CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE

ATHANASIOS RANTOS

presentate il 9 settembre 2021 ( 1 )

Causa C‑234/20

SIA «Sātiņi-S»

contro

Lauku atbalsta dienests

[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Augstākā tiesa (Corte suprema, Lettonia)]

«Rinvio pregiudiziale – Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) – Regolamento (UE) n. 1305/2013 – Sostegno allo sviluppo rurale – Articolo 30 – Indennità rete Natura 2000 – Compensazione per mancato guadagno nelle zone agricole e forestali – Restrizione o esclusione delle torbiere dall’indennizzo – Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Articolo 17 – Diritto di proprietà – Compensazione per vincoli ad attività economiche precedenti all’acquisto di un bene immobile e noti al beneficiario»

I. Introduzione

1.

La domanda di pronuncia pregiudiziale è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la società lettone SIA Sātiņi-S (in prosieguo: la «Sātiņi-S») e il Lauku atbalsta dienests (Servizio di sostegno alle zone rurali, Lettonia).

2.

Tale domanda verte sull’interpretazione dell’articolo 30, paragrafo 1 e paragrafo 6, lettera a), del regolamento (UE) n. 1305/2013 ( 2 ) e dell’articolo 17 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta») e riguarda sostanzialmente:

la qualificazione delle «torbiere» ai fini dell’applicazione dell’articolo 30, paragrafo 1 e paragrafo 6, lettera a), del regolamento n. 1305/2013;

la questione se uno Stato membro possa escludere o limitare a determinate zone o attività le indennità di cui all’articolo 30, paragrafo 1 e paragrafo 6, lettera a), del regolamento n. 1305/2013;

la questione se sia giustificato pagare indennità per un mancato guadagno dovuto ai vincoli alle attività economiche su un bene immobile di cui il proprietario era a conoscenza al momento dell’acquisto del bene.

II. Contesto normativo

A.   Diritto dell’Unione

1. Carta

3.

L’articolo 17 della Carta, rubricato «Diritto di proprietà», al suo paragrafo 1 così dispone:

«Ogni persona ha il diritto di godere della proprietà dei beni che ha acquisito legalmente, di usarli, di disporne e di lasciarli in eredità. Nessuna persona può essere privata della proprietà se non per causa di pubblico interesse, nei casi e nei modi previsti dalla legge e contro il pagamento in tempo utile di una giusta indennità per la perdita della stessa. L’uso dei beni può essere regolato dalla legge nei limiti imposti dall’interesse generale».

2. Direttiva «habitat»

4.

L’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 92/43/CEE ( 3 ) enuncia quanto segue:

«È costituita una rete ecologica europea coerente di zone speciali di conservazione, denominata Natura 2000. Questa rete, formata dai siti in cui si trovano tipi di habitat naturali elencati nell’allegato I e habitat delle specie di cui all’allegato II, deve garantire il mantenimento ovvero, all’occorrenza, il ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, dei tipi di habitat naturali e degli habitat delle specie interessati nella loro area di ripartizione naturale.

La rete “Natura 2000” comprende anche le zone di protezione speciale classificate dagli Stati membri a norma della direttiva 79/409/CEE [ ( 4 )]».

5.

Ai sensi dell’articolo 6 della direttiva «habitat»:

«1.   Per le zone speciali di conservazione, gli Stati membri stabiliscono le misure di conservazione necessarie che implicano all’occorrenza appropriati piani di gestione specifici o integrati ad altri piani di sviluppo e le opportune misure regolamentari, amministrative o contrattuali che siano conformi alle esigenze ecologiche dei tipi di habitat naturali di cui all’allegato I e delle specie di cui all’allegato II presenti nei siti.

2.   Gli Stati membri adottano le opportune misure per evitare nelle zone speciali di conservazione il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie nonché la perturbazione delle specie per cui le zone sono state designate, nella misura in cui tale perturbazione potrebbe avere conseguenze significative per quanto riguarda gli obiettivi della presente direttiva

(…)».

3. Regolamento n. 1305/2013

6.

Il regolamento n. 1305/2013, ai suoi considerando 7, 9 e 24, così recita:

«(7)

Ai fini di un avvio immediato e di un’attuazione efficiente dei programmi di sviluppo rurale, il sostegno del FEASR dovrebbe poggiare su idonee condizioni quadro d’ordine amministrativo. Gli Stati membri dovrebbero pertanto verificare l’applicabilità e il rispetto di talune precondizioni. Ogni Stato membro dovrebbe elaborare un unico programma nazionale di sviluppo rurale per l’insieme del loro territorio, o una serie di programmi regionali, oppure sia un programma nazionale che una serie di programmi regionali. Ciascun programma dovrebbe definire una strategia atta a realizzare obiettivi concreti che siano in rapporto con le priorità dell’Unione in materia di sviluppo rurale, nonché una serie di misure. La programmazione dovrebbe essere conforme alle priorità dell’Unione in materia di sviluppo rurale e, nel contempo, essere adattata ai contesti nazionali e complementare alle altre politiche unionali, in particolare la politica dei mercati agricoli, quella di coesione e la politica comune della pesca. Gli Stati membri che scelgono di presentare una serie di programmi regionali dovrebbero inoltre elaborare una disciplina nazionale, senza stanziamento di bilancio distinto, per agevolare il coordinamento tra le regioni di fronte alle sfide di portata nazionale.

(…)

(9)

I programmi di sviluppo rurale dovrebbero individuare i bisogni della zona interessata e descrivere una strategia coerente per soddisfarli, alla luce delle priorità dell’Unione in materia di sviluppo rurale. Tale strategia dovrebbe basarsi su obiettivi quantificati. Occorre stabilire le correlazioni tra i bisogni identificati, gli obiettivi fissati e le misure selezionate per realizzarli. I programmi di sviluppo rurale dovrebbero inoltre contenere tutte le informazioni necessarie per valutarne la conformità alle prescrizioni del presente regolamento.

(…)

(24)

È opportuno continuare a concedere un sostegno agli agricoltori e ai silvicoltori che devono sottostare, nelle zone interessate, a particolari vincoli derivanti dall’applicazione della [direttiva 2009/147/CE ( 5 )] e della [direttiva “habitat”] e al fine di contribuire all’oculata gestione dei siti Natura 2000. Un sostegno dovrebbe essere concesso anche agli agricoltori che devono sottostare, nei bacini idrografici, a vincoli derivanti dall’applicazione della [direttiva 2000/60/CE ( 6 )]. Il sostegno dovrebbe essere subordinato a determinati requisiti indicati nel programma di sviluppo rurale, che vanno al di là dei pertinenti criteri e requisiti obbligatori. Gli Stati membri dovrebbero altresì provvedere affinché i pagamenti agli agricoltori non comportino un doppio finanziamento ai sensi del presente regolamento e del regolamento (UE) n. 1307/2013 [ ( 7 )]. Gli Stati membri dovrebbero inoltre tener conto delle specifiche esigenze delle zone Natura 2000 nell’impostazione generale dei programmi di sviluppo rurale».

7.

