SENTENZA DELLA CORTE (Quinta Sezione)

3 giugno 2021 ( *1 )

«Rinvio pregiudiziale – Regolamento (UE) n. 952/2013 – Codice doganale dell’Unione – Articolo 22, paragrafo 6, primo comma, in combinato disposto con l’articolo 29 – Comunicazione delle motivazioni alla persona interessata prima di prendere una decisione che abbia conseguenze sfavorevoli per la medesima – Articolo 103, paragrafo 1, e articolo 103, paragrafo 3, lettera b) – Prescrizione dell’obbligazione doganale – Termine di notifica dell’obbligazione doganale – Sospensione del termine – Articolo 124, paragrafo 1, lettera a) – Estinzione dell’obbligazione doganale in caso di prescrizione – Applicazione nel tempo della disposizione che disciplina le cause di sospensione – Principi della certezza del diritto e di tutela del legittimo affidamento»

Nella causa C‑39/20,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dallo Hoge Raad der Nederlanden (Corte suprema dei Paesi Bassi), con decisione del 24 gennaio 2020, pervenuta in cancelleria il 27 gennaio 2020, nel procedimento

Staatssecretaris van Financiën

contro

Jumbocarry Trading GmbH,

LA CORTE (Quinta Sezione),

composta da E. Regan, presidente di sezione, M. Ilešič (relatore), E. Juhász, C. Lycourgos e I. Jarukaitis, giudici,

avvocato generale: M. Campos Sánchez-Bordona

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

per la Jumbocarry Trading GmbH, da C.H. Bouwmeester ed E.M. Van Doornik, belastingadviseurs;

per il governo dei Paesi Bassi, da M.K. Bulterman e J.M. Hoogveld, in qualità di agenti;

per il Parlamento europeo, da R. van de Westelaken e M. Peternel, in qualità di agenti;

per il Consiglio dell’Unione europea, da A. Sikora-Kalėda e S. Emmerechts, in qualità di agenti;

per la Commissione europea, da W. Roels e F. Clotuche-Duvieusart, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza dell’11 febbraio 2021,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1

La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 103, paragrafo 3, lettera b), e dell’articolo 124, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell’Unione (GU 2013, L 269, pag. 1, e rettifica in GU 2013, L 287, pag. 90; in prosieguo: il «codice doganale dell’Unione»).

2

Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra lo Staatssecretaris van Financiën (Segretario di Stato alle Finanze, Paesi Bassi) e la Jumbocarry Trading GmbH (in prosieguo: la «Jumbocarry») in merito a un avviso di pagamento di dazi doganali riguardante una partita di articoli importati nell’Unione europea relativamente alla quale è emerso che la Jumbocarry non poteva beneficiare di un’aliquota di dazi doganali preferenziale pari allo 0%.

Contesto normativo

Codice doganale comunitario

3

L’articolo 221 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (GU 1992, L 302, pag. 1), come modificato dal regolamento (CE) n. 2700/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2000 (GU 2000, L 311, pag. 17) (in prosieguo: il «codice doganale comunitario»), così disponeva:

«1.   L’importo dei dazi deve essere comunicato al debitore secondo modalità appropriate, non appena sia stato contabilizzato.

(...)

3.   La comunicazione al debitore non può più essere effettuata tre anni dopo la data in cui è sorta l’obbligazione doganale. Detto termine è sospeso a partire dal momento in cui è presentato un ricorso a norma dell’articolo 243 e per la durata del relativo procedimento».

4

L’articolo 243, paragrafo 1, primo comma, di detto codice così recitava:

«Chiunque ha il diritto di proporre ricorso contro le decisioni prese dall’autorità doganale, concernenti l’applicazione della normativa doganale, quando esse lo riguardino direttamente e individualmente».

Codice doganale dell’Unione

5

Il codice doganale dell’Unione, entrato in vigore il 30 ottobre 2013 conformemente al suo articolo 287, ha abrogato il codice doganale comunitario. Tuttavia, gran parte delle sue disposizioni, in particolare gli articoli 22, 29, 103, 104 e 124, sono divenute applicabili, in forza del suo articolo 288, paragrafo 2, solo a decorrere dal 1o maggio 2016.

