SENTENZA DELLA CORTE (Quinta Sezione)

6 ottobre 2021 ( *1 )

«Rinvio pregiudiziale – Diritto d’autore e diritti connessi – Tutela giuridica dei programmi per elaboratore – Direttiva 91/250/CEE – Articolo 5 – Deroghe alle attività riservate – Atti necessari per consentire la correzione da parte del legittimo acquirente – Nozione – Articolo 6 – Decompilazione – Presupposti»

Nella causa C‑13/20,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dalla cour d’appel de Bruxelles (Corte d’appello di Bruxelles, Belgio), con decisione del 20 dicembre 2019, pervenuta in cancelleria il 14 gennaio 2020, nel procedimento

Top System SA

contro

État belge,

LA CORTE (Quinta Sezione),

composta da E. Regan, presidente di sezione, M. Ilešič (relatore), E. Juhász, C. Lycourgos e I. Jarukaitis, giudici,

avvocato generale: M. Szpunar

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

per la Top System SA, da É. Wery e M. Cock, avocats;

per l’État belge, da M. Le Borne, avocat;

per la Commissione europea, da É. Gippini Fournier e J. Samnadda, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 10 marzo 2021,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1

La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 91/250/CEE del Consiglio, del 14 maggio 1991, relativa alla tutela giuridica dei programmi per elaboratore (GU 1991, L 122, pag. 42).

2

Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia che oppone la Top System SA all’État belge (Stato belga), in merito alla decompilazione, da parte del Selor, ufficio di selezione dell’amministrazione federale (Belgio), di un programma per elaboratore sviluppato dalla Top System e facente parte di un’applicazione sulla quale tale ufficio di selezione detiene una licenza d’uso.

Contesto normativo

Diritto dell’Unione

3

I considerando dal diciassettesimo al ventitreesimo della direttiva 91/250 enunciano quanto segue:

«considerando che i diritti esclusivi dell’autore di impedire la riproduzione non autorizzata della sua opera devono essere oggetto di un’eccezione di portata limitata nel caso di un programma per elaboratore, al fine di consentire la riproduzione tecnicamente necessaria all’uso di tale programma da parte del legittimo acquirente; ciò significa che il contratto non può vietare gli atti di caricamento e di svolgimento necessari per l’utilizzazione di una copia di un programma legittimamente acquisita e l’atto di correzione dei suoi errori; che in assenza di clausole contrattuali specifiche, in particolare nel caso di vendita di una copia di un programma, il legittimo acquirente di detta copia può eseguire qualsiasi altro atto necessario per l’utilizzazione di detta copia, conformemente allo scopo previsto della stessa;

considerando che a una persona avente il diritto di utilizzare un programma per elaboratore non si deve impedire di eseguire gli atti necessari ad osservare, studiare o sperimentare il funzionamento del programma, a condizione che tali atti non costituiscano una violazione del diritto d’autore sul programma stesso;

considerando che la riproduzione, la traduzione, l’adattamento o la trasformazione non autorizzati della forma del codice in cui è stata messa a disposizione una copia di un programma per elaboratore costituiscono una violazione dei diritti esclusivi dell’autore;

considerando che possono comunque sussistere circostanze in cui tale riproduzione del codice e la traduzione della sua forma ai sensi dell’articolo 4, lettera a) e b) sono indispensabili per ottenere le informazioni necessarie per conseguire l’interoperabilità con altri programmi di un programma creato autonomamente;

considerando che si deve pertanto ritenere che, solo in tali limitate circostanze l’esecuzione degli atti di riproduzione e traduzione della forma del codice, da parte o per conto di una persona avente il diritto di usare una copia del programma, è legittima e compatibile con una prassi corretta e che pertanto essa non richiede l’autorizzazione del titolare del diritto;

considerando che uno degli obiettivi di tale eccezione è di consentire l’interconnessione di tutti gli elementi di un sistema informatico, compresi quelli di fabbricanti differenti, perché possano funzionare insieme;

considerando che l’applicazione della suddetta eccezione ai diritti esclusivi dell’autore non deve arrecare pregiudizio agli interessi legittimi del titolare del diritto od entrare in conflitto con il normale impiego del programma».

4

Secondo l’articolo 1 di tale direttiva:

«1.   Conformemente alle disposizioni della presente direttiva, gli Stati membri tutelano i programmi per elaboratore, mediante diritto d’autore, come opere letterarie ai sensi della convenzione (…) sulla tutela delle opere letterarie e artistiche[, firmata a Berna il 9 settembre 1886 (Atto di Parigi del 24 luglio 1971), nella versione risultante dalla modifica del 28 settembre 1979]. Ai fini della presente direttiva, il termine “programma per elaboratore” comprende il materiale preparatorio per la progettazione di un programma.

