SENTENZA DELLA CORTE (Nona Sezione)

25 novembre 2021 ( *1 )

«Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia civile – Procedure di insolvenza – Regolamento (CE) n. 1346/2000 – Articoli 4 e 28 – Articolo 32, paragrafo 2 – Termine assegnato per l’insinuazione di crediti in una procedura di insolvenza – Insinuazione, in una procedura secondaria di insolvenza in corso in uno Stato membro, di crediti da parte del curatore della procedura principale in corso in un altro Stato membro – Termine cogente previsto dal diritto dello Stato di apertura della procedura secondaria di insolvenza»

Nella causa C‑25/20,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Višje sodišče v Ljubljani (Corte d’appello di Lubiana, Slovenia), con decisione del 18 dicembre 2019, pervenuta in cancelleria il 20 gennaio 2020, nel procedimento instaurato da

NK, nella sua qualità di curatore del fallimento della Alpine BAU GmbH,

con l’intervento di:

Alpine BAU GmbH, Salisburgo – Filiale di Celje, in stato di fallimento,

LA CORTE (Nona Sezione),

composta da K. Jürimäe (relatrice), presidente della Terza Sezione, facente funzione di presidente della Nona Sezione, S. Rodin e N. Piçarra, giudici,

avvocato generale: M. Campos Sánchez‑Bordona

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

per NK, nella sua qualità di curatore del fallimento della Alpine BAU GmbH, da L.T. Štruc, odvetnica;

per la Alpine BAU GmbH, Salisburgo – Filiale di Celje, in stato di fallimento, da V. Sodja, odvetnica;

per il governo sloveno, da V. Klemenc, in qualità di agente;

per il governo polacco, da B. Majczyna, in qualità di agente;

per la Commissione europea, da M. Kocjan e M. Wilderspin, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 20 maggio 2021,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1

La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 32, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1346/2000 del Consiglio, del 29 maggio 2000, relativo alle procedure di insolvenza (GU 2000, L 160, pag. 1).

2

Tale domanda è stata presentata nell’ambito di un procedimento instaurato da NK, nella sua qualità di curatore della procedura principale d’insolvenza aperta nei confronti della Alpine BAU GmbH, società con sede in Austria, contro l’ordinanza dell’Okrožno sodišče v Celju (Tribunale regionale di Celje, Slovenia) che ha respinto, perché tardiva, la sua domanda di insinuazione di crediti in Slovenia, a seguito dell’apertura di una procedura secondaria d’insolvenza in tale altro Stato membro.

Contesto giuridico

Diritto dell’Unione

3

I considerando 6 e da 19 a 23 del regolamento n. 1346/2000 enunciano quanto segue:

«(6)

Secondo il principio di proporzionalità, il presente regolamento dovrebbe limitarsi a disposizioni che disciplinano le competenze per l’apertura delle procedure di insolvenza e per le decisioni che scaturiscono direttamente da tali procedure e sono ad esse strettamente connesse. Il regolamento dovrebbe inoltre contenere disposizioni relative al riconoscimento di tali decisioni e alla legge applicabile, che soddisfano anch’esse tale principio.

(…)

(19)

Le procedure secondarie di insolvenza possono avere diversi scopi, oltre a quello della tutela dell’interesse locale. Può accadere ad esempio che il patrimonio del debitore sia troppo complesso da amministrare unitariamente o che le divergenze tra gli ordinamenti giuridici interessati siano così rilevanti che possono sorgere difficoltà per l’estendersi degli effetti derivanti dal diritto dello Stato di apertura della procedura agli altri Stati nei quali i beni sono situati. Per questo motivo il curatore della procedura principale può chiedere l’apertura di una procedura secondaria quando ciò sia necessario per una gestione efficace dell’attivo.

(20)

Le procedure principali e secondarie di insolvenza possono tuttavia contribuire ad un’efficace liquidazione dell’attivo soltanto se è effettuato un coordinamento tra tutte le procedure pendenti. Il presupposto essenziale a tal fine è una stretta collaborazione tra i diversi curatori, che deve comportare in particolare un sufficiente scambio di informazioni. Per garantire il ruolo dominante della procedura principale d’insolvenza, il curatore della medesima dovrebbe disporre di diverse possibilità di intervento sulle procedure secondarie d’insolvenza contemporaneamente pendenti, avendo ad esempio la facoltà di proporre un piano di risanamento o un concordato oppure di chiedere la sospensione della liquidazione dell’attivo nelle procedure secondarie.

