Cause riunite C‑615/20 e C‑671/20

Procedimenti penali

a carico di

YP e a.

(domande di pronuncia pregiudiziale proposte dal Sąd Okręgowy w Warszawie)

Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 13 luglio 2023

«Rinvio pregiudiziale – Articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE – Stato di diritto – Tutela giurisdizionale effettiva nei settori disciplinati dal diritto dell’Unione – Indipendenza dei giudici – Primato del diritto dell’Unione – Articolo 4, paragrafo 3, TUE – Obbligo di leale cooperazione – Revoca dell’immunità penale e sospensione dalle funzioni di un giudice disposte dall’Izba Dyscyplinarna (Sezione disciplinare) del Sąd Najwyższy (Corte suprema, Polonia) – Mancanza di indipendenza e imparzialità di tale sezione – Modifica della composizione del collegio giudicante chiamato a conoscere di una causa precedentemente assegnata a tale giudice – Divieti per gli organi giurisdizionali nazionali di mettere in discussione la legittimità di un organo giurisdizionale, di compromettere il funzionamento di quest’ultimo o di valutare la legalità o l’efficacia della nomina dei giudici o dei poteri giurisdizionali di questi ultimi a pena di sanzioni disciplinari – Obbligo per gli organi giurisdizionali di cui trattasi e per le autorità competenti a designare e modificare la composizione dei collegi giudicanti di disapplicare le misure di revoca dell’immunità e di sospensione del giudice interessato – Obbligo per i medesimi organi giurisdizionali e le medesime autorità di disapplicare le disposizioni nazionali che prevedono detti divieti»

  1. Questioni pregiudiziali – Procedimento pregiudiziale accelerato – Presupposti – Circostanze che giustificano un rapido trattamento – Carattere delicato e complesso dei problemi giuridici sollevati che non si presta all’applicazione di tale procedimento

    (Regolamento di procedura della Corte, art. 105, § 1)

    (v. punti 32‑33, 35)

  2. Stati membri – Obblighi – Predisposizione dei mezzi di ricorso necessari per assicurare una tutela giurisdizionale effettiva – Rispetto del principio dell’indipendenza dei giudici – Attribuzione a una sezione disciplinare della Corte suprema delle competenze in materia di revoca dell’immunità penale dei giudici – Sezione che non soddisfa il requisito di indipendenza e di imparzialità – Inammissibilità – Inadempimento accertato da una sentenza della Corte

    (Artt. 2 e 19, § 1, comma 2, TUE; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 47)

    (v. punti 51‑53, 55)

  3. Ricorso per inadempimento – Sentenza della Corte che accerta l’inadempimento – Effetti – Obbligo dello Stato membro inadempiente – Esecuzione completa della sentenza – Obblighi dei giudici e delle autorità amministrative nazionali competenti – Adozione di tutti i provvedimenti necessari per agevolare la piena efficacia del diritto dell’Unione – Obbligo per il giudice del rinvio di trarre tutte le conseguenze dalla sentenza che accerta l’inadempimento

    (Art. 260, § 1, TFUE)

    (v. punti 56‑59, dispositivo 1)

  4. Stati membri – Obblighi – Predisposizione dei mezzi di ricorso necessari per assicurare una tutela giurisdizionale effettiva – Rispetto del principio dell’indipendenza dei giudici – Primato ed effetto diretto del diritto dell’Unione – Obblighi dei giudici nazionali – Obbligo di disapplicare, di loro propria iniziativa, qualsiasi normativa o prassi nazionale contraria a una disposizione del diritto dell’Unione dotata di effetto diretto – Atto adottato da un organo che non soddisfa il requisito di indipendenza e di imparzialità, e che ha, in violazione del diritto dell’Unione, revocato l’immunità penale e sospeso dalle sue funzioni un giudice che si pronuncia in qualità di giudice unico in seno a un collegio giudicante di un organo giurisdizionale nazionale – Obbligo per tale collegio giudicante e per detto organo giurisdizionale nazionale di disapplicare tale atto

    (Artt. 2, 4, § 3, e 19, § 1, comma 2, TUE; art. 267 TFUE; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 47)

