SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione)

21 dicembre 2021 ( *1 )

«Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia civile – Competenza giurisdizionale ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale – Regolamento (UE) n. 1215/2012 – Articolo 7, punto 2 – Competenza speciale in materia di illeciti civili dolosi o colposi – Pubblicazione su Internet di frasi asseritamente denigratorie nei confronti di una persona – Luogo in cui il danno si è concretizzato – Giudici di ciascuno Stato membro nel cui territorio un contenuto messo in rete è o è stato accessibile»

Nella causa C‑251/20,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dalla Cour de cassation (Corte di Cassazione, Francia), con decisione del 13 maggio 2020, pervenuta in cancelleria il 10 giugno 2020, nel procedimento

Gtflix Tv

contro

DR,

LA CORTE (Grande Sezione),

composta da K. Lenaerts, presidente, L. Bay Larsen, vicepresidente, A. Arabadjiev, A. Prechal, I. Jarukaitis e N. Jääskinen, presidenti di sezione, T. von Danwitz, M. Safjan (relatore), L.S. Rossi, A. Kumin e N. Wahl, giudici,

avvocato generale: G. Hogan

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

per Gtflix Tv, da P.Spinosi, L. Chevallier e A. Michel, avocats;

per il governo francese, da E. de Moustier e A. Daniel, in qualità di agenti;

per il governo ellenico, da S. Chala, A. Dimitrakopoulou e K. Georgiadis, in qualità di agenti;

per la Commissione europea, da M. Heller e M. Wilderspin, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 16 settembre 2021,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1

La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 7, punto 2, del regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2012, L 351, pag. 1).

2

Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la Gtflix Tv, una società di intrattenimento per adulti con sede nella Repubblica ceca, e DR, un altro professionista di tale settore, domiciliato in Ungheria, relativamente a una domanda di rettifica e di rimozione di frasi asseritamente denigratorie nei confronti della suddetta società che quest’ultimo avrebbe messo in rete su vari siti e forum Internet nonché a una domanda di risarcimento del danno che sarebbe derivato da detta messa in rete.

Contesto normativo

3

Dal considerando 4 del regolamento n. 1215/2012 emerge che quest’ultimo mira, nell’interesse del buon funzionamento del mercato interno, a unificare le norme sui conflitti di competenza in materia civile e commerciale e a garantire che le decisioni emesse in uno Stato membro siano riconosciute ed eseguite in modo rapido e semplice.

4

I considerando 15 e 16 di tale regolamento enunciano quanto segue:

«(15)

È opportuno che le norme sulla competenza presentino un alto grado di prevedibilità e si basino sul principio generale della competenza dell’autorità giurisdizionale del domicilio del convenuto. Tale principio dovrebbe valere in ogni ipotesi, salvo in alcuni casi rigorosamente determinati, nei quali la materia del contendere o l’autonomia delle parti giustifichi un diverso criterio di collegamento. Per le persone giuridiche il domicilio deve essere definito autonomamente, in modo da aumentare la trasparenza delle norme comuni ed evitare i conflitti di competenza.

(16)

Il criterio del foro del domicilio del convenuto dovrebbe essere completato attraverso la previsione di fori alternativi, basati sul collegamento stretto tra l’autorità giurisdizionale e la controversia, ovvero al fine di agevolare la buona amministrazione della giustizia. L’esistenza di un collegamento stretto dovrebbe garantire la certezza del diritto ed evitare la possibilità che il convenuto sia citato davanti a un’autorità giurisdizionale di uno Stato membro che non sia per questi ragionevolmente prevedibile. Tale aspetto è importante soprattutto nelle controversie in materia di obbligazioni extracontrattuali derivanti da violazioni della privacy e dei diritti della personalità, compresa la diffamazione».

5

Le norme in materia di competenza compaiono al capo II di detto regolamento. La sezione 1 di tale capo II, intitolata «Disposizioni generali», contiene gli articoli da 4 a 6 del regolamento n. 1215/2012.

6

Ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento in parola:

«A norma del presente regolamento, le persone domiciliate nel territorio di un determinato Stato membro sono convenute, a prescindere dalla loro cittadinanza, davanti alle autorità giurisdizionali di tale Stato membro».

7

L’articolo 5, paragrafo 1, di detto regolamento dispone quanto segue:

«Le persone domiciliate nel territorio di uno Stato membro possono essere convenute davanti alle autorità giurisdizionali di un altro Stato membro solo ai sensi delle norme di cui alle sezioni da 2 a 7 del presente capo».

