SENTENZA DELLA CORTE (Ottava Sezione)

10 marzo 2022 ( *1 )

«Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia civile – Regolamento (UE) n. 1215/2012 – Articolo 7, punto 2 – Competenza giurisdizionale in materia di illeciti civili dolosi o colposi – Azione proposta da un curatore contro un terzo nell’interesse dei creditori – Luogo in cui si è verificato l’evento dannoso – Articolo 8, punto 2 – Chiamata di terzo da parte di un rappresentante di interessi collettivi – Regolamento (CE) n. 864/2007 – Ambito di applicazione – Norma generale»

Nella causa C‑498/20,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Rechtbank Midden-Nederland (Tribunale dei Paesi Bassi centrali), con decisione del 2 settembre 2020, pervenuta in cancelleria il 29 settembre 2020, nel procedimento

ZK, in qualità di successore di JM, curatore fallimentare della BMA Nederland BV,

contro

BMA Braunschweigische Maschinenbauanstalt AG,

con l’intervento di:

Stichting Belangbehartiging Crediteuren BMA Nederland,

LA CORTE (Ottava Sezione),

composta da N. Jääskinen, presidente di sezione, M. Safjan (relatore) e N. Piçarra, giudici,

avvocato generale: M. Campos Sánchez-Bordona

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

per ZK, in qualità di successore di JM, curatore fallimentare della BMA Nederland BV, da I. Lintel e T. van Zanten, advocaten;

per la BMA Braunschweigische Maschinenbauanstalt AG, da L. Kortmann, B. Kraaipoel e N. Pannevis, advocaten;

per la Stichting Belangbehartiging Crediteuren BMA Nederland, da F. Eikelboom, advocaat;

per la Commissione europea, da M. Heller, F. Wilman e M. Wilderspin, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 28 ottobre 2021,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1

La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione, da un lato, dell’articolo 7, punto 2, e dell’articolo 8, punto 2, del regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2012, L 351, pag. 1), nonché, dall’altro, dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 864/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 luglio 2007, sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali («Roma II») (GU 2007, L 199, pag. 40).

2

Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra ZK, in qualità di successore di JM, curatore fallimentare della BMA Nederland BV (in prosieguo: la «BMA NL»), e la BMA Braunschweigische Maschinenbauanstalt AG (in prosieguo: la «BMA AG») in merito al comportamento pregiudizievole che quest’ultima avrebbe avuto, in violazione del suo dovere di diligenza, a danno dei creditori della prima.

Contesto normativo

Diritto dell’Unione

Regolamento n. 1215/2012

3

I considerando 15, 16 e 34 del regolamento n. 1215/2012 sono così formulati:

«(15)

È opportuno che le norme sulla competenza presentino un alto grado di prevedibilità e si basino sul principio generale della competenza dell’autorità giurisdizionale del domicilio del convenuto. Tale principio dovrebbe valere in ogni ipotesi, salvo in alcuni casi rigorosamente determinati, nei quali la materia del contendere o l’autonomia delle parti giustifichi un diverso criterio di collegamento. Per le persone giuridiche il domicilio deve essere definito autonomamente, in modo da aumentare la trasparenza delle norme comuni ed evitare i conflitti di competenza.

(16)

Il criterio del foro del domicilio del convenuto dovrebbe essere completato attraverso la previsione di fori alternativi, basati sul collegamento stretto tra l’autorità giurisdizionale e la controversia, ovvero al fine di agevolare la buona amministrazione della giustizia. L’esistenza di un collegamento stretto dovrebbe garantire la certezza del diritto ed evitare la possibilità che il convenuto sia citato davanti a un’autorità giurisdizionale di uno Stato membro che non sia per questi ragionevolmente prevedibile. Tale aspetto è importante soprattutto nelle controversie in materia di obbligazioni extracontrattuali derivanti da violazioni della privacy e dei diritti della personalità, compresa la diffamazione.

(…)

(34)

È opportuno garantire la continuità tra la convenzione [del 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 1972, L 299, pag. 32), come modificata dalle successive convenzioni di adesione di nuovi Stati membri a tale convenzione (in prosieguo: la “convenzione di Bruxelles del 1968”)], il regolamento [(CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2001, L 12, pag. 1),] e il presente regolamento e a tal fine è opportuno prevedere adeguate disposizioni transitorie. Lo stesso bisogno di continuità si applica altresì all’interpretazione delle disposizioni della convenzione di Bruxelles del 1968 e dei regolamenti che la sostituiscono, a opera della Corte di giustizia dell’Unione europea».

4

Il capo II di tale regolamento, intitolato «Competenza», comprende, in particolare, una sezione 1, rubricata «Disposizioni generali» e una sezione 2, rubricata «Competenze speciali». L’articolo 4, paragrafo 1, di tale regolamento, contenuto nella suddetta sezione 1, dispone quanto segue:

«A norma del presente regolamento, le persone domiciliate nel territorio di un determinato Stato membro sono convenute, a prescindere dalla loro cittadinanza, davanti alle autorità giurisdizionali di tale Stato membro».

