CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE

JEAN RICHARD DE LA TOUR

presentate il 3 giugno 2021 ( 1 )

Causa C‑162/20 P

WV

contro

Servizio europeo per l’azione esterna

«Impugnazione – Funzione pubblica – Funzionario – Statuto dei funzionari dell’Unione europea – Articolo 60, primo comma – Assenza irregolare – Portata – Funzionario inadempiente agli obblighi che gli incombono in forza degli articoli 21 e 55 dello Statuto – Ritenuta sulla retribuzione»

I. Introduzione

1.

Nel suo esperimento del gatto nella scatola, il fisico Schrödinger ( 2 ) ha dimostrato che, al di fuori del campo della fisica quantistica, un essere o un oggetto può avere un solo stato alla volta. Nel caso del gatto, esso poteva essere solo vivo o morto. Analogamente, nel caso di una persona, ad eccezione di quelle che possiedono il dono dell’ubiquità, riservato però agli dei, essa non può che essere presente in un luogo o assente dal medesimo. Non può quindi essere al contempo presente e assente. Questa è tuttavia la conclusione cui è giunto il Tribunale dell’Unione europea nell’ordinanza del 29 gennaio 2020, WV/SEAE ( 3 ), statuendo che un funzionario, benché presente sul posto di lavoro, poteva essere considerato in una situazione di «assenza ingiustificata», in quanto non svolgeva i compiti che gli erano stati affidati conformemente ai suoi obblighi statutari e che, di conseguenza, egli non aveva diritto a percepire la retribuzione a motivo di tale «assenza irregolare».

2.

L’impugnazione avverso tale ordinanza è stata proposta da WV, funzionaria dell’Unione europea assegnata al Servizio europeo per l’azione esterna (SEAE), nei cui confronti è stato deciso, per i motivi sopra indicati, di procedere a una ritenuta sulla sua retribuzione fino a concorrenza di 72 giorni di calendario in applicazione dell’articolo 60, primo comma, dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea, nella versione applicabile alla controversia che ha dato origine alla presente impugnazione (in prosieguo: lo «Statuto») ( 4 ).

3.

Sebbene i giudici dell’Unione abbiano già interpretato la nozione di «assenza irregolare» ai sensi di detto articolo, la loro giurisprudenza riguarda situazioni nelle quali il funzionario era assente dal posto di lavoro per ragioni mediche presunte o comprovate, o a motivo dell’esercizio del suo diritto di sciopero o ancora a fini di rappresentanza sindacale ( 5 ). La questione sollevata dall’impugnazione in esame è nuova, dato che, nel presente procedimento, la Corte è chiamata a precisare il significato e la portata della nozione di «assenza» del funzionario in un contesto nel quale quest’ultimo ha manifestato sul posto di lavoro ( 6 ) sia l’intenzione di non lavorare all’interno del suo servizio, sia la volontà di non eseguire i compiti che gli incombevano e di non assistere i suoi superiori o tenersi a loro disposizione, conformemente ai requisiti enunciati agli articoli 21 e 55 dello Statuto.

4.

Su richiesta della Corte, le presenti conclusioni saranno limitate all’esame di tale questione, sollevata nella quinta parte del motivo unico di impugnazione.

5.

Al termine della mia analisi, proporrò alla Corte di dichiarare fondate le censure dedotte dalla ricorrente riguardo all’interpretazione dell’articolo 60, primo comma, dello Statuto adottata dal Tribunale. Infatti, ritengo che il funzionario che venga meno ai propri obblighi professionali durante l’orario di lavoro non possa essere considerato assente dal posto di lavoro ai sensi di tale disposizione.

II. Contesto normativo

6.

Nell’ambito del titolo II dello Statuto, relativo ai «[d]overi e diritti del funzionario», l’articolo 21, primo comma, dispone quanto segue:

«Il funzionario, qualunque sia il suo posto nella gerarchia, deve assistere e consigliare i suoi superiori; è responsabile dell’esecuzione dei compiti che gli sono affidati».

7.

Nell’ambito del titolo IV dello Statuto, intitolato «Condizioni di lavoro del funzionario», l’articolo 55 enuncia quanto segue:

«1.   I funzionari in attività di servizio sono tenuti in qualsiasi momento ad essere a disposizione della loro istituzione.

2.   La durata normale del lavoro è compresa tra le 40 e le 42 ore settimanali, effettuate conformemente all’orario generale stabilito dall’autorità che ha il potere di nomina [in prosieguo: l’“APN”]. (...)

3.   Inoltre, a causa delle necessità del servizio o delle esigenze delle norme in materia di sicurezza del lavoro, il funzionario può essere obbligato a restare a disposizione dell’istituzione sul luogo di lavoro o a domicilio, al di fuori della durata normale del lavoro. (...)

(...)».

8.

L’articolo 60, primo comma, dello Statuto così dispone:

«Salvo in caso di malattia o di infortunio, il funzionario non può assentarsi se non è stato precedentemente autorizzato dal superiore gerarchico. Fatta salva l’eventuale applicazione delle disposizioni previste in materia disciplinare, ogni assenza irregolare debitamente accertata viene imputata sulla durata del congedo ordinario dell’interessato. Il funzionario, qualora abbia esaurito tale congedo, perde il diritto alla retribuzione per il periodo eccedente».

