CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE

ATHANASIOS RANTOS

presentate il 9 settembre 2021 ( 1 ) ( i )

Causa C‑581/20

Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej reprezentowany przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad

contro

TOTO SpA – Costruzioni Generali,

Vianini Lavori SpA

[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Varhoven kasatsionen sad (Corte suprema di cassazione, Bulgaria)]

«Domanda di pronuncia pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia civile – Competenza e riconoscimento delle decisioni in materia civile e commerciale – Regolamento (UE) n. 1215/2012 – Nozione di materia civile e commerciale – Provvedimenti provvisori e cautelari – Contratto per l’esecuzione di lavori di costruzione di una strada pubblica»

1.

Nel 2015, al fine di garantire gli obblighi assunti nell’ambito di un appalto pubblico concluso in Polonia per la costruzione di un tratto di autostrada, le imprese alle quali era stato aggiudicato l’appalto hanno presentato all’amministrazione aggiudicatrice polacca talune garanzie firmate da un’impresa di assicurazioni bulgara.

2.

Anni dopo le società aggiudicatarie hanno adito senza successo un giudice polacco affinché emettesse un’ingiunzione, provvisoria e cautelare, per impedire all’autorità contraente di escutere tali garanzie. Una richiesta analoga è stata presentata dinanzi ai giudici bulgari, che l’hanno respinta in prima istanza e accolta in appello.

3.

L’amministrazione aggiudicatrice polacca ha presentato ricorso in cassazione dinanzi al Varhoven kasatsionen sad (Corte suprema di cassazione, Bulgaria). In tale procedimento una delle questioni da risolvere è se, alla luce dell’articolo 35 del regolamento (UE) n. 1215/2012 ( 2 ), i giudici bulgari siano competenti a livello internazionale ad adottare i provvedimenti provvisori e cautelari richiesti ( 3 ).

4.

Salvo errore da parte mia, finora la Corte di giustizia si è pronunciata una sola volta su detto articolo ( 4 ). Talune sentenze pronunciate nell’ambito della normativa precedente ( 5 ), chiariscono nondimeno le questioni sollevate dal giudice del rinvio senza, tuttavia, risolverle.

5.

Su indicazione della Corte di giustizia, le presenti conclusioni tratteranno unicamente la seconda questione pregiudiziale. La risposta richiederà un esame approfondito dei rapporti tra due autorità giurisdizionali di Stati membri differenti – quella che conosce della controversia nel merito e quella adita esclusivamente in materia di tutela provvisoria e cautelare – nei casi transfrontalieri, per i quali l’articolo 35 mira ad evitare «alle parti un pregiudizio derivante dalle lungaggini inerenti a tutti i procedimenti internazionali» ( 6 ).

I. Contesto normativo

A.   Regolamento n. 1215/2012

6.

Il considerando 33 dispone quanto segue:

«Quando sono adottati provvedimenti provvisori, compresi i provvedimenti cautelari, da parte di un’autorità giurisdizionale competente a conoscere nel merito, dovrebbe esserne assicurata la libera circolazione a norma del presente regolamento. Tuttavia i provvedimenti provvisori, compresi i provvedimenti cautelari, disposti da un’autorità giurisdizionale senza che il convenuto sia stato invitato a comparire, non dovrebbero essere riconosciuti ed eseguiti a norma del presente regolamento a meno che la decisione comprendente il provvedimento sia stata notificata o comunicata al convenuto prima dell’esecuzione. Ciò non osta a che i provvedimenti siano riconosciuti ed eseguiti a norma della legislazione nazionale. Quando invece i provvedimenti provvisori, tra cui anche quelli cautelari, sono disposti da un’autorità giurisdizionale di uno Stato membro che non è competente a conoscere nel merito, la loro efficacia a norma del presente regolamento dovrebbe limitarsi al territorio dello Stato membro interessato».

7.

L’articolo 2 dispone quanto segue:

«Ai fini del presente regolamento s’intende per:

a)

“decisione”: a prescindere dalla denominazione usata, qualsiasi decisione emessa da un’autorità giurisdizionale di uno Stato membro, compresi un decreto, un’ordinanza, una decisione o un mandato di esecuzione, nonché una decisione relativa alla determinazione delle spese giudiziali da parte del cancelliere.

Ai fini del capo III, la “decisione” comprende anche i provvedimenti provvisori e cautelari emessi da un’autorità giurisdizionale competente a conoscere nel merito ai sensi del presente regolamento. Essa non comprende i provvedimenti provvisori e cautelari emessi da tale autorità giurisdizionale senza che il convenuto sia stato invitato a comparire, a meno che la decisione contenente il provvedimento sia stata notificata o comunicata al convenuto prima dell’esecuzione;

(…)».

8.

L’articolo 29, nella sezione «Litispendenza e connessione», dispone quanto segue:

«1.   Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 31, paragrafo 2, qualora davanti alle autorità giurisdizionali di Stati membri differenti e tra le medesime parti siano state proposte domande aventi il medesimo oggetto e il medesimo titolo, l’autorità giurisdizionale successivamente adita sospende d’ufficio il procedimento finché sia stata accertata la competenza dell’autorità giurisdizionale adita in precedenza.

2.   Nei casi di cui al paragrafo 1, su istanza di un’autorità giurisdizionale investita della controversia, ogni altra autorità giurisdizionale comunica senza indugio all’autorità giurisdizionale adita per prima la data in cui è stato adita a norma dell’articolo 32.

3.   Se la competenza dell’autorità giurisdizionale precedentemente adita è stata accertata, l’autorità giurisdizionale successivamente adita dichiara la propria incompetenza a favore della prima».

9.

L’articolo 35 («Provvedimenti provvisori e cautelari») dispone quanto segue:

«I provvedimenti provvisori o cautelari previsti dalla legge di uno Stato membro possono essere richiesti all’autorità giurisdizionale di detto Stato membro anche se la competenza a conoscere del merito è riconosciuta all’autorità giurisdizionale di un altro Stato membro».

10.

L’articolo 36, nella sezione «Riconoscimento» dispone quanto segue:

«1.   La decisione emessa in uno Stato membro è riconosciuta in un altro Stato membro senza che sia necessario il ricorso ad alcuna procedura particolare.

(…)».

11.

L’articolo 42, paragrafo 2, dispone quanto segue:

«Ai fini dell’esecuzione in uno Stato membro di una decisione emessa in un altro Stato membro che dispone un provvedimento provvisorio o cautelare, il richiedente fornisce alla competente autorità incaricata dell’esecuzione:

a)

una copia della decisione che soddisfi le condizioni necessarie per stabilirne l’autenticità;

b)

l’attestato rilasciato ai sensi dell’articolo 53, contenente una descrizione del provvedimento e certificante che:

i)

l’autorità giurisdizionale è competente a conoscere del merito;

ii)

la decisione è esecutiva nello Stato membro d’origine; e

c)

qualora il provvedimento sia stato disposto senza che il convenuto sia stato invitato a comparire, la prova della notificazione o comunicazione della decisione».