2.   La tutela ai sensi della presente direttiva si applica a qualsiasi forma di espressione di un programma per elaboratore. Le idee e i principi alla base di qualsiasi elemento di un programma per elaboratore, compresi quelli alla base delle sue interfacce, non sono tutelati dal diritto d’autore a norma della presente direttiva.

3.   Un programma per elaboratore è tutelato se originale, ossia se è il risultato della creazione intellettuale dell’autore. Per determinare il diritto alla tutela non sono presi in considerazione altri criteri».

5

L’articolo 4 della citata direttiva, rubricato «Attività riservate», dispone quanto segue:

«Fatte salve le disposizioni degli articoli 5 e 6, i diritti esclusivi del titolare, ai sensi dell’articolo 2, comprendono il diritto di effettuare o autorizzare:

a)

la riproduzione, permanente o temporanea, totale o parziale di un programma per elaboratore con qualsivoglia mezzo, in qualsivoglia forma. Nella misura in cui operazioni come il caricamento, la visualizzazione, l’esecuzione, la trasmissione o la memorizzazione del programma per elaboratore richiedono una riproduzione, tali operazioni devono essere sottoposte ad autorizzazione da parte del titolare del diritto;

b)

la traduzione, l’adattamento, l’adeguamento e ogni altra modifica di un programma per elaboratore e la riproduzione del programma che ne risulti, fatti salvi i diritti della persona che modifica il programma;

c)

qualsiasi forma di distribuzione al pubblico, compresa la locazione, del programma per elaboratore originale e di copie dello stesso. La prima vendita della copia di un programma nell[’Unione europea] da parte del titolare del diritto o con il suo consenso esaurisce il diritto di distribuzione della copia all’interno dell[’Unione], ad eccezione del diritto di controllare l’ulteriore locazione del programma o di una copia dello stesso».

6

L’articolo 5 della medesima direttiva, intitolato «Deroghe alle attività riservate», dispone quanto segue:

«1.   Salvo disposizioni contrattuali specifiche, non sono soggetti all’autorizzazione del titolare del diritto gli atti indicati nell’articolo 4, lettere a) e b), allorché tali atti sono necessari per un uso del programma per elaboratore conforme alla sua destinazione, da parte del legittimo acquirente, nonché per la correzione di errori.

2.   Il contratto non può impedire che una persona abilitata a usare il programma faccia una copia di riserva qualora tale uso lo richieda.

3.   La persona che ha il diritto di utilizzare una copia di un programma può, senza chiederne l’autorizzazione al titolare del diritto, osservare, studiare o sperimentare il funzionamento del programma, allo scopo di determinare le idee e i principi su cui è basato ogni elemento del programma, quando essa effettua le operazioni di caricamento, visualizzazione, esecuzione, trasmissione o memorizzazione del programma che ha il diritto di effettuare».

7

L’articolo 6 della direttiva 91/250, intitolato «Decompilazione», così recita:

«1.   Per gli atti di riproduzione del codice e di traduzione della sua forma ai sensi dell’articolo 4, lettere a) e b), non è necessaria l’autorizzazione del titolare dei diritti qualora l’esecuzione di tali atti al fine di modificare la forma del codice sia indispensabile per ottenere le informazioni necessarie per conseguire l’interoperabilità con altri programmi di un programma per elaboratore creato autonomamente, purché sussistano le seguenti condizioni:

a)

tali atti siano eseguiti dal licenziatario o da un’altra persona che abbia il diritto di utilizzare una copia del programma o, per loro conto, da una persona abilitata a tal fine;

b)

le informazioni necessarie per ottenere l’interoperabilità non siano già facilmente e rapidamente accessibili alle persone indicate alla lettera a)

e

c)

gli atti in questione siano limitati alle parti del programma originale necessarie per conseguire l’interoperabilità.

2.   Le disposizioni del paragrafo 1 non consentono che le informazioni ottenute in virtù della sua applicazione:

a)

siano utilizzate a fini diversi dalla realizzazione dell’interoperabilità del programma creato autonomamente;

b)

siano comunicate a terzi, fatta salva la necessità di consentire l’interoperabilità del programma creato autonomamente;

oppure

c)

siano utilizzate per lo sviluppo, la produzione o la commercializzazione di un programma sostanzialmente simile nella sua espressione, o per ogni altro atto che violi il diritto di autore.

3.   Conformemente alla convenzione (...) sulla tutela delle opere letterarie e artistiche, le disposizioni del presente articolo non possono essere interpretate in modo da consentire che la loro applicazione arrechi indebitamente pregiudizio agli interessi legittimi del titolare del diritto o entri in conflitto con il normale impiego del programma».

8

Ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, di tale direttiva:

«(...) Qualsiasi disposizione contrattuale non conforme all’articolo 6 o alle eccezioni di cui all’articolo 5, paragrafi 2 e 3 è nulla».

