Causa C‑411/20

S

contro

Familienkasse Niedersachsen-Bremen der Bundesagentur für Arbeit

(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Bremen)

Sentenza della Corte di giustizia (Grande Sezione) del 1o agosto 2022

«Rinvio pregiudiziale – Cittadinanza dell’Unione – Libera circolazione delle persone – Parità di trattamento – Direttiva 2004/38/CE – Articolo 24, paragrafi 1 e 2 – Prestazioni di sicurezza sociale – Regolamento (CE) n. 883/2004 – Articolo 4 – Prestazioni familiari – Esclusione dei cittadini di altri Stati membri economicamente inattivi durante i primi tre mesi di soggiorno nello Stato membro ospitante»

  1. Sicurezza sociale – Prestazioni familiari – Nozione – Prestazioni familiari concesse automaticamente in base a criteri obiettivi, indipendentemente da qualsiasi valutazione individuale dello stato di bisogno personale, e volte a compensare i carichi familiari – Inclusione

    [Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 883/2004, artt. 1, z), e 3, § 1, j)]

    (v. punto 34)

  2. Sicurezza sociale – Lavoratori migranti – Legislazione applicabile – Cittadino di uno Stato membro senza attività economica che soggiorna legalmente nel territorio di un altro Stato membro – Applicazione della normativa dello Stato membro di residenza – Nozione di residenza

    [Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 883/2004, artt. 1, j), e 11, § 3, e)]

    (v. punti 36, 37)

  3. Cittadinanza dell’Unione – Diritto di libera circolazione e di libero soggiorno nel territorio degli Stati membri – Direttiva 2004/38 – Principio di parità di trattamento – Obbligo dello Stato membro ospitante di concedere il diritto alle prestazioni sociali ai cittadini degli altri Stati membri che non esercitano un’attività economica – Presupposti – Soggiorno nel territorio dello Stato membro ospitante nel rispetto dei requisiti di cui alla direttiva

    (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2004/38, art. 24, § 1)

    (v. punti 41, 42)

  4. Sicurezza sociale – Lavoratori migranti – Direttiva 2004/38 – Prestazioni di assistenza sociale – Nozione – Assegni familiari concessi a prescindere dallo stato di bisogno individuale del beneficiario e che non mirano a garantire i suoi mezzi di sussistenza – Esclusione

    [Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 883/2004, artt. 1, z), 3, § 1, j); direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2004/38, art. 24, § 2]

    (v. punti 45-48)

  5. Sicurezza sociale – Lavoratori migranti – Parità di trattamento – Normativa nazionale che esclude dal beneficio degli assegni familiari i cittadini di altri Stati membri economicamente inattivi durante i primi tre mesi di soggiorno nello Stato membro ospitante – Inammissibilità – Discriminazione diretta – Giustificazione – Deroga al principio della parità di trattamento dei cittadini dell’Unione in materia di assistenza sociale – Inapplicabilità

    [Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 883/2004, artt. 4 e 11, § 3, e); direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2004/38, artt. 6, § 1, 14, § 1, e 24, § 2]

    (v. punti 49-55, 58-61, 65, 67-69 e dispositivo)

  6. Sicurezza sociale – Lavoratori migranti – Parità di trattamento – Possibilità per il cittadino dell’Unione economicamente inattivo di rivendicare l’applicazione del principio della parità di trattamento nello Stato membro ospitante – Presupposto – Stabilimento della propria residenza abituale durante il periodo in esame e beneficio di un titolo di soggiorno in tale Stato membro – Nozione di residenza abituale

    (Regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio n. 883/2004, art. 4, e n. 987/2009, art. 11, §§ 1 e 2; direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2004/38, artt. 6, § 1, e 14, § 1)

    (v. punti 70-72)

Sintesi

S e i suoi familiari sono cittadini dell’Unione, originari di uno Stato membro diverso dalla Repubblica federale di Germania. Nell’ottobre 2019, S ha chiesto di poter beneficiare degli assegni familiari per i figli in Germania, per il periodo compreso tra agosto e ottobre 2019. La cassa per gli assegni familiari interessata ( 1 ) ha constatato che, il 19 agosto 2019, S e la sua famiglia avevano fatto ingresso in Germania, in provenienza dal loro Stato membro d’origine, e vi avevano stabilito la loro residenza. Tuttavia S, non avendo percepito redditi nazionali nel corso dei primi tre mesi successivi allo stabilimento della sua residenza in Germania, non soddisfaceva le condizioni previste dal diritto nazionale ( 2 ) per avere diritto agli assegni familiari. La cassa per gli assegni familiari, di conseguenza, ha respinto la domanda di S.