    (v. punti 61‑63, 65, 73, dispositivo 2)

  5. Stati membri – Obblighi – Obbligo di leale cooperazione – Obblighi dei giudici nazionali –Normativa nazionale che conferisce a un organo che non soddisfa il requisito di indipendenza e di imparzialità la competenza a revocare l’immunità penale dei giudici e a sospenderli dalle loro funzioni – Normativa nazionale incompatibile con il diritto dell’Unione, come interpretato dalla Corte – Obbligo di disapplicare detta normativa nazionale – Obbligo di eliminare le conseguenze illegittime di una violazione del diritto dell’Unione

    (Artt. 4, § 3, e 19, § 1, comma 2, TUE)

    (v. punto 64)

  6. Stati membri – Obblighi – Predisposizione dei mezzi di ricorso necessari per assicurare una tutela giurisdizionale effettiva – Rispetto del principio dell’indipendenza dei giudici – Primato ed effetto diretto del diritto dell’Unione – Obblighi dei giudici nazionali – Atto di un organo che non soddisfa il requisito di indipendenza e di imparzialità che ha sospeso dalle sue funzioni un giudice di un organo giurisdizionale nazionale che si pronuncia in qualità di giudice unico – Obbligo, per le autorità giudiziarie competenti a designare la composizione dei collegi giudicanti di tale organo giurisdizionale, di disapplicare tale atto – Irrilevanza di considerazioni fondate sul principio di certezza del diritto

    (Art. 19, § 1, comma 2, TUE)

    (v. punti 70, 71, 73, dispositivo 2)

  7. Stati membri – Obblighi – Predisposizione dei mezzi di ricorso necessari per assicurare una tutela giurisdizionale effettiva – Rispetto del principio dell’indipendenza dei giudici – Primato ed effetto diretto del diritto dell’Unione – Obblighi dei giudici nazionali – Obbligo di disapplicare, di loro propria iniziativa, qualsiasi normativa o prassi nazionale contraria a una disposizione del diritto dell’Unione dotata di effetto diretto – Giudice unico di un organo giurisdizionale nazionale incaricato di una causa precedentemente assegnata a un altro giudice, a seguito della sospensione dalle funzioni di quest’ultimo mediante un atto di un organo che non soddisfa il requisito di indipendenza e di imparzialità – Obbligo di disapplicare tale atto e di astenersi dal proseguire l’esame della causa – Obbligo, per le autorità giudiziarie competenti a designare la composizione dei collegi giudicanti di tale organo giurisdizionale, di riassegnare la causa al giudice inizialmente incaricato – Irrilevanza di considerazioni fondate sul principio di certezza del diritto

    (Art. 19, § 1, comma 2, TUE)

    (v. punti 76‑80, dispositivo 3)

  8. Stati membri – Obblighi – Predisposizione dei mezzi di ricorso necessari per assicurare una tutela giurisdizionale effettiva – Rispetto del principio dell’indipendenza dei giudici – Normativa nazionale che consente di qualificare come illecito disciplinare l’esame del rispetto dei requisiti relativi a un giudice indipendente e imparziale, precostituito per legge – Normativa dichiarata contraria al diritto dell’Unione da una sentenza di accertamento di inadempimento – Organo giurisdizionale nazionale chiamato a conferire efficacia a un atto che implica, in violazione del diritto dell’Unione, la sospensione dalle funzioni di uno dei giudici che compongono uno dei suoi collegi giudicanti – Normativa che osta all’obbligo per tale organo giurisdizionale di disapplicare tale atto – Inammissibilità

    (Art. 19, § 1, comma 2, TUE; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 47)

    (v. punti 82‑88, 93, dispositivo 4)

Sintesi

Causa C‑615/20

Sulla base di un atto di imputazione emesso dalla Prokuratura Okręgowa w Warszawie (Procuratore regionale di Varsavia, Polonia), YP e altri imputati sono stati sottoposti a procedimento penale dinanzi al Sąd Okręgowy w Warszawie (Tribunale regionale di Varsavia, Polonia) per una serie di reati. Tale causa è stata assegnata a un collegio giudicante in composizione monocratica di detto organo giurisdizionale, costituito dal giudice I.T.

