6.12.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 490/14


Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 6 ottobre 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Varhoven kasatsionen sad (Bulgaria) — Bulgaria) — Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej reprezentowany przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad / TOTO SpA — Costruzioni Generali, Vianini Lavori SpA

(Causa C-581/20) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Cooperazione giudiziaria in materia civile - Regolamento (UE) n. 1215/2012 - Articolo 1, paragrafo 1 - Materia civile e commerciale - Articolo 35 - Provvedimenti provvisori e cautelari - Azione fondata su un contratto di lavori di costruzione di una superstrada pubblica concluso tra un’autorità pubblica e due società di diritto privato - Domanda di provvedimenti provvisori connessa alle penali e alle garanzie derivanti da tale contratto - Decisione cautelare già pronunciata da un giudice competente nel merito)

(2021/C 490/13)

Lingua processuale: il bulgaro

Giudice del rinvio

Varhoven kasatsionen sad

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej reprezentowany przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad

Convenute: TOTO SpA — Costruzioni Generali, Vianini Lavori SpA

Dispositivo

1)

L’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, dev’essere interpretato nel senso che un’azione cautelare promossa e proseguita, secondo le norme di diritto comune, dinanzi a un’autorità giurisdizionale di uno Stato membro, vertente su penali a titolo dell’esecuzione di un contratto di lavori di costruzione di una superstrada pubblica concluso al termine di una procedura di aggiudicazione di appalti nell’ambito della quale l’amministrazione aggiudicatrice è un’autorità pubblica rientra nella nozione di «materia civile e commerciale», ai sensi di tale disposizione.

2)

L’articolo 35 del regolamento n. 1215/2012 dev’essere interpretato nel senso che l’autorità giurisdizionale di uno Stato membro chiamata a pronunciarsi su una domanda di provvedimenti provvisori o cautelari ai sensi di tale disposizione non è tenuta a dichiararsi incompetente qualora l’autorità giurisdizionale di un altro Stato membro, competente a conoscere nel merito, abbia già statuito su una domanda avente lo stesso oggetto e lo stesso titolo e proposta tra le stesse parti.

3)

L’articolo 35 del regolamento n. 1215/2012 dev’essere interpretato nel senso che una domanda di provvedimenti provvisori o cautelari dev’essere esaminata alla luce della legge dello Stato membro dell’autorità giurisdizionale adita e non osta a una normativa nazionale che non autorizza un’azione cautelare relativa a un ricorso vertente su un credito pecuniario nei confronti dello Stato o di un’autorità pubblica.


(1)  GU C 28 del 25.1.2021.