CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE

ANTHONY MICHAEL COLLINS

presentate il 15 dicembre 2022 ( 1 )

Cause riunite C‑615/20 e C‑671/20

Prokuratura Okręgowa w Warszawie

contro

YP e a. (causa C‑615/20),

M.M. (C‑671/20)

[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Okręgowy w Warszawie (Tribunale regionale di Varsavia (Polonia)]

«Rinvio pregiudiziale – Stato di diritto – Tutela giurisdizionale effettiva nei settori disciplinati dal diritto dell’Unione – Articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE – Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Indipendenza dei giudici – Autorizzazione all’avvio di un procedimento penale a carico di un giudice e sospensione di tale giudice dalle sue funzioni da parte dell’Izba Dyscyplinarna (Sezione disciplinare) del Sąd Najwyższy (Corte suprema, Polonia) – Divieto, per i giudici nazionali, di esaminare la legittimazione degli organi giurisdizionali e di valutare la legittimità della nomina di un giudice o del potere di esercitare le funzioni giurisdizionali che ne deriva – Primato del diritto dell’Unione – Dovere di leale cooperazione – Principi di certezza del diritto e di autorità di cosa giudicata»

Indice

 

I. Introduzione

 

II. Contesto normativo-Diritto polacco

 

A. Costituzione

 

B. Legge sulla Corte suprema, come modificata

 

C. Legge sull’organizzazione degli organi giurisdizionali ordinari, come modificata

 

D. Legge sulla KRS

 

E. Codice di procedura penale

 

III. Fatti dei procedimenti principali e questioni pregiudiziali

 

A. Causa C‑615/20

 

B. Causa C‑671/20

 

IV. Procedimento dinanzi alla Corte

 

V. Valutazione

 

A. Ricevibilità

 

B. Merito

 

1. Osservazioni preliminari

 

2. Prima, seconda e terza questione nella causa C‑615/20

 

3. Seconda questione nella causa C‑671/20

 

4. Quarta questione nella causa C‑615/20 e prima, terza e quarta questione nella causa C‑671/20

 

VI. Conclusione

I. Introduzione

1.

Le domande di pronuncia pregiudiziale in esame sollevano nuovamente questioni concernenti la compatibilità con il diritto dell’Unione di taluni aspetti della recente riforma del sistema giudiziario polacco. Esse riguardano le autorizzazioni concesse dall’Izba Dyscyplinarna (Sezione disciplinare) del Sąd Najwyższy (Corte suprema, Polonia) ( 2 ) ad avviare un procedimento penale nei confronti di un giudice e a sospenderlo dalle sue funzioni, impedendogli così di statuire su talune cause penali ad esso assegnate. A tal fine, il giudice del rinvio ( 3 ) chiede alla Corte di interpretare l’articolo 2 e l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, l’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea ( 4 ), nonché i principi del primato del diritto dell’Unione, di leale cooperazione ( 5 ) e di certezza del diritto. Qualora la Corte decida che, alla luce del diritto dell’Unione, la Sezione disciplinare non poteva legittimamente concedere tali autorizzazioni, il giudice del rinvio chiede quali siano le conseguenze di siffatta statuizione sulla composizione dell’organo giurisdizionale investito del procedimento penale.

II. Contesto normativo – Diritto polacco

A.   Costituzione

2.

L’articolo 45, paragrafo 1, della Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (Costituzione della Repubblica di Polonia), prevede quanto segue:

«Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente e pubblicamente, senza eccessivo ritardo, da un tribunale competente, indipendente e imparziale».

3.

L’articolo 144, paragrafi 2 e 3, della Costituzione della Repubblica di Polonia così dispone:

«2.   Gli atti ufficiali del presidente della Repubblica di Polonia richiedono, per la loro validità, la controfirma del presidente del Consiglio dei ministri che, firmando l’atto, ne diventa responsabile dinanzi al Sejm [(Camera bassa del Parlamento)].

3.   Quanto disposto al paragrafo 2 non riguarda:

(…)

17) la nomina dei giudici;

(…)».

4.

L’articolo 179 della Costituzione della Repubblica di Polonia è così formulato:

«I giudici sono nominati dal Presidente della Repubblica, su proposta [della Krajowa Rada Sądownictwa (Consiglio nazionale della magistratura, Polonia; in prosieguo: la «KRS»)], a tempo indeterminato».

5.

Ai sensi dell’articolo 180, paragrafo 1, della Costituzione della Repubblica di Polonia, i giudici sono inamovibili.

6.

L’articolo 181 della Costituzione della Repubblica di Polonia prevede quanto segue:

«I giudici non possono essere ritenuti penalmente responsabili o privati della libertà senza il previo consenso di un organo giurisdizionale indicato dalla legge. Un giudice non può essere trattenuto o arrestato, salvo che, in caso di flagranza di reato, il suo fermo o arresto sia essenziale per garantire il corretto svolgimento del procedimento. Il presidente dell’organo giurisdizionale territorialmente competente è immediatamente informato del fermo o dell’arresto, e può disporre la liberazione immediata».

7.

L’articolo 187 della Costituzione della Repubblica di Polonia prevede quanto segue:

«1.   La [KRS] è composta:

1)

dal primo presidente del [Sąd Najwyższy (Corte suprema)], dal ministro della Giustizia, dal presidente del [Naczelny Sąd Administracyjny (Corte suprema amministrativa, Polonia)] e da una persona designata dal Presidente della Repubblica;

2)

da quindici membri eletti tra i giudici del [Sąd Najwyższy (Corte suprema)], degli organi giurisdizionali ordinari, degli organi giurisdizionali amministrativi e degli organi giurisdizionali militari;

3)

da quattro membri eletti [dal Sejm (Camera bassa del Parlamento, Polonia)] tra i deputati e da due membri eletti [dal Senat (Camera alta del Parlamento)] tra i senatori.

(…)

3.   Il mandato dei membri eletti [della KRS] è di quattro anni.

4.   Il regime, il settore di attività, le modalità di lavoro [della KRS] nonché le modalità di elezione dei suoi membri sono definiti per legge».

8.

L’articolo 190, paragrafo 1, della Costituzione della Repubblica di Polonia enuncia quanto segue:

«Le decisioni del [Trybunał Konstytucyjny (Corte costituzionale, Polonia)] sono obbligatorie erga omnes e definitive».

B.   Legge sulla Corte suprema, come modificata

9.

L’articolo 27, paragrafo 1, dell’ustawa o Sądzie Najwyższym (legge sulla Corte suprema) dell’8 dicembre 2017 (Dz. U del 2018, posizione 5), che è stata modificata dall’ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy o Sądzie Najwyższym oraz niektórych innych ustaw (legge recante modifica della legge sull’organizzazione degli organi giurisdizionali ordinari, della legge sulla Corte suprema nonché di altre leggi) del 20 dicembre 2019 (Dz. U. del 2020, posizione 190) (la «legge di modifica») (in prosieguo: la legge sulla Corte suprema, come modificata»), prevede quanto segue:

«Rientrano nella competenza della Sezione disciplinare:

(…)

1a)

le cause concernenti l’autorizzazione all’esercizio dell’azione penale nei confronti dei giudici, dei giudici ausiliari, dei procuratori e dei procuratori aggiunti e l’adozione nei loro confronti della misura della custodia cautelare.

(…)».

C.   Legge sull’organizzazione degli organi giurisdizionali ordinari, come modificata

10.

L’articolo 41b dell’ustawa – Prawo o ustroju sądów powszechnych (legge sull’organizzazione degli organi giurisdizionali ordinari) del 27 luglio 2001 (Dz. U. del 2001, n. 98, posizione 1070), prevede quanto segue:

«1.   L’autorità competente a esaminare un reclamo o una domanda concernente l’attività di un organo giurisdizionale è il presidente di tale organo.

(...)

3.   Le autorità competenti a esaminare un reclamo concernente l’attività del presidente di un sąd rejonowy (tribunale circondariale), del presidente di un sąd okręgowy (tribunale regionale) o del presidente di un sąd apelacyjny (corte d’appello) sono, rispettivamente, il presidente del sąd okręgowy (tribunale regionale), il presidente del sąd apelacyjny (corte d’appello) e la [KRS]».

11.

L’articolo 42a della di tale legge, come modificata dalla legge di modifica (in prosieguo: la «legge sull’organizzazione degli organi giurisdizionali ordinari, come modificata»), è formulato come segue:

«1.   Nell’ambito delle attività delle autorità giurisdizionali e degli organi di tali autorità, non è consentito mettere in discussione la legittimazione dei tribunali e delle corti, degli organi costituzionali dello Stato o degli organi di controllo e di tutela del diritto.

2.   Un organo giurisdizionale ordinario o un altro organo di potere pubblico non può né accertare, né valutare la legittimità della nomina di un giudice o del potere di esercitare le funzioni giurisdizionali che ne deriva».

12.

Conformemente all’articolo 47a, paragrafo 1, di tale legge, le cause sono assegnate ai giudici e ai giudici ausiliari in modo aleatorio. Ai sensi dell’articolo 47b, paragrafo 1, di tale legge, la modifica della composizione di un organo giurisdizionale può essere ammessa solo in caso di impossibilità di trattare la causa nella sua composizione attuale o in presenza di un ostacolo duraturo all’esame della causa nella sua composizione attuale. In un caso del genere, si applica l’articolo 47a per la riassegnazione della causa. L’articolo 47b, paragrafo 3, della stessa legge dispone che la decisione di modifica della composizione di un organo giurisdizionale è adottata dal presidente dell’organo giurisdizionale o da un giudice da esso autorizzato.

13.

L’articolo 80 della legge sull’organizzazione degli organi giurisdizionali ordinari, come modificata, dispone quanto segue:

«1.   I giudici possono essere sottoposti ad arresto o a procedimento penale solo con l’autorizzazione dell’organo giurisdizionale disciplinare competente. La presente disposizione non riguarda l’arresto in flagranza di reato se detto arresto è indispensabile per garantire il corretto svolgimento del procedimento. Sino all’adozione di una decisione che autorizza l’avvio di un procedimento penale a carico di un giudice, possono essere adottate solo le misure urgenti.

(…)

2c.   L’organo giurisdizionale disciplinare adotta una decisione che autorizza l’avvio di un procedimento penale a carico di un giudice se le accuse che gli sono formulate sono sufficientemente comprovate. La decisione statuisce sull’autorizzazione ad avviare un procedimento penale contro il giudice e ne illustra i motivi.

2d.   L’organo giurisdizionale disciplinare esamina la domanda di autorizzazione ad avviare un procedimento penale a carico di un giudice entro 14 giorni dalla sua ricezione».

14.

L’articolo 107, paragrafo 1, di tale legge prevede quanto segue:

«I giudici rispondono, a livello disciplinare, delle inadempienze professionali (illeciti disciplinari), compresi i casi di:

(…)

3)

atti che mettono in discussione l’esistenza del rapporto di lavoro di un giudice, l’efficacia della nomina di un giudice o la legittimazione di un organo costituzionale della Repubblica di Polonia;

(…)».

15.

L’articolo 110, paragrafo 2a, della legge sull’organizzazione degli organi giurisdizionali ordinari, come modificata, così dispone:

«L’organo giurisdizionale disciplinare nella cui circoscrizione il giudice oggetto del procedimento esercita le proprie funzioni è competente ratione loci a pronunciarsi nelle cause di cui all’articolo 37, paragrafo 5, e all’articolo 75, paragrafo 2, punto 3. Nelle cause di cui all’articolo 80 e all’articolo 106zd, l’organo giurisdizionale competente in primo grado è il Sąd Najwyższy [(Corte suprema)] quale giudice monocratico della Sezione disciplinare e, in secondo grado, il Sąd Najwyższy [(Corte suprema)] in formazione collegiale di tre giudici della Sezione disciplinare».

16.

L’articolo 129 di tale legge prevede quanto segue:

«1.   L’organo giurisdizionale disciplinare può sospendere dalle sue funzioni un giudice qualora nei suoi confronti sia stato avviato un procedimento disciplinare o di interdizione e, altresì, ove adotti una decisione che autorizza l’avvio di un procedimento per responsabilità penale a suo carico.

2.   Qualora l’organo giurisdizionale disciplinare adotti una decisione che autorizza l’avvio di un procedimento per responsabilità penale a carico di un giudice per un reato doloso in relazione al quale vige l’obbligatorietà dell’azione penale, questi è sospeso automaticamente dalle sue funzioni.

3.   Nel sospendere un giudice dalle sue funzioni, l’organo giurisdizionale disciplinare riduce in misura compresa tra il 25% e il 50% l’ammontare della sua retribuzione per la durata di detta sospensione; tale disposizione non riguarda le persone destinatarie di un procedimento di interdizione.

3a.   L’organo giurisdizionale disciplinare, ove adotti una decisione che autorizza l’avvio di un procedimento per responsabilità penale a carico di un giudice in pensione per un reato doloso in relazione al quale vige l’obbligatorietà dell’azione penale, riduce d’ufficio in misura compresa tra il 25% e il 50% l’ammontare della sua pensione per la durata del procedimento disciplinare.

4.   Se il procedimento disciplinare è stato archiviato o si è concluso con un proscioglimento, si procede alla rettifica di tutte le componenti della retribuzione o degli emolumenti sino all’importo totale».

D.   Legge sulla KRS

17.

L’articolo 9a dell’ustawa o Krajowej Radzie Sądownictwa (legge sul Consiglio nazionale della magistratura) del 12 maggio 2011 (Dz. U. del 2011, n. 126, posizione 714), come modificata dall’ustawa o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz niektórych innych ustaw (legge recante modifiche della legge sul Consiglio nazionale della magistratura e di talune altre leggi) dell’8 dicembre 2017 (Dz. U. del 2018, posizione 3; in prosieguo: la «legge sulla KRS») prevede quanto segue:

«1.   Il Sejm [(Camera bassa del Parlamento polacco)] elegge, tra i giudici del Sąd Najwyższy [(Corte suprema)], degli organi giurisdizionali ordinari, degli organi giurisdizionali amministrativi e degli organi giurisdizionali militari, 15 membri [della KRS] per un mandato congiunto della durata di quattro anni.

2.   Nel procedere all’elezione di cui al paragrafo 1, la Camera bassa tiene conto, per quanto possibile, della necessità che, in seno [alla KRS], siano rappresentati giudici provenienti da differenti tipi e livelli di giurisdizione.

3.   Il mandato congiunto di nuovi membri [della KRS] eletti tra i giudici decorre dal giorno successivo alla loro elezione. I membri uscenti [della KRS] esercitano le loro funzioni sino al giorno in cui ha inizio il mandato congiunto dei nuovi membri [della KRS]».

18.