Mentre tale causa si trovava in una fase molto avanzata del procedimento, il 14 febbraio 2020 la Prokuratura Krajowa Wydział Spraw Wewnętrznych (Procura nazionale, sezione Affari interni, Polonia) ha presentato alla Sezione disciplinare del Sąd Najwyższy (Corte suprema, Polonia) ( 1 ) una domanda di autorizzazione a procedere penalmente nei confronti del giudice I.T. in quanto, nel dicembre 2017, quest’ultimo ha autorizzato taluni rappresentanti dei mass media a registrare immagini e suoni durante un’udienza nonché durante la pronuncia di una decisione nella causa di cui trattasi e l’esposizione orale della sua motivazione e, in tal modo, ha asseritamente divulgato informazioni provenienti dal procedimento istruttorio del Procuratore regionale di Varsavia nella causa di cui trattasi.

Con risoluzione del 18 novembre 2020 (in prosieguo: la «risoluzione controversa»), la Sezione disciplinare ha autorizzato l’avvio di un procedimento penale a carico del giudice I.T., ha sospeso quest’ultimo dalle sue funzioni e ha ridotto nella misura del 25% l’ammontare della sua retribuzione per la durata di detta sospensione.

Il giudice del rinvio, che è il collegio giudicante del Tribunale regionale di Varsavia competente per il procedimento penale avviato, tra l’altro, a carico di YP e di cui il giudice I.T. fa parte in qualità di giudice unico, rileva che la risoluzione controversa è tale da ostare a che esso possa proseguire tale procedimento. In detto contesto, il giudice del rinvio ha deciso di sospendere il procedimento per interrogare la Corte, in sostanza, sulla compatibilità con il diritto dell’Unione di disposizioni nazionali che conferiscono a un organo, la cui indipendenza e imparzialità non sono garantite, la competenza ad autorizzare l’avvio di procedimenti penali a carico di giudici degli organi giurisdizionali ordinari e, in caso di rilascio di una siffatta autorizzazione, a sospendere dalle funzioni i giudici di cui trattasi e a ridurre la retribuzione di questi ultimi durante detta sospensione. Le sue questioni mirano, in sostanza, a stabilire se, alla luce delle disposizioni e dei principi del diritto dell’Unione ( 2 ), il giudice unico che compone tale organo giurisdizionale rimanga legittimato a proseguire l’esame del procedimento principale nonostante la risoluzione controversa che lo ha sospeso dalle sue funzioni.

Causa C‑671/20

Un altro procedimento penale vede contrapposti il Procuratore regionale di Varsavia e M. M., anch’egli accusato di diversi reati, relativamente a una decisione di tale procuratore che ha disposto la costituzione di un’ipoteca obbligatoria su un immobile appartenente a M. M. Quest’ultimo ha proposto ricorso avverso detta decisione dinanzi al Tribunale regionale di Varsavia, organo giurisdizionale presso il quale la causa relativa a tale ricorso è stata inizialmente assegnata al giudice I.T.

A seguito dell’adozione della risoluzione controversa che ha, tra l’altro, sospeso il giudice I.T. dalle sue funzioni, il presidente del Tribunale regionale di Varsavia ha incaricato la presidente della sezione di cui faceva parte il giudice I.T. di modificare la composizione del collegio giudicante nelle cause che erano state assegnate a tale giudice, ad eccezione della causa nella quale il giudice I.T. aveva investito la Corte della domanda di pronuncia pregiudiziale oggetto della causa C‑615/20. Di conseguenza, detta presidente di sezione ha emesso un’ordinanza mediante la quale si è proceduto alla riassegnazione delle cause inizialmente assegnate al giudice I.T., tra cui la causa relativa a M. M.

