SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione)

16 dicembre 2021 ( *1 )

«Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia penale – Mandato d’arresto europeo – Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Ambito di applicazione – Articolo 51 – Attuazione del diritto dell’Unione – Decisione quadro 2002/584/GAI – Competenza della Corte – Rinvio effettuato prima dell’emissione di un mandato d’arresto europeo – Ricevibilità – Principio del ne bis in idem – Articolo 50 – Nozioni di “assoluzione” e di “condanna” – Amnistia nello Stato membro di emissione – Decisione definitiva di interruzione dell’esercizio dell’azione penale – Revoca dell’amnistia – Annullamento della decisione di interruzione dell’esercizio dell’azione penale – Ripresa dell’esercizio dell’azione penale – Necessità di una decisione pronunciata in seguito all’esame della responsabilità penale della persona interessata – Direttiva 2012/13/UE – Diritto all’informazione nei procedimenti penali – Ambito di applicazione – Nozione di “procedimento penale” – Procedimento legislativo per l’adozione di una risoluzione relativa alla revoca di un’amnistia – Procedimento giurisdizionale di controllo della conformità di tale risoluzione alla Costituzione nazionale»

Nella causa C‑203/20,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dall’Okresný súd Bratislava III (Tribunale circoscrizionale di Bratislava III, Slovacchia), con decisione dell’11 maggio 2020, pervenuta in cancelleria l’11 maggio 2020, nel procedimento penale a carico di

AB,

CD,

EF,

NO,

JL,

GH,

IJ,

LM,

PR,

ST,

UV,

WZ,

BC,

DE,

FG,

con l’intervento di:

HI,

Krajská prokuratúra v Bratislave,

LA CORTE (Terza Sezione),

composta da A. Prechal, presidente della Seconda Sezione, facente funzione di presidente della Terza Sezione, J. Passer, F. Biltgen, L.S. Rossi (relatrice) e N. Wahl, giudici,

avvocato generale: J. Kokott

cancelliere: M. Ferreira, amministratrice principale

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 6 maggio 2021,

considerate le osservazioni presentate:

per AB, da M. Mandzák, M. Para, Ľ. Hlbočan e Ľ. Kaščák, advokáti;

per CD, EF, NO e JL, da M. Krajčí e M. Para, advokáti;

per IJ, da M. Totkovič e M. Pohovej, advokáti;

per la Krajská prokuratúra v Bratislave, da R. Remeta e V. Pravda, in qualità di agenti;

per il governo slovacco, da B. Ricziová, in qualità di agente;

per la Commissione europea, da S. Grünheid e A. Tokár, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 17 giugno 2021,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1

La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 4, paragrafo 3, TUE, dell’articolo 82 TFUE, degli articoli 47, 48 e 50 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»), della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri (GU 2002, L 190, pag. 1), e della direttiva 2012/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, sul diritto all’informazione nei procedimenti penali (GU 2012, L 142, pag. 1).

2

Tale domanda è stata presentata nell’ambito di un procedimento penale a carico di AB, CD, EF, NO, JL, GH, IJ, LM, PR, ST, UV, WZ, BC, DE e FG (in prosieguo: gli «imputati»), nell’ambito del quale il giudice del rinvio ipotizza di emettere un mandato d’arresto europeo nei confronti di uno di questi imputati.

Contesto normativo

Diritto dell’Unione

Decisione quadro 2002/584

3

L’articolo 17 della decisione quadro 2002/584, intitolato «Termini e modalità della decisione di esecuzione del mandato di arresto europeo», al suo paragrafo 1 così prevede:

«Un mandato d’arresto europeo deve essere trattato ed eseguito con la massima urgenza».

Direttiva 2012/13

4

L’articolo 1 della direttiva 2012/13, intitolato «Oggetto», prevede quanto segue:

«La presente direttiva stabilisce norme relative al diritto all’informazione, delle persone indagate o imputate, sui diritti di cui godono nel procedimento penale e dell’accusa elevata a loro carico. Essa stabilisce altresì norme relative al diritto all’informazione delle persone soggette al mandato di arresto europeo sui loro diritti».

5

L’articolo 2 di tale direttiva, intitolato «Ambito di applicazione», al suo paragrafo 1 dispone:

«La presente direttiva si applica nei confronti delle persone che siano messe a conoscenza dalle autorità competenti di uno Stato membro, di essere indagate o imputate per un reato, fino alla conclusione del procedimento, vale a dire fino alla decisione definitiva che stabilisce se l’indagato o l’imputato abbia commesso il reato inclusi, se del caso, l’irrogazione della pena e l’esaurimento delle procedure d’impugnazione».

Diritto slovacco

Costituzione modificata

6

Ai sensi dell’articolo 86 dell’Ústava Slovenskej republiky (Costituzione della Repubblica slovacca), come modificata dall’ústavný zákon č. 71/2017 Z. z. (legge costituzionale n. 71/2017), del 30 marzo 2017 (in prosieguo: la «Costituzione modificata»):

«La Národná rada Slovenskej republiky (Consiglio nazionale della Repubblica slovacca) è competente, in particolare, per:

(...)

i)

pronunciarsi sull’annullamento di una decisione del presidente [della Repubblica slovacca] adottata in applicazione dell’articolo 102, paragrafo 1, lettera j), se essa è contraria ai principi di uno Stato democratico e di diritto; la risoluzione adottata ha portata generale ed è pubblicata con le medesime modalità di un testo di legge,

(...)».

