CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE

LAILA MEDINA

presentate il 7 aprile 2022 ( 1 )

Causa C‑638/20

MCM

contro

Centrala studiestödsnämnden

[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Överklagandenämnden för studiestöd (Commissione nazionale di ricorso per l’aiuto agli studi, Svezia)]

«Rinvio pregiudiziale – Libera circolazione dei lavoratori – Parità di trattamento – Vantaggi sociali – Articolo 45 TFUE – Regolamento (UE) n. 492/2011 – Articolo 7, paragrafo 2 – Aiuti finanziari all’istruzione superiore all’estero – Requisito di residenza – Requisito di integrazione sociale per gli studenti non residenti – Studente cittadino dello Stato che eroga l’aiuto, da sempre residente nello Stato in cui studia – Genitore ex lavoratore migrante nello Stato degli studi»

1.

Con la domanda di pronuncia pregiudiziale in esame l’Överklagandenämnden för studiestöd (Commissione nazionale di ricorso per l’aiuto agli studi, Svezia) chiede l’interpretazione dell’articolo 45 TFUE e dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 492/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all’interno dell’Unione ( 2 ). La domanda di pronuncia pregiudiziale è sorta nell’ambito di un’impugnazione proposta nel procedimento principale dal ricorrente, MCM, nei confronti del Centrala studiestödsnämnden (Consiglio svedese per il finanziamento dell’aiuto agli studi, che è responsabile per l’erogazione di aiuti finanziari agli studenti; in prosieguo: il «CSN») avente ad oggetto la richiesta di MCM di ottenere dallo Stato svedese aiuti finanziari per i suoi studi in Spagna.

I. Fatti all’origine della controversia nel procedimento principale e questione pregiudiziale

2.

MCM, al pari di suo padre, è cittadino svedese, ma vive in Spagna dalla nascita.

3.

Nel marzo 2020 MCM ha presentato una domanda al CSN in relazione ai suoi studi universitari in Spagna, iniziati nel gennaio 2020 ( 3 ). MCM ha fondato la sua domanda, tra l’altro, sul fatto che, sebbene suo padre viva e lavori in Svezia dal novembre 2011, in precedenza era stato attivo come lavoratore migrante in Spagna per circa 20 anni. MCM ha sostenuto, pertanto, che, in quanto figlio di un lavoratore migrante, egli avrebbe diritto all’aiuto finanziario agli studi.

4.

Il CSN ha respinto la domanda di MCM con la motivazione che egli non soddisfaceva il requisito della residenza in Svezia ai sensi del primo comma del paragrafo 23 del capitolo 3 dello studiestödslagen (1999:1395) ( 4 ) e che non era possibile concedergli un aiuto finanziario in base a nessuna delle eccezioni previste dal capitolo 12, paragrafi da 6 a 6b, del föreskrifter och allmänna råd om beviljning av studiemedel del CSN (CSNFS 2001:1) ( 5 ).

5.

A sostegno della propria decisione, il CSN ha anche affermato che non vi era alcun motivo basato sul diritto dell’Unione per derogare al requisito della residenza. L’autorità ha ritenuto che MCM non soddisfacesse il requisito alternativo dell’integrazione nella società svedese, che l’autorità ha previsto per coloro che non soddisfano il requisito della residenza e che chiedono un aiuto finanziario agli studi per studiare in un altro paese dell’Unione.

6.

Il CSN ha dichiarato, inoltre, che MCM non poteva trarre alcun diritto all’aiuto finanziario agli studi dal fatto che suo padre aveva esercitato in precedenza il suo diritto alla libertà di circolazione come lavoratore emigrando in Spagna. A tale riguardo, il CSN ha ritenuto che il padre non potesse più essere considerato un lavoratore migrante in quanto dal 2011 viveva e lavorava in Svezia.

7.

MCM ha impugnato tale decisione. Nella sua impugnazione, MCM ha fatto principalmente riferimento a circostanze che, a suo avviso, deponevano a favore del suo argomento secondo cui si deve ritenere che egli sia una persona integrata nella società svedese e che suo padre presenti ancora un collegamento con la Spagna ( 6 ).

8.

Nelle sue osservazioni sull’impugnazione dinanzi al giudice del rinvio, che, ai sensi del capitolo 6, paragrafo 11, primo comma, della legge sugli aiuti finanziari agli studi, è designato in quanto organo preposto a pronunciarsi sull’impugnazione, il CSN ha confermato la sua precedente valutazione. Allo stesso tempo, il CSN ha osservato che negare l’aiuto finanziario agli studi a MCM per gli studi all’estero potrebbe essere considerato un ostacolo al diritto alla libera circolazione del padre, poiché la conoscenza di tale conseguenza avrebbe potuto dissuadere fin dall’inizio il padre di MCM dal migrare in Spagna.

9.

Tuttavia, secondo il CSN, non è chiaro se la situazione in questione sia rimasta nell’ambito del diritto dell’Unione, dato che era trascorso un periodo considerevole da quando il padre di MCM aveva esercitato il suo diritto alla libera circolazione. In tale contesto, il CSN chiede altresì se un lavoratore migrante che ritorna nel suo paese d’origine possa, per tale paese e per un periodo indeterminato, avvalersi delle garanzie che si applicano ai lavoratori migranti e ai loro familiari in forza del regolamento n. 492/2011.

10.

