Causa C‑3/20

AB,
CE
e
«MM investīcijas» SIA

(domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dal Rīgas rajona tiesa)

Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 30 novembre 2021

«Rinvio pregiudiziale – Protocollo (n. 7) sui privilegi e sulle immunità dell’Unione europea – Membro di un organo della Banca centrale europea – Governatore della banca centrale nazionale di uno Stato membro – Immunità dalla giurisdizione penale – Imputazione legata ad attività svolte nell’ambito della funzione in seno allo Stato membro»

  1. Privilegi e immunità dell’Unione europea – Membro di un organo della Banca centrale europea (BCE) – Governatore della banca centrale nazionale di uno Stato membro – Immunità di giurisdizione – Presupposto – Atti compiuti in veste ufficiale di membro di un organo della BCE – Fine del mandato del membro interessato – Irrilevanza

    [Protocollo sui privilegi e sulle immunità dell’Unione europea, artt. 11, a), 17 e 22, § 1]

    (v. punti 36-50, 52-54, 94, 97, e dispositivo 1, 2 e 5)

  2. Privilegi e immunità dell’Unione europea – Membro di un organo della Banca centrale europea (BCE) – Governatore della banca centrale nazionale di uno Stato membro – Immunità di giurisdizione – Carattere funzionale – Revoca dell’immunità – Presupposto – Assenza di lesione degli interessi dell’Unione – Valutazione riservata alla BCE – Discrezionalità – Limiti – Sindacato giurisdizionale

    [Protocollo sui privilegi e sulle immunità dell’Unione europea, artt. 11, a), 17 e 22, § 1]

    (v. punti 57-59, 74-77 e dispositivo 3)

  3. Privilegi e immunità dell’Unione europea – Membro di un organo della Banca centrale europea (BCE) – Governatore della banca centrale nazionale di uno Stato membro – Immunità di giurisdizione – Presupposto – Atti compiuti in veste ufficiale di membro di un organo della BCE – Valutazione riservata alla BCE – Eccezione – Manifesta insussistenza di un atto compiuto in veste ufficiale constatabile dalle autorità nazionali – Sindacato giurisdizionale

    [Protocollo sui privilegi e sulle immunità dell’Unione europea, artt. 11, a), 17, 18 e 22, § 1]

    (v. punti 60-73, 75-77 e dispositivo 3)

  4. Privilegi e immunità dell’Unione europea – Membro di un organo della Banca centrale europea (BCE) – Governatore della banca centrale nazionale di uno Stato membro – Immunità di giurisdizione – Portata – Procedimento penale nazionale – Atti di indagine, raccolta delle prove e notifica dell’atto d’imputazione – Esclusione – Limiti

    [Protocollo sui privilegi e sulle immunità dell’Unione europea, artt. 11, a), e 22, § 1]

    (v. punti 79-87, 89, 90, e dispositivo 4)

  5. Privilegi e immunità dell’Unione europea – Membro di un organo della Banca centrale europea (BCE) – Governatore della banca centrale nazionale di uno Stato membro – Immunità di giurisdizione – Portata – Procedimento penale nazionale – Utilizzo delle prove raccolte durante l’indagine in altri procedimenti giudiziari – Ammissibilità

    [Protocollo sui privilegi e sulle immunità dell’Unione europea, artt. 11, a), e 22, § 1]

    (v. punti 88-90, dispositivo 4)

  6. Privilegi e immunità dell’Unione europea – Membro di un organo della Banca centrale europea (BCE) –Governatore della banca centrale nazionale di uno Stato membro – Immunità di giurisdizione – Azioni penali nazionali concernenti atti non coperti dall’immunità di giurisdizione – Obbligo di leale cooperazione – Portata

    [Art. 4, § 3, comma 3, TUE; Protocollo sui privilegi e sulle immunità dell’Unione europea, artt. 11, a), 18 e 22, § 1]

    (v. punti 95, 96)

Sintesi

Quando un’autorità penale constata che gli atti del governatore della banca centrale di uno Stato membro, in relazione ai quali svolge un’indagine, manifestamente non sono stati da lui compiuti in veste ufficiale, il procedimento a suo carico può proseguire giacché l’immunità di giurisdizione non è applicabile.

