SENTENZA DELLA CORTE (Nona Sezione)

10 febbraio 2022 ( *1 )

«Rinvio pregiudiziale – Ravvicinamento delle legislazioni – Direttiva 97/23/CE – Attrezzature a pressione – Marcatura CE – Immissione in commercio e messa in servizio – Restrizioni volte a garantire la protezione delle persone – Articoli 34 TFUE e 36 TFUE – Normativa nazionale che impone restrizioni relative alle modalità di installazione delle tubazioni del gas»

Nella causa C‑499/20,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Symvoulio tis Epikrateias (Consiglio di Stato, Grecia), con decisione del 27 agosto 2020, pervenuta in cancelleria il 1o ottobre 2020, nel procedimento

DIMCO Dimovasili M.I.K.E.

contro

Ypourgos Perivallontos kai Energeias,

LA CORTE (Nona Sezione),

composta da K. Jürimäe, presidente della Terza Sezione, facente funzione di presidente della Nona Sezione, S. Rodin e N. Piçarra (relatore), giudici,

avvocato generale: H. Saugmandsgaard Øe

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

per la DIMCO Dimovasili M.I.K.E., da S. Papageorgiou, D. Tsarapatsanis e P. Yatagantzidis, dikigoroi;

per il governo ellenico, da S. Charitaki, A. Magrippi, K. Nasopoulou e K. Boskovits, in qualità di agenti;

per il governo spagnolo, da J. Rodríguez de la Rúa Puig, in qualità di agente;

per la Commissione europea, da A. Katsimerou e M. Jáuregui Gómez, in qualità di agenti,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1

La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 2, dell’articolo 4, paragrafo 1, punto 1.1, dell’articolo 7, paragrafo 4, dell’articolo 8, nonché dell’allegato I della direttiva 97/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 maggio 1997, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di attrezzature a pressione (GU 1997, L 181, pag. 1), come modificata dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 settembre 2003 (GU 2003, L 284, pag. 1) (in prosieguo: la «direttiva 97/23»).

2

Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la DIMCO Dimovasili M.I.K.E. (in prosieguo: la «Dimco») e l’Ypourgos Perivallontos kai Energeias (Ministro dell’Ambiente e dell’Energia, Grecia) in merito alla legittimità di un decreto ministeriale, del 20 marzo 2012, recante approvazione del regolamento tecnico sugli impianti interni a gas naturale sottoposti a una pressione massima di 500 mbar.

Contesto normativo

Diritto dell’Unione

3

Ai sensi dei considerando 3 e 6 della direttiva 97/23:

«(3)

considerando che l’armonizzazione delle disposizioni legislative nazionali costituisce l’unico mezzo per rimuovere tali ostacoli agli scambi; che tale obiettivo non può essere raggiunto in modo soddisfacente dai singoli Stati membri; che la presente direttiva stabilisce unicamente i requisiti indispensabili al fine di garantire la libera circolazione degli apparecchi ai quali essa si applica;

(…)

(6)

(...) la presente direttiva armonizza le disposizioni nazionali per quanto concerne il rischio derivante dalla pressione; (...) pertanto, gli altri rischi che possono presentare tali attrezzature sono contemplati, se del caso, da altre direttive al riguardo; (...) tuttavia attrezzature a pressione possono essere incluse in prodotti oggetto di altre direttive adottate in base all’articolo 100 A del Trattato [CE]; (...) le disposizioni previste da talune di queste direttive riguardano il rischio derivante dalla pressione [e] sono considerate sufficienti per un’adeguata prevenzione dei rischi derivanti dalla pressione che le attrezzature in questione presentano ove il loro livello di rischio sia modesto; (...) occorre pertanto escludere tali attrezzature dal campo d’applicazione della presente direttiva».

