SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione)

7 luglio 2022 ( *1 )

«Rinvio pregiudiziale – Previdenza sociale dei lavoratori migranti – Regolamento (CE) n. 987/2009 – Articolo 44, paragrafo 2 – Ambito di applicazione – Pensione di vecchiaia – Calcolo – Presa in considerazione dei periodi di cura della prole in altri Stati membri – Articolo 21 TFUE – Libera circolazione dei cittadini»

Nella causa C‑576/20,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dall’Oberster Gerichtshof (Corte suprema, Austria), con decisione del 13 ottobre 2020, pervenuta in cancelleria il 4 novembre 2020, nel procedimento

CC

contro

Pensionsversicherungsanstalt,

LA CORTE (Seconda Sezione),

composta da A. Prechal, presidente di sezione, J. Passer, F. Biltgen (relatore), N. Wahl e L. Arastey Sahún, giudici,

avvocato generale: N. Emiliou

cancelliere: M. Krausenböck, amministratrice

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza dell’11 novembre 2021,

considerate le osservazioni presentate:

per CC, da G. Schönherr, Rechtsanwalt;

per il Pensionsversicherungsanstalt, da A. Ehm e T. Mödlagl, Rechtsanwälte, nonché da B. Pokorny, esperto;

per il governo austriaco, da C. Leeb, A. Posch, J. Schmoll e B. Spiegel, in qualità di agenti;

per il governo ceco, da J. Pavliš M. Smolek e J. Vláčil, in qualità di agenti;

per il governo spagnolo, da I. Herranz Elizalde e S. Jiménez García, in qualità di agenti;

per la Commissione europea, da B.-R. Killmann e D. Martin, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 3 febbraio 2022,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1

La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 21 TFUE e dell’articolo 44, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (GU 2009, L 284, pag. 1).

2

Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra CC e il Pensionsversicherungsanstalt (ente pensionistico, Austria) in merito alla presa in considerazione dei periodi di cura della prole maturati da CC in altri Stati membri ai fini del calcolo dell’importo della sua pensione austriaca di vecchiaia.

Contesto normativo

Diritto dell’Unione

Regolamento (CE) n. 883/2004

3

Il regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (GU 2004, L 166, pag. 1, e rettifica in GU 2004, L 200, pag. 1), mira a coordinare i regimi nazionali di previdenza sociale. Conformemente al suo articolo 91, esso si applica a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di applicazione, ossia il regolamento n. 987/2009, che è stata fissata al 1o maggio 2010 dall’articolo 97 di quest’ultimo.

4

I considerando 1 e 3 del regolamento n. 883/2004 così recitano:

«(1)

Le norme di coordinamento dei sistemi nazionali di sicurezza sociale s’iscrivono nell’ambito della libera circolazione delle persone e dovrebbero contribuire al miglioramento del loro livello di vita e delle loro condizioni d’occupazione.

(...)

(3)

Il [regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità (GU 1971, L 149, pag. 2)] è stato modificato e aggiornato in diverse occasioni al fine di tener conto non solo degli sviluppi a livello comunitario, comprese le sentenze della Corte di giustizia, ma anche delle modifiche legislative a livello nazionale. Tali fattori hanno contribuito a rendere complesse e macchinose le norme di coordinamento comunitario. Pertanto, è essenziale sostituire tali norme e, allo stesso tempo, modernizzarle e semplificarle, per raggiungere l’obiettivo della libera circolazione delle persone».

5

L’articolo 1, lettera t), di tale regolamento definisce la nozione di «periodo di assicurazione», come costituita dai periodi di contribuzione, di occupazione o di attività lavorativa autonoma, quali sono definiti o riconosciuti come periodi di assicurazione dalla legislazione sotto la quale sono maturati o sono considerati maturati, nonché tutti i periodi equiparati, nella misura in cui sono riconosciuti da tale legislazione come equivalenti ai periodi di assicurazione.

6

L’articolo 2 di detto regolamento, intitolato «Ambito d’applicazione “ratione personae”», al paragrafo 1 enuncia quanto segue:

«Il presente regolamento si applica ai cittadini di uno Stato membro, agli apolidi e ai rifugiati residenti in uno Stato membro che sono o sono stati soggetti alla legislazione di uno o più Stati membri, nonché ai loro familiari e superstiti».

7

Il titolo II del medesimo regolamento, intitolato «Determinazione della legislazione applicabile», comprende segnatamente l’articolo 11 dello stesso, intitolato «Norme generali», il quale, ai suoi paragrafi da 1 a 3, così dispone:

«1.   Le persone alle quali si applica il presente regolamento sono soggette alla legislazione di un singolo Stato membro. Tale legislazione e' determinata a norma del presente titolo.

2.   Ai fini dell’applicazione del presente titolo, le persone che ricevono una prestazione in denaro a motivo o in conseguenza di un’attività subordinata o di un’attività lavorativa autonoma sono considerate come se esercitassero tale attività. Ciò non si applica alle pensioni di invalidità, di vecchiaia o di reversibilità né alle rendite per infortunio sul lavoro, malattie professionali, né alle prestazioni in denaro per malattia che contemplano cure di durata illimitata.

3.   Fatti salvi gli articoli da 12 a 16:

a)

una persona che esercita un’attività subordinata o autonoma in uno Stato membro è soggetta alla legislazione di tale Stato membro;

b)

un pubblico dipendente è soggetto alla legislazione dello Stato membro al quale appartiene l’amministrazione da cui egli dipende;

c)

una persona che riceva indennità di disoccupazione a norma dell’articolo 65 in base alla legislazione dello Stato membro di residenza è soggetta alla legislazione di detto Stato membro;

d)

una persona chiamata o richiamata alle armi o al servizio civile in uno Stato membro è soggetta alla legislazione di tale Stato membro;

e)

qualsiasi altra persona che non rientri nelle categorie di cui alle lettere da a) a d) è soggetta alla legislazione dello Stato membro di residenza, fatte salve le altre disposizioni del presente regolamento che le garantiscono l’erogazione di prestazioni in virtù della legislazione di uno o più altri Stati membri».

8

L’articolo 87 del regolamento n. 883/2004, riguardante le disposizioni transitorie, è così formulato:

«1.   Il presente regolamento non fa sorgere alcun diritto per il periodo precedente la data della sua applicazione.

