24.10.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 408/10


Sentenza della Corte (Prima Sezione) dell’8 settembre 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tallinna Halduskohus — Estonia) — AS Lux Express Estonia / Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

(Causa C-614/20) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Regolamento (CE) n. 1370/2007 - Servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia - Norma generale che impone un obbligo di trasporto gratuito di alcune categorie di passeggeri - Obbligo per l’autorità competente di concedere agli operatori una compensazione di servizio pubblico - Metodo di calcolo)

(2022/C 408/11)

Lingua processuale: l'estone

Giudice del rinvio

Tallinna Halduskohus

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: AS Lux Express Estonia

Convenuto: Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

Dispositivo

1)

L’articolo 2, lettera e), del regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1191/69 e (CEE) n. 1107/70, come modificato dal regolamento (UE) 2016/2338 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2016,

dev’essere interpretato nel senso che:

rientra nella nozione di «obbligo di servizio pubblico», di cui a tale disposizione, l’obbligo previsto in una disposizione legislativa nazionale, per le imprese che effettuano nel territorio dello Stato membro interessato un servizio pubblico di trasporto su strada e per ferrovia, di trasportare gratuitamente e senza ricevere una compensazione da parte dello Stato talune categorie di passeggeri, in particolare i bambini in età prescolare e talune categorie di persone affette da disabilità.

2)

L’articolo 3, paragrafo 2, e l’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), i), del regolamento n. 1370/2007, come modificato dal regolamento 2016/2338,

devono essere interpretati nel senso che:

le autorità competenti sono tenute a concedere alle imprese che effettuano nel territorio dello Stato membro interessato un servizio pubblico di trasporto su strada e per ferrovia una compensazione per l’effetto finanziario netto, positivo o negativo, sui costi sostenuti e sui ricavi originati dal rispetto dell’obbligo per tali imprese, stabilito da una norma generale, di trasportare gratuitamente talune categorie di passeggeri, in particolare, i bambini in età prescolare e talune categorie di persone affette da disabilità.

3)

L’articolo 3, paragrafo 2, e il punto 2 dell’allegato del regolamento n. 1370/2007, come modificato dal regolamento 2016/2338,

devono essere interpretati nel senso che:

le compensazioni per l’effetto finanziario netto, positivo o negativo, sui costi sostenuti e sui ricavi originati dall’assolvimento degli obblighi tariffari stabiliti da norme generali, finalizzati a stabilire tariffe massime per talune categorie di passeggeri, devono essere concesse conformemente ai principi definiti nell’articolo 4, nell’articolo 6 e nell’allegato di tale regolamento, secondo modalità che impediscano una compensazione eccessiva. La compensazione non può eccedere un importo corrispondente all’effetto finanziario netto, equivalente alla somma delle incidenze, positive o negative, dell’assolvimento degli obblighi di servizio pubblico sulle spese e sulle entrate dell’operatore di servizio pubblico, le quali sono calcolate mettendo a confronto la situazione in cui l’obbligo del servizio pubblico è assolto con la situazione che sarebbe esistita qualora l’obbligo non fosse stato assolto.


(1)   GU C 35 dell’1.2.2021.