CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE
JEAN RICHARD DE LA TOUR
presentate il 27 aprile 2021 ( 1 )
Cause riunite C‑584/20 P e C‑621/20 P
Commissione europea
contro
Landesbank Baden‑Württemberg,
Comitato di risoluzione unico (CRU) (C‑584/20 P)
e
Comitato di risoluzione unico (CRU)
contro
Landesbank Baden‑Württemberg (C‑621/20 P)
«Impugnazione – Unione economica e monetaria – Unione bancaria – Meccanismo di risoluzione unico degli enti creditizi e di talune imprese di investimento (MRU) – Fondo di risoluzione unico (FRU) – Processo equo – Principio del contraddittorio – Motivo rilevato d’ufficio – Autenticazione della decisione controversa – Calcolo dei contributi ex ante per il 2017 – Obbligo di motivazione – Segreto commerciale – Legittimità del regolamento delegato (UE) 2015/63»
I. Introduzione
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1. |
L’obiettivo principale del meccanismo di risoluzione unico (MRU) ( 2 ), che costituisce il secondo pilastro dell’unione bancaria, consiste nel garantire che i dissesti bancari all’interno di tale unione siano gestiti in modo efficace e comportino il minor costo possibile per i contribuenti e per l’economia reale. Il Comitato di risoluzione unico (CRU), agenzia dell’Unione europea con il compito di vigilare sul funzionamento efficace e coerente del MRU, adotta la decisione di avviare una procedura di risoluzione bancaria, mentre, sul piano operativo, tale decisione sarà attuata in collaborazione con le autorità nazionali di risoluzione. |
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2. |
Il CRU detiene un Fondo di risoluzione unico (FRU), il cui ruolo consiste nel finanziare le misure di risoluzione. Tale fondo è alimentato dai contributi degli enti creditizi e di talune imprese di investimento della zona dell’euro ( 3 ). Un accordo intergovernativo disciplina il trasferimento dei contributi a livello dell’Unione ( 4 ). |
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3. |
La messa in comune del finanziamento diverrà completa alla fine del 2023 poiché, in tale data, i contributi saranno destinati unicamente al FRU e non più in parte, sempre più esigua ogni anno, alle autorità nazionali di risoluzione. Le modalità di calcolo di tali contributi sono state oggetto di numerose discussioni e di lunghe trattative tra gli Stati membri ( 5 ). |
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4. |
Detti contributi sono calcolati annualmente al fine di consentire al FRU, al termine del periodo iniziale di otto anni, di disporre di fondi rappresentanti almeno l’1% dell’ammontare dei depositi protetti di tutti gli enti creditizi autorizzati in tutti gli Stati membri partecipanti. Tuttavia, la somma annua dei medesimi contributi non deve superare il 12,5% del livello‑obiettivo. |
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5. |
I contributi degli enti sono calcolati in funzione delle dimensioni dell’ente, in modo forfettario, e/o adeguati al profilo di rischio di tale ente ( 6 ). |
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6. |
Pertanto, la risoluzione bancaria consente non solo di ridurre il costo economico e di bilancio degli eventuali dissesti bancari futuri, ma mira anche a moderare talune condotte rischiose all’interno degli enti, tra cui i più importanti avevano la garanzia di essere salvati dai pubblici poteri e, in definitiva, dai contribuenti, nonché, di conseguenza, a ridurre la probabilità del loro verificarsi, attraverso la limitazione di tale alea morale. |
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7. |
Con decisione dell’11 aprile 2017 sul calcolo dei contributi ex ante per il 2017 al FRU (SRB/ES/SRF/2017/05) ( 7 ), il CRU ha fissato l’importo dei contributi ex ante dovuti al FRU, da ciascun ente per il 2017 e, in particolare, dalla Landesbank Baden‑Württemberg (in prosieguo: la «LBBW»). |
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8. |
Adito dalla LBBW, il Tribunale dell’Unione europea, con sentenza del 23 settembre 2020, Landesbank Baden‑Württemberg/CRU ( 8 ), ha annullato la decisione controversa nella parte riguardante tale banca. |
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9. |
La Commissione europea, interveniente in primo grado, nonché il CRU hanno proposto ciascuno un’impugnazione avverso tale sentenza. |
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10. |
Statuendo su tali impugnazioni, la Corte ha l’opportunità di pronunciarsi, da un lato, sulle modalità di autenticazione dell’allegato di una decisione del CRU e, dall’altro, sulle modalità di calcolo dei contributi ex ante che quest’ultimo deve applicare nell’ambito del MRU. |
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11. |
In particolare, i ricorrenti chiedono alla Corte di pronunciarsi, in ogni caso, sulla legittimità delle disposizioni del regolamento delegato 2015/63 relative al calcolo dei contributi ex ante. Infatti, il Tribunale ha concluso per l’illegittimità di tali disposizioni a causa della mancanza di trasparenza intrinseca di tali modalità di calcolo, attinenti al rispetto del segreto commerciale risultante dalla presa in considerazione di cifre relative agli altri enti, mancanza di trasparenza che viola l’obbligo di motivazione previsto all’articolo 296 TFUE. |
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12. |
Proporrò alla Corte, in primo luogo, di annullare la sentenza impugnata, da un lato, in quanto il Tribunale ha violato il principio del contraddittorio nella valutazione dell’autenticazione dell’allegato alla decisione controversa, e, dall’altro, in quanto ha commesso un errore di diritto riguardo alla portata dell’obbligo di motivazione e alla legittimità del regolamento delegato 2015/63. In secondo luogo, proporrò alla Corte di avocare a sé la causa su tali due questioni e, pronunciandosi nuovamente, di annullare la decisione controversa per la parte riguardante la LBBW, in mancanza di una sufficiente autenticazione dell’allegato di tale decisione e in mancanza di una motivazione sufficiente di detta decisione. Proporrò altresì alla Corte di respingere l’eccezione di illegittimità delle disposizioni contestate del regolamento delegato 2015/63, a condizione che il CRU garantisca una maggiore trasparenza su talune somme di dati riservati di terzi. |
II. Contesto normativo
A. Direttiva 2014/59
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13. |
L’articolo 102, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2014/59 dispone quanto segue: «1. Gli Stati membri provvedono a che, entro il 31 dicembre 2024, il rispettivo meccanismo di finanziamento disponga di mezzi finanziari pari ad almeno l’1% dell’ammontare dei depositi protetti di tutti gli enti autorizzati nel rispettivo territorio. Gli Stati membri possono fissare livelli‑obiettivo superiori a tale ammontare. 2. Nel periodo iniziale di cui al paragrafo 1, i contributi ai meccanismi di finanziamento raccolti in conformità all’articolo 103 sono spalmati nel tempo nel modo più uniforme possibile, fino al raggiungimento del livello‑obiettivo (...)». |
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14. |
L’articolo 103 di detta direttiva così prevede: «1. Ai fini del raggiungimento del livello‑obiettivo fissato nell’articolo 102, gli Stati membri provvedono a che siano raccolti a cadenza almeno annuale contributi presso gli enti autorizzati nel rispettivo territorio, ivi comprese le succursali nell’Unione. 2. I contributi di ciascun ente sono calcolati in percentuale dell’ammontare delle sue passività (esclusi i fondi propri) meno i depositi protetti in relazione alle passività aggregate (esclusi i fondi propri) meno i depositi protetti di tutti gli enti autorizzati nel territorio dello Stato membro. Tali contributi sono corretti secondo i criteri adottati a norma del paragrafo 7 in funzione del profilo di rischio dell’ente. (...) 7. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 115 per precisare il concetto della correzione dei contributi in funzione del profilo di rischio dell’ente, di cui al presente articolo, paragrafo 2, tenuto conto di tutti gli elementi seguenti:
(...)» |
B. Regolamento (UE) n. 806/2014
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15. |
L’articolo 67 del regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2014, che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico e che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010 ( 9 ), dispone quanto segue: «1. È istituito il [FRU]. Esso è alimentato conformemente alle norme relative al trasferimento dei fondi raccolti a livello nazionale verso il [FRU] secondo le modalità stabilite dall’Accordo [sul trasferimento e la messa in comune dei contributi al FRU]. 2. Il Comitato ricorre al [FRU] solo al fine di garantire un’applicazione efficiente degli strumenti e poteri di risoluzione di cui alla parte II, titolo I, e in conformità degli obiettivi della risoluzione e ai principi che disciplinano la risoluzione di cui agli articoli 14 e 15. In nessun caso il bilancio dell’Unione o i bilanci nazionali rispondono per le spese o le perdite del [FRU]. 3. Il proprietario del [FRU] è il Comitato. 4. I contributi di cui agli articoli 69, 70 e 71 sono raccolti presso le entità di cui all’articolo 2 dalle autorità nazionali di risoluzione e sono trasferiti al [FRU] conformemente all’Accordo [sul trasferimento e la messa in comune dei contributi al FRU]». |
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16. |
L’articolo 69, paragrafi 1 e 2, di detto regolamento enuncia quanto segue: «1. Al termine di un periodo iniziale di otto anni dal 1o gennaio 2016 (...), il [FRU] dispone di mezzi finanziari pari ad almeno l’1% dell’ammontare dei depositi protetti di tutti gli enti creditizi autorizzati in tutti gli Stati membri partecipanti. 2. Nel periodo iniziale di cui al paragrafo 1, i contributi al [FRU] calcolati conformemente all’articolo 70 e raccolti a norma dell’articolo 67, paragrafo 4, sono scaglionati nel tempo nel modo più uniforme possibile fino al raggiungimento del livello‑obiettivo, tenendo tuttavia debitamente conto della fase del ciclo economico e dell’impatto che possono avere i contributi prociclici sulla situazione finanziaria degli enti contribuenti». |
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17. |
L’articolo 70, paragrafi 1 e 2, di detto regolamento prevede quanto segue: «1. Il singolo contributo dovuto da ciascun ente almeno su base annua è calcolato in percentuale dell’ammontare delle sue passività, esclusi i fondi propri e i depositi protetti, in relazione alle passività aggregate, esclusi i fondi propri e i depositi protetti, di tutti gli enti autorizzati nei territori di tutti gli Stati membri partecipanti. 2. Ogni anno il Comitato, previa consultazione della [Banca centrale europea (BCE)] o dell’autorità nazionale competente e in stretta cooperazione con le autorità nazionali di risoluzione, calcola i singoli contributi per assicurare che i contributi dovuti da tutti gli enti autorizzati sul territorio di tutti gli Stati membri partecipanti non superino il 12,5% del livello‑obiettivo. Ogni anno il calcolo dei contributi dei singoli enti si basa su:
(...)» |
C. Regolamento delegato 2015/63
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18. |
Ai sensi dell’articolo 4 del regolamento delegato 2015/63: «1. L’autorità di risoluzione determina il contributo annuale dovuto da ciascun ente in funzione del profilo di rischio dell’ente, basandosi sulle informazioni da questo fornite a norma dell’articolo 14 e applicando la metodologia stabilita nella presente sezione. 2. L’autorità di risoluzione determina il contributo annuale di cui al paragrafo 1 in base al livello‑obiettivo annuale del meccanismo di finanziamento della risoluzione, tenendo conto del livello‑obiettivo che deve essere raggiunto entro il 31 dicembre 2024 a norma dell’articolo 102, paragrafo 1, della direttiva [2014/59] e in base all’ammontare medio dei depositi protetti dell’anno precedente, calcolato su base trimestrale, di tutti gli enti autorizzati nel territorio di pertinenza». |
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19. |
L’articolo 5 di tale regolamento delegato enuncia i principi della correzione del contributo annuale di base in funzione del rischio. |
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20. |
L’articolo 6 di detto regolamento delegato definisce le categorie e gli indicatori di rischio, la cui ponderazione relativa è fissata all’articolo 7 del medesimo regolamento delegato. |
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21. |
L’articolo 9 del regolamento delegato 2015/63 dispone quanto segue: «1. L’autorità di risoluzione determina per ciascun ente il fattore di ulteriore correzione per il rischio combinando gli indicatori di rischio di cui all’articolo 6 secondo la formula e le procedure previste nell’allegato I. 2. Fatto salvo l’articolo 10, l’autorità di risoluzione determina, per ogni periodo di contribuzione, il contributo annuale di ciascun ente moltiplicando il contributo annuale di base per il fattore di ulteriore correzione per il rischio, secondo la formula e le procedure previste nell’allegato I. 3. Il fattore di correzione per il rischio si situa tra 0,8 e 1,5». |
D. Regolamento delegato (UE) 2017/747
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22. |
Il regolamento delegato (UE) 2017/747 della Commissione, del 17 dicembre 2015, che integra il regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i criteri relativi al calcolo dei contributi ex ante e le circostanze e le modalità secondo le quali il pagamento dei contributi straordinari ex post può essere parzialmente o integralmente differito ( 10 ), all’articolo 3, paragrafi 1 e 4, prevede quanto segue: «1. Nel valutare la fase del ciclo economico e l’impatto che possono avere i contributi prociclici sulla situazione finanziaria degli enti contribuenti, ai sensi dell’articolo 69, paragrafo 2, del regolamento (…) n. 806/2014, il Comitato prende in considerazione almeno i seguenti indicatori:
(...) 4. In ogni periodo di contribuzione il livello dei contributi annuali può essere relativamente inferiore alla media dei contributi annuali calcolati ai sensi dell’articolo 69, paragrafo 1, e dell’articolo 70, paragrafo 2, del regolamento (…) n. 806/2014 solo quando il Comitato verifichi che sulla base di previsioni prudenti il livello‑obiettivo può essere raggiunto alla fine del periodo iniziale». |
III. Fatti
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23. |
La LBBW è un ente creditizio con sede in Germania, collegato al sistema di tutela istituzionale della Sparkassen‑Finanzgruppe (gruppo finanziario delle casse di risparmio, Germania). |
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24. |
Il 26 gennaio 2017 la LBBW ha trasmesso alla Bundesanstalt für Finanzmarktstabilisierung (Agenzia federale per la stabilizzazione del mercato finanziario, Germania; in prosieguo: l’«AFSM»), l’autorità di risoluzione tedesca, la propria dichiarazione ai fini del calcolo del contributo ex ante per il 2017. |
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25. |
Con la decisione controversa, il CRU in sessione esecutiva, ha deciso, in forza dell’articolo 54, paragrafo 1, lettera b), e dell’articolo 70, paragrafo 2, del regolamento n. 806/2014, l’importo del contributo ex ante dovuto da ciascun ente, tra cui la LBBW, per l’anno 2017. |
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26. |
Con avviso di riscossione del 21 aprile 2017, ricevuto il 24 aprile 2017, l’AFSM ha informato la LBBW che il CRU aveva fissato il suo contributo ex ante al FRU per il 2017 e le ha comunicato l’importo da pagare a favore del Restrukturierungsfonds (fondo di ristrutturazione, Germania). L’AFSM ha allegato due documenti all’avviso di riscossione, vale a dire una versione in lingua tedesca del testo della decisione controversa, senza l’allegato menzionato nel testo di tale decisione, e un documento intitolato «Dettagli del calcolo (adeguato al rischio): Contributi ex ante al [FRU] per il 2017». |
IV. Procedimento dinanzi al Tribunale e sentenza impugnata
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27. |
Con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale il 30 giugno 2017, la LBBW ha proposto un ricorso di annullamento della decisione controversa. |
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28. |
Con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale il 29 settembre 2017, la Commissione ha chiesto di intervenire a sostegno delle conclusioni del CRU, domanda accolta con decisione del 13 novembre 2017. |
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29. |
Sono state disposte:
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30. |
Il Tribunale ha ammesso, da un lato, la legittimazione ad agire della LBBW con la motivazione che, sebbene i destinatari delle decisioni del CRU sul calcolo dei contributi ex ante al FRU siano le autorità nazionali di risoluzione, gli enti debitori di tali contributi sono direttamente e individualmente interessati da dette decisioni. D’altro lato, il Tribunale ha ammesso la ricevibilità dell’eccezione di illegittimità sollevata contro talune disposizioni del regolamento delegato 2015/63. |
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31. |
Il Tribunale, dopo aver ricordato che il giudice dell’Unione è tenuto a rilevare d’ufficio il motivo di ordine pubblico relativo alla violazione delle forme sostanziali, il quale comprende la mancanza di autenticazione dell’atto nonché l’omessa o insufficiente motivazione, ha dichiarato che tale requisito di autenticazione della decisione controversa non era soddisfatto nel caso di specie. Infatti, esso ha dichiarato che il suo allegato, contenente gli importi dei contributi ex ante dovuti dalla LBBW, costituiva un elemento essenziale di tale decisione e che esso non era in alcun modo indissolubilmente collegato a detta decisione, l’unica ad essere stata firmata. |
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32. |
Il Tribunale, ai fini di una buona amministrazione della giustizia, ha altresì esaminato congiuntamente altri tre motivi dedotti dalla LBBW, vale a dire la violazione dell’obbligo di motivazione, la violazione del diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva e l’eccezione di illegittimità di talune disposizioni del regolamento delegato 2015/63. |
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33. |
Per quanto riguarda la violazione dell’obbligo di motivazione gravante sul CRU, pur non contestando la natura riservata dei dati relativi agli altri enti presi in considerazione nel calcolo dei contributi, il Tribunale ha rilevato che la decisione controversa non conteneva, al di là delle spiegazioni generali presenti nel suo testo, quasi nessun elemento del calcolo del contributo della LBBW. Esso ha quindi rilevato che, poiché il calcolo del contributo si basava in modo interdipendente su tali dati non comunicabili, detto calcolo risultava intrinsecamente privo di trasparenza. Il Tribunale ha concluso che il metodo di calcolo applicato pregiudicava la possibilità per la LBBW di contestare utilmente la decisione impugnata. |
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34. |
Il Tribunale ha accolto l’eccezione di illegittimità sollevata dalla LBBW con riferimento a talune disposizioni del regolamento delegato 2015/63. Esso ha dichiarato che la mancanza di trasparenza del calcolo che non consente alla LBBW di verificarne l’esattezza derivava, almeno in parte, dal metodo di calcolo definito in tale regolamento delegato dalla Commissione, senza che ciò le fosse stato imposto dal regolamento n. 806/2014 o dalla direttiva 2014/59 per quanto riguarda i contributi ex ante ai meccanismi di finanziamento per la risoluzione. |
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35. |
Alla luce delle considerazioni che precedono, il Tribunale ha dichiarato che la decisione controversa doveva essere annullata, per quanto riguarda la LBBW, anche sul fondamento della violazione dell’obbligo di motivazione e del diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva. |
V. Procedimento dinanzi alla Corte e conclusioni delle parti
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36. |
Con l’impugnazione nella causa C‑584/20 P, la Commissione chiede che la Corte voglia:
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37. |
Con l’impugnazione nella causa C‑621/20 P, il CRU chiede che la Corte voglia:
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38. |
La LBBW chiede il rigetto delle impugnazioni e la condanna dei ricorrenti alle spese. |
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39. |
Con decisioni del 4 e dell’8 dicembre 2020, il presidente della Corte ha accolto le domande della Commissione e del CRU per sottoporre le presenti cause al procedimento accelerato previsto agli articoli da 133 a 136 del regolamento di procedura della Corte. |
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40. |
Con decisione del presidente della Corte del 12 febbraio 2021, le cause C‑584/20 P e C‑621/20 P sono state riunite ai fini della fase orale e della sentenza. |
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41. |
Con ordinanze del 25 febbraio 2021, è stato ammesso l’intervento della Fédération bancaire française (Federazione bancaria francese) a sostegno delle conclusioni della LBBW. |
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42. |
Con ordinanza del 12 marzo 2021, è stato ammesso l’intervento del Regno di Spagna a sostegno delle conclusioni del CRU e della Commissione. |
VI. Analisi
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43. |
A sostegno della sua impugnazione nella causa C‑584/20 P, la Commissione deduce cinque motivi. Il primo motivo sostiene che il Tribunale avrebbe snaturato taluni fatti e violato il principio del contraddittorio nonché i diritti della difesa del CRU. Il secondo motivo menziona un errore di diritto in cui sarebbe incorso il Tribunale dichiarando ricevibile l’eccezione di illegittimità sollevata contro il regolamento delegato 2015/63 senza motivare tale conclusione. Il terzo motivo sostiene che il Tribunale ha interpretato erroneamente l’articolo 69, paragrafo 1, e l’articolo 70, paragrafo 2, del regolamento n. 806/2014 per quanto riguarda il livello‑obiettivo e l’importo annuo di base. Il quarto motivo rileva un’interpretazione errata degli articoli da 4 a 7 e 9, nonché dell’allegato I, del regolamento delegato 2015/63 in quanto la correzione dei contributi in base al profilo di rischio è stata qualificata come «interdipendente». Il quinto motivo contesta un’errata estensione dell’obbligo di motivazione ai sensi dell’articolo 296 TFUE. |
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44. |
Nella sua impugnazione nella causa C‑621/20 P, il CRU deduce due motivi. Il primo verte su una violazione dell’articolo 85, paragrafo 3, del regolamento di procedura del Tribunale, su uno snaturamento delle prove e su una violazione del suo diritto a un processo equo. Il secondo fa valere una violazione dell’articolo 296 TFUE nonché dell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»). |
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45. |
Il primo motivo di ciascuna delle impugnazioni può essere oggetto di un esame congiunto. Lo stesso vale per il secondo motivo di impugnazione del CRU e il quinto motivo di impugnazione della Commissione. |
A. Sul primo motivo di impugnazione nelle cause C‑584/20 P e C‑621/20 P, nei limiti in cui il Tribunale ha snaturato i fatti qualificando erroneamente l’allegato della decisione controversa come «in alcun modo indissolubilmente collegato» a quest’ultima e nei limiti in cui ha violato il principio del contraddittorio nonché i diritti della difesa del CRU
1. Argomenti delle parti
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46. |
La Commissione sostiene che il Tribunale ha snaturato i fatti in quanto ha dichiarato che un elemento essenziale della decisione controversa, vale a dire l’allegato contenente gli importi dei contributi individuali ex ante, non era autenticato in mancanza di un nesso indissolubile con tale decisione, l’unica ad essere stata firmata dal presidente del CRU. |
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47. |
Essa ritiene che, pronunciandosi in tal modo, il Tribunale abbia snaturato i fatti che erano stati sottoposti al suo esame, sebbene, in primo luogo, la decisione controversa firmata rinviasse esplicitamente al suo allegato, in secondo luogo, tale decisione firmata e il suo allegato siano stati trasmessi mediante un messaggio di posta elettronica unico ai membri della sessione esecutiva del CRU, il che ha comportato, in terzo luogo, un’approvazione comune per posta elettronica, in quarto luogo, la scheda di accompagnamento rinviasse a due documenti elettronici recanti lo stesso numero di codice, in quinto luogo, la firma autografa di tale scheda di accompagnamento unitamente alla firma autografa di detta decisione abbia come effetto l’autenticazione del suo allegato. La Commissione afferma che tali elementi creano un’«esperienza generale corrispondente a una presunzione di collegamento», di cui il Tribunale non ha tenuto conto. Inoltre, il Tribunale ha respinto in quanto tardivo l’argomento nel senso che il CRU lo ha dedotto all’udienza dinanzi al Tribunale. |
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48. |
Inoltre, la Commissione contesta al Tribunale di aver violato il principio del contraddittorio e i diritti della difesa del CRU omettendo di rendere oggetto di dibattito un motivo di annullamento rilevato d’ufficio e vertente sulla mancanza di un nesso indissolubile tra la decisione controversa firmata e il suo allegato, tanto più che il processo decisionale sfocia in un documento generale unico avente un numero di codice unico. |
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49. |
Dal canto suo, il CRU fa valere che la questione dell’autenticazione dell’allegato alla decisione controversa non è stata affrontata nel ricorso in primo grado dalla LBBW, né in occasione delle misure di organizzazione e istruttorie, che hanno riguardato soltanto la procedura di adozione di tale decisione e la produzione della copia integrale di quest’ultima, né nella relazione d’udienza, sebbene la LBBW avesse espresso dubbi riguardo all’autenticazione dei dati di tale allegato nel corso del procedimento e il CRU avesse spiegato, in udienza, il processo di autenticazione mediante un sistema di documentazione denominato ARES (Advanced Records System), nel quale sono stati archiviati i testi di detta decisione e del suo allegato dopo la fase scritta del procedimento e a partire dal quale è stata creata la scheda di accompagnamento, firmata in forma autografa dal presidente del CRU, al pari del testo della decisione controversa al quale erano stati aggiunti la data e il numero di decisione. |
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50. |
Il CRU ritiene, da un lato, che il Tribunale abbia violato l’articolo 85, paragrafo 3, del suo regolamento di procedura rifiutando le osservazioni presentate in udienza che, tuttavia, in primo luogo, suffragavano le risposte date alle misure disposte dal Tribunale, in secondo luogo, rispondevano alle affermazioni della LBBW, del 6 novembre 2019, vertenti sulla mancanza di autenticazione, in terzo luogo, rispondevano ai quesiti del Tribunale nel corso dell’udienza e, in quarto luogo, non avevano potuto essere presentate in precedenza poiché la questione dell’autenticazione era stata rilevata d’ufficio dal Tribunale unicamente nel corso dell’udienza. |
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51. |