4

L’articolo 1 della stessa direttiva, intitolato «Campo d’applicazione e definizioni», dispone quanto segue:

«1.   La presente direttiva si applica alla progettazione, fabbricazione e valutazione di conformità delle attrezzature a pressione e degli insiemi sottoposti ad una pressione massima ammissibile PS superiore a 0,5 bar.

2.   Ai fini dalla presente direttiva, valgono le seguenti definizioni:

2.1.

Per “attrezzature a pressione” si intendono recipienti, tubazioni, accessori di sicurezza ed accessori a pressione. Se del caso, le attrezzature a pressione comprendono elementi annessi a parti pressurizzate, quali flange, raccordi, manicotti, supporti, alette mobili, ecc.

(...)

2.1.2.

Per “tubazioni” si intendono i componenti di una conduttura destinati al trasporto dei fluidi, allorché essi sono collegati al fine di essere inseriti in un sistema a pressione. (...)

(...)».

5

L’articolo 2 di detta direttiva, intitolato «Vigilanza sul mercato», ai paragrafi 1 e 2 prevede quanto segue:

«1.   Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie affinché le attrezzature a pressione e gli insiemi di cui all’articolo 1 possano essere commercializzati e messi in servizio soltanto se non pregiudicano la sicurezza e la salute delle persone ed eventualmente degli animali domestici o dei beni, quando siano debitamente installati, mantenuti in efficienza ed utilizzati conformemente alla loro destinazione.

2.   Le disposizioni della presente direttiva non pregiudicano la facoltà degli Stati membri di prescrivere, nel rispetto delle disposizioni del trattato, i requisiti che essi ritengono necessari per garantire la protezione delle persone e in particolare dei lavoratori in occasione dell’uso delle attrezzature a pressione o degli insiemi in questione, sempre che ciò non implichi loro modifiche rispetto alla presente direttiva».

6

L’articolo 3 della direttiva 97/23, intitolato «Requisiti tecnici», al paragrafo 1 enuncia quanto segue:

«Le attrezzature a pressione indicate ai punti 1.1, 1.2, 1.3 e 1.4 devono soddisfare i requisiti essenziali stabiliti nell’allegato I: (...)».

7

L’articolo 4 di tale direttiva, intitolato «Libera circolazione», al paragrafo 1, punto 1.1, prevede quanto segue:

«Gli Stati membri non possono, per rischi dovuti alla pressione, vietare, limitare o ostacolare la commercializzazione o la messa in servizio, alle condizioni fissate dal fabbricante, di attrezzature o insiemi a pressione di cui all’articolo 1 che soddisfino le disposizioni della presente direttiva e che rechino la marcatura CE indicante che sono state sottoposte ad una valutazione di conformità a norma dell’articolo 10».

8

Ai sensi dell’articolo 7 di detta direttiva, intitolato «Comitato “attrezzature a pressione”», se uno Stato membro ritiene che, per fondati motivi di sicurezza, ad un’attrezzatura a pressione, ad un insieme o ad una famiglia di insiemi di tali attrezzature debbano essere applicate le disposizioni dell’articolo 3 o dell’allegato II della direttiva 97/23, esso chiede alla Commissione europea, assistita da un comitato permanente, di adottare le misure necessarie. Conformemente al paragrafo 4 di detto articolo 7, tale comitato può inoltre esaminare tutte le questioni inerenti all’attuazione e all’applicazione pratica della presente direttiva sollevate dal presidente stesso, di sua iniziativa o dietro richiesta di uno Stato membro.

9

L’articolo 8 della medesima direttiva, intitolato «Clausola di salvaguardia», stabilisce, al paragrafo 1, che uno Stato membro, qualora constati che un’attrezzatura a pressione o un insieme di cui all’articolo 1, munito della marcatura “CE” e utilizzato in conformità della destinazione, rischia di pregiudicare la sicurezza delle persone ed eventualmente degli animali domestici o dei beni, prende tutte le misure necessarie per ritirare dal mercato detta attrezzatura, vietarne la commercializzazione e la messa in servizio, oppure limitarne la libera circolazione. Esso informa immediatamente la Commissione di tali misure e indica le ragioni della sua decisione.

