CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE

EVGENI TANCHEV

presentate il 10 dicembre 2020 ( 1 )

Causa C‑416/20 PPU

TR

con l’intervento di:

Generalstaatsanwaltschaft Hamburg

[domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dall’Hanseatisches Oberlandesgericht Hamburg (Tribunale superiore del Land, Amburgo, Germania)]

«Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia penale – Decisione quadro 2002/584/GAI – Mandato d’arresto europeo e procedure di consegna tra Stati membri – Articolo 4 bis – Motivi di non esecuzione facoltativa – Direttiva (UE) 2016/343 Articoli 8 e 9 – Diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali – Fuga dell’imputato»

1.

La presente domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’esecuzione di due mandati d’arresto europei nonché sui ruoli rispettivi dei giudici dello Stato membro emittente (nel caso di specie, i giudici rumeni) e dei giudici dello Stato membro dell’esecuzione (nel caso di specie, i giudici tedeschi) in sede di controllo del rispetto da parte dello Stato membro emittente della direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali ( 2 ). Essa pone la questione dell’eventuale obbligo in capo alle autorità giudiziarie dello Stato membro dell’esecuzione di rifiutare di dare seguito a un mandato d’arresto europeo per violazione, da parte dello Stato membro emittente, dei diritti dell’interessato stabiliti dalla direttiva 2016/343.

2.

La causa riguarda un cittadino rumeno, condannato per vari reati commessi in Romania. In tale contesto, i giudici rumeni hanno emesso tre mandati d’arresto europei volti a ottenerne l’arresto e la consegna da parte delle autorità tedesche al fine di eseguire, in Romania, le pene privative della libertà che gli sono state inflitte con tali condanne. La questione sottoposta alla Corte verte su due di questi tre mandati d’arresto e riguarda, più precisamente, la questione se la legittimità della consegna di una persona detenuta ai sensi delle disposizioni della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri ( 3 ), come modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009 ( 4 ) (in prosieguo: la «decisione quadro 2002/584»), dipenda dal rispetto, da parte dello Stato membro emittente, nella presente causa la Romania, delle disposizioni della direttiva 2016/343 e, in particolare, degli articoli 8 e 9 di tale direttiva.

3.

Sono giunto alla conclusione che le pertinenti norme del diritto dell’Unione in materia di diritti fondamentali non impongono al giudice del rinvio di rifiutare l’esecuzione dei mandati d’arresto di cui trattasi nel procedimento principale ai sensi della decisione quadro 2002/584. Tale situazione non è stata mutata dalla direttiva 2016/343.

I. Contesto normativo

A.   Diritto dell’Unione

1. Decisione quadro 2002/584

4.

I considerando 1, 5, 6 e 10 della decisione quadro 2002/584 sono del seguente tenore:

«(1)

In base alle conclusioni del Consiglio di Tampere del 15 e 16 ottobre 1999, ed in particolare il punto 35, è opportuno abolire tra gli Stati membri la procedura formale di estradizione per quanto riguarda le persone che si sottraggono alla giustizia dopo essere state condannate definitivamente ed accelerare le procedure di estradizione per quanto riguarda le persone sospettate di aver commesso un reato.

(…)

(5)

(...) [L]’introduzione di un nuovo sistema semplificato di consegna delle persone condannate o sospettate, al fine dell’esecuzione delle sentenze di condanna in materia penale o per sottoporle all’azione penale, consente di eliminare la complessità e i potenziali ritardi inerenti alla disciplina attuale in materia di estradizione. (…)

(6)

Il mandato d’arresto europeo previsto nella presente decisione quadro costituisce la prima concretizzazione nel settore del diritto penale del principio di riconoscimento reciproco che il Consiglio europeo ha definito il fondamento della cooperazione giudiziaria.

(…)

(10)

Il meccanismo del mandato d’arresto europeo si basa su un elevato livello di fiducia tra gli Stati membri. L’attuazione di tale meccanismo può essere sospesa solo in caso di grave e persistente violazione da parte di uno Stato membro dei principi sanciti all’articolo 6, paragrafo 1, [UE], constatata dal Consiglio in applicazione dell’articolo 7, paragrafo 1, [UE], e con le conseguenze previste al paragrafo 2 dello stesso articolo.

(…)».

5.

L’articolo 1 della decisione quadro 2002/584, intitolato «Definizione del mandato d’arresto europeo ed obbligo di darne esecuzione», prevede quanto segue:

«1.   Il mandato d’arresto europeo è una decisione giudiziaria emessa da uno Stato membro in vista dell’arresto e della consegna da parte di un altro Stato membro di una persona ricercata ai fini dell’esercizio di un’azione penale o dell’esecuzione di una pena o una misura di sicurezza privative della libertà.

2.   Gli Stati membri danno esecuzione ad ogni mandato d’arresto europeo in base al principio del riconoscimento reciproco e conformemente alle disposizioni della presente decisione quadro.

3.   L’obbligo di rispettare i diritti fondamentali e i fondamentali principi giuridici sanciti dall’articolo 6 [UE] non può essere modificato per effetto della presente decisione quadro».

6.

L’articolo 3 della decisione quadro prevede un certo numero di «motivi di non esecuzione obbligatoria» di un mandato d’arresto europeo. Sulla base dei fatti esposti dal giudice del rinvio, nessuno di questi motivi si applica al caso di specie. L’articolo 4 della decisione quadro prevede un certo numero di «motivi di non esecuzione facoltativa» di un mandato d’arresto europeo. Analogamente, tali motivi non sono applicabili al caso di specie.

7.

Prima di essere stata modificata con decisione quadro 2009/299, la decisione quadro 2002/584 conteneva una norma, precisamente l’articolo 5, paragrafo 1, a tenore della quale se un mandato di arresto europeo era stato emesso ai fini dell’esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza comminate mediante decisione pronunciata «in absentia», e se l’interessato non era stato citato personalmente né altrimenti informato della data e del luogo dell’udienza, la sua consegna poteva essere subordinata alla condizione che l’autorità giudiziaria emittente fornisse assicurazioni sul fatto che l’interessato avrebbe avuto la possibilità di richiedere un nuovo processo nello Stato membro emittente ed essere presente al giudizio. L’articolo 5, paragrafo 1, è stato soppresso dalla decisione quadro 2009/299, che ha introdotto un nuovo articolo 4 bis dedicato al tema delle decisioni rese in contumacia.

8.

Il considerando 1 della decisione quadro 2009/299 così recita:

«Il diritto dell’imputato a comparire personalmente al processo rientra nel diritto a un equo processo previsto dall’articolo 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali [ ( 5 )], secondo l’interpretazione della Corte europea dei diritti dell’uomo. La Corte ha affermato inoltre che il diritto dell’imputato a comparire personalmente al processo non è assoluto e che a determinate condizioni l’imputato può, di sua spontanea volontà, esplicitamente o tacitamente ma in modo inequivocabile, rinunciarvi».

9.

L’articolo 4 bis della decisione quadro 2002/584, intitolato «Decisioni pronunciate al termine di un processo a cui l’interessato non è comparso personalmente», così dispone:

«1.   L’autorità giudiziaria dell’esecuzione può altresì rifiutare di eseguire il mandato d’arresto europeo emesso ai fini dell’esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della libertà se l’interessato non è comparso personalmente al processo terminato con la decisione, salvo che il mandato d’arresto europeo indichi che l’interessato, conformemente agli ulteriori requisiti processuali definiti nel diritto interno dello Stato membro emittente:

a)

a tempo debito:

i)

è stato citato personalmente ed è quindi stato informato della data e del luogo fissati per il processo terminato con la decisione o è stato di fatto informato ufficialmente con altri mezzi della data e del luogo fissati per il processo, in modo tale che si è stabilito inequivocabilmente che era al corrente del processo fissato,

e

ii)

è stato informato del fatto che una decisione poteva essere emessa in caso di mancata comparizione in giudizio;

o

b)

essendo al corrente della data fissata, aveva conferito un mandato ad un difensore, nominato dall’interessato o dallo Stato, per patrocinarlo in giudizio, ed è stato in effetti patrocinato in giudizio da tale difensore;

(…)».