9

La direttiva 91/250 è stata abrogata e codificata dalla direttiva 2009/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa alla tutela giuridica dei programmi per elaboratore (GU 2009, L 111, pag. 16). Tuttavia, ai fatti della controversia principale è applicabile ratione temporis la direttiva 91/250.

Diritto belga

10

La legge del 30 giugno 1994, che recepisce nel diritto belga la direttiva europea del 14 maggio 1991 relativa alla tutela giuridica dei programmi per elaboratore (Moniteur belge del 27 luglio 1994, pag. 19315), come modificata dalla legge del 15 maggio 2007 relativa alla repressione della contraffazione e della pirateria dei diritti di proprietà intellettuale (Moniteur belge del 18 luglio 2007, pag. 38734) (in prosieguo: la «LPO»), al suo articolo 5 prevedeva quanto segue:

«Fatti salvi gli articoli 6 e 7, i diritti patrimoniali comprendono:

a)

la riproduzione, permanente o temporanea, totale o parziale di un programma per elaboratore con qualsivoglia mezzo, in qualsivoglia forma. Nella misura in cui operazioni come il caricamento, la visualizzazione, l’esecuzione, la trasmissione o la memorizzazione del programma per elaboratore richiedono una riproduzione, tali operazioni devono essere sottoposte ad autorizzazione da parte del titolare del diritto;

b)

la traduzione, l’adattamento, l’adeguamento e ogni altra modifica di un programma per elaboratore e la riproduzione del programma che ne risulti, fatti salvi i diritti della persona che modifica il programma;

(...)».

11

L’articolo 6 della LPO così disponeva:

«§1.   In mancanza di disposizioni contrattuali specifiche, gli atti di cui all’articolo 5, lettere a) e b), non sono soggetti all’autorizzazione del titolare, se necessari per consentire alla persona abilitata a usare il programma per elaboratore, un uso conforme alla sua destinazione, compresa la correzione di errori.

(...)

§3.   La persona abilitata a usare il programma per elaboratore può, senza chiederne l’autorizzazione al titolare del diritto, osservare, studiare o sperimentare il funzionamento del programma, allo scopo di determinare le idee e i principi su cui è basato ogni elemento del programma, quando essa effettua le operazioni di caricamento, visualizzazione, esecuzione, trasmissione o memorizzazione del programma che ha il diritto di effettuare».

12

Ai sensi dell’articolo 7 della LPO:

«§1.   Per gli atti di riproduzione del codice e di traduzione della sua forma ai sensi dell’articolo 5, lettere a) e b), non è necessaria l’autorizzazione del titolare dei diritti qualora l’esecuzione di tali atti sia indispensabile per ottenere le informazioni necessarie per conseguire l’interoperabilità di un programma per elaboratore creato autonomamente con altri programmi, purché sussistano le seguenti condizioni:

a)

tali atti siano eseguiti da una persona avente il diritto di usare una copia del programma o, per suo conto, da una persona abilitata a tal fine;

b)

le informazioni necessarie all’interoperabilità non le siano già facilmente e rapidamente accessibili;

c)

gli atti in questione siano limitati alle parti del programma originale necessarie per conseguire l’interoperabilità.

§2.   Le disposizioni del paragrafo precedente non consentono che le informazioni ottenute in virtù della sua applicazione:

a)

siano utilizzate a fini diversi dalla realizzazione dell’interoperabilità del programma creato autonomamente;

b)

siano comunicate a terzi, fatta salva la necessità di consentire l’interoperabilità del programma creato autonomamente;

c)

siano utilizzate per lo sviluppo, la produzione o la commercializzazione di un programma sostanzialmente simile nella sua espressione, o per ogni altro atto che violi il diritto di autore.

§3.   L’applicazione del presente articolo non può essere tale da arrecare indebitamente pregiudizio agli interessi legittimi del titolare del diritto o entrare in conflitto con il normale impiego del programma per elaboratore».

Procedimento principale e questioni pregiudiziali

13

La Top System è una società di diritto belga che sviluppa programmi per elaboratore e fornisce prestazioni di servizi informatici.

14

Il Selor è l’ente pubblico responsabile, in Belgio, della selezione e dell’orientamento dei futuri collaboratori dei diversi servizi pubblici dell’amministrazione. A seguito dell’integrazione del Selor nel servizio pubblico federale «Strategia e sostegno», lo Stato belga si è sostituito a quest’ultimo quale convenuto nel procedimento principale.

15

Dal 1990, la Top System collabora con il Selor, per conto del quale fornisce prestazioni informatiche di sviluppo e di manutenzione.

16

Per adempiere ai suoi compiti, il Selor ha progressivamente messo in atto strumenti informatici per consentire la presentazione di candidature online e il loro trattamento.