5

L’articolo 7 del medesimo regolamento, che figura nella sezione 2 del capo II di quest’ultimo, così prevede:

«Una persona domiciliata in uno Stato membro può essere convenuta in un altro Stato membro:

(...)

2)

in materia di illeciti civili dolosi o colposi, davanti all’autorità giurisdizionale del luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto o può avvenire;

(...)».

6

Ai sensi dell’articolo 8, punto 2, del regolamento n. 1215/2012, anch’esso rientrante nella suddetta sezione 2, una persona domiciliata in uno Stato membro può inoltre essere convenuta:

«qualora si tratti di chiamata in garanzia o altra chiamata di terzo, davanti all’autorità giurisdizionale presso la quale è stata proposta la domanda principale, a meno che quest’ultima non sia stata proposta solo per distogliere colui che è stato chiamato in causa dalla sua autorità giurisdizionale naturale».

Regolamento Roma II

7

Il considerando 7 del regolamento Roma II enuncia quanto segue:

«Il campo d’applicazione materiale e le disposizioni del presente regolamento dovrebbero essere coerenti con il regolamento [n. 44/2001] e con gli strumenti relativi alla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali».

8

L’articolo 1 di tale regolamento, articolo intitolato «Campo di applicazione», al suo paragrafo 2 così prevede:

«Sono escluse dal campo di applicazione del presente regolamento:

(...)

d)

le obbligazioni extracontrattuali che derivano dal diritto delle società, associazioni e persone giuridiche, su aspetti quali la costituzione, tramite registrazione o altrimenti, la capacità giuridica, l’organizzazione interna e lo scioglimento delle società, associazioni e persone giuridiche, la responsabilità personale dei soci e degli organi per le obbligazioni della società, associazione o persona giuridica nonché la responsabilità personale dei revisori dei conti nei confronti di una società o dei suoi soci nel controllo dei documenti contabili».

9

Il capo II di detto regolamento è dedicato agli illeciti. Intitolato «Norma generale», l’articolo 4 del medesimo regolamento è così formulato:

«1.   Salvo se diversamente previsto nel presente regolamento, la legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali che derivano da un fatto illecito è quella del paese in cui il danno si verifica, indipendentemente dal paese nel quale è avvenuto il fatto che ha dato origine al danno e a prescindere dal paese o dai paesi in cui si verificano le conseguenze indirette di tale fatto.

2.   Tuttavia, qualora il presunto responsabile e la parte lesa risiedano abitualmente nello stesso paese nel momento in cui il danno si verifica, si applica la legge di tale paese.

3.   Se dal complesso delle circostanze del caso risulta chiaramente che il fatto illecito presenta collegamenti manifestamente più stretti con un paese diverso da quello di cui ai paragrafi 1 o 2, si applica la legge di quest’altro paese. Un collegamento manifestamente più stretto con un altro paese potrebbe fondarsi segnatamente su una relazione preesistente tra le parti, quale un contratto, che presenti uno stretto collegamento con il fatto illecito in questione».

Diritto dei Paesi Bassi

10

L’articolo 305a del libro 3 del Burgerlijk Wetboek (codice civile), entrato in vigore il 1o luglio 1994, dispone quanto segue:

«1.   Una fondazione o associazione con piena capacità giuridica può avviare un’azione volta a difendere interessi analoghi di altri, nei limiti in cui essa rappresenta detti interessi in forza del suo statuto.

(...)

3.   L’azione di cui al paragrafo 1 non può avere ad oggetto (...) un risarcimento pecuniario.

(...)».

Procedimento principale e questioni pregiudiziali

11

La BMA NL e la sua società madre, la BMA Groep BV, sono società con sede nei Paesi Bassi. La BMA AG, con sede in Germania, è la società madre della BMA Groep e, di conseguenza, la società capogruppo della BMA NL. La BMA Groep, che detiene il 100% delle quote della BMA NL, ne è l’amministratore unico.

12

Tra il 2004 e il 2011 la BMA AG ha concesso prestiti alla BMA NL per un totale di 38 milioni di EUR. Nelle convenzioni di finanziamento, il giudice tedesco è designato come giudice competente e la legge tedesca è designata come legge applicabile. Il finanziamento è intervenuto tramite una banca con sede nei Paesi Bassi. A volte la BMA AG si è anche resa garante dei debiti della BMA NL e ha proceduto ad apporti di capitale alla BMA NL.

13

All’inizio del 2012, la BMA AG ha posto fine al sostegno finanziario alla BMA NL. Quest’ultima ha quindi chiesto una dichiarazione di fallimento. Il fallimento della BMA NL è stato dichiarato il 3 aprile 2012.

14

Dalle informazioni di cui dispone la Corte risulta che l’attivo della massa della BMA NL non è sufficiente per soddisfare integralmente tutti i creditori, che la maggior parte dei crediti chirografari provvisoriamente ammessi spetta alla BMA AG e ad altre società di tale gruppo stabilite in Germania e che gli altri creditori non soddisfatti sono stabiliti in diversi altri paesi, sia all’interno dell’Unione europea sia al di fuori di essa.