9.

Nell’ambito del titolo VI dello Statuto, intitolato «Regime disciplinare», l’articolo 86 dispone quanto segue:

«1.   Qualsiasi mancanza agli obblighi cui il funzionario o l’ex funzionario è soggetto ai sensi del presente statuto, commessa volontariamente o per negligenza, lo espone a una sanzione disciplinare.

(...)

3.   Le norme, le procedure e le misure disciplinari nonché le norme e le procedure relative alle indagini amministrative sono definite all’allegato IX».

10.

L’articolo 9, paragrafo 1, dell’allegato IX dello Statuto, relativo al procedimento disciplinare, prevede che l’APN può applicare una delle sanzioni seguenti: ammonimento scritto, nota di biasimo, sospensione dall’avanzamento di scatto per un periodo compreso tra un mese e 23 mesi, retrocessione di scatto, retrocessione temporanea durante un periodo compreso tra 15 giorni e un anno, retrocessione di grado nello stesso gruppo di funzioni, inquadramento in un gruppo di funzioni inferiori, con o senza retrocessione di grado, destituzione, con eventuale riduzione pro tempore della pensione di anzianità o una ritenuta, per un periodo determinato, sull’importo dell’indennità di invalidità, senza che gli effetti della sanzione possano estendersi agli aventi diritto del funzionario.

III. Fatti

11.

Ai fini della presente impugnazione, i fatti della controversia, quali esposti ai punti da 1 a 48 dell’ordinanza impugnata, possono essere riassunti come segue.

12.

La ricorrente è assegnata al SEAE dal 1o gennaio 2011. Ella è stata trasferita più volte prima di essere assegnata, il 16 novembre 2016, alla divisione PRISM nell’interesse del servizio. Dopo essere stata informata, il 16 gennaio 2017, del fatto che le sue assenze erano considerate «irregolari» e che ella non era ancora stata vista nel suo ufficio, il 10 febbraio 2017 la ricorrente interpellava il suo superiore gerarchico in merito alle proprie assenze. Con messaggio di posta elettronica del 3 aprile 2017, ella inviava un certificato medico per giustificare le sue assenze del 30 e 31 marzo 2017 e del 3 aprile 2017. Con messaggio di posta elettronica del 10 aprile 2017, la ricorrente segnalava al suo superiore gerarchico che le sue assenze erano state indebitamente inserite nel sistema informatico di gestione del personale Sysper, alcune delle quali per date future.

13.

Il 25 e 26 aprile 2017 aveva luogo uno scambio di messaggi di posta elettronica tra la ricorrente e il suo capo unità riguardo al fatto che il suo capo divisione riteneva che la sua presenza nel suo ufficio fosse considerata dall’amministrazione come un’assenza irregolare. Il capo unità, in particolare, spiegava alla ricorrente le condizioni da soddisfare per essere considerata «presente» al lavoro.

14.

Il 12 settembre 2017 il capo unità della ricorrente le inviava una nota nella quale era indicato che, nel periodo dal 1o gennaio al 14 luglio 2017, ella aveva accumulato 85 giorni di calendario di assenza ingiustificata, che sarebbero stati detratti dalla sua retribuzione conformemente all’articolo 60 dello Statuto.

15.

Il 27 novembre 2017, con la decisione controversa, il SEAE informava la ricorrente che il calcolo delle sue assenze ingiustificate era stato rivisto, vale a dire che 9 giorni sarebbero stati convertiti in congedo ordinario e che sarebbe stato detratto dalla sua retribuzione l’equivalente di 72 giorni. Il 7 dicembre 2017 veniva comunicato alla ricorrente l’importo che sarebbe stato trattenuto sulla sua retribuzione a decorrere da febbraio 2018.

16.

Il 3 gennaio 2018 la ricorrente presentava un reclamo ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto contro la decisione controversa, prima che l’Ufficio di gestione e liquidazione dei diritti individuali (PMO) della Commissione procedesse, il 6 febbraio 2018, alla detrazione dalla sua retribuzione sulla base di tale decisione.

17.

Il 2 maggio 2018 l’APN respingeva il reclamo proposto dalla ricorrente ( 7 ).

IV. Ricorso dinanzi al Tribunale e ordinanza impugnata

18.

Con atto introduttivo depositato nella cancelleria del Tribunale il 2 agosto 2018, la ricorrente proponeva un ricorso diretto, da un lato, all’annullamento della decisione controversa e della decisione di rigetto del reclamo e, dall’altro, alla restituzione degli importi indebitamente detratti dalla sua retribuzione, maggiorati degli interessi di mora.

19.

La ricorrente sollevava un motivo unico, nel cui ambito invocava una moltitudine di errori di diritto, relativi alla violazione sia dello Statuto sia di principi generali del diritto dell’Unione ( 8 ). Fra gli asseriti errori di diritto, la ricorrente sosteneva che dette decisioni violavano gli articoli 21, 55 e 60 dello Statuto, in quanto ella avrebbe fornito la prova della sua presenza nei locali e nel suo servizio nei giorni considerati corrispondenti ad assenze irregolari.

20.

Con l’ordinanza impugnata, il Tribunale ha respinto tale ricorso nel suo complesso in quanto, in parte, manifestamente irricevibile e, in parte, manifestamente infondato in diritto.

