27.6.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 244/8


Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 5 maggio 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'État — Francia) — Association France Nature Environnement / Premier ministre, Ministre de la Transition écologique et solidaire

(Causa C-525/20) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Ambiente - Direttiva 2000/60/CE - Quadro per l’azione dell’Unione europea in materia di acque - Articolo 4, paragrafo 1, lettera a) - Obiettivi ambientali relativi alle acque superficiali - Obbligo degli Stati membri di non autorizzare un programma o un progetto che può provocare un deterioramento dello stato di un corpo idrico superficiale - Nozione di «deterioramento» dello stato di un corpo idrico superficiale - Articolo 4, paragrafi 6 e 7 - Deroghe al divieto di deterioramento - Presupposti - Programma o progetto che ha impatti temporanei di breve durata e senza conseguenze a lungo termine sullo stato di un corpo idrico superficiale)

(2022/C 244/10)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Conseil d'État

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: Association France Nature Environnement

Resistenti: Premier ministre, Ministre de la Transition écologique et solidaire

Dispositivo

L’articolo 4 della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l’azione comunitaria in materia di acque, deve essere interpretato nel senso che esso non consente agli Stati membri, quando valutano la compatibilità di un programma o di un progetto particolare con l’obiettivo di impedire il deterioramento della qualità delle acque, di non tener conto di impatti temporanei di breve durata e senza conseguenze a lungo termine su queste ultime, a meno che non sia manifesto che simili impatti hanno, per loro natura, solo scarsa incidenza sullo stato dei corpi idrici interessati e non possono comportarne un «deterioramento» ai sensi di detta disposizione. Qualora, nell’ambito della procedura di autorizzazione di un programma o di un progetto, le autorità nazionali competenti determinino che esso può provocare un simile deterioramento, tale programma o tale progetto può essere autorizzato, anche se detto deterioramento è di carattere temporaneo, solo se sono soddisfatte le condizioni previste all’articolo 4, paragrafo 7, della suddetta direttiva.


(1)  GU C 35 del 1.2.2021.