17

Su richiesta del Selor, la Top System ha sviluppato diverse applicazioni che contengono, da un lato, funzionalità provenienti dal suo software quadro intitolato «Top System Framework» (in prosieguo: il «TSF») e, dall’altro, funzionalità destinate a soddisfare le esigenze specifiche del Selor.

18

Il Selor detiene una licenza d’uso delle applicazioni sviluppate dalla Top System.

19

Il 6 febbraio 2008 il Selor e la Top System hanno concluso un contratto avente ad oggetto l’installazione e la configurazione di un nuovo ambiente di produzione nonché l’integrazione e la migrazione delle sorgenti delle applicazioni del Selor in tale nuovo ambiente.

20

Tra i mesi di giugno e ottobre del 2008 vi è stato uno scambio di messaggi di posta elettronica tra il Selor e la Top System riguardo a problemi di funzionamento relativi a talune applicazioni che usano il TSF.

21

Non essendo riuscita a trovare un accordo con il Selor in merito alla risoluzione di tali problemi, il 6 luglio 2009 la Top System ha proposto un ricorso contro il Selor e lo Stato belga dinanzi al tribunal de commerce de Bruxelles (Tribunale del commercio di Bruxelles, Belgio) al fine, in particolare, di far constatare che il Selor aveva effettuato la decompilazione del TSF, in violazione dei diritti esclusivi della Top System su tale software. La Top System ha altresì chiesto che il Selor e lo Stato belga fossero condannati a versarle un risarcimento danni a titolo della decompilazione e della copia dei codici sorgente di detto software, maggiorati degli interessi compensativi a partire dalla data stimata di tale decompilazione, ossia al più tardi dal 18 dicembre 2008.

22

Il 26 novembre 2009 la causa è stata rinviata dinanzi al tribunal de première instance de Bruxelles (Tribunale di primo grado di Bruxelles, Belgio) che, con sentenza del 19 marzo 2013, ha respinto, in sostanza, la domanda della Top System.

23

La Top System ha impugnato tale sentenza dinanzi al giudice del rinvio, la cour d’appel de Bruxelles (Corte d’appello di Bruxelles).

24

Dinanzi a quest’ultima, la Top System sostiene che il Selor ha illegittimamente effettuato la decompilazione del TSF. A suo avviso, conformemente agli articoli 6 e 7 della LPO, una decompilazione può essere effettuata solo in forza di un’autorizzazione dell’autore, o dell’avente diritto di quest’ultimo, o ancora a fini di interoperabilità. Per contro, essa non sarebbe permessa a fini di correzione degli errori che incidono sul funzionamento del programma di cui trattasi.

25

Il Selor riconosce di aver proceduto alla decompilazione di una parte del TSF allo scopo di disattivarne una funzione difettosa. Tuttavia, esso fa valere, in particolare, che, conformemente all’articolo 6, paragrafo 1, della LPO, esso era legittimato a procedere a tale decompilazione al fine di correggere taluni errori di concezione riguardanti il TSF che rendevano impossibile un uso del medesimo in modo conforme alla sua destinazione. Il Selor fa valere, inoltre, il proprio diritto, ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 3, della LPO, di osservare, studiare o sperimentare il funzionamento del programma di cui trattasi allo scopo di determinare le idee e i principi alla base delle funzionalità del TSF in questione al fine di poter prevenire le interruzioni causate da tali errori.

26

Al fine di determinare se il Selor poteva procedere a detta decompilazione sulla base dell’articolo 6, paragrafo 1, della LPO il giudice del rinvio ritiene di essere tenuto a verificare se la decompilazione di tutto o parte di un programma per elaboratore rientri tra gli atti di cui all’articolo 5, lettere a) e b), della LPO.

27

Ciò premesso, la cour d’appel de Bruxelles (Corte d’appello di Bruxelles) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)

Se l’articolo 5, paragrafo 1, della [direttiva 91/250] debba essere interpretato nel senso di consentire al legittimo acquirente di un programma per elaboratore di decompilarlo, in tutto o in parte, qualora tale decompilazione sia necessaria per consentirgli di correggere errori che incidono sul funzionamento di detto programma, anche quando la correzione consista nel disattivare una funzione che incide sul corretto funzionamento dell’applicazione di cui fa parte il programma stesso.

2)

In caso di risposta affermativa, se egli debba soddisfare anche i requisiti di cui all’articolo 6 della direttiva o altri requisiti».

Sulle questioni pregiudiziali

Sulla prima questione

28

Con la sua prima questione il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 91/250 debba essere interpretato nel senso che il legittimo acquirente di un programma per elaboratore ha il diritto di procedere alla decompilazione di tutto o parte di esso al fine di correggere errori che incidono sul funzionamento di tale programma, anche quando la correzione consista nel disattivare una funzione che pregiudica il buon funzionamento dell’applicazione di cui fa parte detto programma.