12.

L’articolo 45, paragrafo 1, lettera c), dispone quanto segue:

«1.   Su istanza di ogni parte interessata, il riconoscimento di una decisione è negato:

c)

se la decisione è incompatibile con una decisione emessa tra le medesime parti nello Stato membro richiesto».

B.   Diritto nazionale. Il Grazhdanski Protsesualen Kodeks ( 7 )

13.

L’articolo 18 (immunità degli Stati), gli articoli da 389 a 396 (concessione di provvedimenti provvisori), gli articoli da 397 a 403 (provvedimenti cautelari) e gli articoli da 274 a 280 (mezzi di impugnazione contro le decisioni) sono rilevanti ai fini della presente causa.

14.

Dal momento che le mie conclusioni si concentreranno esclusivamente sull’interpretazione dell’articolo 35 del regolamento n. 1215/12, la trascrizione di tali articoli non è necessaria.

II. Fatti, controversie e questioni pregiudiziali

15.

In forza di un contratto del 30 luglio 2015 il Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej reprezentowany przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad (in prosieguo: il «Ministero delle Finanze polacco») ha incaricato le imprese TOTO SpA – Costruzioni Generali e Vianini Lavori SpA, operanti quale consorzio registrato in Italia, della costruzione dell’autostrada S-5 Poznań – Breslau, tratto Poznań A2, Gluchowo – Wronczyn.

16.

Le parti hanno inserito nel contratto una clausola, la 20. 6, che attribuiva la competenza giurisdizionale per risolvere le loro controversie ai giudici della sede dell’amministrazione aggiudicatrice (ossia i tribunali polacchi) ( 8 ).

17.

Nel medesimo contratto sono state assunte le garanzie n. 02900100000348 e n. 02900100000818 per garantire, rispettivamente, l’esecuzione del contratto ( 9 ) e l’eventuale pagamento di una «penale» dopo il completamento dei lavori ( 10 ). Entrambe le garanzie sono state prestate dalla compagnia di assicurazioni bulgara Evroins AD e sono disciplinate dal diritto sostanziale polacco.

18.

Ciascuna delle società aggiudicatarie ha proposto dinanzi al Sąd Okręgowy w Warszawie (Tribunale regionale di Varsavia, Polonia) azioni di accertamento negativo nei confronti del Ministero delle Finanze polacco. Esse hanno chiesto «di dichiarare l’insussistenza del diritto [del Ministero delle Finanze] ad esigere il pagamento della penale concordata, dal momento che le condizioni previste in tale clausola non sarebbero soddisfatte e/o il convenuto non avrebbe diritto a una penale per l’asserito ritardo nell’adempimento del contratto» ( 11 ).

19.

Esse hanno altresì chiesto al giudice «di adottare un provvedimento provvisorio per imporre al convenuto, in particolare, di non escutere le garanzie n. 02900100000348 e n. 02900100000818 prestate dalla società di assicurazioni ZD Evroins AD» ( 12 ).

20.

Con decisione del 7 giugno 2019, il Sąd Okręgowy w Warszawie (Tribunale regionale di Varsavia) ha respinto la domanda di provvedimenti provvisori e cautelari ( 13 ).

21.

Il 31 luglio 2019 le società aggiudicatarie hanno nuovamente sollecitato l’adozione di tali misure, questa volta dinanzi al Sofiyski gradski sad (Tribunale di Sofia, Bulgaria), a sostegno delle domande presentate dinanzi al Sąd Okręgowy w Warszawie (Tribunale regionale di Varsavia).

22.

L’istanza è stata respinta in primo grado, ma accolta in appello dal Sofiyski apelativen sad (Corte d’appello di Sofia, Bulgaria). Quest’ultimo ha disposto, previa prestazione di una cauzione, un sequestro conservativo presso terzi del credito del Ministero delle Finanze polacco, risultante nelle garanzie n. 02900100000348 e n. 02900100000818, prestate a suo favore dalla compagnia di assicurazioni Evroins AD.

23.

Il Ministero delle Finanze polacco ha presentato ricorso in cassazione dinanzi al Varhoven kasatsionen sad (Corte suprema di cassazione). Nell’ambito di tale ricorso esso ha altresì depositato un’ingiunzione di pagamento europea, ai sensi del regolamento (CE) n. 1896/2006 ( 14 ), modulo E ( 15 ).

24.

Le società aggiudicatarie si sono opposte all’ingiunzione mediante il formulario F del regolamento n. 1896/2006, che hanno allegato alla replica al ricorso in cassazione.

25.

In tale contesto, il Varhoven kasatsionen sad (Corte suprema di cassazione) ha sottoposto alla Corte di giustizia le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)

Se l’articolo 1 del [regolamento n. 1215/12] debba essere interpretato nel senso che un procedimento come quello descritto nella presente decisione di rinvio debba essere considerato ricompreso, in tutto o in parte, nella materia civile o commerciale ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento medesimo.

2)

Se, in seguito all’esercizio del diritto di presentazione d’istanza di provvedimenti provvisori o cautelari sulla quale il giudice competente a conoscere del merito abbia già statuito, il giudice investito di una domanda di provvedimenti provvisori avente lo stesso fondamento e ai sensi dell’articolo 35 del [regolamento n. 1215/12] debba essere considerato giurisdizionalmente incompetente dal momento in cui sono prodotti documenti probatori attestanti che il giudice del merito si è già pronunciato al riguardo.

3)

Qualora dalla risposta alle prime due questioni pregiudiziali emerga che il giudice investito di un’istanza ai sensi dell’articolo 35 del [regolamento n. 1215/12] è competente, se le condizioni per l’adozione di provvedimenti cautelari ai sensi dell’articolo 35 del [regolamento n. 1215/12] debbano essere interpretate in modo autonomo. Se debba essere disapplicata una disposizione che, in un caso come quello di specie, non consenta l’adozione di provvedimenti cautelari nei confronti di un ente pubblico».

III. Procedimento dinanzi alla Corte

26.

La domanda di pronuncia pregiudiziale è stata registrata presso la Corte di giustizia il 5 novembre 2020. La richiesta di trattazione della causa ai sensi dell’articolo 105 del regolamento di procedura della Corte di giustizia è stata respinta.

27.

Osservazioni scritte sono state depositate dalla TOTO – Costruzioni Generali e Vianini Lavori, dalla Repubblica di Polonia e dalla Commissione europea. Tutte le parti suindicate, nonché il Ministero delle Finanze polacco, sono intervenuti all’udienza del 15 luglio 2021.

IV. Analisi

28.

Come ho già indicato, le mie conclusioni si limiteranno alla seconda questione pregiudiziale. Essa verte, in sintesi, sul rapporto tra autorità giurisdizionali di Stati membri differenti dinanzi alle quali, ai sensi del regolamento n. 1215/2012, sono richiesti in successione provvedimenti provvisori e cautelari.