15

Nel procedimento principale, ZK ha proposto contro la BMA AG un’azione che, nel diritto dei Paesi Bassi, è nota come «azione Peeters/Gatzen». Si tratta di un’azione in materia di illeciti civili dolosi o colposi proposta da un curatore nei confronti di un terzo che abbia asseritamente partecipato alla realizzazione del danno causato ai creditori di una società dichiarata fallita. L’azione è proposta per conto, ma non a nome, di tutti i creditori e mira a ristabilire le loro possibilità di recupero. Il risultato va a beneficio dell’insieme dei creditori. Per statuire su una simile azione, non occorre esaminare la posizione individuale di ciascuno dei creditori interessati.

16

ZK fa valere che la BMA AG ha agito in modo illecito violando il suo dovere di diligenza nei confronti di tutti i creditori della BMA NL e che la BMA AG è responsabile del danno subito da questi ultimi.

17

Secondo il curatore, tale violazione consisterebbe più precisamente nel fatto che la BMA AG avrebbe cessato di finanziare la BMA NL e ciò avrebbe avuto come conseguenza che il fallimento di quest’ultima sarebbe divenuto inevitabile.

18

A seguito di una contestazione della BMA AG, il Rechtbank Midden-Nederland (tribunale dei Paesi Bassi centrali), giudice del rinvio, si è dichiarato competente, nel corso del 2018, a conoscere della domanda del curatore, sulla base del regolamento (UE) 2015/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativo alle procedure di insolvenza (GU 2015, L 141, pag. 19).

19

Nel corso del 2019, tale giudice ha accolto, sulla base dell’articolo 8, punto 2, del regolamento n. 1215/2012, la domanda presentata dalla Stichting Belangenbehartiging Crediteuren BMA Nederland (in prosieguo: la «Stichting») al fine di poter intervenire nel procedimento principale.

20

La Stichting ha come oggetto la difesa degli interessi dei creditori della BMA NL che subiscono o hanno subito un danno per l’operato o per omissioni della BMA AG. La Stichting difende gli interessi di oltre 50 creditori, i cui crediti ammontano complessivamente a circa il 40% di tutti i crediti ammessi dei creditori chirografari non legati alla BMA AG.

21

Al pari di ZK, la Stichting fa altresì valere che la BMA AG ha agito in modo illecito nei confronti dei creditori e che essa è tenuta a risarcire il danno così subito da questi ultimi. Tuttavia, mentre il curatore chiede il pagamento alla massa della BMA NL, la Stichting chiede che i debiti siano pagati direttamente a ciascuno dei creditori.

22

La domanda della Stichting ha assunto la forma di un’azione collettiva, ai sensi dell’articolo 305a del libro 3 del codice civile.

23

Il giudice del rinvio riconosce che, alla luce della sentenza del 6 febbraio 2019, NK (C‑535/17, EU:C:2019:96), esso ha commesso un errore dichiarandosi competente in forza del regolamento 2015/848. Spetterebbe pertanto ad esso valutare se sia competente a conoscere, sulla base del regolamento n. 1215/2012, delle domande del curatore e di quelle della Stichting quale interveniente. Il giudice del rinvio constata che la Corte non si è pronunciata su tali punti nella sentenza del 6 febbraio 2019, NK (C‑535/17, EU:C:2019:96), e che sussiste un ragionevole dubbio al riguardo.

24

La circostanza che si tratti di un’azione collettiva per conto di una parte di tutti i creditori comporterebbe altresì difficoltà quanto alla determinazione della legge applicabile al «luogo in cui si verifica il danno», ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento Roma II, di modo che occorrerebbe altresì ottenere un’interpretazione della Corte al riguardo.

25

In tali circostanze, il Rechtbank Midden-Nederland (tribunale dei Paesi Bassi centrali) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)

a)

Se l’espressione “luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto”, di cui all’articolo 7, parte introduttiva e punto 2, del [regolamento n. 1215/2012], debba essere interpretata nel senso che “il luogo in cui si è verificato il fatto generatore del danno” (Handlungsort) è il luogo di stabilimento della società i cui crediti sono divenuti irrecuperabili a causa della violazione dell’obbligo di diligenza da parte della società capogruppo di tale società nei confronti dei suddetti creditori.

b)

Se l’espressione “luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto”, di cui all’articolo 7, parte introduttiva e punto 2, del [regolamento n. 1215/2012], debba essere interpretata nel senso che “il luogo in cui il danno si è verificato” (Erfolgsort) è il luogo di stabilimento della società i cui crediti sono divenuti irrecuperabili a causa della violazione dell’obbligo di diligenza da parte della società capogruppo di tale società nei confronti dei suddetti creditori.

c)

Se siano richieste circostanze ulteriori che giustificano la competenza del giudice del luogo di stabilimento della società i cui crediti sono irrecuperabili, e in caso affermativo, di quali circostanze si tratti.

d)

