente limitati nel tempo e destinati ad avere breve durata, cosicché non consentono al cittadino di un paese terzo di insediarsi stabilmente nel territorio dello Stato membro di cui trattasi (v., in tal senso, sentenza del 18 ottobre 2012, Singh, C‑502/10, EU:C:2012:636, punti 4850).

33

Una siffatta considerazione è, del resto, corroborata dalla motivazione della proposta di direttiva del Consiglio relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo [COM (2001) 127 final], in riferimento all’articolo 3, paragrafo 2, lettera d), di tale proposta, che, in sostanza, corrisponde all’articolo 3, paragrafo 2, lettera e), della direttiva 2003/109. Secondo tale motivazione, le categorie di persone specificamente menzionate dall’articolo 3, paragrafo 2, lettera d), di detta proposta non sono destinate a permanere stabilmente nel territorio dello Stato membro interessato.

34

Pertanto, si deve concludere che, alla luce del tenore letterale e della genesi dell’articolo 3, paragrafo 2, lettera e), della direttiva 2003/109, la nozione di soggiorno «unicamente per motivi di carattere temporaneo», ai sensi di tale disposizione, comprende qualsiasi soggiorno nel territorio di uno Stato membro fondato unicamente su motivi connotati dalla caratteristica oggettiva di implicare che detto soggiorno sia rigorosamente limitato nel tempo e destinato ad avere breve durata, non consentendo al cittadino interessato di un paese terzo di insediarsi stabilmente nel territorio di tale Stato membro.

35

Orbene, è necessario osservare che il soggiorno del cittadino di un paese terzo nel territorio di uno Stato membro ai sensi dell’articolo 20 TFUE non presenta una siffatta caratteristica oggettiva.

36

A tal proposito, occorre rammentare che, secondo una giurisprudenza costante della Corte, il diritto di soggiorno ai sensi dell’articolo 20 TFUE viene conferito al cittadino di un paese terzo, familiare di un cittadino dell’Unione, come E.K., soltanto in situazioni molto particolari in cui, malgrado il fatto che il diritto derivato relativo al diritto di soggiorno dei cittadini di paesi terzi non sia applicabile e che tale cittadino non si sia avvalso della propria libertà di circolazione, il rifiuto di riconoscimento di un siffatto diritto obbligherebbe detto cittadino, di fatto, a lasciare il territorio dell’Unione globalmente inteso, privandolo così del godimento effettivo del contenuto essenziale dei diritti conferiti da tale status [v., in tal senso, sentenze del 10 maggio 2017, Chavez-Vilchez e a., C‑133/15, EU:C:2017:354, punto 63, nonché del 27 febbraio 2020, Subdelegación del Gobierno en Ciudad Real (Coniuge di un cittadino dell’Unione), C‑836/18, EU:C:2020:119, punto 39 e giurisprudenza ivi citata].

37

Affinché un siffatto rifiuto possa rimettere in discussione l’efficacia pratica della cittadinanza dell’Unione deve sussistere tra tale cittadino di un paese terzo e il cittadino dell’Unione, suo familiare, un rapporto di dipendenza tale che quest’ultimo, in assenza di un riconoscimento a detto cittadino di un paese terzo del diritto di soggiorno nel territorio dell’Unione, sia costretto a seguire il cittadino del paese terzo e a lasciare tale territorio, considerato nel suo insieme [v., in tal senso, sentenza del 27 febbraio 2020, Subdelegación del Gobierno en Ciudad Real (Coniuge di un cittadino dell’Unione), C‑836/18, EU:C:2020:119, punto 40 e giurisprudenza ivi citata].

38

Come risulta dalla giurisprudenza della Corte, è alla luce dell’intensità della relazione di dipendenza tra il cittadino interessato di un paese terzo e il cittadino dell’Unione, familiare del primo, che si deve giudicare in merito al riconoscimento del diritto di soggiorno ai sensi dell’articolo 20 TFUE, giudizio, questo, che deve prendere in considerazione l’insieme delle circostanze del caso di specie [v., in tal senso, sentenze del 10 maggio 2017, Chavez-Vilchez e a., C‑133/15, EU:C:2017:354, punto 71; dell’8 maggio 2018, K.A. e a. (Ricongiungimento familiare in Belgio), C‑82/16, EU:C:2018:308, punto 72, nonché del 27 febbraio 2020, Subdelegación del Gobierno en Ciudad Real (Coniuge di un cittadino dell’Unione), C‑836/18, EU:C:2020:119, punto 56].