2.   Ogni periodo d’assicurazione e, eventualmente, ogni periodo di occupazione, di attività lavorativa autonoma o di residenza maturato sotto la legislazione di uno Stato membro prima della data di applicazione del presente regolamento nello Stato membro interessato, è preso in considerazione per la determinazione dei diritti acquisiti a norma del presente regolamento.

3.   Fatto salvo il paragrafo 1, un diritto è acquisito in virtù del presente regolamento anche se si riferisce ad un evento verificatosi prima della sua data di applicazione nello Stato membro interessato.

(...)».

Regolamento n. 987/2009

9

Ai sensi dei considerando 1 e 14 del regolamento n. 987/2009:

«(1)

Il regolamento [n. 883/2004] modernizza le norme sul coordinamento dei regimi nazionali di sicurezza sociale degli Stati membri precisando le misure e le procedure d’attuazione necessarie e assicurandone la semplificazione a vantaggio di tutti gli attori interessati. È opportuno stabilirne le modalità d’applicazione.

(...)

(14)

Sono necessarie regole e procedure specifiche per definire la legislazione applicabile per prendere in considerazione nei vari Stati membri i periodi in cui la persona assicurata si è dedicata alla cura dei figli».

10

L’articolo 44 di tale regolamento, dal titolo «Presa in considerazione dei periodi di cura dei figli», è contenuto nel capo IV del medesimo, intitolato «Prestazioni di invalidità e pensioni di vecchiaia e ai superstiti». Detta disposizione prevede quanto segue:

«1.   Ai fini del presente articolo, per “periodo di cura dei figli” s’intende qualsiasi periodo accreditato sotto la legislazione pensionistica di uno Stato membro o che fornisce un’integrazione pensionistica espressamente per il fatto che una persona abbia cresciuto un figlio, indipendentemente dalle modalità di calcolo di tali periodi e a prescindere dal fatto che essi siano maturati all’epoca della cura del figlio o siano riconosciuti retroattivamente.

2.   Qualora, in base alla legislazione dello Stato membro competente ai sensi del titolo II del regolamento [n. 883/2004], non siano presi in considerazione i periodi dedicati alla cura dei figli, l’istituzione dello Stato membro la cui legislazione era applicabile ai sensi del titolo II del regolamento [n. 883/2004] alla persona interessata in quanto esercitava un’attività subordinata o autonoma alla data a decorrere dalla quale, secondo tale legislazione, si è iniziato a prendere in considerazione il periodo dedicato alla cura del figlio in questione, rimane responsabile della presa in considerazione di tale periodo come periodo dedicato alla cura dei figli secondo la propria legislazione, come se il figlio in questione fosse stato cresciuto nel suo territorio.

3.   Il paragrafo 2 non trova applicazione se la persona interessata è o diventa soggetta alla legislazione di un altro Stato membro per il fatto che vi eserciti un’attività subordinata o autonoma».

11

L’articolo 93 di detto regolamento, dal titolo «Disposizioni transitorie», è così formulato:

«L’articolo 87 del regolamento [n. 883/2004] si applica alle situazioni disciplinate dal regolamento [n. 987/2009]».

Diritto austriaco

12

L’articolo 4, paragrafo 1, dell’Allgemeines Pensionsgesetz (legge generale sulle pensioni, BGBl. I, 142/2004; in prosieguo: la «legge generale sulle pensioni»), intitolato «Pensione di vecchiaia, diritto», prevede quanto segue:

«Il diritto a una pensione di vecchiaia spetta alla persona assicurata dopo il compimento del 65° anno di età (età ordinaria di pensionamento) se entro la data di riferimento (...) ha maturato un’anzianità assicurativa di almeno 180 mesi ai sensi della presente o di un’altra legge federale, di cui almeno 84 maturati sulla base di un’attività lavorativa (periodo assicurativo minimo)».

13

L’articolo 16, paragrafo 3 bis, della legge generale sulle pensioni prevede che, per il raggiungimento del periodo minimo di cui all’articolo 4, paragrafo 1, della legge stessa, siano assimilati a mesi assicurativi anche i periodi corrispondenti alla cura dei figli ai sensi, in particolare, dell’articolo 227 bis dell’Allgemeines Sozialversicherungsgesetz (legge generale sulle assicurazioni sociali), del 9 settembre 1955 (BGBl. 189/1955), nella versione applicabile al procedimento principale (in prosieguo: l’«ASVG») e dell’articolo 116 bis del Gewerbliches Sozialversicherungsgesetz (legge sulla previdenza sociale per le persone che esercitano un’attività industriale o commerciale) che siano stati maturati prima del 1o gennaio 2005.

14

L’articolo 16, paragrafo 6, della legge generale sulle pensioni stabilisce che, in deroga all’articolo 4, paragrafo 1, di tale legge, l’età pensionabile per le donne che compiono 60 anni prima del 1o gennaio 2024 è determinata ai sensi dell’articolo 253, paragrafo 1, dell’ASVG.

15

L’articolo 224 dell’ASVG, intitolato «Periodi di assicurazione», è così formulato:

«Per periodi assicurativi si intendono i periodi contributivi di cui agli articoli 225 e 226 e i periodi assimilati di cui agli articoli 227, 227 bis, 228, 228bis e 229».

16

L’articolo 227 bis, paragrafo 1, dell’ASVG prevede in sostanza, che, per le persone assicurate che hanno effettivamente e principalmente accudito i loro figli, sono considerati «periodi assimilati» i periodi maturati nel territorio nazionale dopo il 31 dicembre 1955 e prima del 1o gennaio 2005 dedicati alla cura dei figli, fino a concorrenza di un massimo di 48 mesi di calendario o di 60 mesi di calendario nel caso di parto gemellare, a partire dalla nascita del figlio.

17

L’articolo 116 bis della legge sulla previdenza sociale per le persone che esercitano un’attività industriale o commerciale riprende essenzialmente le stesse disposizioni dell’articolo 227 bis dell’ASVG.

Procedimento principale e questioni pregiudiziali

18

La ricorrente nel procedimento principale, CC, è una cittadina austriaca nata nel 1957.