2. Direttiva 2016/343

10.

I considerando 9, 33, 35, 44 e 47 della direttiva 2016/343 recitano:

«(9)

La presente direttiva intende rafforzare il diritto a un equo processo nei procedimenti penali, stabilendo norme minime comuni relative ad alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo.

(…)

(33)

Il diritto a un equo processo è uno dei principi fondamentali di una società democratica. Il diritto degli indagati e imputati di presenziare al processo si basa su tale diritto e dovrebbe essere garantito in tutta l’Unione.

(...)

(35)

Il diritto degli indagati e imputati di presenziare al processo non è assoluto: a determinate condizioni, gli indagati e imputati dovrebbero avere la possibilità di rinunciarvi, esplicitamente o tacitamente, purché in modo inequivocabile.

(…)

(44)

Conformemente al principio dell’efficacia del diritto dell’Unione, gli Stati membri devono istituire mezzi di ricorso adeguati ed efficaci in caso di violazione dei diritti conferiti ai singoli dal diritto dell’Unione. Un mezzo di ricorso efficace che sia disponibile in caso di violazione dei diritti sanciti dalla presente direttiva dovrebbe avere, per quanto possibile, l’effetto di porre l’indagato o imputato nella posizione in cui questi si sarebbe trovato se la violazione non si fosse verificata, così da salvaguardare il diritto a un equo processo e i diritti della difesa.

(…)

(47)

La presente direttiva difende i diritti fondamentali e i principi riconosciuti dalla Carta [dei diritti fondamentali dell’Unione europea, in prosieguo: la «Carta»] e dalla CEDU, compresi (...) il diritto a un ricorso effettivo e a un equo processo, la presunzione di innocenza e i diritti della difesa. Si dovrebbe tenere conto in particolare dell’articolo 6 del trattato sull’Unione europea (TUE), che afferma [che] l’Unione riconosce i diritti, le libertà e i principi sanciti nella Carta, e che i diritti fondamentali, garantiti dalla CEDU e risultanti dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri, fanno parte del diritto dell’Unione in quanto principi generali».

11.

L’articolo 1 della direttiva 2016/343, intitolato «Oggetto», prevede quanto segue:

«La presente direttiva stabilisce norme minime comuni concernenti:

(…)

b)

il diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali».

12.

L’articolo 8 della direttiva 2016/343, intitolato «Diritto di presenziare al processo», così dispone:

«1.   Gli Stati membri garantiscono che gli indagati e imputati abbiano il diritto di presenziare al proprio processo.

2.   Gli Stati membri possono prevedere che un processo che può concludersi con una decisione di colpevolezza o innocenza dell’indagato o imputato possa svolgersi in assenza di quest’ultimo, a condizione che:

a)

l’indagato o imputato sia stato informato in un tempo adeguato del processo e delle conseguenze della mancata comparizione; oppure

b)

l’indagato o imputato, informato del processo, sia rappresentato da un difensore incaricato, nominato dall’indagato o imputato oppure dallo Stato.

3.   Una decisione adottata a norma del paragrafo 2 può essere eseguita nei confronti dell’indagato o imputato.

4.   Qualora gli Stati membri prevedano la possibilità di svolgimento di processi in assenza dell’indagato o imputato, ma non sia possibile soddisfare le condizioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo perché l’indagato o imputato non può essere rintracciato nonostante i ragionevoli sforzi profusi, gli Stati membri possono consentire comunque l’adozione di una decisione e l’esecuzione della stessa. In tal caso, gli Stati membri garantiscono che gli indagati o imputati, una volta informati della decisione, in particolare quando siano arrestati, siano informati anche della possibilità di impugnare la decisione e del diritto a un nuovo processo o a un altro mezzo di ricorso giurisdizionale, in conformità dell’articolo 9.

(…)».

13.

L’articolo 9 della direttiva, intitolato «Diritto a un nuovo processo», è così formulato:

«Gli Stati membri assicurano che, laddove gli indagati o imputati non siano stati presenti al processo e non siano state soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 8, paragrafo 2, questi abbiano il diritto a un nuovo processo o a un altro mezzo di ricorso giurisdizionale, che consenta di riesaminare il merito della causa, incluso l’esame di nuove prove, e possa condurre alla riforma della decisione originaria. In tale contesto, gli Stati membri assicurano che tali indagati o imputati abbiano il diritto di presenziare, di partecipare in modo efficace, in conformità delle procedure previste dal diritto nazionale e di esercitare i diritti della difesa».

14.

L’articolo 10 della direttiva, intitolato «Mezzi di ricorso», dispone quanto segue:

«1.   Gli Stati membri provvedono affinché gli indagati e imputati dispongano di un ricorso effettivo in caso di violazione dei diritti conferiti dalla presente direttiva.

(…)».

B.   Diritto tedesco

15.

L’articolo 83 del Gesetz über die internationale Rechtshilfe in Strafsachen (legge sulla cooperazione giudiziaria internazionale in materia penale; in prosieguo: l’«IRG») nella versione pubblicata in data 27 giugno 1994 ( 6 ), come modificata da ultimo dall’articolo 4 della legge del 10 dicembre 2019 ( 7 ), che recepisce l’articolo 4 bis della decisione quadro 2002/584, prevede, al paragrafo 1, punto 3, che l’estradizione basata su un mandato d’arresto europeo non è consentita se il condannato non è comparso personalmente al processo sfociato nella sentenza. In determinate circostanze, elencate all’articolo 83, paragrafi 2, 3 e 4 dell’IRG, l’estradizione di una persona che non sia comparsa al processo è consentita, in deroga alla regola generale di cui all’articolo 83, paragrafo 1, punto 3.

16.

L’articolo 83 dell’IRG è così formulato:

«(…)

(2) In deroga al punto 3 del paragrafo 1, l’estradizione è tuttavia consentita quando

1. la persona condannata

a) a tempo debito

aa) sia stata citata personalmente all’udienza che ha dato luogo alla sentenza o

bb) sia stata di fatto ufficialmente informata con altri mezzi della data e del luogo fissati per l’udienza che ha dato luogo alla sentenza, in modo tale che sia stato accertato inequivocabilmente che la persona condannata era a conoscenza dell’udienza fissata, e

b) è stata informata che una sentenza possa essere pronunciata anche in sua assenza,

2. la persona condannata, venuta a conoscenza del procedimento a suo carico al quale ha partecipato un difensore, abbia ostacolato la sua citazione personale dandosi alla fuga, o

(…)».

II. Fatti, procedimento e questione pregiudiziale

17.

Dall’ordinanza di rinvio risulta che TR è un cittadino rumeno che è stato condannato dinanzi ai giudici rumeni per diversi reati commessi in Romania. In tale contesto, i giudici rumeni hanno emesso tre mandati d’arresto europei ai fini dell’esecuzione di pene detentive inflitte da tre diverse sentenze pronunciate da due diversi organi giurisdizionali rumeni.

18.