D’altro lato, il CRU contesta al Tribunale di aver snaturato elementi di prova in quanto quest’ultimo ha dichiarato che la scheda di accompagnamento non conteneva alcun elemento che dimostrasse che l’allegato alla decisione controversa era disponibile nell’ARES e che non esisteva alcun elemento che consentisse di stabilire un nesso indissolubile tra tale allegato e detta decisione firmata di proprio pugno dal presidente del CRU. |
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52. |
Infine, il CRU ritiene che il Tribunale abbia violato il suo diritto a un processo equo rilevando un motivo d’ufficio senza averlo posto in condizione di prenderne conoscenza prima dell’udienza, senza accettare l’offerta di prove supplementari formulata nel corso di tale udienza e senza aver indicato, al più tardi in tale momento, che la prova dell’autenticazione non era sufficiente. |
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53. |
La LBBW fa valere che la questione dell’autenticazione dell’allegato alla decisione controversa era oggetto di dibattito sin dalla disposizione della prima misura di organizzazione, finalizzata alla produzione della copia integrale di tale decisione, ivi compreso il suo allegato, come confermato dalla seconda ordinanza istruttoria che richiedeva la produzione di detta decisione nel suo formato originale. A suo avviso, poiché la giurisprudenza della Corte sull’autenticazione delle decisioni era risalente ( 11 ), il CRU e la Commissione avrebbero dovuto menzionare il nesso tra tale allegato e la medesima decisione, il codice di riferimento e l’ARES nelle loro risposte alle ordinanze istruttorie. Essa ne deduce che il motivo vertente sulla violazione dell’articolo 85, paragrafo 3, del regolamento di procedura del Tribunale è infondato e che, in ogni caso, il CRU ha prodotto in udienza nuovi fatti e argomenti senza annunciarlo a monte, mettendola così nell’impossibilità di far valere il proprio parere, senza rispettare il principio del contraddittorio. |
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54. |
La LBBW aggiunge che il motivo vertente sullo snaturamento degli elementi di prova è infondato in quanto il CRU non fornisce la prova che la decisione controversa firmata e il suo allegato fossero indissolubilmente collegati e si limita a proporre un’altra lettura di documenti prodotti, criticando nel contempo, in modo vago, l’analisi delle prove effettuata dal Tribunale. Essa afferma che il Tribunale, senza snaturare le prove, ha constatato, in primo luogo, che il numero riportato sulla scheda di accompagnamento corrispondeva a un codice di riferimento interno privo di valore probatorio in termini di autenticazione, in secondo luogo, che i documenti allegati menzionati in tale scheda di accompagnamento non erano individuati e, in terzo luogo, che il nesso tra il termine «ARES» e il riferimento menzionati nella scheda di accompagnamento non era provato. |
2. Valutazione
a) Sulla violazione del principio del contraddittorio, del diritto a un processo equo e dei diritti della difesa del CRU a causa del motivo rilevato d’ufficio
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55. |
Occorre anzitutto rilevare che i ricorrenti non contestano la giurisprudenza invocata dal Tribunale secondo cui il motivo di ordine pubblico deve essere rilevato d’ufficio dal giudice in caso di violazione delle formalità sostanziali ( 12 ), comprendenti, in particolare, la mancanza di autenticazione di un atto ( 13 ). |
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56. |
Pertanto, tale autenticazione mira a garantire la certezza del diritto fissando il testo adottato che deve essere certo, in particolare, quanto al suo autore e quanto al suo contenuto. La violazione delle formalità sostanziali può comportare l’annullamento della decisione senza che sia necessario provare un altro danno ( 14 ). Tale giurisprudenza è stata applicata in sede di contestazione dei contributi ex ante per il 2016 ( 15 ), senza che gli annullamenti pronunciati su tale base siano stati contestati dinanzi alla Corte. |
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57. |
Tuttavia, come qualsiasi motivo, un motivo rilevato d’ufficio dal giudice deve essere sottoposto a un dibattito in contraddittorio tra le parti. Sebbene tale dibattito possa aver luogo in occasione delle misure di organizzazione ( 16 ), delle ordinanze istruttorie oppure a seguito di quesiti orali ( 17 ), occorre comunque poterne dimostrare la veridicità. |
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58. |
Nel caso di specie, la questione dell’autenticazione non è stata sollevata come motivo di annullamento dalla LBBW, anche se, nella sua risposta all’ultima ordinanza istruttoria, quest’ultima ha espresso dubbi riguardo alla «certezza del processo decisionale e all’autenticità dei dati contenuti negli allegati», a causa della trasmissione in formato digitale ai membri del CRU, e riguardo alla natura del file dell’allegato (in formato Excel) che poteva essere modificato in qualsiasi momento, non consentendo di garantire «[l’]esattezza del risultato finale del calcolo (...), anche presso il [CRU]». |
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59. |
Dai documenti provenienti dal Tribunale (misure di organizzazione, ordinanze istruttorie, relazione d’udienza, verbale d’udienza, sentenza impugnata) non risulta neppure che tale giudice abbia esplicitamente sottoposto il motivo, in quanto tale, al contraddittorio delle parti. |
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60. |
Tuttavia, nella sua impugnazione e all’udienza dinanzi alla Corte, il CRU ha affermato che la questione dell’autenticazione dell’allegato è stata affrontata all’udienza dinanzi al Tribunale, poiché è questa la ragione che esso adduce per giustificare il ritardo nella produzione delle prove relative all’ARES. |
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61. |
Occorre ricordare che la Corte ha già dichiarato che il Tribunale aveva violato il principio del contraddittorio annullando una decisione sulla base di un motivo di ordine pubblico rilevato d’ufficio senza aver previamente invitato le parti a presentare le loro osservazioni nel corso della fase scritta o orale del procedimento ( 18 ). |
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62. |
Inoltre, è pacifico che le domande di produzione di documenti riguardavano la copia integrale della decisione controversa, ivi compreso il suo allegato, e il formato originale dei file. Orbene, come ricordato al paragrafo 56 delle presenti conclusioni, l’autenticazione riguarda in particolare il contenuto di tale decisione. Non è quindi possibile seguire il ragionamento del CRU quando sostiene che le domande di produzione di documenti avevano ad oggetto soltanto la verifica della procedura di adozione della decisione controversa e non il contenuto di quest’ultima. Esso stesso ha prodotto, del resto, la scheda di accompagnamento durante la fase scritta del procedimento, che rilevava solo ai fini della prova di un nesso tra tale decisione e il suo allegato. |
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63. |
Risulta quindi che i documenti prodotti durante la fase scritta sono stati oggetto di dibattito in contraddittorio. Si pone quindi la questione se le dichiarazioni delle parti sullo svolgimento dell’udienza possano essere sufficienti a dimostrare l’esistenza di un invito a discutere il motivo rilevato d’ufficio dal Tribunale nel corso di quest’ultima. |
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64. |
Mi sembra che qui si consideri l’estremo limite dell’onere della prova di un invito ad un dibattito in contraddittorio su un motivo rilevato d’ufficio. Pertanto, in mancanza di qualsiasi riferimento a un’informazione delle parti su tale motivo rilevato d’ufficio nel fascicolo del Tribunale e poiché la Corte non ha accesso alle registrazioni dell’udienza dinanzi al Tribunale ( 19 ), mi sembra che, nonostante le dichiarazioni delle parti dinanzi alla Corte, non sia possibile ritenere che il Tribunale abbia rispettato il principio del contraddittorio, i diritti della difesa del CRU e il diritto a un equo processo ( 20 ). |
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65. |
Occorre pertanto esaminare se l’errore in cui è incorso il Tribunale abbia avuto conseguenze, verificando se, anche in mancanza dell’irregolarità di cui trattasi, il procedimento non potesse giungere a un diverso risultato, così che l’inosservanza del principio del contraddittorio non avrebbe potuto esercitare alcuna influenza sul contenuto della sentenza impugnata e non avrebbe pregiudicato gli interessi del CRU ( 21 ). |
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66. |
La questione dell’autenticazione dell’allegato alla decisione controversa si fonda su un’analisi dei documenti prodotti e implica una vera e propria valutazione da parte del Tribunale, che poteva essere contestata dalle parti. |
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67. |
Di conseguenza, non si può escludere che la valutazione effettuata dal Tribunale avrebbe potuto essere diversa qualora il CRU fosse stato posto in condizione di presentare le proprie osservazioni sull’autenticazione e che, pertanto, il rispetto del principio del contraddittorio avrebbe potuto influire sul contenuto della sentenza impugnata. |
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68. |
La sentenza impugnata deve essere annullata per tale motivo. |
b) Sullo snaturamento della scheda di accompagnamento prodotta durante la fase scritta del procedimento dinanzi al Tribunale
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69. |
Il potere di controllo della Corte sugli accertamenti di fatto operati dal Tribunale si estende, in particolare, all’inesattezza materiale di tali accertamenti risultante dai documenti del fascicolo, allo snaturamento degli elementi di prova, alla qualificazione giuridica di questi ultimi e alla questione del rispetto delle norme in materia di onere e di produzione della prova ( 22 ). |
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70. |
Da una giurisprudenza costante risulta peraltro che siffatto snaturamento sussiste in particolare qualora il Tribunale abbia manifestamente ecceduto i limiti di una valutazione ragionevole degli elementi di prova ( 23 ), fermo restando che lo snaturamento deve risultare manifestamente dagli atti di causa, senza che sia necessario effettuare una nuova valutazione dei fatti e delle prove ( 24 ). Non è sufficiente dimostrare che un documento potrebbe essere oggetto di un’interpretazione diversa da quella accolta dal Tribunale ( 25 ). |
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71. |
Nel caso di specie, in sede di esame dei documenti prodotti nel corso della fase scritta del procedimento dinanzi al Tribunale, le parti non contestano il fatto che l’allegato alla decisione controversa che menziona le somme dovute da ciascun ente, non è stato firmato, né fisicamente né elettronicamente, e che esso non contiene alcun riferimento, ma soltanto la data del 10 aprile 2017. Inoltre, la scheda di accompagnamento non specifica quali siano i documenti allegati che la accompagnano, il che non consente di individuarli. |
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72. |
Il Tribunale ha quindi potuto affermare, senza snaturare le prove, che l’allegato alla decisione controversa non era indissolubilmente connesso a quest’ultima, dopo aver constatato che non era possibile collegarlo in modo certo a tale decisione firmata o alla scheda di accompagnamento firmata (contrariamente a detta decisione firmata il cui numero è riportato sulla scheda di accompagnamento) e che non era neppure possibile affermare che tale allegato fosse effettivamente accluso alla decisione controversa, né quale versione fosse stata presentata ai membri del CRU e approvata al momento del voto per via elettronica. |
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73. |
Di conseguenza, la censura relativa allo snaturamento delle prove potrà essere respinta. |
c) Sulla violazione dell’articolo 85, paragrafo 3, del regolamento di procedura del Tribunale
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74. |
Il CRU ritiene che l’applicazione dell’articolo 85, paragrafo 3, del regolamento di procedura del Tribunale avrebbe dovuto indurre tale giudice ad accettare la sua offerta di prove poiché ignorava, fino all’udienza, che la questione dell’autenticazione dell’allegato alla decisione controversa fosse oggetto di dibattito. |
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75. |
La giurisprudenza del Tribunale pronunciata in base a tale disposizione menziona due ipotesi in cui è possibile ammettere un’offerta di prove: se l’autore dell’offerta, prima della chiusura della fase scritta del procedimento, non poteva disporre delle prove in questione o se le produzioni tardive della controparte giustificano il fatto che il fascicolo sia completato in modo da garantire il rispetto del principio del contraddittorio ( 26 ). |
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76. |
Orbene, all’udienza dinanzi al Tribunale, il CRU ha presentato un semplice argomento e non una nuova offerta di prove. Pertanto, l’articolo 85, paragrafo 3, del regolamento di procedura del Tribunale non era applicabile. La censura vertente sulla violazione dell’articolo 85, paragrafo 3, del regolamento di procedura del Tribunale potrà essere respinta. |
B. Sul secondo motivo di impugnazione nella causa C‑584/20 P, in quanto il Tribunale avrebbe commesso un errore di diritto ammettendo, senza motivazione, la ricevibilità dell’eccezione di illegittimità sollevata contro il regolamento delegato 2015/63
1. Argomenti delle parti
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77. |
La Commissione contesta al Tribunale di aver commesso un errore di diritto dichiarando ricevibile l’eccezione di illegittimità diretta contro il regolamento delegato 2015/63. Essa ritiene che, poiché gli eventuali errori di diritto contenuti in tale regolamento delegato sono imputabili agli atti di rango superiore, ossia il regolamento n. 806/2014 e la direttiva 2014/59, la LBBW avrebbe dovuto contestare anche la legittimità di tali testi, che il regolamento delegato 2015/63 non fa altro che «integrare» ai sensi dell’articolo 290, paragrafo 1, TFUE. |