L’articolo 2 del regolamento no 1305/2013, rubricato «Definizioni», così dispone:

«(…)

Si applicano inoltre le seguenti definizioni:

(…)

c)

“misura”: una serie di interventi che contribuiscono alla realizzazione di una o più delle priorità dell’Unione in materia di sviluppo rurale;

(…)

f)

“superficie agricola”: qualsiasi superficie occupata da seminativi, prati permanenti e pascoli permanenti o colture permanenti di cui all’articolo 4 del [regolamento n. 1307/2013];

(…)

r)

“foresta”: un terreno avente un’estensione superiore a 0,5 ettari caratterizzato dalla presenza di alberi di altezza superiore a 5 metri e da una copertura della volta superiore al 10%, o di alberi che possono raggiungere queste soglie in situ, e che non comprende i terreni ad uso prevalentemente agricolo o urbanistico ai sensi del paragrafo 2.

2. Uno Stato membro o una regione può scegliere di applicare una definizione di foresta diversa rispetto a quella di cui al paragrafo 1, lettera r), basata sul diritto nazionale vigente o su un sistema di inventario esistente. Gli Stati membri o le regioni forniscono tale definizione nel programma di sviluppo rurale;

(…)».

8.

Ai sensi dell’articolo 4 del regolamento no 1305/2013, rubricato «Obiettivi»:

«Nell’ambito generale della [politica agricola comune (PAC)], il sostegno allo sviluppo rurale, comprese le attività nel settore alimentare e non alimentare, nonché forestale, contribuisce al raggiungimento dei seguenti obiettivi:

a)

stimolare la competitività del settore agricolo;

b)

garantire la gestione sostenibile delle risorse naturali e l’azione per il clima;

c)

realizzare uno sviluppo territoriale equilibrato delle economie e comunità rurali, compresi la creazione e il mantenimento di posti di lavoro».

9.

L’articolo 6 di tale regolamento, rubricato «Programmi di sviluppo rurale», al paragrafo 1 prevede quanto segue:

«Il FEASR interviene negli Stati membri nel quadro di programmi di sviluppo rurale. Tali programmi attuano una strategia intesa a realizzare le priorità dell’Unione in materia di sviluppo rurale attraverso una serie di misure definite nel titolo III. Il sostegno del FEASR è volto alla realizzazione degli obiettivi dello sviluppo rurale perseguiti attraverso le priorità dell’Unione».

10.

L’articolo 10 del suddetto regolamento, rubricato «Approvazione dei programmi di sviluppo rurale», è così formulato:

«1.   Per ciascun programma di sviluppo rurale gli Stati membri presentano alla Commissione una proposta contenente tutti gli elementi di cui all’articolo 8.

2.   Ciascun programma di sviluppo rurale è approvato dalla Commissione mediante un atto di esecuzione».

11.

A norma dell’articolo 30 del medesimo regolamento, rubricato «Indennità Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva quadro sull’acqua»:

«1.   Il sostegno previsto dalla presente misura è erogato annualmente, per ettaro di superficie agricola o per ettaro di foresta, per compensare i costi aggiuntivi e il mancato guadagno dovuti ai vincoli occasionati, nelle zone interessate, dall’applicazione della direttiva [“habitat”] e della direttiva [“uccelli”] e della direttiva quadro sulle acque.

(…)

6.   Le indennità sono concesse per le seguenti zone:

a)

le zone agricole e forestali Natura 2000 designate ai sensi delle direttive [“habitat”] e [“uccelli”];

(…)».

4. Regolamento di esecuzione n. 808/2014

12.

L’articolo 10 del regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 ( 8 ), rubricato «Ipotesi standard di costi aggiuntivi e mancato guadagno», al paragrafo 1 dispone quanto segue:

«Gli Stati membri possono fissare l’importo dei pagamenti per le misure o i tipi di operazioni di cui agli articoli da 28 a 31 e agli articoli 33 e 34 del [regolamento n. 1305/2013] sulla base di ipotesi standard di costi aggiuntivi e mancato guadagno».

13.

La sezione 8 dell’allegato I, parte I, di tale regolamento di esecuzione, rubricata «Descrizione delle misure selezionate», è così formulata:

«(…)

11.

Indennità Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva quadro sulle acque (DQA) [articolo 30 del regolamento n. 1305/2013]

(…)

individuazione delle restrizioni/degli svantaggi a motivo dei quali possono essere concessi pagamenti e indicazione delle pratiche obbligatorie;

descrizione della metodica e delle ipotesi agronomiche, compresa la descrizione dei requisiti minimi di cui all’articolo 30, paragrafo 3 del [regolamento n. 1305/2013], per le direttive [“habitat”] e [“uccelli”], e all’articolo 30, paragrafo 4, di tale regolamento per la DQA, utilizzate come riferimento per i calcoli a giustificazione dei costi aggiuntivi e del mancato guadagno derivanti dagli svantaggi, nelle zone interessate, connessi all’attuazione delle direttive [“habitat”] e [“uccelli”] e della DQA; se del caso, tale metodica deve tener conto dei pagamenti per le pratiche agricole benefiche per il clima e l’ambiente concessi in conformità del [regolamento n. 1307/2013], al fine di evitare il doppio finanziamento.

(…)».

14.

La misura 12 dell’allegato I, parte 5, di detto regolamento di esecuzione stabilisce le indennità Natura 2000 e le indennità connesse alla direttiva quadro sulle acque di cui all’articolo 30 del regolamento n. 1305/2013, prevedendo le seguenti tipologie di pagamento:

«pagamento compensativo per le zone agricole Natura 2000 [codice 12.1]

pagamento compensativo per le zone forestali Natura 2000 [codice 12.2]

pagamento compensativo per le zone agricole incluse nei piani di gestione dei bacini idrografici [codice 12.3]».

B.   Diritto lettone

15.

Il ministru kabineta 2010. gada 16. marta noteikumi Nr. 264 īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie aizsardzības un izmantošanas noteikumi (decreto n. 264 del consiglio dei ministri recante disposizioni generali sulla tutela e sull’utilizzo delle zone speciali di conservazione), del 16 marzo 2010 (in prosieguo: il «decreto n. 264») ( 9 ), stabilisce le norme generali per la tutela e l’utilizzo delle zone speciali di conservazione.

16.

Il capitolo 5 di tale decreto, rubricato «Zone naturali protette», al punto 16 enuncia quanto segue:

«Nelle aree naturali protette è vietato:

(…)

16.12. impiantare coltivazioni di mirtilli rossi nelle torbiere;

(…)».

17.

Il ministru kabineta 2015. gada 7. aprīļa noteikumi Nr. 171 noteikumi par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību vides, klimata un lauku ainavas uzlabošanai 2014.–2020. gada plānošanas periodā (decreto n. 171 del consiglio dei ministri, sulle norme di concessione, gestione e controllo degli aiuti dello Stato e dell’Unione europea finalizzati al miglioramento dell’ambiente, del clima e del mondo rurale nel periodo di programmazione 2014-2020), del 7 aprile 2015 (in prosieguo: il «decreto n. 171») ( 10 ), ai punti da 56 a 58 così dispone:

«56. La superficie ammissibile al sostegno nell’ambito di questa misura è il terreno forestale (escluse le torbiere):

56.1.

incluso nell’elenco delle [zone Natura 2000] ai sensi dell’articolo 30, paragrafo 6, lettera a), del regolamento n. 1305/2013 e determinato a norma del likums “Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām” [legge sulle zone speciali di conservazione];

(…)

58. Il sostegno può essere concesso se la superficie ammissibile dichiarata per il sostegno è pari ad almeno un ettaro, è composta da fondi di almeno 0,1 ettari e la superficie minima soggetta a un tipo di vincolo in un fondo è di almeno 0,1 ettari e se tali fondi possono essere identificati mediante cartografia, rientrano nel sistema di domanda elettronica del Servizio di sostegno alle zone rurali e in essi sono applicabili, dal 1o marzo dell’anno in corso, ai sensi della normativa sulla protezione e l’utilizzo delle zone speciali di conservazione o sulla protezione delle specie e dei biotopi, uno o più dei seguenti vincoli all’attività economica:

58.1. divieto di attività di silvicoltura;

58.2. divieto di procedere alla raccolta principale e di effettuare diradamenti;

58.3. divieto di procedere alla raccolta principale;

58.4. divieto di taglio a raso» ( 11 ).