7

L’articolo 129a di tale Costituzione prevede:

«L’Ústavný súd Slovenskej republiky [(Corte costituzionale della Repubblica slovacca)] si pronuncia sulla costituzionalità di una risoluzione del Consiglio nazionale della Repubblica slovacca che revoca un’amnistia o un provvedimento di grazia individuale adottato in applicazione dell’articolo 86, lettera i). La Corte costituzionale avvia d’ufficio un procedimento ai sensi della prima frase (...)».

8

L’articolo 154f di detta Costituzione così recita:

«(1)   Le disposizioni degli articoli 86, lettera i), 88a e 129a si applicano anche all’articolo V e all’articolo VI della decisione del presidente del governo della Repubblica slovacca del 3 marzo 1998 decretante un’amnistia e pubblicata con il numero 55/1998, alla decisione del presidente del governo della Repubblica slovacca del 7 luglio 1998 decretante un’amnistia e pubblicata con il numero 214/1998 nonché alla decisione del presidente della Repubblica slovacca del 12 dicembre 1997 di concessione della grazia a un imputato (...)

(2)   La revoca delle amnistie e dei provvedimenti di grazia in applicazione del paragrafo 1

a)

comporta l’annullamento delle decisioni delle autorità pubbliche se adottate e motivate sulla base delle amnistie e dei provvedimenti di grazia menzionati al paragrafo 1, e

b)

elimina ogni ostacolo legale all’esercizio dell’azione penale fondato sulle amnistie e i provvedimenti di grazia menzionati al paragrafo 1; il periodo in cui detti ostacoli legali sono perdurati non è considerato ai fini del calcolo dei termini di prescrizione per i fatti oggetto delle amnistie e dei provvedimenti di grazia menzionati nel paragrafo 1».

Legge sulla Corte costituzionale modificata

9

L’articolo 48b nella sesta sezione del secondo titolo della terza parte dello zákon č. 38/1993 Z. z. o organizácii Ústavného súdu Slovenskej republiky, o konaní pred ním a o postavení jeho sudcov (legge n. 38/1993 relativa all’organizzazione, alle norme di procedura e allo status dei giudici della Corte costituzionale della Repubblica slovacca), come modificata dallo zákon č. 72/2017 Z. z. (legge n. 72/2017), del 30 marzo 2017 (in prosieguo: la «legge sulla Corte costituzionale modificata»), ai suoi paragrafi da 1 a 3 prevedeva quanto segue:

«(1)   La Corte costituzionale avvia d’ufficio il procedimento nel merito in applicazione dell’articolo 129a della Costituzione, fermo restando che il procedimento si apre il giorno della pubblicazione nello Zbierka zákonov [(Gazzetta ufficiale)] della risoluzione adottata dal Consiglio nazionale della Repubblica slovacca in applicazione dell’articolo 86, lettera i), della Costituzione.

(2)   Solo il Consiglio nazionale della Repubblica slovacca è parte nel procedimento.

(3)   L’altra parte del procedimento è il governo della Repubblica slovacca, rappresentato dal Ministro della Giustizia della Repubblica slovacca, se il procedimento verte su una risoluzione di revoca di un’amnistia, o il presidente della Repubblica slovacca se il procedimento verte su una risoluzione di revoca di un provvedimento individuale di grazia».

Procedimento principale e questioni pregiudiziali

10

Contro gli imputati è stata esercitata l’azione penale in Slovacchia per una serie di reati che sarebbero stati commessi nel 1995.

11

Il 3 marzo 1998 il presidente del governo della Repubblica slovacca, il quale, a causa della scadenza del mandato del presidente della Repubblica slovacca, esercitava, all’epoca, i poteri di quest’ultimo, ha decretato un’amnistia per tali reati (in prosieguo: l’«amnistia del 1998»).

12

Con decisione del 29 giugno 2001, l’Okresný súd Bratislava III (Tribunale circoscrizionale di Bratislava III, Slovacchia) ha archiviato detti procedimenti sulla base, segnatamente, di tale amnistia. Detta decisione, divenuta definitiva, ha prodotto, nel diritto slovacco, gli stessi effetti che avrebbe comportato una sentenza di proscioglimento.

13

Il 4 aprile 2017 sono entrate in vigore la legge costituzionale 71/2017 e la legge 72/2017.

14

Con risoluzione del 5 aprile 2017, il Consiglio nazionale della Repubblica slovacca, sulla base dell’articolo 86, lettera i), della Costituzione modificata, ha revocato l’amnistia del 1998.

15

Con sentenza del 31 maggio 2017, l’Ústavný súd Slovenskej republiky (Corte costituzionale della Repubblica slovacca), in applicazione dell’articolo 129a della Costituzione modificata, ha dichiarato che tale risoluzione era conforme alla Costituzione.

16

Conformemente all’articolo 154f, paragrafo 2, della Costituzione modificata, la risoluzione del 5 aprile 2017 comporta l’annullamento della decisione del 29 giugno 2001 dell’Okresný súd Bratislava III (Tribunale circoscrizionale di Bratislava III), con la conseguenza che è stato ripreso l’esercizio dell’azione penale contro gli imputati.

17

Il giudice del rinvio precisa di avere emesso, su richiesta della Krajská prokuratúra v Bratislave (procura regionale di Bratislava, Slovacchia), un mandato d’arresto internazionale nei confronti di ST, per il motivo che quest’ultimo avrebbe potuto trovarsi in Mali. Tale giudice aggiunge che, non potendo escludere che tale persona si trovi nel territorio di uno degli Stati membri, egli intende emettere nei suoi confronti anche un mandato d’arresto europeo.