Se la circostanza che il curatore dei Paesi Bassi della società i cui crediti sono irrecuperabili, nell’ambito della sua funzione legale di liquidazione dell’attivo, per conto (ma non in nome) della massa dei creditori, abbia intentato un’azione di risarcimento per danni da fatto illecito incida sulla determinazione del giudice competente, ai sensi dell’articolo 7, parte introduttiva e punto 2 del [regolamento n. 1215/2012]. Se siffatta azione comporti che non occorre esaminare la posizione individuale del singolo creditore e che il terzo chiamato in giudizio non può avvalersi nei confronti del curatore di tutti i mezzi di difesa che avrebbe potuto eventualmente opporre a taluni singoli creditori.

e)

Se la circostanza che una parte dei creditori, per il conto dei quali il curatore intenta l’azione, sia domiciliata fuori dal territorio dell’Unione europea incida sulla determinazione del giudice competente ai sensi dell’articolo 7, parte introduttiva e punto 2 del [regolamento n. 1215/2012].

2)

Se la risposta alla prima questione sia diversa nel caso di un’azione avviata da una fondazione avente lo scopo di difendere gli interessi collettivi dei creditori che hanno subito un danno ai sensi della prima questione. Se siffatta azione collettiva implichi che nel procedimento non si accerta a) quali siano i luoghi di domicilio dei creditori in questione, b) quali siano le circostanze particolari relative al sorgere dei crediti dei singoli creditori nei confronti della società e c) se nei confronti dei singoli creditori esista un obbligo di diligenza come sopra menzionato e se detto obbligo sia stato violato.

3)

Se l’articolo 8, parte introduttiva e punto 2, del [regolamento n. 1215/2012] debba essere interpretato nel senso che, qualora il giudice dinanzi al quale è pendente l’azione originaria torni sulla sua decisione di dichiararsi competente a conoscere tale azione, ciò comporta automaticamente che la competenza di detto giudice viene meno anche per tutte le domande presentate dalla parte interveniente.

4)

a)

Se l’articolo 4, paragrafo 1, del [regolamento Roma II] debba essere interpretato nel senso che il luogo “in cui il danno si verifica”, è quello in cui è stabilita la società che non è in grado di risarcire il danno subito dai creditori della società a causa della violazione dell’obbligo di diligenza di cui sopra.

b)

Se la circostanza che le azioni siano intentate da un curatore, nell’ambito della sua funzione legale di liquidare l’attivo, e da un rappresentante di interessi collettivi per conto (ma non in nome) della massa dei creditori incida sulla determinazione di detto luogo.

c)

Se la circostanza che una parte dei creditori sia domiciliata fuori dall’Unione europea incida sulla determinazione di detto luogo.

d)

Se dalla circostanza che tra la società dei Paesi Bassi dichiarata fallita e la sua società capogruppo esistessero accordi di finanziamento, in cui si attribuiva competenza al giudice tedesco e in cui si dichiarava applicabile il diritto tedesco risulti che l’asserito illecito della BMA AG presenta un collegamento manifestamente più stretto con un paese diverso dai Paesi Bassi, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento Roma II».

Sulle questioni pregiudiziali

Sulla prima questione

26

Con la sua prima questione, il giudice del rinvio chiede sostanzialmente se l’articolo 7, punto 2, del regolamento n. 1215/2012 debba essere interpretato nel senso che il giudice del luogo in cui è stabilita una società i cui debiti sono divenuti irrecuperabili, in quanto la società capogruppo di tale società ha violato il suo dovere di diligenza nei confronti dei creditori di quest’ultima, è competente a conoscere di un’azione collettiva per risarcimento danni rientrante nella materia degli illeciti civili dolosi o colposi, azione proposta dal curatore fallimentare di tale società, nell’ambito del suo compito legale di liquidazione della massa, per conto ma non in nome di tutti i creditori, che dovranno successivamente agire ai fini del loro risarcimento individuale.

27

In via preliminare, occorre ricordare che, nei limiti in cui, conformemente al considerando 34 del regolamento n. 1215/2012, quest’ultimo abroga e sostituisce il regolamento n. 44/2001, il quale, a sua volta, ha sostituito la convenzione di Bruxelles del 1968, l’interpretazione fornita dalla Corte circa le disposizioni di questi ultimi strumenti giuridici vale anche per il regolamento n. 1215/2012 quando tali disposizioni possono essere qualificate come «equivalenti». Orbene, siffatta ipotesi ricorre nel caso dell’articolo 5, punto 3, della convenzione in parola, come modificata, e del regolamento n. 44/2001, da un lato, nonché dell’articolo 7, punto 2, del regolamento n. 1215/2012, dall’altro (sentenza del 12 maggio 2021, Vereniging van Effectenbezitters, C‑709/19, EU:C:2021:377, punto 23 e giurisprudenza ivi citata).

