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15.11.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 462/21 |
Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 2 settembre 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte costituzionale — Italia) — O.D. e a. / Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS)
(Causa C-350/20) (1)
(Rinvio pregiudiziale - Direttiva 2011/98/UE - Diritti per i lavoratori di paesi terzi titolari di un permesso unico - Articolo 12 - Diritto alla parità di trattamento - Previdenza sociale - Regolamento (CE) n. 883/2004 - Coordinamento dei sistemi previdenziali - Articolo 3 - Prestazioni di maternità e di paternità - Prestazioni familiari - Normativa di uno Stato membro che esclude i cittadini di paesi terzi titolari di un permesso unico dal beneficio di un assegno di natalità e di un assegno di maternità)
(2021/C 462/21)
Lingua processuale: l’italiano
Giudice del rinvio
Corte costituzionale
Parti nel procedimento principale
Ricorrenti: O.D., R.I.H.V., B.O., F.G., M.K.F.B., E.S., N.P., S.E.A.
Convenuto: Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS)
con l’intervento di: Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dispositivo
L’articolo 12, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 2011/98/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativa a una procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico che consente ai cittadini di paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro e a un insieme comune di diritti per i lavoratori di paesi terzi che soggiornano regolarmente in uno Stato membro, deve essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale che esclude i cittadini di paesi terzi di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettere b) e c), di tale direttiva dal beneficio di un assegno di natalità e di un assegno di maternità previsti da detta normativa.