8

Nella sezione 2 del capo II del medesimo regolamento, intitolata «Competenze speciali», l’articolo 7, punto 2, di quest’ultimo così prevede:

«Una persona domiciliata in uno Stato membro può essere convenuta in un altro Stato membro:

(...)

2)

in materia di illeciti civili dolosi o colposi, davanti all’autorità giurisdizionale del luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto o può avvenire».

9

L’articolo 7, punto 2, del regolamento n. 1215/2012 ha un tenore letterale sostanzialmente identico a quello dell’articolo 5, punto 3, del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2001, L 12, pag. 1), il quale è stato abrogato dal regolamento n. 1215/2012.

10

Nella sezione 4 del capo II del regolamento n. 1215/2012, intitolata «Competenza in materia di contratti conclusi da consumatori», figura l’articolo 17, paragrafo 1, di quest’ultimo che dispone quanto segue:

«1.   Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 6 e dall’articolo 7, punto 5, la competenza in materia di contratti conclusi da una persona, il consumatore, per un uso che possa essere considerato estraneo alla sua attività professionale è regolata dalla presente sezione:

(…)

c)

in tutti gli altri casi, qualora il contratto sia stato concluso con una persona le cui attività commerciali o professionali si svolgono nello Stato membro in cui è domiciliato il consumatore o sono dirette, con qualsiasi mezzo, verso tale Stato membro o verso una pluralità di Stati che comprende tale Stato membro, purché il contratto rientri nell’ambito di dette attività».

Procedimento principale e questione pregiudiziale

11

La Gtflix Tv – avente sede nella Repubblica ceca e il cui centro di interessi si trova in tale Stato membro – produce e distribuisce, segnatamente attraverso il suo sito Internet, contenuti audiovisivi per adulti. DR, domiciliato in Ungheria, è regista, produttore e distributore di film dello stesso genere che sono commercializzati su siti Internet ospitati in Ungheria.

12

La Gtflix Tv addebita a DR di aver rivolto frasi denigratorie nei suoi confronti che sarebbero state diffuse da quest’ultimo in vari siti e forum Internet.

13

Dopo averlo formalmente diffidato a ritirare tali affermazioni, detta società ha avviato nei confronti di DR un procedimento sommario dinanzi al tribunal de grande instance de Lyon (Tribunale di primo grado di Lione, Francia), anzitutto, affinché egli venisse condannato a cessare, pena una sanzione pecuniaria, qualsiasi atto denigratorio nei suoi confronti e nei confronti di un sito Internet ad essa appartenente e a pubblicare un comunicato giudiziario in francese e in inglese in ciascuno dei forum Internet interessati; poi, per essere essa stessa autorizzata a pubblicare un commento su tali forum e, infine, per ottenere il pagamento di una somma provvisionale di un euro simbolico a titolo di risarcimento del danno patrimoniale da essa subito e di una somma dello stesso importo a titolo di risarcimento del danno morale da essa subito.

14

Dinanzi al suddetto organo giurisdizionale, DR ha sollevato un’eccezione di incompetenza del giudice francese, la quale è stata accolta con ordinanza del 10 aprile 2017.

15

La Gtflix Tv ha interposto appello avverso tale ordinanza dinanzi alla cour d’appel de Lyon (Corte d’appello di Lione, Francia), aumentando nel contempo a EUR 10000 l’importo della provvisionale richiesta per il danno patrimoniale e morale subito in Francia. Con sentenza confermativa del 24 luglio 2018, l’organo giurisdizionale in parola ha anch’esso accolto l’eccezione di incompetenza.

16

Dinanzi al giudice del rinvio, la Gtflix Tv lamenta che con la suddetta sentenza sia stata dichiarata l’incompetenza del giudice francese a favore dei giudici cechi, laddove, a suo avviso, i giudici di uno Stato membro sono competenti a conoscere del danno causato nel territorio di tale Stato membro da un contenuto messo in rete su Internet qualora tale contenuto sia ivi accessibile. La Gtflix Tv sostiene che la cour d’appel de Lyon (Corte di appello di Lione) ha disatteso l’articolo 7, punto 2, del regolamento n. 1215/2012 nel dichiarare, al fine di escludere la competenza dei giudici francesi, che non è sufficiente che le affermazioni giudicate denigratorie siano accessibili nell’ambito territoriale del giudice adito, ma che occorre altresì che esse possano presentare un qualsivoglia interesse per gli utenti di Internet residenti in tale ambito territoriale e possano ivi arrecare un pregiudizio.