28

Occorre altresì rammentare che, secondo una giurisprudenza costante, la regola sulla competenza speciale prevista dall’articolo 7, punto 2, del regolamento n. 1215/2012, che consente al ricorrente di proporre la propria azione in materia di illeciti civili dolosi o colposi davanti all’autorità giurisdizionale del luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto o può avvenire, deve essere interpretata in maniera autonoma e restrittiva (sentenza del 12 maggio 2021, Vereniging van Effectenbezitters, C‑709/19, EU:C:2021:377, punto 24 e giurisprudenza ivi citata).

29

Pertanto, la norma di competenza speciale prevista da tale disposizione, in deroga alla norma generale della competenza dei giudici del domicilio del convenuto di cui all’articolo 4 di tale regolamento si basa sull’esistenza di un collegamento particolarmente stretto tra una data controversia e i giudici del luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto, il che giustifica un’attribuzione di competenza a questi ultimi in ragione della buona amministrazione della giustizia e di motivi di economia processuale (v., in tal senso, sentenze del 18 luglio 2013, ÖFAB, C‑147/12, EU:C:2013:490, punto 49, e del 24 novembre 2020, Wikingerhof, C‑59/19, EU:C:2020:950, punto 28).

30

Infatti, in materia di illecito civile doloso o colposo, il giudice del luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto o può avvenire è generalmente il più idoneo a pronunciarsi, in particolare per ragioni di prossimità alla controversia e di facilità di assunzione delle prove (sentenza del 18 luglio 2013, ÖFAB, C‑147/12, EU:C:2013:490, punto 50).

31

In caso di azioni volte a far dichiarare la responsabilità di un membro del consiglio di amministrazione, nonché di un azionista di una società per azioni in liquidazione, per i debiti di tale società, la Corte ha stabilito che il «luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto o può avvenire», di cui all’articolo 5, punto 3, del regolamento n. 44/2001, si trova nel luogo al quale sono collegate le attività esercitate dalla suddetta società nonché la situazione economica relativa a tali attività, luogo che, nella causa che ha dato luogo alla sentenza del 18 luglio 2013, ÖFAB (C‑147/12, EU:C:2013:490), sembrava essere quello della sede di questa stessa società (sentenza del 18 luglio 2013, ÖFAB, C‑147/12, EU:C:2013:490, punti 5455).

32

Nel caso di specie, occorre considerare, per analogia, che quest’ultimo luogo costituisce anche quello in cui l’evento dannoso è avvenuto o può avvenire, ai sensi dell’articolo 7, punto 2, del regolamento n. 1215/2012, quando si tratta di stabilire la competenza a conoscere di un’azione di risarcimento danni proposta dal curatore fallimentare di una società i cui debiti sono divenuti irrecuperabili, in quanto la società capogruppo di tale società ha violato il suo dovere di diligenza nei confronti dei creditori di quest’ultima, contro detta società capogruppo.

33

Infatti, è lecito ritenere che le informazioni sull’evoluzione della situazione finanziaria di tale società, alla luce delle quali possono essere valutate l’esistenza e la portata dell’asserita violazione del dovere di diligenza nel caso di specie, siano disponibili nel luogo dello stabilimento della società dichiarata fallita.

34

Per tali ragioni, in termini di buona amministrazione della giustizia e di economia processuale sussiste un collegamento particolarmente stretto tra l’azione proposta e detto luogo, come richiesto dalla giurisprudenza citata al punto 29 della presente sentenza. Peraltro, come sottolineato dal considerando 15 del regolamento n. 1215/2012, il luogo dello stabilimento presenta, tanto per il ricorrente quanto per la società convenuta, un alto grado di prevedibilità.

35

Per contro, il danno indirettamente subito da ciascuno dei creditori della società dichiarata fallita è irrilevante ai fini dell’applicazione dell’articolo 7, punto 2, del regolamento n. 1215/2012 all’azione proposta dal curatore nell’ambito del suo compito legale di liquidazione della massa (v., per analogia, sentenza dell’11 gennaio 1990, Dumez France e Tracoba, C‑220/88, EU:C:1990:8, punto 21).

36

Occorre quindi considerare che, conformemente all’articolo 7, punto 2, di tale regolamento, il giudice nella cui giurisdizione si trova il luogo di stabilimento di una società dichiarata fallita è competente a conoscere di un’azione collettiva di risarcimento danni rientrante nella materia degli illeciti civili dolosi o colposi, azione proposta dal curatore fallimentare di tale società, nell’ambito del suo compito legale di liquidazione della massa.

37

È irrilevante al riguardo la circostanza che una simile azione non riguardi la situazione propria di ciascuno dei singoli creditori, di modo che il terzo di cui si fa valere la responsabilità non può invocare nei confronti del curatore fallimentare, che agisce nell’ambito del suo compito legale, tutti i mezzi di difesa che avrebbe eventualmente potuto opporre a taluni creditori individuali.