S ha presentato ricorso al giudice del rinvio ( 3 ) chiedendo l’annullamento della decisione di rigetto della sua domanda.

Il giudice del rinvio osserva che la disposizione di diritto tedesco su cui si fonda detto rigetto opera una differenza di trattamento tra un cittadino di un altro Stato membro che stabilisce la propria residenza abituale in Germania e un cittadino tedesco che vi stabilisce la propria residenza abituale in seguito a un soggiorno in un altro Stato membro. Infatti, in applicazione di tale disposizione, a un cittadino di un altro Stato membro, quale S, viene negato il beneficio degli assegni familiari durante i primi tre mesi del suo soggiorno qualora non fornisca la prova dello svolgimento di un’attività lavorativa retribuita in Germania. Per contro, un cittadino tedesco ne beneficia, sin da questi primi tre mesi, anche laddove non eserciti una simile attività.

Il giudice del rinvio ha sottoposto alla Corte una domanda di pronuncia pregiudiziale diretta a stabilire se tale differenza di trattamento sia conforme al diritto dell’Unione.

Con la sua sentenza la Corte, riunita in Grande Sezione, dichiara che una normativa nazionale come quella di cui trattasi nel procedimento principale è contraria al principio della parità di trattamento sancito nel regolamento n. 883/2004 ( 4 ). Essa aggiunge che la possibilità di derogare a tale principio, sulla base dell’articolo 24, paragrafo 2, della direttiva 2004/38 ( 5 ), riguarda esclusivamente le prestazioni di assistenza sociale e non è applicabile a una simile normativa.

Giudizio della Corte

In via preliminare, la Corte ricorda che i cittadini dell’Unione hanno il diritto di soggiornare nel territorio di un altro Stato membro per un periodo non superiore a tre mesi senza alcuna condizione o formalità, salvo il possesso di una carta d’identità o di un passaporto in corso di validità ( 6 ), e conservano tale diritto nei limiti in cui il cittadino dell’Unione e i suoi familiari non divengano un onere eccessivo per il sistema di assistenza sociale dello Stato membro ospitante ( 7 ). Pertanto, un cittadino dell’Unione, seppur economicamente inattivo, dispone, nel rispetto tali due condizioni, di un diritto di soggiorno della durata di tre mesi in uno Stato membro di cui non sia cittadino.

Ciò premesso, la Corte esamina se, allorché si trovi in una situazione di soggiorno legale nel territorio dello Stato membro ospitante ( 8 ), un cittadino dell’Unione, economicamente inattivo, possa avvalersi, ai fini della concessione di prestazioni familiari, del principio della parità di trattamento con i cittadini dello Stato membro ospitante economicamente inattivi, che rientrino in tale Stato membro dopo aver esercitato il loro diritto di circolare e di soggiornare in un altro Stato membro.

A tal fine, essa determina, in primo luogo, la portata dell’articolo 24, paragrafo 2, della direttiva 2004/38, che consente di derogare al principio della parità di trattamento e di negare la concessione di prestazioni di assistenza sociale ai cittadini di altri Stati membri, economicamente inattivi, durante i primi tre mesi del loro soggiorno nello Stato membro ospitante.

Poiché gli assegni familiari di cui trattasi sono concessi a prescindere dallo stato di bisogno individuale del loro beneficiario e non mirano a garantire i mezzi di sussistenza di quest’ultimo, essi non rientrano nelle «prestazioni di assistenza sociale», ai sensi di tale disposizione.

La Corte aggiunge che detta disposizione non può essere interpretata, per quanto riguarda la concessione di prestazioni diverse dalle «prestazioni di assistenza sociale», nel senso che essa consenta allo Stato membro ospitante di derogare alla parità di trattamento di cui devono beneficiare, in linea di principio, i cittadini dell’Unione in situazione di soggiorno legale nel suo territorio.

Infatti, in quanto deroga al principio della parità di trattamento sancito dall’articolo 18 TFUE, di cui l’articolo 24, paragrafo 1, della direttiva 2004/38 costituisce un’espressione specifica, il paragrafo 2 di tale articolo 24 deve essere interpretato restrittivamente ed in conformità con le disposizioni del Trattato. Orbene, nulla nel testo o nel contesto normativo di quest’ultima disposizione consente di ritenere che, con essa, il legislatore dell’Unione abbia inteso consentire allo Stato membro ospitante di derogare al principio della parità di trattamento per quanto riguarda le prestazioni diverse da quelle di assistenza sociale.

In secondo luogo, la Corte determina la portata dell’articolo 4 del regolamento n. 883/2004.