19

Dopo aver svolto un’attività lavorativa autonoma in Austria fino al 30 settembre 1986, seguita da studi nel Regno Unito, la ricorrente nel procedimento principale si è stabilita in Belgio all’inizio del mese di novembre 1987, dove ha dato alla luce due figli, rispettivamente il 5 dicembre 1987 e il 23 febbraio 1990. Successivamente ha soggiornato in Ungheria dal 5 al 31 dicembre 1991 e nel Regno Unito dal 1o gennaio all’8 febbraio 1993.

20

Tra il 5 dicembre 1987 e l’8 febbraio 1993 la ricorrente nel procedimento principale ha accudito i propri figli senza esercitare alcuna attività lavorativa, senza maturare alcun periodo di assicurazione e senza percepire prestazioni per la cura dei suoi figli.

21

L’8 febbraio 1993 è rientrata in Austria e ha ivi esercitato un’attività lavorativa autonoma.

22

Tra il febbraio 1993 e il febbraio 1994, la ricorrente nel procedimento principale ha dedicato 13 mesi alla cura dei figli in Austria, essendo nel contempo obbligatoriamente iscritta e versando contributi al regime di previdenza sociale austriaco. Ha poi lavorato e versato contributi in tale Stato membro fino al suo pensionamento.

23

L’11 ottobre 2017 la ricorrente nel procedimento principale ha richiesto al convenuto nel procedimento principale, l’ente pensionistico, la concessione di una pensione di vecchiaia.

24

Con decisione del 29 dicembre 2017, quest’ultimo le ha riconosciuto il diritto ad una pensione di vecchiaia per un importo mensile di EUR 1079,15, a decorrere dal 1o novembre 2017. Tale importo è stato calcolato sulla base di 366 mesi di assicurazione maturati in Austria, tra cui i periodi di cura della prole svolti in Austria, che sono stati assimilati a periodi di assicurazione.

25

Avverso tale decisione la ricorrente nel procedimento principale ha proposto ricorso dinanzi all’Arbeits- und Sozialgericht Wien (Tribunale del lavoro e della previdenza sociale di Vienna, Austria) sostenendo che, poiché era coperta dalla previdenza sociale austriaca prima dei periodi di cura dei figli da lei maturati in Belgio e in Ungheria tra il 5 dicembre 1987 e il 31 dicembre 1991, anche questi ultimi periodi dovevano essere presi in considerazione, in quanto periodi assimilati, ai fini del calcolo dell’importo della sua pensione austriaca di vecchiaia, pena la violazione dell’articolo 21 TFUE, come interpretato dalla giurisprudenza della Corte.

26

Il giudice di primo grado ha respinto il ricorso in quanto la ricorrente nel procedimento principale non soddisfaceva i requisiti affinché i periodi di cura della prole maturati in altri Stati membri potessero essere assimilati a periodi di assicurazione ai sensi dell’articolo 44 del regolamento n. 987/2009 e della normativa austriaca ad esso afferente.

27

La ricorrente nel procedimento principale ha interposto appello avverso tale decisione dinanzi all’Oberlandesgericht Wien (Tribunale superiore del Land di Vienna, Austria) deducendo che, quand’anche la sua situazione non soddisfacesse i requisiti stabiliti dall’articolo 44 del regolamento n. 987/2009, conformemente alla giurisprudenza della Corte, risultante, in particolare, dalla sentenza del 19 luglio 2012, Reichel-Albert (C‑522/10, EU:C:2012:475), si dovevano prendere in considerazione i periodi di cura della prole maturati in altri Stati membri sulla base dell’articolo 21 TFUE, dal momento che ella lavorava ed era affiliata al regime di previdenza sociale austriaco prima e dopo i periodi dedicati alla cura dei figli, maturati in altri Stati membri, e che detti periodi presenterebbero quindi un collegamento sufficiente con il regime di previdenza sociale austriaco.

28

Detto giudice ha respinto l’appello confermando che le condizioni di applicazione dell’articolo 44 del regolamento n. 987/2009 non erano soddisfatte nel caso di specie e che, avendo tale disposizione carattere esclusivo, i periodi dedicati dalla ricorrente nel procedimento principale alla cura dei figli, maturati in altri Stati membri, non possono essere presi in considerazione sulla base dell’articolo 21 TFUE. Peraltro, il medesimo giudice ha ritenuto che la soluzione risultante dalla sentenza del 19 luglio 2012, Reichel-Albert (C‑522/10, EU:C:2012:475), non sia trasponibile alla presente causa, in quanto, nel caso di specie, il regolamento n. 987/2009 è applicabile ratione temporis, ma non lo era invece nella causa che ha dato origine a detta sentenza.

29

Anche il giudice del rinvio, l’Oberster Gerichtshof (Corte suprema, Austria), dinanzi al quale la ricorrente nel procedimento principale ha proposto un ricorso per Revision, è dell’avviso che i regolamenti nn. 883/2004 e 987/2009 siano applicabili ratione temporis alla presente causa e che le condizioni previste dall’articolo 44, paragrafo 2, di quest’ultimo regolamento ai fini della presa in considerazione, da parte dell’ente pensionistico, dei periodi di cura dei figli, maturati dalla ricorrente nel procedimento principale in Belgio e in Ungheria, non siano soddisfatte, giacché, alla data di inizio del primo periodo di cura dei figli, vale a dire nel dicembre 1987, la ricorrente nel procedimento principale non svolgeva alcuna attività subordinata o autonoma in Austria.

30

Il giudice del rinvio non esclude che l’articolo 44 del regolamento n. 987/2009 possa essere interpretato nel senso che esso si applica in via esclusiva e che, pertanto, non sia possibile prendere in considerazione detti periodi neppure sulla base dell’articolo 21 TFUE.

31

Tuttavia, detto giudice osserva che i fatti di cui al procedimento principale sono equiparabili a quelli della causa che ha dato origine alla sentenza del 19 luglio 2012, Reichel-Albert (C‑522/10, EU:C:2012:475) e che la circostanza che la ricorrente nel procedimento principale abbia lavorato e maturato periodi di assicurazione esclusivamente in Austria potrebbe dimostrare, conformemente alla giurisprudenza risultante da tale sentenza, l’esistenza di un collegamento sufficientemente stretto con il regime di previdenza sociale austriaco.