38

Infatti, simili circostanze proprie del tipo di azione previsto dal diritto nazionale applicabile non possono influire sull’interpretazione autonoma dell’articolo 7, punto 2, del regolamento n. 1215/2012 che, con la sua ampia formulazione, comprende i più svariati casi di responsabilità (sentenza del 30 novembre 1976, Bier, 21/76, EU:C:1976:166, punto 18), dal momento che una presa in considerazione di criteri di valutazione derivanti dal diritto sostanziale nazionale sarebbe contraria agli obiettivi di unificazione delle norme sulla competenza giurisdizionale e di certezza del diritto perseguiti da tale regolamento (v., per analogia, sentenza del 16 maggio 2013, Melzer, C‑228/11, EU:C:2013:305, punti 3435).

39

Dato che, inoltre, la Corte ha già precisato che l’articolo 7, punto 2, del regolamento n. 1215/2012 copre anche azioni meramente dichiarative che costituiscono la base di azioni per risarcimento successive (v., per analogia, sentenza del 5 febbraio 2004, DFDS Torline, C‑18/02, EU:C:2004:74, punto 28), occorre considerare irrilevante, ai fini dell’accertamento della competenza in forza di tale disposizione, la circostanza che, nell’ambito di un’azione collettiva proposta dal curatore, non sia esaminata la situazione individuale di ciascun creditore che può fondarsi, ai fini del suo risarcimento, sulla decisione emessa in esito a tale azione.

40

Pertanto, occorre rispondere alla prima questione dichiarando che l’articolo 7, punto 2, del regolamento n. 1215/2012 deve essere interpretato nel senso che il giudice del luogo in cui è stabilita una società i cui debiti sono divenuti irrecuperabili, in quanto la società capogruppo di tale società ha violato il suo dovere di diligenza nei confronti dei creditori di quest’ultima, è competente a conoscere di un’azione collettiva per risarcimento danni rientrante nella materia degli illeciti civili dolosi o colposi, azione proposta dal curatore fallimentare di tale società, nell’ambito del suo compito legale di liquidazione della massa, per conto, ma non in nome, di tutti i creditori.

Sulla seconda questione

41

Con la sua seconda questione il giudice del rinvio chiede sostanzialmente se la risposta alla prima questione sia diversa qualora si tenga conto del fatto che, nel procedimento principale, una fondazione agisce per difendere gli interessi collettivi dei creditori e che l’azione proposta a tal fine non tiene conto delle circostanze individuali dei creditori.

42

Orbene, dal momento che, nel procedimento principale, la Stichting è solo una parte interveniente, la sua situazione e le prerogative procedurali che le conferisce il diritto applicabile non possono incidere sulla questione di stabilire se il giudice del rinvio sia competente a conoscere dell’azione proposta dal curatore.

43

Occorre quindi rispondere alla seconda questione dichiarando che la risposta alla prima questione non è diversa se si tiene conto del fatto che, nel procedimento principale, una fondazione agisce per difendere gli interessi collettivi dei creditori e che l’azione proposta a tal fine non tiene conto delle circostanze individuali dei creditori.

Sulla terza questione

44

Con la sua terza questione il giudice del rinvio chiede sostanzialmente se l’articolo 8, punto 2, del regolamento n. 1215/2012 debba essere interpretato nel senso che, se il giudice adito della domanda principale torna sulla sua decisione di dichiararsi competente a conoscere di tale domanda, esso perde automaticamente anche la propria competenza a conoscere delle domande proposte dall’interveniente.

45

Ai sensi dell’articolo 8, punto 2, di tale regolamento, il giudice competente a conoscere della domanda principale è, in linea di principio, competente anche a conoscere di un’eventuale chiamata di terzo. Ne consegue, per contro, che, se tale giudice torna sulla sua decisione relativa alla domanda principale dichiarando di non essere, in definitiva, competente a conoscerne, esso non può neppure essere competente a conoscere della chiamata di terzo.

46

Occorre considerare che un’interpretazione contraria di tale disposizione contrasterebbe con gli obiettivi ad essa sottesi che mirano, da un lato, a ridurre al minimo la possibilità di pendenza di procedimenti paralleli e a evitare che siano emesse, in due Stati membri, decisioni tra loro incompatibili e, dall’altro, a prevedere un foro fondato sul collegamento stretto tra il giudice e la controversia al fine di agevolare la buona amministrazione della giustizia (v., in tal senso, sentenza del 21 gennaio 2016, SOVAG, C‑521/14, EU:C:2016:41, punto 38).

47

Infatti, un simile mantenimento della competenza solo nei confronti della chiamata di terzo condurrebbe necessariamente all’esistenza di procedimenti concorrenti.

48

Occorre dunque rispondere alla terza questione dichiarando che l’articolo 8, punto 2, del regolamento n. 1215/2012 deve essere interpretato nel senso che, se il giudice adito della domanda principale torna sulla sua decisione di dichiararsi competente a conoscere di tale domanda, esso perde automaticamente anche la propria competenza a conoscere delle domande proposte dall’interveniente.

Sulla quarta questione

49

Con la sua quarta questione, che occorre esaminare nel suo insieme, il giudice del rinvio chiede sostanzialmente se l’articolo 4 del regolamento Roma II debba essere interpretato nel senso che la legge applicabile a un obbligo di risarcimento a titolo del dovere di diligenza della società capogruppo di una società dichiarata fallita sia, in linea di principio, quella del paese in cui quest’ultima è stabilita.