Alla luce di quanto precede, l’Överklagandenämnden för studiestöd (Commissione nazionale di ricorso per l’aiuto agli studi) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte di giustizia la seguente questione pregiudiziale:

«Se uno Stato membro (il paese d’origine), nonostante quanto disposto all’articolo 45 TFUE e all’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 492/2011, e tenendo conto degli interessi di bilancio del paese d’origine, possa stabilire il requisito, per il figlio del lavoratore migrante, qualora quest’ultimo sia rientrato nel paese d’origine, di avere un collegamento con il paese d’origine al fine di concedere a tale figlio studente un aiuto finanziario per studiare all’estero, nell’altro Stato membro dell’UE in cui il genitore del figlio ha precedentemente lavorato (il paese ospitante), in una situazione in cui:

i)

dopo il ritorno dal paese ospitante, il genitore abbia vissuto e lavorato nel paese d’origine per almeno otto anni,

ii)

il figlio non abbia accompagnato il genitore nel paese d’origine, ma sia rimasto fin dalla nascita nel paese ospitante, e

iii)

il paese d’origine preveda lo stesso requisito di un collegamento per gli altri cittadini del paese d’origine che non soddisfano il requisito di residenza e che chiedono un aiuto finanziario agli studi per studiare all’estero in un altro paese dell’Unione europea».

II. Procedimento dinanzi alla Corte di giustizia

11.

Conformemente alla richiesta della Corte di giustizia, le presenti conclusioni verteranno soltanto sul merito della presente causa.

12.

MCM, i governi austriaco, danese, norvegese e svedese, nonché la Commissione europea, hanno presentato osservazioni scritte. Le parti non hanno chiesto la fissazione di un’udienza, che non si è tenuta.

III. Breve sintesi delle osservazioni delle parti

13.

MCM sostiene che il collegamento con il suo Stato membro d’origine è sufficiente per permettergli di ottenere un aiuto finanziario agli studi ( 7 ). Inoltre, il fatto che suo padre risieda attualmente in Svezia non incide affatto sulla sua posizione di lavoratore migrante. Dal 2011, il padre si reca regolarmente in Spagna, dove dispone un alloggio, anche al fine di potervi lavorare ( 8 ).

14.

Il governo svedese sostiene, in sostanza, che è possibile derogare al requisito della residenza allorché il beneficiario dell’aiuto sia integrato nella società svedese. Il requisito dell’esistenza di un collegamento, tuttavia, non è imposto ai figli di lavoratori migranti.

15.

I governi danese e svedese sostengono, in primo luogo, che il padre di MCM non esercita la sua libertà di movimento da quando ha fatto ritorno in Svezia, sicché si deve ritenere che egli abbia perso il suo status di lavoratore migrante. Per quanto riguarda lo status di ex lavoratore migrante, il governo svedese sostiene che, nel caso di specie, poiché l’assistenza finanziaria agli studi all’estero non è concessa ai lavoratori o ai loro figli in ragione del loro rapporto di lavoro, il lavoratore in questione non può più invocare tali diritti ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 492/2011 o dell’articolo 45 TFUE.

16.

In secondo luogo, il governo svedese ammette, tuttavia, che la portata dell’articolo 45 TFUE va oltre quella dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 492/2011, con la conseguenza che non si può escludere del tutto che una restrizione sotto forma di requisito di residenza possa dissuadere taluni genitori o futuri genitori dall’esercitare la loro libertà di circolazione.

17.

Il governo danese sostiene, in primo luogo, che l’articolo 45 TFUE e l’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 492/2011 non si applicano nel procedimento principale.

18.

Il governo danese ritiene che le norme sulla libera circolazione dei lavoratori non siano applicabili ratione materiae. Esso sostiene che la normativa svedese sull’assistenza finanziaria dovrebbe essere interpretata nel senso che uno studente non residente in Svezia può beneficiare di tale assistenza finanziaria qualora sia grado di dimostrare di avere lo status di figlio di un lavoratore migrante oppure un collegamento con la società svedese.

19.

In secondo luogo, anche qualora vi sia una restrizione, il governo danese ritiene che essa sarebbe giustificata, nel caso di specie, da un motivo imperativo di interesse generale.

20.

Il governo austriaco sostiene, in sostanza, per quanto attiene all’articolo 45 TFUE, che la normativa nazionale non esclude affatto i figli dei lavoratori migranti dall’aiuto finanziario agli studi, ma concede loro la stessa assistenza offerta ai figli dei lavoratori che restano in Svezia, con la sola differenza che il requisito della prova della residenza è sostituito da quello di un collegamento con la società svedese. In ogni caso, il governo austriaco ritiene che la normativa nazionale in questione permetta la flessibilità richiesta dalla giurisprudenza nel valutare il grado di collegamento e debba, quindi, essere considerata proporzionata all’obiettivo dell’integrazione.

21.

Il governo norvegese ritiene, in sostanza, che la normativa di cui al procedimento principale sia, in linea di principio, giustificata ai sensi dell’articolo 45 TFUE.

22.

La Commissione sostiene che, poiché MCM non è un lavoratore e non ha lasciato lo Stato membro in cui vive, egli non rientra nell’ambito di applicazione dell’articolo 45 TFUE o dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 492/2011. Per quanto riguarda il padre di MCM, la Commissione ritiene che, nella fattispecie, non vi sia alcuna restrizione della libertà di circolazione dei lavoratori.

IV. Valutazione

A.   Introduzione

23.

La causa in esame presenta due caratteristiche distintive rispetto alle cause già decise che discuterò nel prosieguo: in primo luogo, il lavoratore migrante ha fatto rientro (dalla Spagna) nel suo paese d’origine (Svezia) da più di otto anni; e, in secondo luogo, suo figlio, che chiede alla Svezia un aiuto finanziario per gli studi all’estero (in Spagna, che è il suo paese di nascita e di residenza), non ha mai risieduto nel suo paese d’origine.

24.

In primo luogo, si deve ricordare che «l’articolo 45, paragrafo 2, TFUE dispone che la libera circolazione dei lavoratori implica l’abolizione di qualsiasi discriminazione, fondata sulla nazionalità, tra i lavoratori degli Stati membri, per quanto riguarda l’impiego, la retribuzione e le altre condizioni di lavoro» ( 9 ).