Secondo l’organo giurisdizionale del rinvio, vale a dire un altro collegio giudicante in composizione monocratica del Tribunale regionale di Varsavia al quale tale causa è stata riassegnata, tali eventi testimoniano che il presidente di detto tribunale ha riconosciuto efficacia vincolante alla risoluzione controversa, ritenendo che la sospensione dalle funzioni del giudice I.T. ostasse a che detta causa fosse esaminata da tale giudice o che esistesse un ostacolo duraturo a un siffatto esame.

Orbene, tale organo giurisdizionale si interroga sul carattere vincolante di un atto quale la risoluzione controversa e sulla legittimità degli altri collegi giudicanti designati a seguito dell’esecuzione di detta risoluzione. Esso afferma, inoltre, che disposizioni nazionali recenti gli vietano, a pena di sanzioni disciplinari, di esaminare il carattere vincolante di detta risoluzione. Le sue questioni sottoposte alla Corte mirano, in sostanza, a stabilire se, alla luce delle disposizioni e dei principi del diritto dell’Unione ( 3 ), esso possa, senza rischiare che sussista la responsabilità disciplinare del giudice unico che lo compone, ritenere che la risoluzione controversa sia priva di efficacia vincolante, con la conseguenza che il medesimo non sarebbe legittimato a decidere nel procedimento principale riassegnatogli a seguito di detta risoluzione, e se tale procedimento debba, pertanto, essere nuovamente assegnato al giudice inizialmente incaricato di quest’ultimo.

Nella sua sentenza in tali cause riunite, la Corte, pronunciandosi in Grande Sezione, fa riferimento ai precetti contenuti nella sua giurisprudenza ( 4 ), in particolare nella sentenza del 5 giugno 2023, Commissione/Polonia (Indipendenza e vita privata dei giudici) ( 5 ). La Corte dichiara, in sostanza, che l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE osta a disposizioni nazionali che consentono a un organo, quale la Sezione disciplinare, la cui indipendenza e imparzialità non sono garantite, di revocare l’immunità di un giudice, di sospenderlo dalle sue funzioni nonché di ridurre la sua retribuzione. La Corte precisa altresì, alla luce del principio del primato del diritto dell’Unione e del principio di leale cooperazione sancito all’articolo 4, paragrafo 3, TUE, le conseguenze di una siffatta conclusione per l’organo giurisdizionale nazionale in relazione a un atto quale la risoluzione controversa che implica, in violazione dell’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, la sospensione dalle funzioni di un giudice che si pronuncia in qualità di giudice unico, nonché per le autorità giudiziarie competenti a designare e modificare la composizione dei collegi giudicanti di detto organo giurisdizionale nazionale.

Giudizio della Corte

In primo luogo, la Corte dichiara che l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE osta a disposizioni nazionali che conferiscono a un organo, la cui indipendenza e imparzialità non sono garantite, la competenza ad autorizzare l’avvio di procedimenti penali a carico di giudici degli organi giurisdizionali ordinari e, in caso di rilascio di una siffatta autorizzazione, a sospendere dalle funzioni i giudici di cui trattasi e a ridurre la retribuzione di questi ultimi durante detta sospensione.

A tale riguardo, la Corte rileva che, dopo l’introduzione di tali due cause pregiudiziali, ha pronunciato la sentenza Commissione/Polonia (Indipendenza e vita privata dei giudici) nella quale ha in particolare dichiarato che, avendo trasferito alla Sezione disciplinare, la cui indipendenza e imparzialità non sono garantite ( 6 ), la competenza a decidere in merito a controversie aventi incidenza diretta sullo status e sullo svolgimento della funzione di giudice, quali eventuali domande di autorizzazione all’esercizio dell’azione penale nei confronti di giudici, la Polonia era venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE ( 7 ).

Nella succitata sentenza la Corte ha sottolineato che la semplice prospettiva, per i giudici, di correre il rischio che un’autorizzazione all’esercizio dell’azione penale nei loro confronti possa essere richiesta e ottenuta presso un organo la cui indipendenza non sia garantita può pregiudicare la loro propria indipendenza, e che lo stesso vale per quanto riguarda il rischio che un siffatto organo decida sull’eventuale sospensione degli stessi dalle loro funzioni e sulla riduzione della loro retribuzione ( 8 ).

