7.11.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 424/3


Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 20 settembre 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Cour de cassation — Francia) — Procedimento penale a carico di VD (C-339/20), SR (C-397/20)

(Cause riunite C-339/20 e C-397/20) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Mercato unico dei servizi finanziari - Abusi di mercato - Abuso di informazioni privilegiate - Direttiva 2003/6/CE - Articolo 12, paragrafo 2, lettere a) e d) - Regolamento (UE) n. 596/2014 - Articolo 23, paragrafo 2, lettere g) e h) - Poteri di vigilanza e di indagine dell’Autorità dei mercati finanziari (AMF) - Obiettivo di interesse generale volto a tutelare l’integrità dei mercati finanziari dell’Unione europea e la fiducia del pubblico negli strumenti finanziari - Possibilità per l’AMF di chiedere le registrazioni di dati relativi al traffico detenuti da un operatore di servizi di comunicazione elettronica - Trattamento dei dati personali nel settore delle comunicazioni elettroniche - Direttiva 2002/58/CE - Articolo 15, paragrafo 1 - Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea - Articoli 7, 8 e 11 nonché articolo 52, paragrafo 1 - Riservatezza delle comunicazioni - Limitazioni - Normativa che prevede la conservazione generalizzata e indiscriminata dei dati relativi al traffico da parte degli operatori di servizi di comunicazione elettronica - Possibilità per un giudice nazionale di limitare gli effetti nel tempo di una declaratoria di invalidità di disposizioni legislative nazionali incompatibili con il diritto dell’Unione - Esclusione)

(2022/C 424/03)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Cour de cassation

Parti nel procedimento penale principale

VD (C-339/20), SR (C-397/20)

Dispositivo

1)

L’articolo 12, paragrafo 2, lettere a) e d), della direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, relativa all’abuso di informazioni privilegiate e alla manipolazione del mercato (abusi di mercato), e l’articolo 23, paragrafo 2, lettere g) e h), del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6 del Parlamento europeo e del Consiglio e le direttive 2003/124/CE, 2003/125/CE e 2004/72/CE della Commissione, in combinato disposto con l’articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche), come modificata dalla direttiva 2009/136/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, e alla luce degli articoli 7, 8 e 11 nonché dell’articolo 52, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea,

devono essere interpretati nel senso che:

essi ostano a misure legislative che prevedono, a titolo preventivo, per finalità di contrasto dei reati di abuso di mercato, di cui fa parte l’abuso di informazioni privilegiate, una conservazione generalizzata e indiscriminata dei dati relativi al traffico per un anno a decorrere dal giorno della registrazione.

2)

Il diritto dell’Unione deve essere interpretato nel senso che esso osta a che un giudice nazionale limiti nel tempo gli effetti di una declaratoria di invalidità ad esso spettante, in forza del diritto nazionale, nei confronti delle disposizioni nazionali che, da un lato, impongono agli operatori di servizi di comunicazione elettronica una conservazione generalizzata e indiscriminata dei dati relativi al traffico e, dall’altro, consentono la comunicazione di simili dati all’autorità competente in materia finanziaria, senza previa autorizzazione di un organo giurisdizionale o di un’autorità amministrativa indipendente, a causa dell’incompatibilità di tali disposizioni con l’articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2002/58, come modificata dalla direttiva 2009/136, letto alla luce della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. L’ammissibilità degli elementi di prova ottenuti in applicazione delle disposizioni legislative nazionali incompatibili con il diritto dell’Unione rientra, conformemente al principio di autonomia procedurale degli Stati membri, nell’ambito del diritto nazionale, fatto salvo il rispetto, in particolare, dei principi di equivalenza e di effettività.


(1)  GU C 359 del 26.10.2020.