19.4.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 165/13


Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 24 febbraio 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato — Italia) — PJ / Agenzia delle dogane e dei monopoli — Ufficio dei monopoli per la Toscana, Ministero dell'Economia e delle Finanze

(Causa C-452/20) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Ravvicinamento delle legislazioni - Direttiva 2014/40/UE - Articolo 23, paragrafo 3 - Convenzione quadro dell’Organizzazione mondiale della sanità per la lotta contro il tabagismo - Divieto di vendere prodotti del tabacco ai minori - Regime sanzionatorio - Sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive - Obbligo, per i venditori di prodotti del tabacco, di verificare l’età dell’acquirente all’atto della vendita di tali prodotti - Sanzione pecuniaria - Esercizio dell’attività di rivendita di tabacchi - Sospensione della licenza all’esercizio dell’attività per un periodo di quindici giorni - Principio di proporzionalità - Principio di precauzione)

(2022/C 165/14)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Consiglio di Stato

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: PJ

Convenuti: Agenzia delle dogane e dei monopoli — Ufficio dei monopoli per la Toscana, Ministero dell'Economia e delle Finanze

Dispositivo

Il principio di proporzionalità deve essere interpretato nel senso che non osta a una normativa nazionale che, per il caso di prima violazione del divieto di vendere prodotti del tabacco ai minori, prevede a carico dell’operatore economico che sia incorso in tale violazione, oltre all’irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria, la sospensione per un periodo di quindici giorni della licenza all’esercizio dell’attività di rivendita di tali prodotti, purché detta normativa non ecceda i limiti di quanto è appropriato e necessario alla realizzazione dell’obiettivo di proteggere la salute umana e di ridurre, in particolare, la diffusione del fumo tra i giovani.


(1)  GU C 423 del 7.12.2020.