24.7.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 261/23


Sentenza della Corte (Prima Sezione) dell’8 giugno 2023 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato — Italia) — Fastweb SpA, Tim SpA, Vodafone Italia SpA, Wind Tre SpA / Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

[Causa C-468/20 (1), Fastweb e a. (Cadenza di fatturazione)])

(Rinvio pregiudiziale - Reti e servizi di comunicazione elettronica - Direttive 2002/19/CE, 2002/20/CE, 2002/21/CE e 2002/22/CE - Articolo 49 TFUE - Libertà di stabilimento - Articolo 56 TFUE - Libera prestazione di servizi - Normativa nazionale che attribuisce all’autorità nazionale di regolamentazione il potere di imporre agli operatori di servizi di telefonia una cadenza minima per il rinnovo delle offerte e una cadenza minima per la fatturazione - Tutela dei consumatori - Principio di proporzionalità - Principio della parità di trattamento)

(2023/C 261/32)

Lingua processuale: l’italiano

Giudice del rinvio

Consiglio di Stato

Parti nel procedimento principale

Appellanti: Fastweb SpA, Tim SpA, Vodafone Italia SpA, Wind Tre SpA

Appellata: Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Nei confronti di: Telecom Italia SpA, Vodafone Italia SpA, Associazione Movimento Consumatori, U.Di.Con — Unione per la Difesa dei Consumatori, Wind Tre SpA, Assotelecomunicazioni (Asstel), Eolo SpA, Coordinamento delle associazioni per la tutela dell’ambiente e dei diritti degli utenti e consumatori (Codacons), Associazione degli utenti per i diritti telefonici — A.U.S. TEL ONLUS, Altroconsumo, Federconsumatori

Dispositivo

Gli articoli 49 e 56 TFUE nonché l’articolo 8, paragrafo 1, primo comma, paragrafo 2, lettera a), paragrafo 4, lettere b) e d), e paragrafo 5, lettera b), della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro), come modificata dalla direttiva 2009/140/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, nonché gli articoli da 20 a 22 della direttiva 2002/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica (direttiva servizio universale), come modificata dalla direttiva 2009/136/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in combinato disposto con i principi di proporzionalità e di parità di trattamento,

devono essere interpretati nel senso che:

non ostano a una normativa nazionale che attribuisce all’autorità nazionale di regolamentazione il potere di adottare una decisione che, da un lato, impone agli operatori di servizi di telefonia mobile di praticare una cadenza di rinnovo delle offerte commerciali e una cadenza di fatturazione che non siano inferiori a quattro settimane e, dall’altro, impone agli operatori di servizi di telefonia fissa e di servizi ad essi collegati una cadenza di rinnovo di tali offerte e una cadenza di fatturazione su base mensile o suoi multipli, a condizione che le due categorie di servizi di cui trattasi si trovino, alla luce dell’oggetto e dello scopo di detta normativa nazionale, in situazioni diverse.


(1)  GU C 257 del 4.7.2022.