CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE

JEAN RICHARD DE LA TOUR

presentate il 24 marzo 2022 ( 1 )

Causa C‑720/20

RO legalmente rappresentata

contro

Bundesrepublik Deutschland

[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Cottbus (Tribunale amministrativo di Cottbus, Germania)]

«Rinvio pregiudiziale – Spazio di libertà, sicurezza e giustizia – Politica comune in materia di asilo e di protezione sussidiaria – Direttiva 2013/32/UE – Articolo 33, paragrafo 2, lettera a) – Rigetto di una domanda di protezione internazionale presentata da un minore in quanto inammissibile in ragione della precedente concessione di protezione internazionale ai suoi familiari – Regolamento (UE) n. 604/2013 – Criteri e meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di detta domanda di protezione internazionale – Interesse superiore del minore»

I. Introduzione

1.

La presente causa illustra le difficoltà che gli Stati membri si trovano a dover affrontare nell’applicare i criteri enunciati dal regolamento (UE) n. 604/2013 ( 2 ) quando alla tecnicità di tali norme si aggiungono la complessità delle situazioni sociali e, in particolare, le concrete dinamiche della vita familiare dei rifugiati. Come dimostra l’ampio numero di controversie attualmente pendenti dinanzi alla Corte, tale vita familiare non resta immutata, né nel tempo, né nello spazio ( 3 ). Le famiglie si spostano da uno Stato membro a un altro, benché lo status di beneficiari di protezione internazionale conferito ai loro membri non consenta loro di stabilirsi, a proprio piacimento, nel territorio dell’Unione ( 4 ). Contemporaneamente, le famiglie crescono, sollevando così la questione dello status giuridico del minore e, in particolare, dello Stato membro competente per l’esame della domanda di protezione internazionale del minore nato nel territorio di uno Stato membro diverso da quello che accorda detta protezione internazionale ai suoi familiari (in prosieguo: lo «Stato ospitante»).

2.

La presente causa illustra una siffatta serie di eventi. Nel caso di specie, i membri di una famiglia di cittadinanza russa avevano ottenuto lo status di rifugiati in Polonia nel 2012, prima di spostarsi e fissare la propria residenza in Germania, senza che fosse rilasciato alcun permesso di soggiorno a tal fine. È in quest’ultimo Stato membro, dove la famiglia soggiorna in maniera irregolare, che è nato, nel 2015, un altro figlio (in prosieguo: la «ricorrente»). Detto minore ha presentato una domanda di protezione internazionale alle autorità tedesche, che ne hanno dichiarato l’inammissibilità sulla base dell’articolo 33, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2013/32/UE ( 5 ).

3.

La domanda di pronuncia pregiudiziale mira a stabilire le norme procedurali applicabili all’esame di una domanda di protezione internazionale presentata dal minore di cui trattasi nello Stato membro nel cui territorio è nato e dove vive con i propri familiari, benché questi ultimi abbiano ottenuto lo status di rifugiati in un altro Stato membro, che hanno scelto di lasciare e nel quale non vogliono tornare.

4.

È pacifico che occorre mantenere l’unità familiare sia dei richiedenti che dei beneficiari di protezione internazionale e prestare la massima attenzione agli interessi del minore, in applicazione dell’articolo 7 e dell’articolo 24, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»). È altresì essenziale garantire l’effettività del diritto di asilo, sancito all’articolo 18 della Carta, per quanto concerne sia l’accesso del minore a una procedura di esame della sua domanda di protezione internazionale, sia il godimento da parte dei suoi familiari dei diritti collegati al loro status di rifugiati. Orbene, benché il regolamento n. 604/2013 disciplini il trasferimento delle competenze per l’esame di detta domanda di protezione internazionale, le disposizioni in esso contenute non consentono di affrontare tutti gli sviluppi delle circostanze legate, segnatamente, agli spostamenti delle famiglie nel territorio dell’Unione. Inoltre, detto regolamento non ha per oggetto la disciplina del trasferimento delle competenze in materia di protezione internazionale, parimenti essenziale nelle fattispecie come quella in esame, che ricade, attualmente, nel campo di applicazione della convenzione relativa allo status dei rifugiati ( 6 ) e dell’accordo europeo sul trasferimento della responsabilità relativa ai rifugiati ( 7 ).

5.

Nelle presenti conclusioni, illustrerò le mie riserve in merito ai mezzi procedurali presi in considerazione sia nella domanda di pronuncia pregiudiziale sia nel corso della discussione, vale a dire un’applicazione analogica dell’articolo 9 del regolamento n. 604/2013, o dell’articolo 20, paragrafo 3, di detto regolamento, oppure dell’articolo 33, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2013/32. Inviterò quindi la Corte a seguire una strada diversa, fondata sull’interesse superiore del minore, e le proporrò di dichiarare che, in un caso come quello oggetto di esame, in cui il minore ha presentato la propria domanda di protezione internazionale nello Stato membro nel cui territorio è nato e dove ha, insieme ai suoi familiari, la residenza abituale alla data della presentazione di detta domanda, l’articolo 3, paragrafo 2, e l’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento n. 604/2013 devono essere interpretati nel senso che l’interesse superiore del minore impone che detto Stato membro sia competente per l’esame della domanda di cui trattasi.

II. Contesto normativo

A.   Diritto dell’Unione

6.

Nell’ambito delle presenti conclusioni, farò riferimento agli articoli 7, 18 e 24 della Carta e agli articoli 3, 6, 9, 20 e 21, del regolamento n. 604/2013. Mi riferirò anche all’articolo 33 della direttiva 2013/32 e all’articolo 24 della direttiva 2011/95.

B.   Diritto tedesco

7.

L’articolo 29 dell’Asylgesetz (legge relativa al diritto di asilo), nella sua versione pubblicata il 2 settembre 2008 ( 8 ), come modificata dall’Integrationsgesetz (legge sull’integrazione) del 31 luglio 2016 ( 9 ), entrata in vigore il 6 agosto 2016, reca il titolo «Domande inammissibili» e dispone quanto segue:

«(1)   Una domanda di asilo è inammissibile quando:

1.

un altro Stato è competente per l’esame della domanda di asilo

a)

in applicazione del regolamento [n. 604/2013], o

b)

ai sensi di altre norme dell’Unione europea o di un accordo internazionale

(...)».

III. Fatti del procedimento principale e questioni pregiudiziali

8.

La ricorrente e i suoi familiari sono cittadini russi di origine cecena. Il 19 marzo 2012, quando la ricorrente non era ancora nata, i suoi familiari ottenevano lo status di rifugiati in Polonia. Nel dicembre 2012 essi lasciavano detto Stato membro per recarsi in Germania, dove presentavano nuove domande di protezione internazionale. Le autorità tedesche competenti trasmettevano quindi alle autorità polacche richieste di ripresa in carico degli interessati, cui queste ultime non davano seguito posto che i familiari beneficiavano già di protezione internazionale in Polonia ( 10 ).

9.

Il 2 ottobre 2013, le autorità tedesche competenti dichiaravano pertanto tali domande di protezione internazionale inammissibili. Esse ordinavano ai familiari di lasciare il territorio a pena di allontanamento, poiché questi ultimi rientravano nell’ambito di applicazione della direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (GU 2008, L 348, pag. 98) ( 11 ).

10.

La ricorrente è nata il 21 dicembre 2015 in Germania ed è cittadina russa, come i suoi familiari. Nel 2016 ella presentava una domanda di protezione internazionale. Secondo il giudice del rinvio, con riferimento a detta domanda non è stata avviata alcuna procedura di determinazione dello Stato membro competente.

11.

Con decisione delle autorità tedesche del 14 febbraio 2019, aggiornata il 19 marzo 2019, veniva emanato nei confronti dei familiari della ricorrente un nuovo ordine di lasciare il territorio sotto pena di allontanamento.

12.

