CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE
ATHANASIOS RANTOS
presentate il 2 settembre 2021 ( 1 )
Causa C‑388/20
Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände – Verbraucherzentrale Bundesverband eV
contro
Dr. August Oetker Nahrungsmittel KG
[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia, Germania)]
«Rinvio pregiudiziale – Regolamento (UE) n. 1169/2011 – Informazioni ai consumatori sugli alimenti – Articolo 9, paragrafo 1, lettera l) – Dichiarazione nutrizionale – Articolo 31, paragrafo 3, secondo comma – Calcolo del valore energetico e delle quantità di sostanze nutritive – Articolo 33, paragrafo 2, secondo comma – Espressione per porzione o per unità di consumo»
I. Introduzione
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1. |
La presente demanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 1169/2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori ( 2 ). Più precisamente, il giudice del rinvio chiede se, e a quali condizioni, si possano fornire, sulla parte anteriore dell’imballaggio di un prodotto alimentare, informazioni nutrizionali volontarie che non si riferiscono all’alimento così come è venduto, bensì a porzioni dell’alimento dopo la preparazione con ingredienti supplementari. |
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2. |
Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra il Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände – Verbraucherzentrale Bundesverband eV (Unione federale delle organizzazioni e associazioni di consumatori, Germania; in prosieguo: il «BVV») e un produttore di alimenti, la Dr. August Oetker Nahrungsmittel KG (in prosieguo: la «Dr. Oetker»), riguardo alla conformità dell’etichetta nutrizionale che figura sulla parte anteriore di una confezione di muesli (in prosieguo: il «prodotto in questione») con i requisiti concernenti le informazioni nutrizionali fornite su base volontaria e, segnatamente, con l’articolo 31, paragrafo 3, secondo comma, e l’articolo 33, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento n. 1169/2011. |
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3. |
Sebbene la Corte abbia già avuto occasione di interpretare il regolamento n. 1169/2011, nonché, in particolare, le direttive 2000/13/CE ( 3 ) e 90/496/CEE ( 4 ), abrogate da detto regolamento, è la prima volta che essa è chiamata a procedere all’interpretazione delle disposizioni relative all’etichettatura nutrizionale volontaria dei prodotti alimentari ( 5 ). |
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4. |
Con le presenti conclusioni, sosterrò che l’etichettatura nutrizionale volontaria di un alimento preimballato, come quella del prodotto in questione, che viene consumato con diverse modalità di preparazione, non è conforme ai requisiti previsti dal regolamento n. 1169/2011 se le informazioni relative al valore energetico e alle quantità di sostanze nutritive sono fornite per un’unica modalità di preparazione anziché riferirsi anche, per 100 g, alla forma dell’alimento così com’è venduto. |
II. Contesto normativo
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5. |
I considerando 10, 17, 35, 37 e 41 del regolamento n. 1169/2011 enunciano quanto segue:
(...)
(...)
(...)
(...)
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6. |
L’articolo 9 di tale regolamento, rubricato «Elenco delle indicazioni obbligatorie», contiene un paragrafo 1, che è così formulato: «Conformemente agli articoli da 10 a 35 e fatte salve le eccezioni previste nel presente capo, sono obbligatorie le seguenti indicazioni: (...) l) una dichiarazione nutrizionale». |
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7. |
L’articolo 30 di detto regolamento, rubricato «Contenuto», dispone quanto segue: «1. La dichiarazione nutrizionale obbligatoria reca le indicazioni seguenti:
(...) 3. Quando l’etichettatura di un alimento preimballato contiene la dichiarazione nutrizionale obbligatoria di cui al paragrafo 1, vi possono essere ripetute le seguenti informazioni:
4. In deroga all’articolo 36, paragrafo 1, quando l’etichettatura dei prodotti di cui all’articolo 16, paragrafo 4, contiene una dichiarazione nutrizionale, il contenuto della dichiarazione può limitarsi al solo valore energetico. 5. Fatto salvo l’articolo 44 e in deroga all’articolo 36, paragrafo 1, quando l’etichettatura dei prodotti di cui all’articolo 44, paragrafo 1, contiene una dichiarazione nutrizionale, il contenuto della dichiarazione può limitarsi:
(...)». |
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8. |
L’articolo 31 del medesimo regolamento, rubricato «Calcolo», al paragrafo 3 prevede quanto segue: «Il valore energetico e le quantità di sostanze nutritive di cui all’articolo 30, paragrafi da 1 a 5, si riferiscono all’alimento così com’è venduto. Se del caso, tali informazioni possono riguardare l’alimento dopo la preparazione, a condizione che le modalità di preparazione siano descritte in modo sufficientemente particolareggiato e le informazioni riguardino l’alimento pronto per il consumo». |
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9. |
L’articolo 32 del regolamento n. 1169/2011, dal titolo «Espressione per 100 g o per 100 ml», enuncia, al paragrafo 2, quanto segue: «Il valore energetico e le quantità di sostanze nutritive di cui all’articolo 30, paragrafi da 1 a 5, sono espressi per 100 g o per 100 ml». |
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10. |
L’articolo 33 del regolamento in parola, rubricato «Espressione per porzione o per unità di consumo», prevede quanto segue ai paragrafi 1 e 2: «1. Nei seguenti casi il valore energetico e le quantità di sostanze nutritive di cui all’articolo 30, paragrafi da 1 a 5, possono essere espressi per porzione e/o per unità di consumo, facilmente riconoscibile dal consumatore, a condizione che siano quantificate sull’etichetta la porzione o l’unità utilizzate e sia indicato il numero di porzioni o unità contenute nell’imballaggio:
2. In deroga all’articolo 32, paragrafo 2, nei casi di cui all’articolo 30, paragrafo 3, lettera b), la quantità di sostanze nutritive e/o la percentuale delle assunzioni di riferimento fissate nell’allegato XIII, parte B, possono essere espressi soltanto per porzione o per unità di consumo. Quando le quantità di sostanze nutritive sono espresse soltanto per porzione o per unità consumo in conformità del primo comma, il valore energetico è espresso per 100 g o per 100 ml nonché per porzione o per unità di consumo». |
III. Procedimento principale, questioni pregiudiziali e procedimento dinanzi alla Corte
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11. |
La Dr. Oetker è un’impresa alimentare tedesca che produce e commercializza muesli con la denominazione «Dr. Oetker Vitalis Knuspermüsli Schoko+Keks» (muesli croccante con cioccolato e biscotti). L’imballaggio di tale prodotto è costituito da una scatola di cartone a forma di parallelepipedo. |
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12. |
Detto imballaggio reca le seguenti dichiarazioni nutrizionali:
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13. |
Il BVV ritiene che l’etichettatura nutrizionale del prodotto in questione contravvenga alle disposizioni concernenti la dichiarazione nutrizionale di cui al regolamento n. 1169/2011. La Dr. Oetker avrebbe violato l’articolo 33 di tale regolamento, in combinato disposto con gli articoli 30 e 32 dello stesso, in quanto, sulla parte anteriore dell’imballaggio del prodotto in questione, il valore energetico è indicato non per porzione del prodotto così com’è venduto (vale a dire 1880 kJ), ma solo in relazione a una porzione del prodotto dopo la preparazione (vale a dire 872 kJ). Su tale base, il BVV ha inviato alla Dr. Oetker una diffida, richiedendo, in sostanza, che essa fornisse un impegno ad astenersi accompagnato da una clausola penale. |
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14. |
Poiché detta diffida non ha avuto alcun seguito, il BVV ha proposto ricorso dinanzi al Landgericht Bielefeld (Tribunale del Land di Bielefeld, Germania), il quale, accogliendo tale ricorso, con sentenza dell’8 agosto 2018 ha dichiarato, da un lato, che l’etichetta della parte anteriore dell’imballaggio del prodotto in questione, che non indica il valore energetico per porzione del prodotto così com’è venduto, non era conforme all’articolo 33, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento n. 1169/2011 e, dall’altro, che l’articolo 31, paragrafo 3, secondo comma, di tale regolamento non si applicava in quanto mancavano, nella specie, «fasi di lavorazione abbastanza estese». |
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15. |