18

Tale giudice si chiede tuttavia se il principio del ne bis in idem osti all’emissione di tale mandato d’arresto europeo nel procedimento principale.

19

In proposito, dopo avere osservato che, dal suo punto di vista, la decisione quadro 2002/584 e, di conseguenza, la Carta sono applicabili nel caso di specie, il giudice del rinvio spiega di doversi assicurare, in particolare, prima di emettere un mandato d’arresto europeo, che sia garantita la protezione dei diritti fondamentali della persona interessata. A tal fine, esso chiede, anzitutto, se una decisione definitiva che mette fine all’esercizio dell’azione penale rientri nel principio del ne bis in idem sancito all’articolo 50 della Carta, in particolare in un contesto in cui tale decisione è stata adottata sulla base di un’amnistia ed è stata successivamente annullata per effetto di un provvedimento legislativo di revoca di tale amnistia, senza una decisione giudiziaria specifica né un procedimento giudiziario.

20

Il giudice del rinvio si chiede poi se un procedimento legislativo, come quello di cui trattasi nel procedimento principale, il cui oggetto consiste nella revoca di un’amnistia, con conseguente annullamento di una decisione definitiva individuale che ha interrotto l’esercizio dell’azione penale, rientri nell’ambito di applicazione della direttiva 2012/13, che sancisce il diritto di ogni imputato ad ottenere, in ogni fase del procedimento penale, le informazioni relative a tale procedimento nei limiti in cui esse siano necessarie per garantire un equo processo, nonché il diritto di accesso al fascicolo. In caso affermativo, tale giudice osserva che tanto il procedimento dinanzi al Consiglio nazionale della Repubblica slovacca quanto il procedimento dinanzi all’Ústavný súd Slovenskej republiky (Corte costituzionale della Repubblica slovacca) osterebbero a che una parte coinvolta in uno di questi procedimenti possa esercitare i suoi diritti processuali fondamentali, con conseguente potenziale violazione non solo delle disposizioni della richiamata direttiva, ma anche degli articoli 47 e 50 della Carta nonché dell’articolo 82 TFUE.

21

Infine, il giudice del rinvio si chiede se una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, in forza della quale il controllo, da parte della corte costituzionale di uno Stato membro, di una disposizione legislativa che revoca un’amnistia sia limitato alla sola valutazione della sua conformità alla costituzione nazionale, senza che possa essere valutata anche la sua conformità al diritto dell’Unione, sia compatibile con l’articolo 267 TFUE, con i diritti fondamentali garantiti, in particolare, agli articoli 47 e 50 della Carta, nonché con il principio di leale cooperazione derivante dall’articolo 4, paragrafo 3, TUE. Peraltro, il «meccanismo nazionale» di revoca di un’amnistia potrebbe essere in conflitto con i principi di proporzionalità e di effettività, che limitano l’autonomia procedurale degli Stati membri al momento dell’adozione di disposizioni giuridiche interne.

22

In tali circostanze, l’Okresný súd Bratislava III (Tribunale circoscrizionale di Bratislava III) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)

Se il principio del ne bis in idem osti, tenuto conto dell’articolo 50 della [Carta], all’emissione di un mandato di arresto europeo ai sensi della decisione quadro 2002/584, quando il procedimento penale si è concluso in modo definitivo con una decisione dell’autorità giudiziaria di proscioglimento o di interruzione del procedimento, ove detta decisione sia stata adottata sulla base di un’amnistia poi revocata dal legislatore dopo il passaggio in giudicato della decisione medesima e l’ordinamento giuridico interno preveda che con una tale revoca siano anche annullate le decisioni adottate dalle autorità pubbliche sul fondamento e a motivo dei provvedimenti di amnistia e di grazia e vengano meno gli impedimenti legali all’esercizio dell’azione penale fondati su un’amnistia così revocata, senza che sia richiesta a tal fine una decisione giudiziaria o un procedimento giudiziario particolare.

2)

Se una disposizione di una legge nazionale che annulla direttamente, senza una decisione di un organo giurisdizionale nazionale, la decisione di un organo giurisdizionale nazionale che dispone l’interruzione del procedimento penale e che, in forza del diritto nazionale, ha carattere di decisione definitiva di proscioglimento e sulla cui base il procedimento penale è stato definitivamente interrotto a seguito dell’amnistia concessa in conformità a una legge nazionale, sia conforme al diritto a un giudice imparziale garantito ai sensi dell’articolo 47 della [Carta] e al diritto di non essere giudicato o punito due volte per lo stesso reato, garantito dall’articolo 50 della [Carta], nonché all’articolo [82 TFUE].

3)

Se una disposizione di diritto nazionale che circoscrive il controllo esercitato [dall’Ústavný súd Slovenskej republikya (Corte costituzionale della Repubblica slovacca)] su una risoluzione del Consiglio nazionale della Repubblica slovacca recante revoca di un’amnistia o di provvedimenti individuali di grazia e adottata in applicazione dell’articolo 86, lettera i), della [Costituzione modificata] alla sola valutazione della sua costituzionalità, senza tener conto di atti vincolanti adottati dall’Unione europea quali, in particolare, la [Carta], il Trattato [FUE] e il Trattato [UE], sia conforme al principio di leale cooperazione di cui all’articolo 4, paragrafo 3, TUE, all’articolo 267 TFUE e all’articolo 82 TFUE, al diritto a un giudice imparziale garantito ai sensi dell’articolo 47 della Carta nonché al diritto di non essere giudicato o punito due volte per lo stesso reato, garantito dall’articolo 50 della Carta».