18.

Il lauku attīstības programma 2014.-2020.gadam (programma lettone di sviluppo rurale 2014-2020 ( 12 )), approvato dalla Commissione europea ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 2, del regolamento n. 1305/2013, indica che si potrà percepire un sostegno qualora siano imposti vincoli alle attività di silvicoltura nelle zone Natura 2000 o nelle microriserve situate su terreni forestali, ad eccezione delle torbiere.

III. Procedimento principale, questioni pregiudiziali e procedimento dinanzi alla Corte

19.

Nel 2002 la Sātiņi-S acquistava 7,7 ettari di terreno torboso, situati in una zona naturale protetta e in una zona di conservazione d’importanza comunitaria Natura 2000 (in prosieguo: la «zona Natura 2000») in Lettonia.

20.

Il 2 febbraio 2017 la Sātiņi-S presentava al Lauku atbalsta dienests (Servizio di sostegno alle zone rurali) una domanda di compensazione per il divieto di impiantare coltivazioni di mirtilli rossi su tali torbiere per gli anni 2015 e 2016. Con decisione del 28 febbraio 2017, detto Servizio respingeva tale domanda sulla base del rilievo che la normativa nazionale applicabile non prevedeva una siffatta compensazione.

21.

La Sātiņi-S proponeva ricorso avverso la suddetta decisione dinanzi all’Administratīvā apgabaltiesa (Corte amministrativa regionale, Lettonia), la quale respingeva il ricorso con sentenza del 26 marzo 2018.

22.

Avverso tale sentenza, la Sātiņi-S ha presentato ricorso per cassazione dinanzi all’Augstākā tiesa (Corte suprema, Lettonia), la quale ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)

Se l’articolo 30, paragrafo 6, lettera a), del [regolamento n. 1305/2013] debba essere interpretato nel senso che i terreni torbosi sono completamente esclusi dalle indennità Natura 2000.

2)

In caso di risposta negativa alla prima questione, se nelle zone agricole o forestali siano compresi i terreni torbosi.

3)

In caso di risposta negativa alla prima questione, se l’articolo 30 del regolamento n. 1305/2013 debba essere interpretato nel senso che uno Stato membro può escludere completamente i terreni torbosi dalle indennità Natura 2000 e che tali disposizioni nazionali sono compatibili con la finalità compensativa di tali indennità stabilita regolamento n. 1305/2013.

4)

Se l’articolo 30 del regolamento n. 1305/2013 debba essere interpretato nel senso che uno Stato membro può limitare i pagamenti del sostegno per le zone Natura 2000 prevedendo il sostegno solo a fronte del vincolo imposto a un determinato tipo di attività economica, come, ad esempio, nelle zone forestali, solo alle attività di silvicoltura.

5)

Se l’articolo 30, paragrafo 1, del regolamento n. 1305/2013, in combinato disposto con l’articolo 17 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, debba essere interpretato nel senso che una persona, facendo valere i propri progetti per una nuova attività economica, ha diritto a un’indennità Natura 2000 se, quando ha acquistato il bene, era già a conoscenza dei vincoli cui questo era soggetto».

23.

La Sātiņi-S, i governi lettone e irlandese nonché la Commissione hanno presentato osservazioni scritte.

24.

All’udienza tenutasi il 3 giugno 2021 hanno presentato osservazioni orali i governi lettone e irlandese, nonché la Commissione.

IV. Analisi

A.   Sulle questioni pregiudiziali prima e seconda

25.

Con le sue due prime questioni, che è opportuno esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 30, paragrafo 6, lettera a), del regolamento n. 1305/2013 debba essere interpretato nel senso che i terreni costituiti da torbiere sono completamente esclusi dalla concessione delle indennità Natura 2000 e, in caso di risposta negativa a tale questione, se detti terreni rientrino nelle zone agricole o nelle zone forestali ai sensi della disposizione in parola.

26.

A termini dell’articolo 30, paragrafo 1, del regolamento n. 1305/2013, un sostegno è erogato annualmente, per ettaro di superficie agricola o per ettaro di foresta, per compensare i costi aggiuntivi e il mancato guadagno dovuti ai vincoli occasionati, nelle zone interessate, dall’applicazione della direttiva «habitat», della direttiva «uccelli» e della direttiva quadro sulle acque. L’articolo 30, paragrafo 6, lettera a), di tale regolamento precisa che le indennità relative al sostegno in questione sono concesse per le zone agricole e forestali Natura 2000 designate ai sensi delle direttive «habitat» e «uccelli».

27.

Nel caso di specie, il Servizio di sostegno alle zone rurali ha negato alla Sātiņi-S una compensazione per il vincolo all’attività economica consistente nel divieto di impiantare coltivazioni di mirtilli rossi nelle torbiere, sulla base della normativa lettone che esclude tali indennità per le torbiere.

28.

Il giudice del rinvio rileva, anzitutto, che lo scopo del sistema delle indennità nel quadro di Natura 2000 consiste nel concedere un sostegno a coloro che devono sottostare ai particolari vincoli derivanti dall’attuazione della direttiva «habitat», della direttiva «uccelli» e della direttiva quadro sulle acque e che le restrizioni adottate dagli Stati membri non devono cancellare la finalità compensativa di tale sistema, tenuto conto del fatto che le torbiere rappresentano una quota significativa del territorio lettone e coprono gran parte delle zone Natura 2000 in tale paese. Tale giudice constata, poi, che l’individuazione delle suddette zone all’allegato I della direttiva «habitat» include le torbiere tra i tipi di habitat naturali di interesse comunitario la cui conservazione richiede la designazione di aree speciali di conservazione. Infine, il giudice medesimo rileva, da un lato, che l’articolo 30, paragrafo 6, lettera a), del regolamento n. 1305/2013, pur limitando i pagamenti compensativi a determinate zone, vale a dire le zone agricole e forestali, tuttavia non limita tali indennità a determinate attività economiche e, dall’altro lato, che il punto 58 del decreto n. 171 limita il sostegno di cui all’articolo 30, paragrafo 6, lettera a), del regolamento n. 1305/2013 ai vincoli alle attività di silvicoltura, sebbene sia possibile svolgere attività agricole in torbiere situate su terreni forestali impiantandovi coltivazioni di mirtilli rossi.

29.

La Sātiņi-S sostiene che l’indennizzo concesso dalla normativa nazionale alle sole zone forestali, ad esclusione delle torbiere, è «iniquo» e che l’attività economica e la delimitazione dei terreni di tale società sono iniziate prima che il sito naturale protetto fosse designato come zona speciale di conservazione.

30.

