CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE

ANTHONY MICHAEL COLLINS

presentate il 4 maggio 2023 ( 1 )

Causa C‑560/20

CR,

GF,

TY

Autorità resistente:

Landeshauptmann von Wien

[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Wien (Tribunale amministrativo di Vienna, Austria)]

«Rinvio pregiudiziale – Politica di immigrazione – Diritto al ricongiungimento familiare – Direttiva 2003/86/CE – Ricongiungimento familiare dei rifugiati – Minore non accompagnato – Articolo 10, paragrafo 3, lettera a) – Genitori che chiedono il ricongiungimento familiare con un minore non accompagnato che beneficia dello status di rifugiato e la sorella maggiorenne disabile del rifugiato – Familiare del rifugiato non menzionato all’articolo 10, paragrafo 2, e all’articolo 10, paragrafo 3 – Articolo 3, paragrafo 5 – Facoltà degli Stati membri di adottare disposizioni più favorevoli – Articolo 4, paragrafo 2, lettera b) – Ricongiungimento familiare con i figli adulti non coniugati del soggiornante che non possono sovvenire alle proprie necessità in ragione del loro stato di salute – Articolo 17 – Esame individualizzato delle domande di ricongiungimento – Valutazione equilibrata e ragionevole di tutti gli interessi in gioco – Articolo 7 e articolo 24, paragrafi 2 e 3, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea»

I. Introduzione

1.

La domanda di pronuncia pregiudiziale in esame, proposta dal Verwaltungsgericht Wien (Tribunale amministrativo di Vienna, Austria) concerne il diritto al ricongiungimento familiare dei genitori e della sorella maggiorenne disabile di un rifugiato minore non accompagnato ( 2 ). A tal fine, il giudice del rinvio chiede quale sia la data rilevante per valutare lo status di minore del rifugiato. Esso chiede altresì se, alla luce del diritto dell’Unione, debba essere concesso un permesso di soggiorno alla sorella maggiorenne disabile di un rifugiato minore non accompagnato, qualora il diniego di concederlo abbia l’effetto di impedire ai genitori di esercitare il loro diritto al ricongiungimento familiare.

II. Contesto normativo

A.   Diritto dell’Unione

2.

L’articolo 2, lettera c), della direttiva 2003/86 definisce il «soggiornante» come «il cittadino di un paese terzo legalmente soggiornante in uno Stato membro che chiede o i cui familiari chiedono il ricongiungimento familiare».

3.

L’articolo 2, lettera f), della direttiva 2003/86, definisce il «minore non accompagnato» come «il cittadino di paesi terzi o l’apolide d’età inferiore ai diciotto anni che giunga nel territorio dello Stato membro senza essere accompagnato da un adulto che ne sia responsabile in base alla legge o agli usi, fino a quando non sia effettivamente affidato ad un tale adulto, o il minore che viene abbandonato dopo essere entrato nel territorio degli Stati membri».

4.

Ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 5, della direttiva 2003/86, quest’ultima lascia impregiudicata la facoltà degli Stati membri di adottare o mantenere in vigore disposizioni più favorevoli.

5.

A norma dell’articolo 4, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2003/86, in virtù della suddetta direttiva e fatto salvo il rispetto delle condizioni stabilite al capo IV, gli Stati membri possono autorizzare l’ingresso e il soggiorno dei figli adulti non coniugati del soggiornante o del suo coniuge, qualora obiettivamente non possano sovvenire alle proprie necessità in ragione del loro stato di salute.

6.

L’articolo 10 della direttiva 2003/86 prevede quanto segue:

«(…)

2.   Gli Stati membri possono autorizzare il ricongiungimento di altri familiari non previsti all’articolo 4, qualora essi siano a carico del rifugiato.

3.   Se il rifugiato è un minore non accompagnato, gli Stati membri:

a)

autorizzano l’ingresso e il soggiorno ai fini del ricongiungimento familiare degli ascendenti diretti di primo grado, senza applicare le condizioni previste all’articolo 4, paragrafo 2, lettera a);

(...)».

7.

L’articolo 12 della direttiva 2003/86 così dispone:

«1.   In deroga all’articolo 7, gli Stati membri non chiedono al rifugiato, ad un suo familiare o ai suoi familiari di fornire, in merito alle domande relative ai familiari di cui all’articolo 4, paragrafo 1, la prova che il rifugiato soddisfa le condizioni stabilite nell’articolo 7.

(…)

Gli Stati membri possono chiedere che il rifugiato soddisfi le condizioni di cui all’articolo 7, paragrafo 1, se la domanda di ricongiungimento familiare non è presentata entro tre mesi dalla concessione dello status di rifugiato.

(…)».

B.   Diritto austriaco

8.

Le disposizioni pertinenti del diritto nazionale sono gli articoli 11 e 46 del Bundesgesetz über die Niederlassung und den Aufenthalt in Österreich (Niederlassungs- und Aufenthaltsgesetz – NAG) (legge federale in materia di stabilimento e soggiorno in Austria; in prosieguo: il «NAG») del 16 agosto 2005 ( 3 ) e gli articoli 34 e 35 del Bundesgesetz über die Gewährung von Asyl (Asylgesetz 2005) (legge federale sulla concessione dell’asilo; in prosieguo: l’«AsylG 2005») del 16 agosto 2005 ( 4 ).

III. Fatti del procedimento principale e questioni pregiudiziali

9.

RI è un cittadino siriano, nato il 1o settembre 1999. Egli è arrivato in Austria come minore non accompagnato il 31 dicembre 2015 e l’8 gennaio 2016 ha presentato domanda di protezione internazionale. Il Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl (Ufficio federale per gli stranieri e l’asilo) ha concesso a RI lo status di rifugiato mentre era minorenne e gli ha notificato la relativa decisione il 5 gennaio 2017. Il 6 aprile 2017, tre mesi e un giorno più tardi, i genitori di RI, CR e GF, nonché la sua sorella maggiorenne, TY ( 5 ), hanno chiesto ( 6 ) all’ambasciata d’Austria in Siria il permesso di entrare e soggiornare in Austria con RI ai fini del ricongiungimento familiare. Al momento della presentazione delle suddette domande, RI era minorenne. L’ambasciata d’Austria le ha respinte ( 7 ) a motivo del fatto che, nel corso del procedimento di ricongiungimento familiare, RI era diventato maggiorenne. Tale decisione non è stata impugnata ed è divenuta definitiva il 26 giugno 2018.

10.