29.

Per risolvere tale questione occorre interpretare l’articolo 35 del regolamento n. 1215/2012, ciò che consentirà di chiarire se un’autorità giurisdizionale (nella presente causa un giudice bulgaro) che non sia competente nel merito possa adottare provvedimenti provvisori e cautelari qualora l’autorità giurisdizionale competente nel merito (nella presente causa, un giudice polacco) si sia già pronunciata su una domanda identica.

30.

Prima di suggerire una risposta a tale quesito, illustrerò taluni aspetti generali del regolamento n. 1215/2012 che possono contribuire alla riflessione.

A.   Considerazioni preliminari: tutela provvisoria e cautelare nel regolamento n. 1215/2012

1. Regime di competenza giurisdizionale internazionale e circolazione delle decisioni relative a provvedimenti provvisori e cautelari

31.

Il regolamento n. 1215/2012 introduce una duplice modalità per ottenere provvedimenti provvisori e cautelari nelle controversie che rientrano nel suo ambito di applicazione:

in primo luogo, conferisce competenza giurisdizionale internazionale alle autorità giurisdizionali che, ai sensi delle sezioni da 1 a 6 del capitolo II, sono altresì competenti a risolvere la controversia nel merito ( 16 ). La competenza di tali autorità non dipende dalla sussistenza di uno specifico nesso tra l’oggetto del provvedimento e il foro ( 17 ). Inoltre, fatto salvo quanto illustrerò di seguito, un provvedimento adottato da un giudice competente nel procedimento principale beneficia del regime di riconoscimento e di esecuzione del regolamento n. 1215/2012;

in secondo luogo, l’articolo 35 del medesimo regolamento prevede che le autorità giurisdizionali che non sono competenti a statuire conoscere del merito della controversia possono emanare provvedimenti provvisori e cautelari relativi a tale controversia.

32.

In tale seconda ipotesi, tuttavia, la Corte di giustizia subordina a determinate condizioni la possibilità che un giudice incompetente a conoscere nel merito possa avere competenza a decidere sull’incidente cautelare ( 18 ):

i provvedimenti provvisori e cautelari devono essere «volti (...) alla conservazione di una situazione di fatto o di diritto onde preservare diritti dei quali spetterà poi al giudice del merito accertare l’esistenza» ( 19 );

non è possibile adottare provvedimenti che, a causa degli effetti da essi esplicati, sostituiscano di fatto la procedura sostanziale, vale a dire che servano ad aggirare, nella fase istruttoria, le regole di competenza ( 20 );

deve sussistere un nesso di connessione reale tra l’autorità giurisdizionale incompetente a conoscere del merito e il provvedimento richiesto. La concessione di quest’ultimo «richiede (...) una particolare circospezione e una conoscenza approfondita delle circostanze concrete in cui i provvedimenti richiesti dovranno esplicare i propri effetti» ( 21 ).

33.

Siffatte condizioni sono dovute al fatto che l’articolo 35 del regolamento n. 1215/2021 conferisce al richiedente provvedimenti provvisori e cautelari un vantaggio tale da porre l’opponente in una situazione sfavorevole, trattandosi di un’eccezione al regime di competenza istituito dal regolamento stesso. Per questo motivo l’interpretazione dello stesso deve essere restrittiva ( 22 ).

34.

Inoltre, consentendo l’uso di un foro ulteriore, l’articolo 35 potrebbe anche favorire strategie di forum shopping ( 23 ) e abuso ( 24 ).

35.

Ai sensi del regolamento n. 1215/2012, il potere del giudice di adottare provvedimenti provvisori e cautelari ai sensi dell’articolo 35 è soggetto, inoltre, a una grande limitazione: l’efficacia di tali provvedimenti è limitata al territorio del proprio Stato membro ( 25 ).

36.

Non bisogna dimenticare, tuttavia, che l’ammissibilità di provvedimenti provvisori e cautelari da parte di un giudice diverso da quello che conosce o conoscerà ( 26 ) del merito della causa risponde a specifiche esigenze pratiche di tutela giurisdizionale provvisoria e cautelare ( 27 ) facilmente comprensibili.

37.

Con la disposizione in parola viene offerta alla parte interessata la possibilità di ottenere un provvedimento provvisorio e cautelare nello Stato membro in cui si trovano i beni o la persona su cui detto provvedimento deve essere eseguito. In tal modo si evitano gli svantaggi di dover instaurare, dapprima, il procedimento all’estero, e ottenere il riconoscimento della decisione pronunciata in un altro foro in un secondo momento ( 28 ).

38.

Tale possibilità è ancor più necessaria in quanto i provvedimenti provvisori e cautelari disposti inaudita parte dal giudice investito del merito (la cui adozione preserva l’effetto sorpresa) non sono autorizzati, in linea di principio ( 29 ), a circolare liberamente ( 30 ) tra gli Stati membri ai sensi del regolamento n. 1215/2012 ( 31 ).

39.

La libera circolazione di tali provvedimenti viene esclusa mediante la definizione di «decisione» di cui all’articolo 2, lettera a), comma 2, del regolamento n. 1215/2012. In pratica, tale nozione si traduce nel requisito di cui all’articolo 42, paragrafo 2 dello stesso: l’esecuzione, in uno Stato membro, del provvedimento provvisorio e cautelare disposto in un altro Stato membro dal giudice adito della controversia principale è subordinata alla produzione dell’attestato di cui all’articolo 53. Tale attestato contiene menzioni specifiche che attestano la qualità del giudice e la citazione del convenuto a comparire o, in mancanza, la notifica del provvedimento.

2. Relazione tra i fori

40.

Non esiste una gerarchia formale tra i fori a disposizione del soggetto che richiede la tutela provvisoria o cautelare, il quale può scegliere tra essi. Possono quindi verificarsi situazioni in cui sussistono diversi procedimenti provvisori e cautelari per i quali il legislatore non ha espressamente previsto una soluzione specifica.

a) Pluralità di procedimenti provvisori e cautelari

41.

Il regolamento n. 1215/2012 contiene una norma specifica (l’articolo 35) per i provvedimenti provvisori e cautelari. Si potrebbe affermare che, in tal modo, integra il potere naturale del giudice competente nel merito di adottarli. Al contempo, offre la possibilità di procedimenti identici dinanzi a giudici diversi, con il rischio di decisioni tra di esse incompatibili.

42.

Il principio di priorità sulla base del quale il regolamento n. 1215/2012, nella sezione «Litispendenza e connessione», disciplina la pluralità dei procedimenti con identità di parti, oggetto e titolo ai sensi del suo articolo 29 può, a mio avviso, essere esteso alla fase cautelare di tali procedimenti ( 32 ).

43.