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78. |
Inoltre, la Commissione sostiene che la sentenza impugnata sarebbe viziata da un difetto di motivazione, a causa dell’utilizzo dei termini «in parte» o «in particolare», il che comporterebbe una mancanza di chiarezza riguardo alle modifiche che dovrebbero essere apportate al regolamento delegato 2015/63. |
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79. |
La Commissione chiede, in ogni caso, l’esame nel merito dell’eccezione di illegittimità. |
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80. |
Il CRU sostiene l’argomentazione della Commissione. |
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81. |
La LBBW ritiene che il Tribunale abbia correttamente dichiarato ricevibile l’eccezione di illegittimità diretta contro gli articoli da 4 a 7 e 9 del regolamento delegato 2015/63 nonché contro l’allegato I di tale regolamento delegato, poiché dette disposizioni non si fondano su disposizioni imperative della direttiva 2014/59 e del regolamento n. 806/2014. |
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82. |
Infatti, secondo la LBBW, né l’articolo 103, paragrafi 2 e 7, della direttiva 2014/59, relativo ai principi che devono guidare il calcolo dei contributi, né l’articolo 69, paragrafo 1, e l’articolo 70, paragrafo 2, del regolamento n. 806/2014, relativi al livello‑obiettivo e al limite massimo annuo, imporrebbero di ricorrere a una correzione del contributo in funzione del profilo di rischio riferendosi al profilo di rischio di tutti gli altri enti debitori dei contributi. Al contrario, tali disposizioni lascerebbero alla Commissione un margine di discrezionalità che le consentirebbe di applicare, al momento dell’adozione del regolamento delegato 2015/63, un metodo di correzione che tenga unicamente conto dei dati dell’ente in questione, come accade nell’ambito della vigilanza microprudenziale e per il calcolo dei contributi al finanziamento di sistemi di garanzia dei depositi. |
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83. |
Secondo la LBBW, i principi di uguaglianza e di proporzionalità non imporrebbero neppure un approccio comparativo, poiché essi sarebbero altrettanto rispettati da un metodo di calcolo basato sui soli dati dell’ente di cui trattasi. Tale metodo consentirebbe, inoltre, il rispetto del diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva di quest’ultimo. |
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84. |
La LBBW ritiene che la sentenza impugnata sia sufficientemente motivata per consentire alla Corte di esercitare il suo sindacato giurisdizionale in quanto, da un lato, l’utilizzo dei termini «in particolare» e «in parte» rivela che l’esame del Tribunale si è limitato alla questione della legittimità del regolamento delegato 2015/63 e, dall’altro, la valutazione delle conseguenze dell’illegittimità rientra nella competenza della Commissione. |
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85. |
In subordine, la LBBW ritiene che la decisione controversa sia inficiata da gravi vizi di motivazione imputabili esclusivamente ad un atto di cattiva amministrazione del CRU, indipendentemente dall’illegittimità del regolamento delegato 2015/63, poiché il CRU non ha giustificato l’uso dei margini di discrezionalità di cui disponeva. |
2. Valutazione
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86. |
Contrariamente a quanto ritiene la Commissione, le questioni relative al rispetto, da parte del regolamento delegato 2015/63, di norme di rango superiore, non contestate nell’ambito del ricorso in primo grado, non vertono sulla ricevibilità dell’eccezione di illegittimità, ma sulla sua fondatezza. Il Tribunale, che ha trattato tale questione nell’ambito dell’esame della fondatezza di tale eccezione, è quindi esente da critiche e la censura potrà essere respinta. |
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87. |
Inoltre, il Tribunale ha, in ogni caso, correttamente dichiarato che la scelta del metodo di correzione da parte della Commissione nel regolamento delegato 2015/63 non era imposto dalle disposizioni della direttiva 2014/59 e del regolamento n. 806/2014. Infatti, gli unici criteri che risultano da tali testi e che definiscono il margine di discrezionalità della Commissione, per quanto riguarda la correzione in funzione del rischio, sono i seguenti:
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88. |
In quanto tali, detti criteri non ostano al ricorso ad un altro metodo di correzione come quello, ad esempio, fondato su dati di rischio del solo ente interessato, a condizione di procedere, in seguito, ad una correzione proporzionale dei contributi individuali per pervenire alla quota richiesta del livello‑obiettivo annuo. Inoltre, il numero di indicatori di rischio è irrilevante da tale punto di vista, dal momento che essi sono oggetto di una ponderazione tra loro. |
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89. |
Quanto alla censura relativa al difetto di motivazione della sentenza impugnata, ai punti 129 e 147, sull’eccezione di illegittimità, essa può essere parimenti respinta, in quanto il Tribunale ha ampiamente motivato in che modo il metodo di calcolo applicato dal CRU in forza del regolamento delegato 2015/63 fosse privato di trasparenza attraverso il ricorso a dati di enti terzi non accessibili, senza che tale metodo fosse stato imposto né dalle disposizioni della direttiva 2014/59 né da quelle del regolamento n. 806/2014. Inoltre, il Tribunale ha chiarito, al punto 140 della sentenza impugnata, che l’eccezione di illegittimità, essendo limitata al solo regolamento delegato 2015/63, non ostava alla constatazione dell’illegittimità del metodo di calcolo dei contributi ex ante «quantomeno con riferimento alla parte di tale metodo relativa all’adattamento in funzione del profilo di rischio, determinata in detto regolamento delegato». Pertanto, l’esame del Tribunale si è limitato alla questione della legittimità del regolamento delegato 2015/63. |
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90. |
Il secondo motivo di impugnazione nella causa C‑584/20 P potrà essere quindi respinto in quanto infondato. |
C. Sul terzo motivo di impugnazione nella causa C‑584/20 P, in quanto il Tribunale avrebbe interpretato erroneamente l’articolo 69, paragrafo 1, e l’articolo 70, paragrafo 2, del regolamento n. 806/2014 per quanto riguarda il livello‑obiettivo e l’importo annuo di base
1. Argomenti delle parti
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91. |
La Commissione contesta al Tribunale di aver concluso che la percentuale (annua) massima del 12,5% del livello‑obiettivo da raggiungere nel 2023 poteva non essere raggiunta mediante il cumulo dei contributi ex ante per un determinato anno. |
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92. |
La Commissione sostiene che sia il livello‑obiettivo totale (almeno l’1% dei depositi garantiti ( 31 )) sia i livelli‑obiettivo annui (al massimo il 12,5% del livello‑obiettivo totale, poiché il livello‑obiettivo deve essere raggiunto in otto anni ( 32 )) devono essere intesi nel senso che costituiscono un riferimento che deve essere inevitabilmente calcolato in anticipo e che il CRU, in quanto semplice agenzia, non è competente a modificarli. Pertanto, è necessario ripartire proporzionalmente tale importo stabilito annualmente tra tutti gli enti interessati, il che, a suo avviso, giustifica il metodo di calcolo prescritto dal punto di vista dei principi sui quali si fonda. |
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93. |
La LBBW ritiene che la formulazione dell’articolo 70, paragrafo 2, del regolamento n. 806/2014 consenta un cumulo dei contributi ex ante annui inferiore al 12,5% del livello‑obiettivo globale. Essa ritiene che un margine di discrezionalità sia lasciato espressamente al CRU dall’articolo 69, paragrafo 2, di tale regolamento, il quale prevede che «i contributi al [FRU] (...) sono scaglionati nel tempo nel modo più uniforme possibile fino al raggiungimento del livello‑obiettivo, tenendo tuttavia debitamente conto della fase del ciclo economico e dell’impatto che possono avere i contributi prociclici sulla situazione finanziaria degli enti contribuenti». |
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94. |
La LBBW aggiunge che l’articolo 3, paragrafi 1 e 4, del regolamento delegato 2017/747 prevede, da un lato, i criteri di valutazione della fase del ciclo economico e dell’impatto dei contributi prociclici sulla situazione finanziaria di tali enti e, dall’altro, le condizioni alle quali il CRU può fissare un livello di contributi annui inferiore alla media dei contributi annui. A suo avviso, tali due elementi consentono di affermare che esiste un margine di discrezionalità per il CRU e che la percentuale del 12,5% del livello‑obiettivo può essere rivista al ribasso a determinate condizioni. |
2. Valutazione
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95. |
Dalla chiara formulazione dell’articolo 70, paragrafo 2, del regolamento n. 806/2014 risulta che l’importo annuo totale dei contributi ex ante non deve superare il 12,5% del livello‑obiettivo. Se ci si attiene a quest’unico elemento, non si può contestare la constatazione del Tribunale, effettuata al punto 139 della sentenza impugnata, secondo cui tale articolo non vieta un cumulo dei contributi ex ante che ammonti eventualmente, per l’anno in questione, a una percentuale inferiore al 12,5% del livello‑obiettivo. |
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96. |
Quanto all’argomento secondo cui dall’articolo 69, paragrafo 1, di tale regolamento – che prevede un livello‑obiettivo globale che rappresenta «almeno l’1% dell’ammontare dei depositi protetti di tutti gli enti creditizi autorizzati in tutti gli Stati membri partecipanti» – risulterebbe che la percentuale del 12,5% annuo di tale livello‑obiettivo sarebbe al contempo livello «minimo» e «massimo», esso può essere respinto. |
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97. |
Infatti, tale argomento avrebbe senso solo se il livello‑obiettivo globale fosse fissato una volta per tutte all’inizio del periodo di otto anni e suddiviso in otto parti uguali del 12,5%. |
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98. |
Orbene, non è affatto così in quanto dall’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento delegato 2015/63 risulta che «[l]’autorità di risoluzione determina il contributo annuale di cui al paragrafo 1 in base al livello‑obiettivo annuale del meccanismo di finanziamento della risoluzione (...) e in base all’ammontare medio dei depositi protetti dell’anno precedente, calcolato su base trimestrale, di tutti gli enti autorizzati nel territorio di pertinenza». Pertanto, il livello‑obiettivo annuo dipende dall’ammontare medio dei depositi protetti dell’anno precedente che può essere oggetto di variazioni ( 33 ). |
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99. |
Inoltre, come dimostra la LBBW, sebbene il CRU non sia, in effetti, competente a fissare un livello‑obiettivo inferiore all’1% o un importo totale di contributi annui superiore al 12,5%, esso dispone tuttavia dei poteri necessari per tener conto, da un lato, della fase del ciclo economico e dell’impatto che possono avere i contributi prociclici sulla situazione finanziaria degli enti contribuenti al fine di ripartire nel modo più uniforme possibile i contributi annui ( 34 ) e, dall’altro, di proiezioni prudenti che garantiscano che il livello‑obiettivo possa essere raggiunto alla fine del periodo iniziale, per fissare un livello di contributi annui inferiore alla media dei contributi annui ( 35 ). |
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100. |
Pertanto, nulla vieta al CRU di fissare l’importo totale dei contributi annui a una percentuale inferiore al 12,5% del livello‑obiettivo. Il terzo motivo di impugnazione nella causa C‑584/20 P dovrebbe essere quindi respinto in quanto infondato. |
D. Sul quarto motivo di impugnazione nella causa C‑584/20 P, nei limiti in cui il Tribunale ha interpretato erroneamente gli articoli da 4 a 7 e 9 nonché l’allegato I del regolamento delegato 2015/63 in quanto la correzione dei contributi in funzione del profilo di rischio è stata qualificata come «interdipendente»
1. Argomenti delle parti
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101. |
La Commissione contesta al Tribunale di aver qualificato, al punto 100 della sentenza impugnata, il calcolo come «intrinsecamente privo di trasparenza», «basandosi in modo interdipendente su (...) dati [riservati]». Infatti, a suo avviso, il Tribunale ha confuso il calcolo dei contributi di base, che sono «interdipendenti» gli uni dagli altri, in quanto determinati in modo proporzionale, con la loro correzione in funzione del livello di rischio, che risponde ad un diverso metodo di raffronto tra gli enti. Tale raffronto deriverebbe dalle disposizioni legislative relative alla correzione in funzione del rischio (in particolare dall’allegato I, fase 2, punto 3, del regolamento delegato 2015/63). |
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102. |
La Commissione contesta altresì un difetto di motivazione della sentenza impugnata in quanto il Tribunale ha dichiarato illegittimi taluni articoli del regolamento delegato 2015/63 senza precisare l’illegittimità che investiva ciascuno di essi. |
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103. |