L’11 luglio 2018 CR, GF e TY hanno presentato al Landeshauptmann von Wien (capo del governo del Land di Vienna) domande di permesso di soggiorno ai fini del ricongiungimento familiare ai sensi dell’articolo 46, paragrafo 1, punto 2, del NAG. CR e GF hanno invocato i loro diritti di cui alla direttiva 2003/86. TY ha fondato la sua domanda sull’articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo (in prosieguo: la «CEDU»). Il 20 aprile 2020 il Landeshauptmann von Wien (capo del governo del Land di Vienna) ha respinto le suddette domande poiché non erano state presentate entro tre mesi dalla data in cui era stato riconosciuto lo status di rifugiato di RI.

11.

CR, GF e TY (in prosieguo: i «ricorrenti») hanno impugnato tali decisioni dinanzi al Verwaltungsgericht Wien (Tribunale amministrativo di Vienna). Tale giudice si chiede, in particolare, se i ricorrenti godano del diritto al ricongiungimento familiare ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2003/86, dato che RI è diventato maggiorenne nel corso del procedimento di ricongiungimento familiare. In caso di risposta negativa, esso desidera sapere in quale data la domanda di ricongiungimento familiare avrebbe dovuto essere presentata ai fini dell’esistenza di tale diritto.

12.

A seguito di un’udienza, il Verwaltungsgericht Wien (Tribunale amministrativo di Vienna) ha stabilito che i ricorrenti non dispongono di un alloggio considerato «normale» ( 8 ), non possiedono un’«assicurazione contro le malattie» ( 9 ) e non percepiscono un reddito stabile e regolare ( 10 ). Essi non soddisfano, quindi, le condizioni di cui all’articolo 7 della direttiva 2003/86. Il giudice del rinvio ha altresì constatato che TY, la quale vive con i suoi genitori in Siria, soffre di paralisi cerebrale, a causa della quale è costretta su una sedia a rotelle e necessita di assistenza personale quotidiana, anche per l’assunzione di cibo. Sua madre, CR, fornisce tale assistenza. I genitori di TY non possono lasciarla da sola, poiché un’assistenza quale quella prestata dalla madre non è disponibile in Siria e nessun altro familiare risiede in tale Stato.

13.

Il Verwaltungsgericht Wien (Tribunale amministrativo di Vienna) ha dichiarato che, poiché la Repubblica d’Austria non si avvale della facoltà prevista all’articolo 10, paragrafo 2, della direttiva 2003/86, TY non è considerata una familiare ai fini del ricongiungimento familiare ai sensi del diritto austriaco. Il giudice del rinvio ritiene pertanto che i genitori di RI sarebbero costretti a rinunciare al loro diritto al ricongiungimento familiare ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2003/86 se alla sorella di RI, TY, non fosse concesso, al tempo stesso, un permesso di soggiorno. Esso chiede se l’interpretazione dell’articolo 20 TFUE di cui alle sentenze nelle cause Ruiz Zambrano ( 11 ) e Dereci e a. ( 12 ) possa applicarsi per analogia all’esercizio del diritto al ricongiungimento familiare ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2003/86, in modo da estendere l’ambito di applicazione di detta direttiva a categorie di persone diverse da quelle ivi espressamente previste. Il giudice del rinvio sottolinea il fatto che, nel diritto austriaco, TY può aver diritto a un permesso di soggiorno per motivi imperativi connessi alla sua vita privata e familiare ai sensi dell’articolo 8 della CEDU. Esso ritiene tuttavia che il diritto a un permesso di soggiorno ai sensi del diritto dell’Unione possa conferire una protezione più ampia di quella eventualmente offerta dall’applicazione dell’articolo 8 della CEDU da parte delle autorità austriache.

14.

In tali circostanze, il Verwaltungsgericht Wien (Tribunale amministrativo di Vienna) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)

Se i cittadini di un paese terzo, genitori di un rifugiato che ha presentato la sua domanda di asilo come minore non accompagnato e che ha ottenuto l’asilo quando era ancora minorenne, possano continuare a invocare il combinato disposto dell’articolo 2, lettera f), e dell’articolo 10, paragrafo 3, lettera a), della direttiva [2003/86], qualora il rifugiato abbia raggiunto la maggiore età dopo aver ottenuto l’asilo ma durante il procedimento di rilascio del permesso di soggiorno ai suoi genitori.

2)

In caso di risposta affermativa alla prima questione: se, in un caso del genere, sia necessario che i genitori del cittadino di un paese terzo presentino una domanda di ricongiungimento familiare entro il termine indicato dalla sentenza (…) del 12 aprile 2018, A e S (C‑550/16, EU:C:2018:248, punto 61), ossia “in linea di principio, (…) entro un termine di tre mesi a decorrere dal giorno in cui al minore interessato è stato riconosciuto lo status di rifugiato”.

3)

In caso di risposta affermativa alla prima questione: se alla cittadina di un paese terzo, sorella maggiorenne di un rifugiato riconosciuto come tale, debba essere rilasciato un permesso di soggiorno direttamente in base al diritto dell’Unione, qualora, in caso di diniego di detto permesso, i genitori del rifugiato siano di fatto costretti a rinunciare al loro diritto al ricongiungimento familiare di cui all’articolo 10, paragrafo 3, lettera a), della direttiva [2003/86], poiché tale sorella maggiorenne del rifugiato ha assolutamente bisogno di assistenza costante da parte dei suoi genitori a causa del suo stato di salute e non può quindi rimanere da sola nel paese di origine.

4)

In caso di risposta affermativa alla seconda questione: quali criteri debbano essere applicati per valutare la tempestività, ossia se una tale domanda di ricongiungimento familiare sia stata presentata “in linea di principio” entro tre mesi ai sensi di quanto esposto nella sentenza (…) del 12 aprile 2018, A e S (C‑550/16, EU:C:2018:248 punto 61).

5)

In caso di risposta affermativa alla seconda questione: se i genitori del rifugiato possano continuare a far valere il loro diritto al ricongiungimento familiare ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 3, lettera a), della direttiva [2003/86], qualora siano trascorsi tre mesi e un giorno tra la data in cui il minore è stato riconosciuto come rifugiato e la loro domanda di ricongiungimento familiare.

6)

Se, nell’ambito di un procedimento di ricongiungimento familiare ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 3, lettera a), della direttiva [2003/86], uno Stato membro possa, in linea di principio, esigere che i genitori del rifugiato soddisfino le condizioni di cui all’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva [2003/86].

7)

Se, nell’ambito di un ricongiungimento familiare ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 3, lettera a), della direttiva [2003/86], la richiesta di soddisfare le condizioni di cui all’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva [2003/86] dipenda dalla circostanza che, ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 1, terzo comma, della direttiva [2003/86], la domanda di ricongiungimento familiare sia stata o meno presentata entro tre mesi dal riconoscimento dello status di rifugiato».

IV. Procedimento dinanzi alla Corte

15.