Su appello proposto dalla Dr. Oekter, l’Oberlandesgericht Hamm (Tribunale superiore del Land di Hamm, Germania), con sentenza del 13 giugno 2019, ha annullato tale sentenza e ha respinto il ricorso del BVV. |
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16. |
Ad avviso di detto giudice, la dichiarazione del valore energetico per porzione del prodotto in questione dopo la preparazione sarebbe sufficiente. Per un verso, l’articolo 33, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento n. 1169/2011 non imporrebbe di indicare sulla parte anteriore dell’imballaggio di un alimento, oltre alle informazioni nutrizionali già ivi fornite, anche il valore energetico del prodotto così com’è venduto. Infatti, la dichiarazione nutrizionale obbligatoria di cui all’articolo 30, paragrafo 1, di tale regolamento sarebbe effettuata mediante le indicazioni – non controverse nel caso di specie – poste sulla parte laterale dell’imballaggio del prodotto in questione. Pertanto, le indicazioni sulla parte anteriore dell’imballaggio rappresenterebbero, dal canto loro, indicazioni ripetute ai sensi dell’articolo 30, paragrafo 3, lettera b), di detto regolamento. In siffatto contesto, nel quale il valore energetico e le quantità di sostanze nutritive sono espressi unicamente per porzione in tali informazioni ripetute, il valore energetico dovrebbe essere espresso, a norma dell’articolo 33, paragrafo 2, secondo comma, del medesimo regolamento, per 100 g di alimento dopo la preparazione. Per altro verso, ai sensi dell’articolo 31, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento n. 1169/2011, l’indicazione del valore energetico potrebbe anche riguardare l’alimento dopo la preparazione, a condizione che – come nel caso di specie – le modalità di preparazione siano descritte in modo sufficientemente particolareggiato e le informazioni riguardino l’alimento pronto per il consumo. Inoltre, detto regolamento non conterrebbe elementi a sostegno della tesi del Landgericht Bielefeld (Tribunale del Land di Bielefeld) secondo cui con il termine «preparazione», ai sensi di tale diposizione, si dovrebbero intendere «fasi di lavorazione abbastanza estese», come la cottura o il riscaldamento. |
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17. |
Il BVV ha proposto un ricorso in Revision dinanzi al Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia, Germania), giudice del rinvio, contro la sentenza dell’Oberlandesgericht Hamm (Tribunale superiore del Land di Hamm). |
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18. |
Secondo il giudice del rinvio, l’esito del ricorso in Revision dipende segnatamente dalla questione se gli articoli 31, paragrafo 3, e 33, paragrafo 2, del regolamento n. 1169/2011 debbano essere interpretati nel senso che essi vietano, in un caso come quello di cui trattasi nel procedimento principale, la menzione sulla parte anteriore dell’imballaggio, a fini promozionali, delle informazioni nutrizionali per porzione dell’alimento dopo la preparazione in assenza dell’indicazione ulteriore del valore energetico per 100 g dell’alimento così com’è venduto. |
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19. |
In tale contesto, il Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
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20. |
Osservazioni scritte sono state depositate dalle parti nel procedimento principale e dalla Commissione europea. La Corte ha deciso di statuire senza udienza di discussione, conformemente all’articolo 76, paragrafo 2, del suo regolamento di procedura. |
IV. Analisi
A. Osservazioni preliminari
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21. |
Le presenti questioni pregiudiziali vertono sui requisiti relativi all’etichettatura nutrizionale degli alimenti stabiliti dal regolamento n. 1169/2011. Data la tecnicità della normativa di cui trattasi, ritengo utile presentare anzitutto una panoramica del contesto normativo pertinente (1), il che permetterà di comprendere meglio l’etichettatura nutrizionale del prodotto in questione e le questioni sollevate (2). |
1. Contesto normativo pertinente
a) Genesi e obiettivi perseguiti
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22. |
Il quadro giuridico che disciplina l’etichettatura dei prodotti alimentari è stato definito dalla direttiva 79/112/CEE ( 6 ), la quale era intesa a dettare norme comuni «per contribuire al funzionamento del mercato comune», in quanto le differenze tra le norme nazionali sono percepite come un ostacolo alla libera circolazione dei prodotti alimentari tra gli Stati membri ( 7 ). Sebbene detta direttiva mirasse principalmente ad eliminare tali ostacoli, il legislatore ha anche riconosciuto che norme siffatte dovevano essere fondate «anzitutto sulla necessità d’informare e tutelare i consumatori» ( 8 ). Tale imperativo è stato ribadito ( 9 ) e rafforzato ( 10 ) dalla direttiva 2000/13, la quale ha codificato e sostituito la direttiva 79/112, che era stata modificata a più riprese e in modo sostanziale ( 11 ). |
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23. |
Solo quando la legislazione in materia di etichettatura dei prodotti alimentari è stata semplificata e codificata in un unico testo, vale a dire nel regolamento n. 1169/2011 ( 12 ), il legislatore dell’Unione ha affermato che tale normativa giovava «sia agli interessi del mercato interno, semplificando la normativa, garantendo la certezza giuridica e riducendo gli oneri amministrativi, sia al cittadino, imponendo un’etichettatura dei prodotti alimentari chiara, comprensibile e leggibile» ( 13 ). È stato infatti precisato che lo scopo di detto regolamento consiste nello stabilire «le basi che garantiscono un elevato livello di protezione dei consumatori in materia di informazioni sugli alimenti» nonché nel fissare «gli strumenti volti a garantire il diritto dei consumatori all’informazione e le procedure per la fornitura di informazioni sugli alimenti» ( 14 ). In siffatto contesto, l’articolo 3, paragrafo 1, del menzionato regolamento enuncia che uno degli «obiettivi generali» dello stesso è garantire «un livello elevato di protezione della salute e degli interessi dei consumatori, fornendo ai consumatori finali le basi per effettuare delle scelte consapevoli e per utilizzare gli alimenti in modo sicuro, nel rispetto in particolare di considerazioni sanitarie, economiche, ambientali, sociali ed etiche» ( 15 ). |
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24. |
Pertanto, occorre esaminare le norme relative all’informazione sui prodotti alimentari alla luce dell’obiettivo iniziale del buon funzionamento del mercato interno, ma soprattutto, nel caso di specie, di quello della protezione della salute dei consumatori. |
b) Indicazioni obbligatorie e volontarie sugli alimenti
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25. |
Anzitutto, si deve rilevare che il regolamento n. 1169/2011 distingue tra due tipi di indicazioni: da un lato, le «informazioni obbligatorie», definite come «le indicazioni che le disposizioni dell’Unione impongono di fornire al consumatore finale» ( 16 ), e, dall’altro, le «informazioni volontarie», che, come denota la loro denominazione, sono fornite su base volontaria ( 17 ). |
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26. |
Le informazioni obbligatorie sugli alimenti sono richieste per consentire ai consumatori di identificare e di fare un uso adeguato di un alimento e di effettuare scelte adatte alle esigenze dietetiche individuali ( 18 ). Le disposizioni particolareggiate che disciplinano tali informazioni obbligatorie sono contenute nel capo IV del regolamento n 1169/2011 ( 19 ). L’elenco delle indicazioni che devono obbligatoriamente comparire sugli alimenti è stabilito all’articolo 9, paragrafo 1, di tale regolamento e contiene, tra i vari tipi di informazioni, alla lettera l), una «dichiarazione nutrizionale». Essa deve essere conforme alle disposizioni speciali della sezione 3 del capo IV e, segnatamente, degli articoli da 29 a 35 di detto regolamento ( 20 ). |
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27. |
Le informazioni volontarie servono in particolare ai produttori che lo desiderino per richiamare l’attenzione dei consumatori sulle qualità del loro prodotto ( 21 ) o per fare in modo che i consumatori vedano facilmente le informazioni nutrizionali essenziali al momento dell’acquisto degli alimenti, ripetendo nel campo visivo principale di un imballaggio gli elementi più importanti delle informazioni nutrizionali obbligatorie ( 22 ). Nonostante il loro carattere volontario, il legislatore dell’Unione ha ritenuto che anche tali indicazioni dovessero essere conformi a criteri armonizzati ( 23 ). Le ragioni di tale armonizzazione sono diverse a seconda del tipo di informazione volontaria. Ad esempio, nel caso della ripetizione delle informazioni nutrizionali, la possibilità di scegliere liberamente le informazioni che possono essere ripetute potrebbe confondere i consumatori ( 24 ) o addirittura indurli in errore ( 25 ). |