29

Ai sensi dell’articolo 4, lettera a), della direttiva 91/250, la quale stabilisce, in particolare, i diritti esclusivi degli autori di programmi per elaboratore, il titolare del diritto d’autore su un programma per elaboratore ha il diritto esclusivo di effettuare e di autorizzare la riproduzione permanente o temporanea di tale programma, totale o parziale, con qualsivoglia mezzo e in qualsivoglia forma, fatte salve le eccezioni previste agli articoli 5 e 6 della stessa.

30

Fatte salve le stesse eccezioni, l’articolo 4, lettera b), della direttiva 91/250 conferisce al titolare il diritto esclusivo di effettuare o autorizzare la traduzione, l’adattamento, l’adeguamento e ogni altra modifica di un programma per elaboratore e la riproduzione del programma che ne risulti.

31

L’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 91/250 dispone tuttavia che, allorché gli atti elencati all’articolo 4, lettere a) e b), di tale direttiva sono necessari per un uso del programma per elaboratore conforme alla sua destinazione, da parte del legittimo acquirente, nonché per la correzione di errori, essi non sono soggetti ad autorizzazione del titolare del diritto d’autore, salvo disposizioni contrattuali specifiche.

32

Conformemente all’articolo 6 della direttiva 91/250, rubricato «Decompilazione», l’autorizzazione del titolare dei diritti non è necessaria neppure qualora la riproduzione del codice o la traduzione della forma di tale codice, ai sensi dell’articolo 4, lettere a) e b), di tale direttiva, sia indispensabile per ottenere le informazioni necessarie per conseguire l’interoperabilità con altri programmi di un programma per elaboratore creato autonomamente, purché sussistano talune condizioni.

33

Occorre rilevare che la decompilazione non è menzionata, in quanto tale, tra gli atti elencati all’articolo 4, lettere a) e b), della direttiva 91/250, ai quali fa riferimento l’articolo 5, paragrafo 1, della stessa.

34

Ciò premesso, occorre verificare se, nonostante tale circostanza, gli atti necessari alla decompilazione di un programma per elaboratore possano rientrare nell’ambito di applicazione dell’articolo 4, lettere a) e/o b), di tale direttiva.

35

A tal fine, occorre innanzitutto rilevare, come ha fatto l’avvocato generale al paragrafo 39 delle sue conclusioni, che un programma per elaboratore è inizialmente redatto sotto forma di «codice sorgente» in un linguaggio di programmazione intelligibile, prima di essere trascritto in forma esecutiva da un computer, ovvero nella forma di un «codice oggetto», mediante un programma dedicato denominato «compilatore». L’operazione consistente nel trasformare il codice sorgente in codice oggetto reca invece il nome di «compilazione».

36

A tale proposito, occorre ricordare che il codice sorgente e il codice oggetto di un programma per elaboratore, essendo forme di espressione di quest’ultimo, godono della tutela mediante diritto d’autore dei programmi per elaboratore, conformemente all’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 91/250 (v., in tal senso, sentenza del 22 dicembre 2010, Bezpečnostní softwarová asociace,C‑393/09, EU:C:2010:816, punto 34).

37

Al contrario, la «decompilazione» è diretta a ricostituire il codice sorgente di un programma a partire dal suo codice oggetto. La decompilazione è effettuata mediante un programma denominato «decompilatore». Come sottolineato dall’avvocato generale al paragrafo 41 delle sue conclusioni, la decompilazione consente, in genere, non di ottenere il codice sorgente originale, bensì una terza versione del programma di cui trattasi, denominata «quasi-codice sorgente», che potrà a sua volta essere compilata in un codice oggetto che consenta a tale programma di funzionare.

38

La decompilazione costituisce, quindi, un’operazione di trasformazione della forma del codice di un programma che implica una riproduzione, almeno parziale e provvisoria, di tale codice, nonché una traduzione della forma di quest’ultimo.

39

Di conseguenza, si deve constatare che la decompilazione di un programma per elaboratore implica il compimento di atti, vale a dire la riproduzione del codice di tale programma e la traduzione della forma di tale codice, che rientrano effettivamente nei diritti esclusivi dell’autore, come definiti all’articolo 4, lettere a) e b), della direttiva 91/250.

40

Tale interpretazione è corroborata dalla formulazione dell’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 91/250 che, pur riguardando, secondo il suo titolo, la decompilazione, fa espresso riferimento alla «riproduzione del codice» e alla «traduzione della (…) forma [di tale codice] ai sensi dell’articolo 4, lettere a) e b),» di tale direttiva. Ne consegue che la nozione di «decompilazione», ai sensi di detta direttiva, rientra effettivamente nei diritti esclusivi dell’autore di un programma per elaboratore stabiliti in quest’ultima disposizione.