Con decisione del 20 marzo 2019, il Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (Ufficio federale per l’immigrazione e i rifugiati, Germania) respingeva la domanda di protezione internazionale della ricorrente in quanto inammissibile. La ricorrente proponeva quindi ricorso avverso detta decisione dinanzi al giudice del rinvio. Quest’ultimo nutre dubbi sulla questione di stabilire se la Repubblica federale di Germania sia, in forza del regolamento n. 604/2013, lo Stato membro competente per l’esame di detta domanda di protezione internazionale e se, in caso contrario, essa sia comunque legittimata a respingerla in quanto inammissibile sulla base dell’articolo 33, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2013/32.

13.

Ciò considerato, il Verwaltungsgericht Cottbus (Tribunale amministrativo di Cottbus, Germania) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)

Se, alla luce dell’esigenza di evitare movimenti secondari imposta dal diritto dell’Unione e del principio generale dell’unità familiare sancito dal [regolamento n. 604/2013], sia opportuno applicare in via analogica l’articolo 20, paragrafo 3, di detto regolamento in una fattispecie in cui un minore e i suoi genitori presentano domanda di protezione internazionale nel medesimo Stato membro, ma i genitori siano già beneficiari di protezione internazionale in un altro Stato membro, mentre il minore è nato nello Stato membro in cui ha presentato la suddetta domanda.

2)

In caso di risposta affermativa alla questione, se debba omettersi l’esame della domanda d’asilo del minore ai sensi del [regolamento n. 604/2013] e adottare una decisione di trasferimento in forza dell’articolo 26 del regolamento, tenuto conto del fatto che, ad esempio, lo Stato membro in cui i suoi genitori beneficiano della protezione internazionale sia competente per l’esame della domanda di protezione internazionale presentata dal minore.

3)

In caso di risposta affermativa alla precedente questione, se l’articolo 20, paragrafo 3, del [regolamento n. 604/2013] sia applicabile in via analogica, anche nella parte in cui la sua seconda frase dichiari non necessario l’avvio di una specifica procedura di presa in carico del minore più giovane, benché in tal caso sussista il rischio che lo Stato membro ospitante non sia a conoscenza di un’eventuale situazione legittimante l’accoglienza del minore o rispettivamente, rifiuti, in linea con la propria prassi amministrativa, di applicare in via analogica l’articolo 20, paragrafo 3, del regolamento medesimo, esponendo così il minore al rischio di diventare un “refugee in orbit” (...).

4)

In caso di risposta negativa alla seconda e alla terza questione, se una decisione di inammissibilità ai sensi dell’articolo 33, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2013/32/UE possa essere adottata in via analogica nei confronti di un minore che ha presentato una domanda di protezione internazionale in uno Stato membro anche qualora a beneficiare della protezione internazionale in un altro Stato membro sia non il minore stesso, bensì i suoi genitori».

14.

La ricorrente, i governi belga, tedesco, italiano, dei Paesi Bassi e polacco e la Commissione hanno presentato osservazioni scritte e/o osservazioni orali in occasione dell’udienza tenutasi il 14 dicembre 2021.

IV. Analisi

A.   Considerazioni preliminari

15.

In via preliminare, reputo necessario svolgere alcune considerazioni in merito alla portata della domanda di pronuncia pregiudiziale in relazione al tenore delle osservazioni depositate dalle parti interessate e con la discussione orale.

16.

Il giudice del rinvio sottopone alla Corte quattro questioni pregiudiziali la cui articolazione riprende quella dell’articolo 33, paragrafo 1, della direttiva 2013/32. L’articolo di cui trattasi distingue, da una parte, i casi in cui la domanda di protezione internazionale non è esaminata a norma del regolamento n. 604/2013 e in cui lo Stato membro adito procede quindi al trasferimento della competenza per l’esame di detta domanda allo Stato membro che reputa competente, e dall’altra, i casi in cui una siffatta domanda può essere respinta come inammissibile ( 12 ).

17.

La prima, la seconda e la terza questione pregiudiziale sono quindi volte a chiarire in che misura la competenza per l’esame della domanda di protezione internazionale di un minore nato nel territorio di uno Stato membro possa essere trasferita a un altro Stato membro che ha in precedenza concesso lo status di rifugiati ai suoi familiari. In particolare, il giudice del rinvio chiede alla Corte se possa trovare applicazione analogica l’articolo 20, paragrafo 3, del regolamento n. 604/2013 e, in caso affermativo, se sia allora possibile disporre, sulla base dell’articolo 26 di detto regolamento, il trasferimento del minore di cui trattasi verso lo Stato membro in cui i suoi genitori beneficiano di protezione internazionale, ai fini dell’esame della sua domanda.

18.

Nell’eventualità che una siffatta applicazione analogica non sia ipotizzabile, con la quarta questione tale giudice chiede poi alla Corte se sia possibile dichiarare detta domanda di protezione internazionale inammissibile sulla base di un’applicazione per analogia dell’articolo 33, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2013/32.

19.

In un primo momento, illustrerò le ragioni per cui, a mio avviso, nessuno dei mezzi procedurali considerati nella domanda di pronuncia pregiudiziale appare adeguato, posto che ciascuna delle parti sembra peraltro avere difficoltà nel procedere a un’applicazione analogica accettabile per l’uno o per l’altro di tali mezzi. Tale applicazione per analogia richiede, se non un’identità, quantomeno una somiglianza tra la situazione oggetto di una lacuna giuridica e quella espressamente disciplinata. Orbene, le situazioni affrontate all’articolo 20, paragrafo 3, del regolamento n. 604/2013 e all’articolo 33, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2013/32 si differenziano molto nettamente da quella trattata nel procedimento principale, dal punto di vista sia della loro formulazione sia della loro ragion d’essere.

20.

In un secondo momento, esaminerò altri mezzi procedurali. Da una parte, analizzerò quello suggerito dalla Commissione nelle sue osservazioni, vale a dire l’applicazione per analogia del criterio enunciato all’articolo 9 del regolamento n. 604/2013, dal titolo «Familiari beneficiari di protezione internazionale», fermo restando che le parti hanno avuto occasione di esprimere il proprio parere sul ricorso a una tale disposizione, sia nelle loro risposte scritte ai quesiti sottoposti dalla Corte sia in udienza. Dall’altra, tenuto conto dei limiti che una siffatta applicazione presenta, proporrò alla Corte un’alternativa a detto mezzo procedurale, il cui principio ispiratore è l’interesse superiore del minore.

21.

Come riconosciuto dalle parti in udienza, la Corte è invitata a fornire una soluzione per il futuro poiché, nel procedimento principale, la Repubblica federale di Germania riconosce di essere divenuta competente per l’esame della domanda del minore in ragione dell’intervenuta scadenza dei termini previsti dal regolamento n. 604/2013 per la presentazione di una richiesta di presa in carico. Non si tratta di un futuro lontano, visto che la Corte è chiamata a pronunciarsi su una problematica analoga nella causa C‑153/21, Ministre de l’immigration et de l’asile ( 13 ), sospesa in data 11 novembre 2021.

B.   Esame della domanda di pronuncia pregiudiziale

1. Sull’applicazione per analogia dell’articolo 20, paragrafo 3, del regolamento n. 604/2013 relativo alla presa in considerazione della situazione del minore nell’ambito della procedura di determinazione dello Stato membro competente (questioni pregiudiziali prima, seconda e terza)

22.

Con la prima questione pregiudiziale, il giudice del rinvio chiede alla Corte, sostanzialmente, se, al fine di limitare i movimenti secondari e di preservare il diritto fondamentale al rispetto della vita familiare, sancito all’articolo 7 della Carta, l’articolo 20, paragrafo 3, del regolamento n. 604/2013 possa essere applicato per analogia al caso di un minore che presenta la sua domanda di protezione internazionale nello Stato membro in cui è nato benché i suoi familiari beneficino di protezione internazionale in un altro Stato membro.

23.

Per le ragioni che andrò qui a illustrare, ammettere una siffatta analogia equivarrebbe a violare il tenore letterale e la ratio dell’articolo 20, paragrafo 3, del regolamento n. 604/2013.