25.

Ai sensi dell’articolo 7, paragrafi 1 e 2, del regolamento n. 492/2011, il lavoratore cittadino di uno Stato membro gode, sul territorio degli altri Stati membri, degli stessi vantaggi sociali e fiscali dei lavoratori nazionali.

26.

Tale disposizione costituisce «l’espressione particolare, nel campo specifico della concessione di vantaggi sociali, della regola della parità di trattamento sancita dall’articolo 45, paragrafo 2, TFUE e deve essere interpretato allo stesso modo di quest’ultima disposizione» ( 10 ).

27.

Secondo costante giurisprudenza, un sussidio concesso per il mantenimento e la formazione, allo scopo di compiere studi universitari sanciti da un titolo abilitante all’esercizio di un’attività professionale, costituisce un vantaggio sociale ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 492/2011 ( 11 ).

28.

La Corte ha parimenti dichiarato che l’aiuto al finanziamento degli studi concesso da uno Stato membro ai figli dei lavoratori costituisce, per il lavoratore migrante, un vantaggio sociale ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 492/2011 quando questi continui a provvedere al mantenimento del figlio ( 12 ).

29.

Inoltre, la Corte ha chiarito che i familiari del lavoratore migrante sono beneficiari indiretti della parità di trattamento riconosciuta a detto lavoratore dall’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 492/2011. Poiché la concessione del finanziamento degli studi al figlio di un lavoratore migrante costituisce, per il lavoratore migrante, un vantaggio sociale, il figlio può, in prima persona, avvalersi di detta disposizione per ottenere tale finanziamento qualora, in forza del diritto nazionale, esso sia concesso direttamente allo studente ( 13 ).

30.

Secondo la giurisprudenza della Corte, «[i]l principio della parità di trattamento sancito sia nell’articolo 45 TFUE sia nell’articolo 7 del regolamento n. 492/2011, vieta non soltanto le discriminazioni dirette basate sulla cittadinanza, ma anche qualsiasi discriminazione indiretta che, pur fondandosi su altri criteri di riferimento, pervenga in pratica al medesimo risultato» ( 14 ).

31.

La Corte ha già stabilito che l’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 492/2011 si applica alle prestazioni di sicurezza sociale nello Stato membro di cui il lavoratore è cittadino nella misura in cui detto lavoratore perderebbe tali prestazioni in ragione del suo impiego in un altro Stato membro ( 15 ).

32.

Dimostrerò ora che dalla summenzionata giurisprudenza discende che né l’articolo 45 TFUE né l’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 492/2011 ostano all’adozione di disposizioni come quelle di cui al procedimento principale.

B.   A seconda dei fatti, nella fattispecie si presenta una delle due situazioni

33.

Il giudice del rinvio è chiamato a stabilire quale delle due seguenti situazioni ricorra nei fatti di cui al procedimento principale: a) il padre, un (ex) lavoratore migrante, continua a provvedere al mantenimento del figlio, MCM, sicché l’aiuto finanziario agli studi in questione costituisce un vantaggio sociale per il padre, il che significa che rientra nell’ambito di applicazione dell’articolo 45 TFUE e/o dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 492/2011 (in prosieguo: «situazione A»); oppure b) il padre non provvede più al mantenimento di MCM, sicché nessuno di questi due articoli è applicabile al caso di specie (in prosieguo: «situazione B»).

34.

Ritengo, come la Commissione, che l’aiuto finanziario svedese agli studi costituisca, principalmente, un vantaggio sociale per lo studente stesso. È MCM che chiede tale aiuto ed è MCM che lo riceverebbe. Il contesto familiare, ad esempio il reddito dei genitori, non viene preso in considerazione. Qualora il caso di specie rientri nella «situazione B», lo studente stesso, MCM, non rientrerebbe, a priori, nell’ambito di applicazione dell’articolo 45 TFUE o dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 492/2011 per quanto concerne la domanda di aiuto finanziario agli studi in questione. Infatti, MCM non è un (ex) lavoratore migrante né ha lasciato (o, a quanto risulta, intende lasciare) per altri motivi lo Stato membro in cui è nato e in cui ha vissuto per tutta la vita (la Spagna).

35.

La formulazione dell’articolo 7, paragrafo 2, di tale regolamento è chiara e si rivolge ai «lavoratori» (o agli ex lavoratori) ( 16 ), ma non agli «studenti».

36.

Di conseguenza, ritengo che la portata ratione personae di tale articolo non debba essere estesa dalla Corte agli studenti dell’istruzione superiore.

37.

Il governo danese e la Commissione richiamano altresì l’articolo 10 del regolamento n. 492/2011. È sufficiente sottolineare che tale articolo concerne l’accesso dei figli del cittadino di uno Stato membro, che sia o sia stato occupato sul territorio di un altro Stato membro, a corsi «d’insegnamento generale», e non a corsi di istruzione superiore, come quelli frequentati da MCM nel caso di cui al procedimento principale. Inoltre, la questione proposta nella presente causa non verte su tale articolo.

38.

Qualora, invece, il caso di specie rientri nella «situazione A», l’aiuto finanziario agli studi costituirebbe un vantaggio sociale anche per l’(ex) lavoratore migrante (il padre di MCM), ma soltanto a condizione che egli continui a provvedere al mantenimento del figlio ( 17 ). Soltanto in tale situazione l’aiuto finanziario agli studi ridurrebbe gli oneri finanziari del padre.

39.

Purtroppo, la scarsità di informazioni nell’ordinanza di rinvio impedisce una chiara comprensione della causa di cui al procedimento principale. Ad esempio, non è chiaro se il padre, (ex) lavoratore migrante, continui o meno a provvedere al mantenimento del figlio, MCM.