Sul procedimento dinanzi alla Corte

Sulla domanda di procedimento pregiudiziale d’urgenza

23

Il giudice del rinvio ha chiesto che la presente causa sia sottoposta al procedimento pregiudiziale d’urgenza previsto all’articolo 107 del regolamento di procedura della Corte, facendo riferimento all’articolo 17, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584, secondo il quale «[u]n mandato d’arresto europeo deve essere trattato ed eseguito con la massima urgenza».

24

Il 3 giugno 2020, su proposta della giudice relatrice, sentito l’avvocato generale, la Corte ha deciso di non accogliere tale domanda, dato che il giudice del rinvio non aveva fornito alcun elemento che consentisse di valutare le ragioni specifiche in base alle quali sarebbe stato urgente statuire sulla presente causa. In particolare, tale giudice non aveva fatto menzione di una situazione di detenzione degli imputati né aveva a fortiori esposto i motivi per i quali le risposte della Corte avrebbero potuto essere determinanti per un’eventuale liberazione di detti imputati.

Sulla domanda di riapertura della fase orale del procedimento

25

Con atto depositato presso la cancelleria della Corte il 22 giugno 2021, AB ha chiesto che fosse disposta la riapertura della fase orale del procedimento.

26

A sostegno della sua domanda, AB osserva che l’avvocato generale ha rilevato, ai paragrafi 53 e 54 delle sue conclusioni, l’esistenza di un certo numero di imprecisioni nella domanda di pronuncia pregiudiziale. In tale contesto, AB intende precisare, a titolo di fatto nuovo, che nella decisione del 29 giugno 2001 l’Okresný súd Bratislava III (Tribunale circoscrizionale di Bratislava III) ha motivato l’archiviazione del procedimento penale non a causa di un’amnistia, bensì sulla base del principio di diritto nazionale del ne bis in idem.

27

Ai sensi dell’articolo 83 del suo regolamento di procedura, la Corte, in qualsiasi momento, sentito l’avvocato generale, può disporre la riapertura della fase orale del procedimento, in particolare quando, dopo la chiusura di tale fase, una parte ha prodotto un fatto nuovo, tale da influenzare in modo decisivo la decisione della Corte, oppure quando la causa deve essere decisa in base a un argomento che non è stato oggetto di discussione tra le parti o gli interessati menzionati dall’articolo 23 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea.

28

Tuttavia, tale ipotesi non ricorre nel caso di specie.

29

Infatti, nella sua domanda, AB si limita a fornire la propria interpretazione dei fatti all’origine della causa e, in particolare, della decisione del 29 giugno 2001 dell’Okresný súd Bratislava III (Tribunale circoscrizionale di Bratislava III).

30

Orbene, oltre al fatto che una siffatta interpretazione non costituisce un fatto nuovo, ai sensi dell’articolo 83 del regolamento di procedura, secondo costante giurisprudenza, nell’ambito del procedimento pregiudiziale previsto dall’articolo 267 TFUE, basato sulla netta separazione delle funzioni tra i giudici nazionali e la Corte, il giudice nazionale è l’unico competente ad esaminare e valutare i fatti del procedimento principale. In tale contesto, la Corte è unicamente legittimata a pronunciarsi sull’interpretazione o sulla validità del diritto dell’Unione riguardo alla situazione di fatto e di diritto descritta dal giudice del rinvio, al fine di fornire a quest’ultimo gli elementi utili alla soluzione della controversia dinanzi ad esso pendente (sentenze del 27 aprile 2017, A-Rosa Flussschiff, C‑620/15, EU:C:2017:309, punto 35, e del 14 novembre 2019, Dilly’s Wellnesshotel, C‑585/17, EU:C:2019:969, punto 45 e giurisprudenza citata).

31

Peraltro, nei limiti in cui, con la sua domanda di riapertura della fase orale, AB intende rispondere alle conclusioni dell’avvocato generale, è sufficiente rilevare che il tenore delle conclusioni dell’avvocato generale non può costituire, in quanto tale, un fatto nuovo, altrimenti le parti potrebbero, invocando tale fatto, rispondere a dette conclusioni. Orbene, le conclusioni dell’avvocato generale non possono essere discusse dalle parti. La Corte ha infatti avuto modo di sottolineare che, ai sensi dell’articolo 252 TFUE, il ruolo dell’avvocato generale consiste nel presentare pubblicamente, con assoluta imparzialità e in piena indipendenza, conclusioni motivate sulle cause che, conformemente allo Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, richiedono il suo intervento, al fine di assisterla nell’adempimento della sua missione, che è quella di garantire il rispetto del diritto nell’interpretazione e nell’applicazione dei Trattati. Ai sensi dell’articolo 20, quarto comma, di tale Statuto e dell’articolo 82, paragrafo 2, del regolamento di procedura, le conclusioni dell’avvocato generale pongono fine alla fase orale del procedimento. Collocandosi al di fuori del dibattimento, esse aprono la fase della deliberazione da parte della Corte. Non si tratta quindi di un parere rivolto ai giudici o alle parti proveniente da un’autorità esterna alla Corte, bensì dell’opinione individuale, motivata ed espressa pubblicamente, di un membro dell’istituzione stessa (sentenza del 6 ottobre 2021, Sumal, C‑882/19, EU:C:2021:800, punto 21 e giurisprudenza citata).

32

Nel caso di specie, la Corte, sentito l’avvocato generale, rileva che dagli elementi addotti da AB non emerge alcun fatto nuovo idoneo ad esercitare un’influenza decisiva sulla decisione che essa è chiamata a pronunciare nella presente causa e che quest’ultima non deve essere decisa sulla base di un argomento che non sarebbe stato oggetto di discussione tra le parti o gli interessati. Peraltro, disponendo, al termine delle fasi scritta e orale del procedimento, di tutti gli elementi necessari, la Corte ritiene di essere sufficientemente edotta per statuire.