21.

Per quanto riguarda gli argomenti dedotti dalla ricorrente in merito all’asserita violazione degli articoli 21, 55 e 60 dello Statuto, il Tribunale ha concluso, al punto 67 dell’ordinanza impugnata, che essi erano manifestamente infondati in diritto.

22.

Al fine di esaminare la conformità della decisione controversa e della decisione di rigetto del reclamo, il Tribunale ha anzitutto esaminato, al punto 71 di tale ordinanza e sulla base del tenore letterale degli articoli 21, 55 e 60 dello Statuto, gli obblighi che incombono al funzionario in forza degli articoli 21 e 55 dello Statuto nonché la natura della sanzione prevista all’articolo 60, primo comma, dello Statuto in caso di assenza irregolare. Esso ha dichiarato quanto segue:

«Dal tenore letterale di tali disposizioni risulta, in primo luogo, che il funzionario è tenuto ad assistere e consigliare i suoi superiori ed è responsabile dell’esecuzione dei compiti che gli sono affidati (articolo 21 dello Statuto) e, in secondo luogo, che egli deve essere in qualsiasi momento a disposizione dell’istituzione (articolo 55 dello Statuto). Infine, in terzo luogo, l’articolo 60 dello Statuto sanziona, dal canto suo, qualsiasi assenza irregolare, imputandola sulla durata del congedo ordinario dell’interessato. Secondo lo stesso articolo, il funzionario, qualora abbia esaurito tale congedo, perde il diritto alla retribuzione per il periodo eccedente».

23.

Ai punti da 73 a 78 dell’ordinanza impugnata, il Tribunale ha poi esposto gli elementi che dimostrano la violazione da parte della ricorrente degli obblighi che le incombono in forza degli articoli 21 e 55 dello Statuto. Dopo avere rilevato che ella aveva manifestato sia l’intenzione di non lavorare nella divisione in cui era stata trasferita, sia la volontà di non assistere i suoi superiori, di non eseguire i compiti che le erano affidati e di non tenersi in qualsiasi momento a disposizione del SEAE, il Tribunale ha dichiarato che la ricorrente non aveva, manifestamente, adempiuto gli obblighi imposti dagli articoli 21 e 55 dello Statuto.

24.

Il Tribunale ne ha dedotto, al punto 79 dell’ordinanza impugnata, quanto segue:

«Ne discende che, supponendo dimostrato che la ricorrente era effettivamente presente nei locali del SEAE, come da lei sostenuto, resta il fatto che, manifestando chiaramente l’intenzione di non lavorare nella divisione PRISM in quanto intendeva concentrarsi unicamente sulle questioni amministrative connesse al suo trasferimento, la ricorrente non ha, manifestamente, adempiuto gli obblighi imposti dagli articoli 21 e 55 dello Statuto. Pertanto, non si può addebitare al SEAE di avere considerato che la ricorrente si trovava in una situazione di assenza ingiustificata. Inoltre, poiché le assenze prese in considerazione dal SEAE non erano state precedentemente autorizzate dai suoi superiori, la ritenuta sulla retribuzione fino a 72 giorni di calendario è soltanto la conseguenza dell’inadempimento degli obblighi di cui all’articolo 60 dello Statuto (v., per analogia, sentenza del 16 dicembre 2010, Lebedef/Commissione, T‑364/09 P, EU:T:2010:539, punti da 24 a 26)».

25.

Infine, al punto 80 dell’ordinanza impugnata, il Tribunale ha precisato che la sua conclusione non era rimessa in discussione dal fatto che la ricorrente aveva prodotto elementi di prova attestanti la sua presenza in ufficio. A suo avviso, tali prove non consentivano di dimostrare né che la ricorrente avesse assistito i suoi superiori gerarchici nell’esecuzione dei compiti che le erano stati affidati, né che ella si fosse tenuta in qualsiasi momento a disposizione dell’istituzione conformemente agli obblighi derivanti dagli articoli 21 e 55 dello Statuto.

26.

Alla luce di tali elementi, il Tribunale ha concluso che la ricorrente si trovava in una situazione di assenza irregolare che giustificava una ritenuta sulla retribuzione ai sensi dell’articolo 60, primo comma, dello Statuto.

V. Procedimento dinanzi alla Corte e conclusioni delle parti

27.

In forza dell’articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, la ricorrente ha proposto impugnazione contro l’ordinanza contestata, con atto introduttivo depositato presso la cancelleria della Corte il 7 maggio 2020.

28.

La ricorrente chiede alla Corte di annullare l’ordinanza impugnata, condannare il SEAE alle spese di entrambi i gradi di giudizio e rinviare la causa al Tribunale affinché si pronunci sul ricorso.

29.

Il SEAE chiede il rigetto dell’impugnazione in quanto irricevibile o, quanto meno, infondata e chiede alla Corte di condannare la ricorrente a farsi carico delle spese del procedimento.

VI. Sull’esame mirato della quinta parte del motivo unico di impugnazione

30.

Ricordo che, conformemente alla richiesta della Corte, le presenti conclusioni saranno limitate all’analisi della quinta parte del motivo unico e, in particolare, alla prima censura di detta parte.

31.