39

A tal proposito, secondo la Corte, ai fini della valutazione dell’esistenza di una simile relazione di dipendenza tra un minore cittadino dell’Unione e il genitore cittadino di un paese terzo, occorreva prendere in considerazione la situazione della custodia di tale minore nonché la questione se il genitore cittadino di un paese terzo sia responsabile dal punto di vista legale, finanziario o affettivo di detto minore (v., in tal senso, sentenze del 6 dicembre 2012, O e a., C‑356/11 e C‑357/11, EU:C:2012:776, punto 56, nonché del 13 settembre 2016, Rendón Marín, C‑165/14, EU:C:2016:675, punto 51). Sono state altresì considerate circostanze rilevanti l’età di un tale minore, il suo sviluppo fisico ed emotivo, l’intensità della sua relazione affettiva sia con il genitore cittadino dell’Unione sia con il genitore cittadino di un paese terzo, nonché il rischio che la separazione da quest’ultimo comporterebbe per l’equilibrio di tale minore (sentenza del 10 maggio 2017, Chavez-Vilchez e a., C‑133/15, EU:C:2017:354, punto 71).

40

Per quanto riguarda la valutazione relativa all’esistenza di una relazione di dipendenza tra persone maggiorenni, la Corte ha rilevato che, se è vero che un adulto è, in linea di principio, in grado di condurre una vita indipendente dai propri familiari, il riconoscimento, tra due familiari in età adulta, di una simile relazione di dipendenza è comunque possibile in casi eccezionali, in cui l’interessato non possa in alcun modo essere separato dal proprio familiare da cui dipende [v., in tal senso, sentenze dell’8 maggio 2018, K.A. e a. (Ricongiungimento familiare in Belgio), C‑82/16, EU:C:2018:308, punto 65, nonché del 5 maggio 2022, Subdelegación del Gobierno en Toledo (Soggiorno di un familiare – Risorse insufficienti), C‑451/19 e C‑532/19, EU:C:2022:354, punto 56].

41

Pertanto, occorre osservare che il diritto di soggiorno del cittadino di un paese terzo ai sensi dell’articolo 20 TFUE, in qualità di familiare di un cittadino dell’Unione, è giustificato sulla base del rilievo che un siffatto soggiorno è necessario affinché tale cittadino dell’Unione possa godere, in maniera effettiva, del contenuto essenziale dei diritti conferiti da tale status fintantoché perdura la relazione di dipendenza con detto cittadino di un paese terzo. Se è vero che siffatta relazione di dipendenza cessa, di norma, con il passare del tempo, essa non è, in linea di principio, destinata ad essere di breve durata. Pertanto, il motivo del soggiorno effettuato nel territorio di uno Stato membro, ai sensi dell’articolo 20 TFUE, non è tale da impedire al cittadino interessato di un paese terzo di insediarsi stabilmente nel territorio di tale Stato membro. Infatti, la relazione di dipendenza che giustifica un siffatto soggiorno, le cui caratteristiche principali sono state ricordate ai punti da 37 a 40 della presente sentenza, può estendersi ad un periodo considerevole e, per quanto riguarda, più in particolare, il cittadino di un paese terzo genitore di un minore cittadino dell’Unione, in linea di principio, fino alla maggiore età di tale minore, o addirittura oltre qualora le circostanze che la giustifichino risultino provate.

42

Ciò considerato, non si può ritenere che il soggiorno effettuato dal cittadino di un paese terzo nel territorio di uno Stato membro ai sensi dell’articolo 20 TFUE costituisca un soggiorno «unicamente per motivi di carattere temporaneo», ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, lettera e), della direttiva 2003/109.

43

In secondo luogo, tale interpretazione, fondata sul tenore letterale e sulla genesi dell’articolo 3, paragrafo 2, lettera e), della direttiva 2003/109, è avvalorata dagli obiettivi perseguiti da tale direttiva.