6

L’articolo 22 del codice doganale dell’Unione, intitolato «Decisioni adottate su richiesta», al paragrafo 6, primo comma, enuncia quanto segue:

«Prima di prendere una decisione che abbia conseguenze sfavorevoli per il richiedente, le autorità doganali comunicano le motivazioni su cui intendono basare la decisione al richiedente, cui è data la possibilità di esprimere il proprio punto di vista entro un dato termine a decorrere dalla data in cui il richiedente riceve la comunicazione o si ritiene l’abbia ricevuta. Dopo la scadenza di detto termine, la decisione è notificata nella debita forma al richiedente».

7

L’articolo 29 di tale codice, intitolato «Decisioni adottate senza richiesta preventiva», così prevede:

«Fatta eccezione per i casi in cui un’autorità doganale agisce in qualità di autorità giudiziaria, l’articolo 22, paragrafi 4, 5, 6 e 7, l’articolo 23, paragrafo 3, e gli articoli 26, 27 e 28 si applicano anche alle decisioni adottate dalle autorità doganali senza preventiva richiesta della persona interessata».

8

L’articolo 103 del succitato codice, intitolato «Prescrizione dell’obbligazione doganale», ai paragrafi da 1 a 3, dispone quanto segue:

«1.   Nessuna obbligazione doganale può essere notificata al debitore dopo la scadenza di un termine di tre anni dalla data in cui è sorta l’obbligazione doganale.

2.   Quando l’obbligazione doganale sorge in seguito a un atto che nel momento in cui è stato commesso era perseguibile penalmente, il termine di tre anni di cui al paragrafo 1 [è] esteso a minimo cinque anni e massimo dieci anni conformemente al diritto nazionale.

3.   I termini di cui ai paragrafi 1 e 2 sono sospesi qualora:

a)

sia presentato un ricorso a norma dell’articolo 44; tale sospensione si applica a decorrere dalla data in cui è presentato il ricorso e per la durata del relativo procedimento; o

b)

le autorità doganali comunichino al debitore, ai sensi dell’articolo 22, paragrafo 6, le motivazioni in base alle quali intendono notificare l’obbligazione doganale; tale sospensione si applica a decorrere dalla data di tale comunicazione fino allo scadere del periodo in cui il debitore ha la possibilità di esprimere il proprio punto di vista».

9

L’articolo 104 del codice doganale dell’Unione, intitolato «Contabilizzazione», al paragrafo 2, enuncia quanto segue:

«Le autorità doganali non sono tenute a contabilizzare gli importi dei dazi all’importazione o all’esportazione che, a norma dell’articolo 103, corrispondono a un’obbligazione doganale che non può più essere notificata al debitore».

10

L’articolo 124 di tale codice, intitolato «Estinzione», al paragrafo 1, così prevede:

«Fatte salve le disposizioni vigenti relative alla mancata riscossione dell’importo del dazio all’importazione o all’esportazione corrispondente a un’obbligazione doganale in caso di insolvibilità del debitore constatata per via giudiziaria, l’obbligazione doganale all’importazione o all’esportazione si estingue:

a)

se non è più possibile notificare al debitore l’obbligazione doganale conformemente all’articolo 103;

(...)».

Regolamento delegato (UE) 2015/2446

11

L’articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione, del 28 luglio 2015, che integra il regolamento n. 952/2013 in relazione alle modalità che specificano alcune disposizioni del codice doganale dell’Unione (GU 2015, L 343, pag. 1), intitolato «Periodo cui si applica il diritto a essere sentiti», relativo all’articolo 22, paragrafo 6, del codice doganale dell’Unione, al paragrafo 1, prevede quanto segue:

«Il termine entro il quale il richiedente può esprimere il suo punto di vista prima che venga adottata una decisione che potrebbe arrecargli conseguenze negative è fissato a 30 giorni».

12

Conformemente al suo articolo 256, tale regolamento delegato, entrato in vigore il 18 gennaio 2016, è divenuto applicabile a decorrere dal 1o maggio 2016.

Procedimento principale e questioni pregiudiziali

13

Il 4 luglio 2013 la Jumbocarry ha presentato una dichiarazione per l’immissione in libera pratica di una partita di articoli in porcellana indicando il Bangladesh come paese di origine. Conformemente alla normativa allora in vigore, tali articoli sono stati immessi in libera pratica applicando un’aliquota di dazi doganali preferenziale pari allo 0%.