(21)

Ciascun creditore, che abbia la sua residenza abituale, il suo domicilio o la sede statutaria nella Comunità, dovrebbe avere il diritto di insinuare i suoi crediti in ciascuna delle procedure di insolvenza pendenti nella Comunità sul patrimonio del debitore. Ciò dovrebbe valere anche per le autorità tributarie e gli organismi di previdenza sociale. Nell’interesse della parità di trattamento dei creditori, la ripartizione del ricavato deve tuttavia essere coordinata. Ogni creditore dovrebbe poter trattenere quanto ha ottenuto a seguito di una procedura di insolvenza, ma non dovrebbe poter partecipare alla ripartizione dell’attivo di un’altra procedura finché i creditori aventi lo stesso grado non hanno ottenuto una quota [in proporzione] equivalente.

(22)

Il presente regolamento dovrebbe prevedere l’immediato riconoscimento delle decisioni relative all’apertura, allo svolgimento e alla chiusura di una procedura di insolvenza che rientra nel suo ambito d’applicazione, nonché delle decisioni strettamente collegate con detta procedura d’insolvenza. Il riconoscimento automatico dovrebbe pertanto avere per conseguenza che gli effetti che il diritto dello Stato di apertura della procedura comporta per la stessa si estendono ai rimanenti Stati membri. Il riconoscimento delle decisioni pronunciate dai giudici degli Stati membri dovrebbe poggiare sul principio di fiducia reciproca. A tale riguardo i motivi del mancato riconoscimento dovrebbero essere ridotti al minimo necessario. Si dovrebbe risolvere secondo tale principio anche il conflitto che insorge quando i giudici di due Stati membri si ritengono competenti ad aprire una procedura principale di insolvenza. La decisione del giudice che apre per primo la procedura dovrebbe essere riconosciuta negli altri Stati membri, senza che questi ultimi abbiano la facoltà di sottoporre a valutazione la decisione del primo giudice.

(23)

Il presente regolamento dovrebbe stabilire, per le materie in esso contemplate, regole di conflitto uniformi che sostituiscono – nel loro ambito d’applicazione – le norme nazionali di diritto internazionale privato. Salvo disposizione contraria, dovrebbe applicarsi la legge dello Stato membro che ha aperto la procedura (lex concursus). Tale regola sul conflitto di leggi dovrebbe applicarsi sia alla procedura principale sia alla procedura locale. La lex concursus determina tutti gli effetti della procedura d’insolvenza, siano essi procedurali o sostanziali, sui soggetti e sui rapporti giuridici interessati. Essa disciplina tutte le condizioni di apertura, svolgimento e chiusura delle procedure d’insolvenza».

4

L’articolo 3 di detto regolamento, intitolato «Competenza internazionale», dispone quanto segue:

«1.   Sono competenti ad aprire la procedura di insolvenza i giudici dello Stato membro nel cui territorio è situato il centro degli interessi principali del debitore. Per le società e le persone giuridiche si presume che il centro degli interessi principali sia, fino a prova contraria, il luogo in cui si trova la sede statutaria.

2.   Se il centro degli interessi principali del debitore è situato nel territorio di uno Stato membro, i giudici di un altro Stato membro sono competenti ad aprire una procedura di insolvenza nei confronti del debitore solo se questi possiede una dipendenza nel territorio di tale altro Stato membro. Gli effetti di tale procedura sono limitati ai beni del debitore che si trovano in tale territorio.

3.   Se è aperta una procedura di insolvenza ai sensi del paragrafo 1, le procedure d’insolvenza aperte successivamente ai sensi del paragrafo 2 sono procedure secondarie. Tale procedura è obbligatoriamente una procedura di liquidazione.

4.   Una procedura d’insolvenza territoriale di cui al paragrafo 2 può aver luogo prima dell’apertura di una procedura principale d’insolvenza di cui al paragrafo 1 soltanto nei seguenti casi:

a)

allorché, in forza delle condizioni previste dalla legislazione dello Stato membro in cui si trova il centro degli interessi principali del debitore, non si può aprire una procedura d’insolvenza di cui al paragrafo 1,

ovvero

b)

allorché l’apertura della procedura territoriale d’insolvenza è richiesta da un creditore il cui domicilio, residenza abituale o sede è situata nello Stato membro nel quale si trova la dipendenza in questione, ovvero il cui credito deriva dall’esercizio di tale dipendenza».