32

Il giudice del rinvio ritiene pertanto che, nell’ambito del regolamento n. 1408/71, vigente all’epoca in cui la ricorrente nel procedimento principale ha maturato periodi di cura dei figli in Belgio e in Ungheria, tali periodi sarebbero stati presi in considerazione ai sensi dell’articolo 21 TFUE ai fini del calcolo della sua pensione austriaca di vecchiaia, conformemente alla giurisprudenza della Corte. La situazione della ricorrente nel procedimento principale sarebbe pertanto divenuta meno favorevole a seguito dell’entrata in vigore dell’articolo 44 del regolamento n. 987/2009.

33

In subordine, il giudice del rinvio rileva che gli Stati membri in cui la ricorrente nel procedimento principale ha maturato i periodi di cura dei figli prevedono, in linea di principio, la presa in considerazione di periodi siffatti. In tale contesto detto giudice si chiede, nell’ipotesi in cui l’articolo 44 del regolamento n. 987/2009 sia applicabile nella fattispecie, se la circostanza contemplata al paragrafo 2 di tale articolo, vale a dire quella in cui, «in base alla legislazione dello Stato membro competente ai sensi del titolo II del regolamento [n. 883/2004], non siano presi in considerazione i periodi dedicati alla cura dei figli», debba essere intesa come riguardante la situazione in cui la legislazione di tale Stato membro non prevede, in generale, la presa in considerazione dei periodi dedicati alla cura dei figli ai fini del calcolo della pensione di vecchiaia della persona interessata, o piuttosto come applicabile alla situazione in cui, pur essendo prevista una siffatta presa in considerazione, detta persona, tenuto conto della sua situazione concreta, non possa avvalersene.

34

In tale contesto, l’Oberster Gerichtshof (Corte suprema) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)

Se l’articolo 44, paragrafo 2, del regolamento [n. 987/2009] debba essere interpretato nel senso che osta a che i periodi trascorsi in altri Stati membri per la cura dei figli siano presi in considerazione da uno Stato membro competente per la concessione di una pensione di vecchiaia, ai sensi della cui legislazione la beneficiaria della pensione ha esercitato per tutta la sua vita lavorativa, ad eccezione di tali periodi di cura dei figli, un’attività subordinata o autonoma, sulla base del solo fatto che detta beneficiaria, alla data a decorrere dalla quale secondo la legislazione dello Stato membro in parola, si è iniziato a prendere in considerazione il periodo dedicato alla cura del figlio di cui trattasi, non esercitava un’attività subordinata o autonoma.

In caso di risposta negativa alla prima questione:

2)

Se l’articolo 44, paragrafo 2, prima frase, in initio, del [regolamento n. 987/2009] debba essere interpretato nel senso che lo Stato membro competente ai sensi del titolo II del regolamento [n. 883/2004] non prende in considerazione ai sensi dalla propria legislazione i periodi dedicati alla cura dei figli in via generale oppure non li prende in considerazione unicamente in casi concreti».

Sulle questioni pregiudiziali

Sulla prima questione

35

In limine occorre ricordare che, secondo una giurisprudenza costante della Corte, nell’ambito della procedura di cooperazione tra i giudici nazionali e la Corte istituita dall’articolo 267 TFUE, spetta a quest’ultima fornire al giudice nazionale una risposta utile che gli consenta di dirimere la controversia sottopostagli. In tale prospettiva, spetta alla Corte, se necessario, riformulare le questioni che le sono sottoposte. In effetti, la Corte ha il compito di interpretare tutte le norme del diritto dell’Unione che possano essere utili ai giudici nazionali al fine di dirimere le controversie di cui sono investiti, anche qualora tali norme non siano espressamente indicate nelle questioni ad essa sottoposte da detti giudici (sentenza dell’8 luglio 2021, Staatsanwaltschaft Köln e Bundesamt für Güterverkehr, C‑937/19, EU:C:2021:555, punto 22 e giurisprudenza ivi citata).

36

Di conseguenza, benché formalmente il giudice del rinvio abbia limitato la sua questione all’interpretazione dell’articolo 44, paragrafo 2, del regolamento n. 987/2009, la Corte può nondimeno fornirgli tutti gli elementi interpretativi del diritto dell’Unione che possano essere utili per definire la controversia di cui è investito, a prescindere dal fatto che detto giudice vi abbia fatto riferimento o meno nel formulare le proprie questioni. A tal proposito, la Corte è tenuta a trarre dall’insieme degli elementi forniti dal giudice nazionale e, in particolare, dalla motivazione della decisione di rinvio, gli elementi del diritto dell’Unione che richiedono un’interpretazione, tenuto conto dell’oggetto della controversia (v., per analogia, sentenza dell’8 luglio 2021, Staatsanwaltschaft Köln e Bundesamt für Güterverkehr, C‑937/19, EU:C:2021:555, punto 23 e giurisprudenza ivi citata).

37

Nel caso di specie, dalla domanda di pronuncia pregiudiziale emerge che la controversia nel procedimento principale verte sulla questione se la Repubblica d’Austria sia tenuta a prendere in considerazione, ai fini della concessione di una pensione di vecchiaia, i periodi di cura della prole maturati dalla ricorrente nel procedimento principale in altri Stati membri. Il giudice del rinvio precisa infatti che una simile presa in considerazione è esclusa in base all’articolo 44, paragrafo 2, del regolamento n. 987/2009, giacché tale disposizione richiede che la persona interessata abbia esercitato un’attività subordinata o autonoma nello Stato membro di cui trattasi «alla data a decorrere dalla quale, secondo [la legislazione di detto Stato membro], si è iniziato a prendere in considerazione il periodo dedicato alla cura del figlio in questione», data questa determinata dalle disposizioni nazionali del citato Stato membro che disciplinano la presa in considerazione dei periodi di cura dei figli. Orbene, benché durante la sua vita attiva la ricorrente nel procedimento principale abbia esercitato un’attività subordinata o autonoma unicamente in Austria e benché abbia versato contributi unicamente nell’ambito del regime di previdenza sociale di detto Stato membro, sarebbe assodato che, alle date rilevanti, le quali, conformemente alla legislazione austriaca, sono il 1o gennaio 1988 e il 1o marzo 1990, essa non esercitava alcuna attività subordinata o autonoma in Austria. Tanto premesso, il giudice del rinvio chiede se, qualora l’articolo 44 dovesse essere interpretato nel senso che esso non presenta carattere esclusivo, la Repubblica d’Austria sia tenuta, conformemente alla giurisprudenza risultante dalla sentenza del 19 luglio 2012, Reichel-Albert (C‑522/10, EU:C:2012:475), in cui i fatti della causa che ha dato origine alla sentenza stessa sono, ad avviso di tale giudice, equiparabili a quelli di cui al procedimento principale, a prendere in considerazione tali periodi a norma dell’articolo 21 TFUE.