33

Pertanto, non è necessario disporre la riapertura della fase orale del procedimento.

Sulle questioni pregiudiziali

Sulla prima questione

34

Con la sua prima questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 50 della Carta debba essere interpretato nel senso che osta all’emissione di un mandato d’arresto europeo nei confronti di una persona contro la quale è stata esercitata l’azione penale e questa è stata inizialmente interrotta da una decisione giurisdizionale definitiva adottata sulla base di un’amnistia e ripresa a seguito dell’adozione di una legge che revoca tale amnistia e annulla detta decisione giurisdizionale.

Sulla competenza della Corte

35

Il governo slovacco contesta la competenza della Corte a statuire sulla prima questione pregiudiziale a motivo del fatto che, non essendo applicabile alcuna disposizione di diritto dell’Unione al procedimento principale, neppure la Carta sarebbe applicabile. In realtà, il giudice del rinvio tenterebbe di far esaminare alla Corte il diritto nazionale slovacco in materia di amnistia, il che esulerebbe dalla competenza di quest’ultima. Peraltro, il diritto dell’Unione non sarebbe applicabile ratione temporis, dal momento che tutti i fatti di cui al procedimento principale si sarebbero verificati prima dell’adesione della Repubblica slovacca all’Unione.

36

A tale proposito occorre rilevare che la prima questione pregiudiziale riguarda l’articolo 50 della Carta.

37

Orbene, l’ambito di applicazione della Carta, per quanto riguarda l’operato degli Stati membri, è definito all’articolo 51, paragrafo 1, della stessa, ai sensi del quale le disposizioni della Carta si applicano agli Stati membri esclusivamente nell’attuazione del diritto dell’Unione.

38

Inoltre, l’articolo 51, paragrafo 1, della Carta conferma la costante giurisprudenza della Corte secondo cui i diritti fondamentali garantiti nell’ordinamento giuridico dell’Unione si applicano in tutte le situazioni disciplinate dal diritto dell’Unione, ma non al di fuori di esse (sentenza del 14 gennaio 2021, Okrazhna prokuratura – Haskovo e Apelativna prokuratura – Plovdiv, C‑393/19, EU:C:2021:8, punto 31 e giurisprudenza citata).

39

Pertanto, ove una situazione giuridica non rientri nella sfera di applicazione del diritto dell’Unione, la Corte non è competente al riguardo e le disposizioni della Carta eventualmente richiamate non possono giustificare, di per sé, tale competenza (sentenza del 14 gennaio 2021, Okrazhna prokuratura – Haskovo e Apelativna prokuratura – Plovdiv, C‑393/19, EU:C:2021:8, punto 32 e giurisprudenza citata).

40

Nel caso di specie, è vero che, come rilevato dalla Commissione europea, il procedimento principale riguarda reati che non sono armonizzati nel diritto dell’Unione e, inoltre, tale diritto non disciplina l’adozione e la revoca di un’amnistia.

41

Tuttavia, la prima questione non verte sull’interpretazione della normativa nazionale relativa a tali reati o a tale amnistia, bensì sull’interpretazione dell’articolo 50 della Carta nell’ambito della procedura di emissione di un mandato d’arresto europeo che il giudice del rinvio intende attivare.

42

Orbene, tale procedura rientra nell’ambito di applicazione ratione materiae e ratione temporis della decisione quadro 2002/584, cosicché, poiché tale decisione può applicarsi alla procedura di emissione del mandato d’arresto europeo che il giudice del rinvio intende attivare, anche la Carta può applicarsi a tale procedura.

43

La Corte è quindi competente a rispondere alla prima questione pregiudiziale.

Sulla ricevibilità

44

Il governo slovacco e la Commissione sottolineano che il giudice del rinvio non ha ancora emesso un mandato d’arresto europeo e che non è certo che lo faccia, poiché non è dimostrato che la persona nei cui confronti tale mandato dovrebbe essere emesso si trovi nel territorio di uno degli Stati membri. Orbene, gli Stati membri attuerebbero il diritto dell’Unione, ai sensi dell’articolo 51, paragrafo 1, della Carta, solo qualora l’autorità giudiziaria emittente e l’autorità giudiziaria dell’esecuzione applichino le disposizioni nazionali adottate in esecuzione della decisione quadro 2002/584. Quindi, soltanto l’effettiva emissione di un mandato d’arresto europeo potrebbe essere considerata come un’attuazione del diritto dell’Unione. Per contro, la mera intenzione di emettere un mandato d’arresto europeo non sarebbe sufficiente affinché il procedimento penale di cui trattasi sia considerato un’attuazione del diritto dell’Unione, con la conseguenza dell’applicazione della Carta a tutte le questioni relative alla legittimità di tale procedimento. La prima questione pregiudiziale sarebbe di conseguenza non pertinente e ipotetica e, pertanto, irricevibile.

45

A tale proposito occorre ricordare che, nell’ambito della cooperazione tra la Corte e i giudici nazionali ai sensi dell’articolo 267 TFUE, spetta soltanto al giudice nazionale, cui è stata sottoposta la controversia e che deve assumersi la responsabilità dell’emananda decisione giurisdizionale, valutare, alla luce delle particolarità del caso di specie, tanto la necessità di una pronuncia pregiudiziale per essere in grado di emettere la propria sentenza, quanto la rilevanza delle questioni che sottopone alla Corte. Di conseguenza, allorché le questioni sollevate riguardano l’interpretazione di una norma di diritto dell’Unione, la Corte, in via di principio, è tenuta a statuire (v., in tal senso, sentenza del 6 ottobre 2021, Sumal, C‑882/19, EU:C:2021:800, punto 27 e giurisprudenza citata).