Per comprendere meglio l’ambito di tale esame, preciso che la quinta parte del motivo unico dedotto dalla ricorrente è composta da due censure. Con la prima censura, sulla quale saranno concentrate le presenti conclusioni, la ricorrente addebita al Tribunale di avere applicato erroneamente le disposizioni di cui all’articolo 60, primo comma, dello Statuto dichiarando che il funzionario è considerato in una situazione di «assenza ingiustificata» ai sensi di tale articolo se, pur essendo presente nei locali dell’istituzione, non adempie gli obblighi di assiduità e disponibilità enunciati dagli articoli 21 e 55 dello Statuto. La ricorrente sostiene che, in un caso del genere, si sarebbe potuto avviare soltanto un procedimento disciplinare, che non prevederebbe una ritenuta sulla retribuzione in caso di sanzione.

32.

Con la seconda censura, la ricorrente addebita al Tribunale di avere snaturato i fatti considerando che ella si trovasse in una situazione di assenza ingiustificata, sebbene fosse fisicamente presente sul posto di lavoro.

33.

Il SEAE considera che tali argomenti non sono fondati. Esso sostiene, in particolare, che il Tribunale ha rilevato correttamente che l’articolo 60, primo comma, dello Statuto sanziona qualsiasi assenza irregolare e implica una presenza effettiva sul posto di lavoro, la quale richiede che il funzionario soddisfi due condizioni cumulative, previste agli articoli 21 e 55 dello Statuto, vale a dire assistere i suoi superiori gerarchici nell’esecuzione dei compiti che gli sono affidati e, a tal fine, essere in qualsiasi momento a disposizione dell’istituzione.

A.   Osservazioni preliminari

34.

In limine, tengo a precisare che limiterò la mia analisi all’interpretazione della nozione di «assenza irregolare» del funzionario ai sensi dell’articolo 60, primo comma, dello Statuto, sebbene il Tribunale abbia fatto riferimento anche alla nozione di «assenza ingiustificata» di tale funzionario.

35.

Infatti, al punto 79 dell’ordinanza impugnata, il Tribunale ha dichiarato, in una prima fase, che un funzionario inadempiente agli obblighi professionali che gli incombono in forza degli articoli 21 e 55 dello Statuto può essere considerato dai suoi superiori gerarchici in una situazione di «assenza ingiustificata», e ciò nonostante la sua presenza sul posto di lavoro. In una seconda fase, il Tribunale ha poi considerato che un’assenza del genere, quando non sia stata precedentemente autorizzata dal superiore gerarchico, costituisce, in sostanza, un’«assenza irregolare» ai sensi dell’articolo 60, primo comma, dello Statuto, cosicché è possibile procedere a una ritenuta sulla retribuzione del funzionario in questione fino a concorrenza del numero di giorni di assenza.

36.

La ricorrente si troverebbe quindi in una situazione di «assenza ingiustificata» a motivo dell’inadempimento dei suoi obblighi professionali prima di trovarsi in una situazione di «assenza irregolare» ai sensi dell’articolo 60, primo comma, dello Statuto, in mancanza di una precedente autorizzazione a tal fine da parte del suo superiore gerarchico.

37.

Orbene, ciascuna di queste nozioni rinvia a un regime giuridico specifico previsto dallo Statuto. Mentre la nozione di «assenza irregolare» rientra nella sfera di applicazione dell’articolo 60, primo comma, dello Statuto, la cui violazione viene invocata nella presente impugnazione, la nozione di «assenza ingiustificata» è invece prevista all’articolo 59 dello Statuto, che riguarda il congedo per malattia o infortunio del funzionario. Ai sensi di tale disposizione, il funzionario si trova in una situazione di assenza ingiustificata quando non abbia prodotto un certificato medico entro il termine prescritto, quando il controllo medico disposto dall’istituzione non abbia potuto avere luogo per ragioni imputabili al funzionario o quando da tale controllo o da quello effettuato dal medico indipendente risulti che egli è in grado di svolgere le sue funzioni. In tali circostanze, e fatta salva l’eventuale azione disciplinare, l’assenza ingiustificata del funzionario viene imputata sulla durata del suo congedo ordinario o, in caso di esaurimento di quest’ultimo, sulla sua retribuzione.

38.

La lettura dell’ordinanza impugnata non consente di individuare i motivi per i quali il Tribunale fa riferimento alla nozione di «assenza ingiustificata», se si tratti di un’applicazione dell’articolo 59 dello Statuto – nel qual caso ritengo che l’analisi del Tribunale sarebbe erronea e contraria all’obbligo di motivazione – o se tale riferimento derivi dalle divergenze linguistiche esistenti tra la versione in lingua inglese e quella in lingua francese dell’articolo 59 dello Statuto. Infatti, nella versione in lingua inglese di tale articolo, la nozione di «assenza irregolare» è talora impiegata al posto della nozione di «assenza ingiustificata» utilizzata nella versione in lingua francese ( 9 ).

39.

Ad ogni modo, dal momento che le censure esposte dalla ricorrente vertono unicamente su una pretesa violazione dell’articolo 60 dello Statuto, limiterò la mia analisi all’interpretazione della nozione di «assenza irregolare» del funzionario prevista da tale articolo.

B.   Analisi

40.