Nel caso di specie, la risoluzione controversa è stata adottata nei confronti del giudice I.T. ( 9 ), sul fondamento delle disposizioni nazionali che la Corte, nella succitata sentenza, ha dichiarato contrarie all’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, in quanto esse conferiscono la competenza ad adottare atti, come la risoluzione di cui trattasi, a un organo del genere.

Mentre le autorità dello Stato membro interessato sono tenute a modificare le disposizioni nazionali oggetto di una sentenza per inadempimento per conformarle alle prescrizioni del diritto dell’Unione, i giudici di tale Stato membro – dal canto loro – devono garantire l’osservanza di tale sentenza nell’espletamento dei loro compiti, il che implica, in particolare, che detti giudici devono tener conto, se necessario, delle massime ivi contenute, onde determinare la portata delle disposizioni del diritto dell’Unione che essi devono applicare. Di conseguenza, il giudice del rinvio nella causa C‑615/20 è chiamato a trarre, nel procedimento principale, tutte le conseguenze derivanti dai precetti di cui alla sentenza Commissione/Polonia (Indipendenza e vita privata dei giudici).

In secondo luogo, la Corte interpreta l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, il principio del primato del diritto dell’Unione e il principio di leale cooperazione nel senso che:

da un lato, un collegio giudicante di un organo giurisdizionale nazionale, investito di una causa e composto da un giudice unico nei confronti del quale un organo, la cui indipendenza e imparzialità non sono garantite, ha adottato una risoluzione che autorizza l’esercizio dell’azione penale e dispone la sospensione dalle funzioni del medesimo nonché la riduzione della sua retribuzione, è legittimato a disapplicare una siffatta risoluzione che osta all’esercizio della sua competenza in detta causa; e,

dall’altro lato, le autorità giudiziarie competenti a designare e modificare la composizione dei collegi giudicanti di tale organo giurisdizionale nazionale devono anch’esse disapplicare detta risoluzione, che osta all’esercizio di tale competenza da parte di detto collegio giudicante.

A tale riguardo, la Corte ricorda che, in forza di una giurisprudenza costante ( 10 ), il principio del primato del diritto dell’Unione impone, segnatamente, a ogni giudice nazionale incaricato di applicare, nell’ambito di propria competenza, le disposizioni del diritto dell’Unione, l’obbligo di garantire la piena efficacia delle disposizioni di tale diritto nella controversia di cui è investito, disapplicando all’occorrenza, di propria iniziativa, qualsiasi normativa o prassi nazionale che sia contraria a una disposizione del diritto dell’Unione dotata di efficacia diretta, senza dover chiedere o attendere la previa rimozione di tale normativa o prassi nazionale in via legislativa o mediante qualsiasi altro procedimento costituzionale. L’osservanza di detto obbligo costituisce espressione del principio di leale cooperazione.

Orbene, l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, interpretato alla luce dell’articolo 47 de la Carta dei diritti fondamentali ( 11 ), ha un’efficacia diretta che implica la disapplicazione di qualsiasi disposizione nazionale, giurisprudenza o prassi nazionale contraria a tali disposizioni del diritto dell’Unione, come interpretate dalla Corte ( 12 ).

Anche in mancanza di provvedimenti legislativi nazionali che abbiano posto fine ad un inadempimento constatato dalla Corte, i giudici nazionali devono adottare tutti i provvedimenti necessari per agevolare la piena efficacia del diritto dell’Unione conformemente ai precetti contenuti nella sentenza che accerta tale inadempimento. Peraltro, in virtù del principio di leale cooperazione, essi devono eliminare le conseguenze illecite di una violazione del diritto dell’Unione.

Per soddisfare detti obblighi, un giudice nazionale deve disapplicare un atto quale la risoluzione controversa che, in violazione dell’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, abbia disposto la sospensione di un giudice dalle funzioni qualora ciò sia indispensabile alla luce della situazione procedurale di cui trattasi per garantire il primato del diritto dell’Unione ( 13 ).