40.

In Svezia, come sottolineato dalla Commissione, ai sensi dell’articolo 1, del capitolo 7 del Föräldrabalken (1949: 381) (codice dei genitori), l’obbligo giuridico dei genitori di provvedere al mantenimento del figlio, studente universitario, cessa quando il figlio raggiunge i 18 anni di età. Il giudice del rinvio non ha indicato se la domanda di aiuto finanziario agli studi concerna un periodo in cui MCM era minorenne. Dall’ordinanza di rinvio non risulta neppure se il padre di MCM continui, per altre ragioni, ad essere responsabile per il mantenimento di MCM a seguito del raggiungimento della maggiore età da parte di quest’ultimo, ad esempio per effetto del diritto spagnolo, di un contratto di diritto privato o del pagamento volontario di un aiuto periodico di un determinato importo.

41.

Come ho osservato al paragrafo 34 delle presenti conclusioni, nella «situazione B» l’aiuto finanziario agli studi in questione non costituisce un vantaggio sociale per il padre e, quindi, non rientra nell’ambito di applicazione dell’articolo 45 TFUE o dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 492/2011.

42.

Di conseguenza, la risposta alla questione proposta sarebbe negativa.

43.

Tuttavia, qualora il padre continui a provvedere al mantenimento di MCM e, quindi, l’aiuto finanziario agli studi in questione costituisca anche un vantaggio sociale per il padre, occorre innanzitutto stabilire se un (ex) lavoratore migrante rientri nell’ambito di applicazione sia dell’articolo 45 TFUE sia dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 492/2011. Tale accertamento è rimesso al giudice del rinvio, sulla base dei fatti della causa di cui al procedimento principale.

44.

Ricordo che «[d]isposizioni nazionali che impediscano ad un lavoratore cittadino di uno Stato membro di lasciare il paese d’origine per avvalersi del diritto alla libera circolazione, o che lo dissuadano dal farlo, costituiscono ostacoli frapposti a tale libertà anche se si applicano indipendentemente dalla cittadinanza dei lavoratori interessati» ( 18 ). Affinché una misura possa essere qualificata come indirettamente discriminatoria «non è necessario che essa produca l’effetto di favorire tutti i cittadini nazionali oppure di sfavorire soltanto i cittadini degli altri Stati membri ad esclusione dei cittadini nazionali» ( 19 ).

45.

Secondo la stessa giurisprudenza, «l’insieme delle disposizioni del Trattato FUE relative alla libera circolazione delle persone, così come quelle del regolamento n. 492/2011, mirano ad agevolare, per i cittadini degli Stati membri, l’esercizio di attività lavorative di qualsiasi tipo nel territorio dell’Unione ed ostano ai provvedimenti che possano sfavorire questi cittadini quando essi intendano svolgere un’attività economica nel territorio di un altro Stato membro» ( 20 ).

46.

In tale contesto, «i cittadini degli Stati membri dispongono, in particolare, del diritto, conferito loro direttamente dal Trattato, di lasciare il rispettivo Stato membro d’origine per entrare nel territorio di un altro Stato membro ed ivi soggiornare al fine di esercitarvi un’attività. Di conseguenza, l’articolo 45 TFUE osta a qualsiasi misura nazionale che possa rendere più difficile od ostacolare l’esercizio, da parte dei cittadini dell’Unione, della libertà fondamentale garantita da detto articolo» ( 21 ).

47.

Il padre di MCM si è trasferito, inizialmente, dalla Svezia alla Spagna ed è in seguito rientrato in Svezia: in entrambi i casi, si è spostato a fini di lavoro. L’articolo 45 TFUE può essere invocato nei confronti del paese d’origine dai cittadini di uno Stato membro in relazione a misure che impediscano o scoraggino detti cittadini dal lasciare il loro paese d’origine ( 22 ).

48.

Contrariamente alla posizione dei governi danese e svedese, ritengo che il fatto che sia trascorso un notevole periodo di tempo (più di otto anni) da quando il padre di MCM ha esercitato tale diritto non abbia, in linea di principio, alcuna influenza sulla questione se tale articolo (o l’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 492/2011) sia applicabile o meno. Un lavoratore migrante deve poter invocare il diritto alla parità di trattamento anche in una situazione in cui ha cessato di esercitare un’attività professionale nello Stato membro ospitante. Infatti, la Corte ha riconosciuto che lo status di ex lavoratore migrante può produrre effetti dopo la cessazione del rapporto di lavoro ( 23 ).

49.

La questione se l’aiuto finanziario svedese agli studi universitari all’estero, ai sensi del primo comma del paragrafo 23 del capitolo 3 della legge sugli aiuti finanziari agli studi, sia disponibile o meno in una situazione come quella di cui procedimento principale dipende da una lunga serie di eventi futuri e ipotetici: il fatto che il lavoratore abbia effettivamente figli in futuro, che tali (eventuali) figli scelgano di restare nello Stato membro ospitante nonostante il ritorno in Svezia del padre e il fatto che essi non siano integrati nella società svedese o che non possano fondarsi su altri motivi eccezionali al fine di beneficiare di tale aiuto.

50.

Come sottolineato dal governo danese e dalla Commissione, sulla base della giurisprudenza della Corte ( 24 ), nel caso di specie la catena di eventi è troppo aleatoria e la sua eventuale incidenza sulla scelta del lavoratore di esercitare la sua libertà di circolazione è troppo indiretta per ritenere che la suddetta disposizione nazionale possa essere considerata tale da ostacolare la libera circolazione dei lavoratori.

51.

Di conseguenza, le disposizioni in questione non dovrebbero essere considerate una restrizione alla libera circolazione dei lavoratori ( 25 ).

