Causa C‑132/20
DM,
EN
e
BN
contro
Getin Noble Bank S.A.
(domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dal Sąd Najwyższy)
Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 29 marzo 2022
«Rinvio pregiudiziale – Ricevibilità – Articolo 267 TFUE – Nozione di “giurisdizione” – Articolo 19, paragrafo 1, TUE – Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Stato di diritto – Tutela giurisdizionale effettiva – Principio dell’indipendenza dei giudici – Giudice precostituito per legge – Organo giurisdizionale un cui membro è stato nominato per la prima volta ad un posto di giudice da un organo politico del potere esecutivo di un regime non democratico – Modalità di funzionamento della Krajowa Rada Sądownictwa (Consiglio nazionale della magistratura, Polonia) – Incostituzionalità della legge in base alla quale tale Consiglio è stato composto – Possibilità di qualificare tale organo come organo giurisdizionale imparziale e indipendente ai sensi del diritto dell’Unione»
Questioni pregiudiziali – Ricevibilità – Presupposti – Domanda promanante da un organo giurisdizionale nazionale ai sensi dell’articolo 267 TFUE – Presunzione di ricevibilità indipendentemente dalla composizione concreta di tale organo giurisdizionale – Limiti
(Art. 19, § 1, comma 2, TUE; art. 267 TFUE; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 47)
(v. punti 69, 72, 74, 75)
Questioni pregiudiziali – Competenza della Corte – Limiti – Interpretazione del diritto dell’Unione nell’ambito di una controversia che esige la soluzione di una questione preliminare in connessione a fatti antecedenti all’adesione di uno Stato membro all’Unione europea – Questione preliminare correlata ad una situazione che continua a produrre effetti dopo detta adesione – Inclusione
(Art. 267 TFUE)
(v. punti 86, 87)
Stati membri – Obblighi – Predisposizione dei mezzi di ricorso necessari per assicurare una tutela giurisdizionale effettiva – Portata
(Art. 19, § 1, comma 2, TUE; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 47 e 51, § 1)
(v. punti 89-91, 93)
Diritto dell’Unione europea – Principi – Diritto a una tutela giurisdizionale effettiva – Diritto a un giudice indipendente e imparziale, precostituito per legge – Portata
(Art. 2 TUE)
(v. punti 94-96, 118, 119, 121, 122)
Stati membri – Obblighi – Predisposizione dei mezzi di ricorso necessari per assicurare una tutela giurisdizionale effettiva – Controversia concernente l’utilizzazione di clausole abusive in un contratto concluso con i consumatori da un professionista – Verifica, da parte del giudice nazionale investito di un’impugnazione, del carattere regolare della formazione giudicante che ha esaminato la controversia – Giudici nominati nelle loro funzioni dagli organi di un regime non democratico al potere nello Stato membro interessato prima della sua adesione all’Unione europea e mantenuti nel loro posto dopo la fine di detto regime – Impatto delle circostanze antecedenti a tale adesione sull’indipendenza e sull’imparzialità di detti giudici – Assenza – Presupposto
(Art. 2, 19, § 1, comma 2, e 49 TUE; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 47; direttiva del Consiglio 93/13, art. 7, § 1 e 2)
(v. punti 67, 100-108, disp. 1)
Stati membri – Obblighi – Predisposizione dei mezzi di ricorso necessari per assicurare una tutela giurisdizionale effettiva – Controversia concernente l’utilizzazione di clausole abusive in un contratto concluso con i consumatori da un professionista – Verifica, da parte del giudice nazionale investito di un’impugnazione, del carattere regolare della formazione giudicante che ha esaminato la controversia – Giudici nominati nelle loro funzioni a seguito della loro selezione da parte di un organo di uno Stato membro o composto sulla base di una normativa successivamente dichiarata incostituzionale, o regolarmente composto, ma al termine di una procedura non trasparente – Assenza di impatto di tali circostanze sull’indipendenza e sull’imparzialità dei giudici suddetti – Presupposto
(Art. 19, § 1, comma 2, TUE; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 47; direttiva del Consiglio 93/13, art. 7, § 1 e 2)
(v. punti 113, 114, 123-132, disp. 2)
Sintesi
Nel 2017, in Polonia, alcuni consumatori avevano presentato dinanzi al tribunale regionale competente un ricorso concernente il carattere asseritamente abusivo di una clausola contenuta nel contratto di mutuo che essi avevano concluso presso la Getin Noble Bank, un istituto bancario. Non avendo ottenuto piena soddisfazione né in primo grado né in appello, i ricorrenti hanno proposto un ricorso di impugnazione dinanzi al Sąd Najwyższy (Corte suprema, Polonia), odierno giudice del rinvio.