10

L’allegato Ι della direttiva 97/23, intitolato «Requisiti essenziali di sicurezza», nella parte 1, recante il titolo «Norme di carattere generale», dispone quanto segue:

«1.1.

Le attrezzature a pressione sono progettate, fabbricate e controllate e, ove occorra, dotate dei necessari accessori ed installate in modo da garantirne la sicurezza se messe in funzione in base alle istruzioni del fabbricante o in condizioni ragionevolmente prevedibili.

(...)».

Diritto greco

11

Con decreto D3/A’/oik.6598, del 20 marzo 2012, il Ministro dell’Ambiente, dell’Energia e dei Cambiamenti climatici ha approvato il regolamento relativo agli impianti interni a gas naturale con pressione di esercizio fino a 500 mbar e ha fissato le norme su progettazione, materiali, installazione, controllo, collaudo, sicurezza e messa in servizio delle reti e degli impianti interni degli utenti di gas naturale (FEK B’ 976/28.3.2012) (in prosieguo: il «regolamento del 20 marzo 2012»).

12

Il paragrafo 1.2.4 di tale regolamento così dispone:

«Le modalità di installazione delle tubazioni del gas non rientrano nell’ambito di applicazione [della direttiva 97/23 o comunque] di direttive e sono disciplinate dal presente regolamento tenendo conto delle particolarità del paese (per esempio, i fenomeni sismici)».

13

L’allegato 9 di detto regolamento, intitolato «Specifiche della rete di tubazioni», al paragrafo P.9.5.6.9 stabilisce quanto segue:

«Attraversamento di intercapedini

Se vengono installate condutture nelle intercapedini, ad esempio nei controsoffitti, lo spazio vuoto deve essere areato, per esempio con

aperture laterali nel muro

due aperture di areazione disposte diagonalmente, ciascuna di superficie pari a 20 cm2.

Si raccomanda che la rete sia saldata e, se possibile, che sia protetta da canalette».

14

Il paragrafo P.9.5.8.2 dell’allegato 9 del medesimo regolamento prevede quanto segue:

«Non è consentita la posa delle condutture del gas in solette di calcestruzzo né sotto rivestimenti o pavimentazioni. Esse potranno essere installate in canalette, negli spazi vuoti del controsoffitto o tra pannelli di isolamento acustico (o simili) sopra il controsoffitto, adottando le stesse misure di protezione contro la corrosione previste per le tubazioni interrate».

Procedimento principale e questioni pregiudiziali

15

La Dimco svolge attività di commercio, di importazione e di distribuzione di prodotti ad alta tecnologia utilizzati nella messa in opera di impianti a gas naturale negli edifici. Essa importa dal Regno Unito e commercializza in Grecia tubi flessibili di acciaio inossidabile.

16

Il 16 maggio 2012 la Dimco ha proposto un ricorso dinanzi al Symvoulio tis Epikrateias (Consiglio di Stato, Grecia) diretto all’annullamento di diverse disposizioni del regolamento del 20 marzo 2012, facendo valere, in particolare, che esse mirano a promuovere l’utilizzo di tubazioni del gas in acciaio e in rame convenzionali, a detrimento di quelle che essa commercializza, e rendono praticamente impossibili l’utilizzo e, pertanto, la commercializzazione delle tubazioni che importa. Essa ritiene quindi che il paragrafo 1.2.4 di tale regolamento nonché i paragrafi P.9.5.6.9 e P.9.5.8.2 dell’allegato 9 del medesimo violino l’articolo 4, paragrafo 1, punto 1.1, della direttiva 97/23.