Per i motivi che ora illustrerò, ritengo che il Tribunale abbia commesso un errore di diritto interpretando erroneamente la nozione di «assenza» utilizzata dal legislatore dell’Unione all’articolo 60, primo comma, dello Statuto, e che tale interpretazione abbia conseguenze piuttosto singolari sulla portata di detto articolo. Infatti, dall’analisi del Tribunale risulta che un funzionario si trova in una situazione di «assenza irregolare» ai sensi dell’articolo 60, primo comma, dello Statuto se, pur essendo presente sul posto di lavoro, non ha ottenuto dal superiore gerarchico la previa autorizzazione a non svolgere o a svolgere male il suo lavoro e, quindi, a non adempiere agli obblighi professionali che gli incombono durante l’orario di lavoro. In altre parole, per non trovarsi in una situazione di «assenza irregolare», il funzionario dovrebbe recarsi sul posto di lavoro e chiedere al suo superiore l’autorizzazione a lavorare male o a non lavorare.

41.

Poiché la nozione di «assenza» non è definita nello Statuto, il suo significato si ricava dal suo senso abituale nel linguaggio comune nonché dall’economia e dagli obiettivi della normativa di cui essa fa parte ( 10 ).

1. Sui termini dell’articolo 60, primo comma, dello Statuto

42.

L’articolo 60, primo comma, dello Statuto dispone che, salvo in caso di malattia o di infortunio, il funzionario può assentarsi solo se è stato precedentemente autorizzato dal superiore gerarchico. In mancanza, l’assenza è considerata irregolare e, fatta salva l’eventuale azione disciplinare, tale assenza è imputata sulla durata del congedo ordinario o, qualora esso sia stato esaurito, sulla retribuzione del funzionario.

43.

Rilevo, in primo luogo, che la nozione di «assenza» utilizzata all’articolo 60, primo comma, dello Statuto è tradotta in modo uniforme in tutte le versioni linguistiche dello Statuto ( 11 ). Solo la versione in lingua tedesca si distingue in quanto la nozione di «assenza» è tradotta con il termine «fernbleiben», che va inteso come «restare lontano», il che implica, più propriamente, una distanza fisica dell’interessato.

44.

Nel linguaggio comune, la nozione di «assenza» serve a designare il fatto che qualcuno o qualcosa non si trova nel luogo in cui ci si attende che sia ( 12 ). Può trattarsi, ad esempio, di una persona che abbandona la propria casa, di un insegnante che non tiene la sua lezione, di uno studente che non si presenta in classe o non partecipa a un’attività cui è tenuto a partecipare, o ancora di una persona che non compare dinanzi a un tribunale. Nell’accezione giuridica, l’assenza è definita come lo stato di una persona cui non si sa cosa sia accaduto, in quanto essa non sia più comparsa nel luogo del suo domicilio o della sua residenza senza avere dato notizie ai congiunti ( 13 ). L’assenza di una persona comporta l’applicazione di un regime giuridico particolare, a tutela dei diritti dell’assente, per il fatto che un «assente, per legge, non è né vivo né morto» ( 14 ). L’assente è, in una prima fase, presunto vivo, e successivamente, in una seconda fase, presunto morto ( 15 ). In concreto, l’assenza di una persona può quindi tradursi solo nella sua assenza fisica. L’espressione «[s]alvo in caso di malattia o di infortunio» utilizzata all’articolo 60, primo comma, dello Statuto illustra peraltro chiaramente l’intenzione del legislatore dell’Unione di riferirsi a situazioni nelle quali il funzionario non è fisicamente presente sul posto di lavoro a motivo di un’inabilità al lavoro talora immediata ( 16 ).

45.

Rilevo, in secondo luogo, che l’articolo 60 dello Statuto si riferisce solo all’«assenza» del funzionario senza alcuna ulteriore precisazione o menzione relativa alla condotta, alla competenza o al rendimento di cui il funzionario dia prova durante l’orario di lavoro.

46.

Inoltre, il funzionario è considerato in una situazione di «assenza irregolare» per la sola ragione che non ha ottenuto la precedente autorizzazione del superiore gerarchico. Non viene fatta alcuna menzione di una qualsiasi mancanza da parte del funzionario agli obblighi professionali che gli incombono durante l’orario di lavoro ai sensi degli articoli 21 e 55 dello Statuto.

47.

A tale proposito, sottolineo che la natura delle misure previste all’articolo 60, primo comma, dello Statuto non corrisponde all’oggetto e alla finalità delle sanzioni disciplinari di cui all’articolo 9 dell’allegato IX dello Statuto. Le misure alle quali si espone il funzionario che si trovi in una situazione di assenza irregolare sono tassativamente enunciate dal legislatore dell’Unione. La revoca dei giorni di congedo o, in caso di esaurimento di quest’ultimo, la perdita della retribuzione per il periodo eccedente sono misure che, per la loro natura e i loro effetti, sono dirette a compensare l’assenza fisica del funzionario e non a biasimarlo o ad ammonirlo in ragione della cattiva condotta o dell’indisponibilità di cui abbia dato prova durante l’orario di lavoro. Come rilevato dal Tribunale nella sentenza dell’8 luglio 1998, Aquilino/Consiglio ( 17 ), si tratta di recuperare l’«equivalente pecuniario» dell’assenza del funzionario dalla sua retribuzione ( 18 ).