La LBBW sostiene, da un lato, che la distinzione proposta dalla Commissione tra confronto e interdipendenza per contestare la sentenza impugnata è artificiosa, in quanto la correzione in funzione del profilo di rischio implica un raffronto o un’interdipendenza dei dati. D’altro lato, essa ritiene che l’articolo 69, paragrafo 1, e l’articolo 70, paragrafo 2, del regolamento n. 806/2014 non impongano il ricorso a un meccanismo privo di trasparenza. Con una base giuridica costante, la Commissione avrebbe potuto adottare una valutazione del profilo di rischio di un ente solo in base ai dati di tale ente, analogamente a quanto avviene per la riscossione dei contributi nel settore della garanzia dei depositi. |
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104. |
Infine, essa ritiene che la sentenza impugnata sia sufficientemente motivata su tale questione. |
2. Valutazione
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105. |
Il fatto di qualificare il metodo adottato dalla Commissione per la valutazione del profilo di rischio degli enti o come «interdipendente» dai dati degli altri enti, o come «comparativo» tra i dati degli enti, lascia intravedere un diverso approccio nelle modalità di valutazione del profilo di rischio. |
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106. |
Infatti, la nozione di «confronto» potrebbe riferirsi a una situazione in cui i profili di rischio sono calcolati unicamente in base ai dati dell’ente di cui trattasi, poi confrontati tra loro, mentre la nozione di «interdipendenza» farebbe riferimento ad una situazione in cui i profili di rischio sono calcolati a partire da dati dell’ente di cui trattasi e di enti terzi, poi confrontati tra loro. |
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107. |
A partire dal momento in cui il Tribunale ha constatato che il metodo di calcolo include dati riservati di enti terzi, circostanza che non viene contestata, mi sembra che esso abbia considerato, senza incorrere in un errore di diritto, che il metodo di calcolo era interdipendente. |
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108. |
Inoltre, la qualificazione del metodo di calcolo non incide sulla constatazione del Tribunale riguardante la mancanza di trasparenza di tale metodo basato su dati riservati di terzi. |
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109. |
Poi, la Commissione non fornisce la prova del fatto che la scelta operata nel regolamento delegato 2015/63 fosse imposta dalla direttiva 2014/59 o dal regolamento n. 806/2014, poiché si limita ad invocare l’allegato I di tale regolamento delegato la cui illegittimità è stata pronunciata dal Tribunale. |
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110. |
Infine, la censura relativa alla motivazione della sentenza impugnata potrebbe essere dichiarata irricevibile in quanto la Commissione non motiva la sua critica. |
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111. |
Il quarto motivo di impugnazione nella causa C‑584/20 P potrebbe essere quindi respinto in quanto in parte irricevibile e in parte infondato. |
E. Sul quinto motivo di impugnazione nella causa C‑584/20 P e sul secondo motivo di impugnazione nella causa C‑621/20 P, in quanto il Tribunale avrebbe esteso erroneamente l’obbligo di motivazione risultante dall’articolo 296 TFUE e avrebbe violato l’articolo 47 della Carta
1. Argomenti delle parti
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112. |
La Commissione e il CRU contestano l’insufficiente motivazione della sentenza impugnata con la quale il Tribunale avrebbe accolto in blocco l’eccezione di illegittimità relativa a una serie di disposizioni del regolamento delegato 2015/63, senza precisare come ciascuna disposizione contribuisse all’illegittimità derivante dalla mancanza di trasparenza del metodo di calcolo. Inoltre, la motivazione sarebbe contraddittoria in quanto il Tribunale ammette la riservatezza dei dati e la possibilità di contestare taluni aspetti del metodo di calcolo pur considerando che quest’ultimo sia privo di trasparenza. |
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113. |
I ricorrenti ritengono che il Tribunale non abbia considerato la portata dell’articolo 296 TFUE in materia di motivazione. |
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114. |
In primo luogo, essi ritengono, infatti, che una motivazione sia sufficiente se la decisione fa emergere l’iter logico e il metodo seguiti per giungere a tale decisione, in quanto i criteri adottati e le ragioni della loro applicazione sono determinanti ( 36 ). Essi aggiungono che ciò non implica la possibilità per il destinatario della decisione di poter verificare l’esattezza dei calcoli effettuati. Essi concludono che il regolamento delegato 2015/63 soddisfa tali requisiti consentendo l’adozione di decisioni sufficientemente motivate. |
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115. |
Il CRU aggiunge che l’obbligo di motivazione istituito dall’articolo 296 TFUE, corrispondente al diritto enunciato all’articolo 41, paragrafo 2, lettera c), della Carta e che tutela il diritto a un ricorso giurisdizionale effettivo previsto all’articolo 47 della Carta, può essere soggetto a limiti, come qualsiasi libertà fondamentale derivante dal Trattato FUE. A suo avviso, l’obbligo di rispettare il segreto professionale, e in particolare il segreto commerciale, derivante dall’articolo 339 TFUE, rientra in tali limiti. Esso ritiene che il metodo di calcolo prescelto porti non solo a decisioni sufficientemente motivate, ma sia anche in grado di garantire una tutela sufficiente di tale segreto. Esso aggiunge che la Corte ha già ammesso che i motivi del rifiuto di accesso ai verbali delle delibere del Consiglio direttivo della BCE non dovevano «fornire una motivazione che consentisse di comprendere e di verificare» in che modo l’accesso a tali informazioni avrebbe arrecato pregiudizio all’interesse pubblico ( 37 ). |
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116. |
In secondo luogo, la motivazione della decisione controversa sarebbe tanto più sufficiente in quanto i dati riservati non sarebbero, in realtà, determinanti ai fini del calcolo del contributo individuale a causa del loro trattamento in modo massiccio. Pertanto, un eventuale errore in tali dati non avrebbe alcun impatto sui contributi individuali e non pregiudicherebbe quindi la concorrenza leale tra gli enti. |
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117. |
Il CRU afferma che, se una divulgazione di detti dati dovesse aver luogo, per conciliare le esigenze di motivazione e di rispetto del segreto commerciale, essa potrebbe aver luogo a beneficio del Tribunale e della Corte, come è la prassi in materia di misure restrittive ( 38 ). |
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118. |
La Commissione ritiene che tale divulgazione a beneficio del Tribunale potrebbe aver luogo solo per informazioni che determinano la decisione individuale, il che non avviene nel caso di tali dati riservati trattati in modo massiccio. |
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119. |
In terzo luogo, tale soluzione, che garantisce un equilibrio tra l’obbligo di motivazione e il rispetto del segreto commerciale, sarebbe attuata in vari settori del diritto dell’Unione quando esistono margini di discrezionalità in un processo decisionale che integra dati riservati (appalti pubblici, diritto della concorrenza, funzione pubblica, misure antidumping) e potrebbe essere applicata in materia di contributi ex ante in quanto consente un controllo giurisdizionale sufficiente, dato che il Tribunale non è tenuto a ricalcolare tali contributi. |
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120. |
In quarto luogo, il CRU ritiene che il metodo di calcolo definito dal regolamento delegato 2015/63 non sia privo di trasparenza. |
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121. |
Esso precisa che l’articolo 296 TFUE, che impone un obbligo procedurale relativo alla motivazione di una decisione e non alla sostanza del dispositivo di quest’ultima, non sembra essere la base giuridica corretta per valutare la validità di tale regolamento delegato. |
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122. |
Esso aggiunge che è in forza del suo potere discrezionale che il legislatore dell’Unione ha scelto un metodo «obiettivo fisso + distribuzione relativa» che consente, da un lato, di determinare nel modo più esatto possibile e in anticipo l’importo complessivo del contributo e, dall’altro, di ripartire equamente tale importo tra i contribuenti tenendo conto delle loro dimensioni e del loro fattore di rischio. Esso fa valere che il metodo di calcolo «assolutamente individuale», utilizzato in materia fiscale, non soddisfa la condizione dell’obiettivo fisso e prevedibile. |
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123. |
Il CRU afferma che il metodo adottato consta di sette fasi, di cui solo tre fanno ricorso a dati riservati di terzi identici per ciascun calcolo del contributo. Si tratta delle tre fasi seguenti:
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124. |
Il CRU aggiunge che l’allegato armonizzato fornito a ciascun contribuente dà una spiegazione trasparente riguardo alla sua assegnazione a un paniere di rischio, il che gli consente di collocarsi rispetto agli altri contribuenti, anche se i dati di terzi utilizzati per creare e calibrare tali panieri rimangono riservati. Dati aggregati supplementari sarebbero pubblicati sul sito Internet del CRU, il quale avrebbe ulteriormente aumentato il numero di informazioni fornite nel corso degli esercizi successivi all’esercizio 2017. |
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125. |
La LBBW ritiene che il Tribunale abbia sufficientemente motivato la sua decisione, senza contraddirsi, per quanto riguarda l’illegittimità di talune disposizioni del regolamento delegato 2015/63, in quanto ha spiegato in che modo è la struttura di base della correzione per il rischio ad essere viziata, e tale vizio inficia, di conseguenza, tutte le disposizioni applicabili per il calcolo di tale quota del contributo, anche se taluni aspetti del metodo possono essere contestati isolatamente. |
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126. |
La LBBW ritiene che il Tribunale abbia valutato correttamente la portata dell’obbligo di motivazione gravante sul CRU in modo da garantire il suo diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva e respinge tutti gli argomenti dei ricorrenti. |
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127. |
In primo luogo, essa afferma che il rispetto del segreto professionale non può essere interpretato in senso così ampio da privare l’obbligo di motivazione del suo contenuto essenziale ( 39 ), come avviene nel caso di specie, a causa del gran numero di enti interessati, di dati nonché di circostanze individuali, utilizzati per il calcolo. |
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128. |
Essa precisa che non esiste alcun obbligo di conciliare motivazione e riservatezza ( 40 ) e che, inoltre, la Commissione, scegliendo un altro metodo di calcolo, avrebbe potuto evitare il conflitto tra questi due principi tutelati dal diritto primario e limitare il rischio di errori non verificabili in tali circostanze. |
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129. |
In secondo luogo, la LBBW eccepisce l’irricevibilità del motivo della Commissione vertente sull’irrilevanza dei dati relativi a 3500 enti a causa della sua novità in fase di impugnazione. Essa aggiunge che tale motivo è infondato, in quanto la valutazione del suo profilo di rischio dipende dai dati riservati di tutti questi enti. |
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130. |
In terzo luogo, essa fa valere che la giurisprudenza applicabile alle ammende in materia di concorrenza non è pertinente, in quanto queste ultime devono avere un effetto dissuasivo, il che implica l’esistenza di un margine di discrezionalità per la Commissione al fine di orientare la condotta delle imprese. Essa aggiunge che neppure la giurisprudenza citata in materia di appalti pubblici, di concorrenza, di concorsi della funzione pubblica e di antidumping, per quanto riguarda situazioni di concorrenza tra persone giuridiche o fisiche, è applicabile alla sua situazione, nella quale essa deve versare un contributo finanziario oneroso. A suo avviso, più i margini di discrezionalità sono ampi, più la motivazione deve essere dettagliata, come avviene per il calcolo dei contributi ex ante. Infine, la giurisprudenza sull’accesso a taluni documenti della BCE, citata dal CRU, si spiegherebbe con i testi speciali che disciplinano tale istituzione. |
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131. |
In quarto luogo, la contestazione, da parte dei ricorrenti, delle constatazioni di fatto del Tribunale relative all’insufficiente motivazione della decisione è irricevibile. |
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132. |
Inoltre, una siffatta insufficienza non potrebbe essere sanata in corso di causa, come proposto dal CRU, senza che la sentenza del 3 settembre 2008, Kadi e Al Barakaat International Foundation/Consiglio e Commissione ( 41 ), relativa alle misure restrittive, possa essere applicata per analogia. Infatti, il Tribunale ha giustamente rilevato che tale giurisprudenza, intervenuta nel settore relativo alla lotta al terrorismo, non è trasponibile in materia di unione bancaria. Inoltre, anche in possesso di tutti i dati riservati, il Tribunale non sarebbe stato in grado di verificare il calcolo, non disponendo del software adeguato. |
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133. |
La LBBW precisa che, anche se, secondo il CRU, vi è stata un’evoluzione nella motivazione delle decisioni che fissano i contributi ex ante a partire dal 2017, tale evoluzione, da un lato, non fa altro che rafforzare la prova della carenza di motivazione della decisione controversa e, dall’altro, non consente sempre ai contribuenti di verificare l’esattezza dei calcoli che li riguardano. |
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134. |