52.

A tale riguardo, è necessario distinguere la presente causa dalle cause Prinz e Seeberger ( 26 ), nelle quali le condizioni in questione erano tali da dissuadere i ricorrenti stessi dall’esercizio del loro diritto a circolare e soggiornare liberamente in un altro Stato membro, tenuto conto dell’incidenza che l’esercizio di tali libertà poteva avere sul diritto ai sussidi alla formazione oggetto di tali cause. Di converso, nella presente causa, i fatti oggetto del procedimento principale non riguardano le azioni personali del beneficiario, bensì il comportamento futuro di un’altra persona che ancora non esiste, cioè il figlio (ipotetico) del lavoratore.

53.

Si pone poi la questione se l’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 492/2011, che riconosce il diritto alla libera circolazione di tutti i lavoratori migranti (compresi i lavoratori stagionali e frontalieri; v. considerando 5 di tale regolamento) ( 27 ), si applichi soltanto ai lavoratori migranti provenienti da un altro Stato membro per quanto concerne le norme dello Stato membro ospitante o se esso possa essere invocato, come nel caso di specie, anche da un cittadino dello Stato membro d’origine che si sia trasferito in un altro Stato membro e che abbia poi fatto ritorno nel suo paese d’origine.

54.

Ci si chiede se un (ex) lavoratore migrante e/o suo figlio, impegnato in studi universitari, possano invocare il principio della parità di trattamento ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 2, di tale regolamento, non nei confronti delle autorità dello Stato membro ospitante ma, come nel caso di specie, nei confronti delle autorità del loro Stato membro d’origine.

55.

Ritengo che a tale questione si debba rispondere in senso negativo.

56.

Per quanto a mia conoscenza, la Corte non ha mai esteso la possibilità di invocare tale articolo in relazione allo Stato membro d’origine dell’(ex) lavoratore migrante o allo Stato membro d’origine di suo figlio. Di converso, la Corte ha costantemente statuito che tale articolo mira a garantire la parità di trattamento degli (ex) lavoratori migranti e dei lavoratori nazionali nello Stato membro ospitante. ( 28 ).

57.

Infatti, le regole dell’Unione in materia di libertà di circolazione mirano principalmente a garantire una tutela contro le discriminazioni che gli studenti figli di (ex) lavoratori migranti potrebbero subire nello Stato membro ospitante, e non una tutela contro possibili barriere nello Stato membro d’origine in una situazione in cui il cittadino desidera ottenere dal proprio Stato membro un aiuto finanziario agli studi al fine di esercitare il suo diritto alla libera circolazione. Tale posizione è sostenuta anche dalla letteratura giuridica accademica ( 29 ).

58.

La mia interpretazione è coerente con la finalità del regolamento n. 492/2011, il cui considerando 6 ( 30 ) menziona l’eliminazione degli ostacoli per quanto riguarda le condizioni d’integrazione della famiglia del lavoratore nella società del paese ospitante.

C.   Conclusione preliminare: non vi è una restrizione della libera circolazione dei lavoratori

59.

Dalle considerazioni che precedono risulta che né l’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 492/2011, né l’articolo 45 TFUE ostano a disposizioni nazionali come quelle di cui alla presente causa, che spetterà al giudice del rinvio esaminare alla luce dei fatti della causa di cui al procedimento principale.

D.   Per completezza: anche qualora vi fosse una restrizione, questa sarebbe giustificata

60.

Qualora la Corte non concordi con quanto sostenuto e giunga alla conclusione che tali disposizioni nazionali costituiscono una restrizione della libera circolazione dei lavoratori, spiegherò qui di seguito che, in ogni caso, tale restrizione sarebbe giustificata.

61.

Le disposizioni oggetto del procedimento principale prevedono che, per quanto riguarda l’aiuto finanziario agli studi all’estero, uno studente che non risieda in Svezia può ottenere tale aiuto qualora sia in grado di dimostrare un collegamento con la società svedese o sia figlio di un lavoratore migrante originario di un altro Stato membro che lavori in Svezia. Tutti i cittadini svedesi che risiedono al di fuori della Svezia, quindi, devono soddisfare il requisito di un collegamento con la società svedese qualora richiedano un aiuto finanziario agli studi in un altro Stato membro, indipendentemente dal fatto che il genitore abbia esercitato o meno il suo diritto alla libera circolazione. Ritengo giustificato che MCM sia tenuto a dimostrare siffatto collegamento. Infatti, se non fosse richiesto un collegamento, il richiedente si troverebbe in una situazione più favorevole rispetto agli studenti i cui genitori non hanno esercitato il diritto alla libera circolazione. Ciò andrebbe oltre l’obiettivo perseguito dalle norme in materia di libera circolazione dei lavoratori, che mirano principalmente a garantire che i lavoratori godano delle stesse condizioni nello Stato membro ospitante e che non siano dissuasi dal trasferirsi e dall’accettare un impiego in un altro Stato membro.

62.

Per quanto concerne la questione se imporre a MCM un requisito di residenza costituisca una discriminazione, è necessario confrontare la situazione in questione con la situazione in cui il requisito di residenza non è soddisfatto e si applica il diritto dell’Unione, vale a dire la situazione in cui un cittadino svedese, non soddisfacendo il requisito di residenza a causa del suo trasferimento dalla Svezia alla Spagna al fine di esercitarvi un’attività lavorativa, chieda in seguito un aiuto finanziario al fine di intraprendere degli studi (nel paese ospitante). È chiaro che il collegamento con la società svedese è richiesto in entrambi i casi. Di conseguenza, non vi è alcuna discriminazione diretta.

63.