48.

Inoltre, l’espressione «[f]atta salva l’eventuale applicazione delle disposizioni previste in materia disciplinare», utilizzata all’articolo 60, primo comma, dello Statuto, dimostra molto chiaramente la volontà del legislatore dell’Unione di non confondere l’applicazione delle norme enunciate all’articolo 60, primo comma, dello Statuto con l’attuazione di un procedimento disciplinare di cui all’articolo 86 dello Statuto. Pertanto, l’adozione delle misure previste all’articolo 60, primo comma, dello Statuto, volte a compensare, specularmente, l’assenza irregolare del funzionario sulla durata del suo congedo ordinario o, in caso di esaurimento di quest’ultimo, sulla sua retribuzione, non esclude l’avvio di un procedimento disciplinare né l’adozione di sanzioni disciplinari ai sensi dell’articolo 86 e dell’allegato IX dello Statuto qualora la sua condotta, al di là della sua sola assenza, lo giustifichi.

49.

Alla luce di tali elementi, ritengo che l’interpretazione adottata dal Tribunale al punto 79 dell’ordinanza impugnata riguardo alla portata dell’articolo 60, primo comma, dello Statuto e, in particolare, alla nozione di «assenza» del funzionario non trovi sostegno nei termini di tale disposizione.

50.

Ritengo che l’economia e gli obiettivi del testo in cui si inscrive l’articolo 60, primo comma, dello Statuto confermino, al pari del suo tenore letterale, che l’assenza del funzionario deve essere valutata tenendo conto solo della sua presenza fisica sul posto di lavoro e non della competenza, del rendimento e della condotta di cui egli dia prova durante l’orario di lavoro.

2. Sull’economia e gli obiettivi dello Statuto

51.

L’articolo 60 è contenuto nel titolo IV dello Statuto, intitolato «Condizioni di lavoro del funzionario».

52.

Il titolo IV dello Statuto è composto da tre capitoli. Il capitolo 1 riguarda la «[d]urata del lavoro», mentre il capitolo 2 concerne i «[c]ongedi» e, infine, il capitolo 3 ha per oggetto i «[g]iorni festivi». Lo Statuto distingue quindi nettamente il tempo di lavoro del funzionario di cui al capitolo 1 – che si trova nel luogo di lavoro durante l’orario di lavoro – dal tempo in cui il funzionario è assente dal luogo di lavoro in ragione di congedi presi ai sensi del capitolo 2 o di giorni festivi di cui al capitolo 3.

53.

L’articolo 60 dello Statuto si inscrive nel capitolo 2, dedicato ai «[c]ongedi» ( 19 ).

54.

Gli articoli che lo precedono, vale a dire gli articoli da 57 a 59 dello Statuto, definiscono i diversi tipi di congedi cui il funzionario ha diritto nell’esecuzione del suo contratto di lavoro. Essi riguardano tutti situazioni nelle quali il funzionario si trova in un periodo di inattività lavorativa e non è fisicamente presente sul posto di lavoro. Il congedo ordinario di cui all’articolo 57 dello Statuto è quindi inteso a permettere al funzionario di beneficiare di un riposo effettivo e di godere di un periodo di distensione e di svago ( 20 ). Il congedo di maternità, stabilito all’articolo 58 dello Statuto è inteso, dal canto suo, a tutelare la funzionaria durante la sua gravidanza e dopo il parto evitandole il cumulo degli oneri derivanti dal contemporaneo svolgimento di un’attività lavorativa ( 21 ). Il congedo per malattia o infortunio, previsto all’articolo 59 dello Statuto, garantisce del pari un periodo durante il quale il lavoratore è esentato dall’obbligo di presentarsi fisicamente sul posto di lavoro affinché possa ristabilirsi da una malattia che dà luogo a incapacità lavorativa ( 22 ).

55.

L’articolo 60 dello Statuto è collocato dopo tali disposizioni.

56.

Imponendo al funzionario di ottenere l’autorizzazione del suo superiore gerarchico per assentarsi dal posto di lavoro, al di fuori dei casi di malattia o di infortunio, tale articolo mira a conciliare l’assenza del funzionario dal posto di lavoro con le esigenze del suo servizio ed eventualmente con quelle del rispetto delle norme del regime comune di assicurazione malattia.

57.

Tenuto conto dell’oggetto e della collocazione di tale articolo nell’ambito del capitolo 2 – si tratta della disposizione finale –, la norma ivi enunciata e le misure da esso previste sono destinate, a mio avviso, ad applicarsi quando il funzionario sia assente o debba assentarsi dal posto di lavoro. I provvedimenti ivi previsti sono quindi la mera conseguenza dell’assenza irregolare del funzionario dal posto di lavoro. Poiché l’assenza è calcolata in giorni o mezze giornate, il provvedimento di cui all’articolo 60, primo comma, dello Statuto si concretizza nella decurtazione di un numero corrispondente di giorni o mezze giornate dal monte dei giorni di congedo ordinario residui o, eventualmente, della corrispondente retribuzione.

58.

Un regime siffatto non è quindi inteso a disciplinare e sanzionare il comportamento tenuto dal funzionario o le prestazioni di lavoro da lui effettivamente e realmente fornite durante l’«orario di lavoro».