Per la presente causa sono rilevanti due di questi mandati d’arresto. Nei procedimenti relativi a questi due mandati, le autorità rumene hanno tentato senza successo di notificare a TR la citazione in giudizio in primo grado. In entrambi i casi sono stati compiuti tentativi per citarlo personalmente presso il suo ultimo indirizzo noto in Romania. Le notifiche ufficiali delle citazioni sono state depositate all’indirizzo di TR; ai sensi del diritto rumeno, le citazioni si considerano perfezionate dopo dieci giorni.

19.

Pur non essendo stato citato personalmente, TR era a conoscenza dei procedimenti di primo grado e in ciascuno di questi due procedimenti aveva scelto, nominato e incaricato un avvocato a propria difesa, ed è stato effettivamente difeso in entrambi i procedimenti dal suo avvocato di fiducia. TR non era tuttavia presente all’udienza ed è stato condannato in contumacia.

20.

È stato proposto appello in entrambi i procedimenti. In almeno uno di essi, l’appello è stato presentato dall’avvocato che TR aveva scelto e designato in primo grado. Le circostanze che caratterizzano gli appelli non emergono in modo del tutto chiaro dal fascicolo trasmesso alla Corte, ma, in entrambi i procedimenti, TR è stato rappresentato da difensori d’ufficio.

21.

TR si è recato in Germania nell’ottobre 2018 ed è stato formalmente residente a Bad Nauheim in Assia per un breve periodo, dal 29 ottobre 2018 al 30 gennaio 2019. Secondo una dichiarazione della sua compagna, egli ha poi abitato in un primo momento in Assia e poi, approssimativamente dal maggio 2019, ad Amburgo; egli non poteva iscrivere all’anagrafe i suoi indirizzi «poiché era ricercato dalle autorità rumene per il reato di incendio doloso» e quindi latitante. Il giudice del rinvio ha ritenuto credibile tale dichiarazione ( 8 ).

22.

Dal momento della cancellazione dell’iscrizione del suo indirizzo a Bad Nauheim e fino al suo arresto, TR non ha avuto un indirizzo registrato ufficialmente. Al momento dell’arresto, egli era in possesso di documenti d’identità intestati a un terzo, ed ha affermato che si trattava dei documenti di un fratello. Egli non avrebbe giustificato il possesso di tali documenti d’identità e, secondo le informazioni fornite dalla polizia, TR avrebbe frequentemente utilizzato l’identità di un altro fratello.

23.

Sulla base di tali circostanze, il giudice del rinvio ha concluso che TR era fuggito dalla Romania e si nascondeva in Germania per sottrarsi all’esecuzione delle sentenze alla base dei due mandati d’arresto europei rilevanti ai fini della presente causa.

24.

Con ordinanza del 28 maggio 2020, il giudice del rinvio ha ritenuto che nel caso di TR le condizioni per l’estradizione di cui all’articolo 83, paragrafo 2, punto 2, dell’IGR fossero soddisfatte. Ha considerato che questi, essendo a conoscenza dei processi su cui si fondavano i mandati d’arresto europei, si fosse dato alla fuga in Germania al fine di impedire la notifica della citazione personale. Il giudice del rinvio ha inoltre accertato, sulla base delle informazioni fornite dalle autorità rumene, che l’imputato era stato rappresentato dal suo avvocato di fiducia in entrambi i procedimenti di primo grado e da un difensore d’ufficio in entrambi i procedimenti d’appello. Il giudice del rinvio ha quindi ritenuto che l’estradizione di TR in applicazione di questi due mandati d’arresto europei fosse consentita in forza del diritto tedesco che ha dato attuazione alla decisione quadro 2002/584.

25.

Con decisione del 24 giugno 2020, il giudice del rinvio ha accolto la domanda di TR volta ad ottenere un riesame della decisione del 28 maggio 2020. Il difensore di TR ha affermato che l’estradizione di TR, in assenza della garanzia che egli possa ottenere la riapertura del procedimento, sarebbe illegittima a norma degli articoli 8 e 9 della direttiva 2016/343 e ha contestato la compatibilità dell’articolo 83, paragrafo 2, punto 2, dell’IRG con la direttiva 2016/343.

26.

Il giudice del rinvio è ora chiamato a stabilire se la sua decisione del 28 maggio 2020 debba essere confermata o se l’estradizione di TR debba essere dichiarata illegittima.

27.

Alla luce di tali circostanze, l’Hanseatisches Oberlandesgericht Hamburg (Tribunale superiore del Land, Amburgo) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«Se, nel caso di decisioni relative all’estradizione da uno Stato membro dell’Unione europea verso un altro Stato membro ai fini dell’esercizio dell’azione penale nei confronti di una persona condannata in contumacia, le disposizioni della direttiva 2016/343, in particolare gli articoli 8 e 9, debbano essere interpretate nel senso che la legittimità – in particolare in un cosiddetto caso di fuga – sia subordinata all’osservanza, da parte dello Stato richiedente, delle condizioni previste dalla direttiva» ( 9 ).

28.

Il 23 settembre 2020, la Corte ha deciso di trattare il rinvio pregiudiziale con procedimento d’urgenza, ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte.

29.

La Corte ha inoltre deciso di invitare la Romania a fornire per iscritto ogni precisazione utile riguardo alla presente causa, a norma dell’articolo 109, paragrafo 3, del suo regolamento di procedura.

30.

La questione pregiudiziale è stata oggetto di osservazioni scritte da parte della Generalstaatsanwaltschaft Hamburg, della Romania e della Commissione. TR, la Repubblica federale di Germania e la Repubblica di Polonia hanno presentato osservazioni orali all’udienza tenutasi il 19 novembre 2020.

III. Analisi

A.   Osservazioni preliminari

31.

Sebbene la questione come formulata dal giudice del rinvio miri ad ottenere un’interpretazione della direttiva 2016/343, ciò che il giudice del rinvio chiede, in realtà, è se le disposizioni della direttiva 2016/343, e più in particolare i suoi articoli 8 e 9, incidano sull’applicazione dei motivi di non esecuzione facoltativa di cui all’articolo 4 bis della decisione quadro 2002/584. Per tale ragione ritengo utile esaminare anzitutto la decisione quadro e, in particolare, il suo articolo 4 bis nonché le circostanze in presenza delle quali la Corte ha riconosciuto in capo all’autorità giudiziaria dell’esecuzione un obbligo di «porre fine alla procedura di consegna», prima di procedere ad un’analisi della direttiva 2016/343 e, infine, delle interazioni tra questi due atti normativi.

B.   La decisione quadro

1. Osservazioni generali

32.

Come la Corte ha ripetutamente dichiarato, tanto il principio della fiducia reciproca tra gli Stati membri quanto il principio del mutuo riconoscimento, nel diritto dell’Unione, rivestono un’importanza fondamentale, dato che consentono la creazione e il mantenimento di uno spazio senza frontiere interne. Più specificamente, il principio della fiducia reciproca impone a ciascuno di detti Stati, segnatamente per quanto riguarda lo spazio di libertà, di sicurezza e di giustizia, di ritenere, tranne in circostanze eccezionali, che tutti gli altri Stati membri rispettino il diritto dell’Unione e, più in particolare, i diritti fondamentali riconosciuti da quest’ultimo ( 10 ).

33.