Il governo lettone, per quanto concerne la prima questione pregiudiziale, afferma che il limite alla concessione delle indennità discende direttamente dall’articolo 30, paragrafo 6, lettera a), del regolamento n. 1305/2013, che riserva le indennità Natura 2000 alle zone agricole e forestali, e che i terreni torbosi non fanno parte delle zone forestali alle quali lo Stato limita la concessione dei pagamenti compensativi poiché essi non rientrano nella nozione di «foresta» quale definita all’articolo 2, paragrafo 1, lettera r), del regolamento medesimo. Detto governo, alla luce della risposta affermativa che esso dà a tale questione, sostiene che non è necessario pronunciarsi sulla seconda questione pregiudiziale, precisando al contempo che, ai sensi della normativa nazionale, una superficie di terreno è qualificata in base al tipo di utilizzo dei suoli, in funzione delle sue qualità naturali e della sua destinazione economica attuale e che, a seconda delle peculiari caratteristiche delle particelle di terreno, i «terreni agricoli», le «foreste» e le «torbiere» costituiscono tre distinte categorie di terreni.

31.

Secondo la Commissione, in assenza di una specifica menzione, di una definizione o di una descrizione di «torbiera» o di «terreno torboso» nel regolamento n. 1305/2013, i terreni torbosi di cui trattasi potrebbero ricadere nell’ambito di applicazione dell’articolo 30, paragrafo 6, lettera a), di tale regolamento, in base alle loro caratteristiche, qualora eventualmente rientrassero nella definizione di «superficie agricola», ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera f), di detto regolamento, o in quella di «foresta», ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera r), dello stesso.

32.

Per rispondere alle due prime questioni pregiudiziali, esaminerò il problema della classificazione delle torbiere ai sensi dell’articolo 30, paragrafo 6, lettera a), del regolamento n. 1305/2013, al fine di stabilire se tale disposizione escluda completamente le torbiere dalle indennità per la rete Natura 2000.

33.

Per quanto riguarda la classificazione delle torbiere ai sensi dell’articolo 30, paragrafo 6, lettera a), del regolamento n. 1305/2013 e in assenza di una definizione di «torbiera» o di «terreno torboso» nel diritto dell’Unione, osservo che una torbiera consiste essenzialmente in una zona umida caratterizzata dalla presenza di «torba», un suolo contraddistinto dall’elevata concentrazione di materiale organico di origine vegetale e da depositi di carbone organico ( 13 ). Vi sono naturalmente diverse tipologie di torbiere, ma detti elementi, a quanto mi risulta, costituiscono caratteristiche essenziali di tali zone.

34.

Alla luce di tali caratteristiche, da un lato, la definizione di «torbiera» non corrisponde pienamente a quella di «superficie agricola», ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera f), del regolamento n. 1305/2013 ( 14 ), che definisce una «superficie agricola» come «qualsiasi superficie occupata da seminativi, prati permanenti e pascoli permanenti o colture permanenti di cui all’articolo 4 del [regolamento n. 1307/2013]». Tuttavia, una torbiera potrebbe essere almeno parzialmente costituita da «prati permanenti» ( 15 ), i quali sono inclusi nella definizione di «superficie agricola» ( 16 ).

35.

Dall’altro lato, la definizione di «torbiera» non corrisponde appieno nemmeno alla definizione di «foresta», ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera r), del regolamento n. 1305/2013, secondo la quale per «foresta» deve intendersi «un terreno avente un’estensione superiore a 0,5 ettari caratterizzato dalla presenza di alberi di altezza superiore a 5 metri e da una copertura della volta superiore al 10%, o di alberi che possono raggiungere queste soglie in situ, e che non comprende i terreni ad uso prevalentemente agricolo o urbanistico ai sensi del paragrafo 2» ( 17 ). Tuttavia, una torbiera, a seconda della vegetazione presente, potrebbe essere costituita almeno in parte da foreste ( 18 ).

36.

Sono dunque propenso a concludere che le torbiere, pur non essendo di per sé contemplate all’articolo 30, paragrafo 6, lettera a), del regolamento n. 1305/2013, ai fini dell’applicazione di tale articolo non costituiscono nemmeno un tertium genus rispetto alle zone agricole e forestali ivi menzionate. In altri termini, la definizione scientifica delle «torbiere» come terreni che presentano le peculiari caratteristiche descritte al paragrafo 33 delle presenti conclusioni non esclude che tali terreni, a seconda della loro composizione, possano ricadere nella definizione giuridica di zona «agricola» o «forestale» ai sensi della medesima disposizione, nella misura in cui esse comprendano, segnatamente, i prati inclusi nella definizione di «superficie agricola» o di vegetazione corrispondente a quella di «foresta» ( 19 ).

37.

Ritengo pertanto che zone torbose possano, almeno parzialmente, rientrare nella nozione di zone «agricole» o «forestali», per le quali sono concesse le indennità ai sensi dell’articolo 30, paragrafo 6, lettera a), del regolamento n. 1305/2013.

38.

Nel caso di specie, poiché il legislatore lettone ha limitato le indennità di cui all’articolo 30, paragrafo 6, lettera a), del regolamento n. 1305/2013 alle zone forestali, escludendo le zone agricole, spetta al giudice del rinvio verificare se le torbiere oggetto del procedimento principale, quali definite dalla normativa lettone, rientrino nella nozione di «zona forestale» ai sensi di tale disposizione ( 20 ).

39.

Inoltre, poiché l’attività vietata nella specie è un’attività agricola (coltivazione di mirtilli rossi), il giudice del rinvio chiede parimenti se sostegni concessi ai sensi dell’articolo 30, paragrafo 6, lettera a), del regolamento n. 1305/2013 per compensare gli svantaggi subìti dai proprietari dei terreni nelle zone forestali consentano di indennizzare tali proprietari per il divieto di svolgere un’attività non solo silvicola ( 21 ), ma anche un’attività agricola, quale la coltivazione di mirtilli rossi. A suo avviso, la limitazione delle indennità Natura 2000 a determinate zone (agricole e forestali) non riguarderebbe le attività economiche svolte in tali zone.

40.

Orbene, constato che le indennità erogate ai sensi dell’articolo 30, paragrafo 6, lettera a), del regolamento n. 1305/2013 mirano a «compensare i costi aggiuntivi e il mancato guadagno dovuti ai vincoli occasionati, nelle zone interessate, dall’applicazione della direttiva [“habitat”] e della direttiva [“uccelli”] e della direttiva quadro sulle acque».

41.

Dal punto di vista del tenore letterale, né l’articolo 30, paragrafo 1, del regolamento n. 1305/2013, né tale regolamento in generale specificano quale sia la causa di detti «vincoli», né se essi derivino dal divieto di svolgere un’attività agricola o silvicola. Tuttavia, l’allegato I, parte 1, sezione 8, del regolamento di esecuzione n. 808/2014 impone segnatamente agli Stati membri di individuare le restrizioni o gli svantaggi a motivo dei quali possono essere concessi pagamenti nei piani di sviluppo rurale. Sembra quindi che gli Stati membri siano liberi di identificare le tipologie di svantaggi che danno luogo a compensazioni.

42.