59.

Dalla giurisprudenza elaborata dalla Corte nel contesto della direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro ( 23 ), che è applicabile alle istituzioni ( 24 ), risulta che le nozioni di «orario di lavoro» e di «periodo di riposo» si escludono a vicenda ( 25 ). Come ha rilevato la Corte, la nozione di «orario di lavoro» è definita come qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell’esercizio della sua attività o delle sue funzioni, conformemente alle legislazioni e/o prassi nazionali ( 26 ).

60.

Nel contesto della funzione pubblica dell’Unione, ricordo che l’articolo 21 dello Statuto si inscrive espressamente nel titolo II dello stesso, relativo ai «[d]overi e diritti del funzionario» nel quadro dell’esecuzione del suo contratto di lavoro e impone un dovere di assistere e consigliare i suoi superiori e di eseguire i compiti che gli sono affidati. Quanto all’articolo 55 dello Statuto, esso si inscrive nel titolo IV dello Statuto, relativo alle condizioni di lavoro del funzionario, e, in particolare, nel capitolo 1, intitolato «Durata del lavoro». Tale articolo definisce la portata dell’obbligo di disponibilità del funzionario durante il periodo in cui egli svolge la sua attività o le sue funzioni sulla base di un orario di lavoro settimanale. Dalla giurisprudenza risulta che l’essere a disposizione, ai sensi dell’articolo 55 dello Statuto, è inteso come disponibilità fisica e temporale presso l’istituzione ( 27 ).

61.

Il funzionario che venga meno a tali obblighi professionali durante l’«orario di lavoro», in quanto non svolge i compiti che gli sono stati affidati conformemente ai requisiti enunciati agli articoli 21 e 55 dello Statuto, non è soggetto al regime previsto all’articolo 60, primo comma, dello Statuto, bensì al regime del procedimento disciplinare di cui all’articolo 86 dello Statuto.

62.

Si tratta di due regimi distinti, la cui applicazione dipende da motivi specifici e conduce all’adozione di provvedimenti nonché, se del caso, di sanzioni che hanno natura ed effetti chiaramente diversi.

63.

Ricordo che l’avvio di un procedimento disciplinare rientra nell’ambito delle norme specificamente stabilite nell’allegato IX dello Statuto, le quali prevedono garanzie procedurali per il funzionario. Rilevo, inoltre, che la ritenuta sulla retribuzione del funzionario non figura tra le sanzioni disciplinari previste dal legislatore dell’Unione all’articolo 9 di tale allegato. Infatti, diversamente dalla situazione in cui viene addebitato al funzionario di essersi assentato irregolarmente dal posto di lavoro, non è possibile quantificare un’eventuale violazione degli obblighi professionali, motivo per cui la sanzione disciplinare è stabilita sulla base dei criteri espressamente enunciati all’articolo 10 dell’allegato IX dello Statuto e, in particolare, della sua natura e gravità.

64.

Ritengo quindi che considerare che un funzionario presente sul posto di lavoro, che svolge male i suoi compiti, o si rende colpevole di insubordinazione, sia in una situazione di «assenza irregolare» e che, pertanto, si possano effettuare ritenute sulla sua retribuzione o sui suoi giorni di congedo costituisca uno sviamento del procedimento disciplinare. Siffatta qualificazione erronea dell’«assenza irregolare» ha l’effetto di infliggere a tale funzionario una sanzione pecuniaria che non è prevista dallo Statuto e senza che egli abbia potuto beneficiare delle garanzie di un regolare procedimento disciplinare.

65.

Alla luce degli elementi che precedono, ritengo che il Tribunale abbia commesso un errore di diritto nell’ordinanza impugnata, laddove ha dichiarato che il SEAE poteva considerare che la ricorrente si trovasse in una situazione di assenza irregolare ai sensi dell’articolo 60, primo comma, dello Statuto, in ragione dell’inosservanza degli obblighi professionali che le incombono in forza degli articoli 21 e 55 dello Statuto, e applicare, nei suoi confronti, una ritenuta sulla retribuzione.

66.

Tenuto conto di tutte le suesposte considerazioni, propongo alla Corte di dichiarare fondata la prima censura della quinta parte del motivo unico.

VII. Conclusione

67.

Alla luce delle precedenti considerazioni, propongo alla Corte di dichiarare fondata la prima censura della quinta parte del motivo unico dell’impugnazione proposta da WV.


( 1 ) Lingua originale: il francese.

( 2 ) Erwin Schrödinger era un fisico austriaco che nel 1935 immaginò un esperimento mentale noto anche come «paradosso di Schrödinger» per dimostrare i limiti della meccanica quantistica, secondo la quale una particella può trovarsi in due stati allo stesso tempo. Egli aveva ipotizzato di chiudere un gatto in una scatola con un dispositivo che permetta la diffusione di un gas letale innescato dalla disintegrazione di un atomo. Se la scatola è chiusa, e poiché la disintegrazione dell’atomo è aleatoria, non si può in nessun caso sapere se l’atomo si sia disintegrato. Esso si trova in due stati allo stesso tempo: intatto e disintegrato. Allo stesso modo, il gatto si trova in due stati allo stesso tempo: vivo e morto. Per contro, se si apre la scatola, il gatto appare in un unico stato: vivo o morto. Schrödinger intendeva dimostrare che ciò che è concepibile nella fisica quantistica in relazione agli atomi non lo è più quando si tratti di un soggetto familiare, come un gatto.

