Causa C‑460/20
TU e RE
contro
Google LLC
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof)
Sentenza della Corte (Grande Sezione) dell’8 dicembre 2022
«Rinvio pregiudiziale – Protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali – Direttiva 95/46/CE – Articolo 12, lettera b) – Articolo 14, primo comma, lettera a) – Regolamento (UE) 2016/679 – Articolo 17, paragrafo 3, lettera a) – Gestore di un motore di ricerca in Internet – Ricerca effettuata a partire dal nome di una persona – Visualizzazione, nell’elenco dei risultati della ricerca, di un link verso articoli contenenti informazioni asseritamente inesatte – Visualizzazione, nell’elenco dei risultati di una ricerca di immagini, delle fotografie che illustrano tali articoli, sotto forma di cosiddette miniature (“thumbnails”) – Richiesta di deindicizzazione rivolta al gestore del motore di ricerca – Bilanciamento dei diritti fondamentali – Articoli 7, 8, 11 e 16 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Obblighi e responsabilità gravanti sul gestore del motore di ricerca per il trattamento di una domanda di deindicizzazione – Onere della prova gravante sul richiedente la deindicizzazione»
Ravvicinamento delle legislazioni – Protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali – Direttiva 95/46 – Regolamento 2016/679 – Trattamento dei dati personali – Nozione – Attività di un motore di ricerca – Ricerca, indicizzazione, memorizzazione e messa a disposizione degli utenti di Internet di informazioni pubblicate o inserite in Internet da terzi – Inclusione – Responsabile del trattamento – Nozione – Gestore di un motore di ricerca – Inclusione
[Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2016/679, art. 4, punti 1, 2 e 7; direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 95/46, art. 2, b) e d)]
(v. punti 44, 49, 50, 91)
Ravvicinamento delle legislazioni – Protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali – Regolamento 2016/679 – Rispetto dei diritti fondamentali – Diritto al rispetto della vita privata e alla protezione dei dati personali – Richiesta di deindicizzazione rivolta al gestore di un motore di ricerca – Bilanciamento con il diritto alla libertà di espressione e d’informazione nell’ambito della trattazione di detta richiesta
(Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, artt. 7, 8 e 11; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2016/679; direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 95/46)
(v. punti 51‑56, 58)
Ravvicinamento delle legislazioni – Protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali – Regolamento 2016/679 – Elenco dei risultati di una ricerca effettuata mediante un motore di ricerca a partire dal nome di una persona fisica – Visualizzazione di un link verso articoli contenenti informazioni asseritamente inesatte – Richiesta di deindicizzazione rivolta al gestore di detto motore di ricerca – Bilanciamento dei diritti fondamentali nell’ambito della trattazione di detta richiesta – Criteri pertinenti – Accertamento della correttezza delle informazioni incluse nel contenuto indicizzato – Inclusione – Onere della prova gravante sul richiedente la deindicizzazione – Portata – Obblighi e responsabilità del gestore del motore di ricerca nell’ambito della trattazione di una siffatta richiesta di deindicizzazione – Portata – Elementi di prova pertinenti e sufficienti – Inclusione – Necessità di risolvere, almeno provvisoriamente, la questione dell’esattezza del contenuto indicizzato – Insussistenza
[Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, artt. 7, 8 e 11; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2016/679, art. 17, § 3, a)]
(v. punti 62‑65, 68‑73, 75‑77, disp. 1)
Ravvicinamento delle legislazioni – Protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali – Direttiva 95/46 – Regolamento 2016/679 – Ambito di applicazione ratione temporis – Interpretazione concomitante delle disposizioni aventi portata simile
(Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2016/679; direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 95/46)
(v. punti 78‑80)
Ravvicinamento delle legislazioni – Protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali – Direttiva 95/46 – Regolamento 2016/679 – Elenco dei risultati di una ricerca di immagini effettuata mediante un motore di ricerca a partire dal nome di una persona fisica –Visualizzazione, sotto forma di miniature, di fotografie raffiguranti detta persona – Richiesta di deindicizzazione rivolta al gestore del motore di ricerca – Bilanciamento dei diritti fondamentali nell’ambito della trattazione di detta richiesta – Criteri pertinenti – Presa in considerazione del valore informativo delle fotografie, indipendentemente dal contesto iniziale della loro pubblicazione e dagli elementi testuali che accompagnano la loro visualizzazione che possono chiarire detto valore – Inclusione
[Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, artt. 7, 8 e 11; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2016/679, art. 17, § 3, a); direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 95/46, artt. 12, b), e 14, comma 1, a)]
(V. punti 90, 93, 94, 96, 98, 100‑105, 108, disp. 2)
Sintesi
I ricorrenti nel procedimento principale, TU, che occupa posizioni di responsabilità e detiene partecipazioni in diverse società, e RE, che era la sua compagna e, fino a maggio 2015, procuratrice di una di dette società, sono stati oggetto di tre articoli pubblicati su un sito Internet nel 2015 dalla G LLC, gestore del sito Internet in questione. Tali articoli, uno dei quali era corredato di quattro fotografie dei ricorrenti che suggerivano che essi godessero di un tenore di vita lussuoso, presentavano in modo critico il modello di investimento di molte delle loro società. L’accesso a detti articoli poteva avvenire inserendo nel motore di ricerca gestito da Google LLC (in prosieguo: «Google»), i nomi e cognomi dei ricorrenti, sia isolatamente sia in combinazione con taluni nomi di società. L’elenco dei risultati rinviava ai suddetti articoli mediante un link e alle fotografie visualizzate sotto forma di miniature («thumbnails»).