Per esaminare la ricevibilità dell’impugnazione proposta dinanzi ad esso, tale giudice è tenuto, in conformità al diritto nazionale, a verificare il carattere regolare della composizione della formazione giudicante che ha emesso la sentenza attualmente oggetto di impugnazione. In tale contesto, detto giudice, giudicante in composizione monocratica, si interroga in merito alla conformità, al diritto dell’Unione, della composizione della giurisdizione d’appello. A suo avviso, l’indipendenza ed imparzialità dei tre giudici d’appello potrebbero essere messe in dubbio in ragione delle circostanze della loro nomina alle funzioni di giudice.
A questo proposito, il giudice del rinvio considera, da un lato, il fatto che la prima nomina di uno dei giudici (FO) a tale posto risultava da una decisione adottata da un organo del regime non democratico che aveva governato in Polonia prima della sua adesione all’Unione europea e che detto giudice è stato mantenuto in queste sue funzioni dopo la fine del regime suddetto, senza aver prestato nuovamente giuramento e beneficiando dell’anzianità maturata fintantoché il regime era in carica ( 1 ). Dall’altro lato, i giudici in questione sarebbero stati nominati presso la giurisdizione d’appello su proposta della Krajowa Rada Sądownictwa (Consiglio nazionale della magistratura, Polonia; in prosieguo: la «KRS»), uno nel 1998, quando le delibere di quest’organo non erano né motivate né suscettibili di essere impugnate con un ricorso giurisdizionale, e gli altri due nel 2012 e nel 2015, in un’epoca in cui, secondo il Trybunał Konstytucyjny (Corte costituzionale, Polonia), la KRS non funzionava in maniera trasparente e la sua composizione era contraria alla Costituzione.
Mediante la sua sentenza, pronunciata in Grande Sezione, la Corte statuisce, in sostanza, che il principio della tutela giurisdizionale effettiva dei diritti che gli amministrati si vedono riconosciuti dal diritto dell’Unione ( 2 ) deve essere interpretato nel senso che le irregolarità fatte valere dal giudice del rinvio in riferimento ai giudici d’appello in questione non sono di per sé stesse idonee a far sorgere dubbi legittimi e seri, negli amministrati, in merito all’indipendenza e all’imparzialità di tali giudici, e dunque neppure a rimettere in discussione la qualità di organo giurisdizionale indipendente e imparziale, precostituito per legge, della formazione giudicante nella quale essi siedono.
Giudizio della Corte
In via preliminare, la Corte respinge l’eccezione di irricevibilità secondo cui il giudice monocratico della Corte suprema polacca, chiamato ad esaminare la ricevibilità dell’impugnazione proposta dinanzi a tale giurisdizione, non era legittimato a sottoporre delle questioni pregiudiziali alla Corte in considerazione dei vizi inficianti la sua stessa nomina, i quali rimetterebbero in discussione la sua indipendenza e la sua imparzialità. Infatti, se e in quanto un rinvio pregiudiziale promani da un organo giurisdizionale nazionale, si deve presumere che quest’ultimo soddisfi i requisiti stabiliti dalla Corte per costituire una «giurisdizione» ai sensi dell’articolo 267 TFUE. Tale presunzione può nondimeno essere rovesciata qualora una decisione giurisdizionale definitiva emessa da un giudice nazionale o internazionale porti a considerare che il giudice costituente il giudice del rinvio non ha la qualità di organo giurisdizionale indipendente, imparziale e costituito per legge. Poiché la Corte non dispone di informazioni che permettano di rovesciare una presunzione siffatta, la domanda di pronuncia pregiudiziale è dunque ricevibile.
La Corte esamina poi le due parti delle questioni sollevate.
Con la prima parte, il giudice del rinvio chiede se l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE e l’articolo 47 della Carta ostino a che venga qualificata come organo giurisdizionale indipendente e imparziale una formazione giudicante di una giurisdizione nazionale nella quale sieda un giudice che abbia, come FO, iniziato la propria carriera sotto il regime comunista e che sia stato mantenuto al suo posto dopo la fine di tale regime.
A questo proposito, dopo essersi dichiarata competente a statuire su tale questione ( 3 ), la Corte precisa che, se certo l’organizzazione della giustizia negli Stati membri rientra nella competenza di questi ultimi, tali Stati sono tenuti, nell’esercizio di tale competenza, a rispettare gli obblighi che derivano, per essi, dal diritto dell’Unione, ivi compreso quello di assicurare il rispetto del principio della tutela giurisdizionale effettiva.