( 3 ) T‑471/18, non pubblicata; in prosieguo: l’«ordinanza impugnata», EU:T:2020:26.

( 4 ) In prosieguo: la «decisione controversa».

( 5 ) V., a titolo d’esempio, sentenze del 18 marzo 1975, Acton e a./Commissione (44/74, 46/74 e 49/74, EU:C:1975:42), o del 16 dicembre 2010, Lebedef/Commissione (T‑364/09 P, EU:T:2010:539).

( 6 ) Nella sentenza del 9 marzo 2021, Stadt Offenbach am Main (Periodo di reperibilità di un pompiere) (C‑580/19, EU:C:2021:183, punto 35), la Corte ha dichiarato che «il luogo di lavoro deve essere inteso come qualsiasi luogo in cui il lavoratore è chiamato a svolgere un’attività su ordine del suo datore di lavoro, anche nel caso in cui detto luogo non sia quello in cui esercita abitualmente la sua attività professionale».

( 7 ) In prosieguo: la «decisione di rigetto del reclamo».

( 8 ) V. punto 61 dell’ordinanza impugnata.

( 9 ) V., a tale proposito, le versioni linguistiche dell’articolo 59, paragrafo 1, secondo e terzo comma, dello Statuto.

( 10 ) V. sentenza del 17 dicembre 2020, BAKATI PLUS (C‑656/19, EU:C:2020:1045, punto 39 e giurisprudenza citata).

( 11 ) V., ad esempio, le versioni in lingua spagnola («ausentarse», «ausencia»), inglese («absent», «absence»), italiana («assentarsi», «assenza»), portoghese («ausentar‑se», «ausência»), o rumena («absenta», «absență»).

( 12 ) Definizione del dizionario Larousse.

( 13 ) V., a tale proposito, l’articolo 112 del code civil (codice civile) francese, ai sensi del quale, «[s]e una persona non è più comparsa nel luogo del suo domicilio o della sua residenza senza che se ne abbiano notizie, il giudice tutelare, su istanza degli interessati o del pubblico ministero, può dichiarare la presunzione di assenza».

( 14 ) V. Bellis, K., «La personnalité juridique et le cas de l’absent: le principe de l’unicité du patrimoine n’a pas dit son dernier mot», Revue Juridique de l’Ouest, Persée, Parigi, 2015, n. 1, pagg. da 9 a 46, in particolare punto 31 e nota 127, che fa riferimento a Fenet, P. A., Recueil complet des travaux préparatoires du Code civil, Hachette, Parigi, 1836, tomo 8, pag. 373.

( 15 ) Il regime giuridico dell’assenza si distingue dal regime giuridico applicabile in caso di scomparsa, che si basa su una presunzione di decesso, e da quello applicabile al decesso, che segna la fine della personalità giuridica.

( 16 ) V. sentenza del 4 ottobre 2018, Dicu (C‑12/17, EU:C:2018:799, punto 32).

( 17 ) T‑130/96, EU:T:1998:159.

( 18 ) V. sentenza dell’8 luglio 1998, Aquilino/Consiglio (T‑130/96, EU:T:1998:159, punto 71).

( 19 ) Nel linguaggio comune, la nozione di «congedo» designa il periodo in cui il lavoratore è autorizzato a cessare temporaneamente il suo lavoro in occasione, ad esempio, di una vacanza o a causa di una malattia. La nozione di «congedi» si distingue dalla nozione di «giorni festivi» di cui al capitolo 3, i quali non implicano che il lavoratore debba ottenere una precedente autorizzazione prima di assentarsi dal posto di lavoro.

( 20 ) V., a tale proposito, sentenze del 6 novembre 2018, Kreuziger (C‑619/16, EU:C:2018:872, punto 40 e giurisprudenza citata), e del 4 giugno 2020, Fetico e a. (C‑588/18, EU:C:2020:420, punto 33 e giurisprudenza citata).

( 21 ) V., segnatamente, sentenza del 18 novembre 2020, Syndicat CFTC (C‑463/19, EU:C:2020:932, punto 52 e giurisprudenza citata).

( 22 ) V., segnatamente, ordinanza del 21 febbraio 2013, Maestre García (C‑194/12, EU:C:2013:102, punto 18 e giurisprudenza citata).

( 23 ) GU 2003, L 299, pag. 9.

( 24 ) V. sentenza del 19 settembre 2013, Riesame Commissione/Strack (C‑579/12 RX‑II, EU:C:2013:570, punto 43), nonché articolo 1 sexies, paragrafo 2, dello Statuto.

( 25 ) V. sentenza del 21 febbraio 2018, Matzak (C‑518/15, EU:C:2018:82, punto 55 e giurisprudenza citata).

( 26 ) V. sentenza del 9 marzo 2021, Stadt Offenbach am Main (Periodo di reperibilità di un pompiere) (C‑580/19, EU:C:2021:183, punto 29 e giurisprudenza citata).

( 27 ) V. sentenza del 21 aprile 1994, Campogrande/Commissione (C‑22/93 P, EU:C:1994:164, punti 1920).