17

Alla luce della sentenza del 17 ottobre 2017, Bolagsupplysningen e Ilsjan (C‑194/16, EU:C:2017:766), il giudice del rinvio ha ritenuto che i giudici francesi fossero incompetenti a conoscere della domanda diretta alla rimozione di frasi asseritamente denigratorie e alla rettifica dei dati mediante la pubblicazione di un comunicato, segnatamente, sulla base dei rilievi che il centro degli interessi della Gtflix Tv era stabilito nella Repubblica Ceca e che DR è domiciliato in Ungheria.

18

Tuttavia, il giudice del rinvio si domanda se una persona che, ritenendo lesi i propri diritti a causa della diffusione di frasi denigratorie su Internet, agisca contemporaneamente sia ai fini della rettifica dei dati e della rimozione dei contenuti sia ai fini di risarcimento dei danni morale e patrimoniale che ne derivano può chiedere, dinanzi ai giudici di ciascuno Stato membro nel cui territorio tali frasi messe in rete sono o sono state accessibili, il risarcimento del danno cagionato nel territorio di tale Stato membro, conformemente alla sentenza del 25 ottobre 2011, eDate Advertising e a. (C‑509/09 e C‑161/10, EU:C:2011:685, punti 5152), o se, in applicazione della sentenza del 17 ottobre 2017, Bolagsupplysningen e Ilsjan (C‑194/16, EU:C:2017:766, punto 48), essa debba presentare tale domanda di risarcimento dinanzi al giudice competente a ordinare la rettifica dei dati e la rimozione delle frasi denigratorie.

19

In tale contesto, la Cour de cassation (Corte di Cassazione, Francia) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«Se le disposizioni dell’articolo 7, punto 2, del [regolamento n. 1215/2012] debbano essere interpretate nel senso che la persona che, ritenendo lesi i propri diritti a causa della diffusione di frasi denigratorie su Internet, agisca contemporaneamente sia ai fini della rettifica dei dati e della rimozione dei contenuti sia ai fini di risarcimento dei danni morali ed economici che ne derivano può chiedere, dinanzi ai giudici di ciascuno Stato membro nel cui territorio il contenuto messo in rete è o è stato accessibile, il risarcimento dei danni cagionati nel territorio di tale Stato membro, conformemente alla sentenza del 25 ottobre 2011, eDate Advertising e a. (C‑509/09 e C‑161/10, EU:C:2011:685, punti 5152), o se, in applicazione della sentenza del 17 ottobre 2017, Bolagsupplysningen e Ilsjan (C‑194/16, EU:C:2017:766, punto 48), essa debba presentare tale domanda di risarcimento dinanzi al giudice competente a ordinare la rettifica dei dati e la rimozione dei commenti denigratori».

Sulla questione pregiudiziale

20

Con la sua questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 7, punto 2, del regolamento n. 1215/2012 debba essere interpretato nel senso che una persona che, ritenendo lesi i propri diritti a causa della diffusione di frasi denigratorie nei suoi confronti su Internet, agisca contemporaneamente ai fini, da un lato, della rettifica dei dati e della rimozione dei contenuti messi in rete che la riguardano e, dall’altro, del risarcimento del danno che sarebbe derivato da tale messa in rete può chiedere, dinanzi ai giudici di ciascuno Stato membro nel cui territorio tali frasi sono o erano accessibili, il risarcimento del danno che le sarebbe stato causato nello Stato membro del giudice adito, benché tali giudici non siano competenti a conoscere della domanda di rettifica e di rimozione.

21

Al riguardo, occorre ricordare che l’articolo 7, punto 2, del regolamento n. 1215/2012 prevede che, in materia di illeciti civili dolosi o colposi, una persona domiciliata nel territorio di uno Stato membro può essere convenuta in un altro Stato membro davanti all’autorità giurisdizionale del luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto o può avvenire.

22

Atteso che tale disposizione è equivalente all’articolo 5, punto 3, del regolamento n. 44/2001, l’interpretazione fornita dalla Corte per quanto riguarda quest’ultimo vale anche rispetto all’articolo 7, punto 2, del regolamento n. 1215/2012 (v. sentenza del 17 ottobre 2017, Bolagsupplysningen e Ilsjan, C‑194/16, EU:C:2017:766, punto 24 nonché giurisprudenza ivi citata).