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28. |
Per questi motivi, è stata armonizzata anche la presentazione delle informazioni volontarie. Sebbene tale aspetto dell’etichettatura sia disciplinato principalmente dalle disposizioni del capo V del regolamento n. 1169/2011, intitolato «Informazioni volontarie sugli alimenti», dette disposizioni rinviano a quelle del capo IV, nonché al capo III, e in particolare all’articolo 7 del medesimo regolamento, che riguarda le «pratiche leali d’informazione». Infatti, le informazioni sugli alimenti fornite su base volontaria, da un lato, devono soddisfare i requisiti previsti per le informazioni obbligatorie di cui alle sezioni 2 e 3 del capo IV, vale a dire le «disposizioni particolareggiate» e le disposizioni relative alla «dichiarazione nutrizionale» ( 26 ), e, dall’altro, non devono indurre in errore il consumatore, non devono essere ambigue né confuse per il consumatore e devono, se del caso, essere basate sui dati scientifici pertinenti ( 27 ). |
c) Etichettatura nutrizionale degli alimenti
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29. |
Tra le varie indicazioni obbligatorie previste all’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento n. 1169/2011 vi è la «dichiarazione nutrizionale» ( 28 ). La tecnicità delle norme relative alle «dichiarazioni nutrizionali», denominate anche «etichettatura nutrizionale» ( 29 ), è evidenziata dal fatto che si tratta dell’unica indicazione alla quale sia destinata un’intera sezione del capo IV di detto regolamento, vale a dire la sezione 3 ( 30 ), che codifica, in sostanza, le disposizioni della direttiva 90/496. |
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30. |
Tali disposizioni particolareggiate della sezione 3 disciplinano il contenuto di dette dichiarazioni, la loro presentazione e il calcolo del valore energetico. Il procedimento principale verte per l’appunto su queste norme. |
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31. |
In primo luogo, per quanto riguarda le norme relative al contenuto dell’etichettatura nutrizionale, il regolamento n. 1169/2011 distingue tra dichiarazioni nutrizionali «obbligatorie» e «ripetute», ove queste ultime costituiscono una categoria specifica di indicazioni volontarie ( 31 ). |
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32. |
Da un lato, ai sensi dell’articolo 30, paragrafo 1, di tale regolamento, la dichiarazione nutrizionale obbligatoria deve includere il valore energetico e la quantità di grassi, acidi grassi saturi, carboidrati, zuccheri, proteine e sale. |
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33. |
Dall’altro, a norma dell’articolo 30, paragrafo 3, di detto regolamento, oltre alla dichiarazione nutrizionale obbligatoria e quando l’etichettatura riguarda un alimento preimballato, l’operatore del settore alimentare può scegliere di ripetere o il valore energetico dell’alimento [lettera a)], o l’insieme degli elementi più significativi contenuti nella dichiarazione nutrizionale obbligatoria ( 32 ), vale a dire l’insieme degli elementi di tale dichiarazione ad eccezione dei carboidrati e delle proteine [lettera b)]. Lo scopo della facoltà di ripetere queste indicazioni è fare in modo che i consumatori vedano facilmente le informazioni nutrizionali essenziali al momento dell’acquisto degli alimenti ( 33 ). |
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34. |
In secondo luogo, per quanto riguarda le norme relative alla presentazione dell’etichettatura nutrizionale, dalle disposizioni del regolamento n. 1169/2011 risulta che le dichiarazioni obbligatorie devono figurare, come del resto tutte le altre indicazioni obbligatorie, in un punto evidente in modo da essere facilmente visibili e chiaramente leggibili ( 34 ). Inoltre, una dichiarazione nutrizionale obbligatoria deve figurare nel medesimo campo visivo – che è definito come «tutte le superfici di un imballaggio che possono essere lette da un unico angolo visuale» ( 35 ) – in un formato chiaro e, se lo spazio lo consente, in formato tabulare con allineamento delle cifre ( 36 ). |
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35. |
Le dichiarazioni volontarie ripetute, dal canto loro, al pari di tutte le altre indicazioni volontarie, non devono occupare lo spazio disponibile per le informazioni obbligatorie ( 37 ). Orbene, in pratica, come nel caso di specie, esse sono generalmente presentate nel campo visivo principale (la parte anteriore dell’imballaggio) ( 38 ), utilizzando la dimensione di carattere prevista a tale riguardo ( 39 ). |
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36. |
In terzo luogo, per quanto riguarda il metodo di calcolo del valore energetico e delle quantità di sostanze nutritive delle dichiarazioni nutrizionali, ai sensi dell’articolo 32, paragrafo 2, del regolamento n. 1169/2011, tali informazioni devono essere espresse, in linea di principio, per 100 g o 100 ml. La ratio di questa norma è che il consumatore deve essere in grado di confrontare le informazioni nutrizionali di prodotti analoghi contenuti in imballaggi di dimensioni diverse ( 40 ) e vale indipendentemente dal carattere obbligatorio o volontario della dichiarazione nutrizionale, dato che sono interessate da detta disposizione, in particolare, le dichiarazioni nutrizionali ai sensi dell’articolo 30, paragrafi 1 e 3, del menzionato regolamento. Inoltre, le dichiarazioni nutrizionali si riferiscono, in linea di principio, all’alimento «così com’è venduto» ( 41 ), o, «[s]e del caso», all’alimento «dopo la preparazione», a condizione che le modalità di preparazione siano descritte in modo sufficientemente particolareggiato e le informazioni riguardino l’alimento pronto per il consumo ( 42 ). |
2. Etichettatura nutrizionale del prodotto in questione
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37. |
Alla luce di quanto precede, ritengo utile fornire i seguenti chiarimenti sull’etichettatura nutrizionale del prodotto in questione. |
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38. |
Anzitutto, si deve constatare che le questioni pregiudiziali non riguardano la dichiarazione nutrizionale obbligatoria. È pacifico tra le parti del procedimento principale che essa è pienamente conforme alle disposizioni del regolamento n. 1169/2011. Infatti, l’etichetta nutrizionale obbligatoria che figura sull’imballaggio del prodotto in questione, da un lato, include il valore energetico ( 43 ) e la quantità di grassi, acidi grassi saturi, carboidrati, zuccheri, proteine e sale ( 44 ) e, dall’altro, presenta tali informazioni nello stesso campo visivo ( 45 ), vale a dire sulla parte laterale dell’imballaggio, in formato tabulare ( 46 ). |
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39. |
Per quanto riguarda, poi, la dichiarazione nutrizionale ripetuta, rilevo che è pacifico tra le parti del procedimento principale che, trattandosi di un alimento preimballato la cui etichetta contiene una dichiarazione nutrizionale obbligatoria, il valore energetico e le quantità di grassi, acidi grassi saturi, zuccheri e sale possono essere ripetuti, su base volontaria, sulla parte anteriore dell’imballaggio ( 47 ), in un formato diverso da quello della dichiarazione nutrizionale obbligatoria ( 48 ). La conformità con le disposizioni del regolamento n. 1169/2011 è contestata unicamente per quanto riguarda il calcolo e l’espressione del valore energetico nonché delle quantità di sostanze nutritive che figurano nella dichiarazione nutrizionale ripetuta sulla parte anteriore dell’imballaggio e la controversia verte in particolare sulla questione se tale dichiarazione ripetuta possa riferirsi esclusivamente all’alimento dopo la preparazione. |
B. Sulla prima questione pregiudiziale
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40. |
Con la sua prima questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 31, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento n. 1169/2011 debba essere interpretato nel senso che tale disposizione si applica esclusivamente agli alimenti che, per essere consumati, richiedono una preparazione e per i quali è indicata un’unica modalità di preparazione. |
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41. |