Il 9 luglio 2021 il presidente della Corte ha sospeso il procedimento nella presente causa in attesa della pronuncia della sentenza nella causa C‑279/20 e nelle cause riunite C‑273/20 e C‑355/20. L’8 agosto 2022 il presidente della Corte ha chiesto al giudice del rinvio se, alla luce delle sentenze pronunciate nelle suddette cause, esso intendesse mantenere, in tutto o in parte, la sua domanda di pronuncia pregiudiziale ( 13 ). Il 6 settembre 2022 il giudice del rinvio ha ritirato la prima questione pregiudiziale, ma ha mantenuto la sua domanda per quanto concerne le questioni dalla seconda alla settima.

16.

I ricorrenti, i governi dei Paesi Bassi e austriaco e la Commissione europea hanno presentato osservazioni scritte. Le stesse parti hanno svolto difese orali e risposto ai quesiti della Corte nel corso dell’udienza del 14 febbraio 2023.

V. Valutazione

17.

Conformemente alla richiesta della Corte, limiterò le mie conclusioni all’analisi della terza questione ( 14 ).

18.

Il Verwaltungsgericht Wien (Tribunale amministrativo di Vienna) chiede, in sostanza, se una cittadina di un paese terzo, sorella maggiorenne di un rifugiato minore non accompagnato, la quale, in ragione del suo stato di salute, è totalmente dipendente dai suoi genitori, abbia diritto a un permesso di soggiorno ai sensi del diritto dell’Unione nel caso in cui un diniego di tale permesso avrebbe l’effetto di impedire ai suoi genitori di esercitare il loro diritto al ricongiungimento familiare ( 15 ). I ricorrenti e la Commissione ritengono che tale questione imponga una risposta affermativa. I governi dei Paesi Bassi e austriaco suggeriscono una risposta negativa.

19.

I ricorrenti sostengono che, tenuto conto dello stato di salute di TY, un rifiuto di concederle il ricongiungimento familiare avrebbe la conseguenza di impedire ai suoi genitori, CR e GF, di esercitare il loro diritto al ricongiungimento familiare con il loro figlio RI, privando così tale diritto di ogni effetto utile. Tale risultato sarebbe in contrasto con l’obiettivo della direttiva 2003/86 di promuovere il ricongiungimento familiare e con il requisito di prestare un’attenzione particolare alla situazione dei rifugiati. Esso sarebbe altresì contrario al principio di effettività, ai sensi del quale le disposizioni nazionali non devono rendere praticamente impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti conferiti dal diritto dell’Unione. La Commissione ritiene, inoltre, che l’articolo 10, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2003/86 debba essere interpretato nel senso di includere nel suo ambito di applicazione la sorella maggiorenne disabile di un rifugiato minore non accompagnato, per consentire a quest’ultimo di beneficiare del ricongiungimento con i suoi genitori.

20.

Il governo dei Paesi Bassi ritiene che estendere l’ambito di applicazione dell’articolo 10, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2003/86 al fine di includervi la sorella maggiorenne disabile di un rifugiato minore non accompagnato priverebbe di effetto utile le disposizioni di tale direttiva che autorizzano espressamente gli Stati membri ad ampliare la cerchia delle persone che possono beneficiare del ricongiungimento familiare. Il governo austriaco sostiene che un’estensione dell’ambito di applicazione della direttiva 2003/86 è contraria alla volontà espressa del legislatore dell’Unione, poiché detto strumento definisce in modo tassativo le categorie di persone alle quali è attribuito il diritto al ricongiungimento familiare.

21.

Il giudice del rinvio ritiene che l’esercizio del diritto di RI al ricongiungimento familiare con i genitori dipenda dalla concessione di un diritto di soggiorno a TY e contemporaneamente ai suoi genitori ( 16 ). Di conseguenza, esaminerò anzitutto il diritto di RI al ricongiungimento familiare con i genitori ai sensi del diritto dell’Unione, per poi valutare se TY goda del diritto a un permesso di soggiorno alla luce di quest’ultimo.

A.   Diritto di un rifugiato minore non accompagnato al ricongiungimento familiare con i suoi genitori – Articolo 10, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2003/86

22.

Al fine di facilitare l’integrazione dei cittadini di paesi terzi negli Stati membri, permettendo la vita familiare mediante il ricongiungimento, la direttiva 2003/86 fissa le condizioni dell’esercizio del diritto al ricongiungimento familiare di cui dispongono i cittadini di paesi terzi che risiedono legalmente nel territorio degli Stati membri ( 17 ). L’articolo 5, paragrafo 5, della direttiva 2003/86 impone agli Stati membri di esaminare le domande di ricongiungimento nell’interesse superiore dei figli minori interessati e allo scopo di favorire la vita familiare ( 18 ). La direttiva 2003/86 deve essere interpretata e applicata alla luce, in particolare, dell’articolo 7 e dell’articolo 24, paragrafi 2 e 3, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta») ( 19 ). L’articolo 7 della Carta riconosce il diritto al rispetto della vita privata e familiare ( 20 ). Tale disposizione deve essere letta in combinato disposto con l’obbligo di prendere in considerazione l’interesse superiore del minore, sancito dall’articolo 24, paragrafo 2, della Carta. Occorre altresì tener conto della necessità, per un minore, di intrattenere regolarmente relazioni personali con i due genitori, necessità affermata all’articolo 24, paragrafo 3, della Carta ( 21 ).

23.

L’articolo 4 della direttiva 2003/86 individua i familiari di un cittadino di un paese terzo nei confronti dei quali gli Stati membri devono o possono, a seconda dei casi, riconoscere il diritto al ricongiungimento familiare ai sensi di tale direttiva ( 22 ). L’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2003/86 disciplina il diritto al ricongiungimento familiare dei membri della famiglia nucleare del soggiornante, cioè il coniuge e i loro figli minorenni ( 23 ). L’articolo 4, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2003/86 stabilisce che gli Stati membri possono, in determinate circostanze, autorizzare il ricongiungimento familiare dei genitori del soggiornante o del suo coniuge. La possibilità di un ricongiungimento familiare con i genitori costituisce quindi, in linea di principio, una questione che spetta a ciascuno Stato membro disciplinare sulla base di tale disposizione. Il suo godimento è subordinato, in particolare, alla condizione che i genitori siano a carico del soggiornante e non beneficino di un adeguato sostegno familiare nel loro paese d’origine ( 24 ). Inoltre, il diritto al ricongiungimento familiare ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2003/86 va esercitato «fatto salvo il rispetto delle condizioni stabilite al capo IV» della direttiva 2003/86.

24.

L’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/86, contenuto nel capo IV di quest’ultima, consente agli Stati membri di esigere la prova che il soggiornante dispone a) di un alloggio considerato normale per una famiglia analoga nello Stato membro interessato; b) di un’assicurazione contro le malattie per se stesso e per i suoi familiari; e c) di risorse stabili e regolari sufficienti per mantenere se stesso e i suoi familiari senza ricorrere al sistema di assistenza sociale dello Stato membro interessato. Poiché l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/86 utilizza il termine «può», gli Stati membri possono rinunciare alle condizioni previste da tale disposizione.