38

La prima questione dev’essere pertanto intesa come diretta, in sostanza, a chiarire se l’articolo 44, paragrafo 2, del regolamento n. 987/2009 debba essere interpretato nel senso che, qualora la persona interessata non soddisfi il requisito attinente all’esercizio di un’attività subordinata o autonoma imposto da tale disposizione per ottenere, ai fini della concessione di una pensione di vecchiaia, la presa in considerazione, da parte dello Stato membro debitore di tale pensione, dei periodi di cura dei figli da essa maturati in altri Stati membri, tale Stato membro sia nondimeno tenuto a prendere in considerazione tali periodi ai sensi dell’articolo 21 TFUE.

39

A tal riguardo occorre, in primo luogo, verificare se l’articolo 44 del regolamento n. 987/2009 disciplini in via esclusiva o meno la presa in considerazione dei periodi di cura della prole maturati in diversi Stati membri. Infatti, in caso affermativo, siffatti periodi potranno essere presi in considerazione esclusivamente in forza di quest’unica disposizione, cosicché l’articolo 21 TFUE non potrà trovare applicazione. Per contro, ove l’articolo 44 del regolamento n. 987/2009 dovesse essere interpretato nel senso che esso non si applica in via esclusiva, non può escludersi, a priori, che la giurisprudenza risultante dalla sentenza del 19 luglio 2012, Reichel-Albert (C‑522/10, EU:C:2012:475), che prevede la presa in considerazione, da parte di uno Stato membro, dei periodi di cura della prole maturati dalla persona interessata in altri Stati membri ai sensi dell’articolo 21 TFUE, sia trasponibile a una situazione, come quella di cui al procedimento principale, che, a differenza di quella che ha dato origine alla sentenza citata, ricade nell’ambito di applicazione ratione temporis del regolamento n. 987/2009, ma in cui la persona interessata non soddisfa il requisito dell’esercizio di un’attività subordinata o autonoma, imposto dall’articolo 44, paragrafo 2, di tale regolamento.

40

Secondo costante giurisprudenza della Corte, ai fini dell’interpretazione di una disposizione di diritto dell’Unione si deve tener conto non soltanto del suo tenore letterale, ma anche del suo contesto e degli scopi perseguiti dalla normativa di cui essa fa parte, ove la genesi della disposizione in questione può parimenti presentare elementi pertinenti ai fini dell’interpretazione (sentenza dell’8 maggio 2019, Inspecteur van de Belastingdienst, C‑631/17, EU:C:2019:381, punto 29).

41

Nel caso di specie, il tenore letterale dell’articolo 44 del regolamento n. 987/2009 non indica espressamente se tale disposizione disciplini la presa in considerazione dei periodi di cura della prole compiuti in diversi Stati membri in via esclusiva. Occorre tuttavia constatare che la norma di cui al paragrafo 2 di tale articolo, secondo la quale la persona interessata è soggetta alla legislazione dello Stato membro competente ai sensi del titolo II del regolamento n. 883/2004 in ragione dell’esercizio, da parte di quest’ultima, di un’attività subordinata o autonoma in tale Stato membro alla data a decorrere dalla quale, secondo tale legislazione, si è iniziato a prendere in considerazione il periodo dedicato alla cura dei figli, costituisce, come sostenuto dalla Commissione europea, una codificazione della giurisprudenza della Corte risultante dalle sentenze del 23 novembre 2000, Elsen (C‑135/99, EU:C:2000:647) e del 7 febbraio 2002, Kauer (C‑28/00, EU:C:2002:82).

42

Infatti, benché il legislatore dell’Unione non abbia ripreso espressamente il criterio, stabilito in tali sentenze, dello «stretto legame» o del «collegamento sufficiente» tra i periodi di assicurazione maturati in ragione dell’esercizio di un’attività lavorativa nello Stato membro a carico del quale la persona interessata richiede una pensione di vecchiaia e i periodi di cura dei figli che tale persona ha effettuato in un altro Stato membro, resta il fatto che l’applicazione, alle persone interessate nelle cause che hanno dato origine alle citate sentenze, della norma di cui all’articolo 44, paragrafo 2, del regolamento n. 987/2009 avrebbe condotto al risultato cui è giunta la Corte al termine di tali sentenze. Infatti, come risulta, in sostanza, dai punti da 25 a 28 della sentenza del 23 novembre 2000, Elsen (C‑135/99, EU:C:2000:647) e dai punti da 31 a 33 della sentenza del 7 febbraio 2002, Kauer (C‑28/00, EU:C:2002:82), la Corte ha dichiarato che la circostanza che tali persone, che avevano lavorato esclusivamente nello Stato membro debitore della loro pensione di vecchiaia, esercitassero, al momento della nascita del loro figlio, un’attività subordinata nel territorio di tale Stato membro, consentiva di stabilire l’esistenza di un siffatto collegamento stretto o sufficiente e che pertanto la legislazione di tale Stato membro era applicabile con riferimento alla presa in considerazione dei periodi di cura della prole maturati in un altro Stato membro ai fini della concessione di una pensione siffatta.

43

Va aggiunto che, poiché alla data di entrata in vigore dell’articolo 44 del regolamento n. 987/2009, la sentenza del 19 luglio 2012, Reichel-Albert (C‑522/10, EU:C:2012:475), non era ancora stata pronunciata dalla Corte, al momento dell’adozione di detto regolamento non è stato possibile prendere in considerazione gli insegnamenti scaturiti da tale sentenza ai fini della loro eventuale codificazione.

44

Ne consegue che, tenuto conto del suo tenore letterale, l’articolo 44 del regolamento n. 987/2009 deve essere interpretato nel senso che esso non disciplina la presa in considerazione dei periodi di cura dei figli in via esclusiva.