Tale questione è pertinente per la risoluzione della controversia in quanto, come osservato dal giudice nazionale, il prodotto in questione può essere preparato in vari modi, ossia aggiungendo latte, yogurt o formaggio bianco, nonché succo di frutta, oppure frutta, marmellata o miele. |
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42. |
In altri termini, la Corte è chiamata a stabilire se, qualora esistano varie modalità di preparazione di un alimento, eventualmente con l’utilizzo di ingredienti diversi, le dichiarazioni nutrizionali ripetute su base volontaria sulla parte anteriore di un imballaggio possano riferirsi esclusivamente a una di tali modalità di preparazione. |
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43. |
A norma dell’articolo 31, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento n. 1169/2011, tali informazioni, «[s]e del caso», possono riguardare «l’alimento dopo la preparazione», anziché l’alimento «così com’è venduto» ( 49 ), «a condizione che le modalità di preparazione siano descritte in modo sufficientemente particolareggiato e le informazioni riguardino l’alimento pronto per il consumo». Detta disposizione riprende testualmente il contenuto dell’articolo 6, paragrafo 4, della direttiva 90/496. |
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44. |
Rilevo, anzitutto, che l’interpretazione di tale disposizione deve effettuarsi tenendo conto non solo dei termini della medesima, ma anche del suo contesto e dello scopo perseguito dalla normativa di cui trattasi ( 50 ). |
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45. |
In primo luogo, per quanto riguarda i termini dell’articolo 31, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento n. 1169/2011, constato, al pari del giudice del rinvio, che il tenore letterale di tale disposizione non offre alcun elemento che possa fornire una risposta chiara e inequivocabile. Infatti, le uniche conclusioni che si possono trarre da un’interpretazione letterale sono le seguenti. |
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46. |
Sotto un primo profilo, l’espressione «l’alimento dopo la preparazione» presuppone che l’alimento di cui all’articolo 31, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento n. 1169/2011 possa essere oggetto di una preparazione. Non rilevano quindi ai fini di tale disposizione gli alimenti che non richiedono alcuna preparazione per essere consumati (ad esempio, una barretta di cioccolato). Orbene, nel caso di specie, il muesli può essere consumato anche senza alcuna preparazione. Si potrebbe quindi sostenere che il muesli non sia un alimento rientrante nell’ambito di applicazione della disposizione in parola, poiché quest’ultima andrebbe applicata solo agli alimenti che, per essere consumati, devono essere necessariamente oggetto di una preparazione. Tuttavia, siffatto approccio restrittivo non emerge chiaramente dal testo della disposizione stessa. Infatti, né la modalità di preparazione né l’importanza di quest’ultima sono decisive per l’applicabilità della disposizione. |
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47. |
Sotto un secondo profilo, osservo che l’impiego dell’espressione «se del caso», con la quale inizia l’articolo 31, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento n. 1169/2011, dimostra che tale disposizione non riguarda tutti gli alimenti che, per essere consumati, possono essere oggetto di una preparazione, cosicché non devono obbligatoriamente essere fornite le informazioni nutrizionali prescritte ai sensi di detta disposizione. |
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48. |
Sotto un terzo profilo, la condizione che «le modalità di preparazione siano descritte in modo sufficientemente particolareggiato» potrebbe deporre a favore dell’applicazione del citato articolo 31, paragrafo 3, secondo comma, indipendentemente dal numero di modalità di preparazione di un alimento, poiché la condizione in parola avrebbe meno senso qualora detta disposizione si applicasse esclusivamente agli alimenti per i quali esiste un’unica modalità di preparazione. Orbene, se una siffatta descrizione è certamente meno indispensabile quando esista un’unica modalità di preparazione di un alimento, ritengo, alla luce dell’obiettivo di informazione del consumatore, che detta descrizione sia comunque giustificata nei limiti in cui sia necessaria per un uso corretto del prodotto. |
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49. |
In secondo luogo, dal contesto dell’articolo 31, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento n. 1161/2011 risulta che la nozione di «alimento dopo la preparazione» comprende, in linea di principio, tutti gli «alimenti destinati al consumatore finale» ( 51 ). Orbene, se pure tale regolamento si applica fatti salvi i requisiti di etichettatura stabiliti da specifiche disposizioni dell’Unione per particolari alimenti ( 52 ), non è stata adottata alcuna disposizione specifica riguardo alle informazioni relative al calcolo e alla presentazione delle dichiarazioni nutrizionali sulla parte anteriore degli imballaggi ( 53 ). Rilevo inoltre che il regolamento n. 1169/2011 non contiene alcun elemento a sostegno della tesi secondo cui per «preparazione» ai sensi del medesimo regolamento si dovrebbero intendere solo «fasi di lavorazione abbastanza estese», quali la cottura o il riscaldamento, dato che tale termine non è definito né descritto in detto regolamento. |
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50. |
Ne consegue che l’interpretazione letterale e quella contestuale non sono determinanti per stabilire se l’articolo 31, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento n. 1169/2011 riguardi esclusivamente gli alimenti per i quali è specificata un’unica modalità di preparazione oppure anche gli alimenti – come il muesli – che possono essere preparati in modi diversi, segnatamente utilizzando ingredienti supplementari. Pertanto, è solo alla luce dell’interpretazione teleologica che si possono individuare elementi di risposta, e in particolare il significato da attribuire all’espressione «se del caso», che lascia innegabilmente un margine di discrezionalità giuridica. |
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51. |
Per quanto riguarda quindi, in terzo luogo, l’obiettivo perseguito dall’articolo 31, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento n. 1169/2011, osservo anzitutto che esso deve essere valutato tenendo conto sia della finalità di detta disposizione sia degli obiettivi della normativa di cui trattasi, e in particolare quello di consentire ai consumatori di effettuare scelte consapevoli e utilizzare gli alimenti in modo sicuro, nel rispetto in particolare di considerazioni sanitarie ( 54 ). |
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52. |
Osservo che la finalità dell’articolo 31 emerge dai considerando 35 e 41 del regolamento n. 1169/2011. Il considerando 35 stabilisce che le disposizioni relative alla dichiarazione nutrizionale per 100 g o 100 ml hanno lo scopo di «facilitare la comparabilità tra i prodotti contenuti in imballaggi di dimensioni diverse». Tale considerando specifica, inoltre, che le «indicazioni supplementari relative alle porzioni» sono consentite, «come integrazione all’espressione per 100 g o per 100 ml», «se necessario», «se l’alimento è preimballato e sono precisate porzioni o unità di consumo». |
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53. |
Il considerando 41 di tale regolamento dispone che le informazioni nutrizionali fornite, «[p]er interessare il consumatore medio ed essere conformi alle finalità informative cui devono corrispondere, dovrebbero essere semplici e facilmente comprensibili» e che, «su base volontaria, gli elementi più significativi delle informazioni nutrizionali potrebbero essere ripetuti nel campo visivo principale affinché i consumatori vedano facilmente le informazioni nutrizionali essenziali al momento dell’acquisto degli alimenti». |
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54. |
È proprio alla luce di queste due finalità, che sono intrinsecamente connesse – vale a dire facilitare il confronto degli alimenti e informare i consumatori – che si possono applicare (e si può spiegare l’articolazione tra) i due commi dell’articolo 31, paragrafo 3, del regolamento n. 1169/2011. |
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55. |
In primo luogo, per facilitare il confronto dei valori energetici e delle quantità di sostanze nutritive, in linea di principio occorre che essi si riferiscano allo stato dell’alimento così com’è venduto (primo comma). Orbene, quando un alimento è pronto per il consumo solo dopo una preparazione che implica l’aggiunta di altri ingredienti, per facilitarne il confronto con un alimento corrispondente di un altro produttore, la dichiarazione nutrizionale può fare riferimento all’alimento dopo la preparazione (secondo comma). |