Così, la Corte ha dichiarato che il principio del mutuo riconoscimento, che costituisce il «fondamento» della cooperazione giudiziaria, implica, a norma dell’articolo 1, paragrafo 2, della decisione quadro 2002/584, che gli Stati membri sono tenuti, in linea di principio, a dar corso a un mandato d’arresto europeo. L’autorità giudiziaria di esecuzione può rifiutarsi di dare esecuzione a un siffatto mandato soltanto nei casi, tassativamente elencati, di non esecuzione obbligatoria, previsti dall’articolo 3 della decisione quadro, o di non esecuzione facoltativa previsti dagli articoli 4 e 4 bis della decisione quadro. Inoltre, l’esecuzione del mandato d’arresto europeo può essere subordinata unicamente a una delle condizioni tassativamente previste dall’articolo 5 della decisione quadro ( 11 ).

2. Motivi espressi di non esecuzione ai sensi delle disposizioni della decisione quadro 2002/584

34.

Come indicato al paragrafo 33 delle presenti conclusioni, la decisione quadro 2002/584 contiene tre disposizioni relative ai «motivi di non esecuzione» di un mandato d’arresto europeo. Nessuno dei motivi di non esecuzione obbligatoria di cui all’articolo 3 o dei motivi di non esecuzione facoltativa di cui all’articolo 4 è applicabile nel caso di specie. La disposizione pertinente nella presente causa è l’articolo 4 bis della decisione quadro, che contiene motivi di «non esecuzione facoltativa» del mandato d’arresto europeo. L’articolo 4 bis prevede, per quanto riguarda i mandati d’arresto europei emessi ai fini dell’esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della libertà, che l’autorità giudiziaria dell’esecuzione «può» rifiutare di eseguire un mandato d’arresto europeo se l’interessato non è comparso personalmente al processo terminato con la decisione, a meno che non si applichi una delle eccezioni. In forza di tali eccezioni, se ricorre una delle quattro condizioni elencate all’articolo 4 bis, paragrafo 1, lettere da a) a d), l’esecuzione della consegna è obbligatoria. Questa modifica legislativa rispetto al regime giuridico esistente ai sensi della precedente misura dell’Unione in vigore ( 12 ) era intesa ad agevolare la consegna ( 13 ). Essa ha inoltre eliminato il compito dell’autorità giudiziaria dell’esecuzione di decidere in merito all’«adeguatezza» di un’assicurazione fornita dall’autorità giudiziaria emittente. L’articolo 4 bis della decisione quadro 2002/584 non impone pertanto all’autorità giudiziaria dell’esecuzione l’obbligo di astenersi dal consegnare una persona che non sia comparsa personalmente al proprio processo. Esso si limita a permettere all’autorità giudiziaria dell’esecuzione di farlo, e ciò solo nel caso in cui non si applichino le eccezioni ai motivi di non esecuzione facoltativa di cui all’articolo 4 bis. Qualora siano soddisfatti i criteri di una o più di tali eccezioni, l’autorità giudiziaria dell’esecuzione è tenuta a consegnare l’interessato, anche se quest’ultimo non è comparso personalmente al processo.

3. L’esecuzione dei due mandati d’arresto europei è consentita ai sensi delle disposizioni della decisione quadro 2002/584

35.

Secondo le informazioni fornite dal giudice del rinvio, TR è stato rappresentato dal suo difensore di fiducia in entrambi i procedimenti di primo grado. Tali procedimenti sembrano pertanto soddisfare le condizioni di cui all’articolo 4 bis, paragrafo 1, lettera b), della decisione quadro 2002/584, e se tali procedimenti fossero gli unici rilevanti, l’esecuzione dei due mandati d’arresto europei sarebbe stata obbligatoria.

36.

Tuttavia, in entrambi procedimenti è stato interposto appello. Dal fascicolo sottoposto alla Corte non è chiaro se gli appelli in questi due procedimenti rumeni possano essere qualificati come «processo terminato con la decisione», ai sensi dell’articolo 4 bis, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584, come interpretato dalla Corte nella sua giurisprudenza derivante dalla sentenza Tupikas ( 14 ) e, pertanto, come la «decisione giudiziaria che statuisce definitivamente nel merito della causa» ( 15 ) ai sensi di tale giurisprudenza. Se i procedimenti in appello costituiscono i «processi terminati con la decisione», secondo l’interpretazione della Corte, allora sono questi i processi che devono soddisfare le condizioni di cui all’articolo 4 bis, paragrafo 1, lettere da a) a d), affinché l’esecuzione dei mandati d’arresto europei sia obbligatoria. Se i procedimenti in appello non sono i «processi terminati con la decisione» – come potrebbe avvenire in caso di impugnazioni esclusivamente di legittimità – sembrerebbe che l’esecuzione dei mandati d’arresto europei sia obbligatoria. La decisione di rinvio non chiarisce se le informazioni fornite dalle autorità giudiziarie rumene emittenti consentano di stabilirlo.

37.

Tuttavia, in base all’esposizione della causa alla Corte da parte del giudice del rinvio, quest’ultimo si trova di fronte ad una situazione in cui la consegna di TR – a parere del giudice del rinvio e in seguito alla sua valutazione delle circostanze di fatto e in considerazione delle informazioni contenute nel mandato d’arresto europeo e nelle risposte delle autorità rumene ai suoi quesiti – è facoltativa a norma dell’articolo 4 bis della decisione quadro 2002/584 ed è consentita secondo la normativa nazionale. Il giudice del rinvio è anche del parere che, in base alla sua valutazione di questi stessi fatti, TR rischi di subire una violazione dei suoi diritti ai sensi della direttiva 2016/343 qualora non gli venga concesso un nuovo processo nello Stato membro emittente (la Romania), che le autorità giudiziarie emittenti (rumene) si sono rifiutate di garantire, e chiede quindi se sia tenuto a disapplicare le disposizioni nazionali che impongono l’esecuzione del mandato d’arresto europeo al fine di rifiutare la consegna facoltativa ( 16 ) di TR nel caso in cui ritenga che i diritti riconosciutigli ai sensi della direttiva 2016/343 possano essere lesi.

4. Sentenza Melloni

38.

La Corte ha già avuto occasione di pronunciarsi sull’interpretazione della compatibilità dell’articolo 4 bis, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584 con le esigenze derivanti dagli articoli 47 e 48, secondo comma, della Carta nel contesto di un’eccezione alla regola della consegna facoltativa per le condanne in contumacia. Nella causa che ha dato luogo alla sentenza Melloni ( 17 ), il condannato era stato rappresentato sia in primo grado sia in appello da un difensore di fiducia. La sua consegna da parte delle autorità giudiziarie dell’esecuzione (spagnole) allo Stato membro emittente (Italia) era quindi obbligatoria e non facoltativa, in applicazione delle disposizioni della decisione quadro 2002/584.

39.

Sebbene il dispositivo della sentenza Melloni sia formulato come se si riferisse a qualsiasi consegna ai sensi dell’articolo 4 bis, paragrafo 1 ( 18 ), la sentenza deve essere intesa nel senso che riguarda solo quei casi in cui, a differenza del caso di specie, la consegna è obbligatoria, e non facoltativa, vale a dire i casi in cui si applicano una o più eccezioni di cui all’articolo 4 bis, paragrafo 1, lettere da a) a d). La sentenza non può essere intesa nel senso che riguarda qualsiasi consegna facoltativa che lo Stato membro dell’esecuzione possa consentire in virtù del suo potere discrezionale, senza che siano soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 4 bis, paragrafo 1, lettere da a) a d). Ciò emerge chiaramente anche dalla dettagliata analisi svolta dalla Corte ai punti da 47 a 54 di tale sentenza.

40.

