10.1.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 11/10


Sentenza della Corte (Prima Sezione) dell’11 novembre 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour de cassation — Francia) — Bank Sepah / Overseas Financial Limited, Oaktree Finance Limited

(Causa C-340/20) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Politica estera e di sicurezza comune (PESC) - Misure restrittive contro la Repubblica islamica dell’Iran - Regolamento (CE) n. 423/2007 - Congelamento dei fondi di persone, entità od organismi riconosciuti dal Consiglio dell’Unione europea come partecipanti alla proliferazione nucleare - Nozioni di «congelamento di fondi» e di «congelamento di risorse economiche» - Possibilità di applicare una misura conservativa su fondi e risorse economiche congelati - Credito antecedente al congelamento dei beni ed estraneo al programma nucleare e balistico iraniano)

(2022/C 11/13)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Cour de cassation

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: Bank Sepah

Convenuti: Overseas Financial Limited, Oaktree Finance Limited

Dispositivo

1)

L’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 423/2007 del Consiglio, del 19 aprile 2007, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran, letto in combinato disposto con l’articolo 1, lettere h) e j), del medesimo regolamento n. 423/2007, l’articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 961/2010 del Consiglio, del 25 ottobre 2010, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran e che abroga il regolamento n. 423/2007, letto in combinato disposto con l’articolo 1, lettere h) e i), del medesimo regolamento n. 961/2010, e l’articolo 23, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 267/2012 del Consiglio, del 23 marzo 2012, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran e che abroga il regolamento n. 961/2010, letto in combinato disposto con l’articolo 1, lettere j) e k), del medesimo regolamento n. 267/2012, devono essere interpretati nel senso che essi ostano a che, su fondi o risorse economiche sottoposti a congelamento nell’ambito della politica estera e di sicurezza comune, vengano applicate, senza previa autorizzazione dell’autorità nazionale competente, misure conservative che facciano sorgere, a beneficio del creditore interessato, un diritto ad essere pagato in via prioritaria rispetto agli altri creditori, quand’anche simili misure non abbiano per effetto di far uscire dei beni dal patrimonio del debitore.

2)

Il fatto che la causa del credito da recuperare nei confronti della persona o dell’entità i cui fondi o le cui risorse economiche sono sottoposte a congelamento sia estranea al programma nucleare e balistico iraniano e antecedente alla risoluzione 1737 (2006) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, del 23 dicembre 2006, non è rilevante al fine di rispondere alla prima questione pregiudiziale.


(1)  GU C 339 del 12.10.2020.