17

La Dimco sottolinea al riguardo che le tubazioni che commercializza recano una marcatura CE. Dall’allegato I e dall’articolo 4, paragrafo 1, punto 1.1, della direttiva 97/23 risulterebbe che le condizioni e le limitazioni supplementari imposte per motivi attinenti alla protezione antisismica non possono applicarsi alle tubazioni del gas provviste della marcatura CE e che il fabbricante certifica, nelle sue istruzioni, come installabili e utilizzabili in sicurezza.

18

Il giudice del rinvio afferma che le disposizioni del regolamento del 20 marzo 2012, che prescrivono condizioni e limitazioni quanto alle modalità di installazione delle tubazioni del gas, tenuto conto delle particolarità del paese e, segnatamente, dei fenomeni sismici, si basano sull’articolo 2 della direttiva 97/23 e sono conformi alle disposizioni di tale articolo. Secondo tale giudice, dette condizioni e limitazioni sono conformi all’articolo 36 TFUE, in quanto si applicano indistintamente a tutti i tipi di tubazione, a prescindere dal materiale di cui sono fatte o dal loro paese d’origine, sono state ritenute necessarie dall’autorità nazionale competente per garantire la salute e la sicurezza delle persone, rispettano il principio di proporzionalità e non comportano alcuna modifica del materiale commercializzato dalla ricorrente nel procedimento principale. Il giudice del rinvio considera quindi che il motivo di annullamento, sollevato dalla ricorrente nel procedimento principale e diretto contro siffatte disposizioni, potrebbe essere respinto in quanto infondato. Tuttavia, esso nutre dubbi circa la conformità di talune disposizioni del regolamento del 20 marzo 2012 con il combinato disposto dell’articolo 4, paragrafo 1, punto 1.1, dell’articolo 7, paragrafo 4, dell’articolo 8 e dell’allegato I della direttiva 97/23.

19

In tale contesto, il Symvoulio tis Epikrateias (Consiglio di Stato) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)

Se l’articolo 4, [paragrafo 1, punto 1.1], l’articolo 7, paragrafo 4, e l’articolo 8, in combinato disposto con l’allegato I della direttiva 97/23 (…), debbano essere interpretati nel senso che essi ostano a disposizioni regolamentari nazionali come quelle dei paragrafi 1.2.4, P.9.5.6.9 e P.9.5.8.2 del regolamento [del 20 marzo 2012,] relativo agli impianti interni a gas naturale con pressione di esercizio fino a 500 mbar, le quali fissano, per motivi di protezione delle persone in caso principalmente di eventi sismici, condizioni e limitazioni (obbligo di aerazione, divieto di attraversamento interrato) per quanto riguarda la modalità di installazione di attrezzature a pressione (tubazioni del gas), considerato che dette condizioni e limitazioni vengono applicate indistintamente anche a tubazioni che, come quelle di cui trattasi nella fattispecie, recano la marcatura CE e vengono certificate dal fabbricante come installabili e utilizzabili in sicurezza senza che siano rispettate le condizioni e limitazioni suddette.

2)

Se, al contrario, le succitate disposizioni della direttiva 97/23 (…), in combinato disposto con l’articolo 2 della stessa, debbano essere interpretate nel senso che esse non ostano a condizioni e limitazioni attinenti alle modalità di installazione delle attrezzature a pressione (tubazioni del gas) come quelle in oggetto».

Sulle questioni pregiudiziali

20

Con le sue due questioni, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio domanda, in sostanza, se l’articolo 4, paragrafo 1, punto 1.1, e l’allegato I della direttiva 97/23, in combinato disposto con l’articolo 2 di quest’ultima, debbano essere interpretati nel senso che essi ostano a una normativa nazionale che, al fine di garantire la sicurezza delle persone, in particolare contro i sismi, impone determinate modalità di installazione alle attrezzature a pressione, anche a quelle che dispongono della marcatura CE.