14

Poiché taluni controlli avevano dimostrato che il certificato di origine era falso, l’autorità doganale competente, con lettera del 1o giugno 2016, a norma dell’articolo 22, paragrafo 6, primo comma, del codice doganale dell’Unione, ha comunicato alla Jumbocarry che era sorta un’obbligazione doganale all’aliquota ordinaria del 12% e che essa intendeva procedere alla riscossione dei relativi dazi doganali. Nella stessa lettera precisava che la Jumbocarry poteva esprimere, in forza dell’articolo 8 del regolamento delegato 2015/2446, il proprio punto di vista al riguardo entro un termine di 30 giorni.

15

Il 18 luglio 2016, l’obbligazione doganale, sorta il 4 luglio 2013, è stata notificata alla Jumbocarry mediante un avviso di pagamento.

16

Ritenendo che l’obbligazione doganale fosse prescritta alla data in cui le era stato notificato l’avviso di pagamento, la Jumbocarry ha presentato un reclamo avverso tale avviso e, successivamente, poiché l’autorità doganale competente aveva accolto solo parzialmente il suo reclamo, ha proposto ricorso dinanzi al rechtbank Noord-Holland (Tribunale della provincia dell’Olanda settentrionale, Paesi Bassi). Dal momento che tale giudice ha accolto il ricorso e che la decisione di quest’ultimo è stata confermata con una sentenza del 27 febbraio 2018 del Gerechtshof Amsterdam (Corte d’appello di Amsterdam, Paesi Bassi), il Segretario di Stato alle Finanze ha proposto ricorso per cassazione dinanzi allo Hoge Raad der Nederlanden (Corte suprema dei Paesi Bassi).

17

Il giudice del rinvio nutre dubbi in merito agli effetti nel tempo dell’introduzione dell’articolo 22, paragrafo 6, del codice doganale dell’Unione, in combinato disposto con l’articolo 29 e con l’articolo 104, paragrafo 2, dello stesso, nonché dell’articolo 124, paragrafo 1, lettera a), di tale codice, in combinato disposto con l’articolo 103, paragrafo 3, del medesimo codice, e si chiede, in particolare, se la controversia di cui al procedimento principale rientri nell’ambito di applicazione delle suddette disposizioni.

18

A questo proposito, tale giudice osserva che le summenzionate disposizioni, le quali prevedono in particolare la sospensione del termine di prescrizione in caso di comunicazione delle motivazioni, non erano in vigore alla data in cui è sorta l’obbligazione doganale di cui trattasi nel procedimento principale, e aggiunge che l’allora vigente regime giuridico, istituito dal codice doganale comunitario, non prevedeva una siffatta sospensione. Certamente, il fatto che, alla data di applicabilità del nuovo regime giuridico, ossia il 1o maggio 2016, l’obbligazione doganale di cui trattasi nel procedimento principale non fosse ancora prescritta potrebbe risultare pertinente per rispondere a tali interrogativi. Tuttavia, l’applicazione di detto nuovo regime nel procedimento principale potrebbe contrastare con i principi della certezza del diritto e della tutela del legittimo affidamento.

19

Secondo il giudice del rinvio, la giurisprudenza della Corte non consentirebbe di desumere senza alcun ragionevole dubbio se una disposizione che, come l’articolo 103, paragrafo 3, del codice doganale dell’Unione, prevede la sospensione di un termine di prescrizione, debba essere considerata una norma sostanziale o una norma procedurale. Nel caso in cui essa costituisse una norma sostanziale, tale giudice considera che l’articolo 221, paragrafo 3, del codice doganale comunitario resterebbe applicabile a un’obbligazione doganale sorta prima del 1o maggio 2016, cosicché una siffatta obbligazione sarebbe prescritta tre anni dopo la data in cui è sorta.

20

Inoltre, si potrebbe sostenere che l’applicazione dell’articolo 22, paragrafo 6, del codice doganale dell’Unione alle procedure di riscossione avviate a partire dal 1o maggio 2016 è indipendente dalle norme relative alla prescrizione dell’obbligazione doganale. Sebbene le autorità doganali siano tenute, a decorrere dal 1o maggio 2016, a rispettare l’articolo 22, paragrafo 6, di detto codice in tutti i casi di riscossione, secondo tale punto di vista, ciò non dovrebbe necessariamente comportare che l’articolo 103, paragrafo 3, lettera b), del codice doganale dell’Unione si applichi in ogni caso. Ne conseguirebbe, nella specie, che, poiché le autorità doganali dovevano rispettare l’articolo 22, paragrafo 6, del suddetto codice e l’articolo 103, paragrafo 3, del medesimo codice non era applicabile, l’autorità doganale competente non poteva più notificare l’obbligazione doganale il 18 luglio 2016.