Se il giudice del rinvio dovesse ritenere applicabile una delle eccezioni di cui all’articolo 4 bis, paragrafo 1, lettere da a) a d), vale a dire se dovesse ritenere che le procedure sottese ai mandati d’arresto europei rispettavano le garanzie procedurali contenute in una qualsiasi di tali eccezioni, la pronuncia della sentenza Melloni, secondo cui «l’articolo 4 bis, paragrafo 1, è compatibile con le esigenze derivanti dagli articoli 47 e 48, paragrafo 2, della Carta», sarebbe applicabile. Ne conseguirebbe che il diritto fondamentale di TR a un equo processo, compreso il suo diritto di presenziare al processo, non sarebbe stato violato.

41.

Come esposto ai paragrafi 36 e 37 delle presenti conclusioni, è possibile che una delle eccezioni di cui all’articolo 4 bis, paragrafo 1, lettere a) o b), possa trovare applicazione (sebbene ciò non sia per nulla chiaro). Poiché il giudice del rinvio ha fondato la sua questione sulla premessa che l’esecuzione dei mandati d’arresto europei di cui trattasi sarebbe disciplinata dai motivi di non esecuzione facoltativa, partirò da tale assunto.

5. Casi eccezionali in cui la Corte ha ammesso che l’autorità giudiziaria dell’esecuzione possa «porre fine alla procedura di consegna istituita dalla decisione quadro 2002/584»

42.

In un numero limitato di cause concernenti violazioni dei diritti fondamentali degli interessati, la Corte ha riconosciuto «a determinate condizioni, la facoltà per l’autorità giudiziaria dell’esecuzione di porre fine alla procedura di consegna istituita dalla decisione quadro 2002/584» ( 19 ).

43.

La Corte ha individuato una base per tale deroga eccezionale alle norme della decisione quadro 2002/584 nell’articolo 1, paragrafo 3, di quest’ultima, ai sensi del quale «l’obbligo di rispettare i diritti fondamentali e i fondamentali principi giuridici sanciti dall’articolo 6 [UE] non può essere modificato per effetto della presente decisione quadro». La Corte ha altresì riconosciuto, nella sua giurisprudenza, che i principi del reciproco riconoscimento e della fiducia reciproca possono essere limitati in circostanze eccezionali ( 20 ).

44.

Per contro, la Corte ha rilevato che, come enunciato dal considerando 10 della decisione quadro 2002/584, l’attuazione del meccanismo del mandato d’arresto europeo può essere sospesa solo in caso di grave e persistente violazione da parte di uno Stato membro dei valori contemplati dall’articolo 2 TUE, e in conformità con il procedimento previsto dall’articolo 7 TUE ( 21 ).

45.

Su tale base, la Corte ha elaborato taluni criteri di controllo che l’autorità giudiziaria dell’esecuzione deve applicare quando si trova di fronte a un rischio di violazione dei diritti fondamentali dell’interessato da parte dello Stato membro emittente in caso di consegna. Nel contesto di una potenziale violazione del divieto di trattamenti inumani o degradanti di cui all’articolo 4 della Carta da parte dello Stato membro emittente, tali criteri impongono all’autorità giudiziaria dell’esecuzione di effettuare ulteriori indagini in presenza di «elementi oggettivi, attendibili, precisi e opportunamente aggiornati» che dimostrino carenze, e poi di «verificare, in modo concreto e preciso, se sussistono motivi seri e comprovati di ritenere» che l’interessato corra un rischio reale di violazione di questo diritto fondamentale ( 22 ). In tal caso, l’autorità giudiziaria dell’esecuzione deve «chiedere la trasmissione di informazioni complementari» all’autorità giudiziaria emittente e rinviare la propria decisione sulla consegna fino all’ottenimento delle «informazioni complementari che le consentano di escludere la sussistenza di siffatto rischio». Qualora la sussistenza di siffatto rischio non possa essere esclusa entro un termine ragionevole, l’autorità giudiziaria dell’esecuzione deve decidere «se occorre porre fine alla procedura di consegna» ( 23 ).

46.

La verifica del rischio di violazione di un diritto fondamentale deve essere effettuata su base individuale. Nel contesto di una potenziale violazione del divieto di trattamenti inumani o degradanti, la Corte ha dichiarato, nella sentenza Generalstaatsanwaltschaft, che «unicamente (...) le condizioni di detenzione negli istituti penitenziari nei quali è probabile (...) che [l’interessato] sarà detenut[o]» dovrebbero essere verificate a tal fine, e «solo le condizioni di detenzione concrete e precise della persona interessata che siano rilevanti al fine di stabilire se essa correrà un rischio reale di trattamento inumano o degradante» ( 24 ).

47.

Nel contesto di un’eventuale violazione del diritto a un equo processo, la Corte, nella sentenza Minister of Justice and Equality ( 25 ), ha applicato, in sostanza, lo stesso criterio della sentenza Aranyosi e Căldăraru ( 26 ), dopo aver constatato, in prima battuta, che un rischio reale di violazione del diritto fondamentale dell’interessato a un giudice indipendente e, quindi, del «contenuto essenziale del diritto fondamentale a un equo processo», come garantito dall’articolo 47, secondo comma, della Carta, consentiva all’autorità giudiziaria dell’esecuzione di astenersi, a titolo eccezionale, dal dare seguito a un mandato d’arresto europeo, in base all’articolo 1, paragrafo 3, della decisione quadro 2002/584 ( 27 ).

48.

Gli aspetti comuni di tale giurisprudenza sono quindi, in primo luogo, la presenza di «indizi» o «elementi» esterni – che devono essere «oggettivi, attendibili, precisi e debitamente aggiornati» e che, nelle cause relative all’articolo 4 della Carta, sono consistiti in sentenze pronunciate dalla Corte europea dei diritti dell’uomo (in prosieguo: la «Corte EDU»), mentre, nella causa relativa all’articolo 47, secondo comma, della Carta, nella proposta motivata della Commissione ( 28 ) – che devono dimostrare le «carenze» idonee a generare un rischio reale di violazione del diritto fondamentale in questione, e, in secondo luogo, una constatazione, su base individuale, del fatto che l’interessato possa essere esposto a un rischio reale di violazione del suo diritto fondamentale qualora venisse consegnato, tenuto conto delle sue circostanze individuali.

C.   Sul contenuto del diritto fondamentale di presenziare al processo, quale garantito dall’articolo 47, secondo comma, della Carta e dall’articolo 6, paragrafo 1, della CEDU

49.

L’articolo 47 della Carta è intitolato «Diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale». A termini del secondo comma, «[o]gni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole da un giudice indipendente e imparziale, precostituito per legge». Le spiegazioni relative alla Carta dei diritti fondamentali ( 29 ) evidenziano che l’articolo 47, secondo comma, di quest’ultima corrisponde all’articolo 6, paragrafo 1, della CEDU, relativo al diritto a un equo processo ( 30 ). L’articolo 52 della Carta, intitolato «Portata e interpretazione dei diritti e dei principi», prevede al paragrafo 3 che «[l]addove la presente Carta contenga diritti corrispondenti a quelli garantiti dalla [CEDU], il significato e la portata degli stessi sono uguali a quelli conferiti dalla suddetta convenzione. La presente disposizione non preclude che il diritto dell’Unione conceda una protezione più estesa».

50.

Il diritto di presenziare al processo rientra nel contenuto essenziale del diritto fondamentale a un equo processo. Tuttavia, come dichiarato costantemente dalla Corte e dalla Corte EDU, un imputato può rinunciare al suo diritto di comparire in udienza, espressamente o tacitamente per comportamento concludente ( 31 ), ad esempio quando l’interessato tenta di sottrarsi alla giustizia. Come afferma la Corte EDU, «si verifica un’ipotesi di diniego di giustizia laddove un individuo condannato in absentia non possa pretendere che un giudice valuti nuovamente, dopo averlo sentito, la fondatezza dell’accusa in fatto ed in diritto, quando non si sia accertato che questi abbia rinunciato al suo diritto a comparire e a difendersi (...) o che abbia intenzione di sottrarsi alla giustizia» ( 32 ).