5

L’articolo 4 del regolamento in parola, intitolato «Legge applicabile», ha il seguente tenore:

«1.   Salvo disposizione contraria del presente regolamento, si applica alla procedura di insolvenza e ai suoi effetti la legge dello Stato membro nel cui territorio è aperta la procedura, in appresso denominato “Stato di apertura”.

2.   La legge dello Stato di apertura determina le condizioni di apertura, lo svolgimento e la chiusura della procedura di insolvenza. Essa determina in particolare:

(…)

g)

i crediti da insinuare nel passivo del debitore e la sorte di quelli successivi all’apertura della procedura di insolvenza;

h)

le disposizioni relative all’insinuazione, alla verifica e all’ammissione dei crediti;

(…)».

6

L’articolo 28 del medesimo regolamento, relativo alla legge applicabile alle procedure secondarie di insolvenza, dispone quanto segue:

«Salvo disposizioni contrarie del presente regolamento, si applica alla procedura secondaria la legge dello Stato membro nel cui territorio questa è aperta».

7

L’articolo 31 del regolamento n. 1346/2000, dal titolo «Obbligo di collaborazione e d’informazione», prevede quanto segue:

«1.   Salvo disposizioni che limitano la trasmissione di informazioni, il curatore della procedura principale e i curatori delle procedure secondarie devono rispettare l’obbligo d’informazione reciproca. Devono comunicare senza ritardo qualsiasi informazione che possa essere utile all’altra procedura, in particolare la situazione circa l’insinuazione e la verifica dei crediti e i provvedimenti volti a porre fine alla procedura.

2.   Fatte salve le norme applicabili a ciascuna procedura, il curatore della procedura principale e i curatori delle procedure secondarie hanno il dovere della cooperazione reciproca.

3.   Il curatore della procedura secondaria deve dare in tempo utile la possibilità al curatore della procedura principale di presentare proposte riguardanti la liquidazione o qualsiasi altro uso dell’attivo della procedura secondaria».

8

L’articolo 32 del citato regolamento, intitolato «Esercizio dei diritti dei creditori», ha il seguente tenore letterale:

«1.   Ogni creditore può insinuare il proprio credito nella procedura principale e in qualsiasi procedura secondaria.

2.   I curatori della procedura principale e delle procedure secondarie insinuano nelle altre procedure i crediti già insinuati nella procedura cui sono preposti, nella misura in cui ciò sia di utilità per i creditori di quest’ultima procedura e fatto salvo il diritto di questi ultimi di opporvisi o di rinunziare all’insinuazione, qualora la legge applicabile lo preveda.

3.   Il curatore di una procedura principale o secondaria è legittimato a partecipare a un’altra procedura di insolvenza allo stesso titolo di qualsiasi creditore e in particolare a partecipare all’assemblea di creditori».

9

L’articolo 33 di detto regolamento, intitolato «Sospensione della liquidazione», recita:

«1.   A richiesta del curatore della procedura principale, il giudice che ha aperto la procedura secondaria sospende in tutto o in parte le operazioni di liquidazione, salva la facoltà di esigere in tal caso dal curatore della procedura principale misure atte a garantire gli interessi dei creditori della procedura secondaria e di taluni gruppi di creditori. La richiesta del curatore della procedura principale può essere respinta solo per mancanza manifesta di interesse dei creditori della procedura principale. La sospensione della liquidazione può essere stabilita per un periodo massimo di tre mesi e prorogata o rinnovata per periodi della stessa durata.

2.   Il giudice di cui al paragrafo 1 pone fine alla sospensione delle operazioni di liquidazione:

a richiesta del curatore della procedura principale,

d’ufficio, a richiesta di un creditore o a richiesta del curatore della procedura secondaria, in particolare se la misura non è più giustificata dall’interesse dei creditori della procedura principale o della procedura secondaria».

10

L’articolo 34 del medesimo regolamento, avente ad oggetto le «Misure che pongono fine alla procedura secondaria di insolvenza», così dispone:

«1.   Qualora la legge applicabile alla procedura secondaria preveda la possibilità di chiudere la procedura senza liquidazione mediante un piano di risanamento, un concordato o una misura analoga, tale misura [può essere] proposta dal curatore della procedura principale.

La chiusura della procedura secondaria mediante una misura di cui al primo comma diventa definitiva soltanto con l’assenso del curatore della procedura principale ovvero, mancando tale assenso, qualora la misura proposta non leda gli interessi finanziari dei creditori della procedura principale.