44

Come già dichiarato dalla Corte, dai considerando 4, 6 e 12 di detta direttiva risulta che l’obiettivo principale di quest’ultima è l’integrazione dei cittadini di paesi terzi stabilitisi a titolo duraturo negli Stati membri [sentenze del 26 aprile 2012, Commissione/Paesi Bassi, C‑508/10, EU:C:2012:243, punto 66; del 18 ottobre 2012, Singh, C‑502/10, EU:C:2012:636, punto 45, e del 3 ottobre 2019, X (Soggiornanti di lungo periodo – Risorse stabili, regolari e sufficienti), C‑302/18, EU:C:2019:830, punto29].

45

Secondo una giurisprudenza costante, come risulta dall’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2003/109, letto alla luce del considerando 6 di quest’ultima, siffatta integrazione risulta innanzitutto dalla durata del soggiorno legale e ininterrotto di cinque anni, contemplata da tale disposizione, che attesta il radicamento della persona di cui trattasi nello Stato membro interessato e quindi il suo stabilimento permanente nel territorio di quest’ultimo [v., in tal senso, sentenza del 3 ottobre 2019, X (Soggiornanti di lungo periodo – Risorse stabili, regolari e sufficienti), C‑302/18, EU:C:2019:830, punto 30 e giurisprudenza ivi citata].

46

A tal riguardo, come rilevato in sostanza al punto 41 della presente sentenza, la durata del soggiorno del cittadino di un paese terzo nel territorio degli Stati membri ai sensi dell’articolo 20 TFUE può estendersi ad un periodo considerevole e, pertanto, essere nettamente superiore alla durata stabilita dall’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2003/109.

47

Inoltre, dalla giurisprudenza della Corte si evince che al cittadino di un paese terzo titolare di un diritto di soggiorno ai sensi dell’articolo 20 TFUE deve essere rilasciato un permesso di lavoro, per consentirgli di far fronte alle esigenze del figlio, cittadino dell’Unione, a pena di privare quest’ultimo del godimento reale ed effettivo dei diritti connessi a tale status (v., in tal senso, sentenza dell’8 marzo 2011, Ruiz Zambrano, C‑34/09, EU:C:2011:124, punto 45). Orbene, lo svolgimento di un’attività lavorativa nel territorio dello Stato membro interessato per un periodo prolungato è idoneo a consolidare ulteriormente il radicamento di tale cittadino di un paese terzo.

48

In terzo luogo, detta interpretazione non è affatto inficiata dal contesto nel quale si inserisce la disposizione di cui trattasi.

49

A tal proposito, occorre osservare che l’interpretazione dell’articolo 3, paragrafo 2, lettera e), della direttiva 2003/109 contenuta al punto 42 della presente sentenza non rimette in discussione l’impianto sistematico di tale direttiva, in quanto un cittadino di un paese terzo titolare di un diritto di soggiorno ai sensi dell’articolo 20 TFUE deve, al fine di acquisire lo status di soggiornante di lungo periodo, soddisfare le condizioni previste dagli articoli 4 e 5 di detta direttiva. Oltre al fatto di aver soggiornato legalmente e ininterrottamente nel territorio dello Stato membro interessato per cinque anni immediatamente prima della presentazione della relativa domanda, il cittadino di un paese terzo deve comprovare di disporre, per sé e per i familiari a carico, di risorse stabili e regolari sufficienti al sostentamento suo e dei suoi familiari senza fare ricorso al sistema di assistenza sociale di tale Stato membro, nonché di un’assicurazione malattia contro tutti i rischi solitamente coperti per i propri cittadini in detto Stato membro. Del pari, lo stesso Stato membro può esigere che i cittadini di paesi terzi soddisfino le condizioni di integrazione previste dalla legislazione nazionale (v., in tal senso, sentenza dell’8 novembre 2012, Iida, C‑40/11, EU:C:2012:691, punti 3839).

50

Peraltro, il governo dei Paesi Bassi e quello tedesco hanno segnatamente fatto valere, in sostanza, che, alla luce del carattere derivato del diritto di soggiorno conferito al cittadino di un paese terzo ai sensi dell’articolo 20 TFUE, tale soggiorno, quand’anche sia stato, per ipotesi, effettuato legalmente e ininterrottamente per un periodo di cinque anni, non può giustificare il rilascio di un permesso di soggiorno di lunga durata ai sensi della direttiva 2003/109. Un simile argomento non può essere accolto.