Sotto un profilo contestuale, se è vero che l’articolo 30, paragrafo 6, lettera a), del regolamento n. 1305/2013 si limita a dichiarare che le indennità possono riguardare le zone agricole e forestali Natura 2000 designate ai sensi delle direttive «habitat» e «uccelli», l’articolo 30, paragrafo 6, lettera b), di detto regolamento estende le menzionate indennità, nel rispetto di determinate condizioni, alle «altre aree naturali protette delimitate soggette a vincoli ambientali relativi all’attività agricola o silvicola ( 22 ) (…)». Ritengo quindi che tali due attività siano considerate parimenti e indistintamente idonee alla concessione di indennità.

43.

Sotto un profilo teleologico, dall’ambito di applicazione e dagli obiettivi stessi del regolamento n. 1305/2013, quali enunciati al suo articolo 4, discende che esso sostiene lo sviluppo rurale, comprese le attività nel settore alimentare e non alimentare, nonché forestale. Ne consegue, a mio avviso, che le attività tenute in considerazione ai fini delle indennità per la rete Natura 2000 possono essere soltanto attività agricole o silvicole, ad esclusione, ad esempio, di una delle attività tipiche dello sfruttamento delle torbiere, segnatamente l’estrazione di carbone, la quale costituisce un’attività industriale che non rientra nella sfera di applicazione del regolamento in parola ( 23 ).

44.

Pertanto, a mio avviso, la concessione di indennità per compensare il divieto di un’attività agricola in una zona forestale, in linea di principio, non è esclusa dall’articolo 30, paragrafo 6, lettera a), del regolamento n. 1305/2013. Spetta agli Stati membri stabilire le attività la cui limitazione dà luogo alle compensazioni summenzionate.

45.

Propongo quindi di rispondere alle prime due questioni pregiudiziali dichiarando che l’articolo 30, paragrafo 6, lettera a), del regolamento n. 1305/2013 dev’essere interpretato nel senso che esso non esclude, in linea di principio, le torbiere dalle indennità ai sensi dell’articolo 30, paragrafo 1, di tale regolamento, nei limiti in cui queste ultime possano essere eventualmente costituite da zone agricole o silvicole ammissibili alle indennità ai sensi di detta disposizione. Spetta al giudice del rinvio verificare se tale circostanza si verifichi nel procedimento principale.

B.   Sulle questioni pregiudiziali terza e quarta

46.

Con le sue questioni terza e quarta, che è opportuno esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede in sostanza se l’articolo 30 del regolamento n. 1305/2013 consenta a uno Stato membro di escludere le torbiere dalle indennità per la rete Natura 2000 o di limitare il sostegno a fronte di vincoli imposti a un determinato tipo di attività economica, segnatamente, nelle zone forestali, alla silvicoltura.

47.

Detto giudice sottolinea in particolare che, per quanto spetti agli Stati membri decidere in merito all’attuazione di tale regolamento, i vincoli adottati da questi ultimi non devono cancellare la «finalità compensatrice» del sistema delle indennità Natura 2000 ( 24 ).

48.

Il governo lettone sostiene che l’articolo 30 del regolamento n. 1305/2013 consente agli Stati membri di escludere completamente i terreni torbosi dalle indennità per la rete Natura 2000 o di limitare la concessione dei sostegni per le zone Natura 2000 prevedendo il sostegno solo a fronte di un vincolo imposto a un determinato tipo di attività economica. Infatti, in forza degli articoli 5 e 8 di tale regolamento, gli Stati membri sarebbero liberi non solo di scegliere le misure del programma di sviluppo rurale, ma anche di stabilire le condizioni della loro attuazione e non sarebbero obbligati a concedere tutte le misure di sostegno previste da detto regolamento. Nella specie, le misure del programma di sviluppo rurale della Lettonia, approvato dalla Commissione, sarebbero conformi agli obiettivi della normativa dell’Unione e rispetterebbero il potere discrezionale che il regolamento medesimo conferisce agli Stati membri, in quanto il legislatore nazionale ha orientato il sostegno per meglio contribuire all’obiettivo di rafforzare la biodiversità sui terreni forestali, evitando la frammentazione del finanziamento.

49.

La Commissione, dopo aver ricordato che i terreni torbosi possono costituire o una zona agricola o una zona forestale, a seconda delle loro caratteristiche ( 25 ), e tenuto conto della scelta del legislatore lettone di concedere l’indennizzo solo a fronte di vincoli imposti nelle zone forestali, sostiene che, in forza dell’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento n. 1305/2013, uno Stato membro può scegliere di applicare una definizione del termine «foresta» diversa da quella contenuta al paragrafo 1, lettera r), di tale articolo e quindi escludere completamente dal beneficio delle indennità Natura 2000 i terreni torbosi, purché la suddetta definizione non sia discriminatoria. La Commissione ritiene inoltre che gli Stati membri, tramite i loro programmi di sviluppo rurale, da essa stessa approvati, possano scegliere le misure che devono essere ammesse a un finanziamento del FEASR e che l’articolo 30 di tale regolamento non istituisce alcun obbligo di pagare compensazioni per i vincoli Natura 2000. Pertanto, essa ritiene che uno Stato membro possa limitare la concessione dei sostegni per le zone Natura 2000 prevedendo il sostegno soltanto a fronte di determinati vincoli all’attività economica.

50.

Rilevo anzitutto che l’articolo 30 del regolamento n. 1305/2013 non introduce alcun obbligo di indennità, come risulta chiaramente dal testo del suo paragrafo 6, il quale prevede che per le zone ivi menzionate, segnatamente le zone agricole e forestali Natura 2000, sono concesse indennità. Tale approccio è d’altronde in linea con lo spirito della normativa dell’Unione in materia di sviluppo rurale, che lascia liberi gli Stati membri di stabilire le misure di attuazione di detta normativa nei loro programmi di sviluppo rurale, nel rispetto delle priorità dell’Unione e tenendo conto dei contesti nazionali ( 26 ).

51.

Constato inoltre, anzitutto, che l’allegato I, parte 5, misura 12, del regolamento di esecuzione n. 808/2014 prevede tre tipologie di indennità, tra le quali gli Stati membri possono scegliere, nel contesto dell’articolo 30 del regolamento n. 1305/2013, vale a dire il pagamento compensativo per le zone agricole Natura 2000, il pagamento compensativo per le zone forestali Natura 2000 e il pagamento compensativo per le zone agricole incluse nei piani di gestione dei bacini idrografici. Inoltre, l’allegato I, parte 1, sezione 8, paragrafo 2, lettera e), punto 11, del suddetto regolamento di esecuzione impone segnatamente agli Stati membri di individuare le restrizioni o gli svantaggi a motivo dei quali possono essere concessi pagamenti nei piani di sviluppo rurale. Infine, l’articolo 10, paragrafo 1, di detto regolamento di esecuzione prevede che gli Stati membri possono fissare l’importo dei pagamenti sulla base di ipotesi standard di costi aggiuntivi e mancato guadagno.

52.

Pertanto, in linea di principio, la normativa dell’Unione conferisce agli Stati membri un margine discrezionale per quanto riguarda, da una parte, la scelta delle misure che essi intendono attuare tra quelle previste dalla normativa dell’Unione e, dall’altra, la determinazione delle restrizioni o degli svantaggi a motivo dei quali sono concessi pagamenti. Ritengo quindi che il legislatore lettone, nell’adottare misure di attuazione dell’articolo 30 del regolamento n. 1305/2013 avvalendosi del margine discrezionale conferitogli da tale regolamento, abbia correttamente scelto di concedere indennità solo per i terreni forestali limitando le indennità a fronte di determinati vincoli, vale a dire il divieto di attività di silvicoltura di cui al punto 58 del decreto n. 171.