La disposizione transitoria di cui all’articolo 6 della legge recante modifiche della legge sul Consiglio nazionale della magistratura e di talune altre leggi, entrata in vigore il 17 gennaio 2018, prevede quanto segue:

«Il mandato dei membri [della KRS] di cui all’articolo 187, paragrafo 1, punto 2, della [Costituzione della Repubblica di Polonia], eletti in forza delle disposizioni vigenti, si protrae sino al giorno precedente l’inizio del mandato dei nuovi membri [della KRS], ma non eccede i 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, salvo che esso sia precedentemente cessato per scadenza del mandato».

E.   Codice di procedura penale

19.

L’articolo 439, paragrafo 1, dell’ustawa – Kodeks postępowania karnego (legge recante il codice di procedura penale) del 6 giugno 1997 (Dz. U. del 1997, posizione 555; in prosieguo: il «codice di procedura penale») così dispone:

«Indipendentemente dai limiti del ricorso e dai motivi di ricorso dedotti, nonché dall’incidenza della violazione sul contenuto della decisione, il giudice d’appello annulla in udienza la decisione impugnata se:

1)

una persona che non è legittimata a statuire o non ne ha la capacità o che è oggetto di ricusazione a norma dell’articolo 40 ha preso parte alla decisione;

2)

la composizione del tribunale non era appropriata o uno dei suoi membri non è stato presente per tutta la durata dell’udienza;

(…)».

20.

Ai sensi dell’articolo 523, paragrafo 1, del codice di procedura penale, un ricorso per cassazione può essere proposto solo sulla base delle violazioni di cui all’articolo 439 del medesimo o di un’altra violazione flagrante del diritto qualora essa possa aver avuto un’incidenza significativa sul contenuto della decisione.

III. Fatti dei procedimenti principali e questioni pregiudiziali

A.   Causa C‑615/20

21.

La Prokuratura Okręgowa w Warszawie (Procuratore regionale, Varsavia, Polonia; in prosieguo: il «Procuratore regionale») ha accusato YP e altre 13 persone di una serie di reati ai sensi del codice penale, commessi a danno di 229 persone lese. Al procedimento ( 6 ) sono sottoposti 11 imputati. Il fascicolo del procedimento contiene 197 faldoni e diverse decine di faldoni di allegati. Il processo si è svolto per oltre 100 giorni, durante i quali gli imputati, le persone lese ed oltre 150 testimoni hanno reso le loro deposizioni. Rimangono da ascoltare solo pochi testimoni e tre periti. Il giudice I.T. ha fatto parte del collegio giudicante e ha partecipato al processo.

22.

Il 14 febbraio 2020 il Wydział Spraw Wewnętrznych Prokuratury Krajowej (Procura nazionale, Sezione per gli Affari interni, Polonia; in prosieguo: la «Procura nazionale») ha chiesto alla Sezione disciplinare ( 7 ) l’autorizzazione all’avvio di un procedimento penale nei confronti del giudice I.T. per una violazione pubblica dei suoi doveri e per aver ecceduto i suoi poteri, avendo permesso ai rappresentanti dei mezzi di comunicazione di massa di registrare un’udienza del Sąd Okręgowy w Warszawie (Tribunale regionale di Varsavia, Polonia), la lettura in aula della decisione emessa in tale causa, nonché la sua motivazione orale. Secondo la Procura nazionale, il giudice I.T. ha divulgato a persone non autorizzate informazioni relative a indagini preliminari condotte dal Procuratore regionale. La Procura nazionale ha ritenuto che, poiché il giudice I.T. aveva acquisito tali informazioni nel corso dello svolgimento delle sue funzioni, le sue azioni avevano pregiudicato l’interesse pubblico.

23.

Il 9 giugno 2020 la Sezione disciplinare, in primo grado, ha respinto l’istanza di autorizzazione all’avvio di un procedimento penale nei confronti del giudice I.T., presentata dalla della Procura nazionale. La Procura nazionale ha presentato ricorso avverso tale decisione. Il 18 novembre 2020 la Sezione disciplinare della Corte suprema, in questa occasione in qualità di organo di secondo grado, ha revocato l’immunità penale del giudice I.T., lo ha sospeso dalle sue funzioni e ha ridotto la sua retribuzione del 25% per l’intera durata della sospensione ( 8 ). La sospensione resterà valida fino alla conclusione del procedimento penale avviato a suo carico.

24.

A causa della sospensione dell’esercizio delle sue funzioni, al giudice I.T. è precluso l’esame di tutte le cause ad esso assegnate, fra le quali il procedimento VIII K 105/17. Conformemente al principio di immutabilità del collegio giudicante sancito dal codice di procedura penale, la sentenza può essere pronunciata soltanto dal collegio ( 9 ) che ha condotto l’intero processo. Il procedimento VIII K 105/17 deve quindi ricominciare. In particolare, il giudice nominato in sostituzione del giudice I.T. sarà tenuto a esaminare tutte le prove già acquisite al processo. Secondo il giudice del rinvio, tale situazione è in contrasto con l’articolo 47 della Carta, in particolare con il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva e con il diritto di ogni persona a che la causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole da un giudice indipendente e imparziale, precostituito per legge ( 10 ).

25.

Nella decisione di rinvio si dichiara che, nella sua sentenza del 5 dicembre 2019 ( 11 ) e nelle sue ordinanze del 15 gennaio 2020 ( 12 ), il Sąd Najwyższy (Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych) (Corte suprema, Sezione per il lavoro e la previdenza sociale, Polonia) ( 13 ), che si è pronunciato sul procedimento all’origine della sentenza A.K., ha dichiarato che la KRS, nell’attuale composizione, non costituisce un organo indipendente dal potere legislativo ed esecutivo, mentre la Sezione disciplinare, i cui membri sono stati nominati su proposta della KRS in composizione modificata, non costituisce un «organo giurisdizionale» ai sensi dell’articolo 47 della Carta, dell’articolo 6 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (in prosieguo: la «CEDU») e dell’articolo 45, paragrafo 1, della Costituzione della Repubblica di Polonia. In una delibera comune del 23 gennaio 2020, le Sezioni civile, penale e per il lavoro e la previdenza sociale del Sąd Najwyższy (Corte suprema) hanno avallato la posizione della Sezione per il lavoro e la previdenza sociale, dichiarando che la partecipazione a un collegio della Sezione disciplinare di una persona nominata su proposta della KRS nella sua attuale composizione ne determina l’irregolarità. La sezione comune ha inoltre dichiarato che, in ragione delle sue caratteristiche strutturali, la Sezione disciplinare non è un «giudice» ai sensi delle citate disposizioni e che le sue decisioni non sono «decisioni giudiziarie». Con decisione del 23 settembre 2020 ( 14 ), la Sezione disciplinare ha dichiarato che la sentenza A.K. «non può essere considerata applicabile ai sensi dell’ordinamento giuridico polacco», poiché la Sezione per il lavoro e la previdenza sociale che aveva proposto le domande di pronuncia pregiudiziale nei procedimenti principali era composta da «collegi giudicanti incompatibili con le disposizioni di legge».

26.

Il giudice del rinvio, nel quale siede il giudice I.T., fa parte del sistema polacco di rimedi giurisdizionali e si pronuncia su cause nei «settori disciplinati dal diritto dell’Unione», ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE ( 15 ). La decisione della Sezione disciplinare di revocare l’immunità penale del giudice I.T. e di sospenderlo dalle sue funzioni, con la conseguenza che il procedimento VIII K 105/17 dovrà ricominciare dall’inizio ed essere condotto da un collegio giudicante diverso, induce il giudice del rinvio a dubitare del fatto che la Sezione disciplinare sia un giudice indipendente e imparziale, precostituito per legge.

27.

Secondo il giudice del rinvio, le norme che regolamentano il regime disciplinare ( 16 ) e la revoca del mandato dei giudici ( 17 ) sono sottoposte al requisito della tutela giurisdizionale effettiva ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE. Il giudice del rinvio nutre dubbi quanto alla questione se anche le norme nazionali che autorizzano l’avvio di un procedimento penale e la privazione della libertà personale a carico di un giudice siano sottoposte al requisito della tutela giurisdizionale effettiva. Esso ritiene che l’avvio di un procedimento penale a carico di un giudice dovrebbe essere sottoposto agli stessi requisiti previsti per l’avvio di un procedimento disciplinare, per le ragioni di seguito esposte. In primo luogo, l’autorizzazione all’avvio di un procedimento penale può essere rilasciata soltanto nell’ipotesi in cui, a giudizio del tribunale disciplinare, sussista un sospetto sufficientemente fondato che sia stato commesso un reato. In secondo luogo, una volta che tale autorizzazione sia stata concessa, il tribunale disciplinare ha facoltà ( 18 ) di sospendere il giudice interessato, impedendogli quindi di esercitare l’attività giudicante fino alla conclusione del procedimento penale. In terzo luogo, il tribunale disciplinare è tenuto a ridurre la retribuzione del giudice in misura compresa tra il 25% e il 50% per la durata della sospensione. In quarto luogo, la concessione di un’autorizzazione all’avvio di un procedimento penale a carico di un giudice non impone alcun termine per la formulazione dell’imputazione in tale procedimento. Per effetto di tale autorizzazione, un giudice può essere sospeso e percepire una retribuzione ridotta per un periodo di tempo indeterminato. Una valutazione di tutte queste circostanze può indurre a concludere che il procedimento di revoca dell’immunità di un giudice dalla sottoposizione a procedimento penale e/o dalla privazione della libertà personale comporta conseguenze analoghe a quelle delle misure adottate nel contesto del regime disciplinare dei giudici. Anche tale procedura dovrebbe quindi essere sottoposta al requisito della tutela giurisdizionale effettiva ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE.

28.

Secondo il giudice del rinvio, tutti i pubblici ministeri in Polonia rispondono al Ministro della Giustizia che, per legge, ricopre la carica di Prokurator Generalny (Procuratore generale). Se è vero che, ufficialmente, un pubblico ministero è indipendente nello svolgimento delle sue funzioni, esso è tuttavia tenuto, anche nei procedimenti dinanzi alla Sezione disciplinare, ad adempiere agli ordini, alle raccomandazioni e alle istruzioni del procuratore gerarchicamente superiore, che può essere il Ministro della Giustizia.

29.

Dalla domanda di pronuncia pregiudiziale risulta che, ai sensi della Costituzione della Repubblica di Polonia, il Ministro della Giustizia è membro della KRS. La maggior parte dei 15 tra i 25 membri della KRS eletti dal Sejm tra i giudici aveva forti legami con il Ministro della Giustizia al momento dell’elezione, e li conserva tuttora. La KRS, così composta, ha poi partecipato alla nomina di tutti i membri della Sezione disciplinare, tra i quali figurano ex pubblici ministeri e giuristi che appoggiavano apertamente l’attività del Ministro della Giustizia.

30.

Secondo una giurisprudenza costante della Corte, la nozione di «indipendenza», che inerisce alla funzione giurisdizionale, esige che un organo si trovi in posizione di terzietà rispetto alle parti del procedimento di cui è investito ( 19 ). Tenuto conto della composizione della Sezione disciplinare, dell’attuale composizione della KRS, della natura gerarchica dell’organizzazione dell’ufficio della Procura, nonché delle disposizioni che disciplinano l’autorizzazione all’esercizio dell’azione penale nei confronti di un giudice o alla privazione della libertà personale di quest’ultimo, il giudice del rinvio nutre seri dubbi sulla questione se la Sezione disciplinare si trovi in posizione di terzietà rispetto al pubblico ministero.

31.

Inoltre, alla luce dell’ordinanza dell’8 aprile 2020, il giudice del rinvio esprime riserve anche sulla questione se la Sezione disciplinare possa esaminare istanze di autorizzazione all’esercizio dell’azione penale nei confronti di un giudice o alla privazione della libertà personale di quest’ultimo. Esso ritiene che la nozione di «cause disciplinari relative a giudici» di cui al punto 1, primo trattino, del dispositivo della suddetta ordinanza, comprenda anche i casi di autorizzazione all’esercizio dell’azione penale nei confronti di un giudice e alla privazione della libertà personale di quest’ultimo. In ogni caso, poiché la composizione della Sezione disciplinare rimane invariata, tutte le cause pendenti dinanzi a tale organo sono esaminate dai collegi giudicanti che non rispondono ai requisiti di indipendenza di cui al punto 1, secondo trattino, del dispositivo dell’ordinanza dell’8 aprile 2020.

32.

Alla luce di quanto precede, il giudice del rinvio ritiene che l’autorizzazione della Sezione disciplinare non sia una «decisione giudiziaria», poiché tale sezione non risponde ai requisiti che si impongono ai fini di una tutela giurisdizionale effettiva ai sensi del diritto dell’Unione e non garantisce «la stabilità del diritto e dei rapporti giuridici [né] una buona amministrazione della giustizia» ( 20 ). Esso non si ritiene quindi vincolato dalle decisioni della Sezione disciplinare. Il giudice del rinvio si rivolge alla Corte poiché la validità dell’autorizzazione della Sezione disciplinare incide direttamente sulla questione se esso stesso sia un giudice indipendente e imparziale, precostituito per legge. In tale contesto, il giudice del rinvio chiede se l’obbligo di negare a una decisione della Sezione disciplinare carattere vincolante si applichi anche ad altre autorità dello Stato ( 21 ) e, di conseguenza, se il rifiuto ingiustificato di consentire al giudice al quale si riferisce la suddetta autorizzazione all’avvio di un procedimento penale di partecipare a un collegio giudicante, costituisca una violazione del diritto dell’Unione.

33.

In tale contesto, il Sąd Okręgowy w Warszawie (Tribunale regionale di Varsavia) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)

Se il diritto dell’Unione, in particolare l’articolo 47 [della Carta] nonché il diritto, in esso sancito, a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice, e il diritto a che la causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole da un giudice indipendente e imparziale, precostituito per legge, debba essere interpretato nel senso che esso osta alle disposizioni del diritto nazionale, dettagliatamente esposte ai punti 2 e 3 della presente questione, ossia [all’articolo 80, all’articolo 110, paragrafo 2a, e all’articolo 129 della legge sull’organizzazione degli organi giurisdizionali ordinari, come modificata] e all’articolo 27, paragrafo 1, punto 1a, della [legge sulla Corte suprema, come modificata] che consentono [alla Sezione disciplinare] di revocare l’immunità ad un giudice e di sospenderlo dalle sue funzioni, e quindi, di fatto, di privare il giudice delle funzioni giudicanti nelle cause ad esso assegnate, in particolare considerato che

a)

la [Sezione disciplinare] non costituisce un “organo giurisdizionale” ai sensi dell’articolo 47 della Carta, dell’articolo 6 della CEDU e dell’articolo 45, paragrafo 1, della [Costituzione della Repubblica di Polonia] (sentenza del 19 novembre 2019, A.K. e a. (Indipendenza della Sezione disciplinare della Corte suprema)C‑585/18, C‑624/18 e C‑625/18, EU:C:2019:982);

b)

i membri della [Sezione disciplinare] hanno legami molto marcati con il potere legislativo ed esecutivo (ordinanza dell’8 aprile 2020, Commissione/Polonia,C‑791/19 R, EU:C:2020:277);

c)

la Repubblica di Polonia è stata obbligata a sospendere l’applicazione di alcune disposizioni della [legge sulla Corte suprema] relative alla [Sezione disciplinare] nonché ad astenersi dal rimettere le cause pendenti dinanzi a tale Sezione a un collegio giudicante non rispondente ai requisiti di indipendenza (ordinanza dell’8 aprile 2020, Commissione/Polonia,C‑791/19 R, EU:C:2020:277).