Inoltre, anche qualora la Corte accerti che esiste una discriminazione indiretta nel caso di specie (quod non), ritengo che il requisito di un collegamento sia giustificato, poiché persegue un obiettivo legittimo ed è adeguato e proporzionato ( 31 ).

64.

La Corte ha statuito che «spetta alle autorità nazionali, qualora adottino un provvedimento di deroga ad un principio sancito dal diritto dell’Unione, provare, caso per caso, che tale provvedimento sia idoneo a garantire la realizzazione dell’obiettivo invocato e non vada al di là di quanto necessario ai fini del suo conseguimento. Le giustificazioni che possono essere addotte da uno Stato membro devono essere corredate di un’analisi dell’idoneità e della proporzionalità del provvedimento adottato dallo Stato medesimo, nonché da precisi elementi che consentano di avvalorarne il ragionamento» ( 32 ).

65.

A tale riguardo, la Corte ha già affermato che la promozione della mobilità degli studenti può costituire un motivo imperativo di interesse generale idoneo a giustificare una restrizione, purché i criteri adottati siano adeguati e proporzionati ( 33 ). Un criterio relativo alla residenza o, qualora conduca a una situazione contraria al diritto dell’Unione, il requisito di un collegamento sufficiente con la società svedese mira a garantire che tali studenti facciano ritorno in Svezia dopo i loro studi all’estero e acquisiscano conoscenze, in definitiva, per contribuire al mercato del lavoro e all’economia svedesi ( 34 ). La Corte ha altresì statuito che il requisito di un siffatto collegamento può essere giustificato qualora miri a garantire un elevato livello di istruzione della popolazione residente ( 35 ).

66.

Al riguardo, la Corte ha già dichiarato che gli Stati membri restano liberi di stabilire le condizioni che disciplinano il collegamento dei loro cittadini con la società di tale Stato membro ai fini della concessione di finanziamenti agli studi in un altro Stato membro, nel senso che possono subordinare la concessione di tali finanziamenti alla presentazione della prova di un collegamento effettivo con lo Stato membro che eroga il finanziamento, anche se «la prova richiesta (...) non deve avere carattere troppo esclusivo, privilegiando indebitamente un elemento non necessariamente rappresentativo del grado reale ed effettivo di collegamento tra il richiedente e lo Stato membro medesimo, restando escluso qualsiasi altro elemento rappresentativo» ( 36 ). Questa giurisprudenza, che riguarda gli articoli 20 e 21 TFUE, è applicabile anche al caso della libera circolazione dei lavoratori, poiché l’oggetto della protezione è lo stesso. Qualora la situazione di MCM rientri nell’ambito di applicazione dell’articolo 21 TFUE – circostanza che non sono in grado di accertare sulla base delle succinte informazioni contenute nell’ordinanza di rinvio – per stabilire se vi sia una restrizione alla libera circolazione delle persone la valutazione della questione se la misura sia giustificata, proporzionata e adeguata sarebbe identica a quella effettuata ai sensi dell’articolo 45 TFUE.

67.

Dato che il diritto all’aiuto finanziario agli studi oggetto della causa di cui al procedimento principale non si basa esclusivamente su un periodo minimo di residenza in Svezia, ma può essere fondato altresì su un sufficiente collegamento con la società svedese, la normativa svedese è conforme alla giurisprudenza della Corte. Ritengo che tale normativa permetta la flessibilità richiesta dalla giurisprudenza della Corte per quanto attiene alla valutazione del grado di collegamento dello studente con la società dello Stato membro che eroga l’aiuto e possa, pertanto, essere considerata giustificata, proporzionata e adeguata (in conformità con la giurisprudenza citata ai paragrafi 65 e 66 delle presenti conclusioni).

68.

Infatti, nella misura in cui l’ordinanza di rinvio richiama la giurisprudenza esistente della Corte ( 37 ), la normativa in questione si basa su obiettivi comparabili, poiché sia l’integrazione degli studenti sia l’intenzione di accertare l’esistenza di un collegamento sono idonei a costituire obiettivi di interesse generale ( 38 ).

69.

La Corte ha già riconosciuto che uno Stato membro può subordinare la concessione di un finanziamento alla prova di un certo grado di integrazione nella società dello Stato, al fine di evitare che la concessione di tale aiuto a studenti di altri Stati membri divenga un onere irragionevole che potrebbe incidere sull’importo globale degli aiuti che possono essere concessi dallo Stato ( 39 ). Inoltre, la Corte ha affermato in queste sentenze che è possibile, in linea di principio, fondarsi su considerazioni simili ai fini della concessione, da parte di uno Stato membro, di aiuti agli studenti che intendano proseguire gli studi in altri Stati membri.

70.

Concordo con il governo danese sul fatto che il collegamento con la società svedese rifletta, quindi, un bilanciamento ragionevole di due interessi contrapposti, vale a dire, da un lato, l’interesse dei lavoratori alla libertà di circolazione e l’obiettivo della mobilità degli studenti all’interno dell’Unione europea e, dall’altro, l’interesse dei sistemi di aiuti finanziari agli studi previsti dagli Stati membri.

71.

Nonostante le disposizioni svedesi applicabili non facciano espressamente riferimento al criterio dell’integrazione dello studente nella società svedese, la giurisprudenza applicabile a tali disposizioni include tale fattore tra le circostanze che possono costituire motivi eccezionali che giustificano la concessione del finanziamento agli studi.

72.

Sebbene, quindi, i requisiti stabiliti dalla giurisprudenza della Corte per valutare l’integrazione sociale nella società svedese sembrino, prima facie, essere stati tenuti in considerazione nel caso di specie, spetta tuttavia al giudice nazionale stabilire, sulla base dei fatti, se tali criteri siano stati correttamente applicati nel caso di MCM.

73.