45

Tale interpretazione è avvalorata dal contesto in cui si inserisce la disposizione citata.

46

Si deve infatti rilevare che, alla luce del titolo e del capo del regolamento n. 987/2009 in cui è contenuto l’articolo 44 del regolamento stesso, vale a dire il titolo III, intitolato «Disposizioni specifiche riguardanti le varie categorie di prestazioni», e il capo IV che comprende le disposizioni riguardanti le «[p]restazioni di invalidità e pensioni di vecchiaia e ai superstiti», la disposizione citata rappresenta una disposizione particolare applicabile a prestazioni di tipo pensionistico, che agevola la presa in considerazione dei periodi di cura dei figli ai fini del calcolo di tali prestazioni. A tal fine la disposizione in parola introduce, qualora la legislazione dello Stato membro competente ai sensi del titolo II del regolamento n. 883/2004 non tenga conto dei suddetti periodi, una competenza che è meramente sussidiaria a carico di uno Stato membro che non è competente in base alle norme generali, ma che lo era in precedenza in ragione dell’esercizio, da parte della persona interessata, di un’attività subordinata o autonoma in tale Stato membro nel momento in cui, secondo la sua legislazione, è possibile iniziare a prendere in considerazione detti periodi.

47

Di conseguenza, l’articolo 44 del regolamento n. 987/2009 introduce una norma aggiuntiva che consente di aumentare la probabilità che le persone interessate ottengano una presa in considerazione completa dei loro periodi di cura dei figli e di evitare così, per quanto possibile, che ciò non avvenga. Tale disposizione non può pertanto essere interpretata nel senso che essa presenta un carattere esclusivo.

48

Per quanto riguarda gli obiettivi della normativa di cui fa parte l’articolo 44 del regolamento n. 987/2009, va rammentato che, come risulta rispettivamente dal considerando 3 del regolamento n. 883/2004 e dal considerando 1 del regolamento n. 987/2009, il regolamento n. 883/2004 ha lo scopo di sostituire le norme di coordinamento dei regimi nazionali di sicurezza sociale previste dal regolamento n. 1408/71, modernizzandole e semplificandole, per raggiungere l’obiettivo della libera circolazione delle persone, mentre il regolamento n. 987/2009 è destinato a stabilirne le modalità di applicazione. Il considerando 1 del regolamento n. 883/2004 precisa, inoltre, che norme di coordinamento dei sistemi nazionali di sicurezza sociale, come quelle previste da quest’ultimo regolamento, dal regolamento n. 987/2009 e, in precedenza, dal regolamento n. 1408/71, s’iscrivono nell’ambito della libera circolazione delle persone.

49

A tal riguardo, da una giurisprudenza costante a partire dall’entrata in vigore del regolamento n. 883/2004 risulta che, da un lato, sebbene, in mancanza di un’armonizzazione a livello dell’Unione, gli Stati membri conservino la loro competenza a disciplinare i loro sistemi di previdenza sociale e a determinare, segnatamente, in tale contesto, le condizioni cui è subordinato il diritto a prestazioni, tali Stati devono nondimeno rispettare il diritto dell’Unione nell’esercizio di tale competenza e, in particolare, le disposizioni del Trattato FUE relative alla libertà riconosciuta a qualsiasi cittadino dell’Unione di circolare e di soggiornare sul territorio degli Stati membri (v., in tal senso, sentenza del 14 marzo 2019, Vester, C‑134/18, EU:C:2019:212, punti da 29 a 31 e giurisprudenza ivi citata).

50

D’altro lato, se i lavoratori migranti, a seguito dell’esercizio del loro diritto alla libera circolazione, dovessero essere privati dei vantaggi previdenziali garantiti loro dalle leggi di uno Stato membro, una conseguenza del genere potrebbe dissuaderli dall’esercitare il loro diritto alla libera circolazione e costituirebbe, pertanto, un ostacolo a tale libertà (v., in tal senso, sentenza del 14 marzo 2019, Vester, C‑134/18, EU:C:2019:212, punto 33 e giurisprudenza ivi citata).

51

Ne consegue che l’obiettivo di garantire il rispetto del principio della libera circolazione, come sancito dall’articolo 21 TFUE, prevale altresì nell’ambito dei regolamenti nn. 883/2004 e 987/2009.

52

Orbene, è giocoforza constatare che un’interpretazione secondo cui l’articolo 44 del regolamento n. 987/2009 disciplinerebbe la presa in considerazione dei periodi di cura della prole maturati in diversi Stati membri in via esclusiva equivarrebbe a consentire allo Stato membro debitore della pensione di vecchiaia di una persona, all’interno del quale quest’ultima, come la ricorrente nel procedimento principale, ha esclusivamente lavorato e versato contributi, tanto anteriormente quanto successivamente al trasferimento della sua residenza in un altro Stato membro, ove essa si è dedicata alla cura dei propri figli, di negare la presa in considerazione, ai fini del riconoscimento di una pensione siffatta, dei periodi di cura della prole maturati dalla persona stessa in tale altro Stato membro e pertanto di porla in una situazione di svantaggio per il solo fatto di aver esercitato il proprio diritto alla libera circolazione.

53

Una siffatta interpretazione contrasterebbe quindi con gli obiettivi perseguiti dal regolamento n. 987/2009, in particolare con riferimento alla finalità di garantire il rispetto del principio della libera circolazione, e rischierebbe quindi di mettere a repentaglio l’effetto utile dell’articolo 44 del regolamento stesso.

54

In tale contesto, è sufficiente ricordare che, secondo la giurisprudenza della Corte, quando una norma del diritto dell’Unione è suscettibile di più interpretazioni, occorre privilegiare quella idonea a salvaguardare il suo effetto utile (sentenza del 7 ottobre 2010, Lassal, C‑162/09, EU:C:2010:592, punto 51).

55

Si deve quindi dichiarare che, alla luce del suo tenore letterale, del contesto in cui esso si inserisce e degli obiettivi perseguiti dalla normativa di cui fa parte, l’articolo 44 del regolamento n. 987/2009 dev’essere interpretato nel senso che esso non disciplina in via esclusiva la presa in considerazione dei periodi di cura della prole maturati da una stessa persona in diversi Stati membri.