I ricorrenti nel procedimento principale hanno chiesto a Google, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali effettuato dal suo motore di ricerca, da un lato, di deindicizzare dall’elenco dei risultati di ricerca i link verso gli articoli di cui trattasi, in quanto essi conterrebbero affermazioni inesatte e opinioni diffamatorie, e, dall’altro, di ritirare le miniature dall’elenco dei risultati della ricerca. Google si è rifiutata di dare seguito a tale richiesta.
A seguito del rigetto delle loro domande sia in primo grado che in appello, i ricorrenti nel procedimento principale hanno proposto dinanzi al Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia, Germania) un ricorso per cassazione (Revision), nell’ambito del quale il Bundesgerichtshof ha sottoposto alla Corte una domanda pregiudiziale vertente sull’interpretazione del RGPD ( 1 ) e della direttiva 95/46 ( 2 ).
Con la sua sentenza, pronunciata dalla Grande Sezione, la Corte sviluppa la propria giurisprudenza sulle condizioni applicabili alle domande di deindicizzazione rivolte al gestore di un motore di ricerca sulla base delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali ( 3 ). In particolare, essa esamina, da un lato, la portata degli obblighi e delle responsabilità incombenti al gestore di un motore di ricerca nel trattare una domanda di deindicizzazione fondata sull’asserita inesattezza delle informazioni incluse nel contenuto indicizzato e, dall’altro, l’onere della prova gravante sull’interessato per quanto riguarda tale inesattezza. Essa si pronuncia, inoltre, sulla necessità, ai fini dell’esame di una domanda diretta all’eliminazione di fotografie visualizzate sotto forma di miniature nell’elenco dei risultati di una ricerca di immagini, di tener conto del contesto iniziale della pubblicazione delle suddette fotografie in Internet.
Giudizio della Corte
In primo luogo, la Corte dichiara che, nell’ambito del bilanciamento tra, da un lato, i diritti al rispetto della vita privata e alla protezione dei dati personali e, dall’altro, il diritto alla libertà di espressione e di informazione ( 4 ), ai fini dell’esame di una richiesta di deindicizzazione rivolta al gestore di un motore di ricerca e diretta ad ottenere l’eliminazione, dall’elenco dei risultati di una ricerca, del link verso un contenuto che include informazioni asseritamente inesatte, tale deindicizzazione non è subordinata alla condizione che la questione dell’esattezza del contenuto indicizzato sia stata risolta, almeno provvisoriamente, nel quadro di un’azione legale intentata dal richiedente contro il fornitore del contenuto.