53.

Detta conclusione non può essere rimessa in discussione dalla «finalità compensatrice» del sistema delle indennità Natura 2000, ricordata dal giudice del rinvio sulla base della sentenza Lingurár ( 27 ). Tale sentenza, infatti, riguardava una situazione in cui lo Stato membro interessato aveva attuato un sostegno ai sensi della rete Natura 2000 a favore di privati per i vincoli imposti all’uso delle foreste e di altri terreni boschivi escludendo completamente dal sostegno le zone forestali in cui era presente una superficie di proprietà demaniale, indipendentemente dalla sua estensione, il che comportava, nel caso di specie, che una superficie forestale di cui lo 0,182% era demaniale non era ammissibile al sostegno di cui trattasi. Era tale restrizione, ad avviso della Corte, a pregiudicare la finalità compensativa del sistema di indennità e a costituire una misura sproporzionata ( 28 ). Diversa è la situazione nel procedimento principale, in quanto il legislatore lettone ha completamente escluso le torbiere dai terreni forestali per i quali il sostegno è concesso, effettuando una scelta che rientra, in linea di principio, nelle sue competenze.

54.

Naturalmente, nella scelta delle misure da adottare, uno Stato membro deve rispettare i principi generali dell’Unione, quali i principi di non discriminazione e di proporzionalità ( 29 ). Come osservato dalla Commissione, se le torbiere di cui trattasi, per le loro caratteristiche, rientrassero nella nozione di «foresta» a norma della definizione adottata all’articolo 2, paragrafo 1, lettera r), del regolamento n. 1305/2013 o a quella eventualmente adottata nel suo programma di sviluppo rurale in conformità dell’articolo 2, paragrafo 2, di tale regolamento ( 30 ), l’esclusione di dette zone dalla concessione dei sostegni ai sensi dell’articolo 30 del suddetto regolamento sarebbe in contrasto con il principio generale di non discriminazione, connaturato al sistema normativo dell’Unione.

55.

Propongo quindi di rispondere alle questioni pregiudiziali terza e quarta dichiarando che l’articolo 30, paragrafo 6, lettera a), del regolamento n. 1305/2013 dev’essere interpretato nel senso che esso consente a uno Stato membro, nel rispetto del principio generale di non discriminazione, di escludere le torbiere dalla concessione delle indennità della rete Natura 2000, senza che tale esclusione pregiudichi la finalità compensativa di dette indennità, o di limitare i sostegni erogati per tali zone a fronte di vincoli imposti a un determinato tipo di attività economica, segnatamente l’attività silvicola.

C.   Sulla quinta questione pregiudiziale

56.

Con la sua quinta e ultima questione, il giudice del rinvio chiede in sostanza se l’articolo 30 del regolamento n. 1305/2013, in combinato disposto con l’articolo 17 della Carta, debba essere interpretato nel senso che il proprietario di un bene immobile ha diritto alle indennità per un vincolo all’attività economica su tale bene se, quando ha acquistato il bene, era a conoscenza di un siffatto vincolo.

57.

Il governo lettone propone di rispondere negativamente a tale questione, sulla base della motivazione che l’articolo 17 della Carta, nell’interesse generale e nel rispetto del principio di proporzionalità, autorizza restrizioni all’uso dei beni, che la Sātiņi-S aveva acquistato i beni immobili di cui trattasi benché esistessero già restrizioni legali all’esercizio dell’attività economica che essa intendeva intraprendere, e che non esiste alcuna prova che quest’ultima avesse ricevuto legittime rassicurazioni sul fatto che le misure nazionali relative alla concessione delle indennità per la rete Natura 2000 potessero essere modificate in un senso più favorevole nei suoi confronti.

58.

Il governo irlandese, il quale limita le proprie osservazioni alla questione in esame, propone di rispondere alla suddetta questione nel senso che l’articolo 30, paragrafo 1, del regolamento n. 1305/2013, in combinato disposto con l’articolo 17 della Carta, non conferisce il diritto a indennità della rete Natura 2000 per progetti di una nuova attività economica su una proprietà se, quando ha acquistato tale proprietà, la persona era già a conoscenza dei vincoli cui detta proprietà era soggetta.

59.

La Commissione rileva che, nel caso di specie, non si tratta di un esproprio immobiliare, bensì di una regolamentazione dell’uso dei beni che è consentita nei limiti imposti dall’interesse generale, ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 1, ultima frase, della Carta, posto che la tutela dell’ambiente costituisce un obiettivo di interesse generale e che il divieto di impiantare una coltivazione di mirtilli rossi non è sproporzionato sotto tale profilo. Essa sostiene che l’articolo 30 del regolamento n. 1305/2013 non istituisce alcun obbligo né impegno di pagare indennità a persone fisiche per tutti i vincoli imposti nel quadro della rete Natura 2000 e che nemmeno le direttive «habitat» e «uccelli» contengono disposizioni relative all’attuazione di un meccanismo di compensazione. La Commissione solleva parimenti la questione della competenza della Corte a pronunciarsi su una limitazione del diritto di proprietà, come quella di cui alla presente fattispecie, che non rientrerebbe nell’attuazione del diritto dell’Unione.

60.

In via preliminare, per quanto concerne la questione della competenza della Corte a pronunciarsi sulla quinta questione pregiudiziale, rammento che le disposizioni della Carta, a termini del suo articolo 51, paragrafo 1, il quale ne disciplina l’ambito di applicazione, si applicano agli Stati membri esclusivamente nell’attuazione del diritto dell’Unione. Tale disposizione conferma la costante giurisprudenza della Corte, secondo la quale i diritti fondamentali garantiti nell’ordinamento giuridico dell’Unione si applicano in tutte le situazioni disciplinate dal diritto dell’Unione, ma non al di fuori di esse. Ove una situazione giuridica non rientri nella sfera d’applicazione del diritto dell’Unione, la Corte non è competente al riguardo e le disposizioni della Carta eventualmente richiamate non possono giustificare, di per sé, tale competenza ( 31 ).

61.

Orbene, nel caso di specie, il giudice del rinvio solleva una questione d’interpretazione dell’articolo 30, paragrafo 1, del regolamento n. 1305/2013, in combinato disposto con l’articolo 17 della Carta. Tale questione riguarda quindi, in via principale, l’applicazione dell’articolo 30 di detto regolamento.

62.

A tale proposito, è sufficiente rilevare che, come risulta dalle risposte proposte per le precedenti questioni, l’articolo 30 del regolamento n. 1305/2013 non introduce alcun obbligo di indennità né alcun diritto a compensazioni per i vincoli imposti nel contesto di Natura 2000. Infatti, come illustrato ai paragrafi 50 e 51 delle presenti conclusioni, gli Stati membri, pur potendo adottare misure ai sensi di tale disposizione, non sono in alcun modo obbligati a farlo e dispongono, inoltre, di un margine discrezionale circa le misure che essi ritengono idonee ai fini dell’attuazione di detto regolamento.

63.

Tale conclusione non può essere rimessa in discussione dall’interpretazione dell’articolo 30 del regolamento n. 1305/2013 in combinato disposto con l’articolo 17 della Carta, dato che quest’ultima disposizione non esplica alcun effetto sulla sfera di applicazione dell’articolo 30 del regolamento n. 1305/2013, né dall’eventuale applicazione su base autonoma di detto articolo 17, che comporterebbe l’applicazione di tale disposizione in una situazione puramente interna e non rientrerebbe nell’attuazione del diritto dell’Unione ai sensi dell’articolo 51, paragrafo 1, della Carta.