2.   Qualsiasi limitazione dei diritti dei creditori, quale una dilazione di pagamento o la remissione del debito, derivante dalla misura di cui al paragrafo 1 proposta in una procedura secondaria, può produrre effetti nei confronti dei beni del debitore che non siano oggetto di detta procedura soltanto con l’assenso di tutti i creditori interessati.

3.   Durante la sospensione delle operazioni di liquidazione disposta ai sensi dell’articolo 33, soltanto il curatore della procedura principale, o il debitore con il suo consenso, può proporre nella procedura secondaria una delle misure di cui al paragrafo 1 del presente articolo; non può essere messa ai voti né approvata alcun’altra proposta relativa a tale misura».

11

Il regolamento n. 1346/2000 è stato abrogato dal regolamento (UE) 2015/848 del parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativo alle procedure di insolvenza (GU 2015, L 141, pag. 19). Tuttavia, in virtù dell’articolo 84, paragrafo 2, di quest’ultimo regolamento, il regolamento n. 1346/2000 rimane applicabile ratione temporis alle procedure di insolvenza in discussione nel giudizio a quo.

Diritto nazionale

Diritto sloveno

12

L’articolo 59, paragrafo 2, dello Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (legge sulle operazioni finanziarie, le procedure d’insolvenza e la liquidazione coatta, Uradni list RS, n. 126/2007), nella versione applicabile ai fatti di cui al procedimento principale (in prosieguo: lo «ZFPPIPP»), prevede che il creditore debba insinuare, nel passivo del fallimento, i propri crediti nei confronti del debitore fallito entro un termine di tre mesi a partire dalla pubblicazione dell’annuncio dell’apertura di tale procedura, salvo che sia altrimenti disposto nei paragrafi 3 e 4 di tale articolo.

13

Ai sensi dell’articolo 298, paragrafo 1, dello ZFPPIPP, se il credito è garantito da un diritto di preferenza, il creditore è tenuto a insinuare nel passivo del fallimento anche il diritto di preferenza, entro il termine previsto per l’insinuazione del credito garantito, ove non sia diversamente disposto dall’articolo 281, paragrafo 1, o dall’articolo 282, paragrafo 2, dello ZFPPIPP.

14

In conformità dell’articolo 296, paragrafo 5, dello ZFPPIPP, qualora un creditore non rispetti il termine per l’insinuazione del proprio credito, tale credito si estingue nei confronti del debitore fallito e il giudice competente respinge l’insinuazione del suo credito in quanto tardiva. Allo stesso modo, risulta dall’articolo 298, paragrafo 5, dello ZFPPIPP che, se il creditore non osserva il termine per l’insinuazione del diritto di preferenza, tale diritto si estingue.

Diritto austriaco

15

L’articolo 107, paragrafo 1, della Insolvenzordnung (legge sulle procedure di insolvenza) stabilisce che un’udienza speciale relativa alle prove dell’esistenza dei debiti viene fissata per i crediti che siano stati insinuati dopo la scadenza del termine di insinuazione dei crediti e che non siano stati esaminati in occasione dell’udienza generale relativa alle prove dell’esistenza dei debiti. I debiti insinuati meno di quattordici giorni prima dell’udienza relativa all’esame del rendiconto finale non sono presi in considerazione.

Procedimento principale e questione pregiudiziale

16

Con decisione dell’Handelsgericht Wien (Tribunale di commercio di Vienna, Austria) in data 19 giugno 2013, è stata aperta una procedura di insolvenza nei confronti della Alpine BAU e NK è stato designato quale curatore della stessa. Come risulta dalla decisione di detto giudice del 5 luglio 2013, si tratta di una procedura principale di insolvenza, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento n. 1346/2000.

17

Su istanza di NK, l’Okrožno sodišče v Celju (Tribunale regionale di Celje) ha, con decisione in data 9 agosto 2013, aperto una procedura secondaria di insolvenza nei confronti della Alpine BAU GmbH, Salisburgo – Filiale di Celje (in prosieguo: la «Alpine BAU Slovenia»).