In quinto luogo, la LBBW afferma che il CRU, quando dichiara che il metodo di calcolo «obiettivo fisso + distribuzione relativa» è l’unico a tenere conto dei requisiti della direttiva 2014/59 e del regolamento n. 806/2014, non soddisfa le condizioni di cui all’articolo 169, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte, in quanto non precisa i punti contestati della sentenza impugnata. |
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135. |
Essa aggiunge che i requisiti di livello‑obiettivo finale e di importo massimo annuo non impongono il ricorso al metodo scelto dalla Commissione poiché, in materia di contributi bancari per finanziare il sistema di garanzia dei depositi, l’Autorità bancaria europea (ABE) ha adottato orientamenti che presentano più metodi di calcolo possibili. Ad esempio, in Germania, conformemente a tali orientamenti, è stata fatta la scelta di ricorrere ad una correzione in funzione del profilo di rischio che tiene conto unicamente del profilo di rischio di ciascun contribuente. Siffatto metodo di calcolo non sarebbe, inoltre, imposto né dalla direttiva 2014/59 né dal regolamento n. 806/2014, e non sarebbe neppure imposto dai principi di uguaglianza e di proporzionalità. |
2. Valutazione
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136. |
Mi sembra che le critiche relative alla motivazione della sentenza impugnata possano essere facilmente respinte. Infatti, da un lato, quest’ultima è stata sufficiente riguardo alla decisione controversa, in quanto i ricorrenti hanno potuto contestare l’iter logico seguito dal Tribunale. D’altro lato, tale motivazione della sentenza impugnata non è contraddittoria, in quanto il fatto che talune fasi del calcolo possano costituire oggetto di contestazione non impedisce di ritenere che il metodo di calcolo sia generale e censurabile nel suo insieme. |
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137. |
Per quanto riguarda la portata dell’obbligo di motivazione della decisione controversa gravante sul CRU, quest’ultimo e la Commissione contestano la posizione del Tribunale e della LBBW secondo la quale il destinatario di una decisione relativa a un contributo ex ante deve poter verificare il calcolo che ha come risultato l’importo del suo contributo. |
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138. |
Occorre ricordare che dalla giurisprudenza della Corte risulta che, pur se la motivazione richiesta dall’articolo 296 TFUE deve far apparire in forma chiara e non equivoca l’iter logico seguito dall’istituzione da cui esso promana, onde consentire all’interessato di conoscere le ragioni dei provvedimenti adottati e al giudice competente di esercitare il suo controllo, una siffatta motivazione, tuttavia, deve essere adeguata alla natura dell’atto di cui trattasi e al contesto in cui è stato adottato. A tal riguardo, la motivazione non deve necessariamente specificare tutti gli elementi di fatto e di diritto pertinenti, in quanto l’adeguatezza della motivazione dev’essere valutata alla luce non solo del suo tenore, ma anche del suo contesto e del complesso delle norme giuridiche che disciplinano la materia di cui trattasi e, in particolare, in funzione dell’interesse che i destinatari dell’atto possono avere a ricevere spiegazioni. Di conseguenza, un atto che arreca pregiudizio è sufficientemente motivato quando è stato emanato in un contesto noto all’interessato, che gli consente di comprendere la portata del provvedimento adottato nei suoi confronti ( 42 ). |
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139. |
La Corte ha precisato che tale obbligo, in materia di decisioni individuali, ha lo scopo, oltre che di consentire un controllo giurisdizionale, di fornire all’interessato un’indicazione sufficiente per sapere se la decisione sia eventualmente affetta da un vizio che consenta di contestarne la validità ( 43 ). |
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140. |
La constatazione effettuata dal Tribunale ai punti 97, 103 e 109 della sentenza impugnata, secondo cui la motivazione della decisione controversa non consente alla LBBW di verificare l’esattezza del suo contributo, non è contestata dalle parti. Di conseguenza, se ci si attiene ai requisiti di motivazione citati in precedenza, la decisione del CRU è insufficientemente motivata in quanto tre fasi del calcolo fanno intervenire dati riservati di terzi che non sono portati a conoscenza del destinatario di tale decisione. |
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141. |
Tuttavia, la Commissione e il CRU sostengono, da un lato, che l’obbligo di motivazione deve essere bilanciato con il segreto commerciale tutelato dall’articolo 339 TFUE e, dall’altro, che la trasparenza è stata ulteriormente migliorata dalla divulgazione di dati aggregati negli allegati armonizzati notificati ai contribuenti e pubblicati sul sito Internet del CRU. |
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142. |
Per quanto riguarda la conciliazione tra obbligo di motivazione e segreto commerciale, al punto 108 della sentenza impugnata, il Tribunale ha ricordato che l’obbligo di rispettare il segreto commerciale non può essere inteso in senso così ampio da privare l’obbligo di motivazione del suo contenuto essenziale ( 44 ). Pertanto, i ricorrenti contestano solo la parte della sentenza impugnata con la quale il Tribunale ha constatato un difetto di motivazione. |
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143. |
A mio avviso, il calcolo del contributo ex ante si distingue da un semplice prelievo parafiscale ( 45 ) in quanto il profilo di rischio degli enti contribuenti è calcolato in modo relativo al fine di orientare la condotta degli enti, per ridurre l’alea morale, oltre al fatto che essi versano contributi direttamente al FRU. Pertanto, l’orientamento della condotta mediante la scelta di tale metodo di calcolo non è legato alla natura sanzionatoria del contributo, ma piuttosto alla volontà di promuovere determinate condotte meno rischiose da parte degli enti. Inoltre, il risultato di un’imposizione fiscale dipende dall’applicazione di un’aliquota a una base imponibile, senza che tale risultato sia fissato in anticipo, mentre, nel caso di specie, deve essere raggiunta una percentuale di un livello‑obiettivo annuo, il che rende l’analogia inoperante. L’accostamento effettuato dal Tribunale alle norme fiscali mi sembra quindi poco pertinente. |
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144. |
I settori del diritto dell’Unione citati dai ricorrenti e dal Tribunale dimostrano che i giudici dell’Unione hanno riconosciuto limitazioni all’obbligo di motivazione fondate sul segreto commerciale (diritto della concorrenza ( 46 ), aiuti di Stato ( 47 ) e appalti pubblici ( 48 )), sulla complessità della materia (misure antidumping ( 49 )), sull’onere gravante sull’autorità decisionale (concorso della funzione pubblica ( 50 )), sulla necessità di incidere sulla condotta delle imprese mediante un effetto dissuasivo delle ammende in materia di concorrenza ( 51 ) nonché su considerazioni imperative attinenti alla sicurezza dell’Unione o dei suoi Stati membri (lotta al terrorismo ( 52 )). |
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145. |
Nella fattispecie, le circostanze del caso sono assai specifiche a causa dell’utilizzo aggregato di dati riservati di numerosi terzi (all’incirca tra 1600 ( 53 ) e 3500 ( 54 ) enti interessati a seconda delle fasi del calcolo) e di un metodo complesso di calcolo scelto al fine di pervenire a un contributo di tutti gli enti che beneficiano della stabilità finanziaria, contributo costituito dai contributi ex ante per evitare gli effetti prociclici dei contributi ex post in caso di crisi e tenuto conto del grado di rischio, di liquidità e di mercato, corso da tali enti. |
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146. |
Mi sembra che il metodo in sé sia perfettamente spiegato dalla normativa in vigore e dal CRU nella decisione controversa e che la difficoltà riguardi, in realtà, l’utilizzo massiccio di dati riservati, che rende difficile, se non impossibile, il controllo da parte di ciascun ente interessato del calcolo del suo contributo. |
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147. |
Il fatto di procedere al bilanciamento tra l’obbligo di motivazione delle decisioni e l’obbligo di tutelare il segreto commerciale in caso di ricorso a un metodo complesso a causa dell’utilizzo massiccio di dati riservati induce ad interrogarsi sulla portata di tale protezione nella fissazione dei contributi ex ante. Infatti, occorre chiedersi se detta tutela debba essere della stessa natura quando la divulgazione delle informazioni riguarda i dati specifici di un concorrente o di un piccolo numero di concorrenti e quando essa riguarda un insieme di dati relativi a tutti i concorrenti di un settore, il cui considerevole numero rende impossibile qualsiasi identificazione. |
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148. |
Se si ammette che la tutela del segreto commerciale debba essere diversa, è possibile distinguere due situazioni di utilizzo di tali dati nell’ambito del metodo di calcolo scelto dalla Commissione per la fissazione dei contributi ex ante al FRU. |
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149. |
Infatti, nel corso delle fasi 2 e 6 del calcolo, i dati riservati utilizzati corrispondono alla somma del dato di cui trattasi per tutti gli enti interessati. Così, nella fase 2, viene calcolato il livello‑obiettivo del contributo annuo a partire dall’importo dei depositi protetti di tutti gli enti autorizzati in tutti gli Stati membri partecipanti (tale importo è portato a conoscenza del contribuente almeno dal 2017). Nella fase 6 viene calcolato il comune denominatore corrispondente alla somma dei contributi annui corretti in funzione del profilo di rischio e utilizzato per calcolare la quota del livello‑obiettivo che ciascun ente deve pagare. Tale importo è stato divulgato per la campagna 2020. |
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150. |
Pertanto, per queste due fasi, il CRU ha scelto progressivamente di divulgare la somma di dati riservati. Inoltre, esso ha altresì divulgato, successivamente al 2017, l’ammontare delle passività aggregate (esclusi i fondi propri) di tutti gli enti autorizzati nei territori di tutti gli Stati membri partecipanti, necessario per il calcolo del contributo annuo di base ( 55 ), mentre l’altra somma di dati riservati utilizzata in tale calcolo, ossia l’importo dei depositi protetti, era già oggetto di divulgazione (v. paragrafo precedente delle presenti conclusioni). |
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151. |
Per contro, per la fase 4 del calcolo corrispondente alla procedura di discretizzazione, ossia la creazione di panieri che raggruppano gli enti aventi un profilo di rischio analogo in base a un indicatore, dal momento che tali panieri sono classificati dal più basso al più elevato, sulla base dei dati degli enti per ciascun indicatore, la divulgazione di dati non sembra pertinente. |
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152. |
Infatti, da un lato, la somma di dati con riferimento a un indicatore non consentirebbe di fornire un’indicazione sufficiente a ciascun contribuente poiché, in tale metodo, la sua classificazione è legata alle posizioni degli altri enti in base a tale indicatore. D’altro lato, fornire informazioni relative alle posizioni degli altri enti potrebbe equivalere a una divulgazione di dati riservati identificativi e a una violazione diretta del segreto commerciale. In realtà, seguendo il ragionamento della LBBW, la divulgazione di tali dati non potrebbe consentire di verificare totalmente l’esattezza del calcolo, salvo consentire la verifica dei dati nominativi nonché del modo in cui sono riportati nel sistema ( 56 ). Ma procedere in tal modo costituirebbe una violazione diretta del segreto commerciale. |
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153. |
Quanto a riservare la divulgazione di tali dati al Tribunale e alla Corte, mi sembra che tale opzione proposta dal CRU incontri due difficoltà: da un lato, i contenziosi relativi ai contributi ex ante sono numerosi, sia dinanzi ai giudici nazionali (657 procedimenti amministrativi o giudiziari pendenti al 31 maggio 2020, ossia 32 in più che nel giugno 2019 ( 57 )) sia dinanzi ai giudici dell’Unione (42 cause pendenti, di cui 19 cause riguardanti i contributi ex ante per il 2020 e un’impugnazione al 1o settembre 2020) ( 58 ); d’altro lato, i dati grezzi degli enti non potrebbero essere oggetto di trattamento e neppure di verifica da parte dei giudici, in mancanza degli strumenti necessari e a causa del carico di lavoro che si determinerebbe se si dovesse verificare l’esattezza di tutti i dati. |
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154. |
Ciò premesso, l’attuazione di tale fase del calcolo nel corso della campagna del 2017 ha consentito alla LBBW soltanto di sapere quanti panieri erano creati dall’indicatore di rischio e a quale paniere era stata assegnata, senza neppure poter verificare se essa fosse assegnata al paniere corrispondente alle sue cifre. Da allora il CRU fornisce indicazioni sull’intervallo corrispondente a ciascun paniere, il che consente, come minimo, all’ente di verificare se è assegnato al giusto paniere. |
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155. |
Alla luce di quanto precede, ritengo che, dichiarando che i contribuenti dovrebbero poter verificare l’esattezza del calcolo del loro contributo, il Tribunale abbia commesso un errore di diritto riguardo alla portata dell’obbligo di motivazione gravante sul CRU, che comporta l’annullamento della sentenza su tale punto. |
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156. |
Ritengo, di conseguenza, che l’equilibrio tra l’obbligo di motivazione e il segreto commerciale possa essere rispettato, a normativa invariata, a condizione che il CRU divulghi i seguenti dati, nella stessa decisione controversa, in quanto un documento successivo non può supplire a un difetto di motivazione ( 59 ):