46

Ne consegue che le questioni vertenti sul diritto dell’Unione sono assistite da una presunzione di rilevanza. Il rifiuto della Corte di statuire su una questione pregiudiziale sollevata da un giudice nazionale è possibile soltanto qualora appaia in modo manifesto che l’interpretazione richiesta relativamente ad una norma dell’Unione non ha alcun rapporto con la realtà effettiva o con l’oggetto del procedimento principale, qualora il problema sia di natura ipotetica oppure, ancora, qualora la Corte non disponga degli elementi di fatto o di diritto necessari per fornire una risposta utile alle questioni che le vengono sottoposte (sentenza del 6 ottobre 2021, Sumal, C‑882/19, EU:C:2021:800, punto 28 e giurisprudenza citata).

47

Nel caso di specie, dalla decisione di rinvio risulta chiaramente che l’Okresný súd Bratislava III (Tribunale circoscrizionale di Bratislava III) considera che le condizioni per l’emissione di un mandato d’arresto europeo nei confronti di uno degli imputati sono, in linea di principio, soddisfatte e che esso intende emettere tale mandato d’arresto europeo, poiché tale persona potrebbe trovarsi in un altro Stato membro o potrebbe recarvisi. Inoltre, dal fascicolo di cui dispone la Corte risulta che l’emissione da parte del giudice del rinvio di un mandato d’arresto europeo dipende dalla risposta che la Corte fornirà alla prima questione pregiudiziale.

48

In tali circostanze, sostenere che spetta a un giudice nazionale che nutre dubbi in merito alla legittimità, alla luce delle disposizioni applicabili del diritto dell’Unione, dell’emissione di un mandato d’arresto europeo, emettere tale mandato al fine di poter successivamente proporre alla Corte una domanda di pronuncia pregiudiziale sarebbe manifestamente in contrasto con la finalità di detto articolo 267 TFUE.

49

Infatti, secondo una giurisprudenza costante, il meccanismo pregiudiziale istituito da tale disposizione mira a garantire in ogni circostanza al diritto dell’Unione la stessa efficacia in tutti gli Stati membri e a prevenire così divergenze nell’interpretazione di quest’ultimo che i giudici nazionali devono applicare e tende a garantire quest’applicazione, conferendo al giudice nazionale un mezzo per eliminare le difficoltà che potrebbe generare il dovere di dare al diritto dell’Unione piena esecuzione nei sistemi giurisdizionali degli Stati membri. Pertanto, i giudici nazionali hanno la più ampia facoltà, se non l’obbligo, di adire la Corte qualora ritengano che una causa pendente dinanzi ad essi sollevi questioni implicanti un’interpretazione o una valutazione della validità delle norme giuridiche dell’Unione che impongano una decisione da parte loro (sentenza del 6 ottobre 2021, Consorzio Italian Management e Catania Multiservizi, C‑561/19, EU:C:2021:799, punto 28 e giurisprudenza citata).

50

Ciò vale a maggior ragione nel caso di specie, poiché il sistema del mandato d’arresto europeo comporta una tutela su due livelli dei diritti in materia procedurale e dei diritti fondamentali di cui deve beneficiare la persona ricercata, in quanto alla tutela giudiziaria prevista al primo livello, in sede di adozione di una decisione nazionale come un mandato d’arresto nazionale, si aggiunge quella che deve essere garantita al secondo livello, in sede di emissione del mandato d’arresto europeo [v., in tal senso, sentenza del 12 dicembre 2019, Parquet général du Grand-Duché de Luxembourg e Openbaar Ministerie (Procuratori della Repubblica di Lione e di Tours), C‑566/19 PPU e C‑626/19 PPU, EU:C:2019:1077, punto 59 e giurisprudenza citata].

51

Pertanto, nel caso di una misura che, come l’emissione di un mandato d’arresto europeo, è idonea a ledere il diritto alla libertà della persona interessata, tale tutela implica che venga adottata, quanto meno a uno dei due livelli della stessa, una decisione conforme ai requisiti inerenti alla tutela giurisdizionale effettiva [sentenza del 27 maggio 2019, OG e PI (Procure di Lubecca e di Zwickau), C‑508/18 e C‑82/19 PPU, EU:C:2019:456, punto 68].

52

Di conseguenza, sottoponendo alla Corte una domanda di pronuncia pregiudiziale interpretativa al fine di assicurarsi che l’adozione di un mandato d’arresto europeo soddisfi gli obblighi derivanti dal diritto dell’Unione, l’autorità giudiziaria emittente intende conformarsi agli obblighi imposti dalla decisione quadro 2002/584 e, pertanto, dà attuazione al diritto dell’Unione, ai sensi dell’articolo 51, paragrafo 1, della Carta.

53

Inoltre, contrariamente a quanto osservato dalla Commissione, tale considerazione non ha come conseguenza di rendere applicabile il diritto dell’Unione al procedimento penale nell’ambito del quale tale mandato d’arresto europeo può essere emesso, dal momento che tale procedimento penale è distinto dalla procedura di emissione del mandato, alla quale si applica soltanto la decisione quadro 2002/584 e, quindi, il diritto dell’Unione.

54

Ne consegue che la prima questione pregiudiziale è ricevibile.