50

In via preliminare, occorre verificare se la responsabilità di cui trattasi nel procedimento principale non rientri nel diritto societario e sia, di conseguenza, esclusa dall’ambito di applicazione del regolamento Roma II in forza dell’articolo 1, paragrafo 2, lettera d), di quest’ultimo. Infatti, benché formalmente il giudice del rinvio abbia limitato la sua questione all’interpretazione di una disposizione specifica del diritto dell’Unione, una siffatta circostanza non osta a che la Corte gli fornisca tutti gli elementi interpretativi del diritto dell’Unione che possano essere utili per definire la controversia di cui è investito (sentenza del 15 luglio 2021, DocMorris, C‑190/20, EU:C:2021:609, punto 23 e giurisprudenza ivi citata).

51

Tale disposizione riguarda le obbligazioni extracontrattuali derivanti dal diritto delle società, delle associazioni e delle persone giuridiche, che riguardano materie quali la costituzione, mediante registrazione o in altro modo, la capacità giuridica, il funzionamento interno e lo scioglimento di tali entità, nonché la responsabilità personale dei soci e degli organi per i debiti di dette entità e la responsabilità personale dei revisori dei conti nei confronti della società o degli organi di quest’ultima incaricati del controllo dei documenti contabili.

52

Occorre ricordare che, per quanto riguarda la correlativa esclusione dall’ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma I) (GU 2008, L 177, pag. 6), delle questioni inerenti al diritto delle società, associazioni e persone giuridiche, enunciata all’articolo 1, paragrafo 2, lettera f), di tale regolamento, la Corte ha dichiarato che essa riguarda esclusivamente gli aspetti organici di queste ultime (sentenza del 3 ottobre 2019, Verein für Konsumenteninformation, C‑272/18, EU:C:2019:827, punto 35 e giurisprudenza ivi citata).

53

Come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 54 delle sue conclusioni, da un lato, la responsabilità personale dei soci e degli amministratori in quanto tali per i debiti della società, dell’associazione o della persona giuridica e, dall’altro, la responsabilità personale dei revisori dei conti incaricati del controllo legale dei documenti contabili nei confronti della società o dei suoi organi, di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera d), del regolamento Roma II non costituiscono aspetti organici di tali società, di tali associazioni e di tali persone giuridiche, cosicché occorre precisare la portata dell’esclusione prevista mediante un criterio funzionale.

54

Poiché l’obiettivo sotteso a tale esclusione è la volontà legislativa di mantenere sotto lo status unico della lex societatis gli aspetti per i quali esiste una soluzione specifica risultante dal collegamento tra tali aspetti e il funzionamento nonché la gestione di una società, di un’associazione o di una persona giuridica, occorre verificare in ciascun caso se un’obbligazione extracontrattuale dei soci, degli amministratori o dei revisori dei conti di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera d), del regolamento Roma II, sussista per motivi propri del diritto societario, oppure estranei a quest’ultimo.

55

Per quanto riguarda specificamente l’inosservanza del dovere di diligenza di cui trattasi nel procedimento principale, occorre distinguere a seconda che si tratti del dovere specifico di diligenza derivante dal rapporto tra l’organo e la società, che non rientra nell’ambito di applicazione ratione materiae del regolamento Roma II, o del dovere generale di diligenza erga omnes, che vi rientra. Spetta solo al giudice del rinvio procedere a tale valutazione.

56

Per quanto riguarda, nell’ipotesi in cui tale valutazione dovesse indurre il giudice del rinvio a constatare l’applicabilità del regolamento Roma II, la questione di stabilire se l’articolo 4, paragrafo 1, di tale regolamento debba essere interpretato nel senso che «il luogo in cui il danno si verifica» è quello in cui è stabilita la società che non offre il risarcimento per il danno subito dai propri creditori a causa della violazione, da parte della propria società capogruppo, del dovere di diligenza, dal punto 35 della presente sentenza risulta che il danno di cui trattasi nel procedimento principale si manifesta in primo luogo sul patrimonio della società dichiarata fallita, cosicché per i creditori della medesima costituisce solo un danno indiretto.

57

Orbene, l’articolo 4, paragrafo 1, di detto regolamento precisa che il paese nel quale è avvenuto il fatto che ha dato origine al danno e quello in cui potrebbero verificarsi le sue potenziali conseguenze indirette sono entrambi irrilevanti.

58

A tale riguardo, la Corte ha già rilevato che, quando è possibile individuare il sorgere di un danno diretto, il luogo di tale danno diretto sarà l’elemento di collegamento pertinente per la determinazione della legge applicabile, indipendentemente dalle conseguenze indirette dell’evento dannoso (v., in tal senso, sentenza del 10 dicembre 2015, Lazar, C‑350/14, EU:C:2015:802, punto 25).

59

Risulta inoltre dalla giurisprudenza della Corte relativa alla competenza in materia di illeciti civili dolosi o colposi che il luogo in cui il danno si è prodotto è quello in cui si manifesta il danno iniziale delle persone direttamente interessate (v., in tal senso, sentenza dell’11 gennaio 1990, Dumez France e Tracoba, C‑220/88, EU:C:1990:8, punto 22).