23

Secondo costante giurisprudenza, la norma sulla competenza speciale in materia di illeciti civili dolosi o colposi deve essere oggetto di un’interpretazione autonoma, alla luce del sistema generale e delle finalità del regolamento di cui fa parte (sentenza del 17 ottobre 2017, Bolagsupplysningen e Ilsjan, C‑194/16, EU:C:2017:766, punto 25 nonché giurisprudenza ivi citata).

24

Tale norma sulla competenza speciale trova il suo fondamento nell’esistenza di un collegamento particolarmente stretto tra la controversia e i giudici del luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto o può avvenire, che giustifica un’attribuzione di competenza a questi ultimi giudici ai fini della buona amministrazione della giustizia e dell’economia processuale (sentenza del 17 ottobre 2017, Bolagsupplysningen e Ilsjan, C‑194/16, EU:C:2017:766, punto 26 nonché giurisprudenza ivi citata).

25

Come emerge dal considerando 16 del regolamento n. 1215/2012, il requisito di un siffatto collegamento deve garantire la certezza del diritto ed evitare la possibilità che il convenuto sia citato davanti a un’autorità giurisdizionale di uno Stato membro che non sia per questi ragionevolmente prevedibile, aspetto questo che è importante soprattutto nelle controversie in materia di obbligazioni extracontrattuali derivanti da violazioni della privacy e dei diritti della personalità, compresa la diffamazione (v., in tal senso, sentenza del 17 ottobre 2017, Bolagsupplysningen e Ilsjan, C‑194/16, EU:C:2017:766, punto 28).

26

Orbene, in materia di illeciti civili dolosi o colposi, il giudice del luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto o può avvenire è generalmente il più idoneo a pronunciarsi, in particolare per ragioni di prossimità alla controversia e di facilità di assunzione delle prove (sentenza del 17 ottobre 2017, Bolagsupplysningen e Ilsjan, C‑194/16, EU:C:2017:766, punto 27 nonché giurisprudenza ivi citata).

27

Secondo la giurisprudenza costante della Corte, l’espressione «luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto o può avvenire» si riferisce sia al luogo del fatto generatore del danno sia a quello in cui il danno si è concretizzato, dato che ciascuno di tali luoghi può, a seconda delle circostanze, fornire un’indicazione particolarmente utile dal punto di vista della prova e dello svolgimento del processo (sentenza del 17 ottobre 2017, Bolagsupplysningen e Ilsjan, C‑194/16, EU:C:2017:766, punto 29 nonché giurisprudenza ivi citata).

28

La decisione di rinvio non contiene alcun elemento che suggerisca che il procedimento principale verta sulla possibilità di adire i giudici francesi in base al luogo dell’evento generatore. Si pone, invece, la questione se tali giudici siano competenti in base al luogo in cui il danno lamentato si è concretizzato. Inoltre, come rilevato dal giudice del rinvio, la Gtflix Tv non ha chiesto che i dati e le frasi in questione nel procedimento principale siano inaccessibili nel territorio francese.

29

Al riguardo, la Corte ha dichiarato, per quanto attiene ad azioni dirette al risarcimento di un danno non patrimoniale asseritamente causato da un articolo diffamatorio pubblicato nella stampa scritta, che la vittima può esperire nei confronti dell’editore un’azione di danni dinanzi ai giudici di ciascuno Stato membro dove la pubblicazione è stata diffusa e dove la vittima assume aver subito una lesione della sua reputazione, i quali sono competenti a conoscere dei soli danni cagionati nello Stato membro del giudice adito (sentenza del 7 marzo 1995, Shevill e a., C‑68/93, EU:C:1995:61, punto 33).

30

Per quanto riguarda specificamente le allegazioni di lesione dei diritti della personalità a mezzo di contenuti messi in rete su un sito Internet, la Corte ha stabilito che, conformemente all’articolo 7, punto 2, del regolamento n. 1215/2012, la persona che si ritiene lesa ha la facoltà di esperire un’azione di risarcimento, per la totalità del danno cagionato, o dinanzi ai giudici del luogo ove è stabilito il soggetto che ha emesso tali contenuti, in quanto luogo dell’evento generatore, o dinanzi ai giudici dello Stato membro in cui si trova il suo centro di interessi, in quanto luogo in cui il danno si è concretizzato. Anziché un’azione di risarcimento per la totalità del danno cagionato, tale persona può altresì esperire la sua azione dinanzi ai giudici di ciascuno Stato membro nel cui territorio un contenuto messo in rete sia accessibile oppure lo sia stato. Questi ultimi sono competenti a conoscere del solo danno cagionato nel territorio dello Stato membro del giudice adito (v., in tal senso, sentenza del 25 ottobre 2011, eDate Advertising e a., C‑509/09 e C‑161/10, EU:C:2011:685, punto 52).