56

Occorre, in secondo luogo, verificare se la giurisprudenza risultante dalla sentenza del 19 luglio 2012, Reichel-Albert (C‑522/10, EU:C:2012:475), sia trasponibile ad una situazione, come quella di cui al procedimento principale, in cui, sebbene il regolamento n. 987/2009 sia applicabile ratione temporis, la persona interessata non soddisfa il requisito dell’esercizio di un’attività subordinata o autonoma imposto dall’articolo 44, paragrafo 2 di tale regolamento per ottenere, ai fini della concessione di una pensione di vecchiaia, la presa in considerazione, da parte dello Stato membro debitore di detta pensione, dei periodi di cura dei figli da essa maturati in altri Stati membri. Nella causa che ha dato origine a tale sentenza, la persona interessata, al momento della nascita dei suoi figli, aveva smesso di lavorare nello Stato membro debitore della sua pensione di vecchiaia e aveva temporaneamente stabilito la propria residenza nel territorio di un altro Stato membro, in cui si era dedicata alla cura dei propri figli e non aveva esercitato alcuna attività subordinata o autonoma. La persona di cui trattasi era poi tornata con la sua famiglia nel primo Stato membro, dove aveva ripreso un’attività lavorativa.

57

Nella sentenza del 19 luglio 2012, Reichel-Albert (C‑522/10, EU:C:2012:475), la Corte ha anzitutto dichiarato, ai punti da 24 a 29 di quest’ultima, che, in una situazione del genere, il regolamento n. 987/2009 non era applicabile ratione temporis e ha constatato che, in tali circostanze, trovavano applicazione, in linea di principio, le norme previste dal regolamento n. 1408/71.

58

Inoltre, avendo constatato, al punto 30 di tale sentenza, che il regolamento n. 1408/71 non sanciva alcuna norma specifica analoga all’articolo 44 del regolamento n. 987/2009, che disciplinasse la presa in considerazione dei periodi di cura della prole maturati in altri Stati membri, la Corte ha dichiarato che i quesiti posti dal giudice del rinvio dovevano essere intesi come volti a stabilire se, in una situazione come quella di cui si trattava in tale causa, l’articolo 21 TFUE obbligasse l’istituzione competente dello Stato membro debitore della pensione di vecchiaia della persona interessata a prendere in considerazione, ai fini della concessione di una pensione siffatta, i periodi di cura della prole maturati da tale persona in un altro Stato membro. Al punto 31 di tale sentenza la Corte ha dichiarato che, per rispondere a tale questione, occorreva, per un verso, determinare quale fosse lo Stato membro competente a definire o ad ammettere come periodi assimilati ai periodi di assicurazione propriamente detti i periodi dedicati dalla persona interessata alla cura dei figli in un altro Stato membro e, per altro verso, nell’ipotesi in cui sia designata la normativa dello Stato membro debitore della sua pensione di vecchiaia, valutare se le modalità di presa in considerazione dei periodi di cura dei figli previsti da tale normativa siano conformi all’articolo 21 TFUE.

59

La Corte ha quindi stabilito, per un verso, ai punti 35 e 36 della sentenza del 19 luglio 2012, Reichel-Albert (C‑522/10, EU:C:2012:475), che, qualora una persona abbia esclusivamente lavorato e versato i contributi in uno stesso e unico Stato membro, tanto anteriormente quanto successivamente al trasferimento della sua residenza in un altro Stato membro in cui non ha mai né lavorato, né versato i contributi, occorre ammettere l’esistenza di un collegamento sufficiente tra tali periodi di cura dei figli e i periodi di assicurazione maturati in ragione dell’esercizio di un’attività professionale nel primo Stato membro, sicché, in ordine alla presa in considerazione e alla convalida, ai fini della concessione di una pensione di vecchiaia, dei periodi di cura della prole maturati da tale persona, è applicabile la normativa di tale primo Stato membro.

60

Per altro verso, per quanto riguarda la compatibilità della normativa applicabile in tale causa con l’articolo 21 TFUE, la Corte ha rammentato, ai punti da 38 a 40 di tale sentenza, che, se è vero che gli Stati membri conservano la loro competenza a disciplinare i loro sistemi di previdenza sociale, nell’esercizio di tale competenza devono tuttavia rispettare il diritto dell’Unione e, in particolare, le disposizioni del trattato FUE relative alla libera circolazione dei cittadini garantita dall’articolo 21 TFUE. Inoltre, la Corte ha stabilito che, in una situazione come quella di cui si trattava nella causa che ha dato origine a detta sentenza, le disposizioni nazionali implicavano che la persona interessata, non avendo maturato periodi di contribuzione obbligatoria a titolo di un’attività subordinata o autonoma durante i periodi di cura dei figli o immediatamente prima della loro nascita, venisse privata, ai fini della determinazione dell’importo della sua pensione di vecchiaia, del diritto alla presa in considerazione dei suoi periodi di cura dei figli per il solo fatto di avere trasferito temporaneamente la sua residenza in un altro Stato membro, pur non avendo svolto alcuna attività subordinata o autonoma in tale altro Stato membro.

61

La Corte ha infine dichiarato, ai punti da 41 a 45 della medesima sentenza, che, in tali circostanze, a tale persona veniva applicato, nello Stato membro di cui ha la cittadinanza, un trattamento meno favorevole di quello di cui avrebbe beneficiato qualora non avesse usufruito delle facilitazioni concesse dal trattato FUE in materia di circolazione delle persone. Una normativa nazionale che svantaggi determinati cittadini nazionali solo per aver esercitato la loro libertà di circolazione e di soggiorno in un altro Stato membro provoca quindi una disparità di trattamento contraria ai principi sottesi allo status di cittadino dell’Unione nell’esercizio della propria libertà di circolazione. La Corte ne ha concluso che, in una situazione del genere, per un verso, l’esclusione della presa in considerazione dei periodi di cura della prole maturati al di fuori del territorio dello Stato membro competente, prevista dalla normativa di quest’ultimo, è contraria all’articolo 21 TFUE e, per altro verso, tale disposizione di diritto dell’Unione fa obbligo all’istituzione competente di tale Stato membro di prendere in considerazione, ai fini della concessione della pensione di vecchiaia, i periodi di cura della prole maturati dalla persona interessata in un altro Stato membro ai fini del calcolo dell’importo di detta pensione.

