23.5.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 207/7 |
Ordinanza della Corte (Ottava Sezione) del 10 gennaio 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Amtsgericht Hamburg — Germania) — EL, CP / Ryanair DAC
(Causa C-287/20) (1)
(Rinvio pregiudiziale - Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte - Trasporti aerei - Regolamento (CE) n. 261/2004 - Articolo 5, paragrafo 3 - Regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di cancellazione del volo o di ritardo prolungato - Esonero dall’obbligo di compensazione - Nozione di «circostanze eccezionali» - Sciopero del personale di cabina e dei piloti - Circostanze «interne» ed «esterne» all’attività del vettore aereo operativo - Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea - Articoli 12 et 28 - Insussistenza di pregiudizio alla libertà di riunione e di associazione dei lavoratori nonché al diritto di negoziazione del vettore aereo)
(2022/C 207/09)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Amtsgericht Hamburg
Parti nel procedimento principale
Ricorrenti: EL, CP
Convenuta: Ryanair DAC
Dispositivo
L’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91, deve essere interpretato nel senso che un movimento di sciopero indetto da un sindacato del personale di cabina e dei piloti di un vettore aereo operativo e diretto a far valere le rivendicazioni di tali lavoratori non rientra nella nozione di «circostanza eccezionale» ai sensi di detta disposizione, essendo irrilevante a tale riguardo l’esistenza di negoziazioni preliminari con i rappresentanti dei lavoratori.