51

È pur vero che le disposizioni del Trattato FUE relative alla cittadinanza dell’Unione non conferiscono alcun diritto autonomo ai cittadini di paesi terzi. Infatti, gli eventuali diritti conferiti a tali cittadini non sono diritti propri di questi ultimi, bensì diritti derivati da quelli di cui gode il cittadino dell’Unione. La finalità e la ratio di tali diritti derivati si basano sulla constatazione che negarne il riconoscimento pregiudica, in particolare, la libertà di circolazione e di soggiorno del cittadino dell’Unione nel territorio di quest’ultima [v., in tal senso, sentenza del 27 febbraio 2020, Subdelegación del Gobierno en Ciudad Real (Coniuge di un cittadino dell’Unione), C‑836/18, EU:C:2020:119, punto 38 e giurisprudenza ivi citata].

52

Tuttavia, una siffatta circostanza è irrilevante al fine di stabilire se la nozione di soggiorno «unicamente per motivi di carattere temporaneo», ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, lettera e), della direttiva 2003/109, comprenda il soggiorno del cittadino di un paese terzo effettuato ai sensi dell’articolo 20 TFUE nel territorio dello Stato membro di cui il cittadino interessato dell’Unione possiede la cittadinanza.

53

Infatti, da un lato, l’articolo 3 di tale direttiva non opera alcuna distinzione a seconda che il cittadino di un paese terzo in questione risieda legalmente nel territorio dell’Unione in forza di un diritto autonomo o in forza di un diritto derivato da quelli di cui gode il cittadino interessato dell’Unione.

54

Inoltre, una siffatta distinzione non risulta neppure dalle altre disposizioni di detta direttiva, e in particolare dall’articolo 4, paragrafo 1, di quest’ultima, che si riferisce alla durata del soggiorno effettuato legalmente e ininterrottamente dal cittadino di un paese terzo nel territorio degli Stati membri durante i cinque anni immediatamente precedenti la presentazione della relativa domanda.

55

Dall’altro lato, il carattere derivato del diritto di soggiorno nel territorio di uno Stato membro riconosciuto, ai sensi del diritto dell’Unione, al cittadino di un paese terzo non implica necessariamente che i motivi che giustificano il conferimento di un siffatto diritto ostino alla permanenza stabile di detto cittadino nel territorio di tale Stato membro. Pertanto, è sufficiente ricordare che, come rilevato al punto 41 della presente sentenza, la relazione di dipendenza su cui si fonda il diritto di soggiorno derivato del cittadino di un paese terzo, ai sensi dell’articolo 20 TFUE, non è, in linea di principio, destinata ad avere breve durata, ma può estendersi per un periodo considerevole.

56

Alla luce delle considerazioni che precedono, occorre rispondere alla seconda e alla terza questione dichiarando che l’articolo 3, paragrafo 2, lettera e), della direttiva 2003/109 deve essere interpretato nel senso che la nozione di soggiorno «unicamente per motivi di carattere temporaneo», ivi contemplata, non comprende il soggiorno del cittadino di un paese terzo effettuato ai sensi dell’articolo 20 TFUE nel territorio dello Stato membro di cui il cittadino interessato dell’Unione possiede la cittadinanza.

Sulla quarta questione

57

Considerata la risposta fornita alle questioni pregiudiziali seconda e terza, non occorre rispondere alla quarta questione.

Sulle spese

58

Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

 

Per questi motivi, la Corte (Grande Sezione) dichiara:

 

1)

L’articolo 3, paragrafo 2, lettera e), della direttiva 2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo, deve essere interpretato nel senso che la nozione di soggiorno «unicamente per motivi di carattere temporaneo», ivi menzionata, è una nozione autonoma di diritto dell’Unione, che deve essere interpretata in modo uniforme nel territorio di tutti gli Stati membri.

 

2)

L’articolo 3, paragrafo 2, lettera e), della direttiva 2003/109 deve essere interpretato nel senso che la nozione di soggiorno «unicamente per motivi di carattere temporaneo», ivi contemplata, non comprende il soggiorno del cittadino di un paese terzo effettuato ai sensi dell’articolo 20 TFUE nel territorio dello Stato membro di cui il cittadino interessato dell’Unione possiede la cittadinanza.

 

Firme


( *1 ) Lingua processuale: il neerlandese.