15.11.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 462/21


Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 2 settembre 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte costituzionale — Italia) — O.D. e a. / Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS)

(Causa C-350/20) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Direttiva 2011/98/UE - Diritti per i lavoratori di paesi terzi titolari di un permesso unico - Articolo 12 - Diritto alla parità di trattamento - Previdenza sociale - Regolamento (CE) n. 883/2004 - Coordinamento dei sistemi previdenziali - Articolo 3 - Prestazioni di maternità e di paternità - Prestazioni familiari - Normativa di uno Stato membro che esclude i cittadini di paesi terzi titolari di un permesso unico dal beneficio di un assegno di natalità e di un assegno di maternità)

(2021/C 462/21)

Lingua processuale: l’italiano

Giudice del rinvio

Corte costituzionale

Parti nel procedimento principale

Ricorrenti: O.D., R.I.H.V., B.O., F.G., M.K.F.B., E.S., N.P., S.E.A.

Convenuto: Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS)

con l’intervento di: Presidenza del Consiglio dei Ministri

Dispositivo

L’articolo 12, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 2011/98/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativa a una procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico che consente ai cittadini di paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro e a un insieme comune di diritti per i lavoratori di paesi terzi che soggiornano regolarmente in uno Stato membro, deve essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale che esclude i cittadini di paesi terzi di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettere b) e c), di tale direttiva dal beneficio di un assegno di natalità e di un assegno di maternità previsti da detta normativa.


(1)  GU C 329 del 5.10.2020.