25.

In alcuni casi i rifugiati beneficiano di condizioni più favorevoli per l’esercizio del diritto al ricongiungimento familiare ( 25 ). L’articolo 10, paragrafo 3, della direttiva 2003/86 riguarda specificamente la situazione dei rifugiati minori non accompagnati. Esso accorda loro un trattamento preferenziale ( 26 ) garantendo il ricongiungimento familiare, in particolare, con i loro genitori ( 27 ) o tutori legali ( 28 ), senza imporre talune condizioni altrimenti applicabili in forza di tale direttiva. L’articolo 10, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2003/86 impone ( 29 ) quindi agli Stati membri di autorizzare il ricongiungimento familiare di un rifugiato minore non accompagnato con i suoi genitori «senza applicare le condizioni previste all’articolo 4, paragrafo 2, lettera a)» di tale direttiva.

26.

Poiché l’articolo 4, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2003/86 rinvia espressamente alle condizioni stabilite nel capo IV, gli Stati membri non possono esigere che un rifugiato minore non accompagnato o i suoi genitori soddisfino le condizioni di cui all’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/86 nell’ambito di un procedimento di ricongiungimento familiare fondato sull’articolo 10, paragrafo 3, lettera a), di detta direttiva ( 30 ). L’articolo 10, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2003/86 chiarisce che il legislatore dell’Unione ha specificamente escluso, in particolare, il requisito ai sensi del quale un rifugiato minore non accompagnato deve essere a carico dei suoi genitori ( 31 ) e soddisfare le condizioni di cui all’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/86 ( 32 ). Questa interpretazione dell’articolo 10, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2003/86 è conforme sia al contesto nel quale si inserisce, sia all’obiettivo della direttiva 2003/86 di concedere ai rifugiati una protezione preferenziale e tener conto della situazione di fragilità dei minori, in particolare dei minori non accompagnati. Se i genitori di un rifugiato minore non accompagnato dovessero soddisfare le condizioni di cui all’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/86, l’applicazione effettiva dell’articolo 10, paragrafo 3, lettera a), di tale direttiva e il trattamento preferenziale dei rifugiati minori non accompagnati sarebbero limitati.

B.   Diritto di un rifugiato minore non accompagnato al ricongiungimento familiare con altri familiari – Articolo 10, paragrafo 2, e articolo 10, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2003/86

27.

La Corte ha statuito che la sorella di un rifugiato non rientra tra i familiari del soggiornante di cui all’articolo 4 della direttiva 2003/86 ( 33 ). Inoltre, RI non ha diritto al ricongiungimento familiare con la sorella, TY, ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2003/86. Il testo di tale disposizione è inequivocabile: essa si applica unicamente ai rifugiati minori non accompagnati e ai loro genitori ( 34 ).

28.

Secondo costante giurisprudenza, le autorità non possono rilasciare un permesso di soggiorno basato sulla direttiva 2003/86 ad un cittadino di un paese terzo che non soddisfi le condizioni a tal fine previste dalla direttiva. La Corte si è spinta fino a dichiarare che una normativa nazionale che consenta il rilascio di un permesso di soggiorno basato sulla direttiva 2003/86 ad una persona che non soddisfa le condizioni ivi previste pregiudica l’efficacia di tale direttiva ed è contraria ai suoi obiettivi ( 35 ).

29.

Adottando la direttiva 2003/86, che si applica a tutti gli Stati membri ad eccezione del Regno di Danimarca e dell’Irlanda, il legislatore dell’Unione non ha inteso disciplinare in modo esaustivo tutte le questioni legate al ricongiungimento familiare ( 36 ), ma ha invece stabilito un insieme di norme minime comuni fondate sui principi di sussidiarietà e di proporzionalità ( 37 ). La direttiva 2003/86 opera, quindi, un’armonizzazione minima e non esclude il diritto degli Stati membri di applicare disposizioni di diritto nazionale in materia di ricongiungimento familiare nei casi in cui non trova applicazione tale direttiva ( 38 ). Le condizioni di cui alla direttiva 2003/86 lasciano quindi impregiudicata la possibilità, riconosciuta dall’articolo 3, paragrafo 5, di detta direttiva, che gli Stati membri concedano, in base alle rispettive normative nazionali, un diritto di ingresso e di soggiorno a condizioni più favorevoli ( 39 ). Qualora uno Stato membro preveda siffatte condizioni più favorevoli, è il diritto nazionale, e non la direttiva 2003/86 ( 40 ), a disciplinarne l’esercizio, escludendo pertanto l’applicazione della Carta ( 41 ).

30.

Il governo austriaco ha confermato in udienza che, sebbene ritenga che TY non goda di un diritto al ricongiungimento familiare con RI ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2003/86, la Repubblica d’Austria concede a tali persone un diritto al ricongiungimento familiare sulla base del diritto nazionale, conformemente all’articolo 8 della CEDU. Tale ripartizione delle competenze tra l’Unione europea e gli Stati membri si riflette sia nella formulazione chiara che caratterizza la direttiva 2003/86, sia nell’interpretazione coerente delle sue disposizioni da parte della Corte.

31.

I ricorrenti e la Commissione sostengono tuttavia che, al fine di garantire l’effettività del diritto al ricongiungimento familiare di un rifugiato minore non accompagnato con i suoi genitori, ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2003/86, tale disposizione deve essere interpretata nel senso che attribuisce detto diritto ai suoi fratelli o sorelle disabili. Il suddetto obiettivo deve essere conseguito mediante un’interpretazione dell’articolo 10, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2003/86 alla luce degli articoli 7 e 24 della Carta, in modo da garantire il diritto di RI al ricongiungimento familiare con i genitori e, per estensione, con la sorella ( 42 ).

32.

Nell’attuare l’articolo 10, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2003/86, gli Stati membri devono rispettare i diritti fondamentali sanciti dalla Carta, nel caso di specie i suoi articoli 7 e 24. L’esistenza di tale obbligo non può, tuttavia, deporre a favore di un’interpretazione dell’articolo 10, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2003/86, o di qualsiasi altra disposizione di tale direttiva, che sia contraria ai termini espliciti della loro formulazione. Un’interpretazione contra legem di questo tipo, tanto mediante riferimento alle disposizioni della Carta quanto richiamando il principio di effettività, è esclusa anche poiché violerebbe il principio di certezza del diritto ( 43 ). Inoltre, l’assenza di un riferimento ad altri familiari nell’articolo 10, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2003/86 non può essere attribuita a una svista del legislatore dell’Unione, dato che esso ha specificamente contemplato situazioni analoghe a quelle che si presentano nel caso di specie, come dimostrano chiaramente l’articolo 4, paragrafo 2, lettera b), e l’articolo 10, paragrafo 2, di detta direttiva.