Infine, la Corte sottolinea che, nel caso in cui un atto quale la risoluzione controversa sia stato adottato da un organo che non costituisce un giudice indipendente e imparziale ai sensi del diritto dell’Unione, nessuna considerazione, fondata sul principio di certezza del diritto o connessa a una presunta autorità di cosa giudicata di tale risoluzione, può essere utilmente invocata al fine di impedire al giudice del rinvio e alle autorità giudiziarie competenti a designare e modificare la composizione dei collegi giudicanti dell’organo giurisdizionale nazionale di disapplicare una siffatta risoluzione ( 14 ).

A tale riguardo, la Corte osserva che il procedimento principale nella causa C‑615/20 è stato sospeso dal giudice del rinvio, in attesa della sentenza di cui trattasi. In detto contesto, non risulta che la prosecuzione di tale procedimento da parte del giudice che costituisce il collegio giudicante in composizione monocratica del giudice del rinvio, in particolare nella fase avanzata in cui si trova detto procedimento, che sarebbe particolarmente complesso, possa nuocere alla certezza del diritto. Essa sembra, al contrario, tale da consentire che il trattamento del procedimento principale possa sfociare in una decisione che sia conforme, da un lato, alle prescrizioni derivanti dall’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE e, dall’altro, al diritto degli individui di cui trattasi a un processo equo entro un termine ragionevole.

In tali circostanze, il giudice del rinvio nella causa C‑615/20 è legittimato a disapplicare la risoluzione controversa al fine di poter proseguire l’esame del procedimento principale nella sua attuale composizione senza che le autorità giudiziarie competenti a designare e modificare la composizione dei collegi giudicanti del giudice nazionale possano opporvisi.

In terzo luogo, la Corte interpreta l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE nonché i principi del primato del diritto dell’Unione e di leale cooperazione in relazione alla situazione di un collegio giudicante di un organo giurisdizionale nazionale, quale il giudice del rinvio nella causa C‑671/20, al quale una causa precedentemente assegnata a un altro collegio giudicante di tale organo giurisdizionale nazionale è stata riassegnata in conseguenza di un atto della Sezione disciplinare quale la risoluzione controversa, al fine di stabilire, in particolare, se tale organo giurisdizionale del rinvio debba, nel caso di specie, disapplicare tale risoluzione e astenersi dal proseguire l’esame di detta causa.

La Corte sottolinea, a tale riguardo, che l’obbligo, per gli organi giurisdizionali nazionali, di disapplicare una risoluzione che comporta, in violazione dell’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, la sospensione di un giudice dalle funzioni, qualora ciò sia indispensabile alla luce della situazione procedurale di cui trattasi per garantire il primato del diritto dell’Unione, è imposto, in particolare, al collegio giudicante al quale la causa sarebbe stata riassegnata a seguito di una siffatta risoluzione. Tale collegio giudicante deve, di conseguenza, astenersi dal conoscere di tale causa. Detto obbligo vincola anche le autorità competenti a designare e modificare la composizione dei collegi giudicanti dell’organo giurisdizionale nazionale, le quali devono, pertanto, riassegnare la stessa causa al collegio giudicante che ne era stato inizialmente investito.

Nel caso di specie, non può essere utilmente invocata nessuna considerazione fondata sul principio di certezza del diritto o connessa a una presunta autorità di cosa giudicata di detta risoluzione.

A tale riguardo, la Corte rileva che, nella causa C‑671/20, e a differenza di altre cause assegnate al giudice I.T. che sarebbero state anch’esse, nel frattempo, riassegnate ad altri collegi giudicanti, ma il cui esame sarebbe stato proseguito o, se del caso, chiuso mediante l’adozione di una decisione da parte di tali nuovi collegi, il procedimento principale è stato sospeso in attesa della sentenza di cui trattasi. In dette circostanze, la ripresa di detto procedimento da parte del giudice I.T. appare tale da consentire che il medesimo possa, nonostante il ritardo causato dalla risoluzione controversa, sfociare in una decisione che sia conforme tanto alle prescrizioni derivanti dall’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE quanto a quelli derivanti dal diritto dell’individuo di cui trattasi a un processo equo.