41

Orbene, in forza dell’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 91/250, il legittimo acquirente di un programma per elaboratore può compiere tutti gli atti elencati all’articolo 4, lettere a) e b), di tale direttiva, compresi quelli consistenti nella riproduzione del codice e nella traduzione della forma di quest’ultimo, senza aver ottenuto preventivamente l’autorizzazione del titolare, purché ciò sia necessario ai fini dell’uso di tale programma, compresa la correzione degli errori che incidono sul funzionamento di quest’ultimo.

42

Di conseguenza, dalle considerazioni che precedono discende che l’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 91/250 deve essere interpretato nel senso che il legittimo acquirente di un programma ha il diritto di procedere alla decompilazione di tale programma al fine di correggere gli errori che incidono sul funzionamento di quest’ultimo.

43

Tale interpretazione non è rimessa in discussione dall’articolo 6 della direttiva 91/250 che, contrariamente a quanto sostiene la Top System, non può essere interpretato nel senso che la possibilità di procedere alla decompilazione di un programma per elaboratore sia consentita solo nei limiti in cui essa sia realizzata a fini di interoperabilità.

44

Come risulta dal suo tenore letterale, l’articolo 6 della direttiva 91/250 introduce un’eccezione ai diritti esclusivi del titolare dei diritti d’autore su un programma per elaboratore, consentendo la riproduzione del codice o la traduzione della forma di tale codice senza la previa autorizzazione del titolare del diritto d’autore, qualora tali atti siano indispensabili per garantire l’interoperabilità di tale programma con un altro programma creato autonomamente.

45

A tale riguardo, in primo luogo, occorre ricordare che i considerando 20 e 21 di tale direttiva enunciano che, in determinate circostanze, una riproduzione del codice di un programma per elaboratore o una traduzione della sua forma sono indispensabili per ottenere le informazioni necessarie per conseguire l’interoperabilità con altri programmi di un programma creato autonomamente e che, «solo in tali limitate circostanze», l’esecuzione di tali atti è legittima e compatibile con una prassi corretta, cosicché essa non richiede l’autorizzazione del titolare del diritto.

46

Risulta dall’articolo 6, paragrafo 1, lettere b) e c), della direttiva 91/250, letto alla luce dei considerando 19 e 20 di quest’ultima, che il legislatore dell’Unione ha così inteso circoscrivere la portata dell’eccezione per interoperabilità da esso prevista in tale disposizione alle circostanze in cui l’interoperabilità con altri programmi di un programma creato autonomamente non può essere realizzata con altri mezzi se non procedendo ad una decompilazione del programma di cui trattasi.

47

Una siffatta interpretazione è corroborata dall’articolo 6, paragrafi 2 e 3, della direttiva 91/250, il quale vieta, in particolare, che le informazioni ottenute in forza di tale decompilazione siano utilizzate a fini diversi dalla realizzazione di tale interoperabilità o utilizzate per lo sviluppo di programmi simili e che esclude ancora, in generale, che una siffatta decompilazione possa essere realizzata in modo tale da arrecare indebitamente pregiudizio agli interessi legittimi del titolare del diritto o entri in conflitto con il normale impiego del programma per elaboratore in questione.

48

Per contro, non si può dedurre né dal testo dell’articolo 6 della direttiva 91/250, in combinato disposto con i considerando 19 e 20 di quest’ultima, né dall’economia di tale articolo che il legislatore dell’Unione abbia avuto l’intenzione di escludere qualsiasi possibilità di procedere alla riproduzione del codice di un programma per elaboratore e alla traduzione della forma di tale codice al di fuori del caso in cui esse siano compiute allo scopo di ottenere le informazioni necessarie all’interoperabilità con altri programmi di un programma per elaboratore creato autonomamente.

49

A tale riguardo, occorre rilevare che, mentre l’articolo 6 della direttiva 91/250 riguarda gli atti necessari a garantire l’interoperabilità di programmi creati autonomamente, l’articolo 5, paragrafo 1, di quest’ultima mira a consentire al legittimo acquirente di un programma di farne un uso conforme alla sua destinazione. Queste due disposizioni hanno, di conseguenza, finalità diverse.

50

In secondo luogo, come rilevato, in sostanza, dall’avvocato generale al paragrafo 59 delle sue conclusioni, tale analisi è corroborata dai lavori preparatori della direttiva 91/250, dai quali risulta che l’inserimento, nella proposta iniziale della Commissione europea, dell’attuale articolo 6 di tale direttiva mirava a disciplinare, in modo specifico, la questione dell’interoperabilità dei programmi creati da autori indipendenti, fatte salve le disposizioni destinate a consentire al legittimo acquirente del programma di farne un uso normale.