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56. |
Tuttavia, in questa seconda ipotesi, se un alimento può essere preparato in modi diversi, le indicazioni sul valore energetico e sulle quantità di sostanze nutritive dell’alimento dopo la preparazione, basate sulla preparazione proposta da un produttore, non consentono sistematicamente un confronto con alimenti corrispondenti di altri produttori, per i quali la dichiarazione nutrizionale può essere basata su una modalità di preparazione diversa. |
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57. |
Ad esempio, nel caso di specie, è pacifico che il muesli può essere preparato in modi diversi, utilizzando ingredienti supplementari i cui tenori di zuccheri o grassi possono essere diversi. Una dichiarazione nutrizionale basata su una determinata proposta di preparazione – come, nella fattispecie, l’aggiunta di 60 ml di latte contenente l’1,5% di grassi – è quindi solo una delle possibili varianti, che non fornirà un’indicazione generale sui valori nutrizionali del prodotto pronto per il consumo e non consentirà, per quanto riguarda i valori nutrizionali, di effettuare un confronto con i prodotti equivalenti di altri fabbricanti, in particolare perché il rapporto tra la quantità dell’alimento e quella dell’ingrediente supplementare, in realtà, sarà determinato liberamente secondo il gusto del consumatore. |
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58. |
Ne consegue, da un lato, che un eventuale calcolo del valore energetico e delle quantità di sostanze nutritive di un prodotto che può essere preparato in modi diversi, per definizione, sarà arbitrario e varierà a seconda della modalità di preparazione e, dall’altro, a contrario, che la comparabilità del valore energetico e delle quantità di sostanze nutritive di tale prodotto potrà essere garantita solo quando le informazioni si riferiscano all’alimento così com’è venduto, ai sensi dell’articolo 31, paragrafo 3, primo comma, del regolamento n. 1169/2011. |
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59. |
Orbene, qualora si concluda, in base allo scopo della comparabilità, che gli alimenti che possono essere preparati in modi diversi devono essere esclusi dall’ambito di applicazione dell’articolo 33, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento n. 1169/2011, rimane da stabilire quali siano gli alimenti che richiedono una preparazione ai quali si applica detta disposizione. |
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60. |
A questo proposito, sulla base di un’interpretazione a contrario, gli alimenti sopra esaminati si distinguono da quelli che possono essere preparati per il consumo solo mediante un’unica modalità di preparazione specificata, come quella della zuppa disidratata in polvere, per la quale la quantità d’acqua da aggiungere e la durata della cottura sono specificati nell’ambito di un’unica modalità di impiego, del preparato in polvere per budino, o dei prodotti finiti (ad esempio i ravioli). Ciò che caratterizza tali alimenti è il fatto che essi possono ragionevolmente essere preparati per il consumo solo nel modo indicato, il che permette di confrontarli direttamente con gli alimenti analoghi. È vero che detto confronto non sarà sempre basato su un’equivalenza perfetta, segnatamente in quanto i valori nutrizionali degli ingredienti supplementari possono variare. Tuttavia, ritengo che l’elemento di arbitrarietà di un simile confronto sia certamente limitato. |
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61. |
In secondo luogo, sotto il profilo della funzione informativa delle dichiarazioni nutrizionali, dall’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento n. 1169/2011 risulta che le informazioni sugli alimenti non devono indurre il consumatore in errore, in particolare per quanto riguarda le caratteristiche dell’alimento e, segnatamente, la sua natura e le sue qualità ( 55 ). Il paragrafo 2 di tale disposizione dispone che le «informazioni sugli alimenti sono precise, chiare e facilmente comprensibili per il consumatore» ( 56 ). |
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62. |
A questo proposito, da un lato, osservo che, sotto il profilo della funzione informativa, dato il carattere arbitrario e variabile del calcolo dei valori nutrizionali sopra menzionati, non è agevole stabilire in che modo, nel caso di specie, la presentazione di informazioni nutrizionali ripetute relative all’alimento dopo la preparazione sarebbe utile al consumatore, tanto più che, di fatto, la dichiarazione nutrizionale obbligatoria sarebbe relegata visivamente in secondo piano. Inoltre, al fine di garantire un elevato livello di protezione dei consumatori in materia di informazione, tenendo conto delle differenze di percezione dei consumatori stessi ( 57 ), come rilevato dalla Corte, le informazioni sugli alimenti devono essere corrette, imparziali e obiettive ( 58 ). Orbene, ciò non accadrebbe qualora i produttori di alimenti che possono essere preparati in modi diversi scegliessero la modalità per loro più conveniente, in particolare quella che facesse apparire il valore energetico più basso. Un siffatto modus operandi non sarebbe né imparziale né obiettivo. |
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63. |
Dall’altro lato, una dichiarazione nutrizionale volontaria che non indicasse, nella dichiarazione nutrizionale ripetuta, il valore energetico per 100 g di prodotto così com’è venduto potrebbe indurre i consumatori in errore, pur figurando nella dichiarazione nutrizionale obbligatoria, in particolare quando gli altri produttori presentino sistematicamente, nella dichiarazione nutrizionale ripetuta, il valore energetico per 100 g di prodotto così com’è venduto. In tal caso, infatti, si potrebbero percepire divergenze significative tra i valori. A titolo indicativo, osservo che il valore energetico del prodotto in questione per porzione del prodotto così com’è venduto è di 1880 kJ, mentre il valore energetico della porzione del prodotto dopo la preparazione è di 872 kJ. |
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64. |
Orbene, in linea di principio, nell’ambito della ripartizione delle competenze tra i giudici nazionali e l’Unione, non spetta alla Corte statuire sulla questione se l’etichettatura di taluni prodotti sia tale da indurre in errore l’acquirente o il consumatore o decidere se una dichiarazione nutrizionale sia, eventualmente, ingannevole. Spetta al giudice del rinvio procedere all’esame dei vari elementi che compongono l’etichettatura per stabilire se il consumatore possa essere indotto in errore riguardo ai valori nutrizionali del prodotto in questione. Tuttavia la Corte, nel pronunciarsi sul rinvio pregiudiziale, può, ove necessario, fornire precisazioni dirette a guidare il giudice nazionale nella sua decisione ( 59 ). |
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65. |
A tal riguardo, anzitutto, ai fini della valutazione dell’idoneità di un’etichetta ad indurre in errore l’acquirente, il giudice nazionale deve basarsi essenzialmente sull’aspettativa presunta, in riferimento a tale etichetta, di un consumatore medio normalmente informato e ragionevolmente attento ed avveduto circa, in particolare, la qualità del prodotto alimentare, essendo essenziale che il consumatore non sia indotto in errore e portato a considerare, erroneamente, che il prodotto abbia, tra l’altro, una qualità diversa da quella che ha realmente ( 60 ). |
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66. |
Inoltre, dal momento che lo scopo della facoltà di ripetere le dichiarazioni nutrizionali sulla parte anteriore di un imballaggio è per l’appunto aiutare i consumatori a vedere facilmente le informazioni nutrizionali essenziali al momento dell’acquisto, occorre partire dal presupposto che il consumatore medio leggerà anzitutto le informazioni nutrizionali ripetute sulla parte anteriore dell’imballaggio piuttosto che le informazioni obbligatorie sulla parte laterale ( 61 ). |
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67. |