Pertanto, la Corte interpreta l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE nonché i principi del primato del diritto dell’Unione e di leale cooperazione nel senso che:

da un lato, un collegio giudicante di un organo giurisdizionale nazionale il quale, essendogli stata riassegnata una causa precedentemente assegnata a un altro collegio giudicante di tale organo giurisdizionale in conseguenza di una risoluzione, adottata da un organo la cui indipendenza e imparzialità non sono garantite e che ha autorizzato l’esercizio dell’azione penale nei confronti del giudice unico che compone quest’ultimo collegio giudicante e disposto la sospensione di quest’ultimo dalle funzioni, nonché la riduzione della sua retribuzione, abbia deciso di sospendere il trattamento di tale causa nell’attesa di una pronuncia pregiudiziale della Corte, deve disapplicare tale risoluzione e astenersi dal proseguire l’esame di detta causa; e,

dall’altro lato, le autorità giudiziarie competenti a designare e modificare la composizione dei collegi giudicanti dell’organo giurisdizionale nazionale sono tenute, in un siffatto caso, a riassegnare la medesima causa al collegio giudicante inizialmente incaricato di quest’ultima.

Per quanto riguarda, in quarto luogo, le disposizioni nazionali e la giurisprudenza di un organo giurisdizionale costituzionale menzionate dal giudice del rinvio nella causa C‑671/20 ( 15 ), le quali osterebbero a che quest’ultimo giudice possa, pur essendovi tenuto alla luce delle risposte fornite dalla Corte alle sue altre questioni, pronunciarsi sulla mancanza di efficacia vincolante di un atto quale la risoluzione controversa e disapplicare, se del caso, detto atto, la Corte rileva che il fatto che un organo giurisdizionale nazionale svolga i compiti che gli sono affidati dai Trattati e rispetti gli obblighi ad esso incombenti in forza di questi ultimi, dando attuazione a una disposizione come l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, non può né essergli vietato né essere qualificato come illecito disciplinare in capo ai giudici che fanno parte di un siffatto organo giurisdizionale ( 16 ).

Parimenti, tenuto conto dell’efficacia diretta di cui è munito l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, il principio del primato del diritto dell’Unione impone ai giudici nazionali la disapplicazione di qualsiasi giurisprudenza nazionale contraria a tale disposizione del diritto dell’Unione come interpretata dalla Corte. Dunque, nell’ipotesi in cui, a seguito di sentenze emesse dalla Corte, un giudice nazionale dovesse ritenere che la giurisprudenza di un organo giurisdizionale costituzionale sia contraria al diritto dell’Unione, il fatto che un tale giudice nazionale disapplichi detta giurisprudenza costituzionale, conformemente al principio del primato di tale diritto, non può giustificare la sussistenza di una sua responsabilità disciplinare ( 17 ).

Di conseguenza, l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE nonché i principi del primato del diritto dell’Unione e di leale cooperazione ostano:

da un lato, a disposizioni nazionali che vietano a un organo giurisdizionale nazionale, a pena di sanzioni disciplinari inflitte ai giudici che lo compongono, di esaminare il carattere vincolante di un atto, adottato da un organo la cui indipendenza e imparzialità non sono garantite e che ha autorizzato l’esercizio dell’azione penale nei confronti di un giudice e disposto la sospensione di quest’ultimo dalle funzioni nonché la riduzione della sua retribuzione, e, se del caso, di disapplicare tale atto; e,

dall’altro lato, alla giurisprudenza di una corte costituzionale in forza della quale gli atti di nomina dei giudici non possono essere oggetto di un sindacato giurisdizionale, nei limiti in cui detta giurisprudenza è tale da ostare a questo stesso esame.


( 1 ) La legge sulla Corte suprema, dell’8 dicembre 2017, ha istituito, in seno al Sąd Najwyższy (Corte suprema, Polonia), una nuova sezione disciplinare denominata Izba Dyscyplinarna (in prosieguo: la «Sezione disciplinare»). Con una legge del 20 dicembre 2019 che ha modificato la legge sulla Corte suprema, entrata in vigore nel 2020, a tale sezione sono state attribuite nuove competenze, in particolare, le competenze ad autorizzare l’esercizio dell’azione penale nei confronti dei giudici o l’adozione nei loro confronti della misura della custodia cautelare (articolo 27, paragrafo 1, punto 1a).