51.

La Corte EDU ha aggiunto che, se al condannato in contumacia non è stato notificato un avviso formale, si pone la questione se si possa ritenere che questi abbia avuto una conoscenza dell’azione penale e del processo intentati nei suoi confronti idonea al fine di poter decidere di rinunciare al suo diritto di comparire in giudizio o di sottrarsi alla giustizia, e ha dichiarato che «taluni fatti accertati potrebbero fornire un indizio inequivocabile che l’imputato sia al corrente dell’esistenza del procedimento penale cui è sottoposto, della natura e del capo d’imputazione e che non intenda partecipare al processo o desideri sottrarsi all’azione penale» ( 33 ).

52.

Tale giurisprudenza della Corte EDU riguarda tuttavia i procedimenti di primo grado. Per quanto riguarda i procedimenti di impugnazione, la tutela del diritto di presenziare al processo è notevolmente più limitata. In particolare, la giurisprudenza della Corte EDU distingue i casi in cui il procedimento di impugnazione verte unicamente su questioni di diritto da quelli in cui il giudice dell’impugnazione può esaminare sia i fatti sia il diritto e valutare pienamente la colpevolezza o l’innocenza. Nel primo caso, i requisiti dell’articolo 6 della CEDU possono essere rispettati anche se al ricorrente non viene data la possibilità di essere sentito di persona, a condizione che sia stata tenuta un’udienza pubblica in primo grado ( 34 ). Nel secondo caso, e in particolare quando al giudice dell’impugnazione si chiede l’aggravamento della condanna, è più probabile che la presenza dell’imputato sia indispensabile ( 35 ).

53.

I fatti descritti nella decisione di rinvio non precisano la natura dei procedimenti di appello nelle cause riguardanti TR. Non è dunque chiaro secondo quale criterio il diritto fondamentale di TR di presenziare al processo e l’adeguatezza degli sforzi profusi dalle autorità rumene per notificargli la citazione in tali procedimenti di appello debbano essere valutati ai fini del diritto fondamentale di TR di presenziare al processo, garantito dall’articolo 47, secondo comma, della Carta e dall’articolo 6, paragrafo 1, della CEDU.

54.

Tuttavia, i fatti esposti nella decisione di rinvio corroborano chiaramente la conclusione del giudice del rinvio secondo cui TR si è deliberatamente sottratto ai processi, sia per quanto riguarda il procedimento di primo grado sia per quanto riguarda quello di appello, ed è sfuggito all’arresto. Sembrerebbe altresì che TR fosse a conoscenza dei procedimenti avviati nei suoi confronti, nonché dei capi di imputazione. Sulla base di tale conclusione, che spetta al giudice del rinvio, il diritto fondamentale di TR di presenziare al processo, quale garantito dall’articolo 47, secondo comma, della Carta, non sarebbe stato violato a causa della sua condanna in contumacia, confermata in appello, e del conseguente rifiuto dello Stato membro emittente di garantirgli un nuovo processo.

55.

Poiché, sulla base dei fatti esposti nella decisione di rinvio, non sembra essere stato violato alcun diritto fondamentale, la questione se l’autorità giudiziaria dell’esecuzione possa «porre fine alle procedure di consegna», conformemente alla giurisprudenza della Corte nelle sentenze Aranyosi e Căldăraru, Generalstaatsanwaltschaft e Minister of Justice and Equality, non si pone.

56.

Resta tuttavia da analizzare se la protezione garantita dalla direttiva 2016/343, ulteriore rispetto a quella garantita dall’articolo 47, secondo comma, della Carta e dall’articolo 6, paragrafo 1, della CEDU, limiti il potere discrezionale dello Stato membro dell’esecuzione nell’applicare i motivi di non esecuzione facoltativa di cui all’articolo 4 bis della decisione quadro 2002/584.

D.   Sullo status delle garanzie supplementari del diritto di presenziare al processo contenute nella direttiva 2016/343

57.

Secondo il considerando 9 della direttiva 2016/343, il suo scopo è quello di rafforzare il diritto a un equo processo, stabilendo norme minime comuni relative, fra l’altro, al diritto di presenziare al processo. Stabilendo norme minime comuni sulla protezione dei diritti procedurali di indagati e imputati, tale direttiva mira a rafforzare la fiducia degli Stati membri nei reciproci sistemi di giustizia penale e, quindi, a facilitare il riconoscimento reciproco delle decisioni in materia penale ( 36 ).

58.

Risulta chiaramente dall’economia della direttiva 2016/343 e dai mezzi di ricorso che essa prevede che, per quanto riguarda il diritto di presenziare al processo, essa si rivolge allo Stato membro in cui si celebra o si è celebrato un processo. Solo tale Stato membro può mettere a disposizione il mezzo di ricorso di cui all’articolo 9: un nuovo processo.

59.

Al contrario, l’articolo 4 bis della decisione quadro 2002/584 si rivolge logicamente agli Stati membri diversi da quello in cui si è celebrato il processo e in cui l’interessato è stato condannato. Solo tali Stati membri possono consegnare l’interessato allo Stato membro in cui è stato condannato.

60.

La decisione quadro 2002/584 e la direttiva 2016/343 non solo hanno destinatari diversi, ma disciplinano anche materie differenti.

61.

Come rilevato dal giudice del rinvio, l’effettiva sfera d’applicazione della direttiva 2016/343 è, per quanto rilevante nella presente causa, limitata ai requisiti minimi dei procedimenti contumaciali che hanno luogo negli Stati membri. Un’estensione della sfera di applicazione della direttiva 2016/343 alle procedure di estradizione o di consegna richiederebbe una giustificazione. Il rispetto delle norme minime applicabili ai procedimenti nazionali non può essere oggetto di scrutinio nei procedimenti di estradizione o di consegna che si celebrano in un altro Stato membro: tali procedimenti si svolgono spesso sotto l’intrinseca pressione temporale che l’eventuale detenzione dell’interessato comporta e all’interno dei limiti naturali della capacità dell’autorità giudiziaria dell’esecuzione di verificare la conformità delle disposizioni di un diverso ordinamento giuridico, spesso scritte in una lingua straniera, con le norme applicabili del diritto dell’Unione. Un siffatto controllo eccederebbe l’ambito delle procedure di estradizione e sarebbe contrario al principio del riconoscimento reciproco, che costituisce il fondamento della cooperazione giudiziaria. L’esame della normativa in materia di estradizione deve quindi necessariamente limitarsi ad un esame selettivo.

62.

Come rilevato nella decisione di rinvio, nemmeno la genesi della direttiva 2016/343 depone a favore di una sua applicazione volta a limitare il potere discrezionale dello Stato membro di esecuzione in sede di attuazione dell’articolo 4 bis della decisione quadro 2002/584. Come indicato dal giudice del rinvio nella decisione di rinvio, dal verbale della riunione del Comitato di coordinamento nel settore della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale (v. documento del Consiglio 12955/14, del 9 settembre 2014, pagg. 2 e segg.) si evince che la Commissione ha auspicato un ravvicinamento dei requisiti previsti dalla direttiva 2016/343 e dalla normativa in materia di estradizione attraverso l’articolo 4 bis della decisione quadro 2002/584, poiché, nonostante la diversità degli ambiti di regolamentazione delle norme, lo scopo era fissare i requisiti minimi del procedimento penale nazionale nel territorio dell’Unione e tali disposizioni erano quindi indissolubilmente interconnesse:

«According to the Commission, the rules that apply in case of the absence of a person at his or her trial are intrinsically linked to the right of that person to be present at the trial. This right and the criteria to judge suspects or accused persons in their absence would be two sides of the same coin» [«Secondo la Commissione, le norme applicabili in caso di contumacia processuale sono intrinsecamente connesse al diritto di presenziare al processo. Tale diritto e i criteri per giudicare gli indagati o imputati in loro assenza sarebbero le due facce della stessa medaglia.»] (pag. 3).