62

È giocoforza constatare che, poiché, come discende dal punto 55 della presente sentenza, l’articolo 44 del regolamento n. 987/2009 non disciplina la presa in considerazione dei periodi di cura della prole svolti all’estero in via esclusiva e poiché, come risulta dal punto 51 della presente sentenza, l’obiettivo di garantire il rispetto del principio della libera circolazione, come sancito dall’articolo 21 TFUE, prevale altresì nell’ambito dei regolamenti nn. 883/2004 e 987/2009, gli insegnamenti della sentenza del 19 luglio 2012, Reichel-Albert (C‑522/10, EU:C:2012:475), sono trasferibili a una situazione come quella di cui trattasi nel procedimento principale, in cui il regolamento n. 987/2009 è applicabile ratione temporis, ma in cui la persona interessata non soddisfa il requisito di esercizio di un’attività subordinata o autonoma imposto dall’articolo 44, paragrafo 2, di tale regolamento per ottenere, ai fini della concessione di una pensione di vecchiaia, la presa in considerazione, da parte dello Stato membro debitore di detta pensione, dei periodi di cura dei figli da essa maturati in altri Stati membri.

63

Inoltre, come risulta dai punti da 22 a 25 della presente sentenza, i fatti relativi al procedimento principale sono equiparabili a quelli della causa che ha dato origine alla sentenza del 19 luglio 2012, Reichel-Albert (C‑522/10, EU:C:2012:475), rammentati al punto 56 della presente sentenza, giacché, per un verso, nel caso di specie, la ricorrente nel procedimento principale ha esclusivamente lavorato e versato contributi nello Stato membro debitore della sua pensione di vecchiaia, ossia in Austria, tanto anteriormente quanto successivamente al suo trasferimento in Ungheria e poi in Belgio, ove si è dedicata alla cura dei figli e, per altro verso, essa non esercitava alcuna attività subordinata o autonoma in Austria alla data rilevante per la presa in considerazione dei suoi periodi di cura dei figli ai fini della concessione di una pensione di vecchiaia in tale Stato membro. Pertanto, al pari della situazione di cui alla sentenza del 19 luglio 2012, Reichel-Albert (C‑522/10, EU:C:2012:475), sussiste un collegamento sufficiente tra i periodi di cura della prole maturati all’estero dalla ricorrente nel procedimento principale e i periodi di assicurazione maturati in ragione dell’esercizio di un’attività professionale in Austria. Si deve pertanto ritenere che la normativa di tale Stato membro debba trovare applicazione ai fini della presa in considerazione e della convalida di tali periodi, in vista della concessione di una pensione di vecchiaia da parte di detto Stato membro.

64

È altresì pacifico che, se la ricorrente nel procedimento principale non avesse lasciato l’Austria, i suoi periodi di cura dei figli sarebbero stati presi in considerazione ai fini del calcolo della sua pensione austriaca di vecchiaia. È indubbio pertanto che, al pari dell’interessata nella causa che ha dato luogo alla sentenza del 19 luglio 2012, Reichel-Albert (C‑522/10, EU:C:2012:475), la ricorrente nel procedimento principale è svantaggiata per il solo fatto di aver esercitato il proprio diritto alla libera circolazione, il che è contrario all’articolo 21 TFUE.

65

Ne consegue che, in una situazione come quella di cui trattasi nel procedimento principale, in cui la persona interessata ha esclusivamente lavorato e versato contributi nello Stato membro debitore della sua pensione di vecchiaia, tanto anteriormente quanto successivamente al trasferimento della sua residenza negli altri Stati membri in cui ha maturato i suoi periodi di cura dei figli, tale Stato membro è tenuto, conformemente alla giurisprudenza risultante dalla sentenza del 19 luglio 2012, Reichel-Albert (C‑522/10, EU:C:2012:475), a prendere in considerazione, ai fini della concessione di una pensione di vecchiaia, i suddetti periodi ai sensi dell’articolo 21 TFUE.

66

Alla luce delle considerazioni che precedono, occorre rispondere alla prima questione dichiarando che l’articolo 44, paragrafo 2, del regolamento n. 987/2009 deve essere interpretato nel senso che, qualora la persona interessata non soddisfi il requisito dell’esercizio di un’attività subordinata o autonoma imposto da tale disposizione per ottenere, ai fini della concessione di una pensione di vecchiaia, la presa in considerazione, da parte dello Stato membro debitore di tale pensione, dei periodi di cura dei figli da essa maturati in altri Stati membri, tale Stato membro è tenuto a prendere in considerazione detti periodi ai sensi dell’articolo 21 TFUE, allorché la persona di cui trattasi abbia esclusivamente lavorato e versato contributi in tale Stato membro, tanto anteriormente quanto successivamente al trasferimento della sua residenza in un altro Stato membro, ove essa ha compiuto tali periodi.

Sulla seconda questione

67

Poiché tale questione si porrebbe unicamente nell’ipotesi in cui la Corte avesse considerato l’articolo 44, paragrafo 2, del regolamento n. 987/2009 applicabile a una situazione come quella di cui al procedimento principale e poiché, nel caso di specie, non ricorrono le condizioni per l’applicazione di tale disposizione, non occorre rispondere alla stessa.

Sulle spese

68

Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

 

Per questi motivi, la Corte (Seconda Sezione) dichiara:

 

L’articolo 44, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, deve essere interpretato nel senso che, qualora la persona interessata non soddisfi il requisito dell’esercizio di un’attività subordinata o autonoma imposto da tale disposizione per ottenere, ai fini della concessione di una pensione di vecchiaia, la presa in considerazione, da parte dello Stato membro debitore di tale pensione, dei periodi di cura dei figli da essa maturati in altri Stati membri, tale Stato membro è tenuto a prendere in considerazione detti periodi ai sensi dell’articolo 21 TFUE, allorché la persona di cui trattasi abbia esclusivamente lavorato e versato contributi in tale Stato membro, tanto anteriormente quanto successivamente al trasferimento della sua residenza in un altro Stato membro ove essa ha compiuto tali periodi.

 

Firme


( *1 ) Lingua processuale: il tedesco.