23.5.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 207/4


Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 31 marzo 2022 — Commissione europea / Repubblica portoghese

(CausaC-687/20) (1)

(«Inadempimento di uno Stato - Ambiente - Direttiva 2002/49/CE - Determinazione e gestione del rumore ambientale - Agglomerati, assi stradali principali e assi ferroviari principali - Articolo 7, paragrafo 2 - Mappe acustiche strategiche - Articolo 8, paragrafo 2 - Piani d’azione - Articolo 10, paragrafo 2 - Allegato VI - Dati risultanti dalle mappe acustiche strategiche - Sintesi dei piani d’azione - Omessa comunicazione alla Commissione europea nei termini previsti»)

(2022/C 207/05)

Lingua processuale: il portoghese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: M. Noll-Ehlers e G. Braga da Cruz, agenti)

Convenuta: Repubblica portoghese (rappresentanti: M. Pimenta, P. Barros da Costa, H. Almeida, J. Reis Silva e L. Inez Fernandes, agenti)

Dispositivo

1)

La Repubblica portoghese, da un lato, non avendo elaborato mappe acustiche strategiche relative agli assi stradali principali PT_a_rd00410, PT_a_rd00458, PT_a_rd00460, PT_a_rd00462 e PT_a_rd00633 né piani d’azione per gli agglomerati di Amadora e di Porto nonché per gli assi stradali e ferroviari principali di cui all’allegato alla presente sentenza, e, dall’altro, non avendo comunicato alla Commissione europea i dati risultanti da tali mappe né le sintesi di tali piani d’azione, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’articolo 7, paragrafo 2, primo comma, dell’articolo 8, paragrafo 2, e dell’articolo 10, paragrafo 2, della direttiva 2002/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2002, relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale, in combinato disposto con l’allegato VI di quest’ultima.

2)

La Repubblica portoghese è condannata alle spese.


(1)  GU C 62 del 22.2.2021.