24.

L’articolo 20 di detto regolamento definisce le regole applicabili all’inizio, o all’«avvio» – per riprendere i termini del suo titolo – della procedura di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale.

25.

All’articolo 20, paragrafi 1 e 2, del suddetto regolamento, il legislatore dell’Unione precisa, in primo luogo, che la procedura di determinazione dello Stato membro competente è avviata «non appena una domanda di protezione internazionale è presentata per la prima volta in uno Stato membro» ( 14 ) (paragrafo 1) e che una tale domanda si considera presentata non appena le autorità competenti dello Stato membro interessato ricevono un formulario presentato dal richiedente o un verbale redatto dalle autorità nazionali competenti (paragrafo 2).

26.

In secondo luogo, all’articolo 20, paragrafo 3, del medesimo regolamento, detto legislatore stabilisce a quali condizioni l’autorità nazionale competente debba tener conto della «situazione di un minore» nell’ambito di tale procedura. Detto paragrafo è formulato come segue:

«Ai fini del presente regolamento, la situazione di un minore che accompagna il richiedente e risponde alla definizione di familiare, è indissociabile da quella del suo familiare e rientra nella competenza dello Stato membro competente per l’esame della domanda di protezione internazionale del suddetto familiare, anche se il minore non è personalmente un richiedente, purché ciò sia nell’interesse superiore del minore. Lo stesso trattamento è riservato ai figli nati dopo che i richiedenti sono giunti nel territorio degli Stati membri senza che sia necessario cominciare una nuova procedura di presa in carico degli stessi» ( 15 ).

27.

In primo luogo, il legislatore dell’Unione affronta la situazione di un minore i cui familiari hanno presentato per la prima volta in uno Stato membro una domanda di protezione internazionale, ai sensi dell’articolo 20, paragrafi 1 e 2, del regolamento n. 604/2013 con la conseguenza che le autorità nazionali competenti sono così coinvolte in una procedura di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di tali domande ( 16 ).

28.

Orbene, non vi è alcuna possibile analogia tra la situazione di un minore i cui familiari sono richiedenti protezione internazionale e quella di un minore i cui familiari beneficiano già di una siffatta protezione. Le nozioni di «richiedente protezione internazionale» e di «beneficiario di protezione internazionale» sono definite in maniera diversa nell’articolo 2, lettere b), c) e f), del regolamento n. 604/2013 e coprono status giuridici distinti il cui riconoscimento e contenuto sono disciplinati da disposizioni specifiche. È peraltro per questa ragione che il legislatore dell’Unione distingue, nell’articolo 9 di detto regolamento, la situazione del minore i cui familiari sono beneficiari di protezione internazionale e, nei successivi articoli 10 e 20, paragrafo 3, la situazione del minore i cui familiari sono richiedenti protezione internazionale. Ammettere una siffatta analogia tra la situazione presa in considerazione dal legislatore nell’articolo 20, paragrafo 3, del medesimo regolamento e quella considerata dal giudice del rinvio potrebbe quindi compromettere la distinzione operata da detto legislatore tra queste due nozioni. Ciò porterebbe, sostanzialmente, a stabilire un criterio di competenza diverso da quelli enumerati in maniera esaustiva nel capo III del regolamento n. 604/2013, distinto da quello espressamente enunciato nel suo articolo 9.

29.

In secondo luogo, operare una siffatta analogia equivarrebbe a negare la ratio dell’articolo 20, paragrafo 3, del regolamento n. 604/2013.

30.

Essa è illustrata nei lavori preparatori del regolamento (CE) n. 343/2003 ( 17 ), il cui articolo 4, paragrafo 2, è stato sostanzialmente ripreso all’articolo 20, paragrafo 3, del regolamento n. 604/2013. Dalla relazione che accompagna la proposta della Commissione ( 18 ) che ha portato all’adozione del regolamento n. 343/2003 emerge che detta norma è intesa a preservare l’unità del nucleo familiare, anche in caso di trasferimento del minore e dei suoi familiari verso lo Stato membro competente per l’esame delle domande di protezione internazionale presentate da questi ultimi, anche se il minore non è formalmente ritenuto un richiedente asilo dalla legislazione dello Stato membro nel quale dette domande sono state presentate. Detta norma deve consentire di evitare che gli Stati membri applichino in maniera differente le disposizioni in materia di determinazione dello Stato membro competente, tenuto conto del fatto che essi disciplinano diversamente le formalità che un minore, che accompagna un adulto, deve assolvere per essere considerato un richiedente.

31.

A condizione che sia nell’interesse superiore del minore, il legislatore dell’Unione intende così tracciare un parallelo tra la situazione di detto minore e quella dei membri della sua famiglia, che il legislatore reputa «indissociabili», nella fase di determinazione dello Stato membro competente, posto che le loro domande sono collegate dal punto di vista del tempo e dello spazio.

32.

Orbene, una situazione come quella controversa si discosta nettamente da quella affrontata dal legislatore dell’Unione nell’articolo 20, paragrafo 3, del regolamento n. 604/2013. Infatti, contrariamente alla fattispecie prevista in detto articolo, il minore ha presentato formalmente e personalmente una domanda di protezione internazionale, cosicché egli deve essere considerato quale richiedente. Inoltre, in mancanza di domande di protezione internazionale presentate dai suoi familiari, l’autorità nazionale competente non ha motivo di avviare la procedura di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di dette domande. In considerazione della data e del luogo di nascita del minore, la domanda di protezione internazionale da quest’ultimo presentata e la procedura di determinazione dello Stato membro competente che ne risulta, si dissociano, nel tempo e nello spazio, dalle domande di protezione internazionale introdotte anteriormente dai familiari in un altro Stato membro ( 19 ). Da questo punto di vista, la situazione del minore di cui trattasi è de facto dissociabile da quella dei suoi familiari.

33.

In terzo luogo, non penso che un’applicazione per analogia dell’articolo 20, paragrafo 3, del regolamento n. 604/2013 possa fondarsi sull’obiettivo di contrastare i «movimenti secondari» perseguito dal diritto dell’Unione. Infatti, come osservato dalla Corte, le disposizioni previste da detto regolamento mirano a prevenire gli spostamenti dei richiedenti protezione internazionale. L’obiettivo è quindi quello di evitare che i richiedenti, dopo aver presentato la loro domanda in un primo Stato membro, lascino detto Stato prima che esso si sia pronunciato su tale domanda, per recarsi in un secondo Stato membro e presentino lì una nuova domanda di protezione internazionale.

34.

Orbene, nella situazione oggetto del procedimento principale, i familiari della richiedente non hanno presentato domande di protezione internazionale contemporaneamente a più Stati membri, poiché beneficiano già dello status di rifugiati in uno di essi ( 20 ). Tale situazione integra piuttosto una violazione delle disposizioni sancite all’articolo 33 della direttiva 2011/95, che limita la libertà di circolazione dei beneficiari di protezione internazionale al territorio dello Stato membro di concessione, posto che i familiari si sono spostati e hanno fissato la propria residenza in un altro Stato membro, nel caso di specie la Germania, senza che fosse rilasciato alcun permesso di soggiorno a tal fine.

35.

Alla luce di tutti questi elementi, ritengo quindi che non sia possibile applicare in via analogica l’articolo 20, paragrafo 3, del regolamento n. 604/2013 a una fattispecie come quella affrontata dal giudice del rinvio, in considerazione delle differenze sostanziali che esistono tra le due situazioni.

36.

Propongo quindi alla Corte di dichiarare che l’articolo 20, paragrafo 3, del regolamento n. 604/2013 non può essere applicato per analogia alla situazione di un minore che presenti la sua domanda di protezione internazionale nello Stato membro nel cui territorio è nato e risiede con i propri familiari, benché questi ultimi beneficino di protezione internazionale in un altro Stato membro.

37.

In considerazione della risposta che propongo di dare alla prima questione pregiudiziale, non si rende necessario rispondere alla seconda e alla terza.