Non sono perciò compiuti da tale governatore in veste ufficiale atti di frode, di corruzione o di riciclaggio di denaro .

Nel giugno 2018, il governatore della banca centrale di Lettonia (in prosieguo: «AB») è stato imputato di vari reati di corruzione dal pubblico ministero lettone dinanzi la Rīgas rajona tiesa (Tribunale distrettuale di Riga, Lettonia). Specificamente, ad AB è stato contestato di aver accettato due tangenti in relazione ad una procedura di vigilanza prudenziale nei confronti di una banca lettone e di aver riciclato denaro proveniente da una di tali tangenti.

In quanto governatore della banca centrale di Lettonia, AB, il cui ultimo mandato come governatore si è concluso nel dicembre 2019, era anche membro del consiglio generale e del consiglio direttivo della Banca centrale europea (in prosieguo: la «BCE»).

Alla luce di tale peculiarità, il Tribunale distrettuale di Riga si chiede se, in virtù della sua veste di membro del consiglio generale e del consiglio direttivo della BCE, AB possa godere di una immunità ai sensi dell’articolo 11, lettera a), del protocollo (n. 7) sui privilegi e sulle immunità dell’Unione europea ( 1 ), che riconosce ai funzionari e agli altri agenti dell’Unione un’immunità di giurisdizione per gli atti da loro compiuti in veste ufficiale.

Il Tribunale distrettuale di Riga ha pertanto deciso di adire la Corte di giustizia in via pregiudiziale con la questione se e, se del caso, a quali condizioni e con quali modalità il governatore della banca centrale di uno Stato membro possa fruire dell’immunità di giurisdizione ai sensi del protocollo sui privilegi e sulle immunità nell’ambito di un procedimento penale a suo carico.

Giudizio della Corte

Ricordando che tutti i governatori delle banche centrali degli Stati membri sono membri del consiglio generale della BCE e che i governatori delle banche centrali degli Stati membri la cui moneta è l’euro sono, inoltre, membri del consiglio direttivo della BCE, la Corte, pronunciandosi in Grande Sezione, rileva, anzitutto, che il protocollo sui privilegi e sulle immunità, conformemente al suo articolo 22, si applica alla BCE, ai membri dei suoi organi e al suo personale. Di conseguenza, tale protocollo è applicabile ai governatori delle banche centrali degli Stati membri, in quanto membri di almeno un organo della BCE.

In tale contesto, i governatori delle banche centrali possono, più in particolare, fruire dell’immunità di giurisdizione prevista all’articolo 11, lettera a), del protocollo sui privilegi e sulle immunità per gli atti compiuti nella loro veste ufficiale di membri di un organo della BCE. Conformemente a tale disposizione, detti governatori continuano a godere di detta immunità dopo la cessazione delle loro funzioni.

Per quanto concerne l’oggetto e la portata della tutela prevista all’articolo 11, lettera a), del protocollo sui privilegi e sulle immunità, la Corte rileva, poi, che ai sensi dell’articolo 17, primo comma, di detto protocollo, l’immunità di giurisdizione è concessa esclusivamente nell’interesse dell’Unione. L’articolo 17, secondo comma, del medesimo protocollo attua tale principio disponendo che ciascuna istituzione dell’Unione ha l’obbligo di togliere tale immunità ogniqualvolta essa reputi che la revoca dell’immunità non sia contraria agli interessi dell’Unione.

Pertanto, spetta solo alla BCE, allorché è adita di una domanda di revoca dell’immunità di giurisdizione di un governatore di una banca centrale in considerazione di un procedimento penale nazionale pendente, valutare se la revoca dell’immunità sia contraria agli interessi dell’Unione.

La BCE e l’autorità responsabile del procedimento penale a carico del governatore di una banca centrale nazionale condividono, invece, la competenza per valutare se gli atti suscettibili di essere qualificati come reato siano stati compiuti dal governatore nella sua veste ufficiale di membro di un organo della BCE e rientrino, quindi, nell’ambito di applicazione dell’immunità di giurisdizione prevista all’articolo 11, lettera a), del protocollo sui privilegi e sulle immunità.