64.

Per quanto concerne, più specificamente, l’articolo 6 della direttiva «habitat», invocato dal governo irlandese come fonte obbligatoria per gli Stati membri, constato che tale disposizione prevede, sostanzialmente, al paragrafo 1, che gli Stati membri stabiliscono le misure di conservazione necessarie per le zone speciali di conservazione e, al paragrafo 2, che detti Stati membri adottano le opportune misure per evitare, nelle medesime zone, il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie nonché la perturbazione significativa delle specie per cui le zone sono state designate. Mi sembra che tale disposizione, pur obbligando gli Stati membri ad adottare misure per la protezione delle zone pertinenti, non preveda affatto di adottare misure compensative come quelle che costituiscono l’oggetto del procedimento principale.

65.

In subordine, osservo che i vincoli introdotti dal legislatore lettone che formano oggetto del procedimento principale non rimettono in discussione la sostanza del diritto di proprietà, bensì eventualmente il suo esercizio, il quale, ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 1, ultima frase, della Carta, può essere regolato dalla legge nei limiti imposti dall’interesse generale. Infatti, secondo costante giurisprudenza della Corte, possono essere apportate restrizioni all’esercizio del diritto di proprietà, purché tali restrizioni rispondano effettivamente ad obiettivi di interesse generale e non costituiscano, rispetto allo scopo perseguito, un intervento sproporzionato e inaccettabile che leda la sostanza stessa del diritto così garantito ( 32 ). Nella specie, la tutela dell’ambiente figura tra tali obiettivi ed è dunque idonea a giustificare una restrizione dell’esercizio del diritto di proprietà ( 33 ), ragion per cui un divieto di impiantare una coltivazione di mirtilli rossi, come quello di cui al procedimento principale, è conforme a un obiettivo di interesse generale e non è sproporzionato rispetto allo scopo perseguito, perché l’esigenza di tutelare l’ecosistema comporta necessariamente il divieto di procedere a trasformazioni dello stato dei luoghi ( 34 ).

66.

Propongo quindi di rispondere alla quinta questione pregiudiziale dichiarando che l’articolo 30 del regolamento n. 1305/2013, in combinato disposto con l’articolo 17 della Carta, dev’essere interpretato nel senso che non conferisce al proprietario di beni immobili, quali le torbiere, il diritto a indennità nel quadro della rete Natura 2000 per un vincolo all’esercizio di un’attività economica su tali beni.

V. Conclusione

67.

Alla luce delle suesposte considerazioni, propongo alla Corte di rispondere alle questioni pregiudiziali sollevate dall’Augstākā tiesa (Corte suprema, Lettonia) nei seguenti termini:

1)

L’articolo 30, paragrafo 6, lettera a), del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio dev’essere interpretato nel senso che esso non esclude, in linea di principio, le torbiere dalle indennità ai sensi dell’articolo 30, paragrafo 1, di tale regolamento, nei limiti in cui queste ultime possano essere eventualmente costituite da zone agricole o silvicole ammissibili alle indennità ai sensi di detta disposizione.

2)

L’articolo 30, paragrafo 6, lettera a), del regolamento n. 1305/2013 dev’essere interpretato nel senso che esso consente a uno Stato membro, nel rispetto del principio generale di non discriminazione, di escludere le torbiere dalla concessione delle indennità per la rete Natura 2000, senza che tale esclusione pregiudichi la finalità compensativa di dette indennità, o di limitare i sostegni erogati per tali zone a fronte di vincoli imposti a un determinato tipo di attività economica, segnatamente l’attività silvicola.

3)

L’articolo 30 del regolamento n. 1305/2013, in combinato disposto con l’articolo 17 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, dev’essere interpretato nel senso che non conferisce al proprietario di beni immobili, quali le torbiere, il diritto a indennità nel quadro della rete Natura 2000 per un vincolo all’esercizio di un’attività economica su tali beni.


( 1 ) Lingua originale: il francese.

( 2 ) Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio (GU 2013, L 347, pag. 487, e rettifica GU 2016, L 130, pag. 1).

( 3 ) Direttiva del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU 1992, L 206, pag. 7; in prosieguo: la «direttiva “habitat”»).

( 4 ) Direttiva del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU 1979, L 103, pag. 1).

( 5 ) Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU 2010, L 20, pag. 7; in prosieguo: la «direttiva “uccelli”»).

( 6 ) Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l’azione comunitaria in materia di acque (GU 2000, L 327, pag. 1; in prosieguo: la «direttiva quadro sulle acque»).

( 7 ) Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell’ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio (GU 2013, L 347, pag. 608).

( 8 ) Regolamento di esecuzione della Commissione, del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del regolamento n. 1305/2013 (GU 2014, L 227, pag. 18).

( 9 ) Latvijas Vēstnesis, 2010, n. 58.

( 10 ) Latvijas Vēstnesis, 2015, n. 76.

( 11 ) La Commissione evidenzia, nelle sue osservazioni scritte, che la versione di detto decreto citata dalla decisione di rinvio contiene modifiche adottate il 14 marzo 2017, non applicabili ratione temporis ai fatti del procedimento principale. Il testo del punto 58 prima di tali modifiche era il seguente: «Il sostegno può essere concesso se la superficie ammissibile dichiarata per il sostegno è pari ad almeno un ettaro ed è composta da fondi di almeno 0,5 ettari, i cui confini coincidano con quelli delle particelle forestali, che siano identificabili nell’ambiente naturale e nelle quali, dal 1o aprile dell’anno in corso, si applichi uno o più dei seguenti vincoli all’attività economica, in forza della normativa sulla tutela e l’utilizzo delle zone speciali di conservazione o sulla protezione delle specie e dei biotipi: (…) divieto di attività di silvicoltura; (…) divieto di procedere al taglio definitivo e di effettuare diradamenti; (…) divieto di procedere al taglio definitivo; (…) divieto di taglio a raso».

( 12 ) Tale programma è disponibile sul sito Internet del governo lettone al seguente indirizzo: https://www.zm.gov.lv/public/files/CMS_Static_Page_Doc/00/00/01/81/03/Programme_2014LV06RDNP001_9_0_lv.pdf

( 13 ) Le scarse norme internazionali in materia di torbiere ne offrono una definizione molto flessibile. Le torbiere sono considerate «zone umide» ai sensi della Convenzione sulle zone umide di importanza internazionale, soprattutto come habitat degli uccelli acquatici, firmata a Ramsar (Iran) il 2 febbraio 1971 (Raccolta dei trattati delle Nazioni Unite, vol. 996, pag. 245, n. 14583) e la definizione di «zona umida» secondo tale convenzione è molto ampia. Per quanto concerne nello specifico le torbiere, il documento rubricato «Inscription de Sites Ramsar: Cadre stratégique e lignes directrices pour orienter l’évolution de la Liste des zones humides d’importance internationale de la Convention sur les zones humides» [Designazione di Siti Ramsar: Quadro strategico e linee guida per orientare l’evoluzione della Lista delle zone umide di importanza nazionale], del Segretariato della Convenzione di Ramsar (4° edizione, vol. 17, 2010) precisa, ai punti 136 e 137, che le torbiere sono contraddistinte dalla presenza di un substrato torboso (posto che la «torba» è composta da resti di piante morte e parzialmente decomposte accumulatesi in loco in suoli saturi d’acqua) e costituiscono ecosistemi nei quali il deposito di torba è talvolta ricoperto da una vegetazione (che può trasformarsi o meno in torba) e talvolta privo di vegetazione. La presenza di torba o di vegetazione idonea a produrre torba è, secondo tale documento, la principale caratteristica delle torbiere.