Infine, si deve tenere conto del fatto che i produttori di alimenti hanno interesse a far apparire i loro prodotti quanto più possibile sani nella dichiarazione nutrizionale e hanno quindi interesse a fissare valori nutrizionali quali il contenuto di zucchero e il valore calorico al livello più basso possibile. Infatti, nell’ambito di una dichiarazione nutrizionale ripetuta, i valori nutrizionali energetici di 100 g di un prodotto dopo la preparazione possono essere inferiori a quelli di 100 g del medesimo prodotto così com’è venduto, quando i valori nutrizionali degli ingredienti utilizzati per la preparazione sono inferiori a quelli dell’alimento di cui trattasi. In tal senso, ammettere che un alimento come il prodotto in questione possa rientrare nell’ambito di applicazione dell’articolo 31, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento n. 1169/201 rischierebbe di ampliare la categoria degli alimenti che possono ricadere nell’ambito di applicazione della disposizione stessa. Una simile estensione non sarebbe opportuna, in quanto detta disposizione, che normalmente costituisce l’eccezione, potrebbe diventare la regola, laddove un alimento possa essere preparato in un modo o in un altro. |
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68. |
Alla luce di tutte le suesposte considerazioni, propongo di rispondere alla prima questione pregiudiziale dichiarando che l’articolo 31, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento n. 1169/2011 deve essere interpretato nel senso che tale disposizione si applica esclusivamente agli alimenti che richiedono una preparazione e per i quali è specificata un’unica modalità di preparazione. |
C. Sulla seconda questione pregiudiziale
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69. |
In caso di risposta negativa alla prima questione, il giudice del rinvio chiede, con la seconda questione, in sostanza, se l’espressione «per 100 g» di cui all’articolo 33, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento n. 1169/2011 significhi solo 100 g dell’alimento così com’è venduto, o invece – perlomeno anche – 100 g dell’alimento dopo la preparazione. |
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70. |
Alla luce della risposta che propongo di fornire alla prima questione, ritengo che non occorra rispondere a tale seconda questione. L’analisi che segue è quindi svolta ad abundantiam, per il caso in cui la Corte considerasse necessario rispondervi. |
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71. |
Anzitutto, rammento che l’articolo 33, paragrafo 2, primo comma, del regolamento n. 1169/2011 prevede una deroga alla regola secondo cui le quantità di sostanze nutritive devono essere espresse per 100 g o 100 ml. Ai sensi di tale disposizione, nell’ambito delle informazioni volontarie che ripetono, nel campo visivo principale, il valore energetico, nonché le quantità di grassi, acidi grassi saturi, zuccheri e sale ( 62 ), le quantità di tali sostanze nutritive possono essere espresse «soltanto per porzione o per unità di consumo». Tuttavia, in tal caso, a norma del secondo comma della medesima disposizione, il valore energetico deve comunque essere espresso per 100 g o per 100 ml nonché per porzione o per unità di consumo. Perché possa applicarsi tale deroga devono ricorrere le condizioni alle quali l’articolo 33, paragrafo 1, di detto regolamento subordina il diritto di esprimere i valori nutrizionali per porzione o per unità di consumo, vale a dire che «siano quantificate sull’etichetta la porzione o l’unità utilizzate e sia indicato il numero di porzioni o unità contenute nell’imballaggio» ( 63 ). |
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72. |
Nel caso di specie, qualora la Corte dovesse rispondere in senso negativo alla prima questione, ciò implicherebbe che le dichiarazioni nutrizionali ripetute del prodotto in questione sarebbero consentite in virtù dell’articolo 31, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento n. 1169/2011 e che la Dr. Oetker sarebbe meramente tenuta a fornire le informazioni nutrizionali di cui all’articolo 30, paragrafi da 1 a 5, di detto regolamento per l’alimento dopo la preparazione. Ai sensi dell’articolo 32, paragrafo 2, del medesimo regolamento, tali informazioni nutrizionali ripetute dovrebbero essere espresse per 100 g o 100 ml di prodotto dopo la preparazione. Inoltre, a norma dell’articolo 33, paragrafo 1, lettera a), del menzionato regolamento, la Dr. Oetker potrebbe anche esprimere il valore energetico e le quantità di sostanze nutritive per porzione, alle condizioni previste dalla suddetta disposizione ( 64 ) e, a norma dell’articolo 33, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento n. 1169/2011, esprimere le informazioni ripetute volontarie sul lato visibile della confezione solo per porzione, relativamente alle quantità di sostanze nutritive, e ciò sia per 100 g che per porzione, relativamente al valore energetico. Infine, ricordo che la Dr. Oetker ha altresì indicato, sulla parte laterale dell’imballaggio, le informazioni nutrizionali per 100 g di prodotto così com’è venduto. |
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73. |
A prescindere dal contesto fattuale della causa principale, la questione se l’espressione «per 100 g», ai sensi dell’articolo 33, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento n. 1169/2011, che si riferisce al valore energetico, significhi solo 100 g del prodotto così com’è venduto o anche 100 g dell’alimento dopo la preparazione può sorgere anche nel caso in cui la dichiarazione nutrizionale si riferisca all’alimento dopo la preparazione, ai sensi dell’articolo 31, paragrafo 3, secondo comma, di detto regolamento. |
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74. |
Come osservato dal giudice del rinvio, la risposta a tale questione non può essere dedotta né dalla formulazione, né dal contesto normativo della disposizione di cui trattasi. Infatti, non è stata fornita alcuna precisazione riguardo allo stato dei 100 g di alimento ai quali deve fare riferimento l’indicazione del valore energetico quando le informazioni nutrizionali siano fornite, ai sensi dell’articolo 31, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento n. 1169/2011, per l’alimento dopo la preparazione. Si troveranno elementi di risposta solo prendendo in considerazione lo scopo della dichiarazione nutrizionale ripetuta. |
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75. |
Pertanto, alla luce della finalità di facilitare la comparabilità, enunciata al considerando 35 del regolamento n. 1169/2011 ( 65 ), rilevo che l’articolo 31, paragrafo 3, secondo comma, di tale regolamento mira principalmente a garantire la corretta applicazione delle prescrizioni relative alla quantità di riferimento di 100 g o di 100 ml prevista all’articolo 32, paragrafo 2, del medesimo regolamento. L’idea sottesa a detta disposizione è che, di norma, le porzioni non pesano 100 g e che, pertanto, per una migliore comparabilità, occorre che almeno l’informazione più essenziale, quella del valore energetico, sia indicata per la quantità di riferimento di 100 g, mentre gli altri valori nutrizionali possono riferirsi al peso della porzione se sono ripetuti, sull’imballaggio, al di fuori della tabella nutrizionale obbligatoria. |
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76. |
Tenuto conto di tale finalità, ritengo che, quando i valori nutrizionali figurano sulla parte anteriore dell’imballaggio per una quantità di riferimento scelta dal produttore per l’alimento dopo la preparazione, si possa pensare, al fine di garantire una certa comparabilità, di interpretare l’articolo 33, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento n. 1169/2011 nel senso che sussiste un obbligo di indicare, sulla parte anteriore, il valore energetico per 100 g del prodotto così com’è venduto, in aggiunta alle informazioni nutrizionali relative a una porzione. Mi sembra che, tenuto conto del considerando 41 di detto regolamento, una siffatta soluzione sia anche la più «semplice e facilmente comprensibile» per interessare il consumatore medio ed essere conforme alle finalità informative delle dichiarazioni nutrizionali. |
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77. |
Alla luce di tutte le suesposte considerazioni, propongo di rispondere alla seconda questione pregiudiziale dichiarando che l’articolo 33, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento n. 1169/2011 deve essere interpretato nel senso che, quando il valore energetico è indicato sull’imballaggio «per 100 g» nonché «per porzione o per unità di consumo», per l’alimento così com’è venduto e per l’alimento dopo la preparazione, occorre ripetere il valore energetico per 100 g o per 100 ml dell’alimento così com’è venduto. |
V. Conclusione
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78. |
Alla luce di quanto precede, propongo alla Corte di rispondere nei seguenti termini alle questioni pregiudiziali sollevate dal Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia, Germania):
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( 1 ) Lingua originale: il francese.