2)

Se il diritto dell’Unione, in particolare l’articolo 2 TUE e il principio dello Stato di diritto ivi enunciato, nonché i requisiti di una tutela giurisdizionale effettiva risultanti dall’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, debba essere interpretato nel senso che “le regole relative al regime disciplinare di coloro che svolgono una funzione giurisdizionale” comprendono anche le disposizioni relative all’esercizio dell’azione penale nei confronti di un giudice di un organo giurisdizionale nazionale o alla privazione della libertà personale (detenzione) di quest’ultimo, come l’articolo 181 della [Costituzione della Repubblica di Polonia], in combinato disposto con l’articolo 80 e l’articolo 129 della [legge sull’organizzazione degli organi giurisdizionali, come modificata] ai sensi delle quali:

a)

l’esercizio dell’azione penale nei confronti di un giudice di un organo giurisdizionale nazionale o la privazione della libertà personale (detenzione) di quest’ultimo, generalmente su richiesta del pubblico ministero, richiede l’autorizzazione del tribunale disciplinare competente;

b)

il tribunale disciplinare, autorizzando l’esercizio dell’azione penale nei confronti di un giudice di un organo giurisdizionale nazionale o la privazione della libertà personale (detenzione) di quest’ultimo, ha la facoltà (e in alcuni casi l’obbligo) di sospendere il giudice interessato dalle sue funzioni;

c)

nel disporre la sospensione di un giudice di un organo giurisdizionale nazionale dalle sue funzioni, il tribunale disciplinare è inoltre tenuto a ridurre la sua retribuzione, in misura prevista dalle succitate disposizioni, per la durata della sospensione;

3)

Se il diritto dell’Unione, in particolare le disposizioni richiamate nella seconda questione, debba essere interpretato nel senso che esso osta alla normativa di uno Stato membro, come l’articolo 110, paragrafo 2a, della [legge sull’organizzazione degli organi giurisdizionali ordinari, come modificata] nonché l’articolo 27, paragrafo 1, punto 1a, della [legge sulla Corte suprema, come modificata], ai sensi della quale le cause relative all’autorizzazione all’esercizio dell’azione penale nei confronti di un giudice di un organo giurisdizionale nazionale o alla privazione della libertà personale (detenzione) di quest’ultimo, rientrano, sia in primo, sia in secondo grado, nella competenza esclusiva di un organo quale la Sezione disciplinare, tenuto conto (individualmente o cumulativamente), in particolare, delle seguenti circostanze:

a)

l’istituzione della Sezione disciplinare ha coinciso con la modifica delle norme relative alla nomina dei membri di un organo, quale la [KRS], che partecipa al processo di selezione dei giudici e su proposta del quale sono stati nominati tutti i membri della Sezione disciplinare;

b)

il legislatore nazionale ha escluso la possibilità di designare come membro della Sezione disciplinare un giudice già in carica presso l’organo giurisdizionale di ultima istanza, quale [il Sąd Najwyższy (Corte suprema)], all’interno della cui struttura opera la suddetta Sezione, di modo che solo i nuovi membri, nominati su proposta [della KRS] in composizione modificata, possono essere chiamati a far parte della Sezione disciplinare;

c)

la Sezione disciplinare è caratterizzata, in seno [al Sąd Najwyższy (Corte suprema)], da un grado elevato di autonomia;

d)

[il Sąd Najwyższy (Corte suprema)], nelle sentenze emesse in esecuzione della sentenza del 19 novembre 2019., A.K. e a., (Indipendenza della Sezione disciplinare della Corte suprema) (C‑585/18, C‑624/18 e C‑625/18, EU:C:2019:982), ha confermato che [la KRS] in composizione modificata, non costituisce un organo indipendente dal potere legislativo ed esecutivo ed inoltre che la Sezione disciplinare non costituisce un “organo giurisdizionale” ai sensi dell’articolo 47 del Carta, dell’articolo 6 della CEDU e dell’articolo 45, paragrafo 1, della [Costituzione della Repubblica di Polonia];

e)

la richiesta di autorizzazione all’esercizio dell’azione penale nei confronti di un giudice di un organo giurisdizionale nazionale o alla privazione della libertà personale (detenzione) di quest’ultimo, proviene, generalmente, da un pubblico ministero, il cui superiore gerarchico è un organo del potere esecutivo, come il Minister Sprawiedliwości [Ministro della Giustizia], il quale può impartire istruzioni vincolanti ai pubblici ministeri in ordine al contenuto degli atti processuali, ed, inoltre, i membri della Sezione disciplinare e [della KRS] in composizione modificata hanno, come affermato [dal Sąd Najwyższy (Corte suprema)], nelle decisioni di cui al punto 2d, legami molto marcati con il potere legislativo ed esecutivo, con la conseguente impossibilità di considerare la Sezione disciplinare quale soggetto in posizione di terzietà rispetto alle parti del procedimento;

f)

la Repubblica di Polonia è stata obbligata a sospendere l’applicazione di alcune disposizioni della legge sulla Corte suprema relative alla Sezione disciplinare nonché ad astenersi dal rimettere le cause pendenti dinanzi a tale Sezione a un collegio giudicante non rispondente ai requisiti di indipendenza, conformemente all’ordinanza dell’8 aprile 2020, Commissione/Polonia (C‑791/19 R, EU:C:2020:277).

4)

Se, in caso di rilascio dell’autorizzazione all’esercizio dell’azione penale nei confronti di un giudice di un organo giurisdizionale nazionale e di sospensione del giudice interessato dalle sue funzioni, con la contestuale riduzione della sua retribuzione per la durata di tale sospensione, il diritto dell’Unione, in particolare le disposizioni di cui alla seconda questione nonché i principi del primato, di leale cooperazione di cui all’articolo 4, paragrafo 3, TUE e di certezza del diritto, debba essere interpretato nel senso che esso osta al riconoscimento di carattere vincolante della suddetta autorizzazione, in particolare per quanto riguarda la sospensione del giudice dalle sue funzioni, qualora essa sia stata rilasciata da un organo come la Sezione disciplinare, con la conseguenza che:

a)

tutte le autorità dello Stato (compreso l’organo giurisdizionale del rinvio di cui fa parte il giudice al quale si riferisce tale autorizzazione, come anche le autorità competenti a designare e modificare la composizione degli organi giurisdizionali nazionali) sono obbligate a non tener conto della suddetta autorizzazione e a consentire al giudice dell’organo giurisdizionale nazionale nei confronti del quale essa è stata rilasciata, di partecipare al collegio giudicante dell’organo giurisdizionale in questione;

b)

l’organo giurisdizionale di cui fa parte il giudice al quale si riferisce l’autorizzazione è un organo giurisdizionale precostituito per legge, ovvero un organo giurisdizionale indipendente e imparziale, e può quindi pronunciarsi, in qualità di “organo giurisdizionale”, su questioni relative all’applicazione o all’interpretazione del diritto dell’Unione».

B.   Causa C‑671/20

34.

I fatti all’origine della domanda di pronuncia pregiudiziale di cui trattasi sono analoghi a quelli di cui alla causa C‑615/20.

35.

Il Procuratore regionale ha accusato M.M. di sette reati tra cui, in particolare, mancato deposito dell’istanza di dichiarazione di fallimento, omessa soddisfazione dei creditori, frode bancaria e omessa presentazione dei bilanci della società. Con decisione del 9 giugno 2020, il Procuratore regionale ha disposto la costituzione di un’ipoteca obbligatoria su beni immobili appartenenti a M.M. e a sua moglie, a titolo di garanzia di eventuali ammende e spese processuali. M.M. ha impugnato tale decisione.

36.

Alla luce della delibera della Sezione disciplinare, il presidente del Sąd Okręgowy w Warszawie (Tribunale regionale di Varsavia) ha ordinato ( 22 ) al presidente della sezione in cui sedeva il giudice I.T. di modificare il collegio giudicante in tutte le cause ( 23 ) inizialmente attribuite a tale giudice ( 24 ). Il presidente di tale sezione ha provveduto alla riassegnazione delle cause inizialmente assegnate al giudice I.T. A seguito di detta riassegnazione, il giudice del rinvio ha proposto una serie di questioni pregiudiziali alla Corte.

37.

Il giudice del rinvio osserva che, conformemente alla sentenza nella causa Simpson ( 25 ), ogni giudice deve verificare d’ufficio se esso sia un giudice indipendente e imparziale, precostituito per legge. Il giudice del rinvio nutre dubbi sulla questione se esso sia un «giudice precostituito per legge», poiché la modifica della sua composizione mediante ordinanza del presidente del Sąd Okręgowy w Warszawie (Tribunale regionale di Varsavia) a seguito della sospensione del giudice I.T. era conseguenza diretta della delibera della Sezione disciplinare. A causa delle sue «caratteristiche strutturali», tale Sezione non è un «organo giurisdizionale» ai sensi del diritto nazionale o del diritto dell’Unione. Il giudice del rinvio ritiene che soltanto un controllo effettivo della delibera della Sezione disciplinare gli consentirà valutare se esso sia un giudice precostituito per legge e se possa pronunciarsi nel procedimento di cui è investito. Il giudice del rinvio ritiene che la circostanza che una decisione sia pronunciata da un collegio in cui siede una persona non autorizzata potrebbe ledere il diritto delle parti a un giudice e determinare l’annullamento della decisione in sede di impugnazione ( 26 ), a causa dell’irregolare composizione dell’organo giurisdizionale ( 27 ) o di una violazione del diritto dell’Unione.

38.

Il giudice del rinvio ritiene che una valutazione della sua conformità al requisito di essere precostituito per legge richieda un esame della vincolatività della delibera della Sezione disciplinare. Sia la normativa nazionale, sia la giurisprudenza del Trybunał Konstytucyjny (Corte costituzionale), ai sensi delle quali i giudici nazionali non possono sindacare la nomina di un giudice, ivi compresa la legittimità del ruolo del Presidente della Repubblica di Polonia ( 28 ) e della KRS nella procedura di nomina ( 29 ), vietano lo svolgimento di tale esame. Inoltre, l’effettuazione di un siffatto controllo è considerata un illecito disciplinare. Il giudice del rinvio nutre dubbi sulla questione se il diritto dell’Unione osti a siffatta normativa nazionale e alla citata giurisprudenza del Trybunał Konstytucyjny (Corte costituzionale).

39.

Il giudice del rinvio nutre dubbi anche sulla questione se esso sia vincolato dalla delibera della Sezione disciplinare e sulle conseguenze che essa potrebbe avere sulla sua composizione, compresa l’efficacia giuridica della sospensione del giudice I.T. La Corte ha ripetutamente sottolineato l’importanza, sia nell’ordinamento giuridico dell’Unione sia in quello dei suoi Stati membri, del «principio dell’autorità di cosa giudicata». Al fine di garantire tanto la stabilità del diritto e dei rapporti giuridici quanto una buona amministrazione della giustizia, è importante che le decisioni giurisdizionali divenute definitive non possano più essere rimesse in discussione. Pertanto, il diritto dell’Unione non impone al giudice nazionale di disapplicare le norme processuali interne che attribuiscono forza di giudicato a una decisione giurisdizionale, neanche quando ciò permetterebbe di porre rimedio a una situazione nazionale contrastante con detto diritto ( 30 ).

40.

Il giudice del rinvio ritiene che la natura della Sezione disciplinare sia tale per cui la sua delibera del 18 novembre 2020 non ha valore di «decisione giudiziaria», in quanto tale qualità è riconosciuta soltanto alle decisioni di un organo che soddisfa i requisiti di una tutela giurisdizionale effettiva ai sensi del diritto dell’Unione. La possibilità per la Sezione disciplinare di sospendere un giudice, per un periodo di tempo indeterminato, non garantisce in alcun modo la stabilità del diritto e dei rapporti giuridici, né tantomeno contribuisce alla buona amministrazione della giustizia. Inoltre, il giudice del rinvio chiede se l’obbligo di negare alle decisioni della Sezione disciplinare carattere vincolante si applichi anche ad altre autorità dello Stato, quali il Ministro della Giustizia, il pubblico ministero, i presidenti degli organi giurisdizionali e il Trybunał Konstytucyjny (Corte costituzionale). Esso chiede, pertanto, se il rifiuto ingiustificato di consentire al giudice al quale si riferisce un’autorizzazione all’avvio di un procedimento penale di partecipare a un collegio giudicante, costituisca una violazione del diritto dell’Unione.

41.

In tale contesto, il Sąd Okręgowy w Warszawie (Tribunale regionale di Varsavia) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)

Se il diritto dell’Unione, in particolare l’articolo 2 TUE e il principio dello Stato di diritto ivi enunciato, l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, nonché i principi del primato, di leale cooperazione e di certezza del diritto, debba essere interpretato nel senso che esso osta all’applicazione della normativa di uno Stato membro, come l’articolo 41b, paragrafi 1 e 3, della [legge sull’organizzazione degli organi giurisdizionali ordinari, come modificata], in modo che il presidente dell’organo giurisdizionale possa decidere, autonomamente e senza alcun controllo giurisdizionale, di modificare la composizione dell’organo giurisdizionale, in seguito al rilascio da parte di un organo, come [la Sezione disciplinare], dell’autorizzazione all’esercizio dell’azione penale nei confronti di un giudice che ha partecipato al collegio giudicante dell’organo giurisdizionale originariamente designato (il giudice del tribunale distrettuale, I.T.), la quale prevede la sospensione obbligatoria di tale giudice dalle sue funzioni, il che implica, in particolare, il divieto per il suddetto magistrato di partecipare ai collegi giudicanti dell’organo giurisdizionale nelle cause per le quali era stato designato, comprese le cause che gli sono state assegnate prima del rilascio della suddetta autorizzazione.