( 2 ) Vale a dire l’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, l’articolo 2 TUE e l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE che sanciscono il principio dello Stato di diritto e i requisiti di una tutela giurisdizionale effettiva, nonché i principi del primato, di leale cooperazione e di certezza del diritto.

( 3 ) Vale a dire l’articolo 2 e l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, nonché i principi del primato, di leale cooperazione e di certezza del diritto.

( 4 ) Relativa alla mancanza di indipendenza e di imparzialità della Sezione disciplinare istituita dalla legge sulla Corte suprema del 2017, come modificata nell’ambito della riforma della giustizia polacca del 2019.

( 5 ) Sentenza del 5 giugno 2023, Commissione/Polonia (Indipendenza e vita privata dei giudici) (C‑204/21, EU:C:2023:442).

( 6 ) Al punto 102 della sentenza Commissione/Polonia (Indipendenza e vita privata dei giudici), la Corte, basandosi sulla sua precedente giurisprudenza [punto 112 della sentenza del 15 luglio 2021, Commissione/Polonia (Regime disciplinare dei giudici) (C‑791/19, EU:C:2021:596)], ha ribadito la sua valutazione secondo cui la Sezione disciplinare non soddisfa il requisito di indipendenza e di imparzialità imposto.

( 7 ) Sentenza Commissione/Polonia (Indipendenza e vita privata dei giudici), dispositivo 1.

( 8 ) Sentenza Commissione/Polonia (Indipendenza e vita privata dei giudici), punto 101.

( 9 ) Ossia un organo giurisdizionale ordinario che può essere chiamato a pronunciarsi, ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, su questioni collegate all’applicazione o all’interpretazione del diritto dell’Unione.

( 10 ) V., in tal senso, sentenza del 22 febbraio 2022, RS (Efficacia delle sentenze di una Corte costituzionale) (C‑430/21, EU:C:2022:99, punto 53 e giurisprudenza ivi citata, nonché punto 55 e giurisprudenza ivi citata).

( 11 ) Che pone a carico degli Stati membri un obbligo di risultato chiaro e preciso e non accompagnato da alcuna condizione con riferimento, in particolare, all’indipendenza e all’imparzialità dei giudici chiamati a interpretare e ad applicare il diritto dell’Unione e al requisito che questi ultimi siano precostituiti per legge.

( 12 ) Sentenza Commissione/Polonia (Indipendenza e vita privata dei giudici), punto 78 e giurisprudenza ivi citata.

( 13 ) V., in tal senso, sentenza del 6 ottobre 2021, W.Ż. (Sezione di controllo straordinario delle questioni pubbliche della Corte suprema – Nomina) (C‑487/19, EU:C:2021:798, punti 159161).

( 14 ) V., in tal senso, sentenza W.Ż. (Sezione di controllo straordinario delle questioni pubbliche della Corte suprema – Nomina), punto 160.

( 15 ) L’articolo 42a, paragrafi 1 e 2, della legge sugli organi giurisdizionali ordinari del 27 luglio 2001, come modificata dalla legge del 20 dicembre 2019, prevede, in particolare, a carico di detti organi giurisdizionali, determinati divieti di mettere in discussione la legittimità degli organi giurisdizionali o di valutare la legittimità della nomina di un giudice o del suo potere di esercitare compiti in materia di amministrazione della giustizia. L’articolo 107, paragrafo 1, punto 3, della medesima legge, configura come illecito disciplinare, in particolare, qualsiasi atto dei giudici degli organi giurisdizionali ordinari che metta in discussione l’efficacia della nomina di un giudice.

( 16 ) V., in tal senso, sentenza Commissione/Polonia (Indipendenza e vita privata dei giudici), punto 132.

( 17 ) V., in tal senso, sentenza Commissione/Polonia (Indipendenza e vita privata dei giudici), punto 132.