Quanto all’incidenza sull’indipendenza e sull’imparzialità di un giudice delle circostanze antecedenti all’adesione, fatte valere dal giudice del rinvio in riferimento a giudici come FO, la Corte ricorda che, al momento dell’adesione della Polonia all’Unione europea, si è ritenuto che, in linea di principio, il sistema giudiziario di tale Stato fosse conforme al diritto dell’Unione. Inoltre, il giudice del rinvio non ha fornito alcuna spiegazione concreta che dimostri in che modo le condizioni della prima nomina di FO potrebbero permettere che venga attualmente esercitata su costui un’influenza indebita. Pertanto, le circostanze che hanno accompagnato la sua prima nomina non possono di per sé stesse essere considerate idonee a far sorgere dubbi legittimi e seri, negli amministrati, in merito all’indipendenza e all’imparzialità di questo giudice, nell’esercizio delle sue funzioni giurisdizionali successive.
Con la loro seconda parte, le questioni sollevate sono intese ad appurare se, in sostanza, l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, l’articolo 47 della Carta, nonché l’articolo 7, paragrafi 1 e 2, della direttiva 93/13 ostino a che venga qualificata come organo giurisdizionale indipendente e imparziale, precostituito per legge, una formazione giudicante di una giurisdizione di uno Stato membro nella quale sieda un giudice la cui prima nomina a un posto di giudice o la sua successiva nomina in una giurisdizione superiore sia intervenuta o a seguito della sua selezione come candidato al posto di giudice da parte di un organo composto sulla base di disposizioni legislative successivamente dichiarate incostituzionali dal giudice costituzionale di tale Stato membro (in prosieguo: la «prima circostanza in discussione»), o a seguito della sua selezione come candidato al posto di giudice da parte di un organo regolarmente composto, ma al termine di una procedura che non era né trasparente né pubblica, né suscettibile di essere impugnata con un ricorso giurisdizionale (in prosieguo: la «seconda circostanza in discussione»).
A questo proposito, la Corte rileva che non ogni errore che possa intervenire nel corso della procedura di nomina di un giudice è idoneo a generare un dubbio riguardo all’indipendenza e all’imparzialità di tale giudice.
Nel caso di specie, per quanto riguarda la prima circostanza in discussione, la Corte rileva che la Corte costituzionale non si è pronunciata sull’indipendenza della KRS allorché essa ha dichiarato incostituzionale la composizione di tale organo, quale si presentava all’epoca della nomina dei due giudici diversi da FO nella formazione giudicante che ha emesso la sentenza attualmente oggetto di impugnazione dinanzi al giudice del rinvio. Tale dichiarazione di incostituzionalità non può dunque, di per sé sola, portare a mettere in dubbio l’indipendenza di quest’organo, né far nascere, negli amministrati, dei dubbi in merito all’indipendenza di tali giudici, rispetto ad elementi esterni. Del resto, nessun elemento concreto capace di suffragare l’esistenza di dubbi siffatti è stato fornito dal giudice del rinvio in tal senso.
La stessa conclusione si impone riguardo alla situazione di cui alla seconda circostanza in discussione. Non risulta infatti dalla decisione di rinvio che la KRS, così come composta dopo la fine del regime non democratico polacco, mancasse di indipendenza nei confronti del potere esecutivo e di quello legislativo.
Ciò premesso, le due circostanze sopra menzionate non sono idonee a dimostrare l’esistenza di una violazione delle regole fondamentali applicabili in materia di nomina dei giudici. Pertanto, poiché le irregolarità fatte valere non creano un rischio reale che il potere esecutivo possa esercitare un potere discrezionale indebito mettendo a rischio l’integrità del risultato al quale conduce il processo di nomina dei giudici, il diritto dell’Unione non osta a che venga qualificata come organo giurisdizionale indipendente e imparziale, costituito per legge, una formazione giudicante nella quale siedano i giudici di cui trattasi.
( 1 ) A questo insieme di circostanze verrà fatto in prosieguo riferimento con la menzione «circostanze antecedenti all’adesione».
( 2 ) Principio al quale si riferisce l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, in virtù del quale «[g]li Stati membri stabiliscono i rimedi giurisdizionali necessari per assicurare una tutela giurisdizionale effettiva nei settori disciplinati dal diritto dell’Unione», e che viene proclamato dall’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»), nonché dalla direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (GU 1993, L 95, pag. 29). Quest’ultima ribadisce, all’articolo 7, paragrafi 1 e 2, il diritto ad un ricorso effettivo di cui beneficiano i consumatori che si reputino lesi dalle clausole suddette.
( 3 ) Secondo una consolidata giurisprudenza, la Corte è competente ad interpretare il diritto dell’Unione unicamente per quanto riguarda l’applicazione di quest’ultimo in un nuovo Stato membro a partire dalla data di adesione dello stesso all’Unione. Nel caso di specie, la questione sollevata, pur vertendo su circostanze antecedenti all’adesione della Polonia all’Unione, ha ad oggetto una situazione che non ha prodotto tutti i suoi effetti prima di questa data in quanto FO, nominato giudice prima dell’adesione, è attualmente giudice ed esercita funzioni corrispondenti a questo status.