Causa C‑260/20 P

Commissione europea

contro

Hansol Paper Co. Ltd

Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 12 maggio 2022

«Impugnazione – Dumping – Regolamento di esecuzione (UE) 2017/763 – Importazioni di determinati tipi di carta termica leggera originari della Repubblica di Corea – Dazio antidumping definitivo – Regolamento (UE) 2016/1036 – Articoli 6, 16 e 18 – Prova – Informazioni fornite al di fuori della risposta a un questionario antidumping – Ponderazione delle vendite che incide sul calcolo del dumping – Articolo 2, paragrafi 1 e 3 – Calcolo del valore normale – Gerarchia tra i metodi di calcolo – Articolo 3, paragrafi 2 e 3 – Pregiudizio – Calcolo del margine di sottoquotazione – Impugnazione incidentale – Articolo 2, paragrafo 11 – Entità effettiva del dumping – Articolo 18 – Esenzione dall’obbligo di risposta al questionario antidumping – Insussistenza dell’omessa collaborazione»

  1. Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Svolgimento dell’inchiesta – Obbligo della Commissione di tenere conto delle informazioni fornite da una parte interessata al di fuori di una risposta ad un questionario antidumping – Portata

    (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2016/1036, artt. 6, §§ 2 e 8, 16 e 18)

    (v. punti 47‑55)

  2. Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Pregiudizio – Potere discrezionale delle istituzioni – Sindacato giurisdizionale – Limiti

    (Articolo 263 TFUE; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2016/1036, art. 3)

    (v. punti 57‑64, 98, 99)

  3. Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Margine di dumping – Determinazione del valore normale – Elemento da prendersi in considerazione in primo luogo – Prezzo praticato in operazioni commerciali normali – Deroghe previste dal regolamento antidumping di base – Gerarchia dei metodi di determinazione del valore normale

    (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2016/1036, artt. 2, § 1, commi 1 e 2, e 3, comma 1)

    (v. punti 76‑85)

  4. Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Pregiudizio – Prova del nesso causale – Obblighi delle istituzioni – Calcolo della sottoquotazione del prezzo delle importazioni di cui trattasi – Obbligo di equo confronto tra il prezzo del prodotto interessato e il prezzo del prodotto simile dell’industria dell’Unione – Confronto da effettuare tra prezzi ottenuti allo stesso stadio commerciale

    (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2016/1036, artt. 1, § 1, e 3, § 2)

    (v. punti 101‑104)

  5. Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Pregiudizio – Prova del nesso causale – Obblighi delle istituzioni – Calcolo della sottoquotazione del prezzo delle importazioni di cui trattasi – Ricorso a un prezzo all’esportazione costruito – Ammissibilità

    (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2016/1036, artt. 1, § 1, 2, § 9, e 3, § 2)

    (v. punto 105)

  6. Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Margine di dumping – Confronto tra il valore normale e il prezzo all’esportazione – Metodo che deve consentire di riflettere la reale ampiezza del dumping

    (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2016/1036, art. 2, § 11)

    (v. punti 124‑127)

  7. Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Svolgimento dell’inchiesta – Utilizzo dei dati disponibili in caso di rifiuto di collaborazione da parte dell’impresa

    (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2016/1036, art. 18, § 1)

    (v. punti 140‑142)

V. il testo della decisione.