31

Beneficia parimenti delle suddette facoltà di ricorso una persona giuridica che persegue un’attività economica e chiede il risarcimento del danno derivante da lesioni alla sua reputazione commerciale a causa della pubblicazione su Internet di dati inesatti che la riguardano e a causa della mancata rimozione di commenti nei suoi confronti (v., in tal senso, sentenza del 17 ottobre 2017, Bolagsupplysningen e Ilsjan, C‑194/16, EU:C:2017:766, punto 44).

32

Alla luce dell’ubiquità dei dati e dei contenuti messi in rete su un sito Internet e del fatto che la portata della loro diffusione è in linea di principio universale, la Corte ha nondimeno precisato che la domanda diretta alla rettifica dei primi e alla rimozione dei secondi è una e indivisibile e, di conseguenza, può essere proposta soltanto dinanzi a un giudice competente a conoscere della totalità di una domanda di risarcimento del danno e non dinanzi a un giudice che non ha siffatta competenza (sentenza del 17 ottobre 2017, Bolagsupplysningen e Ilsjan, C‑194/16, EU:C:2017:766, punto 48).

33

Ne consegue che, conformemente all’articolo 7, punto 2, del regolamento n. 1215/2012, una persona che si ritenga lesa dalla messa in rete di dati su un sito Internet potrà adire, ai fini della rettifica di tali dati e della rimozione dei contenuti messi in rete o il giudice del luogo ove è stabilito il soggetto che ha emesso tali contenuti o il giudice nella cui circoscrizione è situato il centro degli interessi di tale persona.

34

Secondo il giudice del rinvio, a causa del «legame di dipendenza necessario» esistente tra la domanda diretta alla rettifica dei dati e alla rimozione dei contenuti messi in rete e quella, congiunta, volta al risarcimento totale o parziale del danno derivante da tale messa in rete, occorrerebbe ritenere che uno dei giudici di cui al punto precedente abbia una competenza esclusiva a conoscere di queste due domande. L’interesse di una buona amministrazione della giustizia potrebbe così giustificare tale attribuzione di competenza esclusiva.

35

Tuttavia, un’attribuzione di competenza siffatta non può discendere dall’articolo 7, punto 2, del regolamento n. 1215/2012 quale interpretato al punto 32 della presente sentenza, in quanto, a differenza della domanda di rettifica dei dati e di rimozione dei contenuti che è una e indivisibile, una domanda relativa al risarcimento del danno può avere ad oggetto o un risarcimento integrale o un risarcimento parziale. Orbene, se è vero che il fatto che una domanda di rettifica dei dati e di rimozione dei contenuti messi in rete non possa essere presentata dinanzi a un giudice diverso da quello competente a conoscere della totalità di una domanda di risarcimento del danno si giustifica per il motivo che essa è una e indivisibile, non sarebbe invece giustificato escludere, per il medesimo motivo, la facoltà per l’attore di presentare la sua domanda di risarcimento parziale dinanzi a qualsiasi altro giudice nel cui ambito territoriale egli ritiene di aver subito un danno.

36

Inoltre, la necessità di un’attribuzione di competenza esclusiva al giudice del luogo ove è stabilito il soggetto che ha diffuso contenuti messi in rete o a quello nella cui circoscrizione si trova il centro degli interessi dell’attore non deriva, segnatamente, da ciò che il giudice del rinvio presenta come un «legame di dipendenza necessario» tra, da un lato, la domanda di rettifica dei dati e di rimozione dei contenuti messi in rete e, dall’altro, la domanda di risarcimento del danno che sarebbe resultato da tale messa in rete. Infatti, dato che, indipendentemente dall’identità dei fatti alla base di tali domande, il loro oggetto, il loro fondamento e la loro capacità di essere divise sono diversi, non vi è alcuna necessità di natura giuridica a che esse siano esaminate congiuntamente da un solo giudice.

37

Un’attribuzione di competenza siffatta non si impone neppure alla luce della buona amministrazione della giustizia.

38

Al riguardo, il giudice competente a conoscere unicamente del danno in questione nello Stato membro a cui esso appartiene risulta essere assolutamente in grado di valutare, nell’ambito di un procedimento condotto in tale Stato membro e alla luce delle prove ivi raccolte, il verificarsi e la portata del danno lamentato.

