19.4.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 165/13


Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 24 febbraio 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'État — Belgio) — Namur-Est Environnement ASBL / Région wallonne

(Causa C-463/20) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Ambiente - Direttiva 2011/92/UE - Valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti - Direttiva 92/43/CEE - Conservazione degli habitat naturali - Articolazione tra la procedura di valutazione e di autorizzazione di cui all’articolo 2 della direttiva 2011/92/UE e una procedura nazionale di deroga alle misure di protezione delle specie previste dalla direttiva 92/43/CEE - Nozione di «autorizzazione» - Processo decisionale complesso - Obbligo di valutazione - Ambito di applicazione ratione materiae - Fase procedurale in cui deve essere garantita la partecipazione del pubblico al processo decisionale)

(2022/C 165/15)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Conseil d'État

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: Namur-Est Environnement ASBL

Resistente: Région wallonne

Dispositivo

1)

La direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, deve essere interpretata nel senso che una decisione adottata in forza dell’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, che autorizza un committente a derogare alle misure applicabili in materia di protezione delle specie, per realizzare un progetto, ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2011/92, rientra nel processo di autorizzazione di tale progetto, ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, lettera c), di tale direttiva, nel caso in cui, da un lato, la realizzazione di detto progetto non possa intervenire senza che il committente abbia ottenuto tale decisione e, dall’altro, l’autorità competente ad autorizzare un tale progetto mantenga la possibilità di valutarne l’impatto ambientale in maniera più rigorosa di quanto sia stato fatto nella decisione.

2)

La direttiva 2011/92 deve essere interpretata, tenuto conto in particolare dei suoi articoli 6 e 8, nel senso che l’adozione di una decisione preliminare che autorizza un committente a derogare alle misure applicabili in materia di protezione delle specie, per realizzare un progetto, ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, lettera a), di tale direttiva, non deve essere necessariamente preceduta da una partecipazione del pubblico, purché tale partecipazione sia garantita in maniera effettiva prima dell’adozione della decisione che l’autorità competente deve prendere per l’eventuale autorizzazione di tale progetto.


(1)  GU C 9 dell’11.1.2021.