2. Su un’applicazione per analogia del motivo di inammissibilità della domanda di cui all’articolo 33, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2013/32 (quarta questione pregiudiziale)

38.

Con la sua quarta questione pregiudiziale, il giudice del rinvio chiede alla Corte, essenzialmente, se, sulla base di un’applicazione per analogia dell’articolo 33, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2013/32, uno Stato membro possa considerare inammissibile la domanda di protezione internazionale presentata da un minore, in ragione dell’intervenuta concessione di una siffatta protezione ai suoi familiari da parte di un altro Stato membro.

39.

Per le ragioni che vengo qui ad illustrare, ritengo che la Corte non possa procedere nemmeno a una siffatta applicazione analogica.

40.

In primo luogo, dall’articolo 33, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2013/32 emerge che gli Stati membri possono giudicare una domanda di protezione internazionale inammissibile se «un altro Stato membro ha concesso la protezione internazionale». La portata di tale norma è stata precisata nel considerando 43 di detta direttiva nei seguenti termini:

«(43)   Gli Stati membri dovrebbero esaminare tutte le domande nel merito, valutare cioè se al richiedente di cui trattasi è attribuibile la qualifica di beneficiario di protezione internazionale a norma della direttiva 2011/95/UE (...). In particolare, gli Stati membri non dovrebbero essere tenuti a valutare il merito della domanda di protezione internazionale se il paese di primo asilo ha concesso al richiedente lo status di rifugiato (...)» ( 21 ).

41.

Tali formulazioni dimostrano chiaramente che le norme sancite all’articolo 33, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2013/32 trovano applicazione al caso in cui il richiedente protezione internazionale beneficia già di una siffatta protezione in un altro Stato membro. È in ragione di questa identità tra richiedente e beneficiario della protezione internazionale che detto articolo rappresenta, nell’ambito del regime comune europeo in materia di asilo, un’espressione del principio di reciproca fiducia ( 22 ). Una fattispecie siffatta non può, evidentemente, essere assimilata a un caso, come quello oggetto del procedimento principale, in cui il richiedente e il beneficiario della protezione internazionale sono persone distinte.

42.

In secondo luogo, l’articolo 33, paragrafo 2, della direttiva 2013/32 elenca i motivi di inammissibilità di una domanda di protezione internazionale. La Corte ha dichiarato in più occasioni che detto elenco deve essere considerato esaustivo, sia in considerazione della sua formulazione e dell’utilizzo del termine «soltanto» che precede l’elenco di detti motivi, sia in considerazione della finalità che esso persegue, posto che detto articolo mira proprio a «temperare l’obbligo dello Stato membro competente di esaminare una domanda di protezione internazionale definendo i casi nei quali una siffatta domanda è giudicata inammissibile» ( 23 ). Date le circostanze, l’articolo 33, paragrafo 2, della direttiva 2013/32 non può essere applicato per analogia a un caso che non presenta alcuna similitudine, poiché ciò equivarrebbe ad aggiungere un motivo di inammissibilità diverso da quelli espressamente elencati dal legislatore dell’Unione in detto articolo, violando così la volontà da questi chiaramente manifestata.

43.

Inoltre, ciò finirebbe per privare un minore, come la ricorrente, di un accesso effettivo alle procedure di concessione di una protezione internazionale, il che contrasterebbe apertamente con i suoi diritti fondamentali e, segnatamente, con l’articolo 18 e l’articolo 24, paragrafo 2, della Carta ( 24 ), sui quali la direttiva 2013/32 si fonda. Il diritto d’asilo è un diritto individuale. Dichiarando inammissibile la domanda di protezione internazionale presentata dal minore di cui trattasi in ragione dell’ottenimento, da parte dei suoi familiari, della protezione internazionale in un altro Stato membro, le autorità nazionali competenti si espongono al rischio che la domanda presentata da detto minore non sia mai esaminata. Una decisione di inammissibilità ha conseguenze serie di cui occorre limitare rigorosamente la portata. Segnalo così che, nella causa Bundesrepublik Deutschland (C‑504/21), ancora pendente dinanzi alla Corte, le autorità tedesche hanno respinto la richiesta di presa in carico dei familiari di un beneficiario di protezione internazionale, presentata dalle autorità greche ai sensi dell’articolo 9 e dell’articolo 17, paragrafo 2, del regolamento n. 604/2013, poiché le loro domande di protezione internazionale erano già state dichiarate inammissibili sulla base dell’articolo 33, paragrafo 2, della direttiva 2013/32.

44.

In terzo luogo, non posso condividere l’idea, espressa da una delle parti in udienza, secondo cui in caso di inammissibilità della sua domanda e di trasferimento verso lo Stato ospitante, il minore potrebbe comunque godere dei diritti e dei benefici economici e sociali previsti agli articoli da 23 a 35 della direttiva 2011/95, quale familiare di beneficiari di protezione internazionale.

45.

Da una parte, il godimento di detti diritti e benefici non equivale al riconoscimento dello status di rifugiato o dello status riconosciuto dalla protezione sussidiaria, cui ha diritto chiunque soddisfi individualmente le condizioni di concessione enunciate nei capi II e III della direttiva 2011/95, segnatamente, in quanto è esposto o rischia di essere esposto a minacce di persecuzione o gravi danni nel suo paese di origine. È per questa ragione peraltro che, all’articolo 23, paragrafo 2, di detta direttiva, il legislatore dell’Unione riserva espressamente la concessione di detti diritti e benefici ai soli familiari che non soddisfano, individualmente, le condizioni necessarie per beneficiare della protezione internazionale ( 25 ). Orbene, è ragionevole pensare che nel procedimento principale il minore potrebbe beneficiare di detta protezione, in linea con quella concessa ai suoi familiari ( 26 ). Non vi è quindi alcuna ragione per cui detto minore, se trasferito verso lo Stato ospitante, si accontenti dei soli benefici di cui agli articoli da 24 a 35 della suddetta direttiva.

46.

D’altra parte, come dichiarato dalla Corte nella sentenza del 9 novembre 2021, Bundesrepublik Deutschland (Mantenimento dell’unità del nucleo familiare) ( 27 ), «da una lettura combinata dell’articolo 2, lettera j), della direttiva 2011/95, che definisce la nozione di “familiari” ai fini di tale direttiva, e dell’articolo 23, paragrafo 2 di quest’ultima, risulta che l’obbligo degli Stati membri di prevedere l’accesso ai suddetti vantaggi non si estende ai figli del beneficiario di protezione internazionale nati nello Stato membro ospitante da un nucleo familiare ivi costituito» ( 28 ). In una situazione come quella controversa, in cui il minore non rientra nella nozione di «familiari», ai sensi dell’articolo 2, lettera j), di detta direttiva, non vi è quindi alcun obbligo per lo Stato ospitante di riconoscergli i diritti e i benefici di cui agli articoli da 24 a 35 della suddetta direttiva.

47.

Alla luce di questi elementi, ritengo pertanto che uno Stato membro non possa, sulla base di un’applicazione per analogia dell’articolo 33, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2013/32, considerare inammissibile la domanda di protezione internazionale presentata da un minore, in ragione dell’intervenuta concessione della protezione internazionale ai suoi familiari da parte di un altro Stato membro.

C.   L’esame degli altri mezzi procedurali ipotizzabili

48.

Al fine di fornire una risposta utile al giudice del rinvio, propongo alla Corte di esaminare altri mezzi procedurali: in primo luogo, quello suggerito dalla Commissione nelle sue osservazioni, vale a dire l’applicazione per analogia dell’articolo 9 del regolamento n. 604/2013, e, in secondo luogo, quello che mi sembra essere il più semplice e rispettoso dei diritti del minore, fondato su un’applicazione dei principi generali su cui detto regolamento si fonda, vale a dire l’articolo 3, paragrafo 2, e l’articolo 6, paragrafo 1, di quest’ultimo.

1. Su un’applicazione per analogia del criterio della competenza sancito nell’articolo 9 del regolamento n. 604/2013

49.