63.

Tuttavia, la tesi della Commissione non è prevalsa, poiché i rappresentanti degli Stati membri hanno addotto la diversità degli ambiti e degli obiettivi della regolamentazione, respingendo quindi all’unanimità l’estensione del progetto di direttiva alla normativa in materia di estradizione:

«It was reminded that the Framework Decision was concluded in another legal context (with unanimity voting) and that it had another aim than the present draft Directive (mutual recognition versus establishing minimum rules). Hence, it would not be desirable to transpose the text of the Framework Decision into the draft Directive» [«È stato ricordato che la decisione quadro è stata redatta in un diverso contesto giuridico (con voto all’unanimità) e che essa perseguiva un obiettivo diverso da quello dell’attuale progetto di direttiva (riconoscimento reciproco contro istituzione di norme minime). Pertanto, non sarebbe auspicabile trasporre il testo della decisione quadro nel progetto di direttiva.»] (pag. 2).

64.

Occorre rilevare che il diritto fondamentale di presenziare al processo ai sensi dell’articolo 47, secondo comma, della Carta e dell’articolo 6, paragrafo 1, della CEDU, come delineato dalla Corte e dalla Corte EDU, ha una portata significativamente più ristretta rispetto al diritto di presenziare al processo a norma dell’articolo 8 della direttiva 2016/343. Solo il rischio di violazione del diritto fondamentale più limitato a presenziare al processo può giustificare il fatto che l’autorità giudiziaria dell’esecuzione ponga fine alla procedura di consegna; ciò non può accadere rispetto alla portata più ampia di tale diritto come previsto dalla direttiva.

65.

Mentre una violazione del diritto fondamentale a un equo processo, ivi compresa una violazione del diritto fondamentale di presenziare al processo come interpretato dalla Corte EDU, può giustificare che si «po[nga] fine alla procedura di consegna», il rischio che un altro Stato membro possa non rispettare pienamente tutti gli aspetti della direttiva 2016/343, o la conoscenza di tale possibilità, a mio avviso non giustifica di per sé che si ponga fine alla procedura di consegna. A tal riguardo, occorre ricordare che la Corte ha costantemente dichiarato che le limitazioni all’applicazione del principio della fiducia reciproca sono soggette a un’interpretazione restrittiva ( 37 ).

66.

Nel caso in cui lo Stato membro dell’esecuzione disponga di un potere discrezionale ai sensi dell’articolo 4 bis della decisione quadro 2002/584, ritengo che, ai sensi del diritto dell’Unione, una siffatta violazione, nota o potenziale, di una direttiva da parte dello Stato membro emittente non limiti neppure il potere discrezionale dello Stato membro dell’esecuzione di dare seguito a un mandato d’arresto europeo.

67.

Il mezzo di ricorso esperibile dall’interessato, nel caso in cui il suo diritto di presenziare al processo ai sensi della direttiva 2016/343 venga violato in maniera tale che detta violazione non costituisca allo stesso tempo una violazione del diritto fondamentale a un equo processo, sancito dall’articolo 47, secondo comma, della Carta, è un nuovo processo nello Stato membro in cui è stato condannato in contumacia. Si tratta del mezzo di ricorso previsto all’articolo 9 della direttiva 2016/343.

68.

Ciò non vuol dire che lo Stato membro dell’esecuzione non possa valutare, qualora intenda farlo, se ai condannati in contumacia nello Stato membro emittente siano garantiti tutti i diritti loro riconosciuti dalla direttiva 2016/343. Ciò significa semplicemente che, in assenza della violazione di un diritto fondamentale tutelato dalla direttiva 2016/343, una siffatta valutazione rientra nel potere discrezionale di tale Stato membro.

IV. Conclusioni

69.

Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, ritengo che la Corte debba rispondere alla questione sollevata dall’Hanseatisches Oberlandesgericht Hamburg nel modo seguente:

In assenza di un rischio reale di violazione del diritto fondamentale a un equo processo, gli articoli 8 e 9 della direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali, non limitano il potere discrezionale dello Stato membro dell’esecuzione in sede di attuazione delle norme relative alla non esecuzione facoltativa di un mandato d’arresto europeo ai sensi dell’articolo 4 bis della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, come modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI del 26 febbraio 2009.


( 1 ) Lingua processuale: l’inglese.

( 2 ) GU 2016, L 65, pag. 1.

( 3 ) GU 2002, L 190, pag. 1.

( 4 ) GU 2009, L 81, pag. 24.

( 5 ) Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 (in prosieguo: la «CEDU»).

( 6 ) BGBl. I, pag. 1537.

( 7 ) BGBl. I, pag. 2128.

( 8 ) V. sezione III, punto 1, lettera a), punto (2), lettera a), (bb), secondo capoverso, dell’ordinanza di rinvio («nach vorläufiger Bewertung glaubhaften und belastbaren Angaben»).

( 9 ) Sebbene la questione posta dal giudice del rinvio sia formulata come riguardante l’«estradizione ai fini dell’esercizio dell’azione penale», dalla decisione di rinvio risulta evidente che essa riguarda la consegna della persona di cui trattasi ai fini dell’esecuzione di una pena privativa della libertà e se una siffatta consegna sia lecita alla luce delle pertinenti disposizioni del diritto dell’Unione. Sembrerebbe che il riferimento all’«esercizio dell’azione penale» («Strafverfolgung») anziché all’«esecuzione di una pena privativa della libertà» («Strafvollstreckung») sia un errore materiale.

( 10 ) Sentenza del 5 aprile 2016, Aranyosi e Căldăraru (C‑404/15 e C‑659/15 PPU, EU:C:2016:198, punto 78 e giurisprudenza ivi citata).

( 11 ) Sentenza Aranyosi e Căldăraru (C‑404/15 e C‑659/15 PPU, EU:C:2016:198, punti 7980 e giurisprudenza ivi citata).

( 12 ) Vale a dire l’articolo 5, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584 prima della modifica della decisione quadro 2002/584 ad opera della decisione quadro 2009/299.

( 13 ) V., a tal fine, il considerando 3 della decisione quadro 2009/299: «Le soluzioni offerte da tali decisioni quadro non sono soddisfacenti laddove l’interessato non abbia potuto essere informato dell’esistenza di un procedimento a suo carico. (…) La decisione quadro 2002/584/GAI, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri (…) consente all’autorità di esecuzione di esigere che l’autorità di emissione fornisca assicurazioni considerate sufficienti a garantire alle persone oggetto del mandato d’arresto europeo la possibilità di richiedere un nuovo processo nello Stato membro di emissione e di essere presenti al giudizio. Spetta all’autorità di esecuzione decidere se le assicurazioni fornite siano sufficienti ed è pertanto difficile sapere con esattezza quando l’esecuzione possa essere rifiutata».