33.

L’articolo 10, paragrafo 2, della direttiva 2003/86 consente espressamente agli Stati membri di attribuire il diritto al ricongiungimento familiare a familiari di un rifugiato diversi da quelli previsti all’articolo 4 di tale direttiva qualora tali persone siano a carico del rifugiato ( 44 ). L’articolo 10, paragrafo 2, della direttiva 2003/86 attribuisce a ciascuno Stato membro la facoltà di decidere se estendere o meno l’ambito di applicazione della direttiva 2003/86. Esso inoltre lascia a ciascuno Stato membro un notevole margine di discrezionalità nel determinare, tra i familiari del rifugiato, diversi da quelli di cui all’articolo 4 della direttiva 2003/86, quelli che possono beneficiare di siffatta eventuale estensione ( 45 ).

34.

Dal fascicolo a disposizione della Corte risulta che la Repubblica d’Austria ha scelto di non avvalersi della facoltà prevista all’articolo 10, paragrafo 2, della direttiva 2003/86. In ogni caso, TY è a carico dei suoi genitori e non del fratello RI ( 46 ). La Corte ha statuito che una normativa nazionale che non rispetti la condizione relativa allo status di persona a carico di cui all’articolo 10, paragrafo 2, della direttiva 2003/86, contrasta con gli obiettivi di tale direttiva, poiché consente di concedere il beneficio dello status da essa attribuito a persone che non soddisfano le condizioni per ottenerlo ( 47 ).

35.

La Corte ha altresì statuito che la Carta non priva gli Stati membri del loro potere di decidere di attuare l’articolo 10, paragrafo 2, della direttiva 2003/86 e di esaminare le domande di ricongiungimento familiare presentate ai sensi di tale direttiva ( 48 ). Ne consegue che la Corte non può modificare o ampliare il testo e la portata dell’articolo 10, paragrafo 2, della direttiva 2003/86 fondandosi sull’articolo 7 o sull’articolo 24 della Carta ( 49 ).

36.

Segnalo pertanto alla Corte che, ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 2 e dell’articolo 10, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2003/86, interpretati alla luce degli articoli 7 e 24 della Carta, RI non ha diritto al ricongiungimento familiare con sua sorella TY. Un’estensione impropria dell’ambito di applicazione di tali disposizioni sarebbe contraria alla giurisprudenza recente della Corte, pregiudicherebbe l’efficacia della direttiva 2003/86 e sovvertirebbe l’equilibrio normativo attentamente costruito raggiunto dall’Unione e dagli Stati membri.

37.

Inoltre, la giurisprudenza della Corte relativa all’articolo 20 TFUE e alla cittadinanza dell’Unione, richiamata dal giudice del rinvio, non può essere applicata per analogia al fine di giustificare un’estensione dell’ambito di applicazione della direttiva 2003/86 ( 50 ). Nella sua sentenza nella causa Ruiz Zambrano ( 51 ), la Corte ha statuito, in particolare, che l’articolo 20 TFUE osta a che uno Stato membro neghi al cittadino di uno Stato terzo con figli minori a carico, cittadini dell’Unione, il soggiorno nello Stato membro di residenza di questi ultimi, di cui essi abbiano la cittadinanza, qualora tale decisione possa privare detti figli del godimento reale ed effettivo dei diritti connessi allo status di cittadino dell’Unione. In tale sentenza, la Corte ha sottolineato che lo status di cittadino dell’Unione è «lo status fondamentale dei cittadini degli Stati membri» ( 52 ). Lo status dei cittadini di paesi terzi, compresi i rifugiati, non può essere paragonato a quello dei cittadini dell’Unione, salvo che il diritto dell’Unione attribuisca specificamente ai cittadini di paesi terzi diritti e obblighi comparabili ( 53 ).

C.   Diritto al ricongiungimento familiare dei figli adulti non coniugati qualora non possano sovvenire alle proprie necessità in ragione del loro stato di salute – Articolo 4, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2003/86

38.

L’articolo 4, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2003/86 stabilisce che gli Stati membri possono autorizzare l’ingresso e il soggiorno dei figli adulti non coniugati del soggiornante o del suo coniuge, a condizione che tali figli non possano obiettivamente sovvenire alle proprie necessità in ragione del loro stato di salute. In tale contesto, le condizioni previste al capo IV della direttiva 2003/86 devono essere soddisfatte.

39.

Tralasciando il fatto che non è chiaro se la Repubblica d’Austria abbia scelto di avvalersi della facoltà prevista all’articolo 4, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2003/86 ( 54 ), tale disposizione riguarda la famiglia nucleare del soggiornante, e non i suoi fratelli e sorelle. TY non può quindi invocare detta disposizione per far valere il diritto al ricongiungimento familiare con RI. Come indicato ai paragrafi 36 e 37 delle presenti conclusioni, conformemente alla giurisprudenza della Corte è contrario agli obiettivi della direttiva 2003/86 estendere ad altre persone la tutela prevista dal suo articolo 4, paragrafo 2, lettera b). Né la Carta può operare in modo da limitare la scelta degli Stati membri quanto all’attuazione di tale disposizione ( 55 ).

40.

Mentre RI e sua sorella, TY, non hanno diritto al ricongiungimento familiare ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2003/86, i suoi genitori, CR e GF, hanno diritto al ricongiungimento familiare con RI ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 3, lettera a), della stessa. Una volta accolta la loro domanda di ricongiungimento familiare, CR e GF hanno anche il diritto di ottenere un permesso di soggiorno nella Repubblica d’Austria, conformemente all’articolo 13, paragrafo 2, della direttiva 2003/86. Nella sentenza pronunciata nella causa O e a. ( 56 ), la Corte ha osservato che ai cittadini di paesi terzi che risiedono legalmente in uno Stato membro e chiedono di beneficiare del ricongiungimento familiare deve essere riconosciuta la qualità di «soggiornanti» ai sensi dell’articolo 2, lettera c), della direttiva 2003/86. CR e GF hanno diritto al ricongiungimento familiare con TY ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2003/86, sempre che la Repubblica d’Austria si sia avvalsa della facoltà ivi prevista. Quando gli Stati membri si avvalgono di tale facoltà, essi attuano il diritto dell’Unione. Una normativa nazionale adottata a tal fine deve pertanto rispettare i diritti fondamentali garantiti dalla Carta e il principio di proporzionalità ( 57 ).

41.