Secondo tale regolamento ( 9 ), un cittadino dell’Unione, economicamente inattivo, che abbia trasferito la propria residenza abituale nello Stato membro ospitante, rientra nell’ambito di applicazione della legislazione di tale Stato membro, ossia, nel caso di specie, la Germania, per quanto riguarda la concessione di prestazioni familiari. La competenza della Germania a determinare, nella sua legislazione, le condizioni di concessione di tali prestazioni deve tuttavia esercitarsi nel rispetto del diritto dell’Unione.

A tal riguardo, conformemente all’articolo 4 del regolamento n. 883/2004, le persone alle quali si applica tale regolamento beneficiano delle stesse prestazioni di sicurezza sociale e sono soggette agli stessi obblighi di cui alla legislazione dello Stato membro ospitante, alle stesse condizioni dei cittadini di tale Stato. Nessuna disposizione di tale regolamento consente allo Stato membro che ospiti un cittadino di un altro Stato membro che si trovi in situazione di soggiorno legale nel suo territorio di operare, per il fatto che tale cittadino è economicamente inattivo, una differenza di tra quest’ultimo e i suoi propri cittadini riguardo alle condizioni per la concessione di prestazioni familiari. Un cittadino dell’Unione che soggiorni legalmente nel territorio di uno Stato membro diverso da quello di cui ha la cittadinanza e nel quale abbia stabilito la propria residenza abituale può quindi avvalersi, nello Stato membro ospitante, del principio della parità di trattamento, previsto all’articolo 4 del regolamento n. 883/2004, al fine di ottenere prestazioni familiari alle stesse condizioni previste per i cittadini di tale Stato membro.

Nel caso di specie, la Corte constata che una normativa nazionale come quella di cui trattasi costituisce una discriminazione diretta di un tale cittadino dell’Unione. In mancanza di qualsiasi deroga espressamente prevista nel regolamento n. 883/2004, una simile discriminazione non può essere giustificata.

È tuttavia necessario che il cittadino dell’Unione, economicamente inattivo, che rivendichi, nello Stato membro ospitante, l’applicazione del principio della parità di trattamento per quanto riguarda la concessione di prestazioni familiari, abbia stabilito, durante i primi tre mesi in cui beneficia, in tale Stato membro, di un titolo di soggiorno ai sensi della direttiva 2004/38 ( 10 ), la propria residenza abituale in tale Stato membro, e non vi dimori solo temporaneamente. La nozione di «residenza», ai sensi del regolamento n. 883/2004, designa la residenza «effettiva» ( 11 ). Quanto alla nozione di «residenza abituale», essa rappresenta una questione di fatto, assoggettata alla valutazione del giudice nazionale alla luce delle circostanze del caso di specie. A tal riguardo, la condizione secondo cui un cittadino dell’Unione economicamente inattivo deve aver trasferito la propria residenza abituale nello Stato membro ospitante implica che egli abbia manifestato la volontà di stabilire, in modo effettivo, il centro abituale dei propri interessi in tale Stato membro e che dimostri che la sua presenza attesta un grado sufficiente di stabilità, idoneo a distinguerla da un soggiorno temporaneo.


( 1 ) Familienkasse Niedersachsen-Bremen der Bundesagentur für Arbeit (cassa per gli assegni familiari per la Bassa Sassonia e Brema dell’Agenzia federale per l’impiego, Germania).

( 2 ) Articolo 62, paragrafo 1a, dell’Einkommensteuergesetz (legge relativa all’imposta sul reddito), come modificata dal Gesetz gegen illegale Beschäftigung und Sozialleistungsmissbrauch (legge contro il lavoro illegale e l’abuso di prestazioni sociali, BGBl. 2019 I, pag. 1066).

( 3 ) Nel caso di specie, il Finanzgericht Bremen (Tribunale tributario di Brema, Germania).

( 4 ) Articolo 4 del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (GU 2004, L 166, pag. 1, e rettifica in GU 2004, L 200, pag. 1).

( 5 ) Direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE (GU 2004, L 158, pag. 77, e rettifica GU 2005, L 197, pag. 34).

( 6 ) Articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2004/38.

( 7 ) Articolo 14, paragrafo 1, della direttiva 2004/38.

( 8 ) A norma dell’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva n. 2004/38, in combinato disposto con l’articolo 14, paragrafo 1 di quest’ultima.

( 9 ) Articolo 11, paragrafo 3, lettera e), del regolamento n. 883/2004.

( 10 ) Ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2004/38, letto in combinato disposto con l’articolo 14, paragrafo 1 della stessa.

( 11 ) Articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento n. 883/2004 (GU 2009, L 284, pag. 1).