( 14 ) Mi sembra utile rilevare che, mentre l’articolo 30, paragrafo 6, lettera a), del regolamento n. 1305/2013 fa riferimento alle «zone» agricole, l’articolo 2, paragrafo 1, lettera f), di tale regolamento offre una definizione di «superficie» agricola. Ritengo, tuttavia che le due espressioni siano intercambiabili.

( 15 ) L’articolo 4, paragrafo 1, lettera h), del regolamento n. 1307/2013 definisce il «prato permanente e pascolo permanente» (congiuntamente denominati «prato permanente») nei seguenti termini: «terreno utilizzato per la coltivazione di erba o di altre piante erbacee da foraggio, naturali (spontanee) o coltivate (seminate), e non compreso nell’avvicendamento delle colture dell’azienda da cinque anni o più, nonché, ove gli Stati membri decidano in tal senso, non arato da cinque anni o più; può comprendere altre specie, segnatamente arbustive e/o arboree, che possono essere utilizzate per il pascolo, e, ove gli Stati membri decidano in tal senso, altre specie, segnatamente arbustive e/o arboree, che producono foraggi, purché l’erba e le altre piante erbacee da foraggio restino predominanti».

( 16 ) L’articolo 45 del regolamento n. 1307/2013, rubricato «Prato permanente», al suo paragrafo 1, primo comma, prevede che «[g]li Stati membri designano prati permanenti che sono sensibili sotto il profilo ambientale in zone contemplate dalle direttive [“habitat”] o [“uccelli”], incluse le torbiere e le zone umide ivi situate, e che richiedono una protezione rigorosa per conseguire gli obiettivi di dette direttive» (il corsivo è mio).

( 17 ) Ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento n. 1305/2013, uno Stato membro o una regione può scegliere di applicare (nel programma di sviluppo rurale) una definizione di foresta diversa rispetto a quella di cui al paragrafo 1, lettera r), basata sul diritto nazionale vigente o su un sistema di inventario esistente.

( 18 ) A titolo di esempio, constato che l’allegato I della direttiva «habitat», il quale istituisce l’elenco dei tipi di habitat naturali di interesse comunitario la cui conservazione richiede la designazione di aree speciali di conservazione, da una parte, distingue le «torbiere», che figurano al codice 7, dalle «foreste», che figurano al codice 9, e include, dall’altra parte, determinate tipologie di torbiere, ossia le «torbiere boscose», tra le «Foreste dell’Europa temperata», al codice 91D0.

( 19 ) Osservo peraltro che una classificazione di siffatte zone, effettuata in base alla normativa dell’Unione o nazionale, non è «definitiva», dal momento che la morfologia di un terreno può mutare, in particolare a seguito dell’intervento umano. A titolo di esempio, citerò il considerando 81 della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili (GU 2018, L. 328, pag. 82), il quale prevede esplicitamente la possibilità che talune torbiere siano trasformate in zone agricole. Riguardo alla questione dei cambiamenti indiretti della destinazione d’uso dei terreni, tale considerando precisa che «[i]l cambiamento indiretto della destinazione d’uso dei terreni si verifica quando la coltivazione di colture per biocarburanti, bioliquidi e combustibili da biomassa incide sulla produzione tradizionale di colture alimentari e foraggere. Tale domanda aggiuntiva accresce la pressione sui terreni e può spingere a estendere i terreni agricoli in aree che presentano elevate scorte di carbonio, come foreste, zone umide e torbiere (…)» (il corsivo è mio).

( 20 ) Senza voler interferire con le competenze del giudice del rinvio in merito all’interpretazione del diritto nazionale, mi limiterò a constatare che la normativa nazionale invocata da tale giudice sembra considerare, almeno implicitamente, le torbiere come facenti parte del terreno forestale, allorché stabilisce, al punto 56 del decreto n. 171, che «[l]a superficie ammissibile al sostegno nell’ambito di questa misura è il terreno forestale (escluse le torbiere)» (il corsivo è mio). Tuttavia, in base alle osservazioni del governo lettone all’udienza, sembrerebbe che la normativa lettone abbia adottato una definizione di «torbiera» incompatibile con quella di «foresta», circostanza che è stata contestata dalla Commissione.

( 21 ) Rilevo che, ai sensi del punto 58 del decreto n. 171, il legislatore lettone ha limitato le indennità a specifiche restrizioni relative all’attività silvicola, vale a dire i divieti di silvicoltura e di effettuare determinati tagli.

( 22 ) Il corsivo è mio.

( 23 ) Osservo, ad esempio, che l’allegato II della direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (GU 2012, L. 26, pag. 1) distingue, da una parte, i progetti riguardanti lo sfruttamento delle torbiere come «industria estrattiva» e, dall’altra, i progetti concernenti l’agricoltura, la selvicoltura e l’acquicoltura.

( 24 ) Il giudice del rinvio fa riferimento, su tale punto, alla sentenza del 30 marzo 2017, Lingurár (C‑315/16, EU:C:2017:244).

( 25 ) V. paragrafo 31 delle presenti conclusioni.

( 26 ) V. segnatamente articolo 6, paragrafo 1, e considerando 7 del regolamento n. 1305/2013. Inoltre, ai sensi dell’articolo 10 di tale regolamento, la Commissione si limita ad approvare i programmi che le sono presentati dagli Stati membri.

( 27 ) Sentenza del 30 marzo 2017 (C‑315/16, EU:C:2017:244).

( 28 ) V. sentenza del 30 marzo 2017, Lingurár (C‑315/16, EU:C:2017:244, punti da 26 a 30).

( 29 ) V., per quanto riguarda il principio di proporzionalità, sentenza del 30 marzo 2017, Lingurár (C‑315/16, EU:C:2017:244, punto 29 e giurisprudenza citata).

( 30 ) V. nota a piè di pagina 20 delle presenti conclusioni. In sede di udienza, la Commissione ha escluso che il legislatore lettone abbia adottato una definizione di «foresta» ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera r), del regolamento n. 1305/2013, mentre, secondo le osservazioni del governo lettone, sembrerebbe che la normativa lettone abbia adottato una definizione di «torbiera» incompatibile con quella di «foresta».

( 31 ) V., in tal senso, sentenza del 22 aprile 2021, Profi Credit Slovakia (C‑485/19, EU:C:2021:313, punto 37 e giurisprudenza citata).

( 32 ) V. sentenza del 15 gennaio 2013, Križan e a. (C‑416/10, EU:C:2013:8, punto 113 e giurisprudenza citata).

( 33 ) V. sentenza del 15 gennaio 2013, Križan e a. (C‑416/10, EU:C:2013:8, punto 114 e giurisprudenza citata).

( 34 ) Dubito peraltro che la Sātiņi-S, la quale aveva acquistato detti beni conoscendo i vincoli preesistenti, possa lamentare una lesione del suo diritto di proprietà.