Conformemente a tale principio, il giudice successivamente adito «sospende d’ufficio il procedimento finché sia stata accertata la competenza dell’autorità giurisdizionale adita in precedenza». Il giudice successivamente adito deve dichiarare la propria incompetenza a favore del primo una volta che la competenza del giudice precedentemente adito sia stata accertata ( 33 ).

44.

Come ho illustrato, la coesistenza di domande di provvedimenti provvisori e cautelari dinanzi a un giudice competente nel merito e a un altro giudice che non lo è (ma che è adito ai sensi dell’articolo 35 del regolamento n. 1215/2012) offre all’interessato una possibilità di evitare ritardi di norma associati all’importazione in uno Stato membro del provvedimento disposto in un altro.

45.

Da tale punto di vista si potrebbe ritenere paradossale che un soggetto che richiede un provvedimento provvisorio e cautelare dinanzi a un secondo giudice, proprio al fine di evitare i ritardi del primo, debba farlo in via esclusiva, in base alla regola della litispendenza, nello Stato del procedimento principale, solo perché la domanda di tale provvedimento è stata presentata in primo luogo in detto Stato ( 34 ).

46.

In alternativa si potrebbe immaginare di lasciare inapplicata, per i provvedimenti provvisori e cautelari, la norma generale sulla litispendenza (articolo 29 del regolamento n. 1215/2012) e affrontare la problematica di due decisioni incompatibili, qualora emesse, decidendo a posteriori riguardo al riconoscimento e all’esecuzione delle stesse ( 35 ).

47.

Ritengo, tuttavia, che siffatta soluzione possa non essere conforme a tale regolamento.

48.

Sebbene la Corte di giustizia non si sia pronunciata su tale aspetto, essa si è espressa in termini negativi in ordine alla «molteplicità di criteri di competenza giurisdizionale relativamente al medesimo rapporto giuridico, il che è contrario agli obiettivi della Convenzione», in relazione all’articolo 24 della Convenzione di Bruxelles ( 36 ).

49.

Ad oggi, basti dire che le eccezioni alla regola della litispendenza sono previste dal regolamento stesso e nessuna corrisponde a quella descritta ( 37 ). Le proposte di modifica su tale aspetto, presentate in relazione all’articolo 35 del regolamento n. 1215/2012, non sono state accolte nel testo, circostanza che depone a sfavore del trattamento speciale della litispendenza per le domande di provvedimenti provvisori e cautelari nell’attuale sistema ( 38 ).

50.

In sintesi, ritengo che la regola della litispendenza di cui all’articolo 29 del regolamento n. 1215/2012 si applichi alle domande di provvedimenti provvisori e cautelari. Da ciò derivano due conseguenze: a) è data priorità al giudice dinanzi al quale è stata presentata la prima istanza di provvedimento cautelare, una volta che ne sia stata accertata la competenza; b) da tale momento, il giudice successivamente adito dovrà dichiarare la propria incompetenza a favore del primo.

b) Incompatibilità tra provvedimenti provvisori e cautelari di autorità giurisdizionali differenti

51.

La fattispecie dei provvedimenti provvisori e cautelari disposti da due autorità giurisdizionali (una competente ai sensi dell’articolo 24 della Convenzione di Bruxelles e l’altra scelta dalle parti per ottenere una pronuncia nel merito) è stata affrontata dalla Corte di giustizia nella sentenza Italian Leather ( 39 ) con riferimento all’articolo 27, paragrafo 3, di tale Convenzione.

52.

In tale sentenza, la Corte di giustizia:

ha chiarito che l’inconciliabilità che impedisce il riconoscimento di una decisione straniera caratterizza gli effetti delle decisioni, e non la sussistenza di contesti giuridici diversi tra gli Stati membri, né la diversa valutazione da parte dei rispettivi organi dello stesso presupposto ( 40 );

ha confermato che l’inconciliabilità si verifica quando le conseguenze delle decisioni di cui si tratti, al prodursi simultaneamente in uno Stato membro, ne turbano l’ordine sociale ( 41 );

ha sostenuto che, in tali circostanze, e considerato che il motivo di diniego del riconoscimento previsto dall’articolo 27, paragrafo 3, della Convenzione di Bruxelles ha carattere imperativo, l’organo adito è tenuto a negare il riconoscimento alla decisione straniera ( 42 ).

53.

L’identità tra l’articolo 27, paragrafo 3, della Convenzione di Bruxelles e l’attuale articolo 45, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 1215/2012 ( 43 ) consente di affermare che, ai sensi di quest’ultimo, si impone la stessa soluzione.

B.   Risposta alla seconda questione pregiudiziale

54.

I dubbi del giudice del rinvio che hanno dato origine alla sua seconda questione pregiudiziale, nonché gli argomenti delle parti a tale riguardo, si basano su alcuni motivi che tratterò con il seguente ordine:

in primo luogo, affronterò l’impatto che produce la clausola contrattuale di scelta del foro a favore dei giudici polacchi;

in secondo luogo, mi occuperò del nesso di connessione reale tra i provvedimenti richiesti e il territorio bulgaro;

infine, mi pronuncerò sulla rilevanza dinanzi al giudice bulgaro della decisione del giudice polacco che ha respinto i provvedimenti provvisori e cautelari.

1. La clausola di scelta del foro: ostacolo all’adozione di provvedimenti per i giudici bulgari?

55.

La competenza del giudice del procedimento principale ad adottare provvedimenti provvisori e cautelari non dipende da uno specifico nesso tra l’oggetto del provvedimento e il foro; è sufficiente che sussistano le circostanze che, ai sensi del regolamento n. 1215/2012, giustificano l’attribuzione della competenza nel merito della causa.

56.

Una di tali circostanze è che le parti abbiano concordato la scelta dell’autorità giurisdizionale competente, attraverso una clausola attributiva di competenza esclusiva ai sensi dell’articolo 25 del regolamento n. 1215/2012.

57.

Orbene, poiché qualsivoglia accordo attributivo di competenza è fondato sull’autonomia della volontà, è legittimo dubitare che esso si estenda, automaticamente, ai provvedimenti provvisori e cautelari. Diversamente, si porrebbe la domanda se la scelta del foro escluda sistematicamente la facoltà offerta dall’articolo 35 del regolamento n. 1215/2012.

58.

La Corte di giustizia non ha ancora risolto tale questione. La sentenza Italian Leather chiarisce, in ogni caso, che la competenza di cui all’articolo 35 può coesistere con quella di un diverso giudice scelto dalle parti per risolvere la controversia in via definitiva.

59.

A mio avviso, le parti possono (quantomeno, non ravviso ragioni che vi ostino) estendere o derogare, di comune accordo, la competenza giurisdizionale internazionale per la tutela cautelare, allorquando si trovino in una situazione disciplinata dal regolamento n. 1215/2012. Quali controversie siano contemplate dall’accordo di scelta del foro e quali non lo siano è una questione d’interpretazione dell’accordo da esse stipulato.

60.