In via preliminare, per esaminare a quali condizioni il gestore di un motore di ricerca sia tenuto ad accogliere una richiesta di deindicizzazione e quindi a cancellare dall’elenco dei risultati, visualizzato in esito ad una ricerca effettuata a partire dal nome dell’interessato, il link verso una pagina Internet contenente affermazioni che detta persona ritiene inesatte, la Corte ha ricordato anzitutto quanto segue:
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nei limiti in cui l’attività di un motore di ricerca può incidere, in modo significativo e in aggiunta all’attività degli editori di siti Internet, sui diritti fondamentali al rispetto della vita privata e alla protezione dei dati personali, il gestore di tale motore di ricerca in quanto soggetto che determina le finalità e gli strumenti di detta attività deve garantire, nell’ambito delle sue responsabilità, delle sue competenze e delle sue possibilità, che le garanzie previste dalla direttiva 95/46 e dal RGPD possano spiegare pienamente i loro effetti e che possa essere realizzata una tutela efficace e completa delle persone interessate; |
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il gestore di un motore di ricerca, investito di una domanda di cancellazione, deve verificare se l’inserimento del link verso la pagina Internet in questione nell’elenco visualizzato sia necessario per l’esercizio del diritto alla libertà di informazione degli utenti di Internet potenzialmente interessati ad avere accesso a tale pagina Internet mediante una ricerca siffatta, tutelata dalla libertà di espressione e di informazione; |
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il RGPD prevede espressamente il requisito del bilanciamento tra, da un lato, i diritti fondamentali al rispetto della vita privata e alla protezione dei dati personali e, d’altro lato, il diritto fondamentale alla libertà di informazione. |
La Corte osserva anzitutto che, sebbene i diritti al rispetto della vita privata e alla protezione dei dati personali dell’interessato prevalgano, di regola, sul legittimo interesse degli utenti di Internet ad avere accesso all’informazione in questione, tale equilibrio può nondimeno dipendere dalle circostanze rilevanti di ciascun caso, in particolare dalla natura dell’informazione di cui trattasi e dal suo carattere sensibile per la vita privata dell’interessato, nonché dall’interesse del pubblico a disporre di tale informazione, il quale può variare, in particolare, a seconda del ruolo che tale persona riveste nella vita pubblica.
La questione dell’esattezza o meno del contenuto indicizzato costituisce altresì un elemento pertinente nell’ambito di detta valutazione. È così che, in taluni casi, il diritto all’informazione degli utenti di Internet e la libertà di espressione del fornitore di contenuti possono prevalere sui diritti alla protezione della vita personale e alla protezione dei dati personali, in particolare, quando l’interessato svolge un ruolo nella vita pubblica. Tuttavia, tale relazione è in ogni caso capovolta quando le informazioni oggetto della domanda di deindicizzazione, almeno per una parte che non abbia un carattere secondario rispetto alla totalità del contenuto, si rivelano inesatte. In un’ipotesi del genere, infatti, il diritto di informazione e il diritto di essere informati non possono essere presi in considerazione, poiché essi non possono includere il diritto di diffondere informazioni di tal genere e di avere accesso ad esse.
Per quanto riguarda poi, da un lato, gli obblighi concernenti l’accertamento dell’esattezza o meno delle informazioni presenti nel contenuto indicizzato, la Corte precisa che la persona che richiede la deindicizzazione per l’inesattezza di tali informazioni deve dimostrare l’inesattezza manifesta delle informazioni o, quanto meno, di una parte di tali informazioni che non abbia un carattere secondario rispetto alla totalità di tale contenuto. Tuttavia, al fine di evitare di far gravare su tale persona un onere eccessivo idoneo a minare l’effetto utile del diritto alla deindicizzazione, essa è tenuta unicamente a fornire gli elementi di prova che, tenuto conto delle circostanze del caso di specie, si può ragionevolmente richiedere a quest’ultima di ricercare. In linea di principio, tale persona non può essere tenuta a produrre, fin dalla fase precontenziosa, a sostegno della sua richiesta di deindicizzazione, una decisione giurisdizionale ottenuta contro l’editore del sito Internet in questione, fosse pure in forma di decisione adottata in sede di procedimento sommario.
Dall’altro, per quanto riguarda gli obblighi e le responsabilità incombenti al gestore del motore di ricerca, la Corte sottolinea che quest’ultimo, al fine di verificare, a seguito di una richiesta di deindicizzazione, se un contenuto possa continuare ad essere incluso nell’elenco dei risultati delle ricerche effettuate mediante il suo motore di ricerca, deve fondarsi sull’insieme dei diritti e degli interessi in gioco nonché su tutte le circostanze del caso di specie. Tuttavia, detto gestore non può essere obbligato a indagare sui fatti e ad organizzare, a tal fine, uno scambio in contraddittorio con il fornitore di contenuto, diretto ad ottenere elementi mancanti riguardo all’esattezza del contenuto indicizzato. L’obbligo di contribuire all’accertamento della correttezza o meno del contenuto indicizzato farebbe gravare su tale gestore un onere che eccede quanto ci si può ragionevolmente da esso attendere alla luce delle sue responsabilità, competenze e possibilità. Tale soluzione comporterebbe un serio rischio che siano deindicizzati contenuti che rispondono ad una legittima e preponderante esigenza di informazione del pubblico e che divenga quindi difficile reperirli in Internet. Sussisterebbe così un rischio reale di effetto dissuasivo sull’esercizio della libertà di espressione e di informazione se un siffatto gestore procedesse a una deindicizzazione in modo pressoché sistematico, al fine di evitare di dover sopportare l’onere di indagare sui fatti pertinenti per accertare l’esattezza o meno del contenuto indicizzato.
