Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 20 maggio 2021 –
BTA Baltic Insurance Company

(causa C‑230/20) ( 1 )

«Rinvio pregiudiziale – Regolamento (CEE) n. 2913/92 – Codice doganale comunitario – Articolo 195 – Articolo 232, paragrafo 1, lettera a) – Articolo 221, paragrafo 3 – Tariffa doganale comune – Riscossione dell’importo dell’obbligazione doganale – Comunicazione dell’importo dei dazi al debitore – Termine di prescrizione – Chiamata in garanzia del fideiussore – Esecuzione forzata ai fini del pagamento – Termine ragionevole»

1. 

Unione doganale – Nascita e riscossione di un’obbligazione doganale – Garanzia dell’importo dell’obbligazione doganale – Comunicazione dell’importo dei dazi al debitore entro tre anni a decorrere dalla data in cui è sorta l’obbligazione doganale – Nozione di debitore – Fideiussione che costituisce la garanzia dell’importo dell’obbligazione doganale – Esclusione – Termine di prescrizione – Applicabilità – Assenza

(Regolamento del Consiglio n. 2913/92, come modificato dal regolamento n. 1186/2009, artt. 195 e 221, §§ 1 e 3)

(vedi punti 35‑38, dispositivo 1)

2. 

Unione doganale – Nascita e riscossione di un’obbligazione doganale – Obbligo per gli Stati membri di avvalersi di tutte le possibilità offerte dalle disposizioni in vigore per ottenere il pagamento dei dazi – Portata – Esecuzione forzata – Chiamata in garanzia del fideiussore – Inclusione

[Regolamento del Consiglio n. 2913/92, come modificato dal regolamento n. 1186/2009, art. 232, § 1, a), primo e secondo comma]

(v. punti 42, 43, dispositivo 2)

3. 

Diritto dell’Unione europea – Principi – Certezza del diritto – Portata – Riscossione di un’obbligazione doganale – Chiamata in garanzia del fideiussore – Rispetto di un termine di prescrizione ragionevole – (Regolamento del Consiglio n. 2913/92, come modificato dal regolamento n. 1186/2009)

(vedi punti 47, 48, dispositivo 3)

Dispositivo

1)

L’articolo 195 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario, come modificato dal regolamento (CE) n. 1186/2009 del Consiglio, del 16 novembre 2009, relativo alla fissazione del regime comunitario delle franchigie doganali, deve essere interpretato nel senso che il fideiussore di un’obbligazione doganale di cui a tale articolo non può essere qualificato come «debitore», ai sensi dell’articolo 221, paragrafo 3, del regolamento n. 2913/92, come modificato dal regolamento n. 1186/2009 e, pertanto, non può essergli applicato il termine di prescrizione di tre anni da che è sorta l’obbligazione doganale previsto in tale disposizione.

2)

L’articolo 232, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 2913/92, come modificato dal regolamento n. 1186/2009, deve essere interpretato nel senso che l’obbligo per gli Stati membri, previsto in tale disposizione, di avvalersi di tutte le possibilità offerte loro dalle disposizioni in vigore per ottenere il pagamento dei dazi si applica non soltanto al debitore, ma anche al fideiussore, e quest’ultimo può quindi essere considerato, in forza di detto articolo 232, paragrafo 1, lettera a), come la persona contro cui è diretta l’esecuzione forzata e che è sottoposta alle norme dello Stato membro, comprese quelle relative ai termini, in materia di esecuzione.

3)

La norma derivante dal principio della certezza del diritto secondo la quale occorre rispettare un termine di prescrizione ragionevole deve essere interpretata nel senso che essa si applica all’azione intentata contro il fideiussore per garantire il recupero di un’obbligazione doganale.


( 1 ) GU C 255 del 3.8.2020.