( 2 ) Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 87/250/CEE della Commissione, la direttiva 90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della Commissione, la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/67/CE e 2008/5/CE della Commissione e il regolamento (CE) n. 608/2004 della Commissione (GU 2011, L 304, pag. 18, e rettifiche in GU 2016, L 266, pag. 7, e GU 2017, L 167, pag. 59).
( 3 ) Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l’etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità (GU 2000, L 109, pag. 29).
( 4 ) Direttiva del Consiglio del 24 settembre 1990, relativa all’etichettatura nutrizionale dei prodotti alimentari (GU 1990, L 276, pag. 40).
( 5 ) Per quanto riguarda la giurisprudenza sul regolamento n. 1169/2011, v. sentenze del 4 settembre 2019, Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs Frankfurt am Main (C‑686/17, EU:C:2019:659); del 12 novembre 2019, Organisation juive européenne e Vignoble Psagot (C‑363/18, EU:C:2019:954), e del 1o ottobre 2020, Groupe Lactalis (C‑485/18, EU:C:2020:763). In merito alla direttiva 2000/13, v., in particolare, sentenze del 10 settembre 2009, Severi (C‑446/07, EU:C:2009:530); del 4 giugno 2015, Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände (C‑195/14, EU:C:2015:361), e del 22 settembre 2016, Breitsamer und Ulrich (C‑113/15, EU:C:2016:718). In merito alla direttiva 90/496, v., in particolare, sentenza del 23 ottobre 2003, Scherndl (C‑40/02, EU:C:2003:584).
( 6 ) Direttiva del Consiglio del 18 dicembre 1978 relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l’etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari destinati al consumatore finale, nonché la relativa pubblicità (GU 1979, L 33, pag. 1).
( 7 ) Primo e secondo considerando della direttiva 79/112.
( 8 ) Sesto e settimo considerando della direttiva 79/112. V. anche dodicesimo considerando di tale direttiva, secondo cui le norme di etichettatura dovevano «comportare anche il divieto di indurre in errore l’acquirente o di attribuire ai prodotti alimentari proprietà medicamentose». Orbene, la tutela dei consumatori è stata interpretata nel senso che costituisce l’obiettivo diretto, principale, di detta direttiva [v., in tal senso, conclusioni dell’avvocato generale Cosmas nella causa Goerres (C‑385/96, EU:C:1998:72, paragrafo 21)]. V. altresì sentenza del 12 ottobre 1995, Piageme e a. (C‑85/94, EU:C:1995:312, punti 23 e 24).
( 9 ) Considerando 6 e 14 della direttiva 2000/13.
( 10 ) V. considerando 8 della direttiva 2000/13, ai sensi del quale «[u]n’etichettatura adeguata, che fornisce indicazioni sulla natura esatta e sulle caratteristiche del prodotto, consente al consumatore di operare la sua scelta con cognizione di causa ed è al riguardo il mezzo più adeguato in quanto comporta meno ostacoli alla libera circolazione delle merci».
( 11 ) Per l’elenco delle modifiche successive, v. allegato IV, parti A e B, della direttiva 2000/13.
( 12 ) Considerando 11 del regolamento n. 1169/2011.
( 13 ) Considerando 9, seconda frase, del regolamento n. 1169/2011 (il corsivo è mio). V. altresì il riferimento, contenuto nel considerando 1 di tale regolamento, all’articolo 169 TFUE, secondo cui l’Unione europea contribuisce ad assicurare un livello elevato di protezione dei consumatori.
( 14 ) V., rispettivamente, articolo 1, paragrafi 1 e 2, del regolamento n. 1169/2011. In quest’ottica è stato inoltre riaffermato che esso «si prefigge, quale principio generale, di costituire una base per consentire ai consumatori di compiere scelte consapevoli in relazione agli alimenti che consumano e di prevenire qualunque pratica in grado di indurre in errore il consumatore» (considerando 4 di tale regolamento).
( 15 ) Il legislatore dell’Unione ha instaurato un nesso tra l’etichettatura e l’obiettivo di conseguire un livello elevato di protezione della salute dei consumatori, stabilendo un rapporto tra l’alimentazione e la salute e la scelta di una dieta adeguata alle esigenze individuali. Infatti, consentire ai consumatori di effettuare scelte consapevoli in relazione alla loro alimentazione è stato ritenuto essenziale per garantire al tempo stesso una concorrenza efficace e il benessere dei consumatori stessi (v. considerando 3 e 10 del regolamento n. 1169/2011).
( 16 ) Articolo 2, paragrafo 2, lettera c), del regolamento n. 1169/2011.
( 17 ) I termini «informazioni facoltative» (informations facultatives), pur essendo utilizzati (v. titolo del capo V, articoli 36 e 37 e considerando 47), non sono definiti nel regolamento n. 1169/2011. Inoltre, in alcune versioni linguistiche di tale regolamento vengono utilizzati anche i termini «volontarie» o «su base volontaria» (v. articolo 36 e considerando 30, 38, 41, 42, 47 e 58) (versioni in lingua francese e italiana). Orbene, tali termini sono chiaramente utilizzati in modo intercambiabile. Infatti, nella maggior parte delle versioni linguistiche, vengono impiegati i medesimi termini (v. versioni in lingua tedesca, greca e inglese). Rilevo inoltre che le indicazioni «volontarie» (o «facoltative») non devono essere confuse con le indicazioni «complementari». Infatti, sebbene detto regolamento abbia armonizzato le legislazioni nazionali degli Stati membri in materia di indicazioni obbligatorie, tale armonizzazione non è completa, in quanto gli Stati membri restano liberi di adottare indicazioni obbligatorie complementari, alle condizioni fissate dal medesimo regolamento [v., a tale proposito, articolo 10 e articolo 35, paragrafo 2, del regolamento n. 1169/2011, nonché conclusioni dell’avvocato generale Hogan nella causa Groupe Lactalis (C‑485/18, EU:C:2020:592, paragrafi da 32 a 34)].
( 18 ) Considerando 17 del regolamento n. 1169/2011.
( 19 ) Tale regolamento stabilisce inoltre le «basi», ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, del citato regolamento, vale a dire i «principi generali» di cui al capo II e i «requisiti generali» di cui al capo III, che si applicano anche alle informazioni obbligatorie [v., in tal senso, sentenza del 4 settembre 2019, Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs Frankfurt am Main (C‑686/17, EU:C:2019:659, punto 66)].
( 20 ) Articolo 9, paragrafo 1, prima frase, del regolamento n. 1169/2011.
( 21 ) V. considerando 30 del regolamento n. 1169/2011.
( 22 ) V. considerando 41 del regolamento n. 1169/2011.
( 23 ) V. considerando 30, 38, 41, 42 e 47 del regolamento n. 1169/2011.
( 24 ) V. considerando 41 del regolamento n. 1169/2011. A tale proposito, al considerando 47 di detto regolamento è precisato che «[l]’esperienza dimostra che spesso i dati forniti volontariamente sugli alimenti nuocciono alla chiarezza delle informazioni che devono essere fornite obbligatoriamente. È quindi opportuno stabilire criteri che aiutino gli operatori del settore alimentare e le autorità incaricate di far applicare la legislazione a trovare un equilibrio tra informazioni obbligatorie e informazioni facoltative sugli alimenti».