18

Mediante un annuncio pubblicato lo stesso giorno sul sito Internet della Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (Agenzia della Repubblica di Slovenia per i pubblici registri legali e i servizi connessi), l’Okrožno sodišče v Celju (Tribunale regionale di Celje) ha informato i creditori e i curatori delle altre procedure di insolvenza collegate che, in conformità dell’articolo 32 del regolamento n. 1346/2000, essi avevano il diritto di insinuare, nella procedura secondaria aperta in Slovenia, i crediti della procedura principale e delle altre procedure secondarie, ed ha fissato a tal fine un termine di tre mesi a partire dalla pubblicazione di detto annuncio, il quale è scaduto l’11 novembre 2013.

19

In occasione di tale pubblicazione, detto giudice ha inoltre attirato l’attenzione dei creditori e dei curatori sul fatto che, qualora essi non avessero insinuato i loro crediti prima della data di cui sopra, tali crediti si sarebbero estinti nei confronti del debitore insolvente in questa procedura secondaria e che esso giudice avrebbe respinto la loro insinuazione di crediti, in conformità dell’articolo 296, paragrafo 5, o dell’articolo 298, paragrafo 5, dello ZFPPIPP.

20

Il 30 gennaio 2018, NK ha presentato dinanzi all’Okrožno sodišče v Celju (Tribunale regionale di Celje) una domanda di insinuazione di crediti della procedura principale nella procedura secondaria di insolvenza, in conformità dell’articolo 32, paragrafo 2, del regolamento n. 1346/2000. Con ordinanza del 5 luglio 2019, detto giudice, sulla base dell’articolo 296, paragrafo 5, dello ZFPPIPP, ha respinto questa insinuazione di crediti in quanto tardiva.

21

NK ha interposto appello contro tale ordinanza dinanzi al giudice del rinvio, il Višje sodišče v Ljubljani (Corte d’appello di Lubiana, Slovenia). Detto curatore ritiene che l’articolo 32, paragrafo 2, del regolamento n. 1346/2000 istituisca un «diritto speciale» a favore del curatore della procedura principale di insolvenza, che non è riconosciuto nell’ordinamento sloveno. Questo diritto speciale lo autorizzerebbe a insinuare crediti della procedura principale in qualsivoglia procedura secondaria di insolvenza, senza che gli venga imposto alcun termine per fare ciò. Ad avviso di NK, l’applicazione di un termine siffatto avrebbe come conseguenza di privarlo, di fatto, del diritto previsto dall’articolo 32, paragrafo 2, di detto regolamento, nella misura in cui è stato per lui impossibile insinuare, entro il termine di tre mesi previsto dal legislatore sloveno, crediti che non erano stati ancora dichiarati o riconosciuti in un altro Stato membro.

22

NK precisa che il fallimento della Alpine BAU costituisce uno dei più importanti tra quelli che hanno avuto luogo in Austria e che la procedura di liquidazione si è protratta per diversi anni, tenendo presente che l’ultima udienza ha avuto luogo il 2 ottobre 2018. Orbene, ai fini della sua efficace applicazione, l’articolo 32, paragrafo 2, del regolamento n. 1346/2000 esigerebbe che il curatore di una procedura principale di insolvenza di una tale portata non sia assoggettato ad un termine rigoroso per l’insinuazione di crediti sulla base unicamente della legislazione dello Stato membro nel quale è stata aperta la procedura secondaria. Pertanto, al fine di assicurare il primato del regolamento n. 1346/2000, bisognerebbe disapplicare lo ZFPPIPP.

23

La Alpine BAU Slovenia sostiene invece che, in virtù dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento n. 1346/2000, il diritto dello Stato membro nel cui territorio è stata aperta una procedura di insolvenza si applica in tutti i casi, salvo che il regolamento n. 1346/2000 disponga altrimenti. Orbene, tale regolamento non conterrebbe alcuna disposizione che escluda l’applicazione del diritto nazionale per quanto riguarda il termine stabilito in una procedura secondaria di insolvenza per l’insinuazione dei crediti da parte del curatore della procedura principale di insolvenza. Inoltre, l’articolo 32, paragrafo 2, del regolamento n. 1346/2000 non prevedrebbe alcun «diritto speciale» a favore del curatore della procedura principale di insolvenza, dato che detta disposizione si limita a permettere a tale curatore di insinuare i crediti in quanto legale rappresentante dei creditori della massa. L’interpretazione secondo cui i creditori sloveni sarebbero vincolati al rispetto di un termine rigoroso per l’insinuazione di crediti nella procedura secondaria di insolvenza, mentre i creditori di altri Stati membri rappresentati da un curatore non lo sarebbero, creerebbe una disparità di trattamento tra queste due categorie di creditori. Per il resto, la Alpine BAU Slovenia sostiene che il tenore letterale dell’articolo 32, paragrafo 2, del regolamento n. 1346/2000 non esige che i crediti insinuati dal curatore della procedura principale e quelli delle altre procedure secondarie vengano previamente verificati e ammessi in tali procedure.