CR, GF e TY hanno presentato congiuntamente domanda di ricongiungimento familiare con RI. Tenuto conto della natura dei loro legami familiari e della grave disabilità di TY, le loro domande dovrebbero essere esaminate simultaneamente ( 58 ), al fine di accertare tutti i loro diritti e obblighi ai sensi del diritto dell’Unione, compresi quelli di cui all’articolo 4, paragrafo 2, lettera b), all’articolo 10, paragrafo 3, lettera a), e all’articolo 13 della direttiva 2003/86, interpretati alla luce dell’articolo 7 e dell’articolo 24, paragrafi 2 e 3, della Carta ( 59 ). A tal riguardo, secondo una giurisprudenza costante, l’articolo 17 della direttiva 2003/86 impone un esame individualizzato delle domande di ricongiungimento familiare. Le autorità nazionali competenti, nell’attuazione della direttiva 2003/86 e nell’esame di dette domande, devono effettuare una valutazione equilibrata e ragionevole di tutti gli interessi in gioco ( 60 ). Occorre inoltre tener conto dell’interesse superiore dei minori e della situazione speciale dei rifugiati minori non accompagnati ( 61 ).

42.

È quindi contrario agli obiettivi della direttiva 2003/86, dell’articolo 7 e dell’articolo 24, paragrafi 2 e 3, della Carta esigere che richiedenti quali CR e/o GF ( 62 ) siano in possesso di un permesso di soggiorno ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 2, di detta direttiva prima dell’esame, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, lettera b), della stessa, della domanda di ricongiungimento familiare di TY con i suoi genitori. Un siffatto approccio frammentario pregiudicherebbe, inoltre, il diritto al ricongiungimento familiare di RI ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2003/86.

43.

La Repubblica d’Austria può richiedere che il ricongiungimento familiare ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2003/86 sia subordinato al rispetto delle condizioni di cui all’articolo 7, paragrafo 1, di tale direttiva. Tali condizioni si applicano soltanto a TY, poiché CR e GF ne sono esentati a norma dell’articolo 10, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2003/86 ( 63 ). La Corte ha dichiarato che, essendo l’autorizzazione al ricongiungimento familiare la regola generale, la facoltà prevista dall’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/86 deve essere interpretata restrittivamente. Gli Stati membri non possono impiegare la loro discrezionalità in modo da pregiudicare l’obiettivo di favorire il ricongiungimento familiare ( 64 ). Spetta al giudice del rinvio verificare se le autorità competenti si siano conformate alle condizioni di cui all’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/86 e alla relativa giurisprudenza.

VI. Conclusione

44.

Alla luce delle considerazioni che precedono, suggerisco alla Corte di rispondere alla terza questione pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Wien (Tribunale amministrativo di Vienna, Austria) nei seguenti termini:

L’articolo 4, paragrafo 2, lettera b), l’articolo 10, paragrafo 3, lettera a), l’articolo 13, paragrafo 2, e l’articolo 17 della direttiva 2003/86/CE del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativa al diritto al ricongiungimento familiare, nonché l’articolo 7 e l’articolo 24, paragrafi 2 e 3, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea devono essere interpretati nel senso che le sorelle o i fratelli maggiorenni disabili di un rifugiato minore non accompagnato, i quali, in ragione del loro stato di salute, siano totalmente dipendenti dai loro genitori, hanno diritto, ai sensi del diritto dell’Unione, al ricongiungimento familiare con i genitori e il fratello o la sorella minorenne, purché lo Stato membro interessato si sia avvalso della facoltà prevista all’articolo 4, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2003/86.


( 1 ) Lingua originale: l’inglese.

( 2 ) Quale definito all’articolo 2, lettere b) e f), della direttiva 2003/86/CE del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativa al diritto al ricongiungimento familiare (GU 2003, L 251, pag. 12).

( 3 ) BGBl. I, 100/2005. Nel presente procedimento si applica la versione del 14 agosto 2018. BGB1. I, 56/2018.

( 4 ) BGB1. I, 100/2005. Nel presente procedimento si applica la versione del 18 ottobre 2018. BGB1. I, 145/2017.

( 5 ) Nata il 15 agosto 1988. CR, GF e TY sono cittadini siriani.

( 6 ) Ai sensi dell’articolo 35 dell’AsylG 2005.

( 7 ) La decisione di rigetto di tali domande è stata notificata il 29 maggio 2018.

( 8 ) V. articolo 7, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2003/86.

( 9 ) V. articolo 7, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2003/86.

( 10 ) V. articolo 7, paragrafo 1), lettera c), della direttiva 2003/86.

( 11 ) Sentenza dell’8 marzo 2011, Ruiz Zambrano (C‑34/09, EU:C:2011:124).

( 12 ) Sentenza del 15 novembre 2011, Dereci e a. (C‑256/11, EU:C:2011:734).

( 13 ) Sentenze del 1o agosto 2022, Bundesrepublik Deutschland (Ricongiungimento familiare di un figlio diventato maggiorenne) (C‑279/20, EU:C:2022:618) e del 1o agosto 2022, Bundesrepublik Deutschland (Ricongiungimento familiare con un minore rifugiato) (C‑273/20 e C‑355/20, EU:C:2022:617).

( 14 ) Dato che la terza e la sesta questione si sovrappongono parzialmente, affronterò la sesta questione del giudice del rinvio nella misura necessaria ad assistere la Corte nella sua decisione.

( 15 ) La terza questione si basa sul presupposto che i genitori cittadini di un paese terzo (CR e GF) di un rifugiato (RI) che ha chiesto e ottenuto asilo in qualità di minore non accompagnato prima del raggiungimento della maggiore età possano invocare l’articolo 2, lettera f), della direttiva 2003/86, in combinato disposto con l’articolo 10, paragrafo 3, lettera a), della stessa, anche qualora detto rifugiato sia diventato maggiorenne dopo aver ottenuto l’asilo ma durante la procedura di ricongiungimento familiare.

( 16 ) L’articolo 13, paragrafo 2, della direttiva 2003/86 prevede che una volta accettata la domanda di ricongiungimento familiare, «[l]o Stato membro interessato rilascia ai familiari un primo permesso di soggiorno con un periodo di validità di almeno un anno. Questo permesso di soggiorno è rinnovabile». L’articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 2003/86 prevede altresì che, una volta accettata la domanda di ricongiungimento familiare, «lo Stato membro interessato autorizza l’ingresso del familiare o dei familiari».

( 17 ) Richiamato al considerando 4 e all’articolo 1 della direttiva 2003/86.

( 18 ) Sentenza del 1o agosto 2022, Bundesrepublik Deutschland (Ricongiungimento familiare con un minore rifugiato) (C‑273/20 e C‑355/20, EU:C:2022:617, punti 3539).

( 19 ) V. considerando 2 della direttiva 2003/86.