L’articolo 9 del regolamento n. 604/2013 stabilisce un criterio per determinare lo Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale, come indica il capo III in cui esso si inserisce. Detto criterio reca il titolo «Familiari beneficiari di protezione internazionale». Esso si fonda su considerazioni di carattere familiare in cui rientrano anche i criteri sanciti all’articolo 8 («Minori»), all’articolo 10 («Familiari richiedenti protezione internazionale»), all’articolo 11 («Procedura familiare») e all’articolo 17, paragrafo 2 («Clausole discrezionali»), di detto regolamento.

50.

L’articolo 9 di detto regolamento prevede che, quando uno Stato membro ha autorizzato il soggiorno di un familiare del richiedente in qualità di beneficiario di protezione internazionale, tale Stato membro è competente per l’esame della domanda di protezione degli altri familiari, purché gli interessati abbiano espresso tale desiderio per iscritto ( 29 ).

51.

L’esame dei lavori preparatori del regolamento n. 343/2003 indica che detto criterio persegue molteplici obiettivi. Esso mira, da una parte, a garantire il ricongiungimento familiare procedendo alla riunione del richiedente con i familiari nello Stato membro in cui questi ultimi sono stati autorizzati a risiedere quali beneficiari di protezione internazionale. Dall’altra, intende garantire la celerità della procedura di esame della domanda, posto che lo Stato membro in cui almeno un familiare ha già ottenuto lo status di rifugiato ed è stato autorizzato a risiedere si trova nella posizione più adatta a valutare i timori di persecuzione nel paese di origine nutriti dal richiedente.

52.

L’applicazione del criterio enunciato nell’articolo 9 del regolamento n. 604/2013 richiede il soddisfacimento di molteplici condizioni. In primo luogo, detto Stato membro è competente per l’esame della domanda di protezione solo a condizione che almeno un familiare del richiedente sia già stato autorizzato a soggiornare nel territorio dello Stato considerato competente per l’esame della domanda di protezione in qualità di beneficiario di protezione internazionale. In secondo luogo, detto Stato membro è competente per l’esame della domanda di protezione solo a condizione che il richiedente e il suo familiare autorizzato a soggiornare nel territorio dello stesso Stato membro acconsentano per iscritto al loro ricongiungimento.

53.

In applicazione dell’articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1560/2003 ( 30 ), la richiesta di presa in carico indirizzata allo Stato membro richiesto sulla base del criterio di competenza enunciato all’articolo 9 del regolamento n. 604/2013 deve quindi non solo comportare la conferma scritta della «residenza legale» dei familiari nel territorio di detto Stato, i titoli di soggiorno a loro rilasciati e l’estratto di registri, ma anche contenere i documenti comprovanti il legame di parentela, ove disponibili, e dimostrare l’assenso degli interessati.

54.

Queste due condizioni ostano, a mio avviso, all’applicazione analogica dell’articolo 9 del regolamento n. 604/2013 a una situazione come quella oggetto del procedimento principale.

55.

Per quanto attiene alla condizione secondo cui il familiare deve essere stato «autorizzato a soggiornare in qualità di beneficiario di protezione internazionale» nel territorio dello Stato richiesto, osservo che è differente da quella enunciata nell’articolo 8, paragrafi 1 e 2, di tale regolamento, in forza del quale detto familiare deve «trova[rsi] legalmente» in tale territorio ( 31 ). Tuttavia, a mio avviso, tenuto conto dell’obiettivo perseguito dal legislatore dell’Unione, vale a dire il ricongiungimento familiare, tale condizione implica che detto familiare del richiedente non soltanto benefici in tale territorio del titolo di soggiorno conferitogli dal suo status di beneficiario di protezione internazionale ( 32 ), ma che vi risieda anche effettivamente. Infatti, non è possibile organizzare il ricongiungimento di un richiedente con un suo familiare, in particolare quando detto richiedente è un minore, se il familiare di cui trattasi non risiede di fatto nel territorio dello Stato membro richiesto o se non è autorizzato a soggiornarvi in quanto rappresenta una minaccia per la sicurezza nazionale o l’ordine pubblico o in ragione della revoca o della cessazione del suo permesso di soggiorno ( 33 ). In tali casi, sarebbe impossibile procedere a un siffatto ricongiungimento e la procedura di presa in carico e di trasferimento di detto richiedente potrebbe comportare l’avvio di una nuova procedura di determinazione dello Stato membro competente per l’esame della domanda.

56.

Sottolineo, inoltre, che in una situazione come quella oggetto del procedimento principale, in cui i familiari non risiedono più nel territorio dello Stato ospitante e si oppongono a un rimpatrio verso detto Stato, il rispetto di tale condizione implica che lo Stato richiedente intraprenda operazioni preliminari alla presentazione della sua richiesta di presa in carico e, in particolare, che si accerti della validità del permesso di soggiorno di detti familiari nello Stato ospitante ( 34 ) e che proceda al loro allontanamento verso di esso. Orbene, tali operazioni possono richiedere tempi ben più lunghi di quelli prescritti nell’articolo 21, paragrafo 1, del regolamento n. 604/2013 per la presentazione di una richiesta di presa in carico.

57.

In base a detta disposizione, lo Stato membro che ha ricevuto una domanda deve presentare la sua richiesta di presa in carico del richiedente «quanto prima e, al più tardi, entro tre mesi dopo la presentazione della domanda» ( 35 ). Orbene, in una situazione in cui i familiari si oppongono al loro rimpatrio nel territorio dello Stato ospitante, la presentazione di detta richiesta ai fini della presa in carico e la comunicazione delle relative prove richiederebbero di attuare preliminarmente una procedura di rimpatrio in applicazione della direttiva 2008/115, forse anche di carattere coercitivo, nei confronti di tale famiglia. Orbene, l’esecuzione di una siffatta procedura – che deve rispettare i diritti degli interessati – mi sembra difficilmente realizzabile nei termini fissati dal regolamento n. 604/2013, e ciò a prescindere dalla diligenza dimostrata dalle autorità nazionali competenti. Tenuto conto dei termini legati alla presentazione di un ricorso giurisdizionale avverso una decisione di rimpatrio e dei rischi che l’esecuzione di una siffatta decisione comporta, lo Stato richiedente al quale il minore ha presentato la sua domanda di protezione internazionale dovrebbe attendere l’esito definitivo di detto ricorso (eventualmente) proposto avverso le decisioni di allontanamento emanate nei confronti dei suoi familiari, prima di presentare una domanda di presa in carico del minore da parte dello Stato membro richiesto. Ne risulterebbe non soltanto una situazione di incertezza giuridica, ma anche un’inevitabile fase di latenza nel corso della quale la sorte della domanda di protezione internazionale proposta da detto minore non sarebbe chiara.

58.

Una soluzione siffatta violerebbe l’interesse superiore del minore, alla luce del quale devono essere interpretate e applicate tutte le procedure previste dal regolamento n. 604/2013 ( 36 ). Il considerando 13 di tale regolamento sottolinea espressamente che, «[c]onformemente alla Convenzione della Nazioni Unite sui diritti del fanciullo del 1989 e alla [Carta], l’interesse superiore del minore dovrebbe costituire un criterio fondamentale per gli Stati membri nell’applicazione del presente regolamento».

59.

Inoltre, una siffatta soluzione non consentirebbe di determinare rapidamente lo Stato membro competente e rischierebbe così di non garantire né un accesso effettivo alla procedura di concessione di una protezione internazionale, né il rapido espletamento delle domande di detta protezione internazionale, contrariamente agli obiettivi previsti dal regolamento n. 604/2013 al suo considerando 5.

60.