Ritengo, al pari della Commissione, che le informazioni fornite nell’ordinanza di rinvio non dimostrino in modo chiaro che la Svezia costituisca il centro degli interessi di MCM.

74.

Ai sensi dell’articolo 10 del regolamento n. 492/2011, MCM, in quanto figlio di un (ex) lavoratore migrante, ha diritto all’aiuto spagnolo agli studi alle stesse condizioni dei cittadini spagnoli, poiché il diritto al finanziamento ai sensi di tale articolo non dipende dalla circostanza che il padre continui o meno ad essere responsabile per il mantenimento di MCM ( 40 ).

75.

Pur essendo possibile che l’aiuto spagnolo agli studi sia meno favorevole rispetto a quello svedese, il diritto dell’Unione non può garantire a un lavoratore che il trasferimento in un altro Stato membro sia socialmente neutro per il lavoratore o la sua famiglia.

76.

Infatti, un lavoratore che eserciti il suo diritto alla libera circolazione non può attendersi neutralità in materia sociale, poiché un trasferimento in un altro Stato membro può essere più o meno vantaggioso. L’articolo 10 del regolamento n. 492/2011 si limita a garantire che (ex) lavoratori migranti siano soggetti alle stesse condizioni dei lavoratori dello Stato membro ospitante ( 41 ).

V. Conclusione

77.

Propongo alla Corte di giustizia di rispondere alla questione pregiudiziale proposta dall’Överklagandenämnden för studiestöd (Commissione nazionale di ricorso per l’aiuto agli studi, Svezia) come segue:

Né l’articolo 45 TFUE né l’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 492/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all’interno dell’Unione ostano a che uno Stato membro (il paese d’origine) preveda il requisito ai sensi del quale il figlio di un (ex) lavoratore migrante, dopo il ritorno di quest’ultimo nel suo paese d’origine, deve avere un collegamento con il paese d’origine ai fini della concessione a tale figlio di un aiuto finanziario per studiare all’estero nell’altro Stato membro dell’Unione in cui il genitore abbia precedentemente lavorato (il paese ospitante), in una situazione in cui:

i)

il figlio non abbia mai risieduto nel paese d’origine, ma viva dalla nascita nel paese ospitante; e

ii)

il paese d’origine applichi ad altri suoi cittadini che non soddisfano il requisito di residenza e che chiedono un aiuto finanziario agli studi per studiare all’estero in un altro Stato membro dell’Unione lo stesso requisito di un collegamento con il paese d’origine.


( 1 ) Lingua originale: l’inglese.

( 2 ) GU 2011, L 141, pag. 1.

( 3 ) Nelle sue osservazioni alla Corte, MCM precisa di aver iniziato gli studi universitari il 15 settembre 2018 e di frequentare attualmente il secondo anno di scienze politiche. MCM ha richiesto l’aiuto agli studi all’estero soltanto a partire dal gennaio 2020, poiché non era a conoscenza della procedura da seguire e poiché l’aiuto non può essere richiesto retroattivamente.

( 4 ) Legge (1999:1395) sull’aiuto finanziario agli studi; in prosieguo: la «legge sull’aiuto finanziario agli studi»).

( 5 ) Regolamento e linee guida generali sulla concessione di aiuti finanziari agli studi (CSNFS 2001:1)].

( 6 ) V. paragrafo 13 delle presenti conclusioni.

( 7 ) MCM indica che è cittadino svedese, che un suo genitore e altri membri della sua famiglia sono svedesi e che egli trascorre regolarmente dei periodi di tempo in Svezia.

( 8 ) MCM sostiene che suo padre ha esercitato il diritto alla libera circolazione tra Stoccolma (Svezia) e Barcellona (Spagna), soggiornandovi ogni mese tra i 4 e i 14 giorni. MCM sostiene che questi soggiorni non possono essere considerati «ferie», dato che durante ciascuno di essi il padre ha svolto attività lavorativa (telelavoro), motivo per cui ha conservato un alloggio in Spagna.

( 9 ) Sentenza del 20 giugno 2013, Giersch e a., (C‑20/12, EU:C:2013:411, punto 34) (in prosieguo: la «sentenza Giersch»). V. in relazione a tale sentenza, Michel, V., Travailleurs frontaliers, Europe, n. 8, agosto 2013, Carlier, J.-Y., La libre circulation des personnes dans l’Union européenne, Chroniques, Journal de droit européen, n. 208 – 4/2014, pag. 170 e O’Leary, S., The Curious Case of Frontier Workers and Study Finance: Giersch, CMLR, 51, pag. 601 (in cui si sostiene che le giustificazioni oggettive ammesse dalla Corte in materia di sanità – il rischio di grave pregiudizio all’equilibrio finanziario del sistema di sicurezza sociale o l’obiettivo del mantenimento di un servizio medico-ospedaliero equilibrato – sembrano essere uno strumento più appropriato rispetto al criterio del collegamento effettivo per provvedere al tipo di mobilità studentesca e ai relativi costi in casi come quello all’origine della sentenza Giersch). A tale riguardo, v. anche le conclusioni dell’avvocato generale Slynn nella causa Humbel e Edel (C‑263/86, non pubblicata, EU:C:1988:151, pag. 5380).

( 10 ) V. sentenza Giersch, punto 35. Tale sentenza concerne il regolamento (CEE) n. 1612/68 del Consiglio, del 15 ottobre 1968, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità (GU 1968, L 257, pag. 2). Poiché l’articolo 7, paragrafo 2, di tale regolamento è identico all’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 492/2011, la giurisprudenza della Corte sull’interpretazione della prima disposizione si applica, mutatis mutandis, all’interpretazione della seconda.