( 20 ) L’articolo 7 della Carta contiene diritti corrispondenti a quelli garantiti dall’articolo 8, paragrafo 1, della CEDU e pertanto essi hanno lo stesso significato e la stessa portata (sentenza del 15 novembre 2011, Dereci e a., C‑256/11, EU:C:2011:734, punto 70 e giurisprudenza ivi citata).

( 21 ) Sentenza del 13 marzo 2019, E., (C‑635/17, EU:C:2019:192, punti 5556 e giurisprudenza ivi citata).

( 22 ) Sentenza del 12 dicembre 2019, Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal (Ricongiungimento familiare – Sorella del rifugiato) (C‑519/18, EU:C:2019:1070, punto 35). L’articolo 4 della direttiva 2003/86 non è esaustivo. V., ad esempio, articolo 10, paragrafo 2, della direttiva 2003/86.

( 23 ) V. considerando 9 della direttiva 2003/86. Nella sentenza del 6 dicembre 2012, O e a. (C‑356/11 e C‑357/11, EU:C:2012:776, punti 6465), la Corte ha dichiarato che l’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2003/86 adotta una concezione ampia della nozione di «famiglia nucleare». Secondo costante giurisprudenza, l’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2003/86 impone agli Stati membri obblighi positivi precisi, cui corrispondono diritti soggettivi chiaramente definiti, in quanto esso impone loro, nelle ipotesi contemplate dalla suddetta direttiva, di autorizzare il ricongiungimento familiare di taluni familiari del soggiornante senza godere di alcuna discrezionalità in proposito [sentenza del 20 novembre 2019, Belgische Staat (Regime di decisione implicita di accettazione),C‑706/18, EU:C:2019:993, punto 29 e giurisprudenza ivi citata].

( 24 ) Sentenza del 12 aprile 2018, A e S (C‑550/16, EU:C:2018:248, punto 34).

( 25 ) V. capo V della direttiva 2003/86, intitolato «Ricongiungimento familiare dei rifugiati». Il considerando 8 della direttiva 2003/86 prevede che «[l]a situazione dei rifugiati richiede un’attenzione particolare, in considerazione delle ragioni che hanno costretto queste persone a fuggire dal loro paese e che impediscono loro di vivere là una normale vita familiare. In considerazione di ciò, occorre prevedere condizioni più favorevoli per l’esercizio del loro diritto al ricongiungimento familiare».

( 26 ) Sentenza del 12 aprile 2018, A e S (C‑550/16, EU:C:2018:248, punto 44).

( 27 ) L’articolo 10, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2003/86 menziona gli ascendenti diretti di primo grado.

( 28 ) Articolo 10, paragrafo 3, lettera b), della direttiva 2003/86.

( 29 ) Tale disposizione utilizza il termine «autorizzano». Il diritto al ricongiungimento familiare dei rifugiati minori non accompagnati con i loro genitori ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2003/86 non è pertanto sottoposto ad alcun margine di discrezionalità da parte degli Stati membri (sentenza del 12 aprile 2018, A e S, C‑550/16, EU:C:2018:248, punto 43).

( 30 ) Il governo austriaco ritiene che le condizioni di cui all’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/86 si applichino al ricongiungimento familiare ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 3, lettera a), della stessa. Esso sottolinea che l’articolo 12, paragrafo 1, primo comma, della direttiva 2003/86 menziona specificamente le condizioni previste all’articolo 7, paragrafo 1, di tale direttiva e ne esclude l’applicazione. Secondo tale governo, l’articolo 10, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2003/86 non menziona espressamente l’articolo 7, paragrafo 1, di detta direttiva e, quindi, non ne esclude l’applicazione.

( 31 ) Sentenza del 12 aprile 2018, A e S (C‑550/16, EU:C:2018:248, punto 34).

( 32 ) Ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 1, della direttiva 2003/86, gli Stati membri non richiedono che il rifugiato e/o i membri della sua famiglia nucleare soddisfino le condizioni stabilite all’articolo 7 della suddetta direttiva. L’articolo 10, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2003/86 fornisce, quindi una protezione più ampia ai rifugiati minori non accompagnati rispetto all’articolo 12, paragrafo 1, primo comma, della direttiva 2003/86, la cui applicazione è circoscritta ai rifugiati e ai membri della loro famiglia nucleare.

( 33 ) Sentenza del 12 dicembre 2019, Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal (Ricongiungimento familiare – Sorella del rifugiato) (C‑519/18, EU:C:2019:1070, punto 69).

( 34 ) Tale disposizione è inscindibilmente connessa alla nozione di «famiglia nucleare» quale prevista dalla direttiva 2003/86.

( 35 ) Sentenza del 20 novembre 2019, Belgische Staat (Regime di decisione implicita di accettazione) (C‑706/18, EU:C:2019:993, punti 3537 e giurisprudenza ivi citata).

( 36 ) V. articolo 3, paragrafo 5, della direttiva 2003/86.

( 37 ) V. considerando 16 della direttiva 2003/86.

( 38 ) In tal senso, v. conclusioni dell’avvocato generale Pikamäe nella causa Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides (Unità del nucleo familiare – Protezione già accordata) (C‑483/20, EU:C:2021:780, paragrafo 53) e dell’avvocato generale Hogan nel parere 1/19 (Convenzione di Istanbul) (EU:C:2021:198, nota 81).

( 39 ) Sentenza del 12 dicembre 2019, Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal (Ricongiungimento familiare – Sorella del rifugiato) (C‑519/18, EU:C:2019:1070, punto 43). V., per analogia, sentenza del 13 marzo 2019, E. (C‑635/17, EU:C:2019:192, punti da 32 a 43), che interpreta l’articolo 3, paragrafo 2, lettera c), della direttiva 2003/86 nel senso che i cittadini di paesi terzi, familiari di un beneficiario dello status conferito dalla protezione sussidiaria, sono esclusi dal suo ambito di applicazione. Sebbene tali familiari non rientrino nell’ambito di applicazione del diritto dell’Unione, uno Stato membro può concedere loro un trattamento più favorevole sulla base del diritto nazionale (sentenza del 7 novembre 2018, K e B, C‑380/17, EU:C:2018:877, punti 3437).

( 40 ) V., per analogia, sentenza del 19 novembre 2019, TSN e AKT (C‑609/17 e C‑610/17, EU:C:2019:981, punti 3449). V. anche, per analogia, sentenza del 15 luglio 2021, The Department for Communities in Northern Ireland (C‑709/20, EU:C:2021:602, punti 8283) per quanto concerne la direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE (GU 2004, L 158, pag. 77).

( 41 ) V., per analogia, sentenza del 10 giugno 2021, Land Oberösterreich (Indennità di alloggio) (C‑94/20, EU:C:2021:477, punti da 60 a 63).

( 42 ) V. anche considerando 2 della direttiva 2003/86.