Per quanto attiene, a questo punto, alla condizione del consenso scritto degli interessati, essa rinvia a un atto positivo chiaro da parte del richiedente e dei suoi familiari con cui essi manifestano la propria volontà di essere riuniti. Tale condizione mira a evitare situazioni in cui gli interessati non desiderano essere riuniti per ragioni che sono loro proprie. La suddetta condizione figura anche all’articolo 10, all’articolo 16, paragrafo 1, e all’articolo 17, paragrafo 2, del regolamento n. 604/2013. È evidente che tale condizione non è stata prevista per essere applicata a una situazione come quella affrontata dal giudice del rinvio, in cui il richiedente e i suoi familiari sono riuniti e vivono insieme sotto lo stesso tetto, nel medesimo Stato membro. Ancora una volta, detta condizione avrebbe senso solo nella misura in cui fosse preceduta dall’allontanamento dei familiari verso lo Stato di concessione. Tuttavia, in un tal caso, la condizione di cui trattasi sarebbe applicata per una finalità diversa da quella perseguita dal legislatore dell’Unione in quanto non mirerebbe a garantire il ricongiungimento dei familiari, sparsi sul territorio dell’Unione, bensì piuttosto a mantenere l’unità familiare.

61.

Benché, nel corso del procedimento, talune parti abbiano proposto alla Corte di escludere l’applicazione di detta condizione, una siffatta soluzione non mi sembra auspicabile in quanto l’esigenza di un consenso scritto è una condizione esplicitamente prevista dal legislatore dell’Unione all’articolo 9 del regolamento n. 604/2013.

62.

Penso, in realtà, che l’ampio numero di contenziosi vertenti sull’applicazione del regolamento di cui trattasi a situazioni in cui si discute degli interessi del minore imponga una grande attenzione nell’interpretarne le disposizioni. Il regolamento n. 604/2013 è uno strumento di carattere principalmente procedurale messo a disposizione degli Stati membri affinché essi possano stabilire, sulla base di criteri enumerati in maniera esaustiva e nel rispetto dei diritti fondamentali degli interessati, quale tra loro è competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale.

63.

Orbene, al pari degli altri criteri elencati nel capo III del regolamento n. 604/2013, il criterio di cui all’articolo 9 di detto regolamento non è, a mio parere, applicabile a una situazione come quella qui in esame in cui i familiari del richiedente, beneficiari di protezione internazionale, non risiedono più nello Stato di concessione e si oppongono al loro rimpatrio verso detto Stato.

64.

Propongo quindi alla Corte di adottare un approccio diverso, fondato sui principi generali su cui si basa il regolamento n. 604/2013 e, in particolare, sull’interesse superiore del minore.

2. Sull’attuazione delle garanzie sancite a favore dei minori all’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento n. 604/2013

65.

Occorre anzitutto osservare che, a norma dell’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento n. 604/2013, «[q]uando lo Stato membro competente non può essere designato sulla base dei criteri enumerati nel [capo III del] presente regolamento, è competente il primo Stato membro nel quale la domanda è stata presentata». In una situazione come quella controversa, non trova applicazione nessuno dei criteri enunciati nel capo III di detto regolamento, cosicché il primo Stato membro al quale il minore ha presentato la sua domanda è competente ad esaminarla. Conformemente al considerando 5 del regolamento, ciò consente di garantire a detto minore un effettivo accesso alle procedure volte al riconoscimento della protezione internazionale, senza pregiudicare l’obiettivo di un rapido trattamento della sua domanda.

66.

L’applicazione di questo principio consente di attribuire qui all’interesse superiore del minore il ruolo di criterio preminente richiesto dall’articolo 24, paragrafo 2, della Carta ( 37 ), nella misura in cui tale Stato membro è altresì lo Stato nel cui territorio detto minore è nato e risiede insieme ai suoi familiari.

67.

Conformemente all’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento n. 604/2013, «[l]’interesse superiore del minore deve costituire un criterio fondamentale nell’attuazione, da parte degli Stati membri, di tutte le procedure previste dal presente regolamento». In tale contesto, il legislatore dell’Unione esige, in applicazione dell’articolo 6, paragrafo 3, di detto regolamento, che gli Stati membri, nel valutare l’interesse superiore del minore, cooperino tra loro tenendo debitamente conto, «in particolare», delle possibilità di ricongiungimento familiare, del benessere e dello sviluppo sociale del minore, di considerazioni attinenti alla sua incolumità e sicurezza, segnatamente se sussiste un rischio che il minore sia vittima della tratta di esseri umani, e, infine, del parere del minore in funzione dell’età o della maturità del medesimo, compreso il suo contesto di origine ( 38 ).

68.

L’interesse superiore del minore richiede quindi di stabilire lo Stato membro più adatto per pronunciarsi sulla sua domanda di protezione internazionale, e ciò in considerazione del complesso delle circostanze di fatto peculiari a ciascun caso di specie ( 39 ). La presenza fisica di detto minore nel territorio dello Stato membro dove è nato e dove ha presentato la sua domanda, la durata, la regolarità, le condizioni e le ragioni del suo soggiorno con i suoi familiari nel territorio di detto Stato sono fattori di cui le autorità nazionali competenti devono tener conto per valutare l’interesse del minore.

69.

In tale contesto, penso sia necessario tener conto delle ragioni che hanno giustificato la partenza dei familiari dallo Stato ospitante. La fattispecie sottoposta alla Corte è certamente diversa dalle situazioni da essa affrontate nella sentenza del 19 marzo 2019, Ibrahim e a. ( 40 ), nelle quali sussistevano gravi rischi che il richiedente protezione internazionale fosse trattato, nello Stato ospitante, in modo incompatibile con i suoi diritti fondamentali a causa di carenze vuoi sistemiche o generalizzate, vuoi che colpiscono determinati gruppi di persone. Tuttavia, ciò significherebbe ignorare le garanzie che il legislatore dell’Unione riconosce ai minori e le disposizioni che esso dedica espressamente alla valutazione dell’interesse superiore del minore, nonché ignorare i motivi che hanno spinto i familiari a lasciare lo Stato ospitante. Richiedendo, all’articolo 6, paragrafo 3, del regolamento n. 604/2013, che gli Stati membri «cooperino strettamente» e tengano debito conto del benessere e dello sviluppo sociale del minore, il legislatore dell’Unione esige dalle autorità nazionali competenti che procedano a un bilanciamento di tutti gli elementi di fatto concernenti le condizioni di vita del minore negli Stati membri interessati.

70.

A tal riguardo, non penso che dalla scelta compiuta dai genitori di lasciare lo Stato ospitante si possa desumere una semplice volontà di aggirare le regole del regime comune europeo in materia di asilo o di abusarne. La decisione di lasciare detto Stato, in cui tutti i familiari, compresi minori in tenera età, beneficiano di protezione internazionale e ciò dopo essere stati costretti a lasciare il paese d’origine, correndo così il rischio di rinunciare alla sicurezza e ai vantaggi che detto status conferisce a tutta la famiglia, è frutto o di incoscienza o di una necessità e di una scelta ben ponderata che i genitori hanno compiuto in considerazione dell’interesse superiore dei loro figli. Così, nel procedimento principale, sembra che i familiari della ricorrente abbiano lasciato la Polonia per recarsi in Germania a causa di atti intimidatori di cui sarebbero stati vittime nello Stato ospitante a motivo della loro origine. Anche nella causa Ministre de l’immigration et de l’asile (C‑153/21), attualmente sospesa, i genitori hanno scelto di lasciare la Grecia a causa, segnatamente, delle condizioni di vita, di accoglienza e di presa in carico dei loro figli da loro reputate deplorevoli. Non penso che si possano ridurre o sintetizzare questi spostamenti in termini di «turismo» da parte dei genitori – per riprendere la terminologia impiegata in taluni atti del procedimento.

71.

In circostanze come quelle in esame, in cui il minore ha presentato la sua domanda di protezione internazionale nello Stato membro nel cui territorio è nato e dove risiede abitualmente con i suoi familiari alla data di presentazione della suddetta domanda – aspetto questo che spetta alle autorità nazionali competenti verificare – ritengo che l’interesse di detto minore imponga di riconoscere che l’esame della sua domanda ricade nella competenza di detto Stato. Qualsiasi soluzione che consista nell’allontanare il minore di cui trattasi e i suoi familiari dal contesto sociale in cui si sono integrati, in ragione del fatto che questi ultimi beneficiano di protezione internazionale in un altro Stato membro, sarebbe del tutto contraria agli interessi del minore.

72.

Questo criterio mi sembra essere il più semplice e il più rispettoso dell’interesse del minore, posto che può assicurare l’effettività dei diritti che gli derivano dall’articolo 18 della Carta, garantendogli un accesso effettivo alla procedura di esame della sua domanda oltre a un trattamento celere della stessa.

73.

Sono tuttavia consapevole che tale criterio dovrebbe parimenti comportare un trasferimento di responsabilità sulla protezione internazionale accordata ai familiari del minore per garantire l’effettività del diritto d’asilo di cui questi ultimi beneficiano in virtù di questo stesso articolo.

74.

Infatti, l’effettività di tale diritto richiede non solo che sia garantito al minore l’accesso a una procedura di esame della sua domanda di protezione internazionale, ma anche che sia garantito ai suoi familiari il godimento dei diritti che il loro status di rifugiati conferisce loro fino a che detto status non sia stato revocato o non sia cessato. Orbene, attualmente, lo Stato di concessione non è materialmente nelle condizioni di ottemperare agli obblighi che ad esso incombono in ragione dell’intervenuta partenza dei familiari, poiché questi ultimi ne hanno lasciato il territorio senza che fosse stata loro concessa un’autorizzazione a tal fine. Parimenti, la Repubblica federale di Germania non può, dal punto di vista giuridico, sostituire la propria protezione a quella del paese di origine, posto che i familiari si trovano in situazione irregolare nel suo territorio.

75.

Inoltre, per ragioni identiche a quelle citate ai paragrafi da 44 a 46 delle presenti conclusioni, i familiari non possono accedere ai diritti e ai vantaggi economici e sociali previsti agli articoli da 23 a 35 della direttiva 2011/95, nella misura in cui soddisfano individualmente i criteri per la concessione di protezione internazionale, come attesta lo status di rifugiati di cui già beneficiano.

76.

Date le circostanze, occorrerebbe pertanto procedere a un trasferimento di responsabilità sulla protezione internazionale accordata ai familiari del minore, in applicazione dell’accordo europeo sul trasferimento della responsabilità relativa ai rifugiati. Nella presente causa, benché le autorità polacche sembrino aver acconsentito a tale trasferimento, in applicazione dell’articolo 4, paragrafo 1, di detto accordo, non sembra che le autorità tedesche vi abbiano dato alcun seguito ( 41 ). Ricordo tuttavia che, in applicazione dell’articolo 2 del suddetto accordo, la responsabilità verso i rifugiati si considera trasferita allo scadere di un periodo di due anni di permanenza effettiva e continuativa nel secondo Stato con l’assenso delle autorità di detto Stato, o, ancor prima, nel caso in cui il secondo Stato abbia permesso al rifugiato di restare nel proprio territorio o su basi permanenti o per un periodo che superi la validità del documento di viaggio.

77.

Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, propongo quindi alla Corte di dichiarare che, qualora uno Stato membro sia destinatario di una domanda di protezione internazionale di un minore i cui familiari beneficiano dello status di rifugiati in un altro Stato membro, l’articolo 3, paragrafo 2, nonché l’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento n. 604/2013 devono essere interpretati nel senso che l’interesse superiore del minore impone che lo Stato membro che ha ricevuto la domanda sia competente per il suo esame se il minore di cui trattasi è nato nel territorio di detto Stato e vi risiede abitualmente con i suoi familiari alla data di presentazione della sua domanda.

V. Conclusione

78.

Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, propongo alla Corte di rispondere alle questioni pregiudiziali presentate dal Verwaltungsgericht Cottbus (Tribunale amministrativo di Cottbus, Germania) come segue:

1)

L’articolo 20, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide deve essere interpretato nel senso che non può essere applicato per analogia alla situazione di un minore che presenti la sua domanda di protezione internazionale nello Stato membro nel cui territorio è nato e risiede con i propri familiari, benché questi ultimi beneficino di protezione internazionale in un altro Stato membro.

2)

Uno Stato membro non può, sulla base di un’applicazione per analogia dell’articolo 33, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale, considerare inammissibile la domanda di protezione internazionale presentata da un minore, in ragione dell’intervenuta concessione della protezione internazionale ai suoi familiari da parte di un altro Stato membro.

3)

Qualora uno Stato membro sia destinatario di una domanda di protezione internazionale di un minore i cui familiari beneficiano dello status di rifugiati in un altro Stato membro, l’articolo 3, paragrafo 2, nonché l’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento n. 604/2013 devono essere interpretati nel senso che l’interesse superiore del minore impone che lo Stato membro che ha ricevuto la domanda sia competente per il suo esame se il minore di cui trattasi è nato nel territorio di detto Stato e vi risiede abitualmente con i suoi familiari alla data di presentazione della sua domanda.


( 1 ) Lingua originale: il francese.

( 2 ) Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (GU 2013, L 180, pag. 31).

( 3 ) V., a tal riguardo, conclusioni dell’avvocato generale Pikamäe nella causa Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides (Unità del nucleo familiare – Protezione già accordata) (C‑483/20, EU:C:2021:780) e sentenza del 22 febbraio 2022, Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides (Unità del nucleo familiare – Protezione già accordata) (C‑483/20, EU:C:2022:103). V., altresì, causa Ministre de l’immigration et de l’asile (C‑153/21), ancora pendente dinanzi alla Corte, che solleva una questione analoga alla presente causa, e la causa C‑745/21, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, concernente i diritti del nascituro la cui madre è destinataria di una decisione di trasferimento verso la Lituania, in applicazione del regolamento n. 604/2013, mentre il padre beneficia di protezione internazionale nei Paesi Bassi.

( 4 ) V., in tal senso, articolo 33 della direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, recante norme sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta (GU 2011, L 337, pag. 9), che consente ai beneficiari di protezione internazionale soltanto di potersi spostare liberamente all’interno del territorio dello Stato membro che ha concesso tale protezione e di scegliere dove risiedere all’interno di esso, oltre alla sentenza del 1o marzo 2016, Alo e Osso (C‑443/14 e C‑444/14, EU:C:2016:127, punto 37).

( 5 ) Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale (GU 2013, L 180, pag. 60).

( 6 ) Firmata a Ginevra il 28 luglio 1951 ed entrata in vigore il 22 aprile 1954 [Raccolta dei trattati delle Nazioni Unite, vol. 189, pag. 150, n. 2545 (1954)]. Essa è stata completata dal Protocollo relativo allo status dei rifugiati, concluso a New York il 31 gennaio 1967, entrato in vigore il 4 ottobre 1967. V., in particolare, articolo 28 di detta convenzione.

( 7 ) Firmato a Strasburgo il 16 ottobre 1980 (STE n. 107). La Commissione europea ha previsto il ricorso a detto meccanismo nel Libro verde sul futuro regime comune europeo in materia di asilo, del 6 giugno 2007 [COM(2007) 301 definitivo, non pubblicata nella Gazzetta ufficiale, punto 2.3, pag. 7], a cui si riferisce nella direttiva 2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo (GU 2004, L 16, pag. 44), come modificata dalla direttiva 2011/51/UE del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 maggio 2011 (GU 2011, L 132, pag. 1). V., sempre su questo tema, Ippolito, F., «Reconnaissance et confiance mutuelles en matière d’immigration et d’asile: de l’in(é)volution d’un principe?», in Fartunova-Michel, M., e Marzo, C., Les dimensions de la reconnaissance mutuelle en droit de l’Union européenne, Bruylant, Bruxelles, 2018, pagg. da 218 a 243, in particolare pag. 220.

( 8 ) BGBl, 2008 I, pag. 1798.

( 9 ) BGBl, 2016 I, pag. 1939.

( 10 ) V., a tal riguardo, sentenza del 19 marzo 2019, Ibrahim e a. (C‑297/17, C‑318/17, C‑319/17 e C‑438/17, EU:C:2019:219), in cui la Corte ha stabilito che «uno Stato membro non può legittimamente chiedere a un altro Stato membro di prendere o riprendere in carico, nelle procedure definite da[l regolamento n. 604/2013], un cittadino di un paese terzo che ha presentato una domanda di protezione internazionale nel primo di tali Stati membri dopo aver ottenuto il beneficio della protezione sussidiaria nel secondo di questi» (punto 78).

( 11 ) Inoltre, tenuto conto della breve durata del loro soggiorno in Polonia, non rientravano nell’ambito di applicazione della direttiva 2003/109.

( 12 ) V., in tal senso, ordinanza del 5 aprile 2017, Ahmed (C‑36/17, EU:C:2017:273, punto 38).

( 13 ) Detta causa concerne il caso dei membri di una famiglia siriana che hanno lasciato la Grecia, pur beneficiando in detto Stato membro dello status di rifugiati, per recarsi in Lussemburgo dove è nato l’ultimo dei fratelli. È in quest’ultimo Stato membro che il minore ha presentato una domanda di protezione internazionale, dichiarata inammissibile anch’essa sulla base dell’articolo 33, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2013/32.

( 14 ) Il corsivo è mio.

( 15 ) Il corsivo è mio.

( 16 ) A tal riguardo, osservo, in linea con la Commissione, che il fatto che i familiari della ricorrente abbiano presentato domande di protezione internazionale in Germania sembra irrilevante. Tali domande sono state infatti dichiarate inammissibili ai sensi dell’articolo 33, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2013/32.

( 17 ) Regolamento del Consiglio, del 18 febbraio 2003, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda d’asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo (GU 2003, L 50, pag. 1).

( 18 ) V., in tal senso, la relazione della Commissione relativa alla sua proposta di regolamento del Consiglio che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda d’asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo [COM(2001) 447 definitivo].

( 19 ) Nel caso di specie, i familiari della ricorrente hanno presentato la loro domanda di protezione internazionale nel 2012 in Polonia, mentre il minore ha presentato la domanda di cui trattasi nel 2016, in Germania.

( 20 ) V., in tal senso, sentenza del 10 dicembre 2020, Minister for Justice and Equality (domanda di protezione internazionale in Irlanda) (C‑616/19, EU:C:2020:1010, punti 5152 e giurisprudenza citata). Questo è anche l’obiettivo della direttiva 2013/32, come emerge dal suo considerando 13, secondo cui «[i]l ravvicinamento delle norme sulle procedure per il riconoscimento e la revoca della protezione internazionale dovrebbe contribuire a limitare i movimenti secondari dei richiedenti protezione internazionale tra gli Stati membri, nei casi in cui tali movimenti siano dovuti alla diversità delle normative, e a creare condizioni equivalenti per l’applicazione negli Stati membri della direttiva 2011/95/UE», e della direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante norme relative all’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale (GU 2013, L 180, pag. 96), a norma del suo considerando 12.

( 21 ) Il corsivo è mio. V., altresì, sentenza del 22 febbraio 2022, Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides (Unità del nucleo familiare – Protezione già accordata) (C‑483/20, EU:C:2022:103), in cui la Corte ha stabilito che «[d]alla formulazione stessa dell’articolo 33, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2013/32 risulta dunque che gli Stati membri non sono tenuti ad esaminare se al richiedente sia attribuibile la qualifica di beneficiario di protezione internazionale a norma della direttiva 2011/95 qualora una protezione siffatta sia già fornita in un altro Stato membro» (punto 24).

( 22 ) V., a tal riguardo, sentenza del 22 febbraio 2022, Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides (Unità del nucleo familiare – Protezione già accordata) (C‑483/20, EU:C:2022:103 punti 2937 e giurisprudenza citata).

( 23 ) V., in tal senso, sentenze del 19 marzo 2020, Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal (Tompa) (C‑564/18, EU:C:2020:218, punti 2930 e giurisprudenza citata), e del 14 maggio 2020, Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság Dél-alföldi Regionális Igazgatóság (C‑924/19 PPU e C‑925/19 PPU, EU:C:2020:367, punti 149182 e giurisprudenza citata).

( 24 ) L’articolo 24, paragrafo 2, della Carta dispone che «[i]n tutti gli atti relativi ai minori, siano essi compiuti da autorità pubbliche o da istituzioni private, l’interesse superiore del minore deve essere considerato preminente».

( 25 ) V., in tal senso, sentenza del 9 novembre 2021, Bundesrepublik Deutschland (Mantenimento dell’unità del nucleo familiare) (C‑91/20, EU:C:2021:898, punto 51).

( 26 ) Potrebbe trattarsi di riconoscimento in via principale o a titolo derivato, in applicazione dei principi elaborati dalla Corte nella sentenza del 4 ottobre 2018, Ahmedbekova (C‑652/16, EU:C:2018:801, punto 72), e confermati dalla stessa nella sentenza del 9 novembre 2021, Bundesrepublik Deutschland (Mantenimento dell’unità del nucleo familiare) (C‑91/20, EU:C:2021:898, punto 41).

( 27 ) C‑91/20, EU:C:2021:898.

( 28 ) Punto 37 di detta sentenza.

( 29 ) Il legislatore dell’Unione precisa che detta disposizione si applica a prescindere dal fatto che la famiglia fosse già costituita nel paese di origine, discostandosi così dalla nozione di «familiare», enunciata nell’articolo 2, lettera g), del medesimo regolamento.

( 30 ) Regolamento della Commissione, del 2 settembre 2003, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 343/2003 (GU 2003, L 222, pag. 3), modificato da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) n. 118/2014 (GU 2014, L 39, pag. 1). Detto regolamento è stato adottato in applicazione dell’articolo 17, paragrafo 3, del regolamento n. 343/2003, divenuto l’articolo 21, paragrafo 3, del regolamento n. 604/2013.

( 31 ) Tutte le versioni linguistiche presentano tale differenza di formulazione.

( 32 ) V. articolo 24 della direttiva 2011/95.

( 33 ) V. articolo 21, paragrafo 3, e articolo 24, paragrafo 1, della direttiva 2011/95.

( 34 ) Conformemente all’articolo 24 della direttiva 2011/95, il permesso di soggiorno rilasciato ai beneficiari dello status di rifugiati è valido per un periodo di tre anni, rinnovabile, mentre quello rilasciato ai beneficiari dello status conferito dalla protezione sussidiaria è valido per un periodo di almeno un anno e rinnovabile per un periodo di almeno due anni. Nella causa oggetto del procedimento principale, in base alle informazioni comunicate dalla Polonia, i permessi di soggiorno dei familiari della ricorrente sono scaduti il 4 maggio 2015.

( 35 ) Qualora ciò non accada, conformemente all’articolo 21, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento n. 604/2013, la competenza per l’esame della domanda di protezione internazionale spetta allo Stato membro al quale la domanda è stata presentata.

( 36 ) V. articolo 6, paragrafo 1, di detto regolamento.

( 37 ) Detto articolo stabilisce che in tutti gli atti relativi ai minori, siano essi compiuti da autorità pubbliche o da istituzioni private, l’interesse superiore del minore deve essere considerato preminente. V., altresì, sentenza del 9 novembre 2021, Bundesrepublik Deutschland (Mantenimento dell’unità del nucleo familiare) (C‑91/20, EU:C:2021:898, punto 55 e giurisprudenza citata).

( 38 ) V., altresì, considerando 13 del regolamento n. 604/2013.

( 39 ) V., in questo contesto, sentenza dell’8 giugno 2017, OL (C‑111/17 PPU, EU:C:2017:436, punti 42 e segg. e giurisprudenza citata), concernente l’attuazione del regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000 (GU 2003, L 338, pag. 1).

( 40 ) C‑297/17, C‑318/17, C‑319/17 e C‑438/17, EU:C:2019:219.

( 41 ) La Repubblica federale di Germania e la Repubblica di Polonia hanno ratificato detto accordo.