21

D’altro canto, il giudice del rinvio sottolinea che si potrebbe altresì sostenere che l’obiettivo dell’introduzione dell’articolo 103, paragrafo 3, del codice doganale dell’Unione è stato quello di rendere applicabili alla stessa data, ossia il 1o maggio 2016, tenuto conto della loro connessione, l’articolo 22, paragrafo 6, l’articolo 103, paragrafo 3, lettera b), l’articolo 104, paragrafo 2, e l’articolo 124, paragrafo 1, lettera a), di detto codice. Pertanto, a decorrere da tale data, in forza dell’articolo 104, paragrafo 2, del suddetto codice, le autorità doganali che contabilizzano gli importi di dazi che corrispondono a un’obbligazione doganale dovrebbero applicare l’articolo 103 del medesimo codice.

22

Ciò premesso, lo Hoge Raad der Nederlanden (Corte suprema dei Paesi Bassi) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)

Se gli articoli 103, paragrafo 3, parte iniziale e lettera b), e 124, paragrafo 1, parte iniziale e lettera a), del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell’Unione, siano applicabili ad un’obbligazione doganale sorta prima del 1o maggio 2016 e il cui termine di prescrizione in quella data non è ancora scaduto.

2)

In caso di risposta affermativa alla prima questione, se i principi della certezza del diritto o del legittimo affidamento ostino a siffatta applicazione».

Sulle questioni pregiudiziali

23

Con le sue due questioni, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 103, paragrafo 3, lettera b), e l’articolo 124, paragrafo 1, lettera a), del codice doganale dell’Unione, letti alla luce dei principi della certezza del diritto e della tutela del legittimo affidamento, debbano essere interpretati nel senso che essi si applicano a un’obbligazione doganale sorta prima del 1o maggio 2016 e non ancora prescritta a tale data.

24

In via preliminare, dalla decisione di rinvio risulta che l’obbligazione doganale di cui trattasi nel procedimento principale è sorta il 4 luglio 2013, data in cui la Jumbocarry ha presentato, ai fini dell’immissione in libera pratica di una partita di articoli, un certificato di origine rivelatosi poi falso.

25

In tale contesto, l’autorità doganale competente ha, anzitutto, in forza del combinato disposto dell’articolo 22, paragrafo 6, e dell’articolo 29 del codice doganale dell’Unione, comunicato alla Jumbocarry le motivazioni in base alle quali essa intendeva inviarle un avviso di pagamento e le ha dato la possibilità di esprimere il proprio punto di vista entro il termine di 30 giorni di cui all’articolo 8 del regolamento delegato 2015/2446. Tale informazione è stata comunicata il 1o giugno 2016, ossia in una data successiva all’abrogazione, il 1o maggio 2016, del codice doganale comunitario ad opera del codice doganale dell’Unione, ma, in ogni caso, anteriore alla scadenza, il 4 luglio 2016, del termine di prescrizione di tre anni previsto dall’articolo 221, paragrafo 3, del codice doganale comunitario.

26

Poi, l’autorità doganale competente ha proceduto alla notifica dell’obbligazione doganale il 18 luglio 2016, basandosi sulla circostanza che, conformemente all’articolo 103, paragrafo 3, lettera b), del codice doganale dell’Unione, l’informazione di cui all’articolo 22, paragrafo 6, di tale codice aveva avuto l’effetto di sospendere il termine di prescrizione di tre anni fino allo scadere del periodo in cui la Jumbocarry aveva avuto la possibilità di esprimere il proprio punto di vista.

27

Il giudice del rinvio si chiede se l’articolo 103, paragrafo 3, lettera b), del codice doganale dell’Unione fosse applicabile nel caso di specie e se, in caso affermativo, la sospensione del termine di prescrizione fosse conforme ai principi della certezza del diritto e della tutela del legittimo affidamento, atteso che il codice doganale comunitario, che era in vigore nel momento in cui è sorta l’obbligazione doganale di cui trattasi nel procedimento principale, non prevedeva una siffatta sospensione del termine di prescrizione.