39

Inoltre, la facoltà di cui dispone l’attore di esperire un’azione risarcitoria dinanzi ai giudici di ciascuno Stato membro competenti a conoscere del danno causato nel territorio dello Stato membro a cui essi appartengono contribuisce alla buona amministrazione della giustizia quando il centro degli interessi di tale attore non può essere individuato. In un’ipotesi del genere, la Corte ha dichiarato che tale persona non può beneficiare del diritto di citare, in forza dell’articolo 7, punto 2, del regolamento n. 1215/2012, l’autore presunto di una lesione ai suoi diritti della personalità, in base al luogo in cui il danno si è concretizzato, per un risarcimento integrale del danno subito (sentenza del 17 ottobre 2017, Bolagsupplysningen e Ilsjan, C‑194/16, EU:C:2017:766, punto 43). Per contro, detta persona potrà, in virtù di tale facoltà e allo stesso titolo, beneficiare del pari di tale diritto per un risarcimento parziale limitato al solo danno causato nello Stato membro del giudice adito.

40

Il conseguimento dell’obiettivo di assicurare una buona amministrazione della giustizia non è quindi messo in discussione dalla facoltà di cui dispone l’attore di esperire un’azione di risarcimento dinanzi ai giudici competenti a conoscere del danno causato nello Stato membro a cui essi appartengono.

41

Occorre infine ricordare che l’attribuzione, a questi ultimi giudici, della competenza a conoscere del solo danno causato nel territorio dello Stato membro cui appartengono è subordinata soltanto alla condizione che il contenuto lesivo sia o sia stato accessibile in tale territorio. Infatti, contrariamente all’articolo 17, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 1215/2012, l’articolo 7, punto 2, di quest’ultimo non pone alcuna condizione supplementare ai fini della determinazione del giudice competente, come quella secondo cui l’attività di una persona deve essere «diretta verso» lo Stato membro del giudice adito (v., in tal senso, sentenze del 3 ottobre 2013, Pinckney,C‑170/12, EU:C:2013:635, punto 42, e del 22 gennaio 2015, Hejduk,C‑441/13, EU:C:2015:28, punto 32).

42

Orbene, una limitazione, mediante condizioni supplementari, della facoltà di presentare una domanda di risarcimento dinanzi a uno dei giudici di cui al punto 40 della presente sentenza potrebbe condurre, eventualmente, ad escludere, di fatto, tale facoltà, sebbene, secondo la giurisprudenza costante della Corte citata al punto 26 della presente sentenza, la persona che si ritiene lesa debba sempre avere la facoltà di presentare la sua domanda dinanzi ai giudici del luogo in cui il danno si è concretizzato.

43

Alla luce di tutto quanto precede, occorre rispondere alla questione posta dichiarando che l’articolo 7, punto 2, del regolamento n. 1215/2012 deve essere interpretato nel senso che una persona che, ritenendo lesi i propri diritti a causa della diffusione di frasi denigratorie nei suoi confronti su Internet, agisca contemporaneamente ai fini, da un lato, della rettifica dei dati e della rimozione dei contenuti messi in rete che la riguardano e, dall’altro, del risarcimento del danno che sarebbe derivato da tale messa in rete può chiedere, dinanzi ai giudici di ciascuno Stato membro nel cui territorio tali frasi sono o erano accessibili, il risarcimento del danno che le sarebbe stato causato nello Stato membro del giudice adito, sebbene tali giudici non siano competenti a conoscere della domanda di rettifica e di rimozione.

Sulle spese

44

Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

 

Per questi motivi, la Corte (Grande Sezione) dichiara:

 

L’articolo 7, punto 2, del regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, deve essere interpretato nel senso che una persona che, ritenendo lesi i propri diritti a causa della diffusione di frasi denigratorie nei suoi confronti su Internet, agisca contemporaneamente ai fini, da un lato, della rettifica dei dati e della rimozione dei contenuti messi in rete che la riguardano e, dall’altro, del risarcimento del danno che sarebbe derivato da tale messa in rete può chiedere, dinanzi ai giudici di ciascuno Stato membro nel cui territorio tali frasi sono o erano accessibili, il risarcimento del danno che le sarebbe stato causato nello Stato membro del giudice adito, sebbene tali giudici non siano competenti a conoscere della domanda di rettifica e di rimozione.

 

Firme


( *1 ) Lingua processuale: il francese.