Sarebbe, effettivamente, opportuno che le parti manifestassero espressamente la loro intenzione che la clausola contempli anche la tutela cautelare. In assenza di una chiara volontà, si potrebbe presumere ( 44 ) che una clausola di scelta del foro formulata in termini generici estenda la competenza della giurisdizione prescelta all’adozione di provvedimenti provvisori e cautelari.

61.

Tale soluzione, invece, non si applicherebbe all’esclusione dell’accesso a un giudice di uno Stato membro diverso da quello pattuito ( 45 ): la rinuncia al beneficio di cui all’articolo 35 del regolamento n. 1215/2012 non si può presumere.

62.

Nel caso di specie le parti hanno inserito nel loro contratto una clausola che designava, in termini generici, i giudici polacchi come autorità giurisdizionale competente per la risoluzione delle loro controversie, poiché la Polonia era la sede dell’amministrazione aggiudicatrice ( 46 ).

63.

Il giudice del rinvio non contesta la competenza esclusiva dei giudici polacchi per quanto riguarda il merito della causa; si chiede tuttavia se la competenza sia esclusiva anche per quanto riguarda la tutela cautelare.

64.

Il governo polacco e le società aggiudicatarie, nelle loro osservazioni, non sono d’accordo per quanto riguarda la portata della scelta contrattuale del foro ( 47 ). Dal canto mio, concordo con la Commissione sul fatto che spetta al giudice del rinvio interpretare se tale scelta comprenda o meno i provvedimenti cautelari, con esclusione di qualsiasi altra giurisdizione ( 48 ).

65.

In tale contesto occorre ricordare che, per tutelare la prevedibilità delle parti, «[u]na clausola attributiva di competenza può riguardare solo controversie, presenti o future, nate da un determinato rapporto giuridico, circostanza che limita la portata di un accordo attributivo di competenza alle sole controversie che hanno origine dal rapporto giuridico in occasione del quale tale clausola è stata conclusa (...)». ( 49 )

66.

La clausola attributiva di competenza non riguarderà quindi una «controversia [che] non è ragionevolmente prevedibile per l’impresa vittima al momento in cui essa ha prestato il consenso alla suddetta clausola» ( 50 ).

67.

Fermo restando il fatto che, come ho affermato, spetta al giudice del rinvio decidere, ritengo che le parti che hanno sottoscritto la clausola concordata nella presente causa potessero ragionevolmente prevedere che una di esse avrebbe, ove necessario, chiesto un provvedimento provvisorio e cautelare per opporsi all’escussione delle garanzie. Nell’ambito degli appalti pubblici, le controversie sull’escussione delle garanzie da parte delle amministrazioni aggiudicatrici sono frequenti.

2. Nesso di connessione reale

68.

Se si dovesse ritenere che la clausola attributiva di competenza non produce i suoi effetti in materia di tutela cautelare, negando così la competenza esclusiva delle autorità giurisdizionali polacche, tale valutazione non avrebbe tuttavia la conseguenza immediata di affermare la competenza dei giudici bulgari in quanto giudici da adire ai sensi dell’articolo 35 del regolamento n. 1215/2012.

69.

In siffatta ipotesi la competenza dei giudici bulgari dipenderebbe, in primo luogo, dalle disposizioni delle norme nazionali in materia. Occorrerebbe, inoltre, un nesso reale tra l’oggetto del provvedimento provvisorio e cautelare e la competenza territoriale dello Stato membro (Bulgaria).

70.

Sono stati manifestati dubbi sulla sussistenza del nesso di connessione reale nella presente controversia, per due motivi:

la natura mobile dei beni situati nel territorio bulgaro su cui il provvedimento deve essere eseguito;

il pagamento effettivo della garanzia controversa deve essere effettuato al Ministero delle Finanze polacco, sul territorio polacco, in relazione a irregolarità connesse all’esecuzione di un appalto di lavori concluso ed eseguito in Polonia ( 51 ).

71.

Il requisito del nesso di connessione reale è direttamente collegato alla ratio dell’articolo 35 del regolamento n. 1215/2012, vale a dire che il provvedimento sia emesso ed eseguito nello stesso Stato membro. Pertanto, il nesso di connessione reale si concretizza, effettivamente, nei beni su cui incide il provvedimento provvisorio e cautelare.

72.

Il luogo di pagamento della garanzia stessa è invece irrilevante.

73.

Nella presente controversia, come è già stato illustrato, i provvedimenti provvisori e cautelari erano volti a ottenere che si dichiarasse l’insussistenza di un diritto del Ministero delle Finanze polacco al recupero degli importi garantiti. In esecuzione di tali provvedimenti, il giudice d’appello bulgaro ha ordinato il sequestro conservativo del credito dell’amministrazione aggiudicatrice polacca nei confronti dell’assicuratore bulgaro Evroins AD.

74.

L’effettivo nesso tra i giudici bulgari e i provvedimenti provvisori e cautelari dipenderà in ultima analisi dal fatto se il credito in discussione si consideri situato in Bulgaria ( 52 ), circostanza che deve essere verificata dal giudice del rinvio.

3. La decisione polacca come ostacolo all’adozione di provvedimenti cautelari da parte dei giudici bulgari

75.

Ci si chiede se il giudice bulgaro debba dichiararsi incompetente ad adottare il provvedimento provvisorio e cautelare richiesto quando sia stata presentata un’identica domanda ( 53 ) dinanzi all’autorità giurisdizionale (polacca) investita del merito della controversia principale e quest’ultima si sia rifiutata di concederlo.

76.

La domanda ammette due risposte, a seconda che la decisione del giudice polacco contraria alla concessione di provvedimenti provvisori e cautelari sia definitiva o meno. Poiché dai dati forniti non possiamo dedurre con assoluta certezza la natura di tale decisione, tratterò i due possibili scenari.

a) Decisione definitiva: eventuale riconoscimento

77.

Nel sistema del regolamento n. 1215/2012 un procedimento, nel merito o in materia cautelare, avviato in uno Stato membro può essere concluso facendo valere il carattere definitivo ( 54 ) di una decisione resa sul medesimo in un altro Stato, attraverso l’apposito strumento processuale.

78.

Dalle osservazioni delle parti deduco che la forza di cosa giudicata ( 55 ) della decisione polacca è un punto controverso, che deve essere chiarito dal giudice del rinvio. In ogni caso, piuttosto che di cosa giudicata (nozione che genera difficoltà quando applicata a decisioni di natura cautelare), preferisco parlare di carattere definitivo, ossia finale e senza più possibilità di ricorso, della decisione giudiziaria.

79.

Se si conferma che la decisione cautelare ha in Polonia tale carattere definitivo, essa può essere efficace anche in Bulgaria e ostare (purché le circostanze di fatto siano le stesse) ( 56 ) all’adozione di un provvedimento diverso avente il medesimo oggetto, le medesime parti e il medesimo titolo.

80.

