30.5.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 213/14


Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 7 aprile 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour de cassation — Francia) — V A, Z A / TP

(Causa C-645/20) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Cooperazione giudiziaria in materia civile - Regolamento (UE) n. 650/2012 - Articolo 10 - Competenza sussidiaria in materia di successioni - Residenza abituale del defunto al momento del decesso situata in uno Stato non vincolato dal regolamento (UE) n. 650/2012 - Defunto che ha la cittadinanza di uno Stato membro e possiede beni in tale Stato membro - Obbligo per il giudice adito di detto Stato membro di esaminare d’ufficio i criteri della sua competenza sussidiaria - Nomina di un curatore dell’eredità)

(2022/C 213/16)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Cour de cassation

Parti nel procedimento principale

Ricorrenti: V A, Z A

Convenuto: TP

Dispositivo

L’articolo 10, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 650/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni e all’accettazione e all’esecuzione degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo, deve essere interpretato nel senso che il giudice di uno Stato membro deve rilevare d’ufficio la propria competenza in base alla norma sulla competenza sussidiaria prevista da tale disposizione quando, essendo stato adito sulla base della regola di competenza generale stabilita all’articolo 4 di tale regolamento, constata di non essere competente ai sensi di quest’ultima disposizione.


(1)  GU C 53 del 15.2.2021.