21

In primo luogo, va ricordato, da un lato, che l’articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 97/23 prevede che quest’ultima si applichi alla progettazione, alla fabbricazione e alla valutazione di conformità delle attrezzature a pressione e, dall’altro, che l’articolo 3 della stessa direttiva dispone che tali attrezzature soddisfino taluni requisiti tecnici essenziali elencati nell’allegato I di detta direttiva.

22

Dalle suddette disposizioni, lette alla luce del considerando 6 della direttiva 97/23, emerge quindi che tale direttiva mira ad armonizzare i requisiti essenziali di progettazione e di fabbricazione delle attrezzature a pressione, per quanto concerne il rischio derivante dalla pressione, affinché tali attrezzature possano disporre della marcatura CE (v., per analogia, sentenza del 17 dicembre 2020, Germania/Commissione, C‑475/19 P e C‑688/19 P, EU:C:2020:1036, punto 70), e non le condizioni d’installazione di dette attrezzature.

23

È vero che l’allegato I della direttiva 97/23, che elenca i requisiti tecnici essenziali che devono soddisfare le attrezzature a pressione conformemente all’articolo 3 di tale direttiva, nella sua parte intitolata «Norme di carattere generale», enuncia, al punto 1.1, che «[l]e attrezzature a pressione sono progettate, fabbricate e controllate e, ove occorra, dotate dei necessari accessori ed installate in modo da garantirne la sicurezza». Tuttavia, la menzione, in tale disposizione, delle condizioni d’installazione di dette attrezzature costituisce un mero rinvio ad altri testi applicabili in tale ambito. Detto allegato non stabilisce quindi alcuna condizione specifica in materia di installazione delle attrezzature in questione.

24

Lo stesso vale per quanto riguarda il riferimento alle condizioni normali di installazione e di utilizzo operato all’articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 97/23, il quale impone agli Stati membri di adottare tutte le misure necessarie affinché le attrezzature a pressione possano essere commercializzate e messe in servizio soltanto se non pregiudicano la salute e la sicurezza delle persone «quando siano debitamente installate, mantenute in efficienza ed utilizzate conformemente alla loro destinazione». Detta disposizione non stabilisce alcuna condizione relativa all’installazione di tali attrezzature.

25

Per quanto concerne, in secondo luogo, l’articolo 4, paragrafo 1, punto 1.1, della direttiva 97/23, da tale disposizione risulta che gli Stati membri non possono, per rischi dovuti alla pressione, vietare, limitare od ostacolare la commercializzazione o la messa in servizio, alle condizioni fissate dal fabbricante, di attrezzature a pressione che soddisfino le disposizioni di tale direttiva e che rechino la marcatura CE, al fine di non pregiudicare l’obiettivo di armonizzazione delle disposizioni nazionali perseguito dalla stessa direttiva per quanto riguarda tali rischi. Per contro, detta disposizione non vieta agli Stati membri di adottare misure, per prevenire rischi diversi da quelli dovuti alla pressione, affinché tali attrezzature siano commercializzate e messe in servizio senza pregiudicare la salute e la sicurezza delle persone.

26

In terzo luogo, l’articolo 2, paragrafo 2, della direttiva 97/23 prevede espressamente che le disposizioni di quest’ultima non pregiudicano la facoltà degli Stati membri di prescrivere, nel rispetto delle disposizioni del Trattato, i requisiti a loro avviso necessari per garantire la protezione delle persone, in particolare in occasione dell’utilizzo di tali attrezzature, sempre che ciò non implichi modifiche delle medesime o degli insiemi quando siano conformi a detta direttiva.

27

Tra le disposizioni specifiche del Trattato che gli Stati membri sono tenuti a rispettare nell’esercizio della facoltà loro riconosciuta dall’articolo 2, paragrafo 2, della direttiva 97/23, occorre fare riferimento, in considerazione dell’obiettivo perseguito da tale direttiva di rimuovere gli ostacoli alla libera circolazione delle attrezzature a pressione nel mercato interno, agli articoli 34 TFUE e 36 TFUE, che disciplinano la libera circolazione delle merci e vietano, tra gli Stati membri, le restrizioni quantitative all’importazione nonché qualsiasi misura di effetto equivalente.