51

In terzo luogo, un’interpretazione dell’articolo 6 della direttiva 91/250 nel senso suggerito dalla Top System avrebbe la conseguenza di pregiudicare l’effetto utile della facoltà espressamente accordata al legittimo acquirente di un programma dal legislatore dell’Unione all’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 91/250, di procedere alla correzione degli errori che impediscono un uso del programma conforme alla sua destinazione.

52

Infatti, come sottolineato dall’avvocato generale al paragrafo 79 delle sue conclusioni, la correzione degli errori che incidono sul funzionamento di un programma per elaboratore implica, nella maggior parte dei casi, e in particolare quando la correzione da operare consiste nel disattivare una funzione che incide sul buon funzionamento dell’applicazione di cui fa parte tale programma, di disporre del codice sorgente o, in mancanza, del quasi-codice sorgente di detto programma.

53

Alla luce delle considerazioni che precedono, occorre rispondere alla prima questione sollevata dichiarando che l’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 91/250 deve essere interpretato nel senso che il legittimo acquirente di un programma per elaboratore ha il diritto di procedere alla decompilazione di tutto o parte di esso al fine di correggere errori che incidono sul funzionamento di tale programma, anche quando la correzione consiste nel disattivare una funzione che pregiudica il buon funzionamento dell’applicazione di cui fa parte detto programma.

Sulla seconda questione

54

Con la sua seconda questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 91/250 debba essere interpretato nel senso che il legittimo acquirente di un programma per elaboratore che intenda procedere alla decompilazione di tale programma al fine di correggere gli errori che incidono sul funzionamento di quest’ultimo debba soddisfare i requisiti previsti all’articolo 6 di tale direttiva o altri requisiti.

55

A tale riguardo, occorre ricordare che, come constatato al punto 49 della presente sentenza, l’eccezione prevista all’articolo 6 della direttiva 91/250 ha un ambito di applicazione e finalità diverse da quella prevista all’articolo 5, paragrafo 1, della stessa. Di conseguenza, i requisiti stabiliti da tale articolo 6 non sono, in quanto tali, applicabili all’eccezione prevista all’articolo 5, paragrafo 1, di tale direttiva.

56

Tuttavia, occorre constatare che, alla luce del tenore letterale, dell’economia e della finalità dell’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 91/250, il compimento degli atti che, congiuntamente, costituiscono la decompilazione di un programma per elaboratore, quando è effettuato conformemente a tale disposizione, è soggetto a taluni requisiti.

57

In primo luogo, conformemente alla formulazione di tale disposizione, tali atti devono essere necessari per consentire al legittimo acquirente un uso del programma in questione conforme alla sua destinazione, e in particolare, per la correzione di «errori».

58

In assenza di un rinvio al diritto degli Stati membri e di definizione pertinente nella direttiva 91/250, la nozione di «errore», ai sensi di detta disposizione, deve essere interpretata conformemente al senso abituale di tale termine nel linguaggio corrente, tenendo conto del contesto nel quale si inserisce e degli obiettivi perseguiti dalla normativa di cui essa fa parte (sentenza del 3 giugno 2021, Ungheria/Parlamento,C‑650/18, EU:C:2021:426, punto 83 e giurisprudenza ivi citata).

59

A tale riguardo, occorre rilevare che, nel settore dell’informatica, un errore designa comunemente un difetto riguardante un programma per elaboratore che è all’origine di un malfunzionamento di quest’ultimo.

60

Inoltre, conformemente alla finalità dell’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 91/250, ricordata al punto 49 della presente sentenza, un siffatto difetto, che costituisce un errore ai sensi di tale disposizione, deve incidere sulla possibilità di fare un uso del programma di cui trattasi conforme alla sua destinazione.

61

In secondo luogo, dalla formulazione dell’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 91/250 risulta che la decompilazione di un programma per elaboratore deve essere «necessaria» per consentire al legittimo acquirente un uso del programma in questione conforme alla sua destinazione.

62

A tale proposito, occorre rilevare che, come constatato al punto 52 della presente sentenza, la correzione di errori che incidono sull’uso di un programma conforme alla sua destinazione comporterà, nella maggior parte dei casi, una modifica del codice di tale programma e l’attuazione di tale rettifica richiederà l’accesso al codice sorgente o, quanto meno, al quasi-codice sorgente di detto programma.

63

Tuttavia, qualora il codice sorgente sia legalmente o contrattualmente accessibile all’acquirente del programma di cui trattasi, non si può ritenere che sia «necessario» per quest’ultimo procedere ad una decompilazione di tale programma.

64

In terzo luogo, conformemente al suo tenore letterale, l’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 91/250 consente la rettifica di errori, fatte salve le «disposizioni contrattuali specifiche».