28

A tal riguardo, si deve anzitutto ricordare che, secondo costante giurisprudenza, le norme procedurali sono considerate applicabili alla data della loro entrata in vigore, a differenza delle norme sostanziali, le quali, al contrario, secondo la comune interpretazione, riguardano rapporti giuridici definiti anteriormente alla loro entrata in vigore solo se dal loro testo, dalla loro ratio o dalla loro struttura risulti chiaramente che va loro attribuita tale efficacia (sentenza del 7 novembre 2018, O’Brien, C‑432/17, EU:C:2018:879, punto 26 e giurisprudenza ivi citata).

29

Occorre aggiungere che una nuova norma giuridica si applica a decorrere dall’entrata in vigore dell’atto recante la sua introduzione e che, sebbene non si applichi alle situazioni giuridiche sorte e definitivamente acquisite anteriormente alla sua entrata in vigore, si applica immediatamente agli effetti futuri delle situazioni giuridiche sorte nella vigenza della vecchia legge, nonché alle situazioni nuove, a meno che, fatto salvo il principio di irretroattività degli atti giuridici, la nuova norma sia accompagnata da disposizioni particolari che determinano specificamente le sue condizioni di applicazione nel tempo (sentenza del 7 novembre 2018, O’Brien, C‑432/17, EU:C:2018:879, punto 27 e giurisprudenza ivi citata).

30

In primo luogo, per quanto riguarda l’obbligo di informazione preventiva ora previsto dall’articolo 29 del codice doganale dell’Unione, in combinato disposto con l’articolo 22, paragrafo 6, del medesimo, si deve constatare che esso costituisce una norma procedurale che attua il diritto dell’interessato di essere ascoltato prima dell’adozione di una decisione ad esso lesiva.

31

Infatti, secondo una costante giurisprudenza, il rispetto dei diritti della difesa è un principio fondamentale del diritto dell’Unione di cui il diritto di essere ascoltato in qualsiasi procedimento costituisce parte integrante. In forza di tale principio, che trova applicazione ogniqualvolta l’amministrazione si proponga di adottare nei confronti di un soggetto un atto ad esso lesivo, i destinatari di decisioni che incidono sensibilmente sui loro interessi devono essere messi in condizione di manifestare utilmente il loro punto di vista in merito agli elementi sui quali l’amministrazione intende fondare la sua decisione (sentenza del 20 dicembre 2017, Prequ’Italia, C‑276/16, EU:C:2017:1010, punti 4546 e giurisprudenza ivi citata).

32

Inoltre, la Corte ha già dichiarato che la determinazione delle modalità con cui la comunicazione al debitore dell’importo dei dazi è effettuata ai fini dell’interruzione del termine di prescrizione costituisce una modalità procedurale (v., in tal senso, sentenza del 10 luglio 2019, CEVA Freight Holland, C‑249/18, EU:C:2019:587, punto 46).

33

È dunque giocoforza constatare che, a decorrere dal 1o maggio 2016, data di entrata in vigore dell’articolo 22, paragrafo 6, e dell’articolo 29 del codice doganale dell’Unione, le autorità competenti degli Stati membri erano tenute a rispettare l’obbligo di informazione preventiva contemplato da tali disposizioni, come è avvenuto nel procedimento principale.

34

In secondo luogo, per quanto riguarda la sospensione del termine di prescrizione di tre anni prevista dall’articolo 103, paragrafo 3, lettera b), del codice doganale dell’Unione, si deve ricordare che tale disposizione ha l’effetto, in caso di comunicazione delle motivazioni in applicazione dell’articolo 22, paragrafo 6, di tale codice, di prolungare il termine di prescrizione di un lasso di tempo corrispondente al periodo in cui il debitore ha la possibilità di esporre il proprio punto di vista, periodo pari a 30 giorni conformemente all’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento delegato 2015/2446.

35

A tal riguardo, occorre ricordare che la Corte ha constatato che l’articolo 221, paragrafo 3, del codice doganale comunitario, nei limiti in cui prevedeva che un’obbligazione doganale era prescritta alla scadenza del termine di tre anni fissato da tale disposizione, era una norma sostanziale (v., in tal senso, sentenza del 23 febbraio 2006, Molenbergnatie, C‑201/04, EU:C:2006:136, punto 41). Orbene, una siffatta constatazione può essere estesa all’articolo 103, paragrafo 1, del codice doganale dell’Unione, in quanto quest’ultima disposizione ha un tenore letterale e una portata sostanzialmente identici alla prima disposizione. Analogamente, l’articolo 103, paragrafo 3, lettera b), di detto codice, che prevede il prolungamento del termine di prescrizione dell’obbligazione doganale in caso di comunicazione delle motivazioni di cui all’articolo 22, paragrafo 6, del medesimo codice, deve parimenti essere considerato una norma sostanziale.