24

Alla luce di tali circostanze, il Višje sodišče v Ljubljani (Corte d’appello di Lubiana) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«Se l’articolo 32, paragrafo 2, del regolamento n. 1346/2000 debba essere interpretato nel senso che all’insinuazione di crediti in una procedura secondaria da parte del curatore della procedura principale di insolvenza si applicano le disposizioni relative ai termini di insinuazione di crediti dei creditori e alle conseguenze dell’insinuazione tardiva in base alla legge dello Stato nel quale si svolge la procedura secondaria».

Sulla questione pregiudiziale

25

In via preliminare, occorre rilevare che, secondo una costante giurisprudenza della Corte, anche quando, sul piano formale, il giudice del rinvio abbia limitato le proprie questioni all’interpretazione di alcuni aspetti del diritto dell’Unione, una tale circostanza non osta a che la Corte gli fornisca tutti gli elementi di interpretazione del diritto dell’Unione che possano essere utili per definire la controversia sottoposta al suo esame, indipendentemente dal fatto che detto giudice vi abbia fatto riferimento o meno nel formulare le proprie questioni (sentenza del 9 luglio 2020, Santen, C‑673/18, EU:C:2020:531, punto 35 e la giurisprudenza ivi citata).

26

Pertanto, occorre considerare che, mediante la sua questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 32, paragrafo 2, del regolamento n. 1346/2000, letto in combinato disposto con gli articoli 4 e 28 di tale regolamento, debba essere interpretato nel senso che l’insinuazione, in una procedura secondaria di insolvenza, da parte del curatore della procedura principale di insolvenza, di crediti già insinuati in tale procedura principale, soggiace alle disposizioni sui termini per l’insinuazione dei crediti e sulle conseguenze delle insinuazioni tardive, previste dalla legge dello Stato di apertura di detta procedura secondaria.

27

L’articolo 32, paragrafo 2, del regolamento n. 1346/2000 stabilisce che i curatori della procedura principale e quelli delle procedure secondarie insinuano nelle altre procedure i crediti già insinuati nella procedura cui sono preposti, nella misura in cui questa insinuazione di crediti sia di utilità per i creditori della procedura cui detti curatori sono preposti e fatto salvo il diritto di tali creditori di opporvisi o di rinunziare all’insinuazione, qualora la legge applicabile lo preveda.

28

Come risulta dal suo tenore letterale, la disposizione di cui sopra stabilisce un obbligo di principio, per un curatore, di insinuare i crediti già insinuati nella procedura di insolvenza cui detto curatore è preposto nelle altre procedure di insolvenza collegate. Per contro, la disposizione in parola, come pure le altre disposizioni del regolamento n. 1346/2000, non forniscono precisazioni riguardo ai termini che si applicano ad una siffatta insinuazione di crediti e alle conseguenze di un’eventuale insinuazione tardiva.

29

Ciò premesso, occorre osservare, da un lato, che l’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento n. 1346/2000 stabilisce che, salvo disposizione contraria di tale regolamento, la legge applicabile alla procedura di insolvenza e ai suoi effetti è la legge dello Stato membro nel cui territorio è stata aperta la procedura, denominato «Stato di apertura». Come risulta dal considerando 23 del regolamento di cui sopra, tale norma sui conflitti di leggi si applica tanto alla procedura principale quanto alle procedure secondarie (v., in tal senso, sentenza del 21 gennaio 2010, MG Probud Gdynia, C‑444/07, EU:C:2010:24, punto 25). L’articolo 28 del medesimo regolamento dispone, in tal senso, che, salvo diversa disposizione di questo stesso regolamento, la legge applicabile alle procedure secondarie è quella dello Stato membro nel cui territorio è aperta la procedura secondaria.

30

Dall’altro lato, l’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento n. 1346/2000, il quale precisa la portata del paragrafo 1 del medesimo articolo 4, contiene un elenco non esaustivo dei diversi aspetti della procedura che sono disciplinati dalla legge dello Stato di apertura, tra i quali figurano, segnatamente, al punto h), le norme concernenti l’insinuazione, la verifica e l’ammissione dei crediti.