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157. |
Ritengo altresì che, scegliendo tale metodo di calcolo («livello‑obiettivo fisso + distribuzione relativa») nel regolamento delegato 2015/63, la Commissione si sia avvalsa del margine di discrezionalità conferitole dalla direttiva 2014/59 e dal regolamento n. 806/2014. A tal riguardo, non può esserle opposta l’esistenza di un altro metodo di calcolo. |
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158. |
Infatti, la LBBW contesta la mancanza di trasparenza determinata dalla complessità del metodo di calcolo e dalla sua interdipendenza con dati riservati, attinente al rischio di errori che possono sussistere e che non sono individuabili a causa della massa di dati trattati. Essa ritiene che, al contrario, uno dei metodi raccomandati negli orientamenti dell’ABE sui metodi di calcolo dei contributi ai sistemi di garanzia dei depositi ( 60 ), adottati in applicazione della direttiva 2014/49/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa ai sistemi di garanzia dei depositi ( 61 ), consentirebbe una maggiore trasparenza, in quanto non dipenderebbe da dati riservati di terzi, e, di conseguenza, una migliore motivazione. |
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159. |
L’allegato 1, punto 3, di tali orientamenti, relativamente al metodo della «segmentazione», corrispondente ai panieri, precisa quanto segue: «I limiti dei segmenti dovrebbero essere determinati su base relativa o assoluta, dove:
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160. |
Tuttavia, anche con il ricorso a tale metodo che applica limiti di segmenti fondati su una base assoluta, il contributo finale sarà calcolato in funzione di una somma di dati riservati di terzi al momento della correzione proporzionale (al rialzo, facoltativamente, o al ribasso, obbligatoriamente) dei contributi per raggiungere il limite massimo del 12,5% del livello‑obiettivo annuo ( 62 ), il che impedirebbe altresì di verificare il calcolo del contributo, come richiesto dal Tribunale. |
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161. |
Pertanto, l’esistenza di un altro metodo di calcolo basato anch’esso, in definitiva, su dati riservati di terzi non può essere sufficiente a rimettere in discussione la libertà della Commissione di scegliere un metodo di calcolo diverso, a partire dal momento in cui il metodo scelto soddisfa talune condizioni di trasparenza precedentemente menzionate ( 63 ). |
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162. |
Poiché tali condizioni sono state soddisfatte volontariamente dal CRU a diritto invariato, non risulta necessario modificare il quadro giuridico quale fissato dal regolamento delegato 2015/63. |
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163. |
Di conseguenza, dichiarando che talune disposizioni di detto regolamento delegato che precisano il metodo di calcolo erano illegittime, il Tribunale è incorso in un errore di diritto e la sentenza impugnata deve essere annullata anche su tale punto. |
VII. Sul ricorso in primo grado
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164. |
Qualora la Corte segua l’iter logico da me proposto e pronunci l’annullamento della sentenza impugnata, occorre interrogarsi sulla possibilità di avocare a sé la causa. Infatti, conformemente all’articolo 61, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, in caso di annullamento della decisione del Tribunale, la Corte può statuire definitivamente sulla controversia qualora lo stato degli atti lo consenta, oppure rinviare la causa al Tribunale affinché sia decisa da quest’ultimo. |
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165. |
Nel caso di specie, mi sembra che lo stato degli atti consenta di statuire sulla controversia per quanto riguarda sia l’autenticazione dell’allegato alla decisione controversa sia la motivazione di tale decisione e l’eccezione di illegittimità. |
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166. |
Per quanto riguarda l’autenticazione di tale allegato, la discussione dinanzi alla Corte è limitata alla valutazione delle prove fornite su tale questione. Inoltre, tale avocazione della controversia per inosservanza del principio del contraddittorio non può portare a rimettere in discussione le constatazioni di fatto del Tribunale, salva l’ipotesi di snaturamento, la cui prova non è stata fornita nel caso di specie. Essa può riguardare solo gli elementi nuovi, se ricevibili, che sono stati portati a conoscenza del Tribunale e della Corte successivamente al motivo rilevato d’ufficio. |
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167. |
Mi chiedo se la violazione di tale principio da parte del Tribunale implichi la presa in considerazione nella discussione, in fase di avocazione, da un lato, dell’argomento, presentato in udienza dinanzi al Tribunale e ripreso in sede di impugnazione, dell’inserimento della decisione controversa e del suo allegato nell’ARES e, dall’altro, dei documenti presentati nell’ambito dell’impugnazione (nuove versioni dei tre documenti prodotti durante la fase scritta dinanzi al Tribunale e un nuovo documento). |
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168. |
L’articolo 85 del regolamento di procedura del Tribunale, come interpretato dalla giurisprudenza ( 64 ), si applica alla produzione di nuovi documenti a sostegno di un’impugnazione in cui si invoca una violazione del principio del contraddittorio come nel caso di specie. |
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169. |
Dinanzi alla Corte sono state prodotte nuove versioni della decisione controversa e del suo allegato nonché della scheda di accompagnamento e un nuovo documento consistente in una cattura di schermata proveniente dall’ARES, che possono essere esaminati nell’ambito dell’avocazione della controversia. |
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170. |
Dall’esame della cattura di schermata proveniente dall’ARES risulta che, l’11 aprile 2017, sono stati inseriti nel sistema un file recante il numero della decisione controversa in formato PDF e un file intitolato «allegato I (...)» in formato Excel e, successivamente, il 12 maggio 2017, viene menzionata una firma del presidente del CRU, che ha portato a una registrazione e a un numero ARES il 13 giugno 2017. Tale numero ARES e la data del 13 giugno 2017 sono menzionati nelle nuove versioni della decisione controversa e del suo allegato prodotte dinanzi alla Corte. |
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171. |
Sebbene tali elementi siano idonei, per la prima volta, a stabilire un collegamento tra il file dell’allegato alla decisione controversa e il file di tale decisione, occorre tuttavia rilevare che, da un lato, una firma del presidente del CRU è menzionata solo il 12 maggio 2017 e corrisponderebbe alla chiusura del fascicolo nell’ARES, mentre la scheda di accompagnamento è stata firmata in forma autografa l’11 aprile 2017, e, dall’altro, che la registrazione con l’attribuzione di un numero ARES ha avuto luogo solo il 13 giugno 2017, ossia in date successive alla notifica alle autorità nazionali di risoluzione e agli enti contribuenti. Pertanto, la prova del nesso indissolubile tra tale allegato e detta decisione è fornita solo in una data successiva di due mesi all’adozione della decisione controversa. |
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172. |
Tale termine è tanto più problematico, a mio avviso, in quanto il file dell’allegato alla decisione controversa è in un formato che può essere facilmente modificato senza che ciò sia rilevabile, a differenza di un testo la cui lettura consente di individuare un’anomalia. Peraltro, tale file non è orodatato, mentre dalle risposte alle misure istruttorie disposte dal Tribunale risulta che esistevano due versioni del documento trasmesse alla sessione esecutiva del CRU. Pertanto, sia il formato scelto per il file sia la registrazione tardiva creano difficoltà in termini di certezza del diritto e di autenticazione del contenuto di tale allegato. |
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173. |
Mi sembra che, tenuto conto delle modalità di decisione (voto a distanza elettronico) e della mancata notifica agli enti contribuenti dell’allegato alla decisione controversa, il grado di certezza del diritto richiesto debba essere più elevato e le modalità della causa in esame non siano sufficienti a dimostrare l’autenticazione di tale allegato. |
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174. |
Ritengo pertanto che la decisione controversa, nella parte riguardante la LBBW, debba essere annullata per questo motivo. |
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175. |
Riguardo alla motivazione della decisione controversa, in mancanza delle modalità di trasparenza precisate al paragrafo 156 delle presenti conclusioni per quanto riguarda le somme di dati e gli intervalli di panieri di rischio, ritengo che l’obbligo di motivazione non sia stato rispettato. |
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176. |
Tale violazione dell’articolo 296 TFUE e dell’articolo 41, paragrafo 2, lettera c), della Carta deve comportare l’annullamento della decisione controversa per la parte riguardante la LBBW. |
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177. |
Per quanto riguarda l’eccezione di illegittimità diretta contro talune disposizioni del regolamento delegato 2015/63, dalle considerazioni esposte ai paragrafi da 137 a 163 delle presenti conclusioni risulta che essa potrebbe essere respinta. |
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178. |
Dal momento che concludo per l’annullamento della decisione controversa, non è necessario esaminare le altre censure dedotte dinanzi al Tribunale. |
VIII. Sul mantenimento degli effetti giuridici della decisione controversa
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179. |
Nel caso in cui la Corte annulli la decisione controversa per la parte riguardante la LBBW, occorre ricordare che, ai sensi dell’articolo 264, secondo comma, TFUE, la Corte può, ove lo reputi necessario, precisare gli effetti dell’atto annullato che devono essere considerati definitivi. |
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180. |
Nel caso di specie, sebbene il procedimento di impugnazione abbia rivelato che la decisione controversa è stata adottata in violazione delle forme sostanziali, esso non ha, per contro, rivelato alcun errore che inficiasse la conformità di tale atto al regolamento delegato 2015/63. |
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181. |
Pertanto, pronunciare l’annullamento della decisione controversa senza prevedere il mantenimento dei suoi effetti fino a quando sia sostituita da un nuovo atto sarebbe tale non solo da pregiudicare detta attuazione, ma anche da compromettere la certezza del diritto. |
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182. |
In tali circostanze, propongo alla Corte di dichiarare che gli effetti della decisione controversa devono essere mantenuti fino all’entrata in vigore di un nuovo atto diretto a sostituirla e al più tardi entro sei mesi a decorrere dalla data della futura sentenza. |
IX. Sulle spese
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183. |
Ai sensi dell’articolo 138, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte, applicabile al procedimento di impugnazione in forza dell’articolo 184, paragrafo 1, del medesimo regolamento, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. |
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184. |
Poiché il CRU è rimasto soccombente e la LBBW ne ha fatto domanda, occorre condannarlo a sopportare le proprie spese relative al procedimento dinanzi al Tribunale e ai procedimenti dinanzi alla Corte nonché quelle della LBBW. |
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185. |
Ai sensi dell’articolo 140, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte, applicabile al procedimento di impugnazione in forza dell’articolo 184, paragrafo 1, del medesimo regolamento, le spese sostenute dagli Stati membri e dalle istituzioni intervenuti nella causa restano a loro carico. |
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186. |
Di conseguenza, la Fédération bancaire française, il Regno di Spagna e la Commissione, in quanto intervenienti nelle controversie, sopportano le proprie spese relative al procedimento dinanzi alla Corte nelle due impugnazioni e, per la Commissione, relative anche al procedimento dinanzi al Tribunale. |
X. Conclusione
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187. |
Alla luce delle precedenti considerazioni, propongo alla Corte di:
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( 1 ) Lingua originale: il francese.
( 2 ) L’istituzione di tale meccanismo corrisponde a uno degli obiettivi del Gruppo dei venti (G 20) in seguito al fallimento della banca Lehman Brothers nel 2008: gli Stati membri del G 20 si sono impegnati a «sviluppare strumenti e sistemi per una soluzione effettiva dei fallimenti dei gruppi finanziari al fine di attenuare le perturbazioni risultanti dai fallimenti di istituti finanziari e di ridurre l’alea morale per il futuro» (Dichiarazione finale del vertice del G 20 di Pittsburgh, 24 e 25 settembre 2009).
( 3 ) In prosieguo: gli «enti».
( 4 ) Accordo intergovernativo sul trasferimento e la messa in comune dei contributi al [FRU], firmato a Bruxelles il 21 maggio 2014.
( 5 ) V., ad esempio, per la posizione del governo francese rispetto alle disparità tra i sistemi bancari francese e tedesco, relazione del 4 marzo 2015, a nome della commissione finanze del Senato sul progetto di legge che autorizza la ratifica dell’accordo sul trasferimento e la messa in comune dei contributi al [FRU], disponibile al seguente indirizzo Internet: http://www.senat.fr/rap/l14-307/l14-3071.pdf (prima parte, III, B).