Il Varhoven kasatsionen sad (Corte suprema di cassazione) solleva anche la questione relativa al momento in cui si debbano trarre le conseguenze normative dell’esistenza della decisione straniera. In particolare, chiede se debba dichiararsi incompetente nel momento in cui si apportino le prove di tale decisione.

81.

La risposta è, in linea di principio, affermativa. Ai sensi dell’articolo 36, paragrafo 1, del regolamento n. 1215/2012, la decisione emessa in uno Stato membro è riconosciuta in un altro senza che sia necessario il ricorso ad alcuna procedura particolare. Tuttavia, chi invoca tale decisione deve rispettare i requisiti formali di cui all’articolo 37, producendo una copia conforme della decisione e dell’attestato rilasciato ai sensi dell’articolo 53 che, ai sensi del regolamento, è imprescindibile ( 57 ). L’autorità giurisdizionale o la diversa autorità dinanzi alla quale si fa valere la decisione straniera può anche chiedere una traduzione o traslitterazione, ai sensi dell’articolo 37, paragrafo 2.

82.

Spetta alla parte pregiudicata dal riconoscimento della decisione già emessa chiederne il diniego per uno dei motivi di cui all’articolo 45, se lo ritiene opportuno. Tale domanda può essere presentata in via incidentale ai sensi dell’articolo 36, paragrafo 3, del regolamento.

83.

Le disposizioni dell’articolo 45, paragrafo 1, lettera c), non possono essere invocate in tale contesto: nel caso di specie, in Bulgaria non esiste ancora un provvedimento che abbia effetti incompatibili con quelli della decisione polacca, sicché l’argomento contrario al riconoscimento non potrebbe essere accolto.

b) Decisione non definitiva: la regola della litispendenza

84.

Se la decisione polacca può essere impugnata in Polonia dovrà desumersi, ai fini del regolamento n. 1215/2012, che il procedimento relativo ai provvedimenti provvisori è ancora pendente in tale paese.

85.

In siffatto contesto, la parte interessata può certamente chiedere il riconoscimento del provvedimento in Bulgaria ( 58 ). Tuttavia, il fatto che lo stesso sia ancora suscettibile di impugnazione può rendere prematura tale richiesta. Il regolamento autorizza il giudice adito a sospendere il riconoscimento di una decisione straniera quando essa è impugnata nello Stato membro d’origine ( 59 ).

86.

Poiché una domanda di tutela cautelare identica e posteriore è pendente in Bulgaria, la regola della litispendenza, che impone obblighi d’ufficio al giudice successivamente adito, mi sembra più appropriata.

87.

Il documento che attesta la decisione polacca ha (o può avere, se soddisfa le condizioni stabilite dall’ordinamento applicabile) ( 60 ) valore probatorio con riguardo agli elementi fondamentali dell’articolo 29 del regolamento n. 1215/2012:

serve a esaminare che le parti, l’oggetto e il titolo dei due procedimenti siano i medesimi;

registra la data in cui la domanda è stata presentata dinanzi al primo giudice;

certifica che il primo giudice si è ritenuto competente a disporre o negare il provvedimento provvisorio e cautelare ( 61 ).

88.

Se, accertati tali punti, si conferma che l’autorità giurisdizionale polacca è stata la prima a conoscere della controversia, nonché della triplice identità dell’oggetto, delle parti e del titolo, il giudice bulgaro deve dichiarare la propria incompetenza, ai sensi dell’articolo 29, paragrafo 1, del regolamento n. 1215/2012.

V. Conclusione

89.

Alla luce di quanto precede, suggerisco alla Corte di giustizia di risolvere la seconda questione pregiudiziale proposta dal Varhoven kasatsionen sad (Corte suprema di cassazione, Bulgaria) come segue:

«1)

L’articolo 35 del regolamento (UE) n. 1215/12 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, deve essere interpretato nel senso che il giudice dinanzi al quale è pendente una domanda di provvedimenti provvisori e cautelari deve dichiararsi incompetente a pronunciarsi su detti provvedimenti quando: a) l’autorità giurisdizionale di un altro Stato membro, adito nel merito, ha adottato una decisione definitiva sui provvedimenti in parola; b) l’interessato fa valere tale decisione definitiva, producendo la documentazione richiesta dal regolamento n. 1215/2012 per il riconoscimento della stessa nello Stato membro in cui il procedimento è ancora pendente; e c) le domande dinanzi alle due giurisdizioni hanno il medesimo oggetto, il medesimo titolo e le medesime parti.

2)

Se la decisione dell’autorità giurisdizionale competente nel merito non è ancora definitiva, il giudice successivamente adito ai sensi dell’articolo 35 del regolamento n. 1215/2012, dinanzi al quale è pendente la domanda di provvedimenti provvisori e cautelari sulla medesima base, con il medesimo oggetto e tra le medesime parti, deve dichiarare la propria incompetenza a favore del primo, ai sensi dell’articolo 29, paragrafo 3, del regolamento n. 1215/2012».


( 1 ) Lingua originale: il francese.

( i ) I paragrafi 18 e 30 nonché le note a piè di pagina 9, 10, 13 e 57 del presente testo sono stati oggetto di una modifica di ordine linguistico, successivamente alla sua pubblicazione iniziale.

( 2 ) Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2012, L 351, pag. 1).

( 3 ) Impiego i termini «provvedimenti provvisori e cautelari» giacché sono quelli del regolamento n. 1215/2012. In realtà, occorrerebbe specificare a quale categoria di provvedimenti corrisponde il provvedimento richiesto in ciascun caso.

( 4 ) Sentenza del 3 settembre 2020, Supreme Site Services e a. (C‑186/19, EU:C:2020:638).

( 5 ) L’articolo 24 della Convenzione di Bruxelles del 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 1972, L 299, pag. 32, testo consolidato in GU 1998, C 27, pag. 1; in prosieguo: la «Convenzione di Bruxelles»); e l’articolo 31 del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2001, L 12, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento 44/2001»). La formulazione di tali disposizioni e dell’attuale articolo 35 non è identica; inoltre, il legislatore ha disciplinato il regime della tutela cautelare in altre parti del regolamento n. 1215/2012. I cambiamenti, tuttavia, non pregiudicano l’utilità della precedente giurisprudenza della Corte di giustizia come riferimento per la presente causa.

( 6 ) Sentenza del 28 aprile 2005, St. Paul Dairy (C‑104/03, EU:C:2005:255; in prosieguo: la «sentenza St. Paul Dairy»), punto 12.

( 7 ) Codice di procedura civile, Bulgaria; in prosieguo: il «GPK».

( 8 ) Secondo il punto 2 delle osservazioni del governo polacco, la clausola era formulata come segue: «la giurisdizione competente della sede dell’amministrazione aggiudicatrice (...) è competente a risolvere qualsiasi controversia che possa sorgere relativamente all’esecuzione [del contratto]».