31

La Corte ha da ciò dedotto che, per non privare le suddette disposizioni del loro effetto utile, anche le conseguenze di un’inosservanza della legge dello Stato di apertura riguardo all’insinuazione di crediti, e, segnatamente, dei termini a tal fine previsti, devono essere valutate sulla base di questa legge dello Stato di apertura (v., in tal senso, sentenza del 9 novembre 2016, ENEFI, C‑212/15, EU:C:2016:841, punto 18 e la giurisprudenza ivi citata).

32

Ne consegue che, poiché il regolamento n. 1346/2000 non procede ad un’armonizzazione dei termini fissati per l’insinuazione dei crediti nelle procedure di insolvenza rientranti nell’ambito di applicazione del regolamento stesso, spetta a ciascuno Stato membro stabilire tali termini, in virtù del principio dell’autonomia procedurale, a condizione però che le norme in materia non siano meno favorevoli di quelle disciplinanti situazioni simili assoggettate al diritto interno (principio di equivalenza) e che non rendano praticamente impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti conferiti dal diritto dell’Unione (principio di effettività) (v., in tal senso, sentenza del 9 novembre 2016, ENEFI, C‑212/15, EU:C:2016:841, punto 30 e la giurisprudenza ivi citata).

33

Più in particolare, i termini concernenti l’insinuazione, ex articolo 32, paragrafo 2, del citato regolamento, in una procedura secondaria di insolvenza, di crediti insinuati in una procedura di insolvenza a questa collegata, aperta in un altro Stato membro, ad opera del curatore di tale procedura collegata, sono disciplinati dalla legge dello Stato di apertura di detta procedura secondaria, fatto salvo il rispetto dei principi di equivalenza e di effettività considerati al punto precedente della presente sentenza.

34

Nel caso di specie, NK, curatore della procedura principale di insolvenza, sostiene, in sostanza, che la disposizione sopra menzionata dovrebbe essere interpretata nel senso che essa conferisce al curatore della procedura principale un «diritto speciale» di insinuare, nella procedura secondaria di insolvenza, i crediti già insinuati nella procedura principale cui egli è stato preposto, senza essere assoggettato ai termini di insinuazione previsti dalla legge dello Stato di apertura della procedura secondaria. Tale diritto speciale sarebbe giustificato dall’obbligo, per tale curatore, di attendere la verifica e l’ammissione dei crediti nella procedura principale di insolvenza prima di insinuarli in una procedura secondaria.

35

È pur vero che il curatore della procedura principale di insolvenza dispone di talune prerogative che gli conferiscono la possibilità di influire sulla procedura secondaria di insolvenza, in modo che quest’ultima non metta in pericolo la finalità di tutela della procedura principale. Più specificamente, in virtù dell’articolo 33, paragrafo 1, del regolamento n. 1346/2000, il curatore può chiedere la sospensione delle operazioni di liquidazione, per un periodo che è invero limitato a tre mesi, ma che può essere prorogato o rinnovato per periodi della stessa durata. Conformemente all’articolo 34, paragrafo 1, di detto regolamento, il curatore della procedura principale può altresì proporre di chiudere la procedura secondaria mediante un piano di risanamento, un concordato o una misura analoga. Durante il periodo di sospensione previsto dall’articolo 33, paragrafo 1, del medesimo regolamento, il curatore della procedura principale, oppure il debitore con il suo consenso, sono, ai sensi del citato articolo 34, paragrafo 3, i soli soggetti abilitati a presentare tale proposta (sentenza del 22 novembre 2012, Bank Handlowy e Adamiak, C‑116/11, EU:C:2012:739, punto 61).

36

Allo stesso modo, occorre osservare che, in virtù del principio di leale cooperazione sancito all’articolo 4, paragrafo 3, TUE, spetta al giudice competente ad aprire una procedura secondaria di insolvenza, quando applica tali disposizioni, prendere in considerazione gli obiettivi della procedura principale e tener conto dell’economia generale del regolamento n. 1346/2000, il quale, come risulta segnatamente dal suo considerando 20, mira ad assicurare un funzionamento efficace ed efficiente delle procedure di insolvenza transfrontaliere mediante un coordinamento cogente tra procedura principale e secondaria che garantisca il primato della procedura principale (sentenza del 22 novembre 2012, Bank Handlowy e Adamiak, C‑116/11, EU:C:2012:739, punto 62).