( 25 ) V. considerando 42 del regolamento n. 1169/2011.
( 26 ) Articolo 36, paragrafo 1, del regolamento n. 1169/2011.
( 27 ) Articolo 36, paragrafo 2, del regolamento n. 1169/2011.
( 28 ) V. paragrafo 26 delle presenti conclusioni.
( 29 ) V. allegato I del regolamento n. 1169/2011, intitolato «Definizioni specifiche di cui all’articolo 2, paragrafo 4», punto 1.
( 30 ) Infatti, le disposizioni relative alle altre (undici) indicazioni obbligatorie sono tutte contenute nella sezione 2 del capo IV.
( 31 ) La distinzione tra dichiarazioni «obbligatorie» e «volontarie» non risulta in quanto tale dal testo dell’articolo 30 del regolamento n. 1169/2011, bensì dal combinato disposto dei suoi paragrafi 1, che riguarda la «dichiarazione nutrizionale obbligatoria», e 3, che riguarda le «[informazioni che] che possono essere ripetute», nonché del considerando 41, secondo cui queste ultime possono essere ripetute «su base volontaria». V. paragrafo 27 delle presenti conclusioni.
( 32 ) Considerando 41, quarta frase, del regolamento n. 1169/2011.
( 33 ) Considerando 41, quarta frase, del regolamento n. 1169/2011.
( 34 ) Articolo 13, paragrafi 1 e 2, del regolamento n. 1169/2011.
( 35 ) Articolo 2, paragrafo 2, lettera k), del regolamento n. 1169/2011.
( 36 ) Articolo 34, paragrafi 1 e 2, del regolamento n. 1169/2011. Come indicato al considerando 41 di tale regolamento, «[p]er interessare il consumatore medio ed essere conformi alle finalità informative cui devono corrispondere (...), le informazioni nutrizionali fornite dovrebbero essere semplici e facilmente comprensibili. La collocazione di informazioni nutrizionali nel campo visivo principale, in genere denominato “parte anteriore dell’imballaggio” e in parte in un altro lato dell’imballaggio, per esempio nella “parte posteriore”, può confondere i consumatori. Pertanto, la dichiarazione nutrizionale dovrebbe figurare nel medesimo campo visivo».
( 37 ) Articolo 37 del regolamento n. 1169/2011.
( 38 ) Il «campo visivo principale» è definito come «il campo visivo di un imballaggio più probabilmente esposto al primo sguardo del consumatore al momento dell’acquisto e che permette al consumatore di identificare immediatamente il carattere e la natura del prodotto e, eventualmente, il suo marchio di fabbrica. Se l’imballaggio ha diverse parti principali del campo visivo, la parte principale del campo visivo è quella scelta dall’operatore del settore alimentare» [v. articolo 2, paragrafo 2, lettera l), del regolamento n. 1169/2011].
( 39 ) Articolo 34, paragrafo 3, del regolamento n. 1169/2011, che fa riferimento all’articolo 13, paragrafo 2, del medesimo regolamento.
( 40 ) Considerando 35 del regolamento n. 1169/2011.
( 41 ) Articolo 31, paragrafo 3, primo comma, del regolamento n. 1169/2011.
( 42 ) Articolo 31, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento n. 1169/2011.
( 43 ) Conformemente all’articolo 30, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 1169/2011.
( 44 ) Conformemente all’articolo 30, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 1169/2011.
( 45 ) Conformemente all’articolo 34, paragrafo 1, del regolamento n. 1169/2011.
( 46 ) Conformemente all’articolo 34, paragrafo 2, del regolamento n. 1169/2011.
( 47 ) Ai sensi dell’articolo 30 paragrafo 3, lettera b), dell’articolo 2, paragrafo 2, lettera l), nonché dell’articolo 34, paragrafo 3, lettera a), del regolamento n. 1169/2011.
( 48 ) Ai sensi dell’articolo 34, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento n. 1169/2011.
( 49 ) Ai sensi dell’articolo 31, paragrafo 3, primo comma, del regolamento n. 1169/2011.
( 50 ) V., in tal senso, sentenza del 16 luglio 2020, AFMB e a. (C‑610/18, EU:C:2020:565, punto 50).
( 51 ) V. articolo 1, paragrafo 3, del regolamento n. 1169/2011.
( 52 ) V. articolo 1, paragrafo 4, del regolamento n. 1169/2011.
( 53 ) Rilevo che alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati relativamente ad ulteriori condizioni per la commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli [v. sentenza del 4 settembre 2019, Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs Frankfurt am Main (C‑686/17, EU:C:2019:659, punti 63 e 69)].
( 54 ) V. paragrafo 23 delle presenti conclusioni. V., in tal senso, sentenze del 22 settembre 2016, Breitsamer und Ulrich (C‑113/15, EU:C:2016:718, punto 67), e del 1o ottobre 2020, Groupe Lactalis (C‑485/18, EU:C:2020:763, punto 43).
( 55 ) V. considerando 4 e 20 del regolamento n. 1169/2011, nonché sentenza del 1o ottobre 2020, Groupe Lactalis (C‑485/18, EU:C:2020:763, punto 41). In relazione al regime precedente, v. sentenze del 4 giugno 2015, Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände (C‑195/14, EU:C:2015:361, punto 33), e del 30 gennaio 2020, Dr. Willmar Shwabe (C‑524/18, EU:C:2020:60, punto 35 e giurisprudenza citata).
( 56 ) Tali requisiti si applicano anche alla pubblicità, o alla presentazione degli alimenti e in particolare al loro imballaggio (v. articolo 7, paragrafo 4, del regolamento n. 1169/2011).
( 57 ) V. articolo 1, paragrafo 1, e articolo 3, paragrafo 1, del regolamento n. 1169/2011, letti alla luce dei considerando 1, 3 e 4 di tale regolamento. V., in tal senso, sentenze del 12 novembre 2019, Organisation juive européenne e Vignoble Psagot (C‑363/18, EU:C:2019:954, punti 52 e 53), e del 1o ottobre 2020, Groupe Lactalis (C‑485/18, EU:C:2020:763, punto 43).
( 58 ) V., in tal senso, sentenze del 22 settembre 2016, Breitsamer und Ulrich (C‑113/15, EU:C:2016:718, punto 69), e del 1o ottobre 2020, Groupe Lactalis (C‑485/18, EU:C:2020:763, punto 44).
( 59 ) V., in tal senso, sentenze del 12 settembre 2000, Geffroy (C‑366/98, EU:C:2000:430, punti da 18 a 20); del 10 settembre 2009, Severi (C‑446/07, EU:C:2009:530, punto 60), e del 4 giugno 2015, Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände (C‑195/14, EU:C:2015:361, punto 35).
( 60 ) V., in tal senso, sentenze del 10 settembre 2009, Severi (C‑446/07, EU:C:2009:530, punto 61 e giurisprudenza citata), e del 4 giugno 2015, Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände (C‑195/14, EU:C:2015:361, punto 36).
( 61 ) V., in tal senso, sentenza del 4 giugno 2015, Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände (C‑195/14, EU:C:2015:361, punti 39 e 40).
( 62 ) Ai sensi dell’articolo 30, paragrafo 3, lettera b), del regolamento n. 1169/2011.
( 63 ) V. considerando 35 del regolamento n. 1169/2011.
( 64 ) A tale proposito, dal fascicolo sottoposto alla Corte risulta che la Dr. Oetker, pur avendo quantificato, sulla parte anteriore, la porzione utilizzata indicando «= 100 g», non ha tuttavia indicato esplicitamente il «numero di porzioni» contenute nell’imballaggio. Pertanto, non sono convinto che le condizioni di cui all’articolo 33, paragrafo 1, del regolamento n. 1169/2011 siano soddisfatte.
( 65 ) V. paragrafo 52 delle presenti conclusioni.