36

Di conseguenza, come risulta dalla giurisprudenza citata ai punti 28 e 29 della presente sentenza, l’articolo 103, paragrafo 3, lettera b), del codice doganale dell’Unione non può essere applicato alle situazioni giuridiche sorte e definitivamente acquisite nella vigenza del codice doganale comunitario, a meno che dal testo, dalla ratio o dalla struttura del codice doganale dell’Unione non risulti chiaramente che quest’ultimo doveva essere applicato immediatamente a siffatte situazioni.

37

Nel caso di specie, dal punto 25 della presente sentenza emerge che, alla data in cui l’articolo 103, paragrafo 3, lettera b), del codice doganale dell’Unione è divenuto applicabile, ossia il 1o maggio 2016, l’obbligazione doganale di cui trattasi nel procedimento principale non era ancora né prescritta né estinta.

38

Pertanto, è giocoforza constatare che, a tale data, la situazione giuridica della Jumbocarry per quanto concerne la prescrizione della sua obbligazione doganale non era definitivamente acquisita, sebbene tale obbligazione fosse sorta nella vigenza del codice doganale comunitario.

39

Di conseguenza, l’articolo 103, paragrafo 3, lettera b), del codice doganale dell’Unione poteva applicarsi agli effetti futuri della situazione della Jumbocarry costituiti dalla prescrizione e dall’estinzione della sua obbligazione doganale.

40

Inoltre, per quanto riguarda il collegamento tra l’articolo 22, paragrafo 6, del codice doganale dell’Unione, in combinato disposto con l’articolo 29 del medesimo, e l’articolo 103, paragrafo 3, di detto codice, si deve aggiungere che tali norme procedurali e sostanziali formano un tutt’unico inscindibile i cui singoli elementi non possono essere considerati isolatamente in ordine alla loro efficacia nel tempo. Occorre, infatti, pervenire a un’applicazione coerente ed uniforme della normativa dell’Unione in materia doganale (v., per analogia, sentenza del 26 marzo 2015, Commissione/Moravia Gas Storage, C‑596/13 P, EU:C:2015:203, punto 36 e giurisprudenza ivi citata).

41

A tal riguardo, l’intenzione del legislatore dell’Unione è stata, al contempo, quella di istituire, all’articolo 22, paragrafo 6, del codice doganale dell’Unione, in combinato disposto con l’articolo 29 del medesimo, un obbligo di informazione preventiva, e di contemplare, all’articolo 103, paragrafo 3, lettera b), di tale codice, la sospensione del termine di prescrizione che tale informazione comporta.

42

Infatti, come rilevato, in sostanza, dal Parlamento europeo e dal Consiglio dell’Unione europea, l’applicazione simultanea di tali disposizioni ha inteso bilanciare due obiettivi, vale a dire, da un lato, la tutela degli interessi finanziari dell’Unione e, dall’altro, la tutela del debitore sotto il profilo dei suoi diritti della difesa.

43

Infatti, dalla Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell’Unione (commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori del Parlamento, documento di seduta del 26 febbraio 2013, A7-0006/2013, pag. 46, emendamento n. 62), all’origine del codice doganale dell’Unione, risulta che l’articolo 103, paragrafo 3, lettera b), di tale codice è stato aggiunto a seguito di un emendamento del Parlamento che precisava che «[l’]adeguamento [era] necessario ai fini della tutela degli interessi finanziari in relazione sia alle risorse proprie tradizionali sia alle risorse nazionali eventualmente da recuperare». Detto documento sottolineava in particolare che una siffatta «[situazione può presentarsi] ad esempio nei casi in cui sia necessario attuare la procedura relativa al diritto di audizione a ridosso della scadenza dei termini per la notifica delle obbligazioni doganali».