( 11 ) V. sentenza Giersch, punto 38. V. anche sentenza del 10 luglio 2019, Aubriet (C‑410/18, EU:C:2019:582, punto 25) (v., in relazione a tale sentenza, Rigaux, A., Bourse d’enseignement supérieur, Europe, n. 10, ottobre 2019, pag. 24, e Lhernould, J.-Ph., Comment établir le degré de rattachement des travailleurs frontaliers à leur Etat de travail ?, RJS, 11/19, pag. 770).

( 12 ) V. sentenza Giersch, punto 39.

( 13 ) V. sentenza Giersch, punto 40.

( 14 ) Sentenza del 10 luglio 2019, Aubriet (C‑410/18, EU:C:2019:582, punto 26).

( 15 ) Sentenza del 2 aprile 2020, Landkreis Südliche Weinstraße (C‑830/18, EU:C:2020:275, punti da 22 a 24).

( 16 ) V. sentenza del 6 ottobre 2020, Jobcenter Krefeld (C‑181/19, EU:C:2020:794, punti da 45 a 55).

( 17 ) V. sentenza Giersch, punto 39.

( 18 ) Sentenza del 5 dicembre 2013, Zentralbetriebsrat der gemeinnützigen Salzburger Landeskliniken Betriebs (C‑514/12, EU:C:2013:799, punto 30).

( 19 ) Sentenza del 5 dicembre 2013, Zentralbetriebsrat der gemeinnützigen Salzburger Landeskliniken Betriebs (C‑514/12, EU:C:2013:799, punto 31).

( 20 ) Sentenza del 5 dicembre 2013, Zentralbetriebsrat der gemeinnützigen Salzburger Landeskliniken Betriebs (C‑514/12, EU:C:2013:799, punto 32).

( 21 ) Sentenza del 10 ottobre 2019, Krah (C‑703/17, EU:C:2019:850, punto 41).

( 22 ) Sentenza del 15 dicembre 1995, Bosman (C‑415/93, EU:C:1995:463, punto 96).

( 23 ) Sentenza del 19 giugno 2014, Saint Prix (C‑507/12, EU:C:2014:2007, punto 35).

( 24 ) Sentenza del 13 marzo 2019, Gemeinsamer Betriebsrat EurothermenResort Bad Schallerbach (C‑437/17, EU:C:2019:193, punto 40).

( 25 ) Sentenze del 27 gennaio 2000, Graf (C‑190/98, EU:C:2000:49, punti 2425), e del 13 marzo 2019, Gemeinsamer Betriebsrat EurothermenResort Bad Schallerbach (C‑437/17, EU:C:2019:193, punto 40).

( 26 ) Sentenza del 18 luglio 2013 (C‑523/11 e C‑585/11, EU:C:2013:524).

( 27 ) «[Il diritto di tutti i lavoratori degli Stati membri di esercitare l’attività di loro scelta all’interno dell’Unione] dovrebbe essere riconosciuto indistintamente ai lavoratori “permanenti”, stagionali e frontalieri o a quelli che esercitino la loro attività in occasione di una prestazione di servizi».

( 28 ) V., ad esempio, sentenze del 27 marzo 1985, Hoeckx (249/83, EU:C:1985:139, punto 20), e del 6 ottobre 2020, Jobcenter Krefeld (C‑181/19, EU:C:2020:794, punto 72): «L’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 492/2011, del quale possono avvalersi coloro che godono di un diritto di soggiorno fondato sull’articolo 10 di tale regolamento (...) stabilisce, in sostanza, che il lavoratore cittadino di uno Stato membro gode nello Stato membro ospitante, anche nel caso in cui sia disoccupato, degli stessi vantaggi sociali e fiscali dei lavoratori nazionali».

( 29 ) Martin, D., Arrêts « Giersch » et « Prinz » : les différents statuts de l’étudiant, Journal de droit européen, 2013, pag. 273.

( 30 )

( 31 ) Sentenza del 5 dicembre 2013, Zentralbetriebsrat der gemeinnützigen Salzburger Landeskliniken Betriebs (C‑514/12, EU:C:2013:799, punto 36).

( 32 ) Sentenza del 14 giugno 2012, Commissione/Paesi Bassi (C‑542/09, EU:C:2012:346, punto 81). V. anche punto 82 di tale sentenza.

( 33 ) V. sentenza Giersch, punti da 53 a 56.

( 34 ) V., per un ragionamento analogo, la sentenza Giersch, punti 67 e 68.

( 35 ) V. sentenza del 14 dicembre 2016, Bragança Linares Verruga e a. (C‑238/15, EU:C:2016:949, punto 46).

( 36 ) Sentenze del 18 luglio 2013, Prinz e Seeberger (C‑523/11 e C‑585/11, EU:C:2013:524, punti 3738), e del 24 ottobre 2013, Thiele Meneses (C‑220/12, EU:C:2013:683, punto 36).

( 37 ) Si richiama la sentenza del 18 luglio 2013, Prinz e Seeberger (C‑523/11 e C‑585/11, EU:C:2013:524).

( 38 ) Sentenza del 18 luglio 2013, Prinz e Seeberger (C‑523/11 e C‑585/11, EU:C:2013:524, punto 34).

( 39 ) Sentenze del 18 luglio 2013, Prinz e Seeberger (C‑523/11 e C‑585/11, EU:C:2013:524, punto 36), e del 24 ottobre 2013, Thiele Meneses (C‑220/12, EU:C:2013:683, punto 35).

( 40 ) Sentenze del 15 marzo 1989, Echternach e Moritz (389/87 e 390/87, EU:C:1989:130), e del 4 maggio 1995, Gaal (C‑7/94, EU:C:1995:118).

( 41 ) Sentenza del 18 luglio 2017, Erzberger (C‑566/15, EU:C:2017:562, punti 3334 e giurisprudenza ivi citata).