( 9 ) Ai sensi della sintesi della decisione di rinvio, tale garanzia era fornita per l’esatto adempimento, per un importo totale di 52294272,43 [złoty polacchi (PLN)], riguardo alla quale, con l’allegato 4 del 25 gennaio 2019, era stata stabilita la sua efficacia fino al 31 luglio 2019 nell’importo summenzionato a titolo di garanzia in caso di inadempimento o di inesatto adempimento fino a concorrenza dell’importo massimo e, fino al 30 giugno 2024, a titolo di garanzia dell’esecuzione conforme al contratto dei lavori di costruzione, fino a concorrenza dell’importo di PLN 15877,73.

( 10 ) Ai sensi della decisione di rinvio, tale garanzia sarebbe stata fornita per garantire il pagamento di una penale dell’importo di PLN 9314671,95 fino al 31 luglio 2019, a garanzia del completamento tempestivo dei lavori di costruzione conformemente al contratto.

( 11 ) Decisione di rinvio, paragrafo 2.

( 12 ) Decisione di rinvio, paragrafo 4.

( 13 ) Ai sensi della decisione di rinvio, paragrafo 4, il giudice polacco ha ritenuto che le istanze di provvedimenti provvisori non fossero fondate per difetto di interesse ad agire, non sussistendo alcuna plausibile ragione in base alla quale il convenuto non avrebbe sottoscritto un ulteriore allegato e, inoltre, le imprese non avrebbero dimostrato che fosse probabile che il diniego di provvedimenti provvisori avrebbe reso impossibile o molto più difficile l’esecuzione di un’eventuale futura decisione che avesse riconosciuto eventuali pretese delle richiedenti. Allo stesso modo, le imprese non avrebbero dimostrato che fosse probabile che il diniego di provvedimenti provvisori avrebbe potuto arrecare un danno irreparabile né in quale misura le eventuali penali avrebbero potuto pregiudicare la loro stabilità finanziaria.

( 14 ) Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, che istituisce un procedimento europeo d’ingiunzione di pagamento (GU 2006, L 399, pag. 1).

( 15 ) L’ingiunzione di pagamento è stata disposta a suo favore nei confronti della compagnia di assicurazioni Evroins AD per un importo in sorte capitale di PLN 4086197,80, per interessi pari a PLN 3322112,05 nonché per un importo di PLN 76405,75.

( 16 ) La sua competenza ad adottare provvedimenti provvisori e cautelari non è espressamente indicata, ma deriva naturalmente dalla sua familiarità con la questione. Si desume implicitamente dal considerando 33 del regolamento n. 1215/2012; v. anche sentenza del 17 novembre 1998, Van Uden (C‑391/95, EU:C:1998:543, in prosieguo: la «sentenza Van Uden»), punto 19.

( 17 ) Sentenza del 27 aprile 1999, Mietz (C‑99/96, EU:C:1999:202), punto 41.

( 18 ) Le condizioni sono state delineate nell’interpretazione delle relative disposizioni della Convenzione di Bruxelles e del regolamento n. 44/2001.

( 19 ) Sentenze del 26 marzo 1992, Reichert e Kockler (C‑261/90, EU:C:1992:149), punto 34; Van Uden, punto 37; e del 3 settembre 2020, Supreme Site Services e a. (C‑186/19, EU:C:2020:638), punto 50.

( 20 ) Sentenze Van Uden, punti 43 e ss.; del 27 aprile 1999, Mietz (C‑99/96, EU:C:1999:202), punto 42; e St. Paul Dairy, punto 18.

( 21 ) Sentenza Van Uden, punto 38.

( 22 ) Sentenza St. Paul Dairy, punto 11. L’articolo 35 costituisce certamente un’anomalia nel sistema: lo rivela anche la sua posizione in una sezione distinta, lontana dalle regole di competenza in senso stretto, seppur sempre all’interno del capitolo II del regolamento n. 1215/2012.

( 23 ) Tale preoccupazione è stata manifestata in udienza dagli intervenienti, i quali non erano concordi sull’effettiva portata del rischio. La Commissione, in particolare, ha suggerito che lo stesso articolo 35 contiene elementi di autolimitazione. Il che è certo: sia il legislatore sia la Corte di giustizia nella sua interpretazione, hanno man mano circoscritto il perimetro della disposizione. Tuttavia, non posso concordare con taluni argomenti della Commissione, in particolare, con l’idea che i provvedimenti da adottare ai sensi dell’articolo 35 debbano essere urgenti. In primo luogo, nella maggior parte dei casi la tutela cautelare e provvisoria viene richiesta con tale carattere, circostanza che di fatto rende meno efficace l’asserito limite. In secondo luogo, non è stato ancora accertato se l’urgenza sia o meno una condizione per l’applicazione stessa dell’articolo 35; in un caso siffatto tale carattere dovrebbe essere inteso in modo autonomo.

( 24 ) All’udienza si è fatto specifico riferimento al pericolo di una «sovra-garanzia» derivante dall’adozione di più provvedimenti cautelari per lo stesso scopo dinanzi a due giurisdizioni distinte, che non sono obbligate a comunicare tra loro in tale contesto (sul tentativo frustrato di includere un obbligo in tal senso nel regolamento n. 1215/2012 v. infra, nota 38 delle presenti conclusioni). Il regolamento non offre una soluzione a detta situazione diversa da quella risultante dall’applicazione delle norme in materia di litispendenza o di riconoscimento.

( 25 ) Considerando 33 e articolo 2, lettera a), comma 2, del regolamento n. 1215/2012. Tale restrizione si intuiva già nel regime precedente, che richiedeva un nesso di connessione reale tra l’oggetto dei provvedimenti richiesti e la competenza territoriale dello Stato del giudice adito.

( 26 ) Può trattarsi sia del giudice attualmente investito del merito sia di quello che lo sarà in futuro, se il provvedimento viene emesso prima che abbia inizio il procedimento principale.

( 27 ) Sentenze del 21 maggio 1980, Denilauler (125/79, EU:C:1980:130), punti 1516; del 26 marzo 1992, Reichert e Kockler (C‑261/90, EU:C:1992:149), punto 33. V. inoltre, con riferimento al pregiudizio derivante dalle lungaggini nei procedimenti internazionali, St. Paul Dairy, punto 12.

( 28 ) Svantaggi che esistono anche nel regime semplificato di riconoscimento automatico ed esecuzione senza exequatur del regolamento n. 1215/2012: l’interessato deve ottenere nello Stato di origine la documentazione che gli verrà richiesta nello Stato interessato. Non si può escludere a priori che la parte nei confronti della quale è richiesto il riconoscimento o l’esecuzione possa chiedere il suo diniego attraverso l’apposito strumento processuale, né si può escludere che il provvedimento emesso in uno Stato membro debba essere adattato per essere eseguito in un altro.