( 43 ) Per analogia con l’interpretazione contra legem del diritto nazionale, v. sentenza del 19 aprile 2016, DI (C‑441/14, EU:C:2016:278, punto 32 e giurisprudenza ivi citata). I principi descritti in tale giurisprudenza si applicano all’interpretazione del diritto dell’Unione e del diritto nazionale. V. anche, per analogia, Lenaerts, K., e Gutiérrez-Fons, J. To Say What the Law of the EU Is: Methods of Interpretation and the European Court of Justice, EUI AEL 2013/9, pag. 16 in cui gli autori affermano che «ove una disposizione del diritto dell’Unione è suscettibile di diverse interpretazioni, la preferenza deve essere accordata all’interpretazione che garantisce l’effetto utile di tale disposizione (…) È evidente che i principi interpretativi generali non devono oltrepassare il limite del “contra legem”» [traduzione libera].

( 44 ) V., per analogia, sentenza del 13 marzo 2019, E. (C‑635/17, EU:C:2019:192, punto 48).

( 45 ) Sentenza del 12 dicembre 2019, Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal (Ricongiungimento familiare – Sorella del rifugiato) (C‑519/18, EU:C:2019:1070, punti 3940). Il considerando 10 della direttiva 2003/86 prevede che «[d]ipende dagli Stati membri decidere se autorizzare la riunificazione familiare per parenti in linea diretta ascendente, figli maggiorenni non coniugati (...)».

( 46 ) Sebbene i ricorrenti abbiano dichiarato, in udienza, che RI invia circa EUR 100 al mese alla sua famiglia in Siria, non vi è alcuna prova che TY sia a carico di RI.

( 47 ) Sentenza del 12 dicembre 2019, Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal (Ricongiungimento familiare – Sorella del rifugiato) (C‑519/18, EU:C:2019:1070, punto 42). Il considerando 6 della direttiva 2003/86 enuncia che «è opportuno fissare, sulla base di criteri comuni, le condizioni materiali per l’esercizio del diritto al ricongiungimento familiare». V. anche, per analogia, sentenza del 7 novembre 2018, K e B (C‑380/17, EU:C:2018:877, punti 44, 4849), nella quale la Corte ha dichiarato che l’articolo 12, paragrafo 1, terzo comma, della direttiva 2003/86 sarebbe privato della sua efficacia e della sua chiarezza se uno Stato membro non potesse imporre un termine per la presentazione di una domanda di ricongiungimento familiare ai sensi di tale direttiva.

( 48 ) Sentenza del 12 dicembre 2019, Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal (Ricongiungimento familiare – Sorella del rifugiato) (C‑519/18, EU:C:2019:1070, punto 65).

( 49 ) L’articolo 51, paragrafo 1, della Carta prevede che le sue disposizioni si applicano agli Stati membri esclusivamente nell’attuazione del diritto dell’Unione. Ai sensi del suo articolo 51, paragrafo 2, la Carta non estende l’ambito di applicazione del diritto dell’Unione al di là delle competenze dell’Unione, né introduce competenze nuove o compiti nuovi per l’Unione, né modifica le competenze e i compiti definiti nei trattati. V., in tal senso, sentenza del 15 luglio 2021, The Department for Communities in Northern Ireland (C‑709/20, EU:C:2021:602, punto 85).

( 50 ) Sentenze dell’8 marzo 2011, Ruiz Zambrano (C‑34/09, EU:C:2011:124); del 15 novembre 2011, Dereci e a. (C‑256/11, EU:C:2011:734); e del 10 maggio 2017, Chavez-Vilchez e a. (C‑133/15, EU:C:2017:354). V. anche sentenza del 15 luglio 2021, The Department for Communities in Northern Ireland (C‑709/20, EU:C:2021:602).

( 51 ) Sentenza dell’8 marzo 2011 (C‑34/09, EU:C:2011:124).

( 52 ) Sentenza dell’8 marzo 2011, Ruiz Zambrano (C‑34/09, EU:C:2011:124, punto 41 e giurisprudenza ivi citata).

( 53 ) V., ad esempio, considerando 3 e articolo 13 della direttiva 2003/86. V. anche, per analogia, direttiva 2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo (GU 2004, L 16, pag. 44). Le limitazioni all’estensione dell’ambito di applicazione della direttiva 2003/86 confermate dalla giurisprudenza menzionata ai paragrafi 36 e 37 delle presenti conclusioni si applicano, mutatis mutandis, al ricongiungimento familiare ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2003/86.

( 54 ) Il governo dei Paesi Bassi ha dichiarato, in udienza, senza essere contraddetto dal governo austriaco, che la Repubblica d’Austria si è avvalsa della facoltà prevista all’articolo 4, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2003/86.

( 55 ) V., per analogia, sentenza del 12 dicembre 2019, Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal (Ricongiungimento familiare – Sorella del rifugiato) (C‑519/18, EU:C:2019:1070, punti 4265).

( 56 ) Sentenza del 6 dicembre 2012, O e a.(C‑356/11 e C‑357/11, EU:C:2012:776, punto 68).

( 57 ) V., per analogia, sentenza del 12 dicembre 2019, Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal (Ricongiungimento familiare – Sorella del rifugiato) (C‑519/18, EU:C:2019:1070, punti da 6167).

( 58 ) Il governo austriaco ha confermato, in udienza, che tutte le domande di cui trattasi sono state esaminate simultaneamente.

( 59 ) V. per analogia, articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione) (GU 2013, L 180, pag. 31) L’articolo 16, paragrafo 1, del regolamento n. 604/2013 prevede, in particolare, che, laddove un richiedente con grave disabilità sia dipendente dall’assistenza di un genitore o dei genitori, legalmente residenti in uno degli Stati membri, gli Stati membri lasciano insieme o ricongiungono il richiedente con tale genitore. Conformemente al considerando 17 di tale regolamento, tale disposizione mira a permettere agli Stati membri di consentire il ricongiungimento di «familiari» quando ciò sia necessario per motivi umanitari. V., per analogia, sentenza del 6 novembre 2012, K (C‑245/11, EU:C:2012:685, punti da 26 a 54).

( 60 ) Sentenza del 21 aprile 2016, Khachab (C‑558/14, EU:C:2016:285, punto 43 e giurisprudenza citata).

( 61 ) V., per analogia, sentenza del 7 novembre 2018, K e B (C‑380/17, EU:C:2018:877, punti da 26 a 36).

( 62 ) CR e GF hanno diritto al ricongiungimento familiare con RI ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2003/86 e hanno quindi diritto a un permesso di soggiorno ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 2, di tale direttiva.

( 63 ) V. paragrafo 26 delle presenti conclusioni.

( 64 ) Sentenza del 4 marzo 2010, Chakroun (C‑578/08, EU:C:2010:117, punto 43).