44

Risulta dunque che il legislatore dell’Unione, adottando la norma della sospensione di cui all’articolo 103, paragrafo 3, lettera b), del codice doganale dell’Unione, ha inteso in particolare contemplare le situazioni come quella di cui trattasi nel procedimento principale.

45

Inoltre, è pacifico che tale disposizione non è accompagnata da alcuna disposizione particolare che determini in altro modo le sue condizioni di applicazione nel tempo, ai sensi della giurisprudenza citata al punto 29 della presente sentenza.

46

Per quanto riguarda, infine, il principio della certezza del diritto, la Corte ha già precisato che, in linea di principio, gli Stati membri possono procedere a un prolungamento dei termini di prescrizione quando i fatti di cui trattasi non si siano prescritti (v., in tal senso, sentenza del 2 marzo 2017, Glencore Céréales France, C‑584/15, EU:C:2017:160, punto 73 e giurisprudenza ivi citata).

47

Non si può quindi ritenere che l’applicazione di una norma di sospensione del termine di prescrizione di un’obbligazione doganale, come quella di cui all’articolo 103, paragrafo 3, lettera b), del codice doganale dell’Unione, unitamente alle norme procedurali di cui all’articolo 22, paragrafo 6, di tale codice, in combinato disposto con l’articolo 29 dello stesso, violi i principi della certezza del diritto e della tutela del legittimo affidamento.

48

È vero che, secondo costante giurisprudenza della Corte, il principio della certezza del diritto, che ha come corollario quello della tutela del legittimo affidamento, impone, da un lato, che le norme di diritto siano chiare e precise e, dall’altro, che la loro applicazione sia prevedibile per i soggetti dell’ordinamento, in particolare quando possono avere conseguenze sfavorevoli sugli individui e sulle imprese. In particolare, detto principio impone che una normativa consenta agli interessati di conoscere con esattezza la portata degli obblighi che essa impone loro e che questi ultimi possano conoscere senza ambiguità i loro diritti e i loro obblighi e regolarsi di conseguenza [sentenza del 15 aprile 2021, Federazione nazionale delle imprese elettrotecniche ed elettroniche (Anie) e a., C‑798/18 e C‑799/18, EU:C:2021:280, punto 41 e giurisprudenza ivi citata].

49

Tuttavia, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 91 delle sue conclusioni, l’introduzione esplicita di una norma di sospensione del termine di prescrizione, in forza dell’articolo 103, paragrafo 3, lettera b), del codice doganale dell’Unione, non ha, in realtà, comportato alcun cambiamento rispetto alla situazione normativa precedente, ma ha piuttosto risposto alla necessità di dotare di certezza un obbligo delle autorità amministrative che esisteva già nella vigenza del codice doganale comunitario, conformemente alla giurisprudenza della Corte citata al punto 31 della presente sentenza.

50

In ogni caso, come rilevato anche dall’avvocato generale al paragrafo 88 delle sue conclusioni, né il principio della certezza del diritto né il principio del legittimo affidamento, invocati dal giudice del rinvio, comportano l’obbligo di mantenere l’ordinamento giuridico inalterato nel tempo. Gli operatori economici non possono fare legittimamente affidamento sulla conservazione di una situazione esistente che può essere modificata nell’ambito del potere discrezionale delle istituzioni dell’Unione (sentenza del 26 giugno 2012, Polonia/Commissione, C‑335/09 P, EU:C:2012:385, punto 180 e giurisprudenza ivi citata).

51

Alla luce dell’insieme delle considerazioni che precedono, si deve rispondere alle questioni sollevate dichiarando che l’articolo 103, paragrafo 3, lettera b), e l’articolo 124, paragrafo 1, lettera a), del codice doganale dell’Unione, letti alla luce dei principi della certezza del diritto e della tutela del legittimo affidamento, devono essere interpretati nel senso che essi si applicano a un’obbligazione doganale sorta prima del 1o maggio 2016 e non ancora prescritta a tale data.

Sulle spese

52

Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

 

Per questi motivi, la Corte (Quinta Sezione) dichiara:

 

L’articolo 103, paragrafo 3, lettera b), e l’articolo 124, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell’Unione, letti alla luce dei principi della certezza del diritto e della tutela del legittimo affidamento, devono essere interpretati nel senso che essi si applicano a un’obbligazione doganale sorta prima del 1o maggio 2016 e non ancora prescritta a tale data.

 

Firme


( *1 ) Lingua processuale: il neerlandese.