( 14 ) Sentenza del 10 agosto 2017, Tupikas (C‑270/17 PPU, EU:C:2017:628, punto 81). Secondo la sentenza della Corte nella causa Tupikas, il «processo terminato con la decisione» nell’ambito di un processo che si è svolto in più gradi di giudizio, è «il procedimento che ha condotto all’ultima [decisione], a condizione che il giudice in causa abbia statuito in modo definitivo in merito alla colpevolezza dell’interessato (...) in seguito a un esame tanto in fatto quanto in diritto degli elementi a carico e a discarico (...)».

( 15 ) Ibidem, punto 83.

( 16 ) Facoltativa ai sensi dell’articolo 4 bis della decisione quadro 2002/584.

( 17 ) Sentenza del 26 febbraio 2013 (C‑399/11, EU:C:2013:107).

( 18 ) Il punto 2 del dispositivo statuisce che «[l]’articolo 4 bis, paragrafo 1 (...) è compatibile con le esigenze derivanti dagli articoli 47 e 48, paragrafo 2, della Carta».

( 19 ) Sentenze del 5 aprile 2016, Aranyosi e Căldăraru (C‑404/15 e C‑659/15 PPU, EU:C:2016:198); del 25 luglio 2018, Minister for Justice and Equality (Carenze del sistema giudiziario), (C‑216/18 PPU, EU:C:2018:586, punto 44), nonché del 25 luglio 2018, Generalstaatsanwaltschaft (Condizioni di detenzione in Ungheria) (C‑220/18 PPU, EU:C:2018:589, punto 57). V., altresì, le conclusioni dell’avvocato generale Campos Sánchez-Bordona nella causa Openbaar Ministerie (Indipendenza dell’autorità giudiziaria emittente) (C‑354/20 PPU e C‑412/20 PPU, EU:C:2020:925, paragrafi 39, 4044)].

( 20 ) V., in tal senso, parere 2/13 (Adesione dell’Unione europea alla CEDU), del 18 dicembre 2014 (EU:C:2014:2454, punto 191 e giurisprudenza ivi citata).

( 21 ) Sentenze del 5 aprile 2016, Aranyosi e Căldăraru(C‑404/15 e C‑659/15 PPU, EU:C:2016:198, punto 81) e del 25 luglio 2018, Minister for Justice and Equality (Carenze del sistema giudiziario) (C‑216/18 PPU, EU:C:2018:586, punto 70).

( 22 ) Sentenze del 5 aprile 2016, Aranyosi e Căldăraru (C‑404/15 e C‑659/15 PPU, EU:C:2016:198, dispositivo, punto 104), concernenti la violazione dell’articolo 4 della Carta a causa di trattamenti inumani o degradanti dovuti alle condizioni nei centri di detenzione rumeni e ungheresi, e del 25 luglio 2018, Generalstaatsanwaltschaft (Condizioni di detenzione in Ungheria) (C‑220/18 PPU, EU:C:2018:589, punti 6062).

( 23 ) Sentenza del 5 aprile 2016, Aranyosi e Căldăraru(C‑404/15 e C‑659/15 PPU, EU:C:2016:198, dispositivo, punto 104).

( 24 ) Sentenza del 25 luglio 2018, Generalstaatsanwaltschaft (Condizioni di detenzione in Ungheria) (C‑220/18 PPU, EU:C:2018:589, dispositivo, secondo e terzo trattino).

( 25 ) Sentenza del 25 luglio 2018, Minister for Justice and Equality (Carenze del sistema giudiziario) (C‑216/18 PPU, EU:C:2018:586).

( 26 ) Il criterio esposto nella sentenza Minister of Justice and Equality richiede «elementi oggettivi, attendibili, precisi e debitamente aggiornati», mentre il criterio esposto nella sentenza Aranyosi e Căldăraru richiedeva «indizi» conformi a tale criterio. Gli indizi di violazione di un diritto fondamentale erano più decisivi nella causa Aranyosi e Căldăraru rispetto alla causa Minister of Justice and Equality, dato che nel primo caso si trattava di sentenze della Corte EDU che concludevano per la violazione dell’articolo 3 della CEDU, mentre nel secondo caso si trattava di una proposta motivata della Commissione che concludeva per la violazione dell’indipendenza del potere giudiziario in Polonia.

( 27 ) V. l’analisi più ampia ai punti da 47 a 59 della sentenza del 25 luglio 2018, Minister for Justice and Equality (Carenze del sistema giudiziario) (C‑216/18 PPU, EU:C:2018:586).

( 28 ) Proposta motivata della Commissione, del 20 dicembre 2017, a norma dell’articolo 7, paragrafo 1, del trattato sull’Unione europea sullo Stato di diritto in Polonia [COM(2017) 835 final].

( 29 ) GU 2007, C 303, pag. 17.

( 30 ) V. in tal senso anche la sentenza del 25 luglio 2018, Minister for Justice and Equality (Carenze del sistema giudiziario) (C‑216/18 PPU, EU:C:2018:586, punto 33) e il paragrafo 48 delle mie conclusioni in tale causa.

( 31 ) V. sentenze del 26 febbraio 2013, Melloni (C‑399/11, EU:C:2013:107, punto 49) e del 13 febbraio 2020, Spetsializirana prokuratura (C‑688/18, EU:C:2020:94, punto 37); Corte EDU, 1o marzo 2006, Sejdovic c. Italia, CE:ECHR:2006:0301JUD005658100, paragrafo 86 («né la lettera né lo spirito dell’articolo 6 della Convenzione impediscono a una persona di rinunciare liberamente, in modo esplicito o tacito, al diritto alle garanzie di un equo processo»); v. anche, in tal senso, Corte EDU, 30 novembre 2000, Kwiatkowska c. Italia, CE:ECHR:2000:1130DEC005286899.

( 32 ) Corte EDU, 1o marzo 2006, Sejdovic c. Italia, CE:ECHR:2006:0301JUD005658100, paragrafo 82 (il corsivo è mio).

( 33 ) Corte EDU, 1o marzo 2006, Sejdovic c. Italia, CE:ECHR:2006:0301JUD005658100, paragrafi 98 e 99. Nella sentenza della Corte EDU del 26 gennaio 2017, Lena Atanasova c. Bulgaria, CE:ECHR:2017:0126JUD005200907, paragrafo 52, la Corte EDU ha ritenuto che l’imputata aveva rinunciato al suo diritto di presenziare al processo, garantito dall’articolo 6, paragrafo 1, della CEDU, in circostanze nelle quali la stessa era stata regolarmente informata dell’esistenza del procedimento penale e delle accuse formulate nei suoi confronti, aveva confermato le circostanze di fatto e si era dichiarata disposta a patteggiare la sua condanna, ma aveva poi lasciato l’indirizzo precedentemente indicato alle autorità senza comunicare il cambiamento di indirizzo, laddove le autorità avevano profuso ragionevoli sforzi per assicurare la sua presenza al processo.

( 34 ) Corte EDU, 22 febbraio 1984, Sutter c. Svizzera, CE:ECHR:1984:0222JUD000820978, paragrafo 30.

( 35 ) Corte EDU, 6 luglio 2004, Dondarini c. San Marino, CE:ECHR:2004:0706JUD005054599, paragrafo 27.

( 36 ) Considerando 10 della direttiva 2016/343.

( 37 ) V., a tal proposito, le mie conclusioni nella causa Minister for Justice and Equality (Carenze del sistema giudiziario) (C‑216/18 PPU, EU:C:2018:517, paragrafo 73), nonché la sentenza del 26 aprile 2018, Donnellan (C‑34/17, EU:C:2018:282, punto 50 e giurisprudenza citata).