( 29 ) La libera circolazione degli stessi sarà possibile solo se il convenuto è stato invitato a comparire o, in caso contrario, se gli è stata notificata la decisione contenente il provvedimento prima della sua esecuzione.

( 30 ) Ai sensi del considerando 33, il limite opera ai fini dell’esecuzione e anche del riconoscimento.

( 31 ) Ai sensi del considerando 33, invece, possono farlo se la legislazione nazionale lo consente.

( 32 ) Sono consapevole del fatto che sussistono dubbi sull’applicazione meccanica dell’articolo 29 nell’ambito dei provvedimenti provvisori e cautelari, per ragioni che variano a seconda delle caratteristiche dello scenario di dualità dei procedimenti.

( 33 ) La regola della priorità temporale è, in via eccezionale, invertita se esiste una scelta esclusiva del foro, v. articolo 31, paragrafi 2 e 3. Nella presente causa, la prima istanza di provvedimenti cautelari è stata presentata dinanzi al giudice polacco, che è stato scelto dalle parti del contratto per risolvere le loro controversie.

( 34 ) Non tutti concordano con tale argomento. La proposta del Report on the Application of Regulation Brussels I in the Member States (Study JLS/C4/2005/3), elaborato su richiesta della Commissione, era di conferire in ogni caso priorità all’autorità giurisdizionale competente nel merito, tenuto conto della sua maggiore conoscenza della fattispecie, v. punto 777. L’articolo 15 del regolamento (UE) 2019/1111 del Consiglio, del 25 giugno 2019, relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, e alla sottrazione internazionale di minori (GU 2019, L 178, pag. 1), che non ha eguali in nessun altro strumento, si pronuncia nello stesso senso.

( 35 ) Così suggerisce una parte della dottrina: v. Eichel, F., «Art. 35 Brüssel Ia-VO», in Wieczorek/Schütze, Zivilprozessordnung und Nebengesetze, Band 13/2, 4a ed., 2019, marg. 83, con altri riferimenti.

( 36 ) Sentenza St. Paul Dairy, punto 20.

( 37 ) Rammento, inoltre, che l’argomento dell’eccessiva durata dei procedimenti, quale fondamento per la mancata applicazione dell’(allora) articolo 21 della Convenzione di Bruxelles, è stato respinto dalla Corte di giustizia nella sentenza del 9 dicembre 2003, Gasser (C‑116/02, EU:C:2003:657).

( 38 ) V. Report on the Application of Regulation Brussels I in the Member States (Study JLS/C4/2005/3), citato nella nota 34. Non è stata accolta neppure la proposta della Commissione di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, COM(2010) 748 definitivo, a favore di una comunicazione tra giudici per il coordinamento dei procedimenti.

( 39 ) Sentenza del 6 giugno 2002 (C‑80/00, EU:C:2002:342; in prosieguo: la sentenza «Italian Leather»).

( 40 ) Ibidem, punto 44.

( 41 ) Ibidem, punto 48.

( 42 ) Ibidem, punto 2 del dispositivo.

( 43 ) «(...) il riconoscimento di una decisione è negato (...) se la decisione è incompatibile con una decisione emessa tra le medesime parti nello Stato membro richiesto».

( 44 ) La presunzione ammetterebbe logicamente la prova contraria.

( 45 ) In considerazione delle conseguenze, qualsiasi provvedimento che non potesse essere eseguito nello Stato membro del giudice prescelto sarebbe soggetto al riconoscimento e all’esecuzione. V. sul punto nota 28 delle presenti conclusioni.

( 46 ) V. il paragrafo 16 delle presenti conclusioni. Parto dal presupposto che il Ministero delle Finanze polacco abbia contestato la competenza dei giudici bulgari sulla base di tale clausola.

( 47 ) V. punti 7 e ss., in particolare punto 11, delle osservazioni della Repubblica di Polonia e i punti 28 e 29 delle osservazioni della TOTO – Costruzioni Generali e Vianini Lavori.

( 48 ) Punto 19 delle osservazioni scritte della Commissione. V., tra l’altro, sentenza del 21 maggio 2015, CDC Hydrogen Peroxide (C‑352/13, EU:C:2015:335), punto 67.

( 49 ) Per analogia, v. sentenza del 21 maggio 2015, CDC Hydrogen Peroxide (C‑352/13, EU:C:2015:335), punto 68.

( 50 ) Ibidem, punto 70.

( 51 ) Osservazioni della Repubblica di Polonia, punto 36.

( 52 ) In quanto bene immateriale, un diritto di credito non ha un’ubicazione fisica; la sua localizzazione può essere determinata con riferimento alla scrittura contabile in cui è rappresentato o mediante una finzione giuridica.

( 53 ) Il giudice del rinvio non solleva alcuna obiezione basata sulla presunta mancanza di identità o su un cambiamento di circostanze sopravvenute, sicché non mi soffermerò su questo punto.

( 54 ) Sul riconoscimento di una decisione straniera non ancora definitiva v. il paragrafo 85 delle presenti conclusioni.

( 55 ) La decisione di rinvio e le osservazioni delle parti fanno riferimento alla cosa giudicata.

( 56 ) Insisto sulla necessità che l’oggetto, le parti e il titolo siano i medesimi. In caso contrario (ad esempio, perché sono sopravvenuti fatti che causano variazioni significative della situazione originaria), nulla impedirebbe una nuova domanda di provvedimenti provvisori e cautelari, eventualmente dinanzi a un giudice straniero non competente nel merito. Per loro stessa natura, i provvedimenti in parola sono adottati o negati a seconda delle circostanze esposte dinanzi al giudice in un determinato momento. Se tali circostanze cambiano, il diniego iniziale non osta a che il provvedimento sia successivamente disposto.

( 57 ) La prova sembra essere esaminata, a differenza di quanto accadeva nel regime precedente. L’articolo 55 del regolamento n. 44/2001 prevedeva la possibilità di dispensare dall’attestato di cui all’allegato V di tale regolamento o di sostituirlo con documenti equivalenti. È discutibile se le informazioni richieste nell’attuale articolo 42 debbano essere incluse, dal momento che sono espressamente richieste solo per l’esecuzione del provvedimento; il considerando 33 si riferisce invece a una circolazione limitata anche ai fini del riconoscimento; e la «decisione» definita nell’articolo 2 lo è per il capitolo III nel suo insieme. In ogni caso, nella presente causa la questione può rimanere aperta.

( 58 ) Il regolamento n. 1215/2012 non subordina il riconoscimento o l’esecuzione delle decisioni straniere al loro carattere definitivo.

( 59 ) Articolo 38, lettera a).

( 60 ) Quello dello Stato richiesto o quello previsto da una convenzione; il regolamento n. 1215/2012 non disciplina tale aspetto.

( 61 ) Fatto per il quale non occorre una dichiarazione formale, v. sentenza del 27 febbraio 2014, Cartier parfums-lunettes e Axa Corporate Solutions assurances (C‑1/13, EU:C:2014:109).