Pertanto, nel caso in cui il soggetto che ha presentato una richiesta di deindicizzazione apporti elementi di prova atti a dimostrare il carattere manifestamente inesatto delle informazioni incluse nel contenuto indicizzato o, quantomeno, di una parte di tali informazioni che non abbia un carattere secondario rispetto alla totalità di tale contenuto, il gestore del motore di ricerca è tenuto ad accogliere detta richiesta. Lo stesso vale qualora detto richiedente apporti una decisione giudiziaria adottata nei confronti dell’editore del sito Internet e basata sulla constatazione che informazioni incluse nel contenuto indicizzato, che non hanno un carattere secondario rispetto alla totalità di quest’ultimo, sono, almeno a prima vista, inesatte. Per contro, nel caso in cui l’inesattezza di tali informazioni non appaia in modo manifesto alla luce degli elementi di prova forniti dall’interessato, il gestore del motore di ricerca non è tenuto, in mancanza di una decisione giudiziaria del genere, ad accogliere la richiesta di deindicizzazione. Qualora le informazioni di cui trattasi siano idonee a contribuire a un dibattito di interesse generale, occorre, alla luce di tutte le altre circostanze del caso di specie, attribuire un’importanza particolare al diritto alla libertà di espressione e di informazione.
La Corte aggiunge infine che, qualora il gestore di un motore di ricerca non dia seguito alla richiesta di deindicizzazione, l’interessato può adire l’autorità di controllo o l’autorità giudiziaria affinché queste effettuino le verifiche necessarie e ingiungano a tale gestore di adottare le misure che ne conseguono. A questo proposito, spetta segnatamente alle autorità giudiziarie garantire la ponderazione degli interessi concorrenti, giacché esse si trovano nella posizione migliore per effettuare un bilanciamento complesso e approfondito, che tenga conto di tutti i criteri e di tutti gli elementi fissati dalla pertinente giurisprudenza.
In secondo luogo, la Corte dichiara che, nell’ambito del bilanciamento dei diritti fondamentali succitati, ai fini dell’esame di una richiesta di deindicizzazione diretta ad ottenere l’eliminazione, dai risultati di una ricerca di immagini effettuata a partire dal nome di una persona fisica, delle fotografie visualizzate sotto forma di miniature raffiguranti tale persona, occorre tener conto del valore informativo di tali fotografie indipendentemente dal contesto iniziale della loro pubblicazione nella pagina Internet da cui sono state tratte. Tuttavia, occorre prendere in considerazione qualsiasi elemento testuale che accompagna direttamente la visualizzazione di tali fotografie nei risultati della ricerca e che può apportare chiarimenti riguardo al loro valore informativo.
Per pervenire a tale conclusione, la Corte sottolinea che le ricerche di immagini effettuate mediante un motore di ricerca in Internet a partire dal nome di una persona sono soggette agli stessi principi applicabili alle ricerche di pagine Internet e alle informazioni ivi contenute. Essa osserva che la visualizzazione, a seguito di una ricerca per nome, sotto forma di miniature, di fotografie della persona interessata è atta a costituire un’ingerenza particolarmente significativa nei diritti alla tutela della vita privata e dei dati personali di tale persona.
Pertanto, il gestore di un motore di ricerca, quando riceve una richiesta di deindicizzazione diretta ad ottenere l’eliminazione, dai risultati di una ricerca di immagini effettuata a partire dal nome di una persona, delle fotografie visualizzate sotto forma di miniature che raffigurano tale persona, deve verificare se la visualizzazione delle fotografie in questione sia necessaria per l’esercizio del diritto alla libertà di informazione degli utenti di Internet potenzialmente interessati ad avere accesso a tali fotografie mediante una ricerca siffatta.
Orbene, poiché il motore di ricerca visualizza fotografie dell’interessato al di fuori del contesto nel quale esse sono pubblicate nella pagina Internet indicizzata, il più delle volte al fine di illustrare gli elementi testuali contenuti in tale pagina, occorre stabilire se debba essere nondimeno preso in considerazione tale contesto in sede del bilanciamento che va effettuato tra i diritti e gli interessi concorrenti. In tale ambito, la questione se detta valutazione debba includere anche il contenuto della pagina Internet in cui è inserita la fotografia di cui è chiesta l’eliminazione della visualizzazione sotto forma di miniatura dipende dall’oggetto del trattamento e dalla natura di cui trattasi.