37

Tuttavia, il curatore della procedura principale di insolvenza non può sottrarsi, sulla base dell’articolo 32, paragrafo 2, del regolamento n. 1346/2000, ai termini per l’insinuazione dei crediti fissati dalla legge dello Stato di apertura della procedura secondaria nella quale detto curatore insinua i crediti già insinuati nella procedura principale alla quale è stato preposto.

38

Infatti, occorre ricordare che il regolamento n. 1346/2000 si basa sul principio della parità di trattamento dei creditori, al quale è informata, mutatis mutandis, qualsiasi procedura di insolvenza (v., in tal senso, sentenza del 6 giugno 2018, Tarragó da Silveira, C‑250/17, EU:C:2018:398, punto 31 e la giurisprudenza ivi citata).

39

Poiché, nell’ambito dell’articolo 32, paragrafo 2, del regolamento n. 1346/2000, i curatori agiscono in nome e per conto dei creditori, tale disposizione non può essere interpretata nel senso che detti curatori possano sottrarsi alla legge dello Stato di apertura disciplinante i termini per l’insinuazione di tali crediti, quando invece i creditori che agiscono in proprio nome e per proprio conto non possono farlo. In caso contrario, questi ultimi creditori sarebbero svantaggiati rispetto a quelli i cui crediti vengono insinuati dal curatore di un’altra procedura collegata.

40

In concreto, i creditori operanti in proprio nome e per proprio conto sarebbero non soltanto tenuti a rispettare i termini per l’insinuazione dei loro crediti, ma, in caso di insinuazione tardiva, dovrebbero subire le conseguenze previste dalla legge dello Stato di apertura, mentre i creditori rappresentati da un curatore di un’altra procedura collegata beneficerebbero dell’assenza di qualsiasi termine di decadenza e sfuggirebbero a qualsiasi conseguenza di un’insinuazione fuori termine. Una siffatta disparità di trattamento rischierebbe di portare ad un ingiustificato pregiudizio degli interessi di una categoria di creditori.

41

Ad ogni modo, contrariamente a quanto sostenuto da NK nelle sue osservazioni scritte, l’articolo 32, paragrafo 2, del regolamento n. 1346/2000 non può essere interpretato nel senso che il curatore della procedura principale di insolvenza debba attendere che i crediti che esso intende insinuare nella procedura secondaria siano stati oggetto di verifica e di ammissione nella procedura principale prima di poterli insinuare nella procedura secondaria. Infatti, come risulta dai punti 28 e 29 della presente sentenza, la verifica e l’ammissione dei crediti sono, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, lettera h), di detto regolamento, disciplinati dalla legge dello Stato di apertura. Pertanto, spetta al curatore della procedura secondaria verificare, alla luce del diritto dello Stato di apertura di tale procedura secondaria, l’ammissibilità dei crediti così insinuati. Il fatto che il curatore della procedura principale abbia verificato i crediti sulla scorta del diritto applicabile alla procedura principale non è in generale rilevante ai fini della verifica degli stessi crediti insinuati nella procedura secondaria.

42

Risulta dall’insieme degli elementi sopra esposti che occorre rispondere alla questione sollevata dichiarando che l’articolo 32, paragrafo 2, del regolamento n. 1346/2000, letto in combinato disposto con gli articoli 4 e 28 di tale regolamento, deve essere interpretato nel senso che l’insinuazione, in una procedura secondaria di insolvenza, da parte del curatore della procedura principale di insolvenza, di crediti già insinuati in tale procedura principale, soggiace alle disposizioni sui termini per l’insinuazione dei crediti e sulle conseguenze delle insinuazioni tardive, previste dalla legge dello Stato di apertura di detta procedura secondaria.

Sulle spese

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Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

 

Per questi motivi, la Corte (Nona Sezione) dichiara:

 

L’articolo 32, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1346/2000 del Consiglio, del 29 maggio 2000, relativo alle procedure di insolvenza, letto in combinato disposto con gli articoli 4 e 28 di tale regolamento, deve essere interpretato nel senso che l’insinuazione, in una procedura secondaria di insolvenza, da parte del curatore della procedura principale di insolvenza, di crediti già insinuati in tale procedura principale, soggiace alle disposizioni sui termini per l’insinuazione dei crediti e sulle conseguenze delle insinuazioni tardive, previste dalla legge dello Stato di apertura di detta procedura secondaria.

 

Firme


( *1 ) Lingua processuale: lo sloveno.