28

Al riguardo, da una giurisprudenza costante emerge che devono essere considerate misure di effetto equivalente a restrizioni quantitative all’importazione, vietate dall’articolo 34 TFUE, le misure di uno Stato membro che abbiano per oggetto o per effetto di penalizzare i prodotti provenienti da altri Stati membri, come anche ogni altra misura che ostacoli l’accesso al mercato di uno Stato membro di prodotti originari di altri Stati, a meno che esse non possano essere obiettivamente giustificate da uno dei motivi di interesse generale elencati nell’articolo 36 TFUE oppure da esigenze imperative di interesse generale. In entrambi i casi, dette misure nazionali devono essere idonee a garantire la realizzazione dell’obiettivo perseguito e non eccedere quanto necessario per il suo raggiungimento (v., in tal senso, sentenza del 10 febbraio 2009, Commissione/Italia, C‑110/05, EU:C:2009:66, punti 3759 e giurisprudenza ivi citata).

29

Nel caso di specie, il giudice del rinvio indica che le condizioni imposte dal regolamento del 20 marzo 2012, vale a dire l’obbligo di areare gli spazi in cui sono installate le condutture di gas naturale e il divieto di installare queste ultime in solette di calcestruzzo e sotto rivestimenti o pavimentazioni affinché restino accessibili, non comportano alcuna modifica del materiale commercializzato dalla ricorrente nel procedimento principale, il che non è peraltro contestato dalle parti nel procedimento principale, e mirano a garantire la sicurezza delle persone di fronte ai rischi dovuti a fattori esterni alle attrezzature a pressione, quali i sismi.

30

Inoltre, il giudice del rinvio considera che le disposizioni del regolamento del 20 marzo 2012 sono conformi all’articolo 36 TFUE, in quanto sono applicabili a tutti i tipi di tubazioni indipendentemente dal materiale utilizzato o dal paese di origine, sono state ritenute necessarie dall’autorità nazionale competente per garantire la salute e la sicurezza delle persone e rispettano il principio di proporzionalità.

31

Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, si deve rispondere alle questioni sollevate dal giudice del rinvio dichiarando che l’articolo 4, paragrafo 1, punto 1.1, e l’allegato I della direttiva 97/23, letti in combinato disposto con l’articolo 2, paragrafo 2, di quest’ultima, devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a una normativa nazionale che, al fine di garantire la sicurezza delle persone, in particolare in caso di eventi sismici, impone determinate modalità di installazione per attrezzature a pressione quali le tubazioni destinate al trasporto di gas, comprese quelle che recano la marcatura CE, a condizione che tale normativa non comporti alcuna modifica di tali attrezzature e non costituisca un ostacolo vietato dagli articoli 34 TFUE e 36 TFUE.

Sulle spese

32

Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice del rinvio, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

 

Per questi motivi, la Corte (Nona Sezione) dichiara:

 

L’articolo 4, paragrafo 1, punto 1.1, e l’allegato I della direttiva 97/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 maggio 1997, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di attrezzature a pressione, come modificata dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 settembre 2003, letti in combinato disposto con l’articolo 2, paragrafo 2, di tale direttiva, devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a una normativa nazionale che, al fine di garantire la sicurezza delle persone, in particolare in caso di eventi sismici, impone determinate modalità di installazione per attrezzature a pressione quali le tubazioni destinate al trasporto di gas, comprese quelle che recano la marcatura CE, a condizione che tale normativa non comporti alcuna modifica di tali attrezzature e non costituisca un ostacolo vietato dagli articoli 34 TFUE e 36 TFUE.

 

Firme


( *1 ) Lingua processuale: il greco.