65

A tale riguardo, occorre osservare che, secondo il considerando 17 della direttiva 91/250, sia gli atti di caricamento e di svolgimento necessari per l’utilizzazione di una copia di un programma legittimamente acquisito, sia la correzione degli errori che incidono sul funzionamento di quest’ultimo non possono essere vietate contrattualmente.

66

Pertanto, l’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 91/250, in combinato disposto con il considerando 18 di quest’ultima, deve essere inteso nel senso che le parti non possono escludere contrattualmente qualsiasi possibilità di procedere a una correzione di tali errori.

67

Per contro, conformemente a tale disposizione, il titolare e l’acquirente restano liberi di organizzare contrattualmente le modalità di esercizio di tale facoltà. In concreto, essi possono, in particolare, concordare che il titolare debba garantire la manutenzione correttiva del programma di cui trattasi.

68

Ne deriva, altresì, che, in assenza di clausole contrattuali specifiche in tal senso, il legittimo acquirente di un programma per elaboratore ha il diritto di compiere, senza il previo consenso del titolare, gli atti elencati all’articolo 4, lettere a) e b), della direttiva 91/250, compresa la decompilazione di tale programma, qualora ciò risulti necessario al fine di correggere gli errori che incidono sul funzionamento di quest’ultimo.

69

In quarto luogo, il legittimo acquirente di un programma per elaboratore che ha effettuato la decompilazione di tale programma allo scopo di correggere gli errori che incidono sul funzionamento di quest’ultimo non può utilizzare il risultato di tale decompilazione a fini diversi dalla correzione di tali errori.

70

Infatti, l’articolo 4, lettera b), della direttiva 91/250 accorda al titolare del diritto d’autore il diritto esclusivo di fare e di autorizzare non solo «la traduzione, l’adattamento, l’adeguamento e ogni altra modifica di un programma per elaboratore», ma anche «la riproduzione del programma che ne risulti», vale a dire, nel caso della decompilazione, del codice sorgente o del quasi-codice sorgente che ne risulta.

71

Pertanto, ogni riproduzione di tale codice rimane soggetta, in forza dell’articolo 4, lettera b), della direttiva 91/250, all’autorizzazione del titolare del diritto d’autore su tale programma.

72

L’articolo 4, lettera c), di tale direttiva vieta inoltre la distribuzione al pubblico di una copia di un programma per elaboratore senza il consenso del titolare dei diritti d’autore su tale programma, il che, come risulta dall’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 91/250, si applica anche alle copie del codice sorgente, o del quasi-codice sorgente, ottenuto mediante decompilazione.

73

Orbene, se è pacifico che l’articolo 5 di tale direttiva autorizza il legittimo acquirente di un programma per elaboratore a compiere tali atti senza il consenso del titolare del diritto d’autore, ciò vale solo a condizione che essi siano necessari per consentirgli un uso del programma per elaboratore conforme alla sua destinazione.

74

Alla luce delle considerazioni che precedono, occorre rispondere alla seconda questione sollevata dichiarando che l’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 91/250 deve essere interpretato nel senso che il legittimo acquirente di un programma per elaboratore che intenda procedere alla decompilazione di tale programma allo scopo di correggere errori che incidono sul funzionamento di quest’ultimo non è tenuto a soddisfare i requisiti di cui all’articolo 6 di tale direttiva. Tuttavia, tale acquirente ha il diritto di procedere a una siffatta decompilazione solo nella misura necessaria a tale correzione e nel rispetto, se del caso, delle condizioni contrattualmente previste con il titolare del diritto d’autore su detto programma.

Sulle spese

75

Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

 

Per questi motivi, la Corte (Quinta Sezione) dichiara:

 

1)

L’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 91/250/CEE del Consiglio, del 14 maggio 1991, relativa alla tutela giuridica dei programmi per elaboratore, deve essere interpretato nel senso che il legittimo acquirente di un programma per elaboratore ha il diritto di procedere alla decompilazione di tutto o parte di esso al fine di correggere errori che incidono sul funzionamento di tale programma, anche quando la correzione consiste nel disattivare una funzione che pregiudica il buon funzionamento dell’applicazione di cui fa parte detto programma.

 

2)

L’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 91/250 dev’essere interpretato nel senso che il legittimo acquirente di un programma per elaboratore che intenda procedere alla decompilazione di tale programma allo scopo di correggere errori che incidono sul funzionamento di quest’ultimo non è tenuto a soddisfare i requisiti di cui all’articolo 6 di tale direttiva. Tuttavia, tale acquirente ha il diritto di procedere a una siffatta decompilazione solo nella misura necessaria a tale correzione e nel rispetto, se del caso, delle condizioni contrattualmente previste con il titolare del diritto d’autore su detto programma.

 

Firme


( *1 ) Lingua processuale: il francese.