Nel merito

55

Per rispondere alla prima questione, occorre rilevare che, come risulta dalla formulazione stessa dell’articolo 50 della Carta, che sancisce il principio del ne bis in idem nel diritto dell’Unione, «[n]essuno può essere perseguito o condannato per un reato per il quale è già stato assolto o condannato nell’Unione a seguito di una sentenza penale definitiva conformemente alla legge».

56

Per determinare se una decisione giudiziaria costituisca una decisione che giudica definitivamente una persona, occorre in particolare accertarsi che tale decisione sia stata pronunciata a seguito di un esame condotto nel merito della causa [v., per analogia, per quanto riguarda l’articolo 54 della convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen, del 14 giugno 1985, tra i governi degli Stati dell’Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all’eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, firmata a Schengen il 19 giugno 1990 (GU 2000, L 239, pag. 19), sentenze del 10 marzo 2005, Miraglia, C‑469/03, EU:C:2005:156, punto 30; del 5 giugno 2014, M, C‑398/12, EU:C:2014:1057, punto 28, e del 29 giugno 2016, Kossowski, C‑486/14, EU:C:2016:483, punto 42].

57

Tale interpretazione è confermata, da un lato, dal tenore letterale dell’articolo 50 della Carta, poiché, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 51 delle sue conclusioni, le nozioni di «condanna» e di «assoluzione» alle quali fa riferimento tale disposizione implicano necessariamente che la responsabilità penale della persona interessata sia stata esaminata e che sia stata adottata una decisione a tale riguardo.

58

Dall’altro lato, detta interpretazione è conforme all’obiettivo legittimo di evitare l’impunità delle persone che hanno commesso un reato, obiettivo che si inserisce nel contesto dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia senza frontiere interne nel quale è garantita la libera circolazione delle persone, previsto all’articolo 3, paragrafo 2, TUE [v., in tal senso, sentenze del 6 settembre 2016, Petruhhin, C‑182/15, EU:C:2016:630, punti 3637; del 2 aprile 2020, Ruska Federacija, C‑897/19 PPU, EU:C:2020:262, punto 60, e del 12 maggio 2021, Bundesrepublik Deutschland (Avviso rosso dell’Interpol), C‑505/19, EU:C:2021:376, punto 86].

59

Nel caso di specie, dalla decisione di rinvio risulta indubbiamente che la decisione del 29 giugno 2001 con cui l’Okresný súd Bratislava III (Tribunale circoscrizionale di Bratislava III) ha archiviato i procedimenti avviati a carico degli imputati produce, secondo il diritto nazionale, gli effetti di una decisione di proscioglimento.

60

Tuttavia, indipendentemente dalla natura e dagli effetti di tale decisione nel diritto slovacco, dal fascicolo di cui dispone la Corte sembra emergere che detta decisione, adottata sulla base, in particolare, dell’amnistia del 1998, ha avuto come unico effetto l’interruzione dell’esercizio dell’azione penale, prima che l’Okresný súd Bratislava III (Tribunale circoscrizionale di Bratislava III) o qualsiasi altro giudice slovacco abbia potuto pronunciarsi sulla responsabilità penale degli imputati, circostanza che spetta tuttavia al giudice del rinvio verificare.

61

Alla luce di quanto precede, occorre rispondere alla prima questione dichiarando che l’articolo 50 della Carta dev’essere interpretato nel senso che esso non osta all’emissione di un mandato d’arresto europeo nei confronti di una persona contro la quale è stata esercitata l’azione penale e questa è stata inizialmente interrotta da una decisione giurisdizionale definitiva adottata sulla base di un’amnistia e ripresa a seguito dell’adozione di una legge che revoca tale amnistia e annulla detta decisione giurisdizionale, qualora quest’ultima sia stata adottata prima di qualsiasi esame della responsabilità penale della persona interessata.

Sulla seconda questione

62

Secondo costante giurisprudenza della Corte, nell’ambito della procedura di cooperazione tra i giudici nazionali e la Corte istituita dall’articolo 267 TFUE, spetta a quest’ultima fornire al giudice nazionale una risposta utile che gli consenta di dirimere la controversia di cui è investito. In tale prospettiva spetta alla Corte, se necessario, riformulare le questioni che le sono sottoposte (sentenza del 26 ottobre 2021, PL Holdings, C‑109/20, EU:C:2021:875, punto 34 e giurisprudenza citata).

63

Pertanto, alla luce dei motivi della domanda di pronuncia pregiudiziale, come sintetizzati al punto 20 della presente sentenza, occorre intendere la seconda questione pregiudiziale come volta a stabilire se la direttiva 2012/13 debba essere interpretata nel senso che essa è applicabile a un procedimento di natura legislativa relativo alla revoca di un’amnistia nonché a un procedimento giurisdizionale avente ad oggetto il controllo della conformità di tale revoca alla Costituzione nazionale e, in caso di risposta affermativa, se tale direttiva, letta in particolare alla luce degli articoli 47 e 50 della Carta, osti a tali procedimenti.

64

Anche così riformulata, tale questione, secondo il governo slovacco e la Commissione, è irricevibile. Infatti, poiché la direttiva 2012/13 riguarda soltanto i procedimenti penali, essa non si applicherebbe ai procedimenti avviati dal Consiglio nazionale della Repubblica slovacca o dall’Ústavný súd Slovenskej republiky (Corte costituzionale della Repubblica slovacca) conformemente al diritto slovacco vigente. In particolare, il procedimento dinanzi a quest’ultimo organo giurisdizionale non riguarderebbe i diritti e gli obblighi di persone fisiche o giuridiche determinate e non avrebbe lo scopo di esaminare la loro responsabilità penale. L’unico obiettivo di tale procedimento sarebbe quello di valutare la conformità alla Costituzione di una risoluzione adottata dal Consiglio nazionale della Repubblica slovacca in applicazione dell’articolo 86, lettera i), della Costituzione modificata.