( 6 ) Il contributo in funzione del profilo di rischio è basato sui criteri fissati all’articolo 103, paragrafo 7, della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio (GU 2014, L 173, pag. 190), e precisato agli articoli da 5 a 9 del regolamento delegato (UE) 2015/63 della Commissione, del 21 ottobre 2014, che integra la direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i contributi ex ante ai meccanismi di finanziamento della risoluzione (GU 2015, L 11, pag. 44).
( 7 ) In prosieguo: la «decisione controversa».
( 8 ) T‑411/17; in prosieguo: la «sentenza impugnata», EU:T:2020:435.
( 9 ) GU 2014, L 225, pag. 1.
( 10 ) GU 2017, L 113, pag. 2.
( 11 ) La LBBW cita, a tal riguardo, le sentenze del 15 giugno 1994, Commissione/BASF e a. (C‑137/92 P, EU:C:1994:247), e del 6 aprile 2000, Commissione/ICI (C‑286/95 P, EU:C:2000:188).
( 12 ) Il Tribunale, al punto 36 della sentenza impugnata, ha fatto riferimento alle sentenze del 2 aprile 1998, Commissione/Sytraval e Brink’s France (C‑367/95 P, EU:C:1998:154, punto 67), del 30 marzo 2000, VBA/Florimex e a. (C‑265/97 P, EU:C:2000:170, punto 114), del 6 marzo 2003, Westdeutsche Landesbank Girozentrale e Land Nordrhein‑Westfalen/Commissione (T‑228/99 e T‑233/99, EU:T:2003:57, punto 143), nonché del 28 novembre 2019, Banco Cooperativo Español/CRU (T‑323/16, EU:T:2019:822, punto 70 e giurisprudenza ivi citata).
( 13 ) V., in tal senso, sentenze del 15 giugno 1994, Commissione/BASF e a. (C‑137/92 P, EU:C:1994:247, punti 75 e 76), nonché del 6 aprile 2000, Commissione/ICI (C‑286/95 P, EU:C:2000:188, punti 40, 41 e 51).
( 14 ) V. sentenza del 6 aprile 2000, Commissione/ICI (C‑286/95 P, EU:C:2000:188, punti da 40 a 42).
( 15 ) V. sentenze del 28 novembre 2019, Banco Cooperativo Español/CRU, (T‑323/16, EU:T:2019:822), del 28 novembre 2019, Portigon/CRU (T‑365/16, EU:T:2019:824), e del 28 novembre 2019, Hypo Vorarlberg Bank/CRU (T‑377/16, T‑645/16 e T‑809/16, EU:T:2019:823).
( 16 ) V., ad esempio, sentenza del 28 novembre 2019, Banco Cooperativo Español/CRU (T‑323/16, EU:T:2019:822, punto 22).
( 17 ) V. sentenza del 12 luglio 2011, Commissione/Q (T‑80/09 P, EU:T:2011:347, punto 141).
( 18 ) V. sentenza del 2 dicembre 2009, Commissione/Irlanda e a. (C‑89/08 P, EU:C:2009:742, punto 60).
( 19 ) V. Naômé, C., Le pourvoi devant la Cour de justice de l’Union européenne, Larcier, Bruxelles, 2016, paragrafi 427 e 428, pagg. 171 e 172.
( 20 ) V. sentenza del 23 novembre 2016, FK/Commissione (T‑328/15 P, non pubblicata, EU:T:2016:671, punti 39 e 40).
( 21 ) V., per analogia, sentenze del 17 dicembre 2009, Riesame M/EMEA (C‑197/09 RX‑II, EU:C:2009:804, punto 52), del 14 dicembre 2011, Commissione/Vicente Carbajosa e a. (T‑6/11 P, EU:T:2011:747, punto 32), e del 23 novembre 2016, FK/Commissione (T‑328/15 P, non pubblicata, EU:T:2016:671, punto 41).
( 22 ) V., in particolare, sentenze del 29 novembre 2018, Bank Tejarat/Consiglio (C‑248/17 P, EU:C:2018:967, punto 37), e del 25 marzo 2021, Carvalho e a./Parlamento e Consiglio (C‑565/19 P, non pubblicata, EU:C:2021:252, punto 36).
( 23 ) V., in particolare, sentenza del 10 febbraio 2011, Activision Blizzard Germany/Commissione (C‑260/09 P, EU:C:2011:62, punto 57).
( 24 ) V., in particolare, sentenza del 12 gennaio 2017, Timab Industries e CFPR/Commissione (C‑411/15 P, EU:C:2017:11, punto 89).
( 25 ) V. sentenza del 10 febbraio 2011, Activision Blizzard Germany/Commissione (C‑260/09 P, EU:C:2011:62, punto 54).
( 26 ) V. sentenza del 5 marzo 2019, Pethke/EUIPO (T‑169/17, non pubblicata, EU:T:2019:135, punto 43 e giurisprudenza ivi citata).
( 27 ) V. articolo 69, paragrafo 1, del regolamento n. 806/2014.
( 28 ) V. articolo 70, paragrafo 2, del regolamento n. 806/2014.
( 29 ) Otto.
( 30 ) Articolo 70, paragrafo 2, lettera b), del regolamento n. 806/2014.
( 31 ) Articolo 69, paragrafo 1, del regolamento n. 806/2014.
( 32 ) Articolo 70, paragrafo 2, del regolamento n. 806/2014.
( 33 ) Tale variabilità deve essere oggetto di un riesame triennale da parte della Commissione ai sensi dell’articolo 94, paragrafo 1, lettera a), punto vi), del regolamento n. 806/2014 per valutare «se non sia necessario stabilire per il [FRU] un importo minimo in termini assoluti che permetta di evitare la volatilità del flusso dei mezzi finanziari al [FRU] e di assicurare la stabilità e l’adeguatezza del finanziamento del [FRU] nel tempo».
( 34 ) V. articolo 69, paragrafo 2, del regolamento n. 806/2014 e articolo 3, paragrafo 1, del regolamento delegato 2017/747.
( 35 ) V. articolo 3, paragrafo 4, del regolamento delegato 2017/747.
( 36 ) La Commissione cita, a tal riguardo, la sentenza del 21 dicembre 2016, Club Hotel Loutraki e a./Commissione (C‑131/15 P, EU:C:2016:989, punti 51, 52 e 55).
( 37 ) Il CRU cita le sentenze del 19 dicembre 2019, BCE/Espírito Santo Financial (Portugal) (C‑442/18 P, EU:C:2019:1117, punto 47), e del 21 ottobre 2020, BCE/Estate of Espírito Santo Financial Group (C‑396/19 P, non pubblicata, EU:C:2020:845, punto 54).
( 38 ) Il CRU cita la sentenza del 3 settembre 2008, Kadi e Al Barakaat International Foundation/Consiglio e Commissione (C‑402/05 P e C‑415/05 P, EU:C:2008:461).
( 39 ) La LBBW cita la sentenza del 21 dicembre 2016, Club Hotel Loutraki e a./Commissione (C‑131/15 P, EU:C:2016:989, punti 48, nonché 51 e segg.).
( 40 ) La LBBW cita la sentenza del 13 marzo 1985, Paesi Bassi e Leeuwarder Papierwarenfabriek/Commissione (296/82 e 318/82, non pubblicata, EU:C:1985:113, punti 18 e 27).
( 41 ) C‑402/05 P e C‑415/05 P, EU:C:2008:461.
( 42 ) V., in particolare, sentenza del 28 marzo 2017, Rosneft (C‑72/15, EU:C:2017:236, punto 122 e giurisprudenza ivi citata).
( 43 ) V. sentenze del 7 aprile 1987, SISMA/Commissione (32/86, EU:C:1987:187, punto 8), del 2 ottobre 2003, Corus UK/Commissione (C‑199/99 P, EU:C:2003:531, punto 145), dell’11 luglio 2013, Ziegler/Commissione (C‑439/11 P, EU:C:2013:513, punto 115), del 19 marzo 2015, Dole Food e Dole Fresh Fruit Europe/Commissione (C‑286/13 P, EU:C:2015:184, punto 93), nonché del 28 marzo 2017, Rosneft (C‑72/15, EU:C:2017:236, punto 121).
( 44 ) V., in tal senso, sentenza del 21 dicembre 2016, Club Hotel Loutraki e a./Commissione (C‑131/15 P, EU:C:2016:989, punto 48 e giurisprudenza ivi citata).
( 45 ) V. obbligo di conteggio esatto delle somme dovute in tale fattispecie, sancito dalla sentenza del 13 giugno1958, Meroni/Alta Autorità (9/56, EU:C:1958:7, pagg. 28 e 29).
( 46 ) V. sentenza del 24 giugno 1986, AKZO Chemie e AKZO Chemie UK/Commissione (53/85, EU:C:1986:256, punto 29).
( 47 ) V. sentenza dell’8 gennaio 2015, Club Hotel Loutraki e a./Commissione (T‑58/13, non pubblicata, EU:T:2015:1, punti da 73 a 77).
( 48 ) V. sentenza dell’8 luglio 2015, European Dynamics Luxembourg e a./Commissione (T‑536/11, EU:T:2015:476, punti 47 e 50 in fine).
( 49 ) V. sentenza del 10 settembre 2015, Fliesen‑Zentrum Deutschland (C‑687/13, EU:C:2015:573, punti 77 e 78).
( 50 ) V. sentenza del 28 febbraio 1980, Bonu/Consiglio (89/79, EU:C:1980:60, punto 6).
( 51 ) V. sentenza del 5 giugno 2012, Imperial Chemical Industries/Commissione (T‑214/06, EU:T:2012:275, punto 100).
( 52 ) V. sentenza del 14 ottobre 2009, Bank Melli Iran/Consiglio (T‑390/08, EU:T:2009:401, punto 81).
( 53 ) Numero approssimativo di enti soggetti a correzione in funzione del profilo di rischio.
( 54 ) Numero approssimativo di enti della zona dell’euro soggetti a contributo forfettario e/o adeguato al profilo di rischio.
( 55 ) V. articolo 70, paragrafo 1, del regolamento n. 806/2014.
( 56 ) V. conclusioni dell’avvocato generale Kokott nelle cause Borealis Polyolefine e a. (C‑191/14, C‑192/14, C‑295/14, C‑389/14 e da C‑391/14 a C‑393/14, EU:C:2015:754, paragrafo 140), nelle quali l’avvocato formula l’ipotesi di consentire al ricorrente un accesso ai dati grezzi.
( 57 ) Tali procedimenti sono concentrati in tre Stati membri: la Repubblica federale di Germania, la Repubblica italiana e la Repubblica d’Austria.
( 58 ) V. relazione della Corte dei conti europea, del 30 novembre 2020 (ai sensi dell’articolo 92, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 806/2014), su eventuali passività potenziali relative all’esercizio finanziario 2019 derivanti dallo svolgimento, da parte del Comitato di risoluzione unico, del Consiglio o della Commissione, dei compiti loro attribuiti dal regolamento (UE) n. 806/2014, corredata delle risposte del Comitato di risoluzione unico, della Commissione e del Consiglio, disponibile al seguente indirizzo Internet: https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SRB_2019_contingent_liabilities/SRB_2019_contingent_liabilities_IT.pdf (punti 43 e 44).
( 59 ) V. conclusioni dell’avvocato generale Kokott nelle cause Borealis Polyolefine e a. (C‑191/14, C‑192/14, C‑295/14, C‑389/14 e da C‑391/14 a C‑393/14, EU:C:2015:754, paragrafi da 152 a 154).
( 60 ) Disponibili al seguente indirizzo Internet: https://www.eba.europa.eu/sites/default/documents/files/documents/10180/1199246/32f723a0-b41c-4f75-b9ef-23258e7ca38a/EBA-GL-2015-10_GL%20on%20Calculation%20of%20Contributions%20DGS_IT.pdf. V., in particolare, allegato 1, intitolato «Metodi per calcolare le ponderazioni del rischio aggregato (ARW) e stabilire le classi di rischio», punto 3.
( 61 ) GU 2014, L 173, pag. 149.
( 62 ) V. punti 43 e 44 nonché riquadro 2 degli orientamenti citati alla nota 60 delle presenti conclusioni (pag. 12 e segg.).
( 63 ) V. paragrafo 156 delle presenti conclusioni.
( 64 ) V., in particolare, sentenza del 5 marzo 2019, Pethke/EUIPO (T‑169/17, non pubblicata, EU:T:2019:135, punto 43).