Per quanto riguarda, in primo luogo, l’oggetto del trattamento di cui trattasi, la Corte rileva che la pubblicazione di fotografie come mezzo di comunicazione non verbale può avere un impatto più forte sugli utenti di Internet rispetto alle pubblicazioni testuali. Le fotografie sono infatti, in quanto tali, un mezzo importante per attirare l’attenzione degli utenti di Internet e possono suscitare un interesse ad accedere agli articoli che esse illustrano. Orbene, a causa, in particolare, del fatto esse si prestano spesso a varie interpretazioni, la loro visualizzazione quali miniature nell’elenco dei risultati della ricerca può comportare un’ingerenza particolarmente grave nel diritto della persona interessata alla protezione della sua immagine, circostanza che deve essere presa in considerazione nell’ambito del bilanciamento tra i diritti e gli interessi concorrenti. Si impone un bilanciamento distinto a seconda che siano in discussione, da un lato, articoli provvisti di fotografie pubblicate dall’editore della pagina Internet e che, inserite nel loro contesto di origine, illustrano le informazioni fornite in tali articoli e le opinioni ivi espresse e, dall’altro, fotografie visualizzate, sotto forma di miniature nell’elenco dei risultati, ad opera del gestore di un motore di ricerca al di fuori del contesto in cui esse sono state pubblicate nella pagina Internet originaria.
A tal proposito, la Corte ricorda che non soltanto il motivo che giustifica la pubblicazione di un dato personale in un sito Internet non coincide necessariamente con quello che si applica all’attività dei motori di ricerca, ma che, anche quando tale coincidenza sussista, il risultato del bilanciamento dei diritti e degli interessi in gioco che deve essere effettuato può divergere a seconda che si tratti del trattamento effettuato dal gestore di un motore di ricerca o di quello effettuato dall’editore di detta pagina Internet. Da un lato, i legittimi interessi che giustificano tali trattamenti possono essere diversi e, dall’altro, le conseguenze che tali trattamenti hanno per l’interessato, e segnatamente per la sua vita privata, non sono necessariamente le stesse ( 5 ).
Per quanto riguarda, in secondo luogo, la natura del trattamento effettuato dal gestore del motore di ricerca, la Corte constata che, reperendo le fotografie di persone fisiche pubblicate in Internet e visualizzandole separatamente, sotto forma di vignette, nei risultati di una ricerca di immagini, il gestore di un motore di ricerca offre un servizio che implica un trattamento di dati personali autonomo e distinto rispetto al trattamento effettuato dall’editore della pagina Internet da cui sono tratte le fotografie e dal trattamento, di cui tale gestore è parimenti responsabile, relativo all’indicizzazione di tale pagina.
Di conseguenza, è necessaria una valutazione autonoma dell’attività del gestore del motore di ricerca, consistente nel visualizzare i risultati di una ricerca di immagini, sotto forma di miniature, dato che la lesione aggiuntiva dei diritti fondamentali risultante da siffatta attività può essere particolarmente intensa a causa dell’aggregazione, in occasione di una ricerca per nome, di tutte le informazioni relative all’interessato che si trovano in Internet. Nell’ambito di tale valutazione autonoma, occorre tener conto del fatto che tale visualizzazione costituisce in sé il risultato perseguito dall’utente di Internet, indipendentemente dalla sua successiva decisione di accedere o meno alla pagina Internet originaria.
La Corte osserva, tuttavia, che siffatto specifico bilanciamento, che tiene conto della natura autonoma del trattamento effettuato dal gestore del motore di ricerca, non pregiudica l’eventuale pertinenza di elementi testuali che possono direttamente accompagnare la visualizzazione di una fotografia nell’elenco dei risultati di una ricerca, dato che tali elementi possono fornire un chiarimento sul valore informativo di tale fotografia per il pubblico e, pertanto, influire sul bilanciamento dei diritti e degli interessi in gioco.
( 1 ) Articolo 17, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU 2016, L 119, pag. 1).
( 2 ) Articolo 12, lettera b), e articolo 14, primo comma, lettera a), della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU 1995, L 281, pag. 31).
( 3 ) Sentenze del 13 maggio 2014, Google Spain e Google (C‑131/12, EU:C:2014:317), e del 24 settembre 2019, GC e a. (Deindicizzazione di dati sensibili) (C‑136/17, EU:C:2019:773) e Google (Portata territoriale della deindicizzazione) (C‑507/17, EU:C:2019:772).
( 4 ) Diritti fondamentali garantiti rispettivamente dagli articoli 7, 8 e 11 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.
( 5 ) V. sentenza Google Spain e Google, punto 86.