60

Conformemente ai requisiti di coerenza di cui al considerando 7 del regolamento Roma II, occorre tener conto di tale giurisprudenza anche ai fini dell’interpretazione di detto regolamento (v., in tal senso, sentenza del 21 gennaio 2016, ERGO Insurance e Gjensidige Baltic, C‑359/14 e C‑475/14, EU:C:2016:40, punto 43).

61

Ne consegue che il paese in cui il danno si verifica, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento Roma II, è quello in cui è stabilita la società che non offre un risarcimento per il danno subito dai propri creditori a causa della violazione, da parte della propria società capogruppo, del dovere di diligenza.

62

Per quanto riguarda, in secondo luogo, la circostanza che, nel procedimento principale, le azioni sono state proposte o da un curatore, a titolo del suo compito legale di liquidazione della massa, o da una persona che assicura la difesa collettiva di interessi per conto, ma non in nome, di tutti i creditori, occorre notare anzitutto che, conformemente al regime istituito dal regolamento Roma II, le questioni di stabilire chi propone un’azione e di quale tipo di azione si tratta non hanno alcuna incidenza sull’identificazione del luogo in cui il danno si verifica.

63

Per quanto riguarda l’asserita preesistenza di una convenzione di finanziamento tra la società dichiarata fallita e la sua società capogruppo, convenzione che include l’elezione di un foro, occorre notare che, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento Roma II, un collegamento manifestamente più stretto con un altro paese può fondarsi, in particolare, su una relazione preesistente tra le parti, come un contratto, che presenti un collegamento stretto con l’evento dannoso in questione.

64

Ciò premesso, come rilevato dall’avvocato generale ai paragrafi 89 e 92 delle sue conclusioni, l’esistenza di una simile relazione non è sufficiente, di per sé, ad escludere l’applicazione della legge applicabile in forza dell’articolo 4, paragrafi 1 o 2, e non consente l’applicazione automatica della legge del contratto alla responsabilità extracontrattuale.

65

Infatti, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento Roma II, il giudice dispone di un margine di discrezionalità in merito all’esistenza di un collegamento significativo tra l’obbligazione extracontrattuale e il paese la cui legge disciplina la relazione preesistente. Solo se il giudice ritiene che tale collegamento sussista deve applicare la legge di tale paese.

66

Occorre quindi rispondere alla quarta questione dichiarando che l’articolo 4 del regolamento Roma II deve essere interpretato nel senso che la legge applicabile a un obbligo di risarcimento a titolo del dovere di diligenza della società capogruppo di una società dichiarata fallita è, in linea di principio, quella del paese in cui quest’ultima è stabilita, sebbene la preesistenza di una convenzione di finanziamento tra queste due società, convenzione che include una clausola di elezione del foro, sia una circostanza che può stabilire collegamenti manifestamente più stretti con un altro paese, ai sensi del paragrafo 3 di tale articolo.

Sulle spese

67

Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

 

Per questi motivi, la Corte (Ottava Sezione) dichiara:

 

1)

L’articolo 7, punto 2, del regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, deve essere interpretato nel senso che il giudice del luogo in cui è stabilita una società i cui debiti sono divenuti irrecuperabili, in quanto la società capogruppo di tale società ha violato il suo dovere di diligenza nei confronti dei creditori di quest’ultima, è competente a conoscere di un’azione collettiva per risarcimento danni rientrante nella materia degli illeciti civili dolosi o colposi, azione proposta dal curatore fallimentare di tale società, nell’ambito del suo compito legale di liquidazione della massa, per conto, ma non in nome, di tutti i creditori.

 

2)

La risposta alla prima questione pregiudiziale non è diversa se si tiene conto del fatto che, nel procedimento principale, una fondazione agisce per difendere gli interessi collettivi dei creditori e che l’azione proposta a tal fine non tiene conto delle circostanze individuali dei creditori.

 

3)

L’articolo 8, punto 2, del regolamento n. 1215/2012 deve essere interpretato nel senso che, se il giudice adito della domanda principale torna sulla sua decisione di dichiararsi competente a conoscere di tale domanda, esso perde con ciò automaticamente anche la propria competenza a conoscere delle domande proposte dall’interveniente.

 

4)

L’articolo 4 del regolamento (CE) n. 864/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 luglio 2007, sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali («Roma II») deve essere interpretato nel senso che la legge applicabile a un obbligo di risarcimento a titolo del dovere di diligenza della società capogruppo di una società dichiarata fallita è, in linea di principio, quella del paese in cui quest’ultima è stabilita, sebbene la preesistenza di una convenzione di finanziamento tra queste due società, convenzione che include una clausola di elezione del foro, sia una circostanza che può stabilire collegamenti manifestamente più stretti con un altro paese, ai sensi del paragrafo 3 di tale articolo.

 

Firme


( *1 ) Lingua processuale: il neerlandese.