20.12.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 513/13


Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 21 ottobre 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Kúria — Ungheria) — CHEP Equipment Pooling NV / Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága

(Causa C-396/20) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Fiscalità - Imposta sul valore aggiunto (IVA) - Modalità per il rimborso dell’IVA ai soggetti passivi non stabiliti nello Stato membro di rimborso - Direttiva 2008/9/CE - Articolo 20, paragrafo 1 - Richiesta di informazioni aggiuntive da parte dello Stato membro di rimborso - Elementi che possono essere oggetto di una richiesta di informazioni aggiuntive - Discrepanza tra l’importo indicato nella richiesta di rimborso e l’importo indicato nelle fatture presentate - Principio di buona amministrazione - Principio di neutralità dell’IVA - Termine di decadenza - Conseguenze per la rettifica dell’errore del soggetto passivo)

(2021/C 513/19)

Lingua processuale: l'ungherese

Giudice del rinvio

Kúria

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: CHEP Equipment Pooling NV

Convenuta: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága

Dispositivo

L’articolo 20, paragrafo 1, della direttiva 2008/9/CE del Consiglio, del 12 febbraio 2008, che stabilisce norme dettagliate per il rimborso dell’imposta sul valore aggiunto, previsto dalla direttiva 2006/112/CE, ai soggetti passivi non stabiliti nello Stato membro di rimborso, ma in un altro Stato membro, letto alla luce dei principi di neutralità fiscale e di buona amministrazione, deve essere interpretato nel senso che esso osta a che l’amministrazione tributaria dello Stato membro di rimborso, qualora abbia acquisito la certezza — se del caso alla luce delle informazioni aggiuntive fornite dal soggetto passivo — che l’importo dell’imposta sul valore aggiunto effettivamente assolta a monte, quale indicato nella fattura allegata alla richiesta di rimborso, sia superiore all’importo che figura su detta richiesta, proceda al rimborso dell’imposta sul valore aggiunto soltanto nei limiti di quest’ultimo importo, senza avere precedentemente invitato il soggetto passivo, con diligenza e utilizzando i mezzi che le sembrano più appropriati, a rettificare la sua richiesta di rimborso mediante una richiesta da considerarsi introdotta alla data della richiesta iniziale.


(1)  GU C 423 del 7.12.2020.