Per quanto riguarda le modalità di tale ripartizione di competenze, la Corte precisa che, qualora l’autorità responsabile del procedimento penale constati che gli atti di cui trattasi manifestamente non sono stati compiuti dal governatore della banca centrale imputato nella sua veste ufficiale di membro di un organo della BCE, il procedimento a carico di quest’ultimo può proseguire giacché l’immunità di giurisdizione non è applicabile. Tale ipotesi ricorre nel caso di atti di frode, di corruzione o di riciclaggio di denaro compiuti dal governatore di una banca centrale di uno Stato che esulano, per definizione, dal perimetro delle funzioni di un funzionario o di un altro agente dell’Unione.

Qualora, invece, in una qualsiasi fase del procedimento penale, l’autorità nazionale constati che gli atti di cui trattasi sono stati compiuti dal governatore interessato in veste ufficiale di membro di un organo della BCE, essa è tenuta a chiedere la revoca dell’immunità di giurisdizione. Se detta autorità nazionale si interroga a tal riguardo, essa è tenuta a consultare la BCE e, nel caso in cui quest’ultima reputi che gli atti siano stati compiuti in veste ufficiale, a chiederle di revocare l’immunità del governatore interessato. Tali domande di revoca dell’immunità devono essere accolte salvo il caso in cui sia dimostrato che ciò sarebbe contrario agli interessi dell’Unione.

Il rispetto di tale ripartizione delle competenze è, peraltro, soggetto a un controllo da parte della Corte, che può essere adita con un ricorso per inadempimento ai sensi dell’articolo 258 TFUE in caso di inadempimento, da parte delle autorità nazionali, dell’obbligo ad esse incombente di consultare l’istituzione dell’Unione interessata quando non possa essere ragionevolmente escluso qualsiasi dubbio quanto all’applicabilità dell’immunità di giurisdizione. Al contrario, quando la revoca dell’immunità è stata rifiutata dall’istituzione dell’Unione competente, la validità di tale rifiuto può essere oggetto di un rinvio pregiudiziale dinanzi alla Corte o anche di un ricorso diretto dello Stato membro interessato sulla base dell’articolo 263 TFUE.

Per quanto concerne la portata dell’immunità di giurisdizione prevista all’articolo 11, lettera a), del protocollo sui privilegi e sulle immunità, la Corte precisa che un’immunità del genere non osta all’azione penale nel suo insieme, segnatamente agli atti di indagine, alla raccolta delle prove e alla notifica dell’atto d’imputazione. Tuttavia, nell’ipotesi in cui, fin dalla fase delle indagini svolte dalle autorità nazionali e prima che sia adita un’autorità giurisdizionale, sia constatato che il funzionario o l’agente dell’Unione può beneficiare dell’immunità di giurisdizione per gli atti oggetto dell’azione penale, incombe a tali autorità chiedere la revoca dell’immunità all’istituzione dell’Unione interessata. Tale immunità, poiché protegge solo il funzionario o l’agente dell’Unione interessato per un atto determinato, non osta comunque a che prove raccolte nel corso di un’indagine di polizia o giudiziaria nei confronti di tale funzionario o agente possano essere utilizzate in altri procedimenti concernenti altri atti non coperti dall’immunità o nei confronti di terzi.

Infine, la Corte rileva che, sebbene l’immunità di giurisdizione non sia applicabile allorché il beneficiario di tale immunità è imputato in un procedimento penale per atti che non sono stati compiuti nell’ambito delle funzioni che egli esercita per conto di un’istituzione dell’Unione, azioni nazionali abusive esercitate per atti che non sono coperti da tale immunità, al fine di esercitare pressioni sull’agente dell’Unione interessato, sarebbero, in ogni caso, contrarie al principio di leale cooperazione sancito all’articolo 4, paragrafo 3, terzo comma, TUE.


( 1 ) Protocollo (n. 7) sui privilegi e sulle immunità dell’Unione europea (GU 2016, C 202, pag. 266; in prosieguo: il «protocollo sui privilegi e sulle immunità»).