65

A tale riguardo, è sufficiente rilevare che le obiezioni così sollevate in merito alla ricevibilità della seconda questione pregiudiziale riguardano, in sostanza, la portata stessa del diritto dell’Unione, in particolare l’ambito di applicazione della direttiva 2012/13 e, pertanto, l’interpretazione di quest’ultima. Argomenti del genere, che attengono quindi al merito della questione sollevata, non possono quindi, per loro stessa natura, condurre all’irricevibilità di tale questione (v., per analogia, sentenza del 20 aprile 2021, Repubblika, C‑896/19, EU:C:2021:311, punto 33 e giurisprudenza citata).

66

La seconda questione pregiudiziale, come riformulata al punto 63 della presente sentenza, è pertanto ricevibile.

67

Al fine di rispondere a quest’ultima, occorre rilevare che, conformemente al suo articolo 1, la direttiva 2012/13 stabilisce norme relative, da un lato, al diritto all’informazione, delle persone indagate o imputate, sui diritti di cui godono nel procedimento penale e dell’accusa elevata a loro carico e, dall’altro, al diritto all’informazione delle persone soggette al mandato di arresto europeo sui loro diritti.

68

Inoltre, conformemente al suo articolo 2, paragrafo 1, tale direttiva si applica nei confronti delle persone che siano messe a conoscenza dalle autorità competenti di uno Stato membro, di essere indagate o imputate per un reato, fino alla conclusione del procedimento, vale a dire fino alla decisione definitiva che stabilisce se l’indagato o l’imputato abbia commesso il reato inclusi, se del caso, l’irrogazione della pena e l’esaurimento delle procedure d’impugnazione.

69

Da tali disposizioni risulta che la richiamata direttiva si applica ai procedimenti relativi ai mandati d’arresto europei nonché ai procedimenti penali nei limiti in cui questi ultimi mirano a stabilire se l’indagato o l’imputato abbia commesso un reato.

70

Ne consegue che un procedimento che non ha ad oggetto la determinazione della responsabilità penale di una persona non può rientrare nell’ambito di applicazione della direttiva 2012/13.

71

In particolare, tale direttiva non può, pertanto, applicarsi a un procedimento di natura legislativa relativo alla revoca di un’amnistia e neppure a un procedimento giurisdizionale avente ad oggetto il controllo della conformità di tale revoca alla costituzione nazionale. Infatti, anche a prescindere dai loro effetti sulla situazione processuale di una persona, tali procedimenti non sono diretti a dimostrare l’eventuale responsabilità penale di tale persona.

72

Alla luce di quanto precede, occorre rispondere alla seconda questione pregiudiziale dichiarando che la direttiva 2012/13 dev’essere interpretata nel senso che essa non è applicabile a un procedimento di natura legislativa relativo alla revoca di un’amnistia né a un procedimento giurisdizionale avente ad oggetto il controllo della conformità di tale revoca alla Costituzione nazionale.

Sulla terza questione

73

Con la sua terza questione pregiudiziale, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 4, paragrafo 3, TUE, gli articoli 82 e 267 TFUE nonché gli articoli 47 e 50 della Carta debbano essere interpretati nel senso che ostano alla normativa di uno Stato membro in forza della quale il controllo da parte della Corte costituzionale di tale Stato membro di una disposizione legislativa che revoca un’amnistia è limitato alla sola valutazione della sua conformità alla Costituzione, senza che possa essere valutata anche la sua conformità al diritto dell’Unione.

74

A tal riguardo, occorre anzitutto sottolineare che, come giustamente osservato dal governo slovacco e come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 72 delle sue conclusioni, una normativa nazionale che prevede un procedimento di natura legislativa relativo alla revoca di un’amnistia nonché un procedimento giurisdizionale avente ad oggetto il controllo della conformità di tale revoca alla Costituzione non dà attuazione al diritto dell’Unione, dal momento che tali procedimenti non rientrano nell’ambito di applicazione di tale diritto.

75

Poiché il diritto dell’Unione non è dunque applicabile a siffatta normativa nazionale, la Corte, tenuto conto delle considerazioni di cui ai punti da 37 a 39 della presente sentenza, non è competente a rispondere alla terza questione pregiudiziale.

Sulle spese

76

Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

 

Per questi motivi, la Corte (Terza Sezione) dichiara:

 

1)

L’articolo 50 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea dev’essere interpretato nel senso che esso non osta all’emissione di un mandato d’arresto europeo nei confronti di una persona contro la quale è stata esercitata l’azione penale e questa è stata inizialmente interrotta da una decisione giurisdizionale definitiva adottata sulla base di un’amnistia e ripresa a seguito dell’adozione di una legge che revoca tale amnistia e annulla detta decisione giurisdizionale, qualora quest’ultima sia stata adottata prima di qualsiasi esame della responsabilità penale della persona interessata.

 

2)

La direttiva 2012/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, sul diritto all’informazione nei procedimenti penali, dev’essere interpretata nel senso che essa non è applicabile a un procedimento di natura legislativa relativo alla revoca di un’amnistia né a un procedimento giurisdizionale avente ad oggetto il controllo della conformità di tale revoca alla Costituzione nazionale.

 

Firme


( *1 ) Lingua processuale: lo slovacco.