2)

Se il diritto dell’Unione, in particolare le disposizioni richiamate nella prima questione pregiudiziale, debba essere interpretato nel senso che esso osta:

a)

alla normativa di uno Stato membro, come l’articolo 42a, paragrafi 1 e 2, nonché l’articolo 107, paragrafo 1, punto 3, della [legge sull’organizzazione degli organi giurisdizionali ordinari, come modificata] che vieta a un organo giurisdizionale nazionale di valutare, nell’ambito del controllo relativo al rispetto da parte dello stesso organo giurisdizionale del requisito di essere precostituito per legge, il carattere vincolante e le circostanze giuridiche dell’autorizzazione della Sezione disciplinare di cui alla prima questione, che costituiscono la causa diretta della modifica della composizione dell’organo giurisdizionale, prevedendo, al contempo, che il tentativo di una siffatta valutazione costituisce il fondamento per la responsabilità disciplinare del giudice.

b)

alla giurisprudenza di un organo nazionale, come il Trybunał Konstytucyjny [Corte costituzionale], conformemente alla quale gli atti delle autorità nazionali, quali il [Presidente della Repubblica] e la [KRS], relativi alla nomina dei membri di un organo, come la Sezione disciplinare, non sono soggetti al controllo giurisdizionale, nemmeno dal punto di vista del diritto dell’Unione, indipendentemente dalla gravità e dall’entità della violazione, e l’atto di nomina di una persona alla funzione di giudice ha carattere definitivo e irrevocabile.

3)

Se il diritto dell’Unione, in particolare le disposizioni richiamate alla prima questione, debba essere interpretato nel senso che esso osta al riconoscimento del carattere vincolante dell’autorizzazione di cui alla prima questione, in particolare per quanto riguarda la sospensione di un giudice dalle sue funzioni, in quanto rilasciata da un organo come la Sezione disciplinare, con la conseguenza che:

a)

tutte le autorità dello Stato (compreso il giudice del rinvio, come anche le autorità competenti a designare e modificare la composizione degli organi giurisdizionali nazionali, in particolare il presidente dell’organo giurisdizionale) sono obbligate a non tener conto della suddetta autorizzazione e a consentire al giudice dell’organo giurisdizionale nazionale nei confronti del quale essa era stata rilasciata, di partecipare al collegio giudicante dell’organo giurisdizionale in questione;

b)

l’organo giurisdizionale del cui collegio non fa parte il giudice originariamente designato per trattare la causa, per il solo motivo che nei suoi confronti era stata rilasciata la suddetta autorizzazione, non costituisce un organo giurisdizionale precostituito per legge e non può quindi pronunciarsi in qualità di “organo giurisdizionale” sulle questioni relative all’applicazione o all’interpretazione del diritto dell’Unione.

4)

Se ai fini delle risposte da dare alle suddette questioni sia rilevante il fatto che la Sezione disciplinare e la Corte costituzionale non garantiscono una tutela giurisdizionale effettiva a causa della mancanza di indipendenza e delle accertate violazioni delle disposizioni relative alla nomina dei loro membri».

IV. Procedimento dinanzi alla Corte

42.

Con decisione del 21 gennaio 2021, il presidente della Corte ha riunito le cause C‑615/20 e C‑671/20 ai fini della fase scritta e della fase orale del procedimento, nonché della sentenza.

43.

Il giudice del rinvio ha chiesto la trattazione delle domande di pronuncia pregiudiziale nelle cause C‑615/20 e C‑671/20 mediante procedimento accelerato, in applicazione dell’articolo 105, paragrafo 1, del regolamento di procedura. Con decisioni, rispettivamente, del 9 dicembre 2020 e del 21 gennaio 2021, il presidente della Corte ha respinto tali richieste. Alle domande è stato tuttavia riservato un trattamento prioritario ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 3, del regolamento di procedura.

44.

Osservazioni scritte sono state presentate da YP, dal Procuratore regionale, dai governi belga, danese, dei Paesi Bassi, polacco, finlandese e svedese e dalla Commissione europea. Ad eccezione di YP, tutte le parti menzionate hanno presentato osservazioni orali e risposto ai quesiti della Corte nel corso dell’udienza del 28 giugno 2022.

V. Valutazione

A.   Ricevibilità

45.

Il Procuratore regionale e il governo polacco sostengono che le questioni pregiudiziali sono irricevibili. In assenza di un collegamento tra l’oggetto dei procedimenti dinanzi al giudice del rinvio e le disposizioni del diritto dell’Unione di cui è chiesta l’interpretazione, la risposta a tali questioni non è necessaria al fine di consentire a detto giudice di statuire sulle cause di cui è investito ( 31 ). Il governo polacco aggiunge che, anche qualora la Corte autorizzi il giudice del rinvio a ignorare la delibera della Sezione disciplinare, nessuna disposizione del diritto polacco consente la sostituzione di un giudice assegnato a una causa o il trasferimento di tali cause a un altro giudice.

46.

La Commissione e il governo svedese sostengono che le domande di pronuncia pregiudiziale sono ricevibili, poiché la risposta della Corte è necessaria per consentire al giudice del rinvio di accertare, in limine litis, la sua competenza a statuire sui procedimenti penali di cui trattasi nei procedimenti principali.

47.

Conformemente a una giurisprudenza costante della Corte, le questioni relative all’interpretazione del diritto dell’Unione proposte dal giudice nazionale godono di una presunzione di rilevanza. Il rigetto, da parte della Corte, di tali domande è possibile soltanto qualora appaia in modo manifesto che l’interpretazione del diritto dell’Unione richiesta non ha alcun rapporto con l’effettività o l’oggetto del procedimento principale, qualora la questione sia di tipo ipotetico o, ancora, qualora la Corte non disponga degli elementi di fatto e di diritto necessari per rispondere in modo utile alle questioni che le sono sottoposte ( 32 ).

48.

Sia dal dettato sia dal sistema dell’articolo 267 TFUE emerge che il procedimento pregiudiziale presuppone l’effettiva pendenza dinanzi ai giudici nazionali di una controversia, nell’ambito della quale essi dovranno emettere una pronuncia che possa tener conto della sentenza pregiudiziale. La ratio del rinvio pregiudiziale risiede nella necessità di dirimere concretamente una controversia, e non nell’esprimere pareri consultivi su questioni generiche o teoriche ( 33 ). La Corte ha già rilevato che una risposta a questioni pregiudiziali può essere necessaria per fornire ai giudici del rinvio un’interpretazione del diritto dell’Unione che consenta loro di dirimere questioni procedurali di diritto nazionale prima di poter statuire nel merito delle controversie di cui essi sono investiti ( 34 ).

49.

Le questioni sottoposte alla Corte nell’ambito del presente procedimento mirano a stabilire se, tenuto conto delle caratteristiche della Sezione disciplinare, in particolare delle modalità di nomina dei suoi membri, il diritto dell’Unione osti a disposizioni di diritto nazionale che consentono a tale sezione di autorizzare l’avvio di un procedimento penale a carico di un giudice, determinando in tal modo la sua sospensione. In caso affermativo, il giudice del rinvio chiede quali conseguenze ne derivino, alla luce del diritto dell’Unione, per quanto attiene alla legittimità del collegio giudicante investito della controversia nel procedimento principale. In tali circostanze, il giudice del rinvio mira ad accertare se esso soddisfi il requisito di essere precostituito per legge. Dato che, conformemente alla sentenza Simpson ( 35 ), ogni organo giurisdizionale ha l’obbligo di verificare se la sua composizione gli consenta di costituire un giudice indipendente e imparziale, precostituito per legge quando, al riguardo, sorga un dubbio serio, l’interpretazione del diritto dell’Unione richiesta risulta necessaria al fine di consentire al giudice del rinvio di dirimere una questione che si pone in limine litis, prima di statuire sul merito delle controversie di cui è investito ( 36 ).

50.

L’argomento secondo cui, qualora la delibera della Sezione disciplinare sia giudicata contraria al diritto dell’Unione, il diritto polacco non consentirebbe la sostituzione del giudice investito di una causa né il trasferimento delle cause, rientra nel merito della decisione di rinvio, concernente la portata e l’effetto del diritto dell’Unione, nonché il suo primato. Argomenti attinenti al merito di una questione non possono costituire la base per una dichiarazione di irricevibilità del rinvio pregiudiziale ( 37 ).

51.

In udienza, il governo polacco si è fondato sulla sentenza nella causa Prokurator Generalny e a. (Sezione disciplinare della Corte suprema – Nomina) ( 38 ) per sostenere la sua eccezione di irricevibilità dei rinvii pregiudiziali. In tale sentenza, la Corte ha dichiarato l’irricevibilità di un rinvio pregiudiziale, in particolare a motivo del fatto che le questioni proposte, concernenti l’esistenza di un rapporto di servizio tra un giudice e la Sezione disciplinare, riguardavano una controversia diversa da quella oggetto del procedimento dinanzi al giudice del rinvio. Al fine di determinare la portata delle questioni proposte e fornire una risposta adeguata, la Corte avrebbe dovuto esaminare elementi che esulavano dalla portata della controversia nel procedimento dinanzi al giudice del rinvio. La Corte ha altresì dichiarato che la domanda di pronuncia pregiudiziale in tale causa mirava, in sostanza, a ottenere l’annullamento erga omnes della nomina di un giudice del Sąd Najwyższy (Corte suprema), nonostante il diritto nazionale non autorizzasse la contestazione della nomina di un giudice mediante ricorso diretto di annullamento di detta nomina. Come risulta dal paragrafo 49 delle presenti conclusioni, ciò non si verifica nel caso di specie.

52.

Propongo pertanto alla Corte di respingere le eccezioni di irricevibilità delle questioni proposte dal giudice del rinvio.

B.   Merito

1. Osservazioni preliminari

53.

L’oggetto del ricorso per inadempimento ( 39 ) nella causa C‑204/21, Commissione/Polonia (Indipendenza e vita privata dei giudici), ( 40 ) si sovrappone parzialmente al presente procedimento pregiudiziale. Sebbene i ricorsi per inadempimento e le domande di pronuncia pregiudiziale siano procedimenti diversi, dotati di effetti giuridici distinti ( 41 ), farò riferimento, ove opportuno, alle mie conclusioni in detto ricorso per inadempimento, presentate nella stessa data delle presenti conclusioni. In particolare, i paragrafi da 46 a 60 delle mie conclusioni nella causa C‑204/21, Commissione/Polonia (Indipendenza e vita privata dei giudici) enunciano quelle che considero regole di diritto consolidate pertinenti ai fini della decisione del presente procedimento.

2. Prima, seconda e terza questione nella causa C‑615/20

54.

Con la sua prima, seconda e terza questione nella causa C‑615/20, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 2 TUE, l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE e l’articolo 47 della Carta si applichino nei casi di autorizzazione, in particolare, all’esercizio dell’azione penale nei confronti di un giudice o di un giudice ausiliario, alla privazione della libertà personale e alla sospensione di questi ultimi, nonché alla riduzione obbligatoria della loro retribuzione. In caso affermativo, esso chiede se tali disposizioni debbano essere interpretate nel senso che ostano a norme nazionali che attribuiscono alla Sezione disciplinare la competenza a statuire su tali cause in primo e in secondo grado, dato che talune caratteristiche di tale sezione, ivi comprese le modalità di nomina dei suoi membri, suscitano dubbi in ordine al fatto che essa sia un «giudice» ai fini dell’articolo 47 della Carta.

55.

L’esame di tali questioni richiede, in primo luogo, una valutazione della rilevanza dell’articolo 47 della Carta nel contesto della causa C‑615/20 e della causa C‑671/20. Secondo una giurisprudenza costante, una persona che invoca il diritto a un ricorso effettivo ai sensi dell’articolo 47 della Carta in una determinata causa deve avvalersi di diritti o libertà garantiti dal diritto dell’Unione o essere sottoposto a un procedimento che attua il diritto dell’Unione ai sensi dell’articolo 51, paragrafo 1, della Carta. Dalle decisioni di rinvio nelle cause C‑615/20 e C‑671/20 non risulta che YP o M.M. si avvalgano di un diritto loro conferito da una disposizione del diritto dell’Unione o che siano sottoposti a un procedimento che attua il diritto dell’Unione. In tali circostanze, l’articolo 47 della Carta non trova applicazione alle cause di cui ai procedimenti principali. Poiché, tuttavia, l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE impone a tutti gli Stati membri di stabilire i rimedi giurisdizionali necessari per assicurare una tutela giurisdizionale effettiva nei settori disciplinati dal diritto dell’Unione ( 42 ), in particolare ai sensi dell’articolo 47 della Carta, qualsiasi interpretazione della prima disposizione deve tenere debitamente conto della seconda ( 43 ).

56.

In secondo luogo, procedo ad esaminare la rilevanza di due ordinanze nell’ambito di due ricorsi per inadempimento contro la Repubblica di Polonia. Nell’ordinanza dell’8 aprile 2020, la Corte ha ingiunto la sospensione di talune attività della Sezione disciplinare. Nel rinvio pregiudiziali in esame, il giudice del rinvio esprime riserve quanto alla questione se, alla luce dell’ordinanza emessa in tale causa, la Sezione disciplinare sia competente a pronunciarsi sull’autorizzazione all’avvio di un procedimento penale nei confronti di un giudice e sulla sua sospensione. Esso ha altresì proposto una serie di questioni concernenti la rilevanza della sospensione così disposta ai fini del presente procedimento ( 44 ).

57.

Nel dispositivo dell’ordinanza dell’8 aprile 2020, si dispone la sospensione di talune attività della Sezione disciplinare, esercitate in forza di disposizioni specifiche ( 45 ) della legge sulla Corte suprema, come modificata. Tali disposizioni hanno costituito il fondamento giuridico della competenza della Sezione disciplinare a statuire sui procedimenti disciplinari nei confronti dei giudici. Si tratta di disposizioni totalmente diverse da quelle che forniscono la base giuridica della competenza della Sezione disciplinare ad autorizzare l’esercizio dell’azione penale nei confronti di un giudice, la privazione della libertà personale e la sospensione di quest’ultimo, nonché la riduzione della sua retribuzione, ossia l’oggetto dei procedimenti dai quali sono scaturiti i rinvii pregiudiziali in esame ( 46 ). Ritengo pertanto che l’ordinanza dell’8 aprile 2020 non sia pertinente rispetto alle questioni da risolvere nel presente procedimento ( 47 ).

58.

Di converso, l’ordinanza della vicepresidente della Corte del 14 luglio 2021, nella causa C‑204/21 R, Commissione/Polonia ( 48 ) risulta pertinente. Nel suo dispositivo si ordina alla Repubblica di Polonia, in particolare, di sospendere l’applicazione dell’articolo 27, paragrafo 1, punto 1a, della legge della Corte suprema, come modificata, nonché di disposizioni della legge sull’organizzazione degli organi giurisdizionali ordinari, come modificata, che attribuiscono alla Sezione disciplinare la competenza a statuire sulle istanze di autorizzazione all’esercizio dell’azione penale nei confronti di giudici o giudici ausiliari ( 49 ). Tale ordinanza impone altresì alla Repubblica di Polonia di sospendere gli effetti delle decisioni già adottate dalla Sezione disciplinare sulla base delle disposizioni summenzionate e di astenersi dal rinviare dette cause a un giudice non indipendente ( 50 ).

59.

Al fine di garantire l’esecuzione effettiva dell’ordinanza del 14 luglio 2021, il 27 ottobre 2021 il vicepresidente della Corte ha condannato la Repubblica di Polonia al pagamento di una penalità di importo pari a EUR 1000000 al giorno, a decorrere dalla data di notifica dell’ordinanza e fino al giorno in cui tale Stato membro si fosse conformato agli obblighi derivanti dall’ordinanza del 14 luglio 2021, o, in mancanza, fino al giorno della pronuncia della sentenza che avesse posto fine al giudizio nella causa C‑204/21, Commissione/Polonia (Indipendenza e vita privata dei giudici) ( 51 ).

60.

In udienza, la Commissione ha confermato ( 52 ) che la Repubblica di Polonia non l’ha informata di alcuna misura adottata da tale Stato membro per conformarsi all’ordinanza del 14 luglio 2021. La Commissione ha aggiunto che, a seguito della pronuncia di tale ordinanza, il giudice I.T. avrebbe dovuto essere reintegrato dal 14 luglio 2021 fino alla pronuncia della sentenza nella causa C‑204/21, Commissione/Polonia (Indipendenza e vita privata dei giudici).

61.

In terzo luogo, il governo polacco ha affermato, in udienza, che la Sezione disciplinare è stata soppressa dalla ustawa o zmianie ustawy o Sądzie Najwyższym oraz niektórych innych ustaw (legge che modifica la legge sulla Corte suprema e talune altre leggi) del 9 giugno 2022 (Dz. U. 2022, posizione 1259; in prosieguo: la “legge del 9 giugno 2022”). Da allora, un giudice può contestare una delibera definitiva della Sezione disciplinare che abbia autorizzato l’avvio di un procedimento penale nei suoi confronti dinanzi all’Izba Odpowiedzialności Zawodowej (Sezione per la responsabilità professionale) del Sąd Najwyższy (Corte suprema) (in prosieguo: la «Sezione per la responsabilità professionale»), di nuova istituzione.

62.

Per effetto dell’articolo 8 della legge del 9 giugno 2022, a decorrere dalla sua entrata in vigore ( 53 ) la Sezione disciplinare è soppressa, ed è istituita la Sezione per la responsabilità professionale. La Sezione per la responsabilità professionale è incaricata di trattare tutte le cause pendenti dinanzi alla Sezione disciplinare al 15 luglio 2022. Ai sensi dell’articolo 18 della legge del 9 giugno 2022, un giudice può, entro 6 mesi dall’entrata in vigore di tale legge, investire la Sezione per la responsabilità professionale di un’istanza di riassunzione del procedimento avverso una delibera del Sąd Najwyższy (Corte suprema) che ha autorizzato l’avvio di un procedimento penale nei suoi confronti, adottata da un collegio nel quale sedeva un giudice della Sezione disciplinare.

63.

Nonostante la soppressione della Sezione disciplinare, sembra che il giudice I.T. sia ancora sospeso dall’esercizio delle sue funzioni ai sensi del diritto nazionale, sebbene egli possa ( 54 ) adire la Sezione per la responsabilità professionale al fine di contestare la delibera della Sezione disciplinare. Le questioni del giudice del rinvio restano quindi pertinenti. Al fine di pronunciarsi sulla legittimità della sospensione del giudice I.T., occorre esaminare sia la conformità della Sezione disciplinare ai requisiti di cui all’articolo 2 TUE e all’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, in combinato disposto con l’articolo 47 della Carta, sia le conseguenze dell’eventuale violazione di tali disposizioni sulla composizione del giudice del rinvio.

64.

Fatta salva la verifica da parte del giudice del rinvio, da quanto precede risulta che, sebbene la Sezione disciplinare abbia adottato la sua delibera in secondo grado, ai sensi del diritto polacco il giudice I.T. può ora contestarne la validità. Risulta altresì che la delibera della Sezione disciplinare non ha più autorità di cosa giudicata.

65.

Per quanto riguarda la prima, la seconda e la terza questione nella causa C‑615/20, se è vero che l’organizzazione della giustizia negli Stati membri, comprese le norme che disciplinano l’azione penale nei confronti dei giudici, rientra nella loro competenza, l’esercizio di tale competenza deve essere conforme al diritto dell’Unione. Qualora uno Stato membro preveda norme specifiche che disciplinano i procedimenti penali a carico dei giudici ( 55 ), è necessario che tali norme, conformemente al requisito dell’accesso a un giudice indipendente e imparziale, precostituito per legge, e al fine di fugare qualsiasi dubbio legittimo nei singoli quanto all’impermeabilità dei giudici rispetto ad elementi esterni, in particolare rispetto a possibili influenze dirette o indirette dei poteri legislativo ed esecutivo sulle loro decisioni, siano giustificate da esigenze oggettive e verificabili relative alla buona amministrazione della giustizia. Al pari delle norme sulla responsabilità disciplinare dei giudici, tali norme devono fornire le garanzie necessarie per assicurare che i procedimenti penali non possano essere utilizzati come sistema di controllo politico dell’attività dei giudici e garantire pienamente i diritti sanciti dagli articoli 47 e 48 della Carta ( 56 ).

66.

A norma dell’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, gli Stati membri devono garantire che gli organi giurisdizionali che possono trovarsi a dover statuire sull’applicazione o sull’interpretazione del diritto dell’Unione soddisfino i requisiti di una tutela giurisdizionale effettiva ( 57 ). Per loro stessa natura, le cause rientranti nella competenza della Sezione disciplinare ai sensi dell’articolo 80, dell’articolo 110, paragrafo 2a, e dell’articolo 129 della legge sulla Corte suprema, come modificata ( 58 ), hanno un’incidenza immediata, diretta e profonda sullo status e sullo svolgimento delle funzioni dei giudici ( 59 ). Ne consegue che i provvedimenti adottati ai sensi di tali disposizioni del diritto polacco nei confronti di giudici degli organi giurisdizionali polacchi che possono trovarsi a dover statuire sull’applicazione o sull’interpretazione del diritto dell’Unione devono poter essere controllati da un organo che soddisfi a sua volta i requisiti di una tutela giurisdizionale effettiva, conformemente all’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE ( 60 ). Poiché la Sezione disciplinare era competente ad applicare le summenzionate disposizioni del diritto polacco, essa deve offrire tutte le garanzie necessarie per quanto riguarda la sua indipendenza, imparzialità e l’essere precostituito per legge, al fine di evitare qualsiasi rischio che i provvedimenti da essa adottati in forza di tali norme possano essere utilizzati come un sistema di controllo politico del contenuto delle decisioni giudiziarie. Basandosi ampiamente sugli elementi precedentemente illustrati nella sentenza A.K. ( 61 ) e richiamando le considerazioni esposte ai punti da 89 a 110 della stessa, la Corte ha categoricamente statuito, nella sua sentenza sul regime disciplinare dei giudici, che la Sezione disciplinare non soddisfaceva i requisiti di indipendenza e di imparzialità imposti dall’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE. La Corte si è fondata, in particolare, sul fatto che la creazione ex nihilo della Sezione disciplinare, dotata della competenza esclusiva a conoscere di talune cause disciplinari aveva coinciso con l’adozione di una normativa nazionale che aveva leso l’inamovibilità e l’indipendenza dei giudici del Sąd Najwyższy (Corte suprema). In tale sentenza è stato osservato che, rispetto alle altre sezioni del Sąd Najwyższy (Corte suprema), la Sezione disciplinare godeva, all’interno di tale organo, di un alto grado di autonomia organizzativa e finanziaria. Inoltre, la retribuzione dei giudici della Sezione disciplinare era superiore di circa il 40% rispetto quella dei giudici assegnati alle altre sezioni del Sąd Najwyższy (Corte suprema), senza che tale differenza fosse giustificata da una ragione oggettiva.

67.

Al momento del suo insediamento, la Sezione disciplinare doveva essere composta unicamente da nuovi giudici nominati dal Presidente della Repubblica su proposta della KRS ( 62 ). Prima dell’effettuazione tali nomine, la KRS è stata oggetto di una profonda ristrutturazione ( 63 ). Secondo la Corte, siffatte modifiche erano tali da generare un rischio, assente nel contesto delle precedenti modalità di elezione, di un maggiore controllo dei poteri legislativo ed esecutivo sulla KRS e di lesione dell’indipendenza di tale organo. Inoltre, la KRS, nella nuova composizione, era stata istituita mediante l’abbreviazione del mandato in corso, della durata di quattro anni, dei membri che componevano fino a quel momento tale organo. La Corte ha altresì constatato che la riforma legislativa della KRS era intervenuta contemporaneamente all’adozione della nuova legge sulla Corte suprema ( 64 ), che aveva proceduto a una vasta riforma di tale organo ( 65 ).

68.

Secondo la Corte, l’insieme di tali elementi era idoneo a suscitare dubbi legittimi nei singoli quanto all’impermeabilità della Sezione disciplinare rispetto a elementi esterni e, in particolare, rispetto a influenze dirette o indirette dei poteri legislativo ed esecutivo polacchi, e alla sua neutralità rispetto agli interessi contrapposti. Tali elementi potevano condurre a una mancanza di apparenza d’indipendenza o di imparzialità della Sezione disciplinare, ledendo così la fiducia che la giustizia deve ispirare a detti singoli in una società democratica e in uno Stato di diritto ( 66 ).

69.

Una valutazione globale della procedura per la nomina dei giudici della Sezione disciplinare e delle condizioni di funzionamento di tale Sezione non escludono l’esistenza di dubbi legittimi quanto alla possibilità che sui suoi membri siano esercitate pressioni esterne ( 67 ). Nel momento in cui scrivo, i dubbi legittimi quanto all’indipendenza e all’imparzialità della Sezione disciplinare descritti nella sentenza sul regime disciplinare dei giudici e nella sentenza A.K. persistono. Tali dubbi non colpiscono soltanto il regime disciplinare dei giudici in Polonia, ma anche le norme in materia di autorizzazione all’esercizio dell’azione penale nei confronti di un giudice o di un giudice ausiliario, alla privazione della libertà personale e alla sospensione di questi ultimi, nonché alla riduzione obbligatoria della loro retribuzione.

70.

Il giudice del rinvio ha altresì descritto i legami esistenti tra il Ministro della Giustizia polacco e i pubblici ministeri, tra il Ministro della Giustizia polacco e la KRS, nonché tra la KRS e la Sezione disciplinare ( 68 ). A tal riguardo, esso nutre dubbi sulla questione se la Sezione disciplinare si trovi in posizione di terzietà rispetto alle parti dei procedimenti di cui è investita ( 69 ).

71.

È assodato che l’indipendenza degli organi giurisdizionali si compone di due aspetti. Il primo aspetto, di carattere esterno, richiede che il giudice eserciti le sue funzioni in autonomia, senza essere soggetto ad alcun vincolo gerarchico o di subordinazione nei confronti di alcuno e senza ricevere ordini o istruzioni da alcuna fonte, con la conseguenza di essere quindi tutelato dagli interventi o dalle pressioni esterni idonei a compromettere l’indipendenza di giudizio dei suoi membri e a influenzare le loro decisioni. Il secondo di tali aspetti, descritto come di carattere interno, si ricollega all’imparzialità. Esso concerne l’equidistanza del giudice dalle parti della controversia e dai loro rispettivi interessi. Il giudice deve essere obiettivo e non avere alcun interesse nella soluzione da dare alla controversia all’infuori della stretta applicazione della norma giuridica ( 70 ).

72.

I dubbi del giudice del rinvio vertono sul secondo aspetto della nozione di giudice indipendente e sulla percezione che, quando si pronuncia sulle autorizzazioni all’avvio di un procedimento penale nei confronti di un giudice e alla sua sospensione, la Sezione disciplinare non è indipendente né imparziale. Fatta salva la verifica da parte del giudice del rinvio, i legami istituzionali diretti e indiretti, descritti da tale giudice, tra il Ministro della Giustizia polacco, il pubblico ministero ( 71 ), la KRS e la Sezione disciplinare, come esposti ai paragrafi 28 e 29 delle presenti conclusioni ( 72 ), aumentano il rischio, già notevole, che la Sezione disciplinare non sia percepita come un giudice completamente neutrale quando si pronuncia su tali questioni. Siffatti legami possono pregiudicare ulteriormente la fiducia che la giustizia deve ispirare in una società democratica e in uno Stato di diritto.

73.

Suggerisco pertanto alla Corte di dichiarare che l’articolo 2 TUE e l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, interpretati alla luce dell’articolo 47 della Carta, si applicano nel caso in cui un organo giurisdizionale, conformemente al diritto nazionale, autorizzi, in particolare, l’esercizio dell’azione penale nei confronti di un giudice o di un giudice ausiliario, la privazione della libertà personale e la sospensione di questi ultimi, nonché la conseguente riduzione della loro retribuzione. Tali disposizioni del diritto dell’Unione ostano a norme nazionali che attribuiscono la competenza ad autorizzare l’esercizio dell’azione penale nei confronti di un giudice o di un giudice ausiliario, la privazione della libertà personale e la sospensione di questi ultimi, nonché la conseguente riduzione della loro retribuzione, a un organo giurisdizionale che non soddisfa i requisiti di indipendenza, imparzialità o di essere precostituito per legge.

3. Seconda questione nella causa C‑671/20

74.

Il giudice del rinvio chiede se il diritto dell’Unione, in particolare l’articolo 2 TUE e l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, osti a disposizioni nazionali quali l’articolo 42a, paragrafi 1 e 2, e l’articolo 107, paragrafo 1, punto 3, della legge sull’organizzazione degli organi giurisdizionali ordinari, come modificata, che, da un lato, vietano a un organo giurisdizionale nazionale di esaminare, nell’ambito del controllo relativo al rispetto, da parte dello stesso organo giurisdizionale, come composto, del requisito di essere precostituito per legge, la legittimità e il carattere vincolante delle decisioni della Sezione disciplinare che autorizzano l’esercizio dell’azione penale nei confronti di un giudice, nonché la privazione della libertà personale e la sospensione di quest’ultimo e, dall’altro, qualificano siffatto esame come un illecito disciplinare. Il giudice del rinvio chiede altresì se tali disposizioni del diritto dell’Unione ostino alla giurisprudenza del Trybunał Konstytucyjny (Corte costituzionale), che vieta il controllo giurisdizionale dell’atto di nomina dei giudici da parte del Presidente della Repubblica, nonché degli atti adottati dalla KRS nell’ambito di tale procedura di nomina.

75.

Un corollario del diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice indipendente, imparziale e precostituito per legge è che ogni individuo ha la possibilità di invocare tale diritto ( 73 ). Qualora l’indipendenza e l’imparzialità di un giudice siano contestate sulla base di un motivo che non appare a prima vista manifestamente privo di serietà ( 74 ) ogni organo giurisdizionale ( 75 ) ha l’obbligo di verificare se la sua composizione sia tale da renderlo un giudice indipendente e imparziale. Tale competenza è necessaria per mantenere la fiducia che in una società democratica il giudice deve ispirare al singolo parte in giudizio. Un siffatto controllo costituisce quindi una formalità sostanziale, il cui rispetto rientra nell’ordine pubblico e dev’essere verificato su richiesta delle parti o d’ufficio ( 76 ). L’articolo 2 TUE e l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE nonché i requisiti stabiliti nella sentenza Simpson hanno carattere trasversale. Essi si applicano ogniqualvolta un organo giurisdizionale possa essere chiamato a statuire su cause «nei settori disciplinati dal diritto dell’Unione» ( 77 ).

76.

Il governo polacco ritiene che né la sentenza A.K., né la giurisprudenza nazionale ai sensi della quale la Sezione disciplinare non sarebbe un giudice indipendente e imparziale, precostituito per legge, possano rimettere in discussione l’atto di nomina dei giudici di tale sezione da parte del Presidente della Repubblica.

77.

Il testo dell’articolo 42a, paragrafi 1 e 2, della legge sull’organizzazione degli organi giurisdizionali ordinari, come modificata, riportato al paragrafo 11 delle presenti conclusioni, non si limita, a prima vista, a impedire che un organo giurisdizionale sia competente ad annullare, erga omnes, l’atto di nomina di un giudice da parte del Presidente della Repubblica. Esso vieta invece chiaramente a qualsiasi giudice polacco di sollevare o esaminare, d’ufficio o su richiesta di una parte, in qualsiasi circostanza e per qualsiasi ragione, la questione se un organo giurisdizionale rispetti il diritto fondamentale a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice indipendente e imparziale, precostituito per legge, nonché la questione se esso sia stato legalmente designato o possa esercitare funzioni giurisdizionali, indipendentemente dalla natura dell’asserita illegittimità, dell’atto o del procedimento contestato o del mezzo di ricorso disponibile. A mio avviso, il testo delle disposizioni della legge sull’organizzazione degli organi giurisdizionali ordinari, come modificata, è talmente ampio da impedire ai giudici nazionali l’esame di questioni relative alla composizione di un organo giurisdizionale, come richiesto dalla giurisprudenza della Corte ( 78 ).

78.

La formulazione dell’articolo 107, paragrafo 1, punto 3, della legge sull’organizzazione degli organi giurisdizionali ordinari, come modificata, sembra rafforzare i divieti di cui all’articolo 42a, paragrafi 1 e 2, della legge sull’organizzazione degli organi giurisdizionali ordinari, come modificata. L’articolo 107, paragrafo 1, punto 3, della legge sull’organizzazione degli organi giurisdizionali ordinari, come modificata, sembra inglobare tutti i tentativi di contestare qualsiasi aspetto della procedura che sfocia nella nomina di un giudice ( 79 ), compreso, ad esempio, il rispetto del requisito secondo cui l’organo giurisdizionale deve essere precostituito per legge. Poiché l’articolo 42a, paragrafi 1 e 2, e l’articolo 107, paragrafo 1, punto 3, della legge sull’organizzazione degli organi giurisdizionali ordinari, come modificata, vietano a detti giudici di controllare se essi stessi siano conformi all’articolo 2 TUE e all’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, in combinato disposto con l’articolo 47 della Carta, come interpretati nella sentenza Simpson queste ultime disposizioni del diritto dell’Unione ostano a siffatte disposizioni del diritto nazionale.

79.

Quanto alla giurisprudenza del Trybunał Konstytucyjny (Corte costituzionale) ( 80 ), sebbene la Corte abbia affermato ( 81 ) che il fatto che le decisioni del Presidente della Repubblica recanti la nomina di giudici del Sąd Najwyższy (Corte suprema) non siano suscettibili di controllo giurisdizionale ai sensi del diritto polacco non solleva, di per sé, problemi ( 82 ), essa ha dichiarato a più riprese che un controllo giurisdizionale effettivo delle proposte di nomina di giudici da parte della KRS – vertente, quanto meno, sulla verifica dell’assenza di eccesso o di sviamento di potere, di errori di diritto o di errori manifesti di valutazione – è necessario allorché i singoli nutrano dubbi di natura sistemica quanto all’indipendenza e all’imparzialità dei giudici nominati al termine di tale processo ( 83 ). Inoltre, ai punti da 104 a 107 della sentenza sul regime disciplinare dei giudici, la Corte ha descritto una serie di elementi, tra i quali il ruolo determinante della KRS nella nomina dei membri della Sezione disciplinare, come idonei a far sorgere, nei singoli, ragionevoli dubbi quanto all’indipendenza e all’imparzialità di tale organo. Da tale giurisprudenza ( 84 ) risulta che le proposte della KRS di nomina dei giudici devono essere oggetto di un controllo giurisdizionale, in assenza del quale la Sezione disciplinare non può essere considerata un giudice indipendente e imparziale, precostituito per legge, e non soddisfa, in particolare, i requisiti di cui all’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE ( 85 ). Tale giurisprudenza vincola tutti i giudici polacchi, compreso il Trybunał Konstytucyjny (Corte costituzionale). Nella sua sentenza nella causa Grossmania, la Corte ha dichiarato che, quando essa constati che uno Stato membro ha mancato agli obblighi ad esso incombenti in virtù dei trattati, tale Stato membro è tenuto, ai sensi dell’articolo 260, paragrafo 1, TFUE, a prendere i provvedimenti che l’esecuzione della sentenza comporta, sentenza che ha autorità di cosa giudicata per i punti di fatto e di diritto che sono stati effettivamente o necessariamente decisi. In forza dell’autorità della sentenza della Corte, un giudice nazionale che valuti la portata di disposizioni del diritto dell’Unione deve tener conto delle massime ivi contenute. Qualora le autorità nazionali competenti omettano di conformarsi a una sentenza della Corte che dichiara l’esistenza di un inadempimento, i giudici nazionali sono tenuti ad adottare tutti i provvedimenti necessari per agevolare la piena efficacia del diritto dell’Unione conformemente ai precetti contenuti in tale sentenza ( 86 ).

80.

Conformemente all’articolo 267 TFUE, la sentenza emessa dalla Corte nell’ambito dei presenti procedimenti vincola il giudice nazionale riguardo all’interpretazione del diritto dell’Unione ai fini della soluzione della controversia di cui è investito. Il giudice del rinvio dovrà quindi eventualmente discostarsi dalle decisioni del Trybunał Konstytucyjny (Corte costituzionale) qualora esso ritenga, in considerazione della sentenza della Corte, che queste ultime non siano conformi al diritto dell’Unione, disapplicando all’occorrenza la norma nazionale ( 87 ) che gli impone di rispettare le decisioni del Trybunał Konstytucyjny (Corte costituzionale) ( 88 ).

81.

Suggerisco pertanto alla Corte di dichiarare che l’articolo 2 TUE e l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, in combinato disposto con l’articolo 47 della Carta, ostano a disposizioni nazionali quali l’articolo 42a, paragrafi 1 e 2, e l’articolo 107, paragrafo 1, punto 3, della legge sull’organizzazione degli organi giurisdizionali ordinari, come modificata, che, da un lato, vietano agli organi giurisdizionali nazionali, quando esaminano se i medesimi, come composti, costituiscono un giudice precostituito per legge, di verificare la legittimità e il carattere vincolante delle decisioni della Sezione disciplinare che autorizzano l’esercizio dell’azione penale nei confronti di un giudice nonché la privazione della libertà personale e la sospensione di quest’ultimo e, dall’altro, qualificano siffatta verifica come un illecito disciplinare.

4. Quarta questione nella causa C‑615/20 e prima, terza e quarta questione nella causa C‑671/20

82.

Nell’ambito della sua quarta questione nella causa C‑671/20, il giudice del rinvio afferma che il Trybunał Konstytucyjny (Corte costituzionale) non garantisce una tutela giurisdizionale effettiva, omettendo di esporre in modo sufficientemente dettagliato, come richiesto dall’articolo 94 del regolamento di procedura, le ragioni per le quali esso ritiene che sia così. Ne consegue che la Corte non è in grado di assistere il giudice del rinvio valutando se il Trybunał Konstytucyjny (Corte costituzionale), rispetti, in particolare, l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE. Di conseguenza, suggerisco alla Corte di dichiarare che, nei limiti in cui la quarta questione nella causa C‑671/20 impone alla Corte di operare siffatta valutazione, detta questione è irricevibile.

83.

Con la sua quarta questione nella causa C‑615/20 e con la prima e terza questione nella causa C‑671/20, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, quali siano le conseguenze di un accertamento dell’inosservanza, da parte della Sezione disciplinare, in particolare, dell’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, interpretato alla luce dell’articolo 47 della Carta, per quanto concerne la competenza di tale sezione ad autorizzare l’esercizio dell’azione penale nei confronti di un giudice o di un giudice ausiliario, la privazione della libertà personale e la sospensione di questi ultimi, nonché la riduzione della loro retribuzione. Il giudice del rinvio chiede, in particolare, se l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE e i principi del primato del diritto dell’Unione, di leale cooperazione e di certezza del diritto ostino a disposizioni nazionali quali l’articolo 41b, paragrafi 1 e 3, della legge sull’organizzazione degli organi giurisdizionali ordinari, che permettono la modifica della composizione di un organo giurisdizionale a seguito di una decisione della Sezione disciplinare di autorizzare l’esercizio dell’azione penale nei confronti di un giudice, la privazione della libertà personale e la sospensione di quest’ultimo, nonché la riduzione della sua retribuzione. Esso chiede altresì se l’articolo 2 TUE, l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE e i principi del primato del diritto dell’Unione, di leale cooperazione e di certezza del diritto impongano a tutte le autorità statali, compreso il giudice del rinvio, di disapplicare le decisioni della Sezione disciplinare al fine di consentire a un giudice la cui immunità penale sia stata revocata e che sia stato sospeso di partecipare ai collegi giudicanti di detto organo giurisdizionale ( 89 ). Esso chiede, infine, se il giudice che abbia sostituito il giudice sospeso in tale organo giurisdizionale possa statuire su questioni relative all’applicazione o all’interpretazione del diritto dell’Unione ( 90 ).

84.

Nei paragrafi da 66 a 69 delle presenti conclusioni illustro le ragioni per le quali, nel momento in cui ha adottato la delibera concernente il giudice I.T., la Sezione disciplinare non era un giudice indipendente e imparziale, precostituito per legge, e non era quindi conforme all’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, interpretato alla luce dell’articolo 47 della Carta ( 91 ). La violazione di tali disposizioni è particolarmente grave, poiché una valutazione globale della procedura di nomina dei giudici della Sezione disciplinare e delle condizioni nelle quali tale sezione funzionava non escludono l’esistenza di ragionevoli dubbi quanto alla possibilità che possano essere state esercitate pressioni esterne sui giudici nominati a tale organo. A mio avviso, tale incertezza ha pregiudicato l’integrità di detta sezione e di tutti gli atti da essa adottati, compresa la delibera concernente il giudice I.T.

85.

Il principio del primato del diritto dell’Unione impone a tutti gli organi degli Stati membri di dare piena efficacia alle disposizioni dell’Unione e impedisce al diritto degli Stati membri di incidere sull’effetto riconosciuto a tali disposizioni nei loro rispettivi territori. Un giudice nazionale investito di una controversia rientrante nella sua competenza ha l’obbligo di disapplicare qualsiasi disposizione di diritto nazionale contraria a una disposizione del diritto dell’Unione dotata di effetto diretto, come l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE ( 92 ). Inoltre, in virtù del principio di leale cooperazione sancito all’articolo 4, paragrafo 3, TUE, gli Stati membri sono tenuti a eliminare le conseguenze illegittime di una violazione del diritto dell’Unione ( 93 ). In applicazione del principio del primato del diritto dell’Unione, la delibera della Sezione disciplinare è nulla ( 94 ).

86.

La soppressione della Sezione disciplinare mediante la legge del 9 giugno 2022 non determina la nullità delle sue delibere. Ai sensi del diritto nazionale, la sospensione del giudice I.T. e la riduzione della sua retribuzione rimangono valide. Al fine di rimediare a tale situazione, egli è tenuto ad adire la Sezione per la responsabilità professionale, di nuova istituzione, per contestare la delibera della Sezione disciplinare. Alla governo polacco ( 95 ) spetta non soltanto garantire che la competenza della Sezione disciplinare sia esercitata da un giudice indipendente e imparziale, precostituito per legge, ma anche annullare gli effetti delle delibere adottate da tale sezione ( 96 ), senza indugio ( 97 ). L’applicazione immediata ed effettiva del diritto dell’Unione non può essere subordinata all’obbligo di presentare un ricorso dinanzi alla Sezione per la responsabilità professionale. Diversamente, l’effettività del diritto dell’Unione ne risulterebbe pregiudicata, in due modi. Da un lato, l’avvio di un nuovo procedimento dinanzi a detta sezione dipenderebbe dall’iniziativa delle parti. Dall’altro, le delibere della Sezione disciplinare resterebbero in vigore fino alla conclusione di tale procedimento.

87.

Come risulta dai paragrafi 62 e 64 delle presenti conclusioni, la delibera della Sezione disciplinare non sembra avere autorità di cosa giudicata ai sensi del diritto polacco. Ne consegue che ad essa non è applicabile la giurisprudenza della Corte in materia di autorità di cosa giudicata ( 98 ). Da tale giurisprudenza ( 99 ) risulta altresì che, poiché la delibera della Sezione disciplinare è stata adottata da un organo che non è un giudice indipendente e imparziale, precostituito per legge, il principio della certezza del diritto o la presunta autorità di cosa giudicata non costituiscono un ostacolo che impedisca al legislatore o a un organo giurisdizionale di considerare nullo il prodotto illegittimo di tale violazione del diritto dell’Unione ( 100 ).

88.

Ritengo pertanto che tutte le autorità dello Stato, fra cui il giudice del rinvio, ivi compreso il giudice I.T. ( 101 ), nonché gli organi competenti a designare e modificare i collegi degli organi giurisdizionali nazionali ( 102 ) debbano disapplicare la delibera della Sezione disciplinare e permettere al giudice I.T. di far parte del collegio giudicante del giudice del rinvio ( 103 ).

89.

Tali osservazioni sono sottoposte alla condizione fondamentale che una causa non sia stata riassegnata a un altro collegio che costituisca esso stesso un giudice indipendente e imparziale, precostituito per legge. Se è vero che l’efficacia del diritto dell’Unione trarrebbe indubbiamente beneficio dall’eliminazione di tutti gli effetti nefasti della delibera della Sezione disciplinare, ivi compreso l’annullamento ex nunc delle decisioni di riassegnazione delle cause assegnate al giudice I.T. a un altro collegio, tale approccio, che imporrebbe la riapertura e/o la ripetizione di tutti i procedimenti precedentemente assegnati a tale giudice, non terrebbe conto dei diritti delle parti alla certezza del diritto ( 104 ) e a un processo entro un termine ragionevole, conformemente all’articolo 47 della Carta.

90.

Ne consegue che, nella domanda di pronuncia pregiudiziale nella causa C‑615/20, il giudice I.T. dovrebbe continuare a far parte del collegio giudicante investito del procedimento principale. La delibera della Sezione disciplinare del 18 novembre 2020, che mirava a sospenderlo, è stata adottata lo stesso giorno della domanda di pronuncia pregiudiziale nella causa C‑615/20, con la conseguenza che il procedimento dinanzi al giudice del rinvio è stato sospeso. Dal fascicolo sottoposto alla Corte risulta che, nonostante la sospensione del giudice I.T., il procedimento all’origine della causa C‑615/20 non è stato riassegnato ( 105 ). La causa all’origine del rinvio pregiudiziale nella causa C‑671/20 è stata riassegnata a un altro collegio giudicante del giudice del rinvio. Dal fascicolo sottoposto alla Corte non risulta che tale collegio non sia un giudice indipendente e imparziale, precostituito per legge. Stando così le cose, detto procedimento può continuare dinanzi al nuovo collegio ( 106 ).

91.

Suggerisco pertanto alla Corte di dichiarare che l’articolo 2 TUE e l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE nonché i principi del primato del diritto dell’Unione, di leale cooperazione e di certezza del diritto impongono a tutte le autorità statali, compreso il giudice del rinvio, di eliminare le conseguenze illegittime di decisioni della Sezione disciplinare quali la sua delibera del 18 novembre 2020, e di consentire quindi a un giudice che è stato sospeso di far parte di tale organo giurisdizionale, salvo nelle cause riassegnate a un altro collegio che sia un giudice indipendente e imparziale, precostituito per legge.

VI. Conclusione

92.

Alla luce delle considerazioni che precedono, propongo alla Corte di rispondere alle questioni proposte dal Sąd Okręgowy w Warszawie (Tribunale regionale di Varsavia, Polonia) nei seguenti termini:

L’articolo 2 TUE e l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, interpretati alla luce dell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea:

trovano applicazione nei casi in cui un organo giurisdizionale, conformemente al diritto nazionale, autorizza, in particolare, l’esercizio dell’azione penale nei confronti di un giudice o di un giudice ausiliario, la privazione della libertà personale e la sospensione di questi ultimi, nonché la conseguente riduzione della loro retribuzione. Tali disposizioni del diritto dell’Unione ostano a disposizioni nazionali che attribuiscono la competenza ad autorizzare l’esercizio dell’azione penale nei confronti di un giudice o di un giudice ausiliario, la privazione della libertà personale e la sospensione di questi ultimi, nonché la conseguente riduzione della loro retribuzione, a un organo giurisdizionale che non soddisfi i requisiti di indipendenza, imparzialità o di essere precostituito per legge;

ostano a disposizioni nazionali che, da un lato, vietano agli organi giurisdizionali nazionali, quando verificano se i medesimi, come composti, costituiscano un giudice precostituito per legge, di esaminare la legittimità e il carattere vincolante delle decisioni dell’Izba Dyscyplinarna (Sezione disciplinare) del Sąd Najwyższy (Corte suprema, Polonia) che autorizzano l’esercizio dell’azione penale nei confronti di un giudice nonché la privazione della libertà personale e la sospensione di quest’ultimo e, dall’altro, qualificano siffatto esame come un illecito disciplinare.

L’articolo 2 TUE e l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, nonché i principi del primato del diritto dell’Unione, di leale cooperazione e di certezza del diritto impongono a tutte le autorità statali, compreso il giudice del rinvio, di eliminare le conseguenze illegittime di decisioni della Sezione disciplinare che autorizzano l’esercizio dell’azione penale nei confronti di un giudice, nonché la privazione della libertà personale e la sospensione di quest’ultimo, e di consentire quindi a un giudice che è stato sospeso di far parte di tale organo giurisdizionale, salvo nelle cause riassegnate a un altro collegio che sia un giudice indipendente e imparziale, precostituito per legge.


( 1 ) Lingua originale: l’inglese.

( 2 ) In prosieguo: la «Sezione disciplinare».

( 3 ) Che è lo stesso nelle cause C‑615/20 e C‑671/20, ma in diversa composizione.

( 4 ) In prosieguo: la «Carta».

( 5 ) Di cui all’articolo 4, paragrafo 3, TUE.

( 6 ) Procedimento VIII K 105/17.

( 7 ) Ai sensi della normativa in vigore, la Sezione disciplinare era competente a conoscere delle istanze di autorizzazione all’esercizio dell’azione penale nei confronti di un giudice e a privarlo della libertà, sia in primo che in secondo grado.

( 8 ) Procedimento II DO 74/20. In prosieguo: la «delibera della Sezione disciplinare».

( 9 ) Vale a dire dagli stessi giudici o dagli stessi giudici e giurati.

( 10 ) In riferimento, in particolare, alla sentenza del 19 novembre 2019, A.K. e a. (Indipendenza della Sezione disciplinare della Corte suprema) (C‑585/18, C‑624/18 e C‑625/18, EU:C:2019:982; in prosieguo: la «sentenza A.K.»).

( 11 ) Procedimento III PO 7/18.

( 12 ) Procedimento III PO 8/18 e III PO 9/18.

( 13 ) In prosieguo: la «Sezione per il lavoro e la previdenza sociale».

( 14 ) II DO 52/20.

( 15 ) V., sentenza del 26 marzo 2020, Miasto Łowicz e Prokurator Generalny (C‑558/18 e C‑563/18, EU:C:2020:234, punto 35 e giurisprudenza ivi citata).

( 16 ) Ordinanza della Corte dell’8 aprile 2020, Commissione/Polonia (C‑791/19 R, EU:C:2020:277, punti 3435 e giurisprudenza ivi citata; in prosieguo: l’“ordinanza dell’8 aprile 2020”).

( 17 ) Sentenza del 5 novembre 2019, Commissione/Polonia (Indipendenza dei tribunali ordinari) (C‑192/18, EU:C:2019:924, punto 114 e giurisprudenza ivi citata).

( 18 ) Oppure l’obbligo, qualora il giudice sia accusato di un reato doloso per il quale vige l’obbligatorietà dell’azione penale.

( 19 ) Sentenza del 21 gennaio 2020, Banco de Santander (C‑274/14, EU:C:2020:17, punto 62 e giurisprudenza ivi citata).

( 20 ) V. sentenza del 2 aprile 2020, CRPNPAC e Vueling Airlines (C‑370/17 e C‑37/18, EU:C:2020:260, punti 8889).

( 21 ) Come il Ministro della Giustizia, i presidenti degli organi giurisdizionali, il Trybunał Konstytucyjny (Corte costituzionale) o gli organi disciplinari.

( 22 ) La base giuridica di tale ordinanza, del 24 novembre 2020, era l’articolo 47b, paragrafi 1 e 3, della legge sull’organizzazione degli organi giurisdizionali ordinari, come modificata.

( 23 ) Ad eccezione del procedimento VIII K 105/17.

( 24 ) Ad eccezione del procedimento VIII K 105/17, che ha dato origine alla domanda di pronuncia pregiudiziale nella causa C‑615/20.

( 25 ) Sentenza del 26 marzo 2020, Riesame Simpson/Consiglio e HG/Commissione (C‑542/18 RX‑II e C‑543/18 RX‑II, EU:C:2020:232, punto 57 e giurisprudenza ivi citata; in prosieguo: la «sentenza Simpson»).

( 26 ) Da parte del Sąd Najwyższy (Corte suprema).

( 27 ) V. articolo 439, paragrafo 1, punti 1 e 2, in combinato disposto con l’articolo 523, paragrafo 1, del codice di procedura penale.

( 28 ) In prosieguo: il «Presidente della Repubblica».

( 29 ) V. sentenza TK, 4 marzo 2020 (causa P 22/19) e ordinanza TKz, 20 aprile 2020 (causa U 1/20).

( 30 ) Sentenza del 2 aprile 2020, CRPNPAC e Vueling Airlines (C‑370/17 e C‑37/18, EU:C:2020:260, punti 8889 e giurisprudenza ivi citata.

( 31 ) Sentenza del 26 marzo 2020, Miasto Łowicz e Prokurator Generalny (C‑558/18 e C‑563/18, EU:C:2020:234, punto 48). Secondo il governo polacco, i procedimenti penali pendenti dinanzi al giudice del rinvio riguardano questioni puramente interne, alle quali non si applicano l’articolo 47 della Carta e l’articolo 19, paragrafo 1, TUE.

( 32 ) Sentenza del 6 settembre 2016, Petruhhin (C‑182/15, EU:C:2016:630, punto 20).

( 33 ) Sentenze dell’8 settembre 2010, Winner Wetten (C‑409/06, EU:C:2010:503, punto 38) e del 27 febbraio 2014, Pohotovosť (C‑470/12, EU:C:2014:101, punti 2829).

( 34 ) Sentenza del 16 novembre 2021, Prokuratura Rejonowa w Mińsku Mazowieckim e a. (da C‑748/19 a C‑754/19, EU:C:2021:931, punto 48 e giurisprudenza ivi citata).

( 35 ) Punto 57.

( 36 ) V., per analogia, sentenza del 16 novembre 2021, Prokuratura Rejonowa w Mińsku Mazowieckim e a. (da C‑748/19 a C‑754/19, EU:C:2021:931, punto 49). V. anche sentenza del 6 ottobre 2021, W.Ż. (Sezione di controllo straordinario e delle questioni pubbliche della Corte suprema – Nomina) (C‑487/19, EU:C:2021:798, punti 9394).

( 37 ) V., per analogia, sentenza del 16 novembre 2021, Prokuratura Rejonowa w Mińsku Mazowieckim e a. (da C‑748/19 a C‑754/19, EU:C:2021:931, punto 54 e giurisprudenza ivi citata).

( 38 ) Sentenza del 22 marzo 2022, (C‑508/19, EU:C:2022:201, punti da 60 a 71).

( 39 ) Ai sensi dell’articolo 258 TFUE.

( 40 ) GU 2021, C 252, pag. 9.

( 41 ) La diversità degli effetti delle sentenze della Corte ai sensi degli articoli 258 e 267 TFUE non dovrebbe essere enfatizzata in modo eccessivo. A titolo di esempio, nella sua sentenza del 10 marzo 2022, Grossmania (C‑177/20, EU:C:2022:175), la Corte ha recentemente descritto gli effetti combinati che le sue sentenze nell’ambito dei due procedimenti possono produrre.

( 42 ) È pacifico che il giudice del rinvio, in quanto organo giurisdizionale ai sensi del diritto dell’Unione, agisce nell’ordinamento giuridico polacco nei «settori disciplinati dal diritto dell’Unione», ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, e deve quindi soddisfare i requisiti di una tutela giurisdizionale effettiva. Sentenza del 6 ottobre 2021, W.Ż. (Sezione di controllo straordinario e delle questioni pubbliche della Corte suprema – Nomina) (C‑487/19, EU:C:2021:798, punto 106 e giurisprudenza ivi citata).

( 43 ) Sentenza del 22 febbraio 2022, RS (Effetti delle decisioni di un giudice costituzionale) (C‑430/21, EU:C:2022:99, punti da 34 a 37 e giurisprudenza ivi citata).

( 44 ) V. prima questione, lettera c) e terza questione, lettera f), nella causa C‑615/20.

( 45 ) Segnatamente l’articolo 3, punto 5, l’articolo 27 e l’articolo 73, paragrafo 1, di tale legge. Conformemente all’ordinanza dell’8 aprile 2020, alla Repubblica di Polonia è stato ingiunto di astenersi dal rimettere le cause pendenti dinanzi alla Sezione disciplinare a un collegio giudicante non rispondente ai requisiti di indipendenza definiti, in particolare, nella sentenza A.K.

( 46 ) V. articolo 27, paragrafo 1, punto 1a, della legge della Corte suprema, come modificata, nonché articolo 80, articolo 110, paragrafo 2a, e articolo 129 della legge sull’organizzazione degli organi giurisdizionali ordinari, come modificata.

( 47 ) In ogni caso, la sospensione è cessata con la pronuncia della sentenza del 15 luglio 2021, Commissione/Polonia (Regime disciplinare dei giudici) (C‑791/19, EU:C:2021:596; in prosieguo: la «sentenza sul regime disciplinare dei giudici»). La dichiarazione ai sensi della quale il governo polacco non ha adempiuto agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, non avendo garantito l’indipendenza e l’imparzialità della Sezione disciplinare e, in particolare, i criteri sui quali si è basata la Corte per giungere a tale conclusione sono particolarmente pertinenti ai fini del presente procedimento. V. anche sentenza A.K.

( 48 ) Ordinanza del vicepresidente della Corte del 14 luglio 2021, Commissione/Polonia (C‑204/21 R, EU:C:2021:593; in prosieguo: l’“ordinanza del 14 luglio 2021”).

( 49 ) Immediatamente e sino alla pronuncia della sentenza che porrà fine al giudizio nella causa C‑204/21, Commissione/Polonia (Indipendenza e vita privata dei giudici).

( 50 ) Come definiti nella sentenza A.K.

( 51 ) Ordinanza del vicepresidente della Corte del 27 ottobre 2021, Commissione/Polonia (C‑204/21 R, non pubblicata, EU:C:2021:878).

( 52 ) Senza essere contraddetta dal governo polacco.

( 53 ) Fatta salva la verifica del giudice del rinvio, tale legge è entrata in vigore il 15 luglio 2022.

( 54 ) Ad esempio, al fine di ottenere la revoca della sua sospensione.

( 55 ) Come indicato dal governo polacco e dalla Commissione nelle loro osservazioni, in assenza di norme dell’Unione in materia, spetta agli Stati membri stabilire se determinate azioni di un giudice abbiano rilevanza disciplinare o penale. Il diritto dell’Unione non osta quindi, in linea di principio, a una disposizione quale l’articolo 181 della Costituzione della Repubblica di Polonia, che prevede la revoca dell’immunità penale di un giudice e la privazione della sua libertà personale ad opera di un organo giurisdizionale precostituito per legge. V. la seconda questione nella causa C‑615/20.

( 56 ) Sentenza del 18 maggio 2021, AsociaţiaForumul Judecătorilor din România e a. (C‑83/19, C‑127/19, C‑195/19, C‑291/19, C‑355/19 e C‑397/19, EU:C:2021:393, punti da 210 a 213). V. seconda questione, lettera a), nella causa C‑615/20.

( 57 ) V., in tal senso, sentenza del 2 marzo 2021, A.B. e a. (Nomina dei giudici della Corte suprema – Ricorsi), (C‑824/18, EU:C:2021:153, punto 112 e giurisprudenza ivi citata).

( 58 ) Concernenti l’autorizzazione ad avviare un procedimento penale nei confronti di giudici o giudici ausiliari o a sottoporli a custodia cautelare, il diritto del lavoro e della previdenza sociale applicabile ai giudici del Sąd Najwyższy (Corte suprema) e il pensionamento obbligatorio di detti giudici.

( 59 ) V. anche ordinanza del 14 luglio 2021 (punto 81).

( 60 ) V., per analogia, sentenza Regime disciplinare dei giudici (punti 80 e 83).

( 61 ) V. prima questione, lettera a), e terza questione, lettera d), nella causa C‑615/20.

( 62 ) Escludendo così qualsiasi possibilità di trasferire a tale sezione giudici del Sąd Najwyższy (Corte suprema) in carica, sebbene siffatti trasferimenti fossero, in linea di principio, consentiti.

( 63 ) 23 dei 25 membri della KRS nella sua nuova composizione sono stati nominati dal potere esecutivo o legislativo polacco o ne sono membri. In precedenza, i giudici nominavano 15 membri della KRS tra i propri ranghi.

( 64 ) L’ustawa o Sądzie Najwyższym (legge sulla Corte suprema) dell’8 dicembre 2017 (Dz. U. del 2018, posizione 5), nella versione consolidata pubblicata nel Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej del 2019 (posizione 825).

( 65 ) Consistente, fra l’altro, nella creazione di due nuove sezioni all’interno di tale Corte, tra cui la Sezione disciplinare, nonché nell’introduzione di un meccanismo per l’abbassamento dell’età pensionabile dei giudici del Sąd Najwyższy (Corte suprema) e la sua applicazione ai giudici in carica presso tale organo. La cessazione anticipata dei mandati di taluni membri della KRS e la ricostituzione di tale organo hanno avuto luogo in un contesto nel quale ci si attendeva che numerosi posti sarebbero stati da coprire a breve all’interno del Sąd Najwyższy (Corte suprema) e, in particolare, nella Sezione disciplinare.

( 66 ) La Corte ha altresì affermato che tale sviluppo costituiva una regressione nella tutela del valore dello Stato di diritto. Sentenza Regime disciplinare dei giudici (punto 112).

( 67 ) V. paragrafo 212 delle mie conclusioni nella causa C‑204/21, Commissione/Polonia (Indipendenza e vita privata dei giudici).

( 68 ) V. paragrafi 28 e 29 delle presenti conclusioni. V. anche la terza questione, lettera e), nella causa C‑615/20. La Corte ha affermato che il ruolo della KRS nel processo di nomina dei giudici della Sezione disciplinare è determinante e che la sua indipendenza rispetto alle autorità politiche suscita, quindi, dubbi legittimi quanto all’indipendenza e all’imparzialità di tale sezione. Sentenza Regime disciplinare dei giudici (punti 101 e 108).

( 69 ) V. terza questione, lettera f), nella causa C‑615/20.

( 70 ) Sentenza A.K. (punti da 120 a 122).

( 71 ) V. il paragrafo 28 delle presenti conclusioni. Può essere tracciata un’analogia con la sentenza del 27 maggio 2019, OG e PI (Procure di Lubecca e di Zwickau) (C‑508/18, EU:C:2019:456, punti da 73 a 90), vertente sui legami tra il Ministro della Giustizia tedesco e i pubblici ministeri per quanto concerne il rischio che il primo impartisca istruzioni ai secondi in casi concreti.

( 72 ) Unitamente agli altri elementi richiamati dalla Corte nella sua sentenza Regime disciplinare dei giudici.

( 73 ) Sentenza Simpson (punto 55).

( 74 ) Sentenza del 1o luglio 2008, Chronopost/UFEX e a. (C‑341/06 P e C‑342/06 P, EU:C:2008:375, punto 46).

( 75 ) V. sentenza Simpson (punto 57) e sentenza del 24 marzo 2022, Wagenknecht/Commissione (C‑130/21 P, EU:C:2022:226, punto 15) per quanto concerne la Corte di giustizia e il Tribunale. V. sentenza del 6 ottobre 2021, W.Ż. (Sezione di controllo straordinario e delle questioni pubbliche della Corte suprema – Nomina) (C‑487/19, EU:C:2021:798, punti da 126 a 131, in riferimento agli organi giurisdizionali degli Stati membri.

( 76 ) Sentenza Simpson (punti 55 e 57) e sentenza del 1o luglio 2008, Chronopost/UFEX e a. (C‑341/06 P e C‑342/06 P, EU:C:2008:375, punto 46).

( 77 ) Sentenza del 27 febbraio 2018, Associação Sindical dos Juízes Portugueses (C‑64/16, EU:C:2018:117, punti 29, 3637).

( 78 ) Sentenza Simpson (punto 55).

( 79 ) V. sentenza del 2 marzo 2021, A.B. e a. (Nomina dei giudici della Corte suprema – Ricorsi) (C‑824/18, EU:C:2021:153, punto 128 e ss. nonché giurisprudenza ivi citata). Si potrebbe affermare, ad esempio, che l’esame del ruolo della KRS nella procedura di nomina di un giudice costituisce illecito disciplinare.

( 80 ) Nella sua sentenza del 4 marzo 2020 (causa P 22/19) (Dz. U. del 2020, posizione 413, il Trybunał Konstytucyjny (Corte costituzionale) ha dichiarato che le disposizioni di diritto nazionale che permettono di chiedere l’esclusione di un giudice da una causa in ragione dell’irregolarità della sua nomina da parte del Presidente della Repubblica, su proposta della KRS, sono incompatibili con l’articolo 179, in combinato disposto con l’articolo 144, paragrafo 3, punto 17), della Costituzione della Repubblica.

( 81 ) Sentenza A.K. (punto 145).

( 82 ) Al punto 129 della sentenza della Corte del 2 marzo 2021, A.B. e a. (Nomina dei giudici della Corte suprema – Ricorsi) (C‑824/18, EU:C:2021:153) si afferma che «l’eventuale assenza della possibilità di proporre un ricorso giurisdizionale nel contesto di un processo di nomina a posti di giudice di un organo giurisdizionale supremo nazionale può, in taluni casi, non rivelarsi problematica alla luce dei requisiti derivanti dal diritto dell’Unione, in particolare dall’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE».

( 83 ) Sentenza del 2 marzo 2021, A.B. e a. (Nomina dei giudici della Corte suprema – Ricorsi) (C‑824/18, EU:C:2021:153, punti da 128 a 136 e giurisprudenza ivi citata).

( 84 ) Sentenza A.K.; v. anche sentenza del 2 marzo 2021, A.B. e a. (Nomina dei giudici della Corte suprema – Ricorsi) (C‑824/18, EU:C:2021:153); e sentenza Regime disciplinare dei giudici.

( 85 ) La sentenza del 15 luglio 2021, Commissione/Polonia (Regime disciplinare dei giudici) (C‑791/19, EU:C:2021:596), riguarda la competenza della Sezione disciplinare a decidere le cause disciplinari concernenti giudici del Sąd Najwyższy (Corte suprema) e degli organi giurisdizionali ordinari. Come risulta dal paragrafo 69 delle presenti conclusioni e dal paragrafo 212 delle mie conclusioni nella causa C‑204/21, il ragionamento di cui a tale giurisprudenza si applica anche alla competenza della Sezione disciplinare ad autorizzare l’esercizio dell’azione penale, la privazione della libertà personale e la sospensione nei confronti di un giudice o di un giudice ausiliario, nonché la riduzione della loro retribuzione.

( 86 ) Sentenza del 10 marzo 2022, Grossmania (C‑177/20, EU:C:2022:175, punti 35, 36, 38 e giurisprudenza ivi citata).

( 87 ) V. articolo 190, paragrafo 1, della Costituzione della Repubblica di Polonia.

( 88 ) V., per analogia, sentenza del 22 febbraio 2022, RS (Effetti delle decisioni di un giudice costituzionale) (C‑430/21, EU:C:2022:99, punti da 73 a 75). V. anche sentenze del 2 marzo 2021, A.B. e a. (Nomina dei giudici della Corte suprema – Ricorsi) (C‑824/18, EU:C:2021:153, punto 146) e del 18 maggio 2021, AsociaţiaForumul Judecătorilor din România e a. (C‑83/19, C‑127/19, C‑195/19, C‑291/19, C‑355/19 e C‑397/19, EU:C:2021:393, punto 250).

( 89 ) V. quarta questione, lettere a) e b), nella causa C‑615/20 e terza questione, lettera a), nella causa C‑671/20.

( 90 ) V. terza questione, lettera b), nella causa C‑671/20. YP ritiene che un’autorizzazione all’esercizio dell’azione penale nei confronti di un giudice possa essere concessa soltanto da un giudice indipendente e imparziale, a seguito di un esame equo e trasparente del caso. Poiché la Sezione disciplinare non soddisfa nessuno di tali requisiti, la sua delibera è nulla. Il governo polacco ritiene che la sospensione del giudice I.T. sia valida e che la sua partecipazione al procedimento penale lederebbe il diritto delle parti a un giudice indipendente precostituito per legge.

( 91 ) Indipendentemente dalla natura della competenza che si proponeva di esercitare.

( 92 ) Poiché la giurisprudenza della Corte fornisce una risposta chiara alla questione se la Sezione disciplinare rispetti l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, in particolare nella sentenza Regime disciplinare dei giudici, il giudice del rinvio è tenuto a fare tutto quanto è necessario, nell’ambito della sua competenza, per garantire l’applicazione di tale interpretazione. V. in tal senso, sentenza del 10 marzo 2022, Grossmania (C‑177/20, EU:C:2022:175, punto 38 e giurisprudenza ivi citata).

( 93 ) Sentenza del 10 marzo 2022, Grossmania (C‑177/20, EU:C:2022:175, punto 63).

( 94 ) V. per analogia, sentenza del 6 ottobre 2021, W.Ż. (Sezione di controllo straordinario e delle questioni pubbliche della Corte suprema – Nomina) (C‑487/19, EU:C:2021:798, punti da 152 a 155).

( 95 ) E tutte le emanazioni di tale Stato, compreso il giudice del rinvio.

( 96 ) V. sentenza del 19 novembre 1991, Francovich e a. (C‑6/90 e C‑9/90, EU:C:1991:428, punto 36).

( 97 ) V., per analogia, sentenza del 9 marzo 1978, Simmenthal (106/77, EU:C:1978:49, punto 23), nella quale si precisa, in particolare, che è incompatibile con tali esigenze del diritto dell’Unione qualsiasi disposizione facente parte dell’ordinamento giuridico di uno Stato membro o qualsiasi prassi, legislativa, amministrativa o giudiziaria, la quale porti ad una riduzione della concreta efficacia del diritto dell’Unione per il fatto che sia negato al giudice, competente ad applicare questo diritto, il potere di fare, all’atto stesso di tale applicazione, tutto quanto è necessario per disapplicare le disposizioni legislative nazionali che eventualmente ostino, anche temporaneamente, alla piena efficacia delle norme dell’Unione. V. anche sentenza del 22 giugno 2010, Melki e Abdeli (C‑188/10 e C‑189/10, EU:C:2010:363, punti 4344 nonché giurisprudenza ivi citata).

( 98 ) V. sentenze del 2 aprile 2020, CRPNPAC e Vueling Airlines (C‑370/17 e C‑37/18, EU:C:2020:260, punti 8889) e del 17 settembre 2020, Rosneft e a./Consiglio (C‑732/18 P, non pubblicata, EU:C:2020:727, punto 52 e giurisprudenza ivi citata).

( 99 ) V., per analogia, sentenza del 6 ottobre 2021, W.Ż. (Sezione di controllo straordinario e delle questioni pubbliche della Corte suprema – Nomina) (C‑487/19, EU:C:2021:798, punto 160).

( 100 ) Ciò non significa che i giudici che sono stati sottoposti a procedimenti dinanzi alla Sezione disciplinare in applicazione, ad esempio, dell’articolo 80 della legge sull’organizzazione degli organi giurisdizionali ordinari, come modificata, non possano essere oggetto di un nuovo procedimento ai sensi di tale disposizione dinanzi a un giudice indipendente e imparziale, precostituito per legge. Spetta alle autorità competenti dello Stato in questione, ove opportuno, (ri)avviare siffatto procedimento nei confronti dei giudici di cui trattasi.

( 101 ) Se non fosse possibile designare collegi comprensivi del giudice I.T., gli organi giurisdizionali non sarebbero in grado di verificare se essi stessi siano giudici indipendenti e imparziali, precostituiti per legge, rendendo così inapplicabile la sentenza Simpson (punti 55 e 57).

( 102 ) In particolare, il presidente di un organo giurisdizionale. V. articolo 41b, paragrafi 1 e 3, della legge sull’organizzazione degli organi giurisdizionali ordinari, come modificata.

( 103 ) Fatta salva la possibilità, per un giudice, di proporre un ricorso per risarcimento danni. Il diritto polacco sembra prevedere, in taluni casi, il risarcimento dei giudici sospesi: articolo 129 della legge sull’organizzazione degli organi giurisdizionali ordinari, come modificata.

( 104 ) Tenuto conto del notevole lasso di tempo trascorso dalla sospensione del giudice I.T., il 18 novembre 2020, numerose cause che gli erano state inizialmente assegnate potrebbero essere state già decise.

( 105 ) V. punto 4 delle osservazioni del Procuratore regionale.

( 106 ) Sono consapevole del fatto che il lasso di tempo intercorso tra la delibera della Sezione disciplinare del 18 novembre 2020 e la domanda di pronuncia pregiudiziale nella causa C‑671/20, del 9 dicembre 2020 è breve – così come la sospensione del procedimento principale – e che, nel frattempo, il procedimento principale in tale causa potrebbe non essere avanzato. Questa considerazione non modifica la mia posizione. La certezza del diritto e una posizione chiara e astratta su tali questioni, che sono applicabili in ogni